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Decisione

80.2023.194

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza, attività lucrativa indipendente, solo foglio excel con ricavi parziali, irricevibile

27 novembre 2023Italiano16 min

06.12.2022, la contribuente ha chiesto di poter ricevere presso l’indirizzo di __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.194

80.2023.195

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° settembre 2023 contro la decisione del 3 agosto 2023 in materia di IC

e IFD 2018 e 2021.

Fatti

Fatti

A.

Periodo fiscale

2018

a.

Con decisione del 04.09.2019,

l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1, la tassazione IC/IFD per il

periodo fiscale 2018, allestita d’ufficio in considerazione del fatto che la

contribuente, nonostante la diffida del 16.07.2019, non avesse presentato la

relativa dichiarazione d’imposta.

Con scritto del

06.12.2022, la contribuente ha chiesto di poter ricevere presso l’indirizzo di __________,

ove si trovava il negozio di fiori e piante dalla medesima gestito, una nuova

notifica relativa alla decisione d’imposta 2018.

Con lettera del

23.02.2023, l’autorità fiscale ha preannunciato l’emissione di una nuova

notifica a favore della contribuente ed indicava termini e le condizioni per

poter esperire l’eventuale reclamo, giusta gli artt. 206 LT e 132 LIFD. In data

08.03.2023 l’UT ha proceduto a una nuova notificazione della decisione.

b.

Avverso la

decisione di tassazione RI 1 ha interposto reclamo in data 06.04.2023, allegando

la dichiarazione d’imposta, nella quale indicava in particolare un reddito

dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'261.–, proveniente dalla gestione

del negozio L’ __________, attività cessata il 31.05.2018. Alla dichiarazione

era allegato un foglio Excel con l’indicazione delle entrate e delle uscite

relative all’attività svolta dalla contribuente quale indipendente tra il

01.01.2018 ed il 31.05.2018. Per quanto concerne le entrate, erano indicate nel

dettaglio quelle dei primi tre mesi e poi quelle approssimative per i mesi di

aprile e maggio 2018. In merito alle uscite, erano indicate nel dettaglio per

tutto il periodo. Per i primi tre mesi dell’anno erano annessi anche gli

estratti di un conto Postfinance.

c.

Con decisione del

03.08.2018, l’UT ha dichiarato il reclamo “irricevibile”, in ragione del

fatto che la documentazione allegata dalla contribuente a sostegno delle

proprie pretese “contiene registrazioni in doppio (tutti gli incassi di

marzo 2018)” ed è stato dichiarato un utile di CHF 3'261.27, mentre le

uscite “superano di gran lunga i ricavi dichiarati, cosa che fa sorgere non

pochi dubbi sull’attendibilità dei dati”. L’autorità fiscale ha ritenuto

che, così come presentata, la situazione del 2018 “per la contribuente è ben

lungi dall’essere sostenibile” e che “mancano indicazioni basilari

quali, per esempio, informazioni in merito ai premi pagati all’assicurazione

malattia o i saldi degli averi bancari al 31.12, l’autorità ritiene di non

essere in possesso degli elementi per effettuare un accertamento preciso e corretto”.

B.

Periodo fiscale

2021

a.

In data 29.11.2022,

RI 1 presentava la dichiarazione fiscale relativa al 2021, dichiarando un

reddito imponibile di zero franchi. Allegava il bilancio ed il conto economico

della propria nuova attività di vendita di prodotti per il benessere e la cura

del corpo situata a __________ in __________, che per quell’anno registrava una

perdita d’esercizio di fr. 8'178.–.

Con scritto del

17.01.2023, l’RS 1 chiedeva alla contribuente di produrre entro il 07.02.2023 le

attestazioni bancarie e/o postali al 31.12.2021, e di presentare osservazioni

circa “l’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”,

come risulta nell’allegato calcolo del dispendio.

b.

In data 01.02.2023

la contribuente depositava gli estratti dei conti a lei riconducibili, da cui

si poteva evincere che sul conto Postfinance __________ al 31.12.2021 vi era un

saldo di CHF 15'023.79, mentre sul conto Postifinance __________, pure

intestato alla medesima contribuente, vi era un saldo di Euro 4.82. Tali somme

di denaro sarebbero il frutto di “risparmi antecedenti al [suo] rientro in

Svizzera”. La reclamante produceva anche una dichiarazione da parte dell’ex

marito, __________, residente in __________, il quale in data 26.01.2023

attestava di averle corrisposto “nel corso dell’anno 2021” la somma di

Euro 10'000, “come liquidazione finale per arredi ed altri beni che sono

stati acquistati insieme durante il periodo del matrimonio”, presenti nella

casa coniugale venduta a maggio 2021.

c.

Con decisione del

22.02.2023, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando

il reddito imponibile in CHF 52'000.–, “tenuto conto delle spese di natura

privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.)

e per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

d.

Con scritto del

07/09.03.2023, la contribuente presentava reclamo avverso la decisione di

tassazione sopra indicata, rilevando, quanto alla sua situazione finanziaria,

di avere svolto nel maggio 2021 lavori di pulizia e sgombero per __________, il

quale le avrebbe quindi corrisposto l’importo di CHF 2'500.–. Tra i due sarebbe

poi sorto un legame affettivo, tanto che a novembre 2021 sarebbe iniziata la

loro convivenza e la contribuente, di conseguenza, non avrebbe più dovuto sopportare

gli oneri derivanti dall’affitto di casa. La reclamante ha ribadito anche che

il denaro di cui ai due conti correnti a lei intestati “sono dei risparmi di

una vita lavorativa prima di stabilir[s]i definitivamente in Svizzera”. Allegato

al reclamo, oltre ai saldi dei citati conti al 31.12.2021 già prodotti in

precedenza, la reclamante ha allegato una dichiarazione dello stesso __________,

senza data, secondo cui “a partire dal 01.06.2021 fino al 31.12.2021, la

sig.ra RI 1 (…) a causa della precaria situazione finanziaria dovuta alle

entrate ridotte del suo negozio di __________, si occupava delle faccende

domestiche del [di lui] appartamento (…) ricevendo un compenso complessivo di

CHF 2'500.–”.

e.

L’RS 1, con

decisione del 03.08.2023 ha respinto il reclamo, considerato che “le

informazioni fornite in sede di reclamo non sanano l’insufficienza di

disponibilità finanziaria riscontrata, e la documentazione prodotta non

permette di prendere una decisione diversa da quella di prima istanza”.

C. Periodi fiscali 2018 e

2021

Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni su reclamo

relative ai periodi fiscali 2018 e 2021.

Con riferimento al periodo

fiscale 2018, la ricorrente ha ribadito di avere chiuso la propria attività al

31.05.2018, allegando un bilancio dal quale risulta un utile di CHF 3'895.08

nel periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Mentre da giugno 2018 al gennaio 2019 non

avrebbe svolto alcuna attività lavorativa “in quanto er[a] convivente con il

signor __________ e quest’ultimo provvedeva al [suo] sostentamento”.

Quanto al 2021, l’insorgente

ribadisce di avere ricevuto l’importo di Euro 10'000 dall’ex marito __________

e allega a comprova dell’elargizione di detta somma di denaro una dichiarazione

di “ricevuta” di data 26.01.2023 firmata dalla medesima ricorrente.

Sostiene poi di essere

stata ospitata per un periodo da __________, e meglio da novembre 2021, in modo

tale da non dover più pagare alcun affitto di casa.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie in

esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente

contro la decisione di tassazione d’ufficio del 03.08.2023, relativa al periodo

fiscale 2018, per carenza di un requisito minimo di forma, ovvero l’allegazione

della documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione

di tassazione d’ufficio contestata.

L’UT ha invece dichiarato

“non ammesso” il reclamo verso la decisione di tassazione del

03.08.2023, relativa al periodo fiscale 2021. In questo caso, l’autorità di

tassazione sembra dunque essere entrata nel merito del reclamo, anche se poi ha

confermato la decisione impugnata, in quanto la reclamante non ha dimostrato

come abbia fatto fronte al proprio fabbisogno, alla luce dell’importante

insufficienza di disponibilità finanziaria constatata dal fisco.

Questa Camera, pertanto,

con riferimento alla decisione di tassazione d’ufficio (periodo fiscale 2018)

si limiterà a verificare il rispetto del requisito formale, mentre le è in ogni

caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Esame che, invece, sarà

effettuato con riferimento alla decisione di tassazione relativa all’anno 2021.

I. Periodo fiscale 2018

2. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

"manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare

eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta

inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza

TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)

3. 3.1.

Nel caso a giudizio, al

momento dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT

ha espressamente informato la medesima non solo del termine per proporre

reclamo, ma anche dei requisiti minimi richiesti, ovvero della necessaria

allegazione dei mezzi di prova a dimostrazione della manifesta inesattezza

della decisione. L’ha anche avvertita delle conseguenze dell’inosservanza di

tali requisiti di forma.

Ciononostante, la

contribuente, con il reclamo del 06.04.2023 ha presentato una dichiarazione

d’imposta incompleta. In particolare, per quanto concerne la sua attività

lucrativa indipendente, che sarebbe cessata il 31.05.2018, non ha presentato un

bilancio e un conto economico completi, ma si è limitata ad allegare un foglio

Excel, riportante dati solo parziali in merito ai ricavi, impegnandosi a

presentare “al più presto” i dati mancanti. Cosa che tuttavia non si è

verificata. Anche in merito alla sua situazione patrimoniale e ai redditi della

sostanza non è stata presentata una documentazione completa. Per i primi tre

mesi dell’anno ha prodotto copia di estratti conto relativi a una relazione

bancaria con Postfinance, senza tuttavia allegare l’attestazione fiscale con lo

stato patrimoniale al 31.12.2018 e con l’indicazione dei redditi. Ha poi

presentato un’attestazione fiscale relativa ai premi d’assicurazione versati

nel corso del 2017.

3.2.

Nelle circostanze

descritte, la decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo per

difetto di uno dei requisiti minimi previsti dalla legge si rivela legittima.

Va poi considerato che,

tanto in sede di reclamo quanto nel ricorso, le informazioni indicate dalla contribuente

non sono state univoche, ritenuto come nel reclamo abbia indicato un utile di

CHF 3'261.27, diventato di CHF 3'895.08 nel ricorso del 01.09.2023 e come

solamente in occasione del ricorso, e nonostante le reiterate richieste in tal

senso avanzate dall’autorità fiscale, abbia indicato che al proprio

sostentamento, quantomeno nel periodo giugno 2018 – 12.01.2019, avrebbe

provveduto __________.

Da un controllo effettuato

attraverso la banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton

Ticino (MovPop), è tuttavia emerso che nel periodo indicato (giugno 2018 –

12.01.2019) __________ risiedeva in __________, avendo notificato alle

competenti autorità la sua partenza dal 30.06.2018 e fino al 01.08.2019, data

di rientro in Svizzera. Mal si comprende pertanto come abbia fatto il medesimo

a provvedere al sostentamento della contribuente quando nemmeno si trovava in

Svizzera. Ciò che conferma i dubbi dell’UT circa l’inattendibilità dei dati

indicati dalla ricorrente.

3.3.

In definitiva, non avendo

allegato al reclamo una dichiarazione d’imposta completa, a sua volta integrata

da documentazione contabile corretta e veritiera, atta a dimostrare la

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ritenuti peraltro i dati

indicati contraddittori e persino smentiti dagli accertamenti effettuati, la

decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo appare ineccepibile.

La decisione impugnata

merita pertanto piena conferma.

Considerandi

II. Periodo

fiscale 2021

4.

4.1.

Per

quanto concerne il periodo fiscale 2021, l’autorità di tassazione ha quantificato

i redditi della ricorrente in CHF 52'000.–,

rispetto ai redditi pari a zero dalla medesima dichiarati, confermando tale

decisione anche in sede di reclamo. L’UT ha infatti ravvisato un ammanco di

disponibilità finanziaria, alla luce del calcolo delle entrate e delle uscite

allestito per il 2021. Con riferimento all’attività lucrativa indipendente, la contribuente

aveva indicato una perdita di CHF 12'019.65. Aveva d’altra parte incrementato

gli attivi aziendali nella misura di CHF 14'776.– sostenuto spese per oneri

assicurativi (CHF 4'108.–), spese di malattia (CHF 1'000.–), e spese per la

locazione (CHF 10'800.–). Rispetto alle entrate dichiarate, vi era dunque un

ammanco di CHF 46'913.–, tenendo conto del minimo vitale del diritto esecutivo.

4.2

Preso atto dell’importante

insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT in data 17.01.2023 ha

sottoposto alla contribuente il calcolo del dispendio relativo al 2021,

chiedendo di voler giustificare e comprovare ogni eventuale rettifica rispetto

ai calcoli presentati.

Nello scritto del

01.02.2023, la contribuente si è limitata ad indicare di avere ricevuto “nel

corso del 2021” Euro 10'000 in contanti dall’ex marito, quale liquidazione

a seguito della vendita di taluni beni e suppellettili acquistati nel corso del

matrimonio. Di tale importante versamento non v’è tuttavia traccia documentale,

se non per una dichiarazione sottoscritta dallo stesso __________ il

26.01.2023, quindi successivamente alla richiesta dell’UT.

La contribuente ha poi

allegato anche gli estratti di due conti bancari, da cui risulta un saldo al

31.12.2021

di CHF 15'029.79 sul conto privato presso Postfinance, oltre ad un

saldo di Euro 4.82 risultante sul conto in Euro. Somme che sarebbero da

ricondurre a risparmi personali della donna.

A fronte della

documentazione ricevuta, non avendo comprovato la contribuente l’importante

insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT ha calcolato e considerato ai

fini della tassazione un reddito imponibile di CHF 52'000.–.

4.3

Solo in sede di reclamo

del 07.03.2023, la contribuente ha indicato di avere anche percepito CHF 2'500.–

da __________, come remunerazione per lo svolgimento di taluni lavori dalla

medesima effettuati “per arrotondare”, e di avere poi anche convissuto

presso la di lui abitazione, a far tempo da novembre 2021, in modo tale da

evitare i costi dell’affitto di casa.

Ma anche su tale

circostanza i tempi indicati dalla ricorrente non trovano riscontro negli

accertamenti effettuati. Dai controlli esperiti attraverso MovPop è difatti

risultato che la ricorrente ha notificato la partenza da __________ per

trasferirsi a __________, verosimilmente presso l’abitazione di __________,

solo al 01.04.2022 e non già a novembre 2021. Ragione per cui v’è da ritenere

che, almeno sino alla data di effettiva partenza, abbia mantenuto la propria

abitazione di Paradiso e, di conseguenza, pagato anche i relativi costi.

Ritenuta ancora una volta

non sufficiente, oltre che smentita dagli accertamenti effettuati, la

documentazione presentata dalla ricorrente, l’UT ha confermato la propria

decisione e la determinazione di un reddito imponibile di CHF 52'000.–.

4.4

Anche in sede di ricorso,

la ricorrente giustifica l’ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle

uscite 2021 con i 10'000 Euro che gli sarebbero stati versati dal marito, con i

fr. 2'500.– percepiti da __________ __________, presso cui avrebbe beneficiato

anche di un alloggio gratuito, ed infine con i risparmi presenti sul proprio

conto bancario.

5.

5.1.

Ora, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione

patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di

tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo

aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne

l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017

consid. 3.4).

5.2

Nel caso in esame, la

contribuente non ha dimostrato l’inesattezza dei calcoli effettuati dall’autorità

fiscale, che si sono peraltro basati sulla documentazione dalla medesima

presentata, limitandosi a sostenere di avere percepito talune somme di denaro,

nemmeno comprovate documentalmente, e che comunque non permetterebbero di

“sanare” l’importante ammanco di disponibilità finanziaria.

Tali argomentazioni, oltre

ad essere contradditorie, si scontrano con la realtà dei fatti per le ragioni

sopra riportate. Si aggiunga al riguardo che, con specifico riferimento ai

10'000 Euro asseritamente versati dall’ex marito, se nella dichiarazione del

sig. __________ del 26.01.2023 allegata al reclamo veniva indicato che il

denaro era stato versato alla ricorrente per contanti “nel corso del 2021”,

al ricorso è allegata una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dalla medesima

ricorrente, datata sempre 26.01.2023, ove indica di “ricevere in data

odierna” la somma di Euro 10'000.

Inoltre, e prescindendo

dalle contraddizioni riscontrate nella documentazione prodotta, anche

considerando gli importi indicati dalla ricorrente, ancora non si

giustificherebbe l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria

sussistente ed evidenziata dall’autorità fiscale.

5.3

La determinazione

effettuata da parte dell’RS 1 che ha indicato redditi complessivi per CHF 52'000.–

è quindi giustificata. Pertanto, la decisione impugnata merita di essere

tutelata e la censura sollevata dalla ricorrente non può che essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di (periodo fiscale 2018);

-

municipio di (periodo fiscale 2021).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: