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Decisione

80.2023.193

Tasse di circolazione: tassa di collaudo, rinvio chiesto quattro giorni prima della data dell’appuntamento, riscossione giustificata

30 gennaio 2024Italiano9 min

di RI 1 la tassa di collaudo di fr. 80.– per “spostamento o annullamento fuori termine”.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.193

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 agosto 2023 contro la decisione del 28 settembre 2023 in materia di tassa

di collaudo.

Fatti

Fatti

A. Il 13

dicembre 2022 la Sezione della circolazione ha inviato a RI 1 la convocazione

al controllo ufficiale del suo veicolo Audi A4 Avant B7, previsto per il 28

febbraio 2023 alle ore 14.00. L’appuntamento è stato in seguito posticipato al

25 aprile 2023 tramite il sito web della Sezione della circolazione.

B. Il 19 aprile 2023, RI

1 – sempre tramite il menzionato sito web – ha richiesto di spostare nuovamente

l’appuntamento, senza tuttavia riuscirci in quanto il sistema informatico,

ritenendo lo spostamento tardivo e pertanto soggetto a tassa, non ha permesso

l’operazione.

C. Con e-mail del 20

aprile 2023, RI 1 ha chiesto di spostare l’appuntamento per il collaudo al 2

maggio 2023. L’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione ha risposto con

e-mail di medesima data informando il richiedente che, non avendo inoltrato la

richiesta entro cinque giorni lavorativi prima della data per cui era stato

convocato, lo spostamento era da considerarsi tardivo e, come tale, sarebbe

stato fatturato. Con e-mail di medesima data, RI 1 ha confermato la volontà di

spostare l’appuntamento, contestando tuttavia la prospettata fatturazione e

indicando che, a suo avviso, il sabato sarebbe da considerare giorno lavorativo

e che, di conseguenza, avrebbe rispettato il termine di cinque giorni.

D. Con fattura n.

2300834833 del 23 aprile 2023, la Sezione della circolazione ha posto a carico

di RI 1 la tassa di collaudo di fr. 80.– per “spostamento o annullamento fuori termine”.

E. Con reclamo del 15

maggio 2023, RI 1 ha contestato l’emissione della tassa di collaudo per lo

spostamento dell’appuntamento argomentando che a suo avviso la domanda non era

tardiva, nella misura in cui sarebbe intervenuta, considerando il sabato quale

giorno lavorativo ai sensi della Legge sul lavoro, entro il termine di cinque

giorni lavorativi indicato sulla lettera di convocazione.

F. Con scritto del 26

maggio 2023, la Sezione della circolazione ha preso posizione sul reclamo

osservando che il medesimo non era accolto nella misura in cui la modifica

dell’appuntamento non era avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi.

Con scritto del 6 giugno 2023, RI 1 chiedeva l’emissione della decisione

formale.

G. Con decisione del 28

agosto 2023 – erroneamente datata 28 settembre 2023 – la Sezione della

circolazione ha respinto il reclamo e ha confermato la fattura per lo

spostamento tardivo del collaudo.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la fattura

di fr. 80.– per spostamento tardivo del collaudo, riconfermando

sostanzialmente la medesima argomentazione sollevata in sede di reclamo.

I. Con osservazioni

dell’8 settembre 2023, la Sezione della circolazione sostiene che la modifica

dell’appuntamento non è avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi

riportato nella convocazione di collaudo, nella misura in cui il sabato – come

indicato negli orari di apertura dell’amministrazione cantonale, noti e

pubblici – non è un giorno lavorativo. Per tale ragione, ritenendo la tassa di

collaudo corretta ed esigibile, l’autorità resistente propone la reiezione del

gravame.

Diritto

1. Secondo l’art. 9a

cpv. 1 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), contro la decisione del Dipartimento

competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

Contro la decisione su

reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di

trenta giorni (art. 9a cpv. 2 LIC).

Il ricorso del 12

settembre 2022 contro la decisione su reclamo del 17 agosto 2022 della Sezione

della circolazione è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 13 cpv. 3

della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr;

RS 741.01), il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

Per l’art. 13 cpv. 4

LCStr, il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.

L’art. 33 cpv. 1 dell’Ordinanza

del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV; RS 741.41) dispone che i veicoli immatricolati con targhe ed elencati

nel capoverso 2 dello stesso articolo siano sottoposti periodicamente all’esame

successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori

all’esame successivo.

In base all’art. 33 cpv. 2

lett. c OETV, le automobili leggere e pesanti vengono sottoposte a esame

ufficiale la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla

prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in

seguito ogni due anni.

2.2

L’art.

2.

LIC delega al Consiglio di Stato la fissazione per regolamento delle tasse

per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di

conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per

qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

Secondo l’art. 6 lett. a

cifra 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione

dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510), la Sezione

circolazione riscuote una tassa di fr. 80.– per l’esame dei veicoli leggeri.

L’art. 6 lett. a cifra 35 RIC prevede invece una tassa di fr. 20.– per

la conferma di riparazione.

In caso di mancata

presentazione senza valida giustificazione, giusta l’art. 9 cpv. 1 RIC, può

essere riscossa l’intera tassa dovuta.

2.3

Sulla homepage della

Sezione della circolazione è presente una pagina intitolata “Modifica

appuntamento al collaudo”. Vi è indicato fra l’altro che gli appuntamenti

possono essere modificati nei 7 giorni (5 lavorativi) che precedono la data

dell’appuntamento indicata nella convocazione (https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/collaudi/modifica-appuntamento-collaudo).

Ciò implica che, se la modifica è richiesta meno di 7 giorni prima della data

indicata nella convocazione, la mancata presentazione è ritenuta senza valida

giustificazione e, conformemente all’art. 9 cpv. 1 RIC, viene riscossa l’intera

tassa. Anche sulla convocazione al controllo ufficiale del veicolo (collaudo)

si legge l’informazione secondo cui “luogo, data e ora del collaudo possono

essere cambiati fino a 5 giorni lavorativi prima sul portale online o per

iscritto”.

È comprensibile che

l’osservanza del termine di cinque giorni sia dettata da questioni organizzative;

è infatti evidente – ma del resto nemmeno il ricorrente lo contesta – che

sia necessario un certo preavviso al fine di poter spostare per tempo un

appuntamento senza compromettere l’organizzazione del servizio stesso.

Il ricorrente non mette in

discussione dunque la regola indicata in quanto tale, ma unicamente il criterio

di computo dei 7 giorni e, in particolare, dei 5 giorni lavorativi.

Mercoledì 19 aprile 2023

ha infatti tentato, tramite il sito web della Sezione della circolazione, di

spostare l’appuntamento per il collaudo, fissato per martedì 25 aprile 2023. Il

sistema non ha tuttavia permesso l’operazione, in quanto non sarebbe avvenuta

entro cinque giorni lavorativi. Di diverso avviso il ricorrente, secondo il

quale, considerando il sabato quale giorno lavorativo, la sua domanda sarebbe

stata tempestiva.

2.4

Appare a ben vedere indubbio

che la nozione di “giorni lavorativi” debba essere interpretata come

riferita ai giorni lavorativi della Sezione della circolazione, i quali, come è

chiaramente indicato sul sito web – per altro pure sulla medesima pagina ove

devono essere formulate le richieste di spostamento degli appuntamenti – sono

dal lunedì al venerdì.

Una diversa soluzione non

può essere imposta, come pretenderebbe l’insorgente, dal fatto che la Legge

federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel

commercio (LL; RS 822.11) vieta solo il lavoro domenicale, con la conseguenza

che il sabato dovrebbe essere considerato giorno lavorativo. In primo luogo, la

LL ha lo scopo di proteggere i lavoratori e impone pertanto al datore di lavoro

obblighi e condizioni a tutela dei lavoratori; si tratta di prescrizioni minime

imperative, cui è permesso derogare solo a vantaggio dei lavoratori (SECO, Indicazioni

relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, Introduzione, p. 1). Il

divieto del lavoro domenicale (art. 18 LL) non implica di conseguenza che il

sabato sia necessariamente un giorno lavorativo. In secondo luogo, la legge federale

in questione si applica a tutte le aziende pubbliche e private (art. 1 cpv. 1

LL), ma non alle amministrazioni federali, cantonali e comunali (art. 2 cpv. 1

lett. a LL).

Alla Sezione della

circolazione si applica invece l’art. 73 cpv. 1 della Legge sull’ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100),

che prevede che gli uffici governativi siano chiusi, in particolare, il sabato,

la domenica e i giorni festivi riconosciuti.

Ne consegue che il

tentativo di chiedere un rinvio della data del collaudo, avvenuto in data 19

aprile 2023, ossia quattro giorni lavorativi prima dell’appuntamento, risulta

tardivo. Di riflesso, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 RIC – e conformemente

alla prassi della Sezione della circolazione – si giustifica la decisione di

riscuotere la tassa di collaudo per intero.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: