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Decisione

80.2023.203

Imposta di circolazione: esenzione associazioni senza scopo di lucro, solo veicoli a motore direttamente utilizzati per gli scopi perseguiti, non veicoli per trasportare ospiti e personale di casa di riposo

8 ottobre 2024Italiano19 min

gennaio 2022 la RS 1 ha posto a carico della __________ l’imposta di circolazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.203

Lugano

8 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Stefano

Stillitano

parti

RI

1

contro

RS

1

Oggetto

ricorso

del 19 settembre 2023 contro la decisione del 23 agosto 2023 in materia di imposta

di circolazione.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 (in seguito seguito

__________) è una fondazione senza scopo di lucro, costituita nel 1957 con sede

a __________, che ha quale scopo quello di “operare in favore di persone

bisognose di cura, assistenza o sostegno, attinenti o domiciliate nel Canton

Ticino, altri non esclusi qualora le contingenze lo permettessero”. In

particolare svolge attività di “accoglienza in un ambiente protetto di

persone anziane con disabilità, parzialmente o completamente non

autosufficienti”.

B. a.

Con decisione dell’11

gennaio 2022 la RS 1 ha posto a carico della __________ l’imposta di circolazione

2022 per il veicolo Opel Movano 25 TD, matricola 599.161.211 commisurandola in

CHF 995.-.

b.

In data 12 aprile 2022, __________,

in nome e per conto della contribuente, ha presentato alla RS 1 la richiesta

d’esonero dell’imposta di circolazione relativa al veicolo Opel Mantovano 25 TD,

il cui uso è stato descritto quale “trasporti diversi per attività CPA, ca.

8000 km”. Tale richiesta si basava sull’art. 6 della Legge sull’imposte e

tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL

760.500) e 2 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse

di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510).

c.

Con decisione del 30

novembre 2022, la RS 1, richiamate la legge, il regolamento di applicazione e

una Direttiva interna della Sezione della circolazione relativa agli esoneri

delle imposte di circolazione, ha accolto l’istanza, concedendo l’esonero

parziale nella misura del 50% dell’imposta di circolazione a partire dal 15

aprile 2022.

C. a.

In data 9 gennaio 2023

alla fondazione è stata intimata anche la decisione sull’imposta di

circolazione 2023, relativa al medesimo veicolo Opel Mantovano, per l’importo

di CHF 765.50.

b.

Il 30 gennaio 2023 la RI 1

ha presentato alla RS 1 una nuova richiesta d’esonero dell’imposta “a

partire dal 01.01.2023”, lamentando che l’autorità di tassazione non

avrebbe applicato “la nuova direttiva interna della Sezione della

circolazione e navigazione del 17.12.2021”, ma solo l’art. 6 lett. b

LIC e l’art. 2 lett. i RIC.

La fondazione ha indicato

lo scopo del veicolo quale “trasporto ospiti (9000 km ca.)”.

c.

In data 20 luglio 2023 la fondazione

ha poi sollecitato una “risposta formale alla richiesta d’esonero

dell’imposta di circolazione del 30.01.2023”.

d.

Con scritto del 23 agosto

2023 la RS 1 in merito alla “richiesta di revisione presentata il 30.01.2023

[…] contro la decisione 30.11.2022” ha stabilito che non sono “in

concreto adempiute le condizioni neppure per la concessione dell’esonero

parziale del 50%”, ritenuto che:

gli ospiti della Fondazione __________

pagano una retta nella quale è evidentemente compreso il servizio di trasporto

fornito con il veicolo in oggetto.

Non

trattandosi di un servizio di pubblica utilità offerto a titolo gratuito e

senza scopo di lucro, non è quindi palesemente dato uno dei requisiti

imprescindibili per la concessione dell’esonero.

Di conseguenza, non solo “la

richiesta di revisione del 30.01.2023” è stata respinta, ma l’esonero

parziale del 50% concesso con decisione del 30.11.2022 è stato revocato con

effetto immediato.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’esonero totale dal

pagamento dell’imposta di circolazione. Quanto al fatto che gli ospiti

pagherebbero una retta, cosa che secondo la decisione impugnata

giustificherebbe l’esclusione dell’esonero dall’imposta di circolazione, la

stessa non sarebbe stabilita dalla fondazione, bensì dall’Ufficio anziani e

cure a domicilio di Bellinzona__________, in relazione alla disponibilità

finanziaria dell’ospite. Ufficio che a sua volta sussidierebbe la fondazione in

ragione dell’attività non lucrativa svolta e ne controllerebbe i conti

impedendo il conseguimento di un utile.

Secondo la ricorrente,

fondazioni simili per scopo beneficerebbero di una esenzione totale.

Chiede inoltre che la RS 1

mostri la Direttiva interna a cui ha fatto riferimento nella motivazione della

decisione ricorsa.

E. Nelle sue

osservazioni del 2/3 ottobre 2023, la Sezione della circolazione chiede la “reiezione

del gravame in considerazione della fondatezza” della decisione presa,

ritenuto che la Direttiva interna concernente gli esoneri in materia di imposte

di circolazione e navigazione espliciterebbe i criteri di esonero già previsti

dalla legge “in maniera maggiormente precisa”.

Per la RS 1 “non è ora

più prevista l’esenzione per le Case anziani e Case di riposo”, senza

contare che, proprio per effetto della Direttiva interna del 2021, si starebbe

cercando di uniformare le decisioni relative agli esoneri nei confronti di

tutte le Case anziani, pur ammettendo che, allo stato, qualche divergenza

potrebbe ancora sussistere, ciò che non rappresenterebbe comunque un motivo di

ricorso.

Inoltre, con specifico

riferimento al pagamento delle rette, argomenta che “in effetti non è del

tutto corretto affermare che la retta versata dagli ospiti alla struttura per

anziani comprende pure il servizio di trasporto fornito con il veicolo in

oggetto. Tale affermazione va intesa nel senso che il trasporto non è

effettuato a titolo gratuito da parte della casa anziani ma incombe

direttamente all’ospite. Neppure in quest’ottica vi sono dunque le premesse per

la concessione di un esonero”.

Diritto

1. La ricorrente

contesta la mancata concessione dell’esonero dell’imposta di circolazione

relativa al veicolo Opel Movano, “in quanto l’esclusione di ogni fine di

lucro, non solo è evidente dagli statuti e dall’oggetto dei nostri servizi, ma

è anche certificata dall’autorità fiscale e prevista dal contratto di

prestazione con la ripresa di un eventuale utile da parte dell’autorità

cantonale”.

Per contro, l’autorità

di tassazione sostiene che “l’attività svolta con il citato veicolo non

rientra fra quelle che hanno diritto all’esonero”, ritenuto anche che “il

trasporto non è effettuato a titolo gratuito da parte della casa anziani”,

ragion per cui l’esonero sarebbe comunque da escludersi.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 105 cpv. 1 prima

frase della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

(LCStr; RS 741.01) riserva il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui

veicoli e di riscuotere tasse. Per quanto riguarda i rapporti intercantonali, i

veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere

tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è

provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e

delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza

rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno (art. 105 cpv. 2 LCStr).

L’imposta cantonale sui

veicoli è un’imposta e non un tributo causale (DTF 99 Ia 535 consid. 3b).

2.2

L’art. 1 cpv. 1 LIC

prevede che ogni licenza di circolazione comporti il pagamento di una imposta

annuale.

Secondo l’art. 6 LIC il

Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l’esonero totale o parziale

dell’imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

a) del personale

dello Stato quando l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di

legge o di regolamento;

b) di enti pubblici

o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità

(polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);

c) di infermi che

causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni

finanziarie modeste stabilite dal regolamento;

d) mossi con

tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore

efficienza energetica ed ambientale.

2.3

L’art. 2 RIC stabilisce

che la Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale

dell’imposta di circolazione per i veicoli:

a) dello Stato;

b) dei Corpi

pompieri;

c) destinati alla

protezione civile;

d) dei Corpi di

polizia comunale;

e) dei posti

consolari, dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di

carriera, degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta

d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;

f) degli

infermi di modeste condizioni finanziarie;

g) delle

Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze;

h) delle Società di

salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso;

i) di altri

Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica

utilità;

l) mossi con

tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore

efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle

automobili pesanti.

3.

3.1.

Il ricorso in esame impone

di interpretare le disposizioni della legge e del regolamento, che si

riferiscono all’esonero dall’imposta di circolazione dei veicoli a motore e dei

rimorchi di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a

servizi di pubblica utilità.

3.2

Per costante

giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore

letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è

assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto

a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che

intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in

cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma

persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché

dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono

motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente

il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima

e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre 2008, consid.

3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34

consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

3.3

3.3.1

Nel caso concreto, dal

tenore letterale delle disposizioni da interpretare risulta che l’esonero

dall’imposta di circolazione degli enti senza scopo di lucro è subordinato a

due presupposti. Il primo si riferisce al detentore del veicolo, il secondo al

veicolo per cui è chiesto l’esonero. In particolare, l’art. 6 lett. b

LIC richiede, da un lato, che il veicolo sia detenuto da una “associazione

senza scopo di lucro” e, dall’altro, che il veicolo a motore per il quale è

chiesto l’esonero sia “destinato a servizi di pubblica utilità (polizia,

autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.)”.

L’art. 2 RIC concretizza

poi il campo di applicazione della disposizione, ammettendo l’esonero totale o

parziale per i veicoli delle Associazioni samaritane destinate al servizio di

autoambulanze (lett. g), delle Società di salvataggio destinate agli

interventi di pronto soccorso (lett. h) e di altri Enti o Associazioni

senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (lett. i).

3.3.2

Se

ci si limita al requisito che concerne il detentore del veicolo, il campo

d’applicazione della disposizione che prevede l’esonero dall’imposta di

circolazione sarebbe alquanto esteso.

L’assenza di scopo di

lucro accomuna infatti molte persone giuridiche, in particolare associazioni.

Solo una parte di queste sono considerate anche “di pubblica utilità”.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, è dato un fine di esclusiva pubblica utilità, quando un

ente svolge un'attività durevole a favore di una cerchia indeterminata di

destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato. Viene dunque

richiesto l'adempimento cumulativo di una condizione oggettiva, ossia lo

svolgimento di un'attività che serva alla collettività e al benessere pubblico,

e di una condizione soggettiva, giusta la quale il perseguimento di un simile

scopo deve avvenire in modo disinteressato. Il che significa che l'ente in

questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e grazie

all'importante sacrificio dei suoi membri (sentenza del TF 2P.143/1998 dell’8

marzo 1999 consid. 6a/aa, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Quanto alla nozione di

scopo ideale, essa si oppone a quella di scopo di lucro. Si tratta di un

concetto ampio, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività

per il bene generale della popolazione. Rientrano dunque in questa categoria

anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri

membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione

di migliorare unicamente la condizione di una cerchia limitata di soggetti (sentenza

del TF 2P.143/1998 dell’8 marzo 1999 consid. 6b/aa e dottrina citata).

In sostanza, uno scopo

ideale non presuppone né che venga perseguito il bene comune né che si agisca

in modo disinteressato (Locher/Giger/Pedroli,

Kommentar DBG, 2a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 66a LIFD, p.

682). L’art. 60 cpv. 1 CC elenca, fra gli scopi ideali che può avere

un’associazione, “un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico

o ricreativo, od altro fine non economico”.

3.3.3

Tornando

all’interpretazione dell’art. 6 lett. b LIC, ogni associazione con scopo

ideale adempie i requisiti soggettivi per poter pretendere l’esenzione dal

tributo litigioso.

Il campo d’applicazione si

restringe sensibilmente se si considera il requisito che concerne il veicolo a

motore per il quale è chiesto l’esonero. Il veicolo deve infatti essere “destinato

a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso

stradale, ecc.)”. Dagli esempi riportati fra parentesi si deve ritenere che

la nozione di pubblica utilità sia intesa in modo ancor più restrittivo di

quello che si ricava dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Non basta cioè che

il veicolo sia usato per “un'attività durevole a favore di una cerchia

indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato”,

ma deve essere impiegato nell’ambito di un intervento legato ad un’emergenza

stradale, sanitaria o di sicurezza pubblica.

3.4

3.4.1

Venendo

all’interpretazione storica, la formulazione dell’art. 6 lett. b LIC

riprende letteralmente quella dell’art. 7 lett. b della Legge del 20

febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore.

Prima ancora, nella legge

del 7 febbraio 1961 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore,

l’art. 6 autorizzava il Consiglio di Stato “a concedere l’esonero totale

dall’imposta di circolazione sui veicoli a motore del personale dello Stato quando

l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di

regolamento”. Lo stesso esonero era “inoltre concesso per tutti i

servizi pubblici di spazzatura e di innaffiatura, come anche per i servizi dei

pompieri”.

3.4.2

Nel Messaggio del 10

ottobre 1972 n. 1858 concernente il disegno di legge sulle imposte e tasse di

circolazione dei veicoli a motore, il governo scriveva che nell’art. 7 del

disegno di legge si confermava “la competenza al Consiglio di Stato di

concedere esoneri totali o parziali delle imposte di circolazione per i veicoli

a motore e o rimorchi sia del personale dello Stato (quando l’uso del veicolo è

previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento) sia di enti

pubblici o associazioni senza scopo di lucro che svolgono un servizio di

pubblica utilità (Stato, Comuni, Polizie comunali, Associazioni samaritane per

i servizi di autoambulanze, Associazioni automobilistiche per i soccorsi

stradali, Società di salvataggio per i loro interventi di pronto soccorso, ecc.)”.

La Commissione della legislazione

del Gran Consiglio, nel suo Rapporto del 26 gennaio 1973 sul Messaggio del 10

ottobre 1972, rileva che “viene estesa la competenza del Consiglio di Stato

per quanto ha riferimento alla concessione di esoneri, totali o parziali, di

imposte della circolazione, per i veicoli a motore e i rimorchi di enti

pubblici o associazioni, senza scopo di lucro, che svolgono attività di

pubblica utilità (Stato, Comuni, Polizie comunali, Associazioni samaritane per

i servizi di autoambulanze, Associazioni automobilistiche per i soccorsi

stradali, Società di salvataggio ecc.)”.

3.4.3

L’interpretazione

storica avvalora le conclusioni ricavate dall’interpretazione letterale. Il

campo di applicazione dell’esonero è limitato in modo particolarmente

restrittivo dalla definizione dei requisiti che deve adempiere l’uso cui è

destinato il veicolo a motore. Rispetto alla legge del 1961, che menzionava

solo i “servizi pubblici di spazzatura e di innaffiatura” e quelli dei pompieri,

la legge del 1972 ha voluto estendere la competenza del governo nel concedere

l’esonero, affiancando all’uso della nozione di “pubblica utilità” un elenco di

esempi che fanno chiaro riferimento ad attività nell’ambito dei soccorsi

stradali e del pronto intervento sanitario e di polizia del fuoco.

3.5

La definizione restrittiva

della nozione di “pubblica utilità”, che si ricava dalle interpretazioni

letterale e storica, è compatibile anche con le interpretazioni teleologica e

sistematica. Niente lascia infatti supporre una volontà del legislatore di

esentare dalle imposte di circolazione ogni veicolo a motore destinato

genericamente a scopi di “pubblica utilità” che vadano oltre i servizi di

salvataggio, di pronto soccorso e di polizia del fuoco. Si tratta infatti di

casi accomunati dal fatto che il veicolo a motore assurge a strumento che serve

direttamente allo scopo di interesse pubblico perseguito. In tutti gli esempi

citati dalla legge e dai materiali legislativi, il veicolo non è unicamente a

disposizione di un’associazione con scopi ideali, ma viene impiegato dalla

stessa per raggiungere lo scopo principale per il quale essa opera. Fra

l’altro, i servizi in questione sottostanno perlopiù a organizzazione e

finanziamento statale (cfr. p. es. la Legge del 26 giugno 2001 sul servizio

pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario [RL 812.100]; Legge del 5

febbraio 1996 sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli

inquinamenti e i danni della natura [LLI; RL 835.100]).

3.6

Riassumendo, l’interpretazione

dell’art. 6 lett. b LIC conduce a ritenere che l’esenzione dall’imposta

di circolazione interessi le associazioni senza scopo di lucro, che hanno

immatricolato veicoli a motore dei quali si servono direttamente per conseguire

gli scopi per i quali sono state costituite (e perlopiù finanziate dallo

Stato), in particolare nei settori del pronto soccorso sanitario e stradale e

della protezione dagli incendi.

4.

4.1.

Tornando alla fattispecie

in esame, non vi sono dubbi sul fatto che la RI 1 sia una fondazione senza

scopo di lucro, perseguendo essa “opere di carità e pietà cristiana in

favore dei poveri bisognosi di cura e assistenza” ed in particolare essendo

diretta “all’accoglienza di persone anziane con disabilità, parzialmente o

completamente non autosufficienti”, come ben si evince dal suo Statuto.

Anzi, beneficia anche dell’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale

quale persona giuridica che persegue scopi di pubblica utilità.

In questo contesto, non è

determinante la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui l’ammontare

delle rette pagate da-gli ospiti sono determinate dal Cantone, che la sussidia,

ciò che le impedirebbe il conseguimento di un utile.

4.2

L’insorgente non dimostra

invece che il veicolo, per il quale ha chiesto l’esonero dall’imposta di

circolazione, possa essere considerato “destinato a servizi di pubblica

utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.)”, come

esatto dallo stesso art. 6 lett. b LIC.

Il veicolo litigioso non

risulta essere impiegato direttamente per lo svolgimento di un servizio nel

settore del pronto soccorso o della protezione dagli incendi. Nei formulari

inoltrati per chiedere l’esonero dall’imposta di circolazione, la stessa ricorrente

ha indicato che il veicolo serviva, nel primo caso (15.4.2022), a “trasporti

diversi per attività CPA” e, nel secondo (30.1.2023), al “trasporto ospiti”.

Non si può

conseguentemente ritenere che il veicolo adempia i requisiti previsti dalla

legge e dal relativo regolamento, che esigono un diretto impiego dello stesso

per il perseguimento dello scopo perseguito dalla persona giuridica.

4.3

4.3.1

La ricorrente lamenta poi

che l’autorità di tassazione non abbia tenuto conto, nella sua decisione, di

una direttiva interna, elaborata dalla stessa Sezione della circolazione.

4.3.2

La RS 1 il 17 dicembre

2021.

ha adottato una “Direttiva interna, Esoneri imposte di

circolazione/navigazione”, in cui ha evidenziato al punto 2 che l’esonero

dall’imposta può essere concesso “a Enti/Associazioni senza scopo di lucro e

considerate di pubblica utilità”, ovvero a quelle attività “che sono

prevalentemente finalizzate al benessere di altre persone e non all’utile

personale dei soci”. Aggiunge poi che la valutazione dello scopo

dell’Ente/Associazione va fatta “in stretta correlazione” ad altri “sotto-criteri”,

quali:

·

la necessità di mobilità e di veicoli;

·

la tipologia dei veicoli;

·

la quantità dei veicoli”.

Al punto 3.1.2 si

specifica poi che “l’esonero totale è concesso ai veicoli di

Enti/Associazioni caritatevoli attive sul territorio cantonale che soddisfino i

criteri di valutazione di cui al punto 2”. Di principio non sono per contro

concessi esoneri a enti/associazioni culturali, Comuni, ospedali, case anziani

e di riposo, parrocchie e organizzazioni religiose.

4.3.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, in linea di principio le direttive e circolari non

hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e

nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid. 5.4.3; 136 V 295

consid. 5.7; 133 II 305 consid. 8.1; sentenze del TF n. 2C_116/2013 e

2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.7.1).

La decisione impugnata si

basa sulla legge e sul relativo regolamento. Anche la Camera di diritto

tributario ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla legge. La

citata Direttiva interna, allegata alle osservazioni che la Sezione della

circolazione ha presentato dopo la notificazione del ricorso, non ha pertanto

avuto alcun peso.

5.

L’insorgente

sostiene infine di essere a conoscenza di “evidenze che certificano che

altre strutture, analoghe alla RI 1 sono al beneficio dell’esenzione

dell’imposta di circolazione” e allega al ricorso una decisione in tal senso,

nella quale ha cancellato i nomi.

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver esplicitato e

concretizzato in modo più preciso i criteri per la concessione dell’esonero

totale o parziale nella già menzionata Direttiva interna del 17.12.2021. Da

tale momento non sarebbe più ammessa l’esenzione per le case per anziani e per

le case di riposo. Ammette che possano ancora esservi casi che hanno in

precedenza beneficiato dell’esonero, ma dal 17.12.2021 “per ogni richiesta

trattata sono stati applicati i medesimi criteri”.

Si deve pertanto escludere

che siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di

trattamento nell’illegalità. Per costante giurisprudenza, infatti, tale

principio può essere invocato soltanto se ci si trova in presenza di una prassi

illegale generalizzata e l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr.

sentenza TF n. 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013).

6.

Il ricorso è dunque respinto.

Eccezionalmente si

rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Ammettendo in un primo tempo l’esonero parziale, poi revocato, e facendo

riferimento alla Direttiva interna, il cui contenuto non è stato reso

accessibile alla ricorrente, l’autorità di tassazione può infatti aver indotto

l’insorgente a ricorrere.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: