80.2023.193
Tasse di circolazione: tassa di collaudo, rinvio chiesto quattro giorni prima della data dell’appuntamento, riscossione giustificata
30 gennaio 2024Italiano9 min
di RI 1 la tassa di collaudo di fr. 80.– per “spostamento o annullamento fuori termine”.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.193
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 agosto 2023 contro la decisione del 28 settembre 2023 in materia di tassa
di collaudo.
Fatti
Fatti
A. Il 13
dicembre 2022 la Sezione della circolazione ha inviato a RI 1 la convocazione
al controllo ufficiale del suo veicolo Audi A4 Avant B7, previsto per il 28
febbraio 2023 alle ore 14.00. L’appuntamento è stato in seguito posticipato al
25 aprile 2023 tramite il sito web della Sezione della circolazione.
B. Il 19 aprile 2023, RI
1 – sempre tramite il menzionato sito web – ha richiesto di spostare nuovamente
l’appuntamento, senza tuttavia riuscirci in quanto il sistema informatico,
ritenendo lo spostamento tardivo e pertanto soggetto a tassa, non ha permesso
l’operazione.
C. Con e-mail del 20
aprile 2023, RI 1 ha chiesto di spostare l’appuntamento per il collaudo al 2
maggio 2023. L’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione ha risposto con
e-mail di medesima data informando il richiedente che, non avendo inoltrato la
richiesta entro cinque giorni lavorativi prima della data per cui era stato
convocato, lo spostamento era da considerarsi tardivo e, come tale, sarebbe
stato fatturato. Con e-mail di medesima data, RI 1 ha confermato la volontà di
spostare l’appuntamento, contestando tuttavia la prospettata fatturazione e
indicando che, a suo avviso, il sabato sarebbe da considerare giorno lavorativo
e che, di conseguenza, avrebbe rispettato il termine di cinque giorni.
D. Con fattura n.
2300834833 del 23 aprile 2023, la Sezione della circolazione ha posto a carico
di RI 1 la tassa di collaudo di fr. 80.– per “spostamento o annullamento fuori termine”.
E. Con reclamo del 15
maggio 2023, RI 1 ha contestato l’emissione della tassa di collaudo per lo
spostamento dell’appuntamento argomentando che a suo avviso la domanda non era
tardiva, nella misura in cui sarebbe intervenuta, considerando il sabato quale
giorno lavorativo ai sensi della Legge sul lavoro, entro il termine di cinque
giorni lavorativi indicato sulla lettera di convocazione.
F. Con scritto del 26
maggio 2023, la Sezione della circolazione ha preso posizione sul reclamo
osservando che il medesimo non era accolto nella misura in cui la modifica
dell’appuntamento non era avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi.
Con scritto del 6 giugno 2023, RI 1 chiedeva l’emissione della decisione
formale.
G. Con decisione del 28
agosto 2023 – erroneamente datata 28 settembre 2023 – la Sezione della
circolazione ha respinto il reclamo e ha confermato la fattura per lo
spostamento tardivo del collaudo.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la fattura
di fr. 80.– per spostamento tardivo del collaudo, riconfermando
sostanzialmente la medesima argomentazione sollevata in sede di reclamo.
I. Con osservazioni
dell’8 settembre 2023, la Sezione della circolazione sostiene che la modifica
dell’appuntamento non è avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi
riportato nella convocazione di collaudo, nella misura in cui il sabato – come
indicato negli orari di apertura dell’amministrazione cantonale, noti e
pubblici – non è un giorno lavorativo. Per tale ragione, ritenendo la tassa di
collaudo corretta ed esigibile, l’autorità resistente propone la reiezione del
gravame.
Diritto
1. Secondo l’art. 9a
cpv. 1 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), contro la decisione del Dipartimento
competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.
Contro la decisione su
reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di
trenta giorni (art. 9a cpv. 2 LIC).
Il ricorso del 12
settembre 2022 contro la decisione su reclamo del 17 agosto 2022 della Sezione
della circolazione è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 13 cpv. 3
della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr;
RS 741.01), il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è
dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
Per l’art. 13 cpv. 4
LCStr, il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
L’art. 33 cpv. 1 dell’Ordinanza
del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV; RS 741.41) dispone che i veicoli immatricolati con targhe ed elencati
nel capoverso 2 dello stesso articolo siano sottoposti periodicamente all’esame
successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori
all’esame successivo.
In base all’art. 33 cpv. 2
lett. c OETV, le automobili leggere e pesanti vengono sottoposte a esame
ufficiale la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla
prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in
seguito ogni due anni.
2.2
L’art.
2.
LIC delega al Consiglio di Stato la fissazione per regolamento delle tasse
per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di
conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per
qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.
Secondo l’art. 6 lett. a
cifra 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione
dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510), la Sezione
circolazione riscuote una tassa di fr. 80.– per l’esame dei veicoli leggeri.
L’art. 6 lett. a cifra 35 RIC prevede invece una tassa di fr. 20.– per
la conferma di riparazione.
In caso di mancata
presentazione senza valida giustificazione, giusta l’art. 9 cpv. 1 RIC, può
essere riscossa l’intera tassa dovuta.
2.3
Sulla homepage della
Sezione della circolazione è presente una pagina intitolata “Modifica
appuntamento al collaudo”. Vi è indicato fra l’altro che gli appuntamenti
possono essere modificati nei 7 giorni (5 lavorativi) che precedono la data
dell’appuntamento indicata nella convocazione (https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/collaudi/modifica-appuntamento-collaudo).
Ciò implica che, se la modifica è richiesta meno di 7 giorni prima della data
indicata nella convocazione, la mancata presentazione è ritenuta senza valida
giustificazione e, conformemente all’art. 9 cpv. 1 RIC, viene riscossa l’intera
tassa. Anche sulla convocazione al controllo ufficiale del veicolo (collaudo)
si legge l’informazione secondo cui “luogo, data e ora del collaudo possono
essere cambiati fino a 5 giorni lavorativi prima sul portale online o per
iscritto”.
È comprensibile che
l’osservanza del termine di cinque giorni sia dettata da questioni organizzative;
è infatti evidente – ma del resto nemmeno il ricorrente lo contesta – che
sia necessario un certo preavviso al fine di poter spostare per tempo un
appuntamento senza compromettere l’organizzazione del servizio stesso.
Il ricorrente non mette in
discussione dunque la regola indicata in quanto tale, ma unicamente il criterio
di computo dei 7 giorni e, in particolare, dei 5 giorni lavorativi.
Mercoledì 19 aprile 2023
ha infatti tentato, tramite il sito web della Sezione della circolazione, di
spostare l’appuntamento per il collaudo, fissato per martedì 25 aprile 2023. Il
sistema non ha tuttavia permesso l’operazione, in quanto non sarebbe avvenuta
entro cinque giorni lavorativi. Di diverso avviso il ricorrente, secondo il
quale, considerando il sabato quale giorno lavorativo, la sua domanda sarebbe
stata tempestiva.
2.4
Appare a ben vedere indubbio
che la nozione di “giorni lavorativi” debba essere interpretata come
riferita ai giorni lavorativi della Sezione della circolazione, i quali, come è
chiaramente indicato sul sito web – per altro pure sulla medesima pagina ove
devono essere formulate le richieste di spostamento degli appuntamenti – sono
dal lunedì al venerdì.
Una diversa soluzione non
può essere imposta, come pretenderebbe l’insorgente, dal fatto che la Legge
federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel
commercio (LL; RS 822.11) vieta solo il lavoro domenicale, con la conseguenza
che il sabato dovrebbe essere considerato giorno lavorativo. In primo luogo, la
LL ha lo scopo di proteggere i lavoratori e impone pertanto al datore di lavoro
obblighi e condizioni a tutela dei lavoratori; si tratta di prescrizioni minime
imperative, cui è permesso derogare solo a vantaggio dei lavoratori (SECO, Indicazioni
relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, Introduzione, p. 1). Il
divieto del lavoro domenicale (art. 18 LL) non implica di conseguenza che il
sabato sia necessariamente un giorno lavorativo. In secondo luogo, la legge federale
in questione si applica a tutte le aziende pubbliche e private (art. 1 cpv. 1
LL), ma non alle amministrazioni federali, cantonali e comunali (art. 2 cpv. 1
lett. a LL).
Alla Sezione della
circolazione si applica invece l’art. 73 cpv. 1 della Legge sull’ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100),
che prevede che gli uffici governativi siano chiusi, in particolare, il sabato,
la domenica e i giorni festivi riconosciuti.
Ne consegue che il
tentativo di chiedere un rinvio della data del collaudo, avvenuto in data 19
aprile 2023, ossia quattro giorni lavorativi prima dell’appuntamento, risulta
tardivo. Di riflesso, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 RIC – e conformemente
alla prassi della Sezione della circolazione – si giustifica la decisione di
riscuotere la tassa di collaudo per intero.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: