80.2023.205
Procedura: ricorso, requisiti di forma, richiesta di proroga del termine, irricevibile
13 ottobre 2023Italiano4 min
- con scritto del 20
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.205
80.2023.206
Lugano
13 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 settembre 2023 contro la decisione del 21 agosto 2023.
Fatti
Fatti
- con scritto del 20
settembre 2023, RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario di prorogare
il termine per interporre ricorso contro la decisione, con cui il 21 agosto
2023 l’RS 1 aveva dichiarato irricevibile il suo reclamo contro una non meglio
precisata decisione di tassazione;
- con lettera del 22
settembre 2023, la Camera di diritto tributario ha informato la ricorrente che
il termine di ricorso è un termine perentorio, non prorogabile, e che, avendo
lei chiesto la proroga proprio il giorno in cui scadeva il termine di ricorso,
l’inoltro del ricorso le sarebbe stato pertanto ormai precluso;
- per venirle incontro, la
Camera ha tuttavia aggiunto che avrebbe considerato la sua lettera del 20
settembre 2023 come un ricorso non motivato e le ha di conseguenza assegnato un
termine di dieci giorni per rimediare ai difetti del ricorso, avvertendola che
altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- nel termine attribuitole la
contribuente non ha risposto.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 2
Considerandi
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa
domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21.11.2006
consid. 4.2);
- nel caso in esame,
l’insorgente si è limitata a chiedere una proroga del termine di ricorso, senza
in alcun modo accennare ai motivi per i quali contestava la decisione
impugnata, peraltro neppure allegata;
- va sottolineato che,
permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato
presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv.
1.
Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un vizio
di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima della
scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid.
5.1
e giurisprudenza citata);
- per questa ragione, questa
Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare
un ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendola che altrimenti sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
- la contribuente ha atteso
gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la conseguenza che non avrebbe
più avuto il tempo di rimediare alle carenze di motivazione, se la legge non
obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un congruo termine per
rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;
- la ricorrente non ha
tuttavia inoltrato alcun ricorso entro il termine attribuitole;
- in
queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente
si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese
di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: