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Decisione

80.2023.199

Cumulo dei redditi dei coniugi: domicili separati, marito che sostiene economicamente la moglie malata, non tassazione separata, non deduzione alimenti

12 aprile 2024Italiano17 min

nel Comune di __________. Dal 31.7.2021 in poi, __________ è partita per __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.199

80.2023.200

Lugano

12 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 agosto 2023 contro la decisione del 3 agosto 2023 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________),

di professione meccanico di barche, è coniugato con __________ (__________).

Sino al periodo fiscale 2021 i coniugi __________ erano entrambi domiciliati

nel Comune di __________. Dal 31.7.2021 in poi, __________ è partita per __________

(Canton __________), mentre il marito, dal 1.11.2021, è domiciliato nel Comune

di __________.

b.

Per il periodo fiscale

2021 l’RS 1 (in seguito UT) ha imposto RI 1 come un coniuge separato di fatto:

dai suoi redditi del marito sono stati dedotti fr. 12'000.- a titolo di

alimenti versati alla moglie, che sono stati imposti nella partita fiscale di

quest’ultima (cfr. “Veranlagungsberechnung” 2021 del Canton San Gallo).

B. Nel periodo fiscale

2022, __________ dichiarava un reddito imponibile di fr. 50'817.- ed una

sostanza imponibile di fr. 0.-. Nelle deduzioni, il contribuente faceva valere

l’importo di fr. 8'087.- a titolo di “alimenti versati al coniuge”.

Con decisione del

25.5.2023, l’UT notificava a __________ la tassazione IC/IFD 2022, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 49'900.- per l’IC e in fr. 52'200.- per

l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

Con reclamo del

3/6.6.2023, il contribuente contestava il calcolo dell’imposta, basato sull’aliquota

per “altri contribuenti”. Sosteneva di essere coniugato, ma che, a causa di una

malattia, sua moglie __________ si era trasferita a __________ ed era pertanto

sottoposta a tassazione nel __________. Chiedeva pertanto di essere considerato

quale “coniugato”.

C. a.

Con scritto del 13.6.2023,

inviato per posta APlus, l’UT attribuiva al reclamante un termine fino al

3.7.2023 per trasmettere l’attestazione delle rendite AVS/AI e delle rendite

pensionistiche della moglie, come pure le decisioni di tassazione del Canton

San Gallo di __________ per gli anni 2021 e 2022.

Con scritto 28/30.6.2023, __________

inviava la documentazione richiesta.

b.

L’UT si rivolgeva

nuovamente a __________, nei seguenti termini:

Controllando quanto spedito abbiamo però notato che

la signora __________ è stata imposta sia nel 2021 sia nel 2022 come persona

sola e non come persona coniugata. Figura per entrambi gli anni tra i redditi

la voce “Unterhaltsbeiträge für den/die Steuerpflichtige”, quindi

sembrerebbe che siano stati imposti degli alimenti ricevuti dalla signora. Per

poterla imporre come coniugato necessitiamo una attestazione scritta firmata

sia da lei sia dalla signora __________ che confermi che siete ancora

regolarmente coniugati, ma che avete deciso di avere il domicilio separato (la

signora nel Canton San Gallo, lei in Canton Ticino).

Quanto richiesto avrebbe

dovuto essere trasmesso entro il 24.7.2023. Il contribuente veniva inoltre

avvisato che, nel caso in cui non avesse inviato quanto richiesto, l’UT avrebbe

confermato quanto stabilito dal Canton San Gallo, imponendo anche lui quale

“persona sola”.

c.

Con raccomandata

19/20.7.2023 __________, confermavano di essere coniugati, ma di avere un

domicilio separato a causa di ragioni di salute della moglie. Aggiungevano che __________,

siccome lavorava in Ticino, era rimasto in questo Cantone. Egli corrispondeva

alla moglie degli alimenti, poiché con la sola rendita non era in grado di

sostentarsi da sola.

d.

Il 20.7.2023, l’UT

scriveva all’Ufficio di tassazione del Comune di __________, comunicando che i

coniugi __________ risultavano coniugati, motivo per il quale avrebbe proceduto

ad imporli come tali, con la “creazione di un riparto intercantonale”.

D. Con decisione dopo

reclamo del 3.8.2022, trasmessa a __________ l’UT accertava, per l’IC un

reddito imponibile di fr. 55'900.- (di fr. 72'200.- il reddito determinante per

l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva

stabilito in fr. 74'600.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

In particolare, nei

redditi, non venivano riconosciuti gli alimenti versati a favore della moglie

mentre venivano considerati i premi di cassa malati di entrambi i coniugi.

Veniva inoltre applicata l’aliquota per “coniugati”.

E. Con raccomandata dell’11/14.8.2023,

__________ si rivolgeva all’UT, indicando di aver contattato l’Ufficio di

tassazione del Canton San Gallo. Per il periodo fiscale 2021, sarebbe stata

tassata quale persona coniugata, ma con domicilio e redditi separati dal

marito. In particolare, sarebbero stati imposti gli alimenti ricevuti dal

marito, il quale aveva potuto dedurli dalla propria partita fiscale. Lamentava

che, con la decisione su reclamo 2022 emanata dal Canton Ticino, di fatto

veniva imposta due volte. Indicava di avere, da anni, problemi di salute e di

aver altresì avuto problemi di natura finanziaria, comportanti anche delle

procedure esecutive per il pagamento delle imposte. Asseriva, inoltre, di non

essere più in grado di pagare i premi di cassa malati.

Con scritto 21.8.2023

(inviato anche per conoscenza a __________) l’UT si rivolgeva a __________, attribuendole

un termine fino al 4.9.2023 per confermare se lo scritto dell’11.8.2023 dovesse

essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto tributario. Precisava

inoltre che “(…) suo marito aveva presentato un

reclamo il 3 giugno 2023 e dopo uno scambio di lettere e una attestazione,

firmata anche da lei, avevamo accettato il reclamo, come richiesto”.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione di

tassazione IC/IFD 2022 su reclamo. In particolare contesta la mancata deduzione

degli alimenti versati a favore della moglie __________. Quest’ultima, che, per

motivi di salute ha un domicilio separato dal suo, sarebbe stata “obbligata”

a pagare le imposte nel Canton San Gallo, venendo tassata anche su quanto

ricevuto dal marito. Il ricorrente sottolinea che, nel 2021, avrebbe potuto

dedurre gli alimenti versati alla moglie e non comprende per quali ragioni tale

importo non possa venir dedotto anche nel 2022.

G. Con osservazioni del 5/6.10.2023,

l’autorità fiscale chiede di respingere il ricorso. In particolare,

dall’accertamento svolto, i contribuenti, anche se con domicilio separato,

risultavano ancora coniugati. Motivo per il quale, l’aliquota presa in

considerazione era quella per “coniugati” mentre i fattori imponibili sono

stati sommati ed è stato effettuato un riparto intercantonale “in modo da

considerarli solo ai fini dell’aliquota”.

H. Con scritto del 6.3.2024,

questa Camera ha trasmesso il ricorso presentato da __________ anche alla

moglie, __________, residente nel Canton San Gallo, unitamente alla decisione

su reclamo IC/IFD 2022, nella quale venivano presi in considerazione,

unicamente ai fini dell’aliquota, anche i suoi redditi e la sua sostanza.

Con osservazioni

20/21.3.2024, __________ ha trasmesso le decisioni fiscali relative agli anni

2021 e 2022, con le quali il Canton San Gallo l’ha assoggettata quale persona

sola, imponendo anche gli alimenti ricevuti dal marito. Nello scritto indica

che “l’Ufficio delle imposte di __________ insiste affinché io paghi le

tasse a __________, poiché il [suo] domicilio e le [sue] finanze sono separati”,

aggiungendo che “è una prassi normale a __________, anche se [sono] sposati”.

Afferma di non comprendere le ragioni per le quali è chiamata a “pagare

ancora le tasse in Ticino e perché [suo] marito non possa dedurre gli assegni

di mantenimento”.

Diritto

1. Nel caso di specie,

contestata è la modalità d’imposizione dei coniugi __________ per il periodo

fiscale 2022. In particolare, secondo il ricorrente, che è coniugato ma ha un

domicilio separato dalla moglie, residente nel Canton San Gallo, dovrebbe

essere tassato separatamente, con l’aliquota applicabile ai coniugati,

mantenendo nelle deduzioni il corrispettivo degli alimenti versati mensilmente

a __________.

Di diverso avviso l’UT, il

quale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, ritiene che i coniugi

debbano essere imposti assieme, ma effettuando un riparto intercantonale, visto

il domicilio separato della coppia.

Si tratta pertanto di

stabilire, sulla base della situazione concreta dei coniugi __________, la

modalità nella quale devono essere imposti.

Considerandi

2.

Imposta federale diretta

2.1

Secondo l’art. 9 cpv. 1

LIFD il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,

qualunque sia il regime dei beni. Unicamente ai fini dell’imposta cantonale

vale la stessa regola anche per quanto concerne la sostanza.

2.2

La Circolare n. 30 del

21.12.2010

(“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta [LIFD]”) prevede che la famiglia sia considerata

come una comunione economica e costituisca così un’unità anche dal punto di

vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono

cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

La tassazione congiunta ha

inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per

l’intero periodo fiscale corrispondente.

In caso di divorzio o di

separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto

il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD) (cfr. Circolare, p. 5).

La tassazione congiunta si

applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne

deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata,

non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente.

Una separazione di fatto,

che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono

soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:

- assenza

di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica

(art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC);

- non

esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento;

-

in pubblico la coppia non si presenta più unita;

- la

separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo

scioglimento del matrimonio.

Sono i coniugi a dover

provare l’esistenza di una separazione di fatto (in questo senso vedi anche

sentenza TF 2C_753/2011 del 14.3.2012, consid. 6.1.2.; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 9 LIFD).

2.3

Anche il Tribunale

federale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla tassazione separata dei

coniugi (cfr. sentenze TF 2C_84/2018 del 10.8.2018, consid. 7.3. e ad es. anche

2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1., TF 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid.

6.1.2.). Una tassazione separata dei coniugi non entra in linea di conto

unicamente per il fatto che questi hanno due domicili separati. Una simile

tassazione suppone che la coppia intenda far venir meno completamente la

comunità coniugale, in particolare per uno dei motivi indicati agli art. 175 e

176.

CC, e che viva separata in maniera durevole. L’imposizione separata implica

che i mezzi destinati al mantenimento dei coniugi non siano più messi in

comune, in particolar modo per quanto attiene alle spese inerenti l’abitazione

e quelle legate all’economia domestica. In altri termini, l’assistenza di uno

coniuge all’altro si limita al versamento di importi determinati (v. in

particolare sentenza TF 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1.).

2.4

Se i coniugi possiedono

ciascuno un proprio domicilio civile, ma di fatto non sono separati, essi vanno

tassati dove la coppia ha i propri principali interessi personali ed economici

(art. 105 cpv. 1 LIFD). Se questo luogo della tassazione è incerto o controverso,

esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta

ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto

più Cantoni che non riescono a trovare un accordo (art. 108 LIFD). La decisione

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso al

Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge federale del 17

luglio 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

2.5

Nel caso in

esame, entrambi i ricorrenti hanno confermato di essere coniugati e di avere un

domicilio separato in ragione della situazione di salute della moglie (cfr.

reclamo del 3.6.2023). Come si evince dalle loro affermazioni, la comunione

matrimoniale non è venuta meno e il marito sostiene economicamente la moglie.

In queste

circostanze, non sono adempiuti i presupposti per procedere ad una tassazione

separata dei coniugi, per quanto concerne l’imposta federale diretta. È

pertanto legittima la decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ticinese

ha assoggettato all’imposta entrambi i coniugi, applicando l’art. 9 cpv. 1

LIFD.

La

conclusione che precede rende evidente anche l’impossibilità di dedurre gli

alimenti, come pretenderebbero i coniugi. Essendovi un’unica tassazione

dell’IFD, che contempla i redditi di entrambi i coniugi, l’eventuale

considerazione di un contributo di mantenimento comporterebbe un reddito e una

deduzione che si compensano fra loro.

Tenuto conto

del fatto che i redditi del marito sono superiori rispetto a quelli della

moglie, la competenza per procedere alla tassazione dell’IFD è del Canton

Ticino. Non risulta peraltro che una decisione in materia di IFD sia stata

adottata anche dal Canton San Gallo.

3.

Imposta cantonale

3.1

Per quanto concerne le

imposte cantonali, l’art. 3 cpv. 3 LAID prevede che il reddito e la sostanza

dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulino, senza riguardo al

regime dei beni.

Per l’art. 8 cpv. 1 LT il

reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono

cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo

la base imponibile ma anche l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione

congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un

cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un

patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato

quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II

318.

= RF 71/2016 p. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata)

3.2

Due coniugi

che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni,

hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una

tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio,

cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995

A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65

p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001

in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002

in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono

separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta. I

cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei fattori

imponibili.

Di regola,

la ripartizione del reddito imponibile verrà effettuata a metà. Fanno eccezione

i redditi e la sostanza immobiliari, che sono imponibili nel cantone di

situazione dell’immobile, come pure i redditi e la sostanza provenienti da

un’attività lucrativa indipendente, che sono assoggettati nel cantone ove è

esercitata tale attività (DTF 121 I 14; inoltre Noël,

Le domicile fiscal des persone physiques dans la jurisprudence actuelle, in

RDAF 2002 II 405, in particolare p. 421).

Per

determinare l’aliquota applicabile, l’Ufficio di tassazione deve per legge

tenere conto anche dei fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge.

L’aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di

sostanza del coniuge, imponibili nel Canton Ticino (CDT n. 80.2002.55 del 6

maggio 2002; CDT n. 80.2009.127 del 1.9.2010; Suter,

in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen

Steuerrecht, § 27 n.11 e ss.; St. Galler Steuerbuch 13 n. 1, https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-13-28-stg/013_1.pdf, punto 2).

3.3

Nel caso in

esame, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia

imposizione intercantonale, pur mantenendo ognuno dei coniugi il proprio

domicilio fiscale separato (Canton San Gallo e Canton Ticino) essi sono

tuttavia divenuti contribuenti anche nel cantone di domicilio dell’altro

coniuge, dove hanno costituito un domicilio fiscale secondario. L’autorità

fiscale ticinese ha pertanto provveduto, come si evince dal riparto, a

suddividere i differenti elementi del reddito e della sostanza tra il Ticino ed

il Canton San Gallo. Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni dei

ricorrenti, secondo cui la moglie non dovrebbe essere assoggettata all’imposta

nel Canton Ticino, non possono essere seguite.

3.4

3.4.1

Neppure può trovare

accoglimento la richiesta del ricorrente di poter dedurre quanto versato alla

moglie in ragione dell’insufficiente reddito di quest’ultima.

3.4.2

Secondo l’art. 32 lit. c

LT, sono dedotti dai proventi, gli alimenti versati al coniuge divorziato o

separato legalmente o di fatto.

Ora, in virtù del

principio dell’imposizione della famiglia, le prestazioni fornite nell’ambito

di una famiglia “intatta”, sono, di principio senza alcuna incidenza

fiscale. A partire dal momento in cui un’unione coniugale è sciolta a seguito

di un divorzio, separazione giudiziaria, oppure separazione di fatto occorre valutare

il trattamento delle prestazioni versate all’ex coniuge, imposto separatamente.

La nozione di “alimenti” comprende i sussidi e le prestazioni di

mantenimento periodiche o irregolari destinati a coprire il fabbisogno vitale

ricorrente, che non procurano un aumento della sostanza del beneficiario

(sentenze TF 2C_285/2019 del 9.3.2020, consid. 9.4.; 2C_503/2015 del 31.3.2016,

consid. 3.1.). Il fondamento giuridico degli alimenti deve, come visto,

consistere in un divorzio, in una separazione giudiziaria o di fatto e/o

dell’esistenza di un figlio, per il quale si ricevono gli alimenti (Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], DBG Kommentar, 4a ed., Basilea 2022, n.

18.

– 18a ad art. 33 LIFD).

3.4.3

Nel reclamo del 3.6.2023,

come già indicato, __________ ha precisato di essere sposato (circostanza

questa poi confermata anche da __________), aggiungendo che “a causa di una

malattia [sua] moglie vive a __________, dove paga le tasse”. Ha anche

sostenuto di essere “finora… sempre stato classificato come coniugato” e

di ritenere che ciò sia “esatto”.

Ora, come visto, dal

momento che i coniugi hanno manifestato la volontà di proseguire la comunione

coniugale (non sono né divorziati, né separati legalmente o di fatto), non si

giustifica una imposizione separata degli stessi. Essendo i contribuenti

imposti congiuntamente (con il riparto degli elementi imponibili) non possono

essere dedotti dei versamenti a titolo di contributi alimentari, e, in virtù

del principio di corrispondenza, nemmeno possono essere imposti degli alimenti.

4.

4.1.

Da ultimo __________, indica

di aver potuto beneficiare, nel 2021, della deduzione di quanto versato alla

moglie a titolo di “alimenti”, __________. Chiede pertanto che, anche per

l’anno 2022, venga deciso analogamente.

4.2

L’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate

nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante

giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa

pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio

della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato

dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo

una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con

l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In

virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza

2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza

2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

4.3

Ora, con il reclamo

presentato contro la decisione di tassazione 2022, il contribuente ha

espressamente indicato di essere coniugato ma di avere unicamente un domicilio

separato dalla moglie, a causa dei motivi di salute di quest’ultima. Dopo gli

accertamenti del caso, l’UT ha stabilito che i coniugi non erano separati e che

occorreva tenere in considerazione mutualmente dei redditi e della sostanza di

ognuno di essi. Non vi era pertanto spazio ad alcuna deduzione per gli

alimenti. Il fatto che nel periodo fiscale precedente il fisco fosse giunto ad

una diversa conclusione non giustifica l’accoglimento del ricorso.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: