80.2023.201
Assoggettamento limitato: persona fisica, architetto, domicilio in un altro Cantone, stabilimento d’impresa in Ticino
13 febbraio 2025Italiano16 min
magazzino nel Comune di __________. Secondo l’autorità fiscale, questo era un “chiaro
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.201
Lugano
13 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 settembre 2023 contro la decisione del 10 agosto 2023 in materia di IC
2018 e 2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
coniugato, è domiciliato ad __________ (Canton Zurigo). Ha un’attività
indipendente quale architetto e si occupa della direzione lavori.
Assoggettato alle imposte
nel Canton Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di immobili,
ha presentato per i periodi fiscali 2018 e 2019, copia delle dichiarazioni
fiscali inviate al Canton Zurigo.
B.
a.
Con scritto 25 febbraio 2021,
l’RS 1 (di seguito UT) si rivolgeva al contribuente, informandolo che, a
seguito di un incontro relativo ad una “sua presunta attività in Ticino negli
scorsi anni”, era emerso che, nel 2018 vi era stato l’acquisto di un
magazzino nel Comune di __________. Secondo l’autorità fiscale, questo era un “chiaro
segno che parte dell’attività viene svolta in Canton Ticino e per questo verrà
tassato una parte dell’utile in Ticino a partire dal 2018”. Motivo per il
quale, gli veniva chiesto l’invio del conto economico e del bilancio
dell’attività indipendente, con l’indicazione dei redditi relativi ai lavori
svolti in Ticino, ed inoltre veniva richiesto il bilancio della società __________,
per gli anni 2018 e 2019.
b.
Con risposta del 18/22
marzo 2021, il contribuente, rappresentato da __________, trasmetteva i bilanci
della __________ e gli altri atti richiesti relativi all’attività indipendente.
Inoltre specificava che la società aveva la propria sede ad __________,
località nella quale svolgeva la propria attività. Il lavoro quale architetto
avrebbe comportato la presenza presso gli immobili, alcuni dei quali si
trovavano anche in Ticino. Non avrebbe tuttavia implicato, né per la __________
né per lui stesso un domicilio fiscale, ritenuto che non esisteva alcuna
stabile organizzazione in Ticino e che il centro degli interessi dei coniugi __________
era situato ad __________.
C.
a.
Con due decisioni del 25
maggio 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente le tassazioni IC 2018
e 2019.
b.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2018, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in
fr. 198'119.– e, nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella
misura di fr. 138'683.– e ad __________ per i rimanenti fr. 59'436.–. Il reddito
imponibile era stabilito in fr. 126'100.– e il reddito determinante per
l’aliquota in fr. 174'300.–, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr.
106'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 847'000.–. La decisione
era così motivata:
Il
70% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse
fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è
presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando
pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile
di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale
si reputa corretto l’imposizione del 70% del reddito da attività indipendente
in Ticino ed il restante 30% nel Canton Zurigo.
c.
Quanto al periodo fiscale
2019, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in fr. 102'827.– e,
nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella misura di fr. 92'544.–
e ad __________ per i rimanenti fr. 10'283.–. Il reddito imponibile era
stabilito in fr. 82’500.– e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 118'700.–,
mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 202'000.– e quella determinante
per l’aliquota a fr. 993'000.–. La decisione era così motivata:
Il
90% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse
fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è
presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando
pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile
di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale
si reputa corretto l’imposizione del 90% del reddito da attività indipendente
in Ticino ed il restante 10% nel Canton Zurigo.
D. Con unico reclamo del
19/23 giugno 2023, il contribuente contestava le decisioni di tassazione IC
2018/2019 ed in particolare l’attribuzione, nel riparto, di parte del reddito
derivante da attività indipendente al Canton Ticino. Le decisioni impugnate
avrebbero comportato una doppia imposizione del reddito, già imposto anche nel
Canton Zurigo, ma anche della sostanza. Ribadiva di vivere e di lavorare ad __________,
dove vi sarebbero stati sia l’ufficio che la sua “infrastruttura”.
E. Con due separate decisioni
IC 2018 e 2019 del 10 agosto 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con
la seguente motivazione:
Come
già esaustivamente indicato nella decisione ordinaria viene anche confermato in
sede di reclamo il riparto dell’attività indipendente tra i Cantoni Zurigo e
Ticino. Al reclamo non sono stati apportati nuovi elementi che modificano la
decisione iniziale, il fatto che abbia già pagato le imposte nel Canton Zurigo
non preclude il fatto che sia corretta l’imposizione dell’altro Cantone, di
fatto dagli elementi portati alla luce durante l’accertamento risulta che la
maggior parte del reddito d’attività lucrativa indipendente è stato conseguito
in Ticino con anche i presupposti per uno stabilimento d’impresa.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le decisioni
inerenti l’imposta cantonale IC 2018 e 2019 e le relative decisioni di riparto
dell’attività indipendente con il Canton Zurigo. Da un lato lamenta la doppia
imposizione del reddito, già imposto nel Canton Zurigo, e dall’altro nega che
nel Canton Ticino vi sia uno stabilimento d’impresa, tale da giustificare
l’assoggettamento di un reddito da attività indipendente. A __________, disporrebbe
unicamente di un “magazzino per mobili”, situato in un locale privo di acqua ed
elettricità. Nel Comune di __________, sarebbe proprietario di un “appartamento
di vacanza”. Dalla disamina del consumo di elettricità e di acqua di
quest’ultimo appartamento, si evincerebbe inoltre che lo stesso non era
particolarmente frequentato.
G. Con osservazioni del
15/18 settembre 2023, l’UT chiede la reiezione del ricorso e la conferma delle
decisioni impugnate.
Secondo l’autorità fiscale
dalla verifica delle fatture relative al 2018 ed al 2019, il fatturato dell’attività
indipendente, nella misura rispettivamente del 70% e del 90%, risulterebbe
legato al Ticino. Motivo per il quale, il reddito dell’attività indipendente è
stato assoggettato alle imposte in Ticino – in ragione dello stabilimento d’impresa
– nelle percentuali indicate. Sulle dichiarazioni fiscali precedenti e
successive ai periodi litigiosi, sarebbe stato inoltre dichiarato un affitto
commerciale incassato dal contribuente (relativo alla sua attività
indipendente) sia per l’immobile di __________ (sin dal 2016) sia per il
deposito di __________ (acquistato nel mese di giugno 2018). Inoltre, le
fatture emesse a committenti in Ticino indicherebbero quale luogo di stesura “__________”
e non “__________”. Infine, sino al 2015, il contribuente avrebbe avuto un
ufficio a __________, in __________.
Diritto
1. Il ricorrente
censura di avere uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, legato alla sua
attività indipendente. La decisione dell’autorità fiscale ticinese avrebbe provocato
una doppia imposizione di reddito e sostanza, legate all’attività indipendente,
in quanto già assoggettati alle imposte nel Canton Zurigo, per i medesimi
periodi fiscali. Chiede pertanto che tutto il reddito e la sostanza legati
all’attività indipendente siano assoggettati unicamente nel Canton Zurigo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAID, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel
Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone.
Nel diritto cantonale, l’art.
3.
cpv. 1 lett. b LT prevede che le persone fisiche senza domicilio o
dimora fiscali nel Cantone siano assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica se tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.
L’art. 3 cpv. 2 LT precisa
che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro
dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera
professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine,
i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e
ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di
costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza
per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4
(art. 5 cpv. 2 LT).
2.2
2.2.1
Nel diritto fiscale, gli
utili provenienti dall’attività commerciale oppure indipendenti sono trattati
in maniera diversa a dipendenza della forma giuridica dell’impresa. Il fatto
che le società di persone e di capitali siano tassate in modo diverso influenza
anche le regole di conflitto in ambito di diritto fiscale intercantonale. Le
società di persone, le società semplici e le ditte individuali non sono
contribuenti e non dispongono di un domicilio fiscale principale, nel quale
essere assoggettate. L’utile (ed il capitale) generato da questo tipo di
attività viene aggiunto agli elementi imponibili dei loro partecipanti (de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, Berna 2013, n. 503, p. 164).
2.2.2
Quando ci si trova
confrontati ad un’attività lucrativa indipendente, il reddito proveniente è
imponibile nel luogo nel quale è esercitata l’attività. Tale luogo costituisce
un domicilio fiscale speciale, a condizione che l’attività venga esercitata al
di fuori del Cantone del domicilio fiscale principale del contribuente, facendo
capo ad “installazioni fisse e permanenti”. Per contro, se l’attività
indipendente non viene esercitata al di fuori del Cantone di domicilio fiscale
principale in installazioni fisse e permanenti, il reddito che ne deriva è
imponibile al domicilio fiscale principale, anche se, in questo luogo,
l’interessato non dispone di installazioni che servono alla sua attività (de Vries Reilingh, op. cit., n. 514,
p. 169).
Tutto il reddito che
proviene dall’attività lucrativa indipendente è imponibile al domicilio fiscale
speciale dell’impresa. Nel caso in cui una parte dell’attività viene svolta in
uno o più stabilimenti d’impresa in altri Cantoni, una parte del reddito dell’attività
dev’essere attribuita ai Cantoni nei quali sussistono tali stabilimenti
d’impresa (de Vries Reilingh, op.
cit., n. 517, p. 170; Oesterhelt/Seiler,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 4a ed., n. 11 ad
art. 4 LAID; De Vries Reilingh, in:
Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a
ed., § 18, n. 32 ss.).
2.2.3
In
tema di doppia imposizione intercantonale, l’utile imponibile delle imprese
intercantonali è ripartito in quote tra gli stabilimenti d’impresa, compresa la
sede, in funzione dell’importanza che assumono nel suo conseguimento, in base
al metodo diretto o a quello indiretto (sentenza n. 2C_482/2011 del 25 luglio
2012.
consid. 4.1 e dottrina citata).
Il metodo diretto è
generalmente favorito rispetto ad altri metodi. Esso prevede che il risultato
complessivo dell’impresa intercantonale venga ripartito proporzionalmente tra i
cantoni con stabilimenti d’impresa e il cantone di sede sulla base di conti
separati tenuti dai singoli stabilimenti d’impresa. Nella pratica, questo
metodo viene utilizzato in particolare per le banche.
Tuttavia, il metodo
diretto presuppone che gli stabilimenti d’impresa tengano una contabilità
separata e che operino in modo del tutto indipendente. In caso contrario, si
applica il metodo indiretto. Quest’ultimo prevede che il risultato
complessivo venga ripartito tra i Cantoni della stabile organizzazione e il
Cantone di sede sulla base di fattori ausiliari. Questi fattori ausiliari sono
determinati in base al tipo di impresa intercantonale. Nel caso delle società
commerciali pure, delle società fiduciarie e delle società di costruzione e di
ingegneria civile, l’utile viene tipicamente distribuito in base al fatturato o
agli onorari. Nel caso delle società commerciali pure, delle società fiduciarie
e delle imprese di costruzione e ingegneria civile, gli utili sono tipicamente
ripartiti in base alla cifra d’affari o agli onorari. Nel caso delle imprese
manifatturiere e delle imprese elettriche, la ripartizione si basa sui fattori
produttivi del lavoro e del capitale, mentre nel caso delle imprese di
assicurazione i premi incassati sono il fattore ausiliario determinante. Nel
caso delle imprese ferroviarie e di navigazione intercantonali, gli utili
devono essere ripartiti in base alla frequenza dei passeggeri e al fatturato
per il trasporto di bagagli e merci per cantone (il cosiddetto metodo della
frequenza; cfr. tuttavia, l’esenzione fiscale prevista dall’art. 23 cpv. 1
lett. j LAID). Nel caso delle aziende agricole, il Tribunale federale
ripartisce il reddito agricolo in base al valore di reddito dei terreni. Nel
caso di aziende che risultano non riconducibili a nessuna delle categorie
citate, il Tribunale federale ha utilizzato altri fattori ausiliari a seconda
della situazione (cfr. ad esempio DTF 37 I 266 consid. 3 [negozio di
riparazioni e lavanderia: rapporto tra i costi d’esercizio]; 34 I 675 consid. 2
[sfruttamento di una sorgente di acqua minerale nel cantone di situazione dello
stabilimento d’impresa: suddivisione a metà dei fattori fiscali]) oppure si
procede ad una ripartizione degli utili in base ad un apprezzamento (DTF 95 I
431.
consid. 4 [commercianti professionali di immobili e imprese generali di
costruzione]) (DTF 146 II 111 consid. 3.4 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, il contribuente svolge un’attività lucrativa indipendente ed ha
iscritto la propria ditta individuale “__________, Bauleitungen” nel Registro
di commercio nel Canton Zurigo, con sede ad __________.
L’attività consiste nella
“assunzione della direzione lavori”. Secondo l’autorità fiscale, sulla base
della verifica delle fatture emesse, l’attività indipendente sarebbe stata
svolta nel Ticino, nel 2018 in ragione del 70% (fr. 138'683.– su fr. 198'119.–)
e nel 2019 del 90% (fr. 92'544.– su fr. 102'827.–). Tale conclusione si è
basata sia sulla verifica delle fatture, sia sul fatto che, sino al periodo
fiscale precedente, per la proprietà di __________, veniva dichiarato un
affitto di natura commerciale ed inoltre, nel giugno del 2018, il contribuente
aveva acquistato, a __________, un locale deposito.
3.2
3.2.1
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2018, il contribuente aveva dichiarato un utile di fr. 198'119.–
dalla sua attività indipendente. Ha poi presentato, su richiesta dell’UT, la
contabilità relativa alla ditta __________, Bauleitungen, ed in
particolare la scheda “Bruttoertrag Dienstleistungen” con le relative
fatture accompagnatorie.
Occorre anzitutto rilevare
come tutti i lavori svolti dal ricorrente riguardino delle prestazioni su
immobili ubicati in Ticino. Inoltre la maggior parte delle fatture porta come
luogo di stesura __________
o __________ e quelle con l’indicazione __________
riguardano comunque dei lavori svolti in Ticino (v. per esempio quella del
30.1.2018, Condominio __________, “Gestaltung Zugang zur __________”).
Anche la clientela è ticinese o comunque proprietaria di fondi ubicati in
Ticino.
Le attività
svolte dal contribuente sono così descritte in alcune fatture prese a titolo
esemplificativo: “[__________, __________] Honorar für
Architekturleistungen, Bauprojekt gemäss Leistungsvertrag und Vertrag”, “[__________,
__________] Für die Gestaltung, einholen von Offerten, Baubegehung und
Schlusskontrolle, möchten wir für unsere Leistungen, die Abrechnung stellen”,
“[__________, __________], Honorar Bauleitung, Position Bauprojekt für
Kostenvoranschlag und Ausschreibung”, [__________] “Honorar für
Architekturleistungen, Baubewilligung”, “[__________] Honorarabrechnung
Sondierung (…)”.
3.2.2
Per quanto concerne
l’attività lucrativa indipendente svolta il periodo fiscale 2019, l’utile
dichiarato è stato di fr. 102'827.-. Il ricorrente ha prodotto, come per l’anno
precedente, le fatture e il conto economico dell’attività indipendente. Dalla
disamina delle stesse emerge che tutte, tranne una (emessa ad __________ ma
inerente un intervento su un immobile sempre ubicato in Ticino), sono state allestite
ad __________ o __________ e riguardano immobili ubicati in Ticino: “[__________],
Küchenumbau, Planung, Bauingenieurleistungen und Bauleitung”, “[__________,
Unterhaltsarbeiten Wohnung”, “__________, Baueingabe posa di due porta
biciclette all’esterno” (…).
3.3
3.3.1
La maggior parte delle
fatture riportano, come luogo di stesura __________ o __________, tutti i
lavori svolti riguardano immobili ubicati in Ticino (anche con inoltro di
notifiche ai preposti Uffici comunali). Ad __________, il contribuente è
proprietario di un immobile ubicato in __________ (la PPP __________ fondo base
__________) e composto da due locali con servizi e balcone.
Nel corso del 2018 l’insorgente
ha inoltre acquistato un immobile a __________, descritto, nel Modulo allegato
alla dichiarazione e relativo alle proprietà immobiliari, quale “Magazin”.
L’UT ha osservato che, nel
periodo fiscale 2016, il contribuente aveva dichiarato, nel Modulo 7, in
relazione all’immobile di __________, sia un valore locativo sia canoni di
locazione versati dalla “__________ Bauleitungen, __________ (Ufficio
Ticino)” e dalla “__________ – __________ (Ufficio Ticino)”.
3.3.2
Ora, diversamente da
quanto ritiene il contribuente, secondo il quale l’immobile di __________
verrebbe utilizzato unicamente a scopo di ferie e a __________ vi sarebbe
unicamente un magazzino “per mobili” privo di acqua ed elettricità, la lettura
delle fatture e la tipologia di attività prestata portano a ritenere che la
maggior parte dell’attività lucrativa indipendente esercitata da __________ sia
stata svolta nel 2018 e nel 2019 nel Canton Ticino. Cantone dove il ricorrente
dispone di installazioni fisse e permanenti.
L’autorità fiscale,
basandosi sulle fatture è stata finanche prudenziale nell’attribuire unicamente
il 70% ed il 90% dell’attività al Canton Ticino. Su questo punto, la decisione
del fisco ticinese merita pertanto piena tutela.
4.
L’insorgente lamenta
una doppia imposizione intercantonale, essendo già stato imposto, per il
reddito da attività lucrativa indipendente e per la sostanza, nel Canton
Zurigo.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in
contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da
quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in
ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone.
Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può
interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le
decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni
di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente
contesta la tassazione di quel Cantone del quale ha esaurito tutte le istanze.
Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che
ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che
esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere
al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che
provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).
Ne consegue che questa
Corte non può fare altro che respingere il ricorso del contribuente. Spetterà
poi a quest’ultimo semmai impugnare dinanzi al Tribunale federale questa
decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le
autorità del Canton Zurigo.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: