80.2023.196
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, irrilevanza dell’eventuale incarico conferito ad un rappresentante
3 novembre 2023Italiano14 min
pagamento. In particolare, il reclamante ha sostenuto che il suo fiduciario __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.196
Lugano
3 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 settembre 2023 contro la decisione del 4 settembre 2023 in materia di
·
diffida ad adempiere gli
obblighi di procedura;
·
multa per violazione degli
obblighi di procedura;
·
diffida di pagamento.
Fatti
Fatti
A. Il 1° settembre 2022,
RI 1 aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione della
dichiarazione d’imposta 2021 fino al 31 dicembre 2022. Non avendo inoltrato la
dichiarazione entro tale data e in assenza di una nuova proroga, il 16 gennaio
2023 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha
inviato a RI 1 un richiamo.
Con decisione del 14
febbraio 2023, l’autorità fiscale ha formalmente diffidato il contribuente ad
adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe
inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Con decisione del 14 marzo
2023, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr.
100.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2021, rinnovando
contemporaneamente la diffida a presentarla entro 20 giorni e avvertendolo che,
decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio.
Non avendo pagato
tempestivamente né la tassa di diffida, né la multa per violazione degli
obblighi procedurali, in data 22 maggio 2023 l’Ufficio esazione e condoni ha
inviato al contribuente una diffida di pagamento, mettendo a suo carico
un’ulteriore tassa di fr. 50.-.
B. Il 19 giugno 2023, il
contribuente ha presentato all’Ufficio esazione e condoni (UEC) un reclamo
avverso la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, la multa e la diffida
di pagamento, chiedendo che gli venisse condonata la fattura di fr. 200.-
emessa dall’UT e composta dai fr. 50.- della tassa di diffida, dai fr. 100.-
della multa e dagli ulteriori fr. 50.- per la tassa di diffida per mancato
pagamento. In particolare, il reclamante ha sostenuto che il suo fiduciario __________,
incaricato di allestire le sue dichiarazioni, gli aveva confermato di aver
inoltrato tutto correttamente ai primi di gennaio del 2023. Secondo il
reclamante dunque che la fattura di fr. 200.- non era a lui imputabile.
C. Con decisione del 4
agosto 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo presentato dal
contribuente, in quanto non aveva provveduto ad inoltrare la dichiarazione
d’imposta nel termine fissato con la proroga del 1° settembre 2022. Con
riferimento alla multa per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta
2021, secondo l’UT la stessa era giustificata dall’inosservanza della diffida
del 14 febbraio 2023 ed era stata commisurata “in base al dovuto d’imposta
cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione”. Infatti, il
contribuente aveva compiuto l’atto ordinato dall’autorità (ovvero la consegna
della dichiarazione d’imposta e degli allegati di cui deve essere corredata)
soltanto dopo la scadenza del termine assegnato con la diffida e
successivamente all’invio della multa del 14 marzo 2023, poiché la
dichiarazione d’imposta era pervenuta all’autorità di tassazione soltanto il 20
marzo 2023. L’UT ha poi precisato che il reclamo presentato in data 19 giugno
2023 risultava tardivo, sia con riferimento alla diffida del 14 febbraio 2023
che alla multa del 14 marzo 2023, ma che nonostante ciò “viene comunque
tenuto in considerazione”. L’UT ha infine concluso specificando che la
missiva del 22 maggio 2023 era solamente una diffida di pagamento per il
mancato versamento della tassa di diffida e della multa citate.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della diffida e
della multa. In sostanza, dopo aver ripercorso la cronologia dei fatti
salienti, egli ribadisce che per la compilazione della dichiarazione d’imposta
si è sempre affidato al signor __________, della __________, mentre lui si
occuperebbe unicamente dell’invio dei documenti necessari a tal fine. Sostiene
inoltre di aver avuto numerosi contatti telefonici con l’UT, nel corso dei
quali puntualmente gli veniva confermato “che tutto era a posto”.
Diritto
1. Diffida ad adempiere gli
obblighi procedurali
1.1.
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo.
1.2.
Nella fattispecie, il 14
febbraio 2023 al contribuente è stata notificata una diffida a presentare la
dichiarazione d’imposta 2021, avverso la quale egli ha interposto reclamo in
data 19 giugno 2023.
Per l’art. 198 cpv. 5 LT contro
la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e
227. L’art. 206 cpv. 1 LT prevede il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica
della decisione.
Gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il
contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che
non era prevedibile, mentre una colpa da parte del richiedente o del suo
rappresentante esclude la restituzione del termine (DTF 106 II 173, cfr. anche
sentenza CDT n. 80.2017.271 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1).
Ora,
ritenuto come il reclamo contro la decisione del 14 febbraio 2023 con cui il
contribuente è formalmente diffidato ad adempiere agli obblighi procedurali sia
stato presentato solo il 19 giugno 2023, esso appare manifestamente tardivo, essendo
il termine di cui all’art. 206 cpv. 1 LT per introdurre reclamo già spirato
infruttuosamente da oltre tre mesi. Ne consegue che l’UT non sarebbe neppure
dovuto entrato nel merito del reclamo, ma avrebbe dovuto semplicemente
dichiararlo irricevibile.
1.3.
Nella misura
in cui concerne la decisione con cui l’UT ha respinto il reclamo contro la
diffida del 14 febbraio 2023, il ricorso è respinto. È per contro irricevibile
per quanto concerne l’IFD.
A titolo
abbondanziale, si osserva che il ricorrente a torto contesta la tardività del
suo reclamo, asserendo che “il [suo] reclamo entro i 30 giorni dal
22.05.2023 [non] era tardivo purché [recte: perché] regolarmente
datato 19.06.2023; cosa assolutamente corretta e nei termini”. Il termine
perentorio di 30 giorni, infatti, decorreva dal giorno successivo a quello
della notifica della diffida del 14 febbraio 2023 (art. 192 cpv. 2 LT), e non dall’indomani
della notifica della diffida di pagamento per il mancato versamento della tassa
di diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e della multa del 22 maggio
2023. Contro questa diffida – di pagamento, di cui si dirà in seguito – è data
facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro i termini stabiliti dagli art. 206 e 227 LT (30 giorni
dalla notifica).
Considerandi
2.
Multa
per violazione degli obblighi procedurali 2.1.
2.1
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
2.2
Il 14 marzo 2023,
all’insorgente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.- per non
aver consegnato la dichiarazione delle imposte all’autorità fiscale entro
l’ultimo termine impartitogli con la diffida del 14 febbraio 2023. Il 19 giugno
2023, l’insorgente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dell’UT.
L’art.
266.
cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
gli articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3, alle procedure per violazione degli
obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme della procedura
di tassazione e di ricorso.
Per il combinato disposto
degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e degli articoli
132.
cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta, contro la
decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli obblighi
procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto entro trenta giorni.
Nel caso che qui ci occupa,
contro la multa disciplinare del 14 marzo 2023 il contribuente ha presentato
reclamo unicamente il 19 giugno 2023. Il reclamo era pertanto intempestivo e,
non avendo il ricorrente addotto alcun motivo di restituzione del termine,
l’autorità di tassazione non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito del
gravame, irricevibile.
2.3
A titolo abbondanziale, si
osserva che la tesi del ricorrente, volta a sostenere che nessuna negligenza
possa essergli rimproverata, visto che, da più di un decennio, le sue imposte
sarebbero “redatte e presentate solamente e direttamente dal __________
della __________”, il quale a più riprese l’avrebbe tranquillizzato a
proposito del fatto che avrebbe pensato a tutto lui, non merita tutela.
A prescindere dal fatto che
agli atti non vi è alcuna prova di una procura che legittimerebbe __________ a
rappresentare RI 1 nelle pratiche fiscali – ciò che è pure contestato dall’UT,
che rimprovera al ricorrente di non aver mai notificato o consegnato una
procura nei confronti del signor __________ – la tesi dell’insorgente non gli
porta alcun giovamento. Il Tribunale federale ha infatti ricordato a più
riprese che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e quelli del
suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi (cfr. le sentenze
2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3., CDT n. 80.2016.32 del
23.5.2016
consid. 2.2.b). L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta
unicamente a quest’ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, op. cit., n. 3 ad art. 124
LIFD). In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante è esclusa
dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il
rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma
non può violarli, mentre il contribuente non può discolparsi asserendo di aver
incaricato un rappresentante per l’inoltro della dichiarazione d’imposta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 13 ad art. 174 LIFD; CDT n. 80.2016.32 del 23.5.2016 consid. 2.2.b).
3.
Diffida di pagamento
3.1
Come ricordato in
narrativa, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, al
ricorrente è stata dapprima notificata una diffida ad adempiere gli obblighi
procedurali (il 14 febbraio 2023) e poi gli è stata inflitta una multa
disciplinare (il 14 marzo 2023). Entrambe le decisioni sono state adottate
dall’Ufficio circondariale di Locarno e sono passate in giudicato.
Il 22 maggio 2023,
l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona ha notificato al contribuente una
diffida di pagamento, che prevedeva una tassa di fr. 50.-, perché non aveva
rispettato il termine di pagamento né della tassa di diffida del 14 febbraio
2023.
né della multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura inviatagli
ammontava a fr. 200.-, corrispondenti a fr. 50.- per la prima tassa di diffida,
fr. 100.- di multa disciplinare e fr. 50.- relativi alla tassa per la diffida
di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente ha presentato reclamo
all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona in data 19 giugno 2023,
contestando al contempo la diffida del 14 febbraio 2023 e la multa del 14 marzo
2023.
3.2
Giusta l’art. 242 cpv. 3
LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di
pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu:
l’Ufficio esazione e condoni ex art. 20 cpv. 1 RLT) e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 207 (art. 242
cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21 cpv. 1 RLT, per ogni diffida inviata al
contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi,
di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.-.
3.3
Nel caso di specie, l’UEC,
ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, lo ha trasmesso per competenza
all’Ufficio di tassazione, quale autorità di reclamo contro la diffida ad
adempiere gli obblighi procedurali e contro la multa per violazione degli obblighi
procedurali.
Non risulta per contro che
l’UEC sia entrato nel merito del reclamo contro la diffida di pagamento del 22
maggio 2023. Agli atti, infatti, è reperibile unicamente la decisione su
reclamo emanata dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno il 4 agosto
2023, il quale ha respinto sia il reclamo avverso la diffida ad adempiere gli
obblighi di procedura del 14 febbraio 2023 sia la multa del 14 marzo 2023.
Tuttavia, l’UT non si è pronunciato in merito alla diffida (di pagamento), e
nemmeno poteva farlo, poiché giusta l’art. 242 cpv. 4 LT tale competenza
spettava all’autorità di riscossione, ovvero all’UEC (art. 20 cpv. 1 RLT).
La competenza di questa
Camera per decidere in merito alla diffida di pagamento è data in presenza di
un ricorso contro una decisione su reclamo, che nel caso concreto difetta.
L’Ufficio esazione e condoni, dunque, in veste di autorità di riscossione,
ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, anziché limitarsi a trasmetterlo all’UT,
avrebbe dovuto emanare una decisione su reclamo limitatamente alla diffida per
inosservanza dei termini di pagamento, contro la quale era possibile presentare
ricorso a questa Camera (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2022.212 del 7
novembre 2022 consid. 2.4).
3.4
Di conseguenza, anche il
ricorso in materia di diffida di pagamento si rivela irricevibile, in quanto
prematuro. L’UEC è tuttavia invitato a entrare nel merito del reclamo del 19
giugno 2023 e ad adottare la relativa decisione, che sarà poi suscettibile di
ricorso. Copia della presente decisione viene inviata all’UEC.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
a:
-
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: