Lexipedia

Decisione

80.2023.196

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, irrilevanza dell’eventuale incarico conferito ad un rappresentante

3 novembre 2023Italiano14 min

pagamento. In particolare, il reclamante ha sostenuto che il suo fiduciario __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.196

Lugano

3 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 settembre 2023 contro la decisione del 4 settembre 2023 in materia di

·

diffida ad adempiere gli

obblighi di procedura;

·

multa per violazione degli

obblighi di procedura;

·

diffida di pagamento.

Fatti

Fatti

A. Il 1° settembre 2022,

RI 1 aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione della

dichiarazione d’imposta 2021 fino al 31 dicembre 2022. Non avendo inoltrato la

dichiarazione entro tale data e in assenza di una nuova proroga, il 16 gennaio

2023 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha

inviato a RI 1 un richiamo.

Con decisione del 14

febbraio 2023, l’autorità fiscale ha formalmente diffidato il contribuente ad

adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe

inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Con decisione del 14 marzo

2023, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr.

100.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2021, rinnovando

contemporaneamente la diffida a presentarla entro 20 giorni e avvertendolo che,

decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio.

Non avendo pagato

tempestivamente né la tassa di diffida, né la multa per violazione degli

obblighi procedurali, in data 22 maggio 2023 l’Ufficio esazione e condoni ha

inviato al contribuente una diffida di pagamento, mettendo a suo carico

un’ulteriore tassa di fr. 50.-.

B. Il 19 giugno 2023, il

contribuente ha presentato all’Ufficio esazione e condoni (UEC) un reclamo

avverso la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, la multa e la diffida

di pagamento, chiedendo che gli venisse condonata la fattura di fr. 200.-

emessa dall’UT e composta dai fr. 50.- della tassa di diffida, dai fr. 100.-

della multa e dagli ulteriori fr. 50.- per la tassa di diffida per mancato

pagamento. In particolare, il reclamante ha sostenuto che il suo fiduciario __________,

incaricato di allestire le sue dichiarazioni, gli aveva confermato di aver

inoltrato tutto correttamente ai primi di gennaio del 2023. Secondo il

reclamante dunque che la fattura di fr. 200.- non era a lui imputabile.

C. Con decisione del 4

agosto 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo presentato dal

contribuente, in quanto non aveva provveduto ad inoltrare la dichiarazione

d’imposta nel termine fissato con la proroga del 1° settembre 2022. Con

riferimento alla multa per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta

2021, secondo l’UT la stessa era giustificata dall’inosservanza della diffida

del 14 febbraio 2023 ed era stata commisurata “in base al dovuto d’imposta

cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione”. Infatti, il

contribuente aveva compiuto l’atto ordinato dall’autorità (ovvero la consegna

della dichiarazione d’imposta e degli allegati di cui deve essere corredata)

soltanto dopo la scadenza del termine assegnato con la diffida e

successivamente all’invio della multa del 14 marzo 2023, poiché la

dichiarazione d’imposta era pervenuta all’autorità di tassazione soltanto il 20

marzo 2023. L’UT ha poi precisato che il reclamo presentato in data 19 giugno

2023 risultava tardivo, sia con riferimento alla diffida del 14 febbraio 2023

che alla multa del 14 marzo 2023, ma che nonostante ciò “viene comunque

tenuto in considerazione”. L’UT ha infine concluso specificando che la

missiva del 22 maggio 2023 era solamente una diffida di pagamento per il

mancato versamento della tassa di diffida e della multa citate.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della diffida e

della multa. In sostanza, dopo aver ripercorso la cronologia dei fatti

salienti, egli ribadisce che per la compilazione della dichiarazione d’imposta

si è sempre affidato al signor __________, della __________, mentre lui si

occuperebbe unicamente dell’invio dei documenti necessari a tal fine. Sostiene

inoltre di aver avuto numerosi contatti telefonici con l’UT, nel corso dei

quali puntualmente gli veniva confermato “che tutto era a posto”.

Diritto

1. Diffida ad adempiere gli

obblighi procedurali

1.1.

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130

LIFD, p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo.

1.2.

Nella fattispecie, il 14

febbraio 2023 al contribuente è stata notificata una diffida a presentare la

dichiarazione d’imposta 2021, avverso la quale egli ha interposto reclamo in

data 19 giugno 2023.

Per l’art. 198 cpv. 5 LT contro

la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla

Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e

227. L’art. 206 cpv. 1 LT prevede il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica

della decisione.

Gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il

contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che

non era prevedibile, mentre una colpa da parte del richiedente o del suo

rappresentante esclude la restituzione del termine (DTF 106 II 173, cfr. anche

sentenza CDT n. 80.2017.271 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1).

Ora,

ritenuto come il reclamo contro la decisione del 14 febbraio 2023 con cui il

contribuente è formalmente diffidato ad adempiere agli obblighi procedurali sia

stato presentato solo il 19 giugno 2023, esso appare manifestamente tardivo, essendo

il termine di cui all’art. 206 cpv. 1 LT per introdurre reclamo già spirato

infruttuosamente da oltre tre mesi. Ne consegue che l’UT non sarebbe neppure

dovuto entrato nel merito del reclamo, ma avrebbe dovuto semplicemente

dichiararlo irricevibile.

1.3.

Nella misura

in cui concerne la decisione con cui l’UT ha respinto il reclamo contro la

diffida del 14 febbraio 2023, il ricorso è respinto. È per contro irricevibile

per quanto concerne l’IFD.

A titolo

abbondanziale, si osserva che il ricorrente a torto contesta la tardività del

suo reclamo, asserendo che “il [suo] reclamo entro i 30 giorni dal

22.05.2023 [non] era tardivo purché [recte: perché] regolarmente

datato 19.06.2023; cosa assolutamente corretta e nei termini”. Il termine

perentorio di 30 giorni, infatti, decorreva dal giorno successivo a quello

della notifica della diffida del 14 febbraio 2023 (art. 192 cpv. 2 LT), e non dall’indomani

della notifica della diffida di pagamento per il mancato versamento della tassa

di diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e della multa del 22 maggio

2023. Contro questa diffida – di pagamento, di cui si dirà in seguito – è data

facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro i termini stabiliti dagli art. 206 e 227 LT (30 giorni

dalla notifica).

Considerandi

2.

Multa

per violazione degli obblighi procedurali 2.1.

2.1

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

2.2

Il 14 marzo 2023,

all’insorgente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.- per non

aver consegnato la dichiarazione delle imposte all’autorità fiscale entro

l’ultimo termine impartitogli con la diffida del 14 febbraio 2023. Il 19 giugno

2023, l’insorgente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dell’UT.

L’art.

266.

cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

gli articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3, alle procedure per violazione degli

obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme della procedura

di tassazione e di ricorso.

Per il combinato disposto

degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e degli articoli

132.

cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta, contro la

decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli obblighi

procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto entro trenta giorni.

Nel caso che qui ci occupa,

contro la multa disciplinare del 14 marzo 2023 il contribuente ha presentato

reclamo unicamente il 19 giugno 2023. Il reclamo era pertanto intempestivo e,

non avendo il ricorrente addotto alcun motivo di restituzione del termine,

l’autorità di tassazione non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito del

gravame, irricevibile.

2.3

A titolo abbondanziale, si

osserva che la tesi del ricorrente, volta a sostenere che nessuna negligenza

possa essergli rimproverata, visto che, da più di un decennio, le sue imposte

sarebbero “redatte e presentate solamente e direttamente dal __________

della __________”, il quale a più riprese l’avrebbe tranquillizzato a

proposito del fatto che avrebbe pensato a tutto lui, non merita tutela.

A prescindere dal fatto che

agli atti non vi è alcuna prova di una procura che legittimerebbe __________ a

rappresentare RI 1 nelle pratiche fiscali – ciò che è pure contestato dall’UT,

che rimprovera al ricorrente di non aver mai notificato o consegnato una

procura nei confronti del signor __________ – la tesi dell’insorgente non gli

porta alcun giovamento. Il Tribunale federale ha infatti ricordato a più

riprese che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e quelli del

suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi (cfr. le sentenze

2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3., CDT n. 80.2016.32 del

23.5.2016

consid. 2.2.b). L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta

unicamente a quest’ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, op. cit., n. 3 ad art. 124

LIFD). In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante è esclusa

dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il

rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma

non può violarli, mentre il contribuente non può discolparsi asserendo di aver

incaricato un rappresentante per l’inoltro della dichiarazione d’imposta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 13 ad art. 174 LIFD; CDT n. 80.2016.32 del 23.5.2016 consid. 2.2.b).

3.

Diffida di pagamento

3.1

Come ricordato in

narrativa, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, al

ricorrente è stata dapprima notificata una diffida ad adempiere gli obblighi

procedurali (il 14 febbraio 2023) e poi gli è stata inflitta una multa

disciplinare (il 14 marzo 2023). Entrambe le decisioni sono state adottate

dall’Ufficio circondariale di Locarno e sono passate in giudicato.

Il 22 maggio 2023,

l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona ha notificato al contribuente una

diffida di pagamento, che prevedeva una tassa di fr. 50.-, perché non aveva

rispettato il termine di pagamento né della tassa di diffida del 14 febbraio

2023.

né della multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura inviatagli

ammontava a fr. 200.-, corrispondenti a fr. 50.- per la prima tassa di diffida,

fr. 100.- di multa disciplinare e fr. 50.- relativi alla tassa per la diffida

di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente ha presentato reclamo

all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona in data 19 giugno 2023,

contestando al contempo la diffida del 14 febbraio 2023 e la multa del 14 marzo

2023.

3.2

Giusta l’art. 242 cpv. 3

LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di

pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu:

l’Ufficio esazione e condoni ex art. 20 cpv. 1 RLT) e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 207 (art. 242

cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21 cpv. 1 RLT, per ogni diffida inviata al

contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi,

di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.-.

3.3

Nel caso di specie, l’UEC,

ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, lo ha trasmesso per competenza

all’Ufficio di tassazione, quale autorità di reclamo contro la diffida ad

adempiere gli obblighi procedurali e contro la multa per violazione degli obblighi

procedurali.

Non risulta per contro che

l’UEC sia entrato nel merito del reclamo contro la diffida di pagamento del 22

maggio 2023. Agli atti, infatti, è reperibile unicamente la decisione su

reclamo emanata dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno il 4 agosto

2023, il quale ha respinto sia il reclamo avverso la diffida ad adempiere gli

obblighi di procedura del 14 febbraio 2023 sia la multa del 14 marzo 2023.

Tuttavia, l’UT non si è pronunciato in merito alla diffida (di pagamento), e

nemmeno poteva farlo, poiché giusta l’art. 242 cpv. 4 LT tale competenza

spettava all’autorità di riscossione, ovvero all’UEC (art. 20 cpv. 1 RLT).

La competenza di questa

Camera per decidere in merito alla diffida di pagamento è data in presenza di

un ricorso contro una decisione su reclamo, che nel caso concreto difetta.

L’Ufficio esazione e condoni, dunque, in veste di autorità di riscossione,

ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, anziché limitarsi a trasmetterlo all’UT,

avrebbe dovuto emanare una decisione su reclamo limitatamente alla diffida per

inosservanza dei termini di pagamento, contro la quale era possibile presentare

ricorso a questa Camera (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2022.212 del 7

novembre 2022 consid. 2.4).

3.4

Di conseguenza, anche il

ricorso in materia di diffida di pagamento si rivela irricevibile, in quanto

prematuro. L’UEC è tuttavia invitato a entrare nel merito del reclamo del 19

giugno 2023 e ad adottare la relativa decisione, che sarà poi suscettibile di

ricorso. Copia della presente decisione viene inviata all’UEC.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

a:

-

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: