Lexipedia

Decisione

80.2023.201

Assoggettamento limitato: persona fisica, architetto, domicilio in un altro Cantone, stabilimento d’impresa in Ticino

13 febbraio 2025Italiano16 min

magazzino nel Comune di __________. Secondo l’autorità fiscale, questo era un “chiaro

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.201

Lugano

13 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 settembre 2023 contro la decisione del 10 agosto 2023 in materia di IC

2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________),

coniugato, è domiciliato ad __________ (Canton Zurigo). Ha un’attività

indipendente quale architetto e si occupa della direzione lavori.

Assoggettato alle imposte

nel Canton Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di immobili,

ha presentato per i periodi fiscali 2018 e 2019, copia delle dichiarazioni

fiscali inviate al Canton Zurigo.

B.

a.

Con scritto 25 febbraio 2021,

l’RS 1 (di seguito UT) si rivolgeva al contribuente, informandolo che, a

seguito di un incontro relativo ad una “sua presunta attività in Ticino negli

scorsi anni”, era emerso che, nel 2018 vi era stato l’acquisto di un

magazzino nel Comune di __________. Secondo l’autorità fiscale, questo era un “chiaro

segno che parte dell’attività viene svolta in Canton Ticino e per questo verrà

tassato una parte dell’utile in Ticino a partire dal 2018”. Motivo per il

quale, gli veniva chiesto l’invio del conto economico e del bilancio

dell’attività indipendente, con l’indicazione dei redditi relativi ai lavori

svolti in Ticino, ed inoltre veniva richiesto il bilancio della società __________,

per gli anni 2018 e 2019.

b.

Con risposta del 18/22

marzo 2021, il contribuente, rappresentato da __________, trasmetteva i bilanci

della __________ e gli altri atti richiesti relativi all’attività indipendente.

Inoltre specificava che la società aveva la propria sede ad __________,

località nella quale svolgeva la propria attività. Il lavoro quale architetto

avrebbe comportato la presenza presso gli immobili, alcuni dei quali si

trovavano anche in Ticino. Non avrebbe tuttavia implicato, né per la __________

né per lui stesso un domicilio fiscale, ritenuto che non esisteva alcuna

stabile organizzazione in Ticino e che il centro degli interessi dei coniugi __________

era situato ad __________.

C.

a.

Con due decisioni del 25

maggio 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente le tassazioni IC 2018

e 2019.

b.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in

fr. 198'119.– e, nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella

misura di fr. 138'683.– e ad __________ per i rimanenti fr. 59'436.–. Il reddito

imponibile era stabilito in fr. 126'100.– e il reddito determinante per

l’aliquota in fr. 174'300.–, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr.

106'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 847'000.–. La decisione

era così motivata:

Il

70% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse

fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è

presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando

pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile

di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale

si reputa corretto l’imposizione del 70% del reddito da attività indipendente

in Ticino ed il restante 30% nel Canton Zurigo.

c.

Quanto al periodo fiscale

2019, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in fr. 102'827.– e,

nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella misura di fr. 92'544.–

e ad __________ per i rimanenti fr. 10'283.–. Il reddito imponibile era

stabilito in fr. 82’500.– e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 118'700.–,

mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 202'000.– e quella determinante

per l’aliquota a fr. 993'000.–. La decisione era così motivata:

Il

90% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse

fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è

presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando

pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile

di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale

si reputa corretto l’imposizione del 90% del reddito da attività indipendente

in Ticino ed il restante 10% nel Canton Zurigo.

D. Con unico reclamo del

19/23 giugno 2023, il contribuente contestava le decisioni di tassazione IC

2018/2019 ed in particolare l’attribuzione, nel riparto, di parte del reddito

derivante da attività indipendente al Canton Ticino. Le decisioni impugnate

avrebbero comportato una doppia imposizione del reddito, già imposto anche nel

Canton Zurigo, ma anche della sostanza. Ribadiva di vivere e di lavorare ad __________,

dove vi sarebbero stati sia l’ufficio che la sua “infrastruttura”.

E. Con due separate decisioni

IC 2018 e 2019 del 10 agosto 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con

la seguente motivazione:

Come

già esaustivamente indicato nella decisione ordinaria viene anche confermato in

sede di reclamo il riparto dell’attività indipendente tra i Cantoni Zurigo e

Ticino. Al reclamo non sono stati apportati nuovi elementi che modificano la

decisione iniziale, il fatto che abbia già pagato le imposte nel Canton Zurigo

non preclude il fatto che sia corretta l’imposizione dell’altro Cantone, di

fatto dagli elementi portati alla luce durante l’accertamento risulta che la

maggior parte del reddito d’attività lucrativa indipendente è stato conseguito

in Ticino con anche i presupposti per uno stabilimento d’impresa.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le decisioni

inerenti l’imposta cantonale IC 2018 e 2019 e le relative decisioni di riparto

dell’attività indipendente con il Canton Zurigo. Da un lato lamenta la doppia

imposizione del reddito, già imposto nel Canton Zurigo, e dall’altro nega che

nel Canton Ticino vi sia uno stabilimento d’impresa, tale da giustificare

l’assoggettamento di un reddito da attività indipendente. A __________, disporrebbe

unicamente di un “magazzino per mobili”, situato in un locale privo di acqua ed

elettricità. Nel Comune di __________, sarebbe proprietario di un “appartamento

di vacanza”. Dalla disamina del consumo di elettricità e di acqua di

quest’ultimo appartamento, si evincerebbe inoltre che lo stesso non era

particolarmente frequentato.

G. Con osservazioni del

15/18 settembre 2023, l’UT chiede la reiezione del ricorso e la conferma delle

decisioni impugnate.

Secondo l’autorità fiscale

dalla verifica delle fatture relative al 2018 ed al 2019, il fatturato dell’attività

indipendente, nella misura rispettivamente del 70% e del 90%, risulterebbe

legato al Ticino. Motivo per il quale, il reddito dell’attività indipendente è

stato assoggettato alle imposte in Ticino – in ragione dello stabilimento d’impresa

– nelle percentuali indicate. Sulle dichiarazioni fiscali precedenti e

successive ai periodi litigiosi, sarebbe stato inoltre dichiarato un affitto

commerciale incassato dal contribuente (relativo alla sua attività

indipendente) sia per l’immobile di __________ (sin dal 2016) sia per il

deposito di __________ (acquistato nel mese di giugno 2018). Inoltre, le

fatture emesse a committenti in Ticino indicherebbero quale luogo di stesura “__________”

e non “__________”. Infine, sino al 2015, il contribuente avrebbe avuto un

ufficio a __________, in __________.

Diritto

1. Il ricorrente

censura di avere uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, legato alla sua

attività indipendente. La decisione dell’autorità fiscale ticinese avrebbe provocato

una doppia imposizione di reddito e sostanza, legate all’attività indipendente,

in quanto già assoggettati alle imposte nel Canton Zurigo, per i medesimi

periodi fiscali. Chiede pertanto che tutto il reddito e la sostanza legati

all’attività indipendente siano assoggettati unicamente nel Canton Zurigo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAID, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel

Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone.

Nel diritto cantonale, l’art.

3.

cpv. 1 lett. b LT prevede che le persone fisiche senza domicilio o

dimora fiscali nel Cantone siano assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica se tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.

L’art. 3 cpv. 2 LT precisa

che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro

dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera

professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine,

i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e

ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di

costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza

per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4

(art. 5 cpv. 2 LT).

2.2

2.2.1

Nel diritto fiscale, gli

utili provenienti dall’attività commerciale oppure indipendenti sono trattati

in maniera diversa a dipendenza della forma giuridica dell’impresa. Il fatto

che le società di persone e di capitali siano tassate in modo diverso influenza

anche le regole di conflitto in ambito di diritto fiscale intercantonale. Le

società di persone, le società semplici e le ditte individuali non sono

contribuenti e non dispongono di un domicilio fiscale principale, nel quale

essere assoggettate. L’utile (ed il capitale) generato da questo tipo di

attività viene aggiunto agli elementi imponibili dei loro partecipanti (de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, Berna 2013, n. 503, p. 164).

2.2.2

Quando ci si trova

confrontati ad un’attività lucrativa indipendente, il reddito proveniente è

imponibile nel luogo nel quale è esercitata l’attività. Tale luogo costituisce

un domicilio fiscale speciale, a condizione che l’attività venga esercitata al

di fuori del Cantone del domicilio fiscale principale del contribuente, facendo

capo ad “installazioni fisse e permanenti”. Per contro, se l’attività

indipendente non viene esercitata al di fuori del Cantone di domicilio fiscale

principale in installazioni fisse e permanenti, il reddito che ne deriva è

imponibile al domicilio fiscale principale, anche se, in questo luogo,

l’interessato non dispone di installazioni che servono alla sua attività (de Vries Reilingh, op. cit., n. 514,

p. 169).

Tutto il reddito che

proviene dall’attività lucrativa indipendente è imponibile al domicilio fiscale

speciale dell’impresa. Nel caso in cui una parte dell’attività viene svolta in

uno o più stabilimenti d’impresa in altri Cantoni, una parte del reddito dell’attività

dev’essere attribuita ai Cantoni nei quali sussistono tali stabilimenti

d’impresa (de Vries Reilingh, op.

cit., n. 517, p. 170; Oesterhelt/Seiler,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 4a ed., n. 11 ad

art. 4 LAID; De Vries Reilingh, in:

Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a

ed., § 18, n. 32 ss.).

2.2.3

In

tema di doppia imposizione intercantonale, l’utile imponibile delle imprese

intercantonali è ripartito in quote tra gli stabilimenti d’impresa, compresa la

sede, in funzione dell’importanza che assumono nel suo conseguimento, in base

al metodo diretto o a quello indiretto (sentenza n. 2C_482/2011 del 25 luglio

2012.

consid. 4.1 e dottrina citata).

Il metodo diretto è

generalmente favorito rispetto ad altri metodi. Esso prevede che il risultato

complessivo dell’impresa intercantonale venga ripartito proporzionalmente tra i

cantoni con stabilimenti d’impresa e il cantone di sede sulla base di conti

separati tenuti dai singoli stabilimenti d’impresa. Nella pratica, questo

metodo viene utilizzato in particolare per le banche.

Tuttavia, il metodo

diretto presuppone che gli stabilimenti d’impresa tengano una contabilità

separata e che operino in modo del tutto indipendente. In caso contrario, si

applica il metodo indiretto. Quest’ultimo prevede che il risultato

complessivo venga ripartito tra i Cantoni della stabile organizzazione e il

Cantone di sede sulla base di fattori ausiliari. Questi fattori ausiliari sono

determinati in base al tipo di impresa intercantonale. Nel caso delle società

commerciali pure, delle società fiduciarie e delle società di costruzione e di

ingegneria civile, l’utile viene tipicamente distribuito in base al fatturato o

agli onorari. Nel caso delle società commerciali pure, delle società fiduciarie

e delle imprese di costruzione e ingegneria civile, gli utili sono tipicamente

ripartiti in base alla cifra d’affari o agli onorari. Nel caso delle imprese

manifatturiere e delle imprese elettriche, la ripartizione si basa sui fattori

produttivi del lavoro e del capitale, mentre nel caso delle imprese di

assicurazione i premi incassati sono il fattore ausiliario determinante. Nel

caso delle imprese ferroviarie e di navigazione intercantonali, gli utili

devono essere ripartiti in base alla frequenza dei passeggeri e al fatturato

per il trasporto di bagagli e merci per cantone (il cosiddetto metodo della

frequenza; cfr. tuttavia, l’esenzione fiscale prevista dall’art. 23 cpv. 1

lett. j LAID). Nel caso delle aziende agricole, il Tribunale federale

ripartisce il reddito agricolo in base al valore di reddito dei terreni. Nel

caso di aziende che risultano non riconducibili a nessuna delle categorie

citate, il Tribunale federale ha utilizzato altri fattori ausiliari a seconda

della situazione (cfr. ad esempio DTF 37 I 266 consid. 3 [negozio di

riparazioni e lavanderia: rapporto tra i costi d’esercizio]; 34 I 675 consid. 2

[sfruttamento di una sorgente di acqua minerale nel cantone di situazione dello

stabilimento d’impresa: suddivisione a metà dei fattori fiscali]) oppure si

procede ad una ripartizione degli utili in base ad un apprezzamento (DTF 95 I

431.

consid. 4 [commercianti professionali di immobili e imprese generali di

costruzione]) (DTF 146 II 111 consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, il contribuente svolge un’attività lucrativa indipendente ed ha

iscritto la propria ditta individuale “__________, Bauleitungen” nel Registro

di commercio nel Canton Zurigo, con sede ad __________.

L’attività consiste nella

“assunzione della direzione lavori”. Secondo l’autorità fiscale, sulla base

della verifica delle fatture emesse, l’attività indipendente sarebbe stata

svolta nel Ticino, nel 2018 in ragione del 70% (fr. 138'683.– su fr. 198'119.–)

e nel 2019 del 90% (fr. 92'544.– su fr. 102'827.–). Tale conclusione si è

basata sia sulla verifica delle fatture, sia sul fatto che, sino al periodo

fiscale precedente, per la proprietà di __________, veniva dichiarato un

affitto di natura commerciale ed inoltre, nel giugno del 2018, il contribuente

aveva acquistato, a __________, un locale deposito.

3.2

3.2.1

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018, il contribuente aveva dichiarato un utile di fr. 198'119.–

dalla sua attività indipendente. Ha poi presentato, su richiesta dell’UT, la

contabilità relativa alla ditta __________, Bauleitungen, ed in

particolare la scheda “Bruttoertrag Dienstleistungen” con le relative

fatture accompagnatorie.

Occorre anzitutto rilevare

come tutti i lavori svolti dal ricorrente riguardino delle prestazioni su

immobili ubicati in Ticino. Inoltre la maggior parte delle fatture porta come

luogo di stesura __________

o __________ e quelle con l’indicazione __________

riguardano comunque dei lavori svolti in Ticino (v. per esempio quella del

30.1.2018, Condominio __________, “Gestaltung Zugang zur __________”).

Anche la clientela è ticinese o comunque proprietaria di fondi ubicati in

Ticino.

Le attività

svolte dal contribuente sono così descritte in alcune fatture prese a titolo

esemplificativo: “[__________, __________] Honorar für

Architekturleistungen, Bauprojekt gemäss Leistungsvertrag und Vertrag”, “[__________,

__________] Für die Gestaltung, einholen von Offerten, Baubegehung und

Schlusskontrolle, möchten wir für unsere Leistungen, die Abrechnung stellen”,

“[__________, __________], Honorar Bauleitung, Position Bauprojekt für

Kostenvoranschlag und Ausschreibung”, [__________] “Honorar für

Architekturleistungen, Baubewilligung”, “[__________] Honorarabrechnung

Sondierung (…)”.

3.2.2

Per quanto concerne

l’attività lucrativa indipendente svolta il periodo fiscale 2019, l’utile

dichiarato è stato di fr. 102'827.-. Il ricorrente ha prodotto, come per l’anno

precedente, le fatture e il conto economico dell’attività indipendente. Dalla

disamina delle stesse emerge che tutte, tranne una (emessa ad __________ ma

inerente un intervento su un immobile sempre ubicato in Ticino), sono state allestite

ad __________ o __________ e riguardano immobili ubicati in Ticino: “[__________],

Küchenumbau, Planung, Bauingenieurleistungen und Bauleitung”, “[__________,

Unterhaltsarbeiten Wohnung”, “__________, Baueingabe posa di due porta

biciclette all’esterno” (…).

3.3

3.3.1

La maggior parte delle

fatture riportano, come luogo di stesura __________ o __________, tutti i

lavori svolti riguardano immobili ubicati in Ticino (anche con inoltro di

notifiche ai preposti Uffici comunali). Ad __________, il contribuente è

proprietario di un immobile ubicato in __________ (la PPP __________ fondo base

__________) e composto da due locali con servizi e balcone.

Nel corso del 2018 l’insorgente

ha inoltre acquistato un immobile a __________, descritto, nel Modulo allegato

alla dichiarazione e relativo alle proprietà immobiliari, quale “Magazin”.

L’UT ha osservato che, nel

periodo fiscale 2016, il contribuente aveva dichiarato, nel Modulo 7, in

relazione all’immobile di __________, sia un valore locativo sia canoni di

locazione versati dalla “__________ Bauleitungen, __________ (Ufficio

Ticino)” e dalla “__________ – __________ (Ufficio Ticino)”.

3.3.2

Ora, diversamente da

quanto ritiene il contribuente, secondo il quale l’immobile di __________

verrebbe utilizzato unicamente a scopo di ferie e a __________ vi sarebbe

unicamente un magazzino “per mobili” privo di acqua ed elettricità, la lettura

delle fatture e la tipologia di attività prestata portano a ritenere che la

maggior parte dell’attività lucrativa indipendente esercitata da __________ sia

stata svolta nel 2018 e nel 2019 nel Canton Ticino. Cantone dove il ricorrente

dispone di installazioni fisse e permanenti.

L’autorità fiscale,

basandosi sulle fatture è stata finanche prudenziale nell’attribuire unicamente

il 70% ed il 90% dell’attività al Canton Ticino. Su questo punto, la decisione

del fisco ticinese merita pertanto piena tutela.

4.

L’insorgente lamenta

una doppia imposizione intercantonale, essendo già stato imposto, per il

reddito da attività lucrativa indipendente e per la sostanza, nel Canton

Zurigo.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in

contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da

quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in

ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone.

Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può

interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le

decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni

di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente

contesta la tassazione di quel Cantone del quale ha esaurito tutte le istanze.

Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che

ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che

esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere

al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che

provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).

Ne consegue che questa

Corte non può fare altro che respingere il ricorso del contribuente. Spetterà

poi a quest’ultimo semmai impugnare dinanzi al Tribunale federale questa

decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le

autorità del Canton Zurigo.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: