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Decisione

80.2023.205

Procedura: ricorso, requisiti di forma, richiesta di proroga del termine, irricevibile

13 ottobre 2023Italiano4 min

- con scritto del 20

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.205

80.2023.206

Lugano

13 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 settembre 2023 contro la decisione del 21 agosto 2023.

Fatti

Fatti

- con scritto del 20

settembre 2023, RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario di prorogare

il termine per interporre ricorso contro la decisione, con cui il 21 agosto

2023 l’RS 1 aveva dichiarato irricevibile il suo reclamo contro una non meglio

precisata decisione di tassazione;

- con lettera del 22

settembre 2023, la Camera di diritto tributario ha informato la ricorrente che

il termine di ricorso è un termine perentorio, non prorogabile, e che, avendo

lei chiesto la proroga proprio il giorno in cui scadeva il termine di ricorso,

l’inoltro del ricorso le sarebbe stato pertanto ormai precluso;

- per venirle incontro, la

Camera ha tuttavia aggiunto che avrebbe considerato la sua lettera del 20

settembre 2023 come un ricorso non motivato e le ha di conseguenza assegnato un

termine di dieci giorni per rimediare ai difetti del ricorso, avvertendola che

altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- nel termine attribuitole la

contribuente non ha risposto.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 2

Considerandi

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa

domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21.11.2006

consid. 4.2);

- nel caso in esame,

l’insorgente si è limitata a chiedere una proroga del termine di ricorso, senza

in alcun modo accennare ai motivi per i quali contestava la decisione

impugnata, peraltro neppure allegata;

- va sottolineato che,

permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato

presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv.

1.

Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un vizio

di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima della

scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid.

5.1

e giurisprudenza citata);

- per questa ragione, questa

Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare

un ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendola che altrimenti sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

- la contribuente ha atteso

gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la conseguenza che non avrebbe

più avuto il tempo di rimediare alle carenze di motivazione, se la legge non

obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un congruo termine per

rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;

- la ricorrente non ha

tuttavia inoltrato alcun ricorso entro il termine attribuitole;

- in

queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- eccezionalmente

si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese

di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: