80.2023.194
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza, attività lucrativa indipendente, solo foglio excel con ricavi parziali, irricevibile
27 novembre 2023Italiano16 min
06.12.2022, la contribuente ha chiesto di poter ricevere presso l’indirizzo di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.194
80.2023.195
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° settembre 2023 contro la decisione del 3 agosto 2023 in materia di IC
e IFD 2018 e 2021.
Fatti
Fatti
A.
Periodo fiscale
2018
a.
Con decisione del 04.09.2019,
l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1, la tassazione IC/IFD per il
periodo fiscale 2018, allestita d’ufficio in considerazione del fatto che la
contribuente, nonostante la diffida del 16.07.2019, non avesse presentato la
relativa dichiarazione d’imposta.
Con scritto del
06.12.2022, la contribuente ha chiesto di poter ricevere presso l’indirizzo di __________,
ove si trovava il negozio di fiori e piante dalla medesima gestito, una nuova
notifica relativa alla decisione d’imposta 2018.
Con lettera del
23.02.2023, l’autorità fiscale ha preannunciato l’emissione di una nuova
notifica a favore della contribuente ed indicava termini e le condizioni per
poter esperire l’eventuale reclamo, giusta gli artt. 206 LT e 132 LIFD. In data
08.03.2023 l’UT ha proceduto a una nuova notificazione della decisione.
b.
Avverso la
decisione di tassazione RI 1 ha interposto reclamo in data 06.04.2023, allegando
la dichiarazione d’imposta, nella quale indicava in particolare un reddito
dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'261.–, proveniente dalla gestione
del negozio L’ __________, attività cessata il 31.05.2018. Alla dichiarazione
era allegato un foglio Excel con l’indicazione delle entrate e delle uscite
relative all’attività svolta dalla contribuente quale indipendente tra il
01.01.2018 ed il 31.05.2018. Per quanto concerne le entrate, erano indicate nel
dettaglio quelle dei primi tre mesi e poi quelle approssimative per i mesi di
aprile e maggio 2018. In merito alle uscite, erano indicate nel dettaglio per
tutto il periodo. Per i primi tre mesi dell’anno erano annessi anche gli
estratti di un conto Postfinance.
c.
Con decisione del
03.08.2018, l’UT ha dichiarato il reclamo “irricevibile”, in ragione del
fatto che la documentazione allegata dalla contribuente a sostegno delle
proprie pretese “contiene registrazioni in doppio (tutti gli incassi di
marzo 2018)” ed è stato dichiarato un utile di CHF 3'261.27, mentre le
uscite “superano di gran lunga i ricavi dichiarati, cosa che fa sorgere non
pochi dubbi sull’attendibilità dei dati”. L’autorità fiscale ha ritenuto
che, così come presentata, la situazione del 2018 “per la contribuente è ben
lungi dall’essere sostenibile” e che “mancano indicazioni basilari
quali, per esempio, informazioni in merito ai premi pagati all’assicurazione
malattia o i saldi degli averi bancari al 31.12, l’autorità ritiene di non
essere in possesso degli elementi per effettuare un accertamento preciso e corretto”.
B.
Periodo fiscale
2021
a.
In data 29.11.2022,
RI 1 presentava la dichiarazione fiscale relativa al 2021, dichiarando un
reddito imponibile di zero franchi. Allegava il bilancio ed il conto economico
della propria nuova attività di vendita di prodotti per il benessere e la cura
del corpo situata a __________ in __________, che per quell’anno registrava una
perdita d’esercizio di fr. 8'178.–.
Con scritto del
17.01.2023, l’RS 1 chiedeva alla contribuente di produrre entro il 07.02.2023 le
attestazioni bancarie e/o postali al 31.12.2021, e di presentare osservazioni
circa “l’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”,
come risulta nell’allegato calcolo del dispendio.
b.
In data 01.02.2023
la contribuente depositava gli estratti dei conti a lei riconducibili, da cui
si poteva evincere che sul conto Postfinance __________ al 31.12.2021 vi era un
saldo di CHF 15'023.79, mentre sul conto Postifinance __________, pure
intestato alla medesima contribuente, vi era un saldo di Euro 4.82. Tali somme
di denaro sarebbero il frutto di “risparmi antecedenti al [suo] rientro in
Svizzera”. La reclamante produceva anche una dichiarazione da parte dell’ex
marito, __________, residente in __________, il quale in data 26.01.2023
attestava di averle corrisposto “nel corso dell’anno 2021” la somma di
Euro 10'000, “come liquidazione finale per arredi ed altri beni che sono
stati acquistati insieme durante il periodo del matrimonio”, presenti nella
casa coniugale venduta a maggio 2021.
c.
Con decisione del
22.02.2023, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando
il reddito imponibile in CHF 52'000.–, “tenuto conto delle spese di natura
privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.)
e per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
d.
Con scritto del
07/09.03.2023, la contribuente presentava reclamo avverso la decisione di
tassazione sopra indicata, rilevando, quanto alla sua situazione finanziaria,
di avere svolto nel maggio 2021 lavori di pulizia e sgombero per __________, il
quale le avrebbe quindi corrisposto l’importo di CHF 2'500.–. Tra i due sarebbe
poi sorto un legame affettivo, tanto che a novembre 2021 sarebbe iniziata la
loro convivenza e la contribuente, di conseguenza, non avrebbe più dovuto sopportare
gli oneri derivanti dall’affitto di casa. La reclamante ha ribadito anche che
il denaro di cui ai due conti correnti a lei intestati “sono dei risparmi di
una vita lavorativa prima di stabilir[s]i definitivamente in Svizzera”. Allegato
al reclamo, oltre ai saldi dei citati conti al 31.12.2021 già prodotti in
precedenza, la reclamante ha allegato una dichiarazione dello stesso __________,
senza data, secondo cui “a partire dal 01.06.2021 fino al 31.12.2021, la
sig.ra RI 1 (…) a causa della precaria situazione finanziaria dovuta alle
entrate ridotte del suo negozio di __________, si occupava delle faccende
domestiche del [di lui] appartamento (…) ricevendo un compenso complessivo di
CHF 2'500.–”.
e.
L’RS 1, con
decisione del 03.08.2023 ha respinto il reclamo, considerato che “le
informazioni fornite in sede di reclamo non sanano l’insufficienza di
disponibilità finanziaria riscontrata, e la documentazione prodotta non
permette di prendere una decisione diversa da quella di prima istanza”.
C. Periodi fiscali 2018 e
2021
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni su reclamo
relative ai periodi fiscali 2018 e 2021.
Con riferimento al periodo
fiscale 2018, la ricorrente ha ribadito di avere chiuso la propria attività al
31.05.2018, allegando un bilancio dal quale risulta un utile di CHF 3'895.08
nel periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Mentre da giugno 2018 al gennaio 2019 non
avrebbe svolto alcuna attività lavorativa “in quanto er[a] convivente con il
signor __________ e quest’ultimo provvedeva al [suo] sostentamento”.
Quanto al 2021, l’insorgente
ribadisce di avere ricevuto l’importo di Euro 10'000 dall’ex marito __________
e allega a comprova dell’elargizione di detta somma di denaro una dichiarazione
di “ricevuta” di data 26.01.2023 firmata dalla medesima ricorrente.
Sostiene poi di essere
stata ospitata per un periodo da __________, e meglio da novembre 2021, in modo
tale da non dover più pagare alcun affitto di casa.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in
esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente
contro la decisione di tassazione d’ufficio del 03.08.2023, relativa al periodo
fiscale 2018, per carenza di un requisito minimo di forma, ovvero l’allegazione
della documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione
di tassazione d’ufficio contestata.
L’UT ha invece dichiarato
“non ammesso” il reclamo verso la decisione di tassazione del
03.08.2023, relativa al periodo fiscale 2021. In questo caso, l’autorità di
tassazione sembra dunque essere entrata nel merito del reclamo, anche se poi ha
confermato la decisione impugnata, in quanto la reclamante non ha dimostrato
come abbia fatto fronte al proprio fabbisogno, alla luce dell’importante
insufficienza di disponibilità finanziaria constatata dal fisco.
Questa Camera, pertanto,
con riferimento alla decisione di tassazione d’ufficio (periodo fiscale 2018)
si limiterà a verificare il rispetto del requisito formale, mentre le è in ogni
caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Esame che, invece, sarà
effettuato con riferimento alla decisione di tassazione relativa all’anno 2021.
I. Periodo fiscale 2018
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
"manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza
TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)
3. 3.1.
Nel caso a giudizio, al
momento dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT
ha espressamente informato la medesima non solo del termine per proporre
reclamo, ma anche dei requisiti minimi richiesti, ovvero della necessaria
allegazione dei mezzi di prova a dimostrazione della manifesta inesattezza
della decisione. L’ha anche avvertita delle conseguenze dell’inosservanza di
tali requisiti di forma.
Ciononostante, la
contribuente, con il reclamo del 06.04.2023 ha presentato una dichiarazione
d’imposta incompleta. In particolare, per quanto concerne la sua attività
lucrativa indipendente, che sarebbe cessata il 31.05.2018, non ha presentato un
bilancio e un conto economico completi, ma si è limitata ad allegare un foglio
Excel, riportante dati solo parziali in merito ai ricavi, impegnandosi a
presentare “al più presto” i dati mancanti. Cosa che tuttavia non si è
verificata. Anche in merito alla sua situazione patrimoniale e ai redditi della
sostanza non è stata presentata una documentazione completa. Per i primi tre
mesi dell’anno ha prodotto copia di estratti conto relativi a una relazione
bancaria con Postfinance, senza tuttavia allegare l’attestazione fiscale con lo
stato patrimoniale al 31.12.2018 e con l’indicazione dei redditi. Ha poi
presentato un’attestazione fiscale relativa ai premi d’assicurazione versati
nel corso del 2017.
3.2.
Nelle circostanze
descritte, la decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo per
difetto di uno dei requisiti minimi previsti dalla legge si rivela legittima.
Va poi considerato che,
tanto in sede di reclamo quanto nel ricorso, le informazioni indicate dalla contribuente
non sono state univoche, ritenuto come nel reclamo abbia indicato un utile di
CHF 3'261.27, diventato di CHF 3'895.08 nel ricorso del 01.09.2023 e come
solamente in occasione del ricorso, e nonostante le reiterate richieste in tal
senso avanzate dall’autorità fiscale, abbia indicato che al proprio
sostentamento, quantomeno nel periodo giugno 2018 – 12.01.2019, avrebbe
provveduto __________.
Da un controllo effettuato
attraverso la banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton
Ticino (MovPop), è tuttavia emerso che nel periodo indicato (giugno 2018 –
12.01.2019) __________ risiedeva in __________, avendo notificato alle
competenti autorità la sua partenza dal 30.06.2018 e fino al 01.08.2019, data
di rientro in Svizzera. Mal si comprende pertanto come abbia fatto il medesimo
a provvedere al sostentamento della contribuente quando nemmeno si trovava in
Svizzera. Ciò che conferma i dubbi dell’UT circa l’inattendibilità dei dati
indicati dalla ricorrente.
3.3.
In definitiva, non avendo
allegato al reclamo una dichiarazione d’imposta completa, a sua volta integrata
da documentazione contabile corretta e veritiera, atta a dimostrare la
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ritenuti peraltro i dati
indicati contraddittori e persino smentiti dagli accertamenti effettuati, la
decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo appare ineccepibile.
La decisione impugnata
merita pertanto piena conferma.
Considerandi
II. Periodo
fiscale 2021
4.
4.1.
Per
quanto concerne il periodo fiscale 2021, l’autorità di tassazione ha quantificato
i redditi della ricorrente in CHF 52'000.–,
rispetto ai redditi pari a zero dalla medesima dichiarati, confermando tale
decisione anche in sede di reclamo. L’UT ha infatti ravvisato un ammanco di
disponibilità finanziaria, alla luce del calcolo delle entrate e delle uscite
allestito per il 2021. Con riferimento all’attività lucrativa indipendente, la contribuente
aveva indicato una perdita di CHF 12'019.65. Aveva d’altra parte incrementato
gli attivi aziendali nella misura di CHF 14'776.– sostenuto spese per oneri
assicurativi (CHF 4'108.–), spese di malattia (CHF 1'000.–), e spese per la
locazione (CHF 10'800.–). Rispetto alle entrate dichiarate, vi era dunque un
ammanco di CHF 46'913.–, tenendo conto del minimo vitale del diritto esecutivo.
4.2
Preso atto dell’importante
insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT in data 17.01.2023 ha
sottoposto alla contribuente il calcolo del dispendio relativo al 2021,
chiedendo di voler giustificare e comprovare ogni eventuale rettifica rispetto
ai calcoli presentati.
Nello scritto del
01.02.2023, la contribuente si è limitata ad indicare di avere ricevuto “nel
corso del 2021” Euro 10'000 in contanti dall’ex marito, quale liquidazione
a seguito della vendita di taluni beni e suppellettili acquistati nel corso del
matrimonio. Di tale importante versamento non v’è tuttavia traccia documentale,
se non per una dichiarazione sottoscritta dallo stesso __________ il
26.01.2023, quindi successivamente alla richiesta dell’UT.
La contribuente ha poi
allegato anche gli estratti di due conti bancari, da cui risulta un saldo al
31.12.2021
di CHF 15'029.79 sul conto privato presso Postfinance, oltre ad un
saldo di Euro 4.82 risultante sul conto in Euro. Somme che sarebbero da
ricondurre a risparmi personali della donna.
A fronte della
documentazione ricevuta, non avendo comprovato la contribuente l’importante
insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT ha calcolato e considerato ai
fini della tassazione un reddito imponibile di CHF 52'000.–.
4.3
Solo in sede di reclamo
del 07.03.2023, la contribuente ha indicato di avere anche percepito CHF 2'500.–
da __________, come remunerazione per lo svolgimento di taluni lavori dalla
medesima effettuati “per arrotondare”, e di avere poi anche convissuto
presso la di lui abitazione, a far tempo da novembre 2021, in modo tale da
evitare i costi dell’affitto di casa.
Ma anche su tale
circostanza i tempi indicati dalla ricorrente non trovano riscontro negli
accertamenti effettuati. Dai controlli esperiti attraverso MovPop è difatti
risultato che la ricorrente ha notificato la partenza da __________ per
trasferirsi a __________, verosimilmente presso l’abitazione di __________,
solo al 01.04.2022 e non già a novembre 2021. Ragione per cui v’è da ritenere
che, almeno sino alla data di effettiva partenza, abbia mantenuto la propria
abitazione di Paradiso e, di conseguenza, pagato anche i relativi costi.
Ritenuta ancora una volta
non sufficiente, oltre che smentita dagli accertamenti effettuati, la
documentazione presentata dalla ricorrente, l’UT ha confermato la propria
decisione e la determinazione di un reddito imponibile di CHF 52'000.–.
4.4
Anche in sede di ricorso,
la ricorrente giustifica l’ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle
uscite 2021 con i 10'000 Euro che gli sarebbero stati versati dal marito, con i
fr. 2'500.– percepiti da __________ __________, presso cui avrebbe beneficiato
anche di un alloggio gratuito, ed infine con i risparmi presenti sul proprio
conto bancario.
5.
5.1.
Ora, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione
patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di
tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo
aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne
l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017
consid. 3.4).
5.2
Nel caso in esame, la
contribuente non ha dimostrato l’inesattezza dei calcoli effettuati dall’autorità
fiscale, che si sono peraltro basati sulla documentazione dalla medesima
presentata, limitandosi a sostenere di avere percepito talune somme di denaro,
nemmeno comprovate documentalmente, e che comunque non permetterebbero di
“sanare” l’importante ammanco di disponibilità finanziaria.
Tali argomentazioni, oltre
ad essere contradditorie, si scontrano con la realtà dei fatti per le ragioni
sopra riportate. Si aggiunga al riguardo che, con specifico riferimento ai
10'000 Euro asseritamente versati dall’ex marito, se nella dichiarazione del
sig. __________ del 26.01.2023 allegata al reclamo veniva indicato che il
denaro era stato versato alla ricorrente per contanti “nel corso del 2021”,
al ricorso è allegata una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dalla medesima
ricorrente, datata sempre 26.01.2023, ove indica di “ricevere in data
odierna” la somma di Euro 10'000.
Inoltre, e prescindendo
dalle contraddizioni riscontrate nella documentazione prodotta, anche
considerando gli importi indicati dalla ricorrente, ancora non si
giustificherebbe l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria
sussistente ed evidenziata dall’autorità fiscale.
5.3
La determinazione
effettuata da parte dell’RS 1 che ha indicato redditi complessivi per CHF 52'000.–
è quindi giustificata. Pertanto, la decisione impugnata merita di essere
tutelata e la censura sollevata dalla ricorrente non può che essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di (periodo fiscale 2018);
-
municipio di (periodo fiscale 2021).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: