80.2023.2
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese per uso dell’automobile, tassazione in base ai conteggi presentati, aumento dei costi con reclamo, buona fede
13 novembre 2023Italiano28 min
nel Canton Ticino dal 13 marzo 2019, esercita la professione architetto a __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.1
80.2023.2
Lugano
13 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° gennaio 2023 contro la decisione del 7 dicembre 2022 in materia di IC/IFD
2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________), domiciliata
nel Canton Ticino dal 13 marzo 2019, esercita la professione architetto a __________,
sia quale dipendente sia a titolo indipendente. È anche proprietaria di un
immobile a __________, oggetto di lavori di risanamento anche nel corso del
2021.
b.
Con dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021, la contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 12'219.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 232'060.-.
B. Con
decisione del 17.8.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava
alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 54'700.- per l’IC ed in fr. 67'800.- per l’IFD. Per l’imposta
cantonale, il reddito determinante per l’aliquota ammontava a fr. 60'900.-.
In
particolare, rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, il fisco aveva riconosciuto,
quali spese di gestione e di manutenzione immobili, a fronte dell’importo di
fr. 20'072.- richiesto in deduzione, unicamente fr. 6'700.-, con la seguente
motivazione:
“Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria o un
investimento”.
Inoltre, per quanto
attiene alle spese professionali, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto i
costi legati all’utilizzo del veicolo privato, quantificati in fr. 26'460.- da __________,
ma unicamente l’importo di fr. 3'860.- per l’utilizzo del mezzo pubblico, con
la motivazione seguente:
“(…). In base a giurisprudenza della Camera di
diritto tributario il riconoscimento della deduzione delle spese causate
dall’uso privato del mezzo di trasporto (automobile) deve costituire
l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di
percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Nel caso del cosiddetto
Wochenaufenthalter la dottrina è però più severa nell’ammettere l’uso del mezzo
privato. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare, e meglio, anche una sensibile dilatazione
del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, proprio
in considerazione delle particolarità attinenti a un pendolare settimanale, che
deve affrontare solo una trasferta alla settimana in avanti e indietro”.
C. Con reclamo del
14/15.9.2022, la contribuente impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021,
limitatamente al mancato riconoscimento delle spese di manutenzione e dei costi
legati all’utilizzo del veicolo privato. Per quanto atteneva alle prime,
contestava che i lavori che avevano interessato l’immobile di sua proprietà fossero
stati qualificati come investimenti anziché manutenzione. Per quanto riguardava
le spese professionali, l’insorgente argomentava che “il [suo] mestiere è la
direzione lavori” e che “non po[teva] lavorare senza veicolo, non
funziona con mezzo pubblico”, in quanto “[aveva] diversi cantieri”.
D. Con decisione del
7.12.2022, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“Per quanto attiene alle spese di trasporto, viene
confermata la decisione e si ritiene la motivazione nella decisione base già
esaustiva. Per le spese di manutenzione chieste in deduzione, si conferma
l’ammontare di CHF 6'700.-, pari ad 1/3 della somma della fattura, il restante
è considerato un costo di miglioria non deducibile in sede di tassazione
ordinaria”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione di
tassazione IC/IFD 2021. Preliminarmente – facendo riferimento ai conguagli
ricevuti da parte dell’UEC il 31.12.2022 ed il 19.9.2022 da parte del Comune di
__________ – la contribuente si duole del fatto che il Comune di __________ abbia
prelevato l’imposta comunale applicando il moltiplicatore del 100% anziché del
97% e le abbia inoltre addebitato un’imposta immobiliare, pari a fr. 200.90. La
ricorrente non comprende inoltre per quali ragioni, nel conteggio del
conguaglio non siano già compresi i suoi accrediti.
Nel merito della decisione
di tassazione IC/IFD 2021, in relazione alle spese di manutenzione dell’immobile
di sua proprietà a __________, l’insorgente precisa di aver acquistato, nel
2018, una vecchia casa, nella quale da oltre 200 anni non erano più stati
eseguiti dei lavori di manutenzione. Nei periodi fiscali 2019/2020, avrebbe
pertanto rifatto il tetto principale della casa e, nel periodo 2020/2021,
avrebbe eseguito “(…) l’estensione di un altro tappo”. In questa parte
della casa, non solamente il tetto si sarebbe trovato in una “situazione
preoccupante”, ma anche la base dei muri. In particolare il tetto sarebbe stato
“storto”, e vi sarebbero stati dei buchi tra le piode e la carpenteria, con
conseguenti danni dovuti all’infiltrazione d’acqua. L’insorgente sostiene di
non comprendere per quali ragioni l’UT di __________ abbia ammesso unicamente 1/3
dei costi di manutenzione, in quanto questa parte della casa era già esistente
e i lavori eseguiti sarebbero stati fatti per garantire la sicurezza e la
funzionalità dell’abitazione. Motivo per il quale chiedeva in deduzione
l’importo di fr. 20'072.- (somma riferita al solo tetto) rispettivamente la
totalità della fattura presentata pari a fr. 29'750.-.
Per quanto concerne le
spese per l’utilizzo del veicolo privato, la ricorrente ribadisce che il suo
mestiere consiste nella direzione lavori sui cantieri, sia per l’attività
indipendente che quella dipendente. La percentuale di attività indipendente
rispetto a quella dipendente può variare di anno in anno. Specifica di gestire
cantieri complicati, tra i quali delle ristrutturazioni che implicano controlli
importanti. L’utilizzo del mezzo pubblico per poter svolgere il lavoro in
questione – sui cantieri – implicherebbe un dispendio di tempo troppo
importante e non permetterebbe di fare “il giro in tempo”. La
contribuente afferma di “capire i argumenti di Signor __________ che sul
punto 2.2. non sono ammessi questi km per l’auto, perché riguarda il lavoro
dipendente”, ma ritiene tuttavia che “il kilometri e la necessita della
macchina c’è”, in quanto “al minimo due volte la settimana dev[e]
visitare i cantieri che faccio per conto proprio (indipendente)”. La
ricorrente chiede di ammettere – nel Modulo 10 [Questionario complementare per
indipendenti senza contabilità] – 15'000 km a fr.0.70/km ed aggiunge “Sul
punto ho messo la maggior parte degli km privato per non dichiarare i km in
doppia. Ma visto che signor __________ ha annullato le spese di viaggio in
punto 2.2., per questo deve essere adattato le spese in punto 10/8”.
F. Con scritto
11/13.1.2023, l’UT di __________ rileva, per quanto concerne le spese di
gestione e di manutenzione, “(…) che l’autorità fiscale, in relazione alle
spese di manutenzione chieste dalla contribuente ha accordato per gli anni 2020
e 2021 una spesa di CHF 114'400 (cfr. fatture ditta “__________ […]) su una
spesa complessiva per lavori di carpenteria e copritetto di CHF 127'700.-“.
La rettifica dell’autorità fiscale sarebbe stata determinata concretamente
facendo capo ad una valutazione pratica e di buon senso delle attività
edificatorie per il caso in esame; nello specifico facendo riferimento in
particolare alle opere a regia presenti nella fattura finale della ditta __________,
con l’indicazione della presenza di opere di miglioria definite “estensione
tetto in piode” e pertanto “non di pura manutenzione ordinaria”.
In relazione all’utilizzo
del veicolo privato l’autorità fiscale si riconferma nella precedente
decisione.
G.
a.
Con scritto 31.7.2023,
questa Camera si è rivolta alla contribuente chiedendole di voler trasmettere,
entro il 16.8.2023, copia della domanda di costruzione, con i relativi piani
inerenti i lavori effettuati. Ad __________ veniva anche richiesto di voler «(…)
dettagliare – eventualmente anche con l’ausilio dei “bollettini a regia”
– i costi per i “lavori interni” nonché i “lavori carpentiere e
copritetto (tetto in piode estensione)”». Alla ricorrente veniva
segnalato che, sulla base dei soli atti attualmente a disposizione della
Camera, il descrittivo dei lavori sembrava riferirsi ad una nuova costruzione.
b.
Con scritto – trasmesso
tardivamente - del 26.9.2023 __________ inoltra la copia della domanda di
costruzione, nonché i alcuni piani. Per quanto concerne i lavori da carpentiere
e “copritetto” ha indicato “vede piano per la domanda di costruzione”.
Diritto
1. La ricorrente contesta
il mancato riconoscimento dell’importo richiesto in deduzione a titolo di spese
di manutenzione dell’immobile, come pure delle spese legate all’utilizzo del
veicolo privato. Preliminarmente, solleva poi delle censure relative alla
riscossione delle imposte cantonali e comunali e al calcolo dell’imposta
immobiliare comunale.
I. Conguagli d’imposta e
imposte comunali
2. 2.1.
La contribuente, in via
preliminare, pone una serie di quesiti.
Presenta il conguaglio
dell’imposta cantonale 2021 del 31.12.2022 ed il conguaglio dell’imposta
comunale di __________ per il 2021 del 19.9.2022, chiedendo per quale ragione
l’imposta cantonale non viene commisurata applicando il coefficiente del 97%,
come nel caso dell’imposta cantonale. Rimarca inoltre di aver pagato l’imposta
cantonale il 10.12.2022, ma che, nel calcolo del conguaglio, l’importo non
risultava ancora versato (pagamenti registrati fino al 19.12.2022).
Per quanto concerne il
conguaglio dell’imposta comunale, lamenta inoltre l’imposizione dell’imposta
immobiliare pari a fr. 200.90.
2.2.
2.2.1.
Va in primis
ricordato che questa Camera non è autorità competente, per determinarsi, in
prima istanza, contro le impugnative dirette contro i conguagli delle imposte
cantonali (per i quali è dato il rimedio del reclamo all’Ufficio esazione e
condoni entro 30 giorni dall’intimazione, in applicazione dell’art. 241 cpv. 5
LT) e delle imposte comunali (per i quali è dato il rimedio del reclamo al Municipio
entro 30 giorni dalla notifica secondo l’art. 299 cpv. 1 LT).
Il ricorso, in quanto
presentato contro i conguagli delle imposte cantonali e comunali per il 2021 si
palesa pertanto irricevibile.
2.2.2.
A titolo abbondanziale,
per far comunque chiarezza, si rileva, quanto segue.
L’art. 1a LT [Imposta
cantonale base e coefficiente di imposta cantonale] prevede quanto segue:
1 Le imposte sul reddito e sulla
sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono
determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono
l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del
coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali
(art. 276 LT).
2 L’imposta
effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il
coefficiente di imposta cantonale.
3 Il
coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.
L’art.
1b LT [Determinazione del coefficiente d’imposta] stabilisce:
1 Il
coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.
2 Esso può
essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del
preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare
delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5
e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello
Stato (LGF).
3 La
modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.
Nelle disposizioni
transitorie della LT, l’art. 300a LT [Coefficiente di imposta cantonale]
prevede:
1Per i periodi fiscali dal
2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente
di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.
Ora, è sulla base di tali
disposizioni della Legge tributaria che il coefficiente d’imposta cantonale,
anche per il 2021, è stato ridotto al 97%. Per quanto attiene alle imposte
comunali, l’art. 276 cpv. 2 LT prevede che esse siano calcolate:
“(…) applicando il
moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base. (…)”.
Motivo per il quale,
l’imposta comunale è determinata applicando il moltiplicatore comunale al
totale dell’imposta cantonale base - così come previsto dalla legge - che per
quanto attiene alla contribuente era pari a fr. 3'919.-.
2.3.
Per quanto concerne
l’imposta immobiliare comunale, la stessa è disciplinata dagli art. 291 e
seguenti LT ed è un’imposta di pertinenza comunale (art. 274 cpv. 1 lett. c
LT). La stessa è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che sono
proprietarie di un immobile alla fine dell’anno civile (art. 291 cpv. 1 LT).
L’art. 293 LT stabilisce che l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del
valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di
debiti.
Considerandi
II. Spese di manutenzione
3.
3.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).
3.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.
787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
3.3
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e
spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese
che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore
dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese
volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a
salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la
prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una
suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.
7/2023 dell’aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti
che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di
energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS
642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno
sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad
incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012
del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la
situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In
base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile
ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito
dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016
e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid.
3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).
3.4
Invece
della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il
periodo fiscale 2021, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno
stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv.
4.
LT) in:
a) 10 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 5 Ordinanza sui
costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento
della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).
Per ogni periodo fiscale e
per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione
dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.
4.
dell’Ordinanza).
3.5
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese
deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente
(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;
inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il
contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140
II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
4.
4.1.
Per il periodo fiscale
2021, in relazione all’immobile di __________ (mapp. __________ RFD __________),
la contribuente produceva la fattura dei “lavori a regia, casa __________ a __________”.
La fattura del 15.3.2021
in questione si divideva in due posizioni: “Lavori interni”, per complessivi
fr. 3'872.35, nonché “Lavori carpentiere e copritetto (tetto in piode
estensione)” per complessivi fr. 20'072.05. Ora, la contribuente chiedeva,
nelle deduzioni, unicamente la parte della fattura relativa ai “Lavori
carpentiere e copritetto”.
I costi venivano suddivisi
tra l’installazione del cantiere (fr. 500.-), la manodopera (muratore e
manovale per complessivi fr. 12'597.-) e la fornitura di materiale (piode nuove
e vecchie, legname e ferramenta per fr. 5’540.-) a cui si aggiungeva l’IVA.
4.2
Nelle osservazioni al
ricorso, l’autorità fiscale segnala di aver accordato per gli anni 2020 e 2021 deduzioni
per fr. 114'400.-, su una “(…) spesa complessiva per lavori di carpenteria e
copritetto di CHF 127'700.-“. L’UT indica di aver adottato un approccio
pragmatico, basato sul buon senso, per determinare le attività edificatorie del
caso in esame: nello specifico, sulla base dei documenti trasmessi dalla
contribuente, in particolare delle opere a regia presenti nella fattura finale
della ditta “(…) __________” si rileverebbe la presenza di opere di
miglioria “estenzione [sic] tetto in piode” e non di pura
manutenzione ordinaria.
4.3
Ora, proprio per chiarire
in che misura la ristrutturazione dell’immobile implicasse anche la presenza di
opere di miglioria, se non una nuova costruzione, questa Camera ha chiesto alla
contribuente di voler produrre la domanda di costruzione con i relativi piani.
Ancorché quanto trasmesso – siccome inviato tardivamente – non potrebbe essere
preso in considerazione, i piani presentati avvalorano la tesi dall’autorità
fiscale, secondo cui il risanamento in questione avrebbe comportato
l’edificazione di parti nuove. Infatti, vi sono parti indicate con il colore
rosso. Secondo l’art. 12 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), nel caso di trasformazione o di
rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove
costruzioni con colore rosso. L’insorgente non ha fornito alcuna ulteriore
spiegazione né altra documentazione, che consentano di comprendere meglio la
natura delle nuove costruzioni.
4.4
Ora, secondo gli artt. 34
lett. d LIFD e 33 lett. d LT le spese di acquisto e di
fabbricazione di beni patrimoniali non possono essere dedotte dal reddito
imponibile (cfr. anche Circolare 7/2023, p. 8).
Nel caso in disamina,
sulla base degli atti compulsati e visto che la contribuente, alla quale
incombeva l’onere della prova, non ha prodotto giustificativi chiari (seppur sollecitata
a proposito da questa Camera), non si può che confermare la decisione dell’UT
di riconoscere unicamente in misura parziale le opere inerenti il tetto e
descritte nella fattura del 15.3.2021 della ditta __________
Si è infatti – perlomeno
parzialmente – confrontati ad una porzione di nuovo edificio, non esistente in
precedenza. In queste circostanze – in mancanza di una documentazione completa –
l’autorità fiscale si è finanche dimostrata generosa nel riconoscere la maggior
parte delle opere da impresario costruttore fatte valere tra il 2020 ed il 2021
da __________ (come indicato nelle osservazioni al ricorso ben fr. 114'400.- su
fr. 127'700.-). Se i piani fossero stati presentati in precedenza, si può
dubitare che la contribuente avrebbe goduto di deduzioni tanto abbondanti.
Su questo punto il ricorso
si rivela pertanto infondato.
II. Spese professionali
5.
5.1.
La contribuente svolge la
professione di architetto, a titolo sia dipendente sia indipendente.
5.2
Per quanto concerne
l’attività dipendente, la stessa era impiegata, nel 2021, presso la __________
a __________, dalla quale ha conseguito uno stipendio di fr. 72'463.-.
Nel Modulo 6 (“Spese
professionali del contribuente”) indicava di essere impiegata all’80% e
faceva valere – per 150 giorni – il tragitto andata/ritorno tra __________ con
l’autovettura (294 km/giorno; 44'100 km per complessivi fr. 26'460.- di
deduzione postulati). A fronte di tale richiesta, l’UT ha riconosciuto
unicamente il controvalore delle spese dell’abbonamento al mezzo pubblico, per
fr. 3'860.-, argomentando che l’utilizzo del mezzo privato deve rimanere
l’eccezione e di norma venire ammessa unicamente in relazione al tempo di
percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il cosiddetto “Wochenaufenthalter”
la dottrina sarebbe più severa nell’ammettere l’uso del veicolo privato: per il
rientro settimanale è lecito che il contribuente sopporti qualche “disagio”
supplementare.
5.3
Per quanto concerne le
spese legate all’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività indipendente,
nella dichiarazione d’imposta 2021, la contribuente ha indicato un reddito netto
pari a fr. 8'086.-, sulla base di un ricapitolativo delle entrate e delle
uscite, nel quale figurano costi per fr. 1'638.70 relativi all’utilizzo del
veicolo per la sua attività.
Con il ricorso__________,
chiede in sostanza di rivedere il suo reddito da attività indipendente, tenendo
in considerazione un importo maggiorato legato all’uso del veicolo pari a fr.
10'500.- (15'000 km, a 0.70 cts/km).
6.
6.1.
Per quanto attiene
all’attività lucrativa dipendente, sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo
l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
6.2
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2021 (del 2 dicembre 2020). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto
esecutivo del 2 dicembre 2020, sono considerate spese di trasporto quelle
causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui
lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,
b) per l’uso
della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di
controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del
mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di
una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile
privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.),
è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di
controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv.
2.
del Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, nonché del Decreto esecutivo del
7.
dicembre 2017).
6.3
La questione se accordare
la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va
in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del
veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione
più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se si può
pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese
di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per
l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal
contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare
se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è
molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività
lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di
trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per
l’esercizio della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011
del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini, Deduzioni per spese
professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza del TF n.
2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste
condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono
pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che
eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento
personale, non deducibili (Koller,
Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der
direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con
riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.
4.2).
6.4
In sede ricorsuale, __________
precisa che la sua attività è quella di direzione lavori sia quale dipendente
sia quale indipendente e segnala che “(…) la quota fra le due può sempre
cambiare ogni anno”. Indica che nel 2021 aveva seguito parecchi cantieri
tra cui quelli “complicati” inerenti delle ristrutturazioni per i quali
devono essere predisposti “stretti controlli e accompagnamento”. Asserisce
che, con i mezzi pubblici non sarebbe riuscita a “fare il giro in tempo”. Nel
gravame tuttavia è concorde con il ragionamento operato dall’UT per quanto
attiene alle spese dell’autovettura legate all’attività dipendente. Per contro,
per quanto concerne l’attività indipendente, la necessità dell’utilizzo dell’autovettura
sarebbe data, in quanto al minimo due volte a settimana abbisognerebbe
dell’autovettura per “visitare i cantieri” che segue da indipendente.
6.5
Ora, per quanto attiene
all’attività dipendente, l’autorità fiscale ha giustamente riconosciuto
l’utilizzo del mezzo pubblico, cosa che del resto la stessa insorgente non
contesta. L’UT ha basato la propria decisione sul presupposto che la
contribuente sia una Wochenaufenthalter, sebbene la stessa non sostenga
di soggiornare a __________ durante la settimana. Vero è che i costi richiesti,
in prima battuta, nella dichiarazione fiscale per recarsi al proprio posto di
lavoro superano – di gran lunga – il costo ammesso per le spese supplementari
di alloggio (cfr. art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021). Del resto, ancorché
ciò non determinante per i motivi già esposti, non emerge neppure che il datore
di lavoro esiga l’utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti sui
cantieri. Peraltro, se questo fosse il caso, di norma, in applicazione
dell’art. 327b CO, è il datore di lavoro che è tenuto, in primis,
ad indennizzare le spese collegate all’uso dell’autovettura.
7.
7.1.
Secondo l’art. 125 cpv. 2
LIFD (di ugual tenore l’art. 199 cpv. 2 lett. a LT), le persone fisiche
con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione:
a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti
e perdite) del periodo fiscale; o
b. in caso
di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
Le esigenze alle quali
devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD
dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di
attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, devono essere idonee a
garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza
legate all’attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in
condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016
del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.). Tale
esigenza è ancora più importante quando il contribuente intende addurre dei
fatti suscettibili di estendere o diminuire il suo debito fiscale, circostanze
queste che devono essere provate da quest’ultimo (sentenza TF 2C_339/2020 del
5.1.2021
consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.).
7.2
Ora, quanto presentato
dalla contribuente per determinare l’utile derivante dalla sua attività
indipendente appare alquanto lacunoso ad approssimativo. In dispregio alle
normative applicabili, __________ non ha infatti allegato alcuna distinta
relativa alla situazione patrimoniale, né una relativa ai prelevamenti ed agli
apporti privati. Il conteggio delle entrate e delle uscite, allegato alla
dichiarazione d’imposta, indicava ricavi per complessivi fr. 18'013.- e costi
per fr. 9'927.-, con un utile netto di fr. 8'086.-, che è stato accettato
dall’autorità di tassazione senza alcuna ripresa. Fra i costi registrati figura
un importo di fr. 1'683.- per spese dell’automobile (“Autokosten”).
In sede ricorsuale la
contribuente chiede di modificare le uscite, senza tuttavia produrre alcun
documento giustificativo.
La richiesta avanzata
dalla contribuente si appalesa contraria al principio della buona fede. Il
contribuente chiamato ad allestire la propria dichiarazione fiscale è infatti
chiamato a compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti all’autorità competente
entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD). È del contribuente la
responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019
del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF 2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).
La pretesa di modificare,
a posteriori, la distinta delle entrate e delle uscite unicamente a seguito
della decisione dell’autorità fiscale, che non ha riconosciuto la deduzione
dell’uso dell’autoveicolo per l’attività dipendente, contrasta con quanto
dichiarato dalla stessa contribuente nella propria dichiarazione fiscale.
L’autorità fiscale, e di riflesso anche le ulteriori autorità giudicanti devono
partire dal presupposto che quanto dichiarato dal contribuente sia corretto (sentenza
2C_129/2019 del 24.9.2018 consid. 5.1.). Spetta alla ricorrente presentare la
sua situazione, ivi comprese le sue spese aziendali, in maniera tale da poter
essere verificate e soprattutto corrispondere alla realtà. In altri termini o i
costi sussistono effettivamente – e come tali vanno inseriti nelle uscite –
oppure non ci sono stati e di riflesso non possono essere modificati a
posteriori a dipendenza delle valutazioni operate dall’autorità fiscale.
7.3
In una simile situazione,
il reddito da attività indipendente – e in particolar modo i costi addotti per
il conseguimento dello stesso – non può essere rimesso in discussione.
Anche in relazione
all’utilizzo del veicolo privato nell’ambito dell’attività indipendente, il
gravame non merita tutela alcuna.
8.
Il ricorso è
respinto in quanto presentato contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021;
mentre è irricevibile siccome presentato contro le decisioni di conguaglio
emesse per il 2021 dal Municipio di __________ e dall’Ufficio esazione e
condoni. La tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne la decisione del 7 dicembre 2022 (tassazione IC/IFD
2021), il ricorso è respinto
1.2. Nella
misura in cui concerne i conguagli delle imposte cantonali e comunali 2021,
notificati rispettivamente dall’Ufficio esazione e condoni e dal Municipio di __________,
il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: