80.2023.203
Imposta di circolazione: esenzione associazioni senza scopo di lucro, solo veicoli a motore direttamente utilizzati per gli scopi perseguiti, non veicoli per trasportare ospiti e personale di casa di riposo
8 ottobre 2024Italiano19 min
gennaio 2022 la RS 1 ha posto a carico della __________ l’imposta di circolazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.203
Lugano
8 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI
1
contro
RS
1
Oggetto
ricorso
del 19 settembre 2023 contro la decisione del 23 agosto 2023 in materia di imposta
di circolazione.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 (in seguito seguito
__________) è una fondazione senza scopo di lucro, costituita nel 1957 con sede
a __________, che ha quale scopo quello di “operare in favore di persone
bisognose di cura, assistenza o sostegno, attinenti o domiciliate nel Canton
Ticino, altri non esclusi qualora le contingenze lo permettessero”. In
particolare svolge attività di “accoglienza in un ambiente protetto di
persone anziane con disabilità, parzialmente o completamente non
autosufficienti”.
B. a.
Con decisione dell’11
gennaio 2022 la RS 1 ha posto a carico della __________ l’imposta di circolazione
2022 per il veicolo Opel Movano 25 TD, matricola 599.161.211 commisurandola in
CHF 995.-.
b.
In data 12 aprile 2022, __________,
in nome e per conto della contribuente, ha presentato alla RS 1 la richiesta
d’esonero dell’imposta di circolazione relativa al veicolo Opel Mantovano 25 TD,
il cui uso è stato descritto quale “trasporti diversi per attività CPA, ca.
8000 km”. Tale richiesta si basava sull’art. 6 della Legge sull’imposte e
tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL
760.500) e 2 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse
di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510).
c.
Con decisione del 30
novembre 2022, la RS 1, richiamate la legge, il regolamento di applicazione e
una Direttiva interna della Sezione della circolazione relativa agli esoneri
delle imposte di circolazione, ha accolto l’istanza, concedendo l’esonero
parziale nella misura del 50% dell’imposta di circolazione a partire dal 15
aprile 2022.
C. a.
In data 9 gennaio 2023
alla fondazione è stata intimata anche la decisione sull’imposta di
circolazione 2023, relativa al medesimo veicolo Opel Mantovano, per l’importo
di CHF 765.50.
b.
Il 30 gennaio 2023 la RI 1
ha presentato alla RS 1 una nuova richiesta d’esonero dell’imposta “a
partire dal 01.01.2023”, lamentando che l’autorità di tassazione non
avrebbe applicato “la nuova direttiva interna della Sezione della
circolazione e navigazione del 17.12.2021”, ma solo l’art. 6 lett. b
LIC e l’art. 2 lett. i RIC.
La fondazione ha indicato
lo scopo del veicolo quale “trasporto ospiti (9000 km ca.)”.
c.
In data 20 luglio 2023 la fondazione
ha poi sollecitato una “risposta formale alla richiesta d’esonero
dell’imposta di circolazione del 30.01.2023”.
d.
Con scritto del 23 agosto
2023 la RS 1 in merito alla “richiesta di revisione presentata il 30.01.2023
[…] contro la decisione 30.11.2022” ha stabilito che non sono “in
concreto adempiute le condizioni neppure per la concessione dell’esonero
parziale del 50%”, ritenuto che:
gli ospiti della Fondazione __________
pagano una retta nella quale è evidentemente compreso il servizio di trasporto
fornito con il veicolo in oggetto.
Non
trattandosi di un servizio di pubblica utilità offerto a titolo gratuito e
senza scopo di lucro, non è quindi palesemente dato uno dei requisiti
imprescindibili per la concessione dell’esonero.
Di conseguenza, non solo “la
richiesta di revisione del 30.01.2023” è stata respinta, ma l’esonero
parziale del 50% concesso con decisione del 30.11.2022 è stato revocato con
effetto immediato.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’esonero totale dal
pagamento dell’imposta di circolazione. Quanto al fatto che gli ospiti
pagherebbero una retta, cosa che secondo la decisione impugnata
giustificherebbe l’esclusione dell’esonero dall’imposta di circolazione, la
stessa non sarebbe stabilita dalla fondazione, bensì dall’Ufficio anziani e
cure a domicilio di Bellinzona__________, in relazione alla disponibilità
finanziaria dell’ospite. Ufficio che a sua volta sussidierebbe la fondazione in
ragione dell’attività non lucrativa svolta e ne controllerebbe i conti
impedendo il conseguimento di un utile.
Secondo la ricorrente,
fondazioni simili per scopo beneficerebbero di una esenzione totale.
Chiede inoltre che la RS 1
mostri la Direttiva interna a cui ha fatto riferimento nella motivazione della
decisione ricorsa.
E. Nelle sue
osservazioni del 2/3 ottobre 2023, la Sezione della circolazione chiede la “reiezione
del gravame in considerazione della fondatezza” della decisione presa,
ritenuto che la Direttiva interna concernente gli esoneri in materia di imposte
di circolazione e navigazione espliciterebbe i criteri di esonero già previsti
dalla legge “in maniera maggiormente precisa”.
Per la RS 1 “non è ora
più prevista l’esenzione per le Case anziani e Case di riposo”, senza
contare che, proprio per effetto della Direttiva interna del 2021, si starebbe
cercando di uniformare le decisioni relative agli esoneri nei confronti di
tutte le Case anziani, pur ammettendo che, allo stato, qualche divergenza
potrebbe ancora sussistere, ciò che non rappresenterebbe comunque un motivo di
ricorso.
Inoltre, con specifico
riferimento al pagamento delle rette, argomenta che “in effetti non è del
tutto corretto affermare che la retta versata dagli ospiti alla struttura per
anziani comprende pure il servizio di trasporto fornito con il veicolo in
oggetto. Tale affermazione va intesa nel senso che il trasporto non è
effettuato a titolo gratuito da parte della casa anziani ma incombe
direttamente all’ospite. Neppure in quest’ottica vi sono dunque le premesse per
la concessione di un esonero”.
Diritto
1. La ricorrente
contesta la mancata concessione dell’esonero dell’imposta di circolazione
relativa al veicolo Opel Movano, “in quanto l’esclusione di ogni fine di
lucro, non solo è evidente dagli statuti e dall’oggetto dei nostri servizi, ma
è anche certificata dall’autorità fiscale e prevista dal contratto di
prestazione con la ripresa di un eventuale utile da parte dell’autorità
cantonale”.
Per contro, l’autorità
di tassazione sostiene che “l’attività svolta con il citato veicolo non
rientra fra quelle che hanno diritto all’esonero”, ritenuto anche che “il
trasporto non è effettuato a titolo gratuito da parte della casa anziani”,
ragion per cui l’esonero sarebbe comunque da escludersi.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 105 cpv. 1 prima
frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
(LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui
veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i
veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere
tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è
provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e
delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza
rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).
L’imposta cantonale sui
veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).
2.2
L’art. 1 cpv. 1 LIC
prevede che ogni licenza di circolazione comporti il pagamento di una imposta
annuale.
Secondo l’art. 6 LIC il
Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l’esonero totale o parziale
dell’imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:
a) del personale
dello Stato quando l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di
legge o di regolamento;
b) di enti pubblici
o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
(polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);
c) di infermi che
causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni
finanziarie modeste stabilite dal regolamento;
d) mossi con
tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore
efficienza energetica ed ambientale.
2.3
L’art. 2 RIC stabilisce
che la Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale
dell’imposta di circolazione per i veicoli:
a) dello Stato;
b) dei Corpi
pompieri;
c) destinati alla
protezione civile;
d) dei Corpi di
polizia comunale;
e) dei posti
consolari, dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di
carriera, degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta
d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
f) degli
infermi di modeste condizioni finanziarie;
g) delle
Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze;
h) delle Società di
salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso;
i) di altri
Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica
utilità;
l) mossi con
tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore
efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle
automobili pesanti.
3.
3.1.
Il ricorso in esame impone
di interpretare le disposizioni della legge e del regolamento, che si
riferiscono all’esonero dall’imposta di circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a
servizi di pubblica utilità.
3.2
Per costante
giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore
letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è
assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto
a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che
intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in
cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma
persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché
dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente
il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali
legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima
e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre 2008, consid.
3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34
consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
3.3
3.3.1
Nel caso concreto, dal
tenore letterale delle disposizioni da interpretare risulta che l’esonero
dall’imposta di circolazione degli enti senza scopo di lucro è subordinato a
due presupposti. Il primo si riferisce al detentore del veicolo, il secondo al
veicolo per cui è chiesto l’esonero. In particolare, l’art. 6 lett. b
LIC richiede, da un lato, che il veicolo sia detenuto da una “associazione
senza scopo di lucro” e, dall’altro, che il veicolo a motore per il quale è
chiesto l’esonero sia “destinato a servizi di pubblica utilità (polizia,
autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.)”.
L’art. 2 RIC concretizza
poi il campo di applicazione della disposizione, ammettendo l’esonero totale o
parziale per i veicoli delle Associazioni samaritane destinate al servizio di
autoambulanze (lett. g), delle Società di salvataggio destinate agli
interventi di pronto soccorso (lett. h) e di altri Enti o Associazioni
senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (lett. i).
3.3.2
Se
ci si limita al requisito che concerne il detentore del veicolo, il campo
d’applicazione della disposizione che prevede l’esonero dall’imposta di
circolazione sarebbe alquanto esteso.
L’assenza di scopo di
lucro accomuna infatti molte persone giuridiche, in particolare associazioni.
Solo una parte di queste sono considerate anche “di pubblica utilità”.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, è dato un fine di esclusiva pubblica utilità, quando un
ente svolge un'attività durevole a favore di una cerchia indeterminata di
destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato. Viene dunque
richiesto l'adempimento cumulativo di una condizione oggettiva, ossia lo
svolgimento di un'attività che serva alla collettività e al benessere pubblico,
e di una condizione soggettiva, giusta la quale il perseguimento di un simile
scopo deve avvenire in modo disinteressato. Il che significa che l'ente in
questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e grazie
all'importante sacrificio dei suoi membri (sentenza del TF 2P.143/1998 dell’8
marzo 1999 consid. 6a/aa, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Quanto alla nozione di
scopo ideale, essa si oppone a quella di scopo di lucro. Si tratta di un
concetto ampio, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività
per il bene generale della popolazione. Rientrano dunque in questa categoria
anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri
membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione
di migliorare unicamente la condizione di una cerchia limitata di soggetti (sentenza
del TF 2P.143/1998 dell’8 marzo 1999 consid. 6b/aa e dottrina citata).
In sostanza, uno scopo
ideale non presuppone né che venga perseguito il bene comune né che si agisca
in modo disinteressato (Locher/Giger/Pedroli,
Kommentar DBG, 2a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 66a LIFD, p.
682). L’art. 60 cpv. 1 CC elenca, fra gli scopi ideali che può avere
un’associazione, “un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico
o ricreativo, od altro fine non economico”.
3.3.3
Tornando
all’interpretazione dell’art. 6 lett. b LIC, ogni associazione con scopo
ideale adempie i requisiti soggettivi per poter pretendere l’esenzione dal
tributo litigioso.
Il campo d’applicazione si
restringe sensibilmente se si considera il requisito che concerne il veicolo a
motore per il quale è chiesto l’esonero. Il veicolo deve infatti essere “destinato
a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso
stradale, ecc.)”. Dagli esempi riportati fra parentesi si deve ritenere che
la nozione di pubblica utilità sia intesa in modo ancor più restrittivo di
quello che si ricava dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Non basta cioè che
il veicolo sia usato per “un'attività durevole a favore di una cerchia
indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato”,
ma deve essere impiegato nell’ambito di un intervento legato ad un’emergenza
stradale, sanitaria o di sicurezza pubblica.
3.4
3.4.1
Venendo
all’interpretazione storica, la formulazione dell’art. 6 lett. b LIC
riprende letteralmente quella dell’art. 7 lett. b della Legge del 20
febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore.
Prima ancora, nella legge
del 7 febbraio 1961 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore,
l’art. 6 autorizzava il Consiglio di Stato “a concedere l’esonero totale
dall’imposta di circolazione sui veicoli a motore del personale dello Stato quando
l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di
regolamento”. Lo stesso esonero era “inoltre concesso per tutti i
servizi pubblici di spazzatura e di innaffiatura, come anche per i servizi dei
pompieri”.
3.4.2
Nel Messaggio del 10
ottobre 1972 n. 1858 concernente il disegno di legge sulle imposte e tasse di
circolazione dei veicoli a motore, il governo scriveva che nell’art. 7 del
disegno di legge si confermava “la competenza al Consiglio di Stato di
concedere esoneri totali o parziali delle imposte di circolazione per i veicoli
a motore e o rimorchi sia del personale dello Stato (quando l’uso del veicolo è
previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento) sia di enti
pubblici o associazioni senza scopo di lucro che svolgono un servizio di
pubblica utilità (Stato, Comuni, Polizie comunali, Associazioni samaritane per
i servizi di autoambulanze, Associazioni automobilistiche per i soccorsi
stradali, Società di salvataggio per i loro interventi di pronto soccorso, ecc.)”.
La Commissione della legislazione
del Gran Consiglio, nel suo Rapporto del 26 gennaio 1973 sul Messaggio del 10
ottobre 1972, rileva che “viene estesa la competenza del Consiglio di Stato
per quanto ha riferimento alla concessione di esoneri, totali o parziali, di
imposte della circolazione, per i veicoli a motore e i rimorchi di enti
pubblici o associazioni, senza scopo di lucro, che svolgono attività di
pubblica utilità (Stato, Comuni, Polizie comunali, Associazioni samaritane per
i servizi di autoambulanze, Associazioni automobilistiche per i soccorsi
stradali, Società di salvataggio ecc.)”.
3.4.3
L’interpretazione
storica avvalora le conclusioni ricavate dall’interpretazione letterale. Il
campo di applicazione dell’esonero è limitato in modo particolarmente
restrittivo dalla definizione dei requisiti che deve adempiere l’uso cui è
destinato il veicolo a motore. Rispetto alla legge del 1961, che menzionava
solo i “servizi pubblici di spazzatura e di innaffiatura” e quelli dei pompieri,
la legge del 1972 ha voluto estendere la competenza del governo nel concedere
l’esonero, affiancando all’uso della nozione di “pubblica utilità” un elenco di
esempi che fanno chiaro riferimento ad attività nell’ambito dei soccorsi
stradali e del pronto intervento sanitario e di polizia del fuoco.
3.5
La definizione restrittiva
della nozione di “pubblica utilità”, che si ricava dalle interpretazioni
letterale e storica, è compatibile anche con le interpretazioni teleologica e
sistematica. Niente lascia infatti supporre una volontà del legislatore di
esentare dalle imposte di circolazione ogni veicolo a motore destinato
genericamente a scopi di “pubblica utilità” che vadano oltre i servizi di
salvataggio, di pronto soccorso e di polizia del fuoco. Si tratta infatti di
casi accomunati dal fatto che il veicolo a motore assurge a strumento che serve
direttamente allo scopo di interesse pubblico perseguito. In tutti gli esempi
citati dalla legge e dai materiali legislativi, il veicolo non è unicamente a
disposizione di un’associazione con scopi ideali, ma viene impiegato dalla
stessa per raggiungere lo scopo principale per il quale essa opera. Fra
l’altro, i servizi in questione sottostanno perlopiù a organizzazione e
finanziamento statale (cfr. p. es. la Legge del 26 giugno 2001 sul servizio
pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario [RL 812.100]; Legge del 5
febbraio 1996 sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura [LLI; RL 835.100]).
3.6
Riassumendo, l’interpretazione
dell’art. 6 lett. b LIC conduce a ritenere che l’esenzione dall’imposta
di circolazione interessi le associazioni senza scopo di lucro, che hanno
immatricolato veicoli a motore dei quali si servono direttamente per conseguire
gli scopi per i quali sono state costituite (e perlopiù finanziate dallo
Stato), in particolare nei settori del pronto soccorso sanitario e stradale e
della protezione dagli incendi.
4.
4.1.
Tornando alla fattispecie
in esame, non vi sono dubbi sul fatto che la RI 1 sia una fondazione senza
scopo di lucro, perseguendo essa “opere di carità e pietà cristiana in
favore dei poveri bisognosi di cura e assistenza” ed in particolare essendo
diretta “all’accoglienza di persone anziane con disabilità, parzialmente o
completamente non autosufficienti”, come ben si evince dal suo Statuto.
Anzi, beneficia anche dell’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale
quale persona giuridica che persegue scopi di pubblica utilità.
In questo contesto, non è
determinante la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui l’ammontare
delle rette pagate da-gli ospiti sono determinate dal Cantone, che la sussidia,
ciò che le impedirebbe il conseguimento di un utile.
4.2
L’insorgente non dimostra
invece che il veicolo, per il quale ha chiesto l’esonero dall’imposta di
circolazione, possa essere considerato “destinato a servizi di pubblica
utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.)”, come
esatto dallo stesso art. 6 lett. b LIC.
Il veicolo litigioso non
risulta essere impiegato direttamente per lo svolgimento di un servizio nel
settore del pronto soccorso o della protezione dagli incendi. Nei formulari
inoltrati per chiedere l’esonero dall’imposta di circolazione, la stessa ricorrente
ha indicato che il veicolo serviva, nel primo caso (15.4.2022), a “trasporti
diversi per attività CPA” e, nel secondo (30.1.2023), al “trasporto ospiti”.
Non si può
conseguentemente ritenere che il veicolo adempia i requisiti previsti dalla
legge e dal relativo regolamento, che esigono un diretto impiego dello stesso
per il perseguimento dello scopo perseguito dalla persona giuridica.
4.3
4.3.1
La ricorrente lamenta poi
che l’autorità di tassazione non abbia tenuto conto, nella sua decisione, di
una direttiva interna, elaborata dalla stessa Sezione della circolazione.
4.3.2
La RS 1 il 17 dicembre
2021.
ha adottato una “Direttiva interna, Esoneri imposte di
circolazione/navigazione”, in cui ha evidenziato al punto 2 che l’esonero
dall’imposta può essere concesso “a Enti/Associazioni senza scopo di lucro e
considerate di pubblica utilità”, ovvero a quelle attività “che sono
prevalentemente finalizzate al benessere di altre persone e non all’utile
personale dei soci”. Aggiunge poi che la valutazione dello scopo
dell’Ente/Associazione va fatta “in stretta correlazione” ad altri “sotto-criteri”,
quali:
·
la necessità di mobilità e di veicoli;
·
la tipologia dei veicoli;
·
la quantità dei veicoli”.
Al punto 3.1.2 si
specifica poi che “l’esonero totale è concesso ai veicoli di
Enti/Associazioni caritatevoli attive sul territorio cantonale che soddisfino i
criteri di valutazione di cui al punto 2”. Di principio non sono per contro
concessi esoneri a enti/associazioni culturali, Comuni, ospedali, case anziani
e di riposo, parrocchie e organizzazioni religiose.
4.3.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, in linea di principio le direttive e circolari non
hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e
nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid. 5.4.3; 136 V 295
consid. 5.7; 133 II 305 consid. 8.1; sentenze del TF n. 2C_116/2013 e
2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.7.1).
La decisione impugnata si
basa sulla legge e sul relativo regolamento. Anche la Camera di diritto
tributario ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla legge. La
citata Direttiva interna, allegata alle osservazioni che la Sezione della
circolazione ha presentato dopo la notificazione del ricorso, non ha pertanto
avuto alcun peso.
5.
L’insorgente
sostiene infine di essere a conoscenza di “evidenze che certificano che
altre strutture, analoghe alla RI 1 sono al beneficio dell’esenzione
dell’imposta di circolazione” e allega al ricorso una decisione in tal senso,
nella quale ha cancellato i nomi.
Nelle sue osservazioni al
ricorso, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver esplicitato e
concretizzato in modo più preciso i criteri per la concessione dell’esonero
totale o parziale nella già menzionata Direttiva interna del 17.12.2021. Da
tale momento non sarebbe più ammessa l’esenzione per le case per anziani e per
le case di riposo. Ammette che possano ancora esservi casi che hanno in
precedenza beneficiato dell’esonero, ma dal 17.12.2021 “per ogni richiesta
trattata sono stati applicati i medesimi criteri”.
Si deve pertanto escludere
che siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di
trattamento nell’illegalità. Per costante giurisprudenza, infatti, tale
principio può essere invocato soltanto se ci si trova in presenza di una prassi
illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr.
sentenza TF n. 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013).
6.
Il ricorso è dunque respinto.
Eccezionalmente si
rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Ammettendo in un primo tempo l’esonero parziale, poi revocato, e facendo
riferimento alla Direttiva interna, il cui contenuto non è stato reso
accessibile alla ricorrente, l’autorità di tassazione può infatti aver indotto
l’insorgente a ricorrere.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: