80.2023.209
Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione per raccomandata, notificazione presunta, non oltre due anni dopo la dichiarazione di una donazione
31 ottobre 2024Italiano9 min
donazione, relativa alla donazione dell’importo di fr. 30'000.– da parte di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.209
Lugano
31 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1,
rappr. da ,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 settembre 2023 contro la decisione del 31 agosto 2023 in materia di imposte
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 19
agosto 2022, RS 1 (UISD) ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta di
donazione, relativa alla donazione dell’importo di fr. 30'000.– da parte di __________.
L’imposta dovuta era stabilita in fr. 1'955.–.
B. Con scritto del 30
settembre 2022, __________ e la moglie __________ hanno impugnato la suddetta
decisione, chiedendone l’annullamento. Il donante spiegava di aver sposato la
madre del donatario e di aver ritenuto che la liberalità beneficiasse
dell’esenzione dall’imposta di donazione. I reclamanti chiedevano che la madre
del donatario fosse considerata donante.
C. In data 18 ottobre
2022 l’autorità di tassazione faceva notare ai reclamanti che il loro reclamo
era tardivo, in quanto la decisione impugnata era stata notificata per posta A+
il 18 agosto 2022. Attribuiva loro pertanto un termine di 15 giorni per
indicare e documentare i motivi del ritardo, avvertendoli che altrimenti il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto del 2 novembre
2022, i reclamanti hanno affermato che RI 1 era stato assente dal domicilio da
metà agosto a inizio ottobre, prima per vacanza e poi per motivi personali.
Solo dopo che aveva chiesto loro di aprire la sua corrispondenza, essi
avrebbero prontamente preso contatto con l’autorità di tassazione.
D. Con decisione del 31
agosto 2023, l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo,
non essendo stato “provato che il ritardo è da attribuire a servizio
militare o civile, a malattia, ad assenza obbligata e imprevedibile dal Cantone
o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
contestano l’assoggettamento della liberalità all’imposta di donazione e
chiedono nuovamente che donante sia considerata __________, madre del
donatario.
Su richiesta della Camera,
i coniugi __________ hanno prodotto la procura di RI 1.
F. Nel suo scritto del
17 ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha comunicato di rinunciare a
formulare osservazioni e ha ribadito che il reclamo era irricevibile, in quanto
“presentato in data 30 settembre 2022 dal ricorrente avverso la decisione di
tassazione del 19 agosto 2022, inviata tramite posta A+ e recapitata al
rappresentante del qui ricorrente in data 18 agosto 2022”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
decisione impugnata l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto
intempestivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia
legittima la decisione con cui è stato dichiarato irricevibile il reclamo
interposto il 30 settembre 2022 contro la decisione di tassazione del 19 agosto
2022.
Considerandi
2.
2.1.
Per
il combinato disposto degli articoli 226 e 206 cpv. 1 LT, contro la decisione
di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce
che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati
dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre
dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in
sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la
scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando
l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la
consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della
scadenza (cpv. 3).
2.2
Per costante
giurisprudenza, con la notificazione di un atto si intende la consegna
materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario. Il documento si
considera notificato il giorno in cui viene debitamente intimato, e non al
momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che il documento
entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a
ed., Basilea 2022, n. 4 ad art. 133 LIFD, p. 2235, sentenza TF n. 2C_463/2019
dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2).
Le decisioni notificate
per Posta A Plus, come avvenuto nel caso di specie, sono munite di un numero
d’identificazione che permette di seguirne il tracciamento su internet
(cosiddetto sistema Track & Trace) e, dunque, di determinare quando
la posta ha depositato l’invio nella casella postale del destinatario, senza
che quest’ultimo debba confermare la ricezione dell’invio. (Casano-va/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD; sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8
giugno 2020 consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, quale notificazione
determinante per la decorrenza di un termine nel caso di invio A Plus vale il
deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF
8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3).
2.3
La presunzione che la
notificazione sia avvenuta presuppone tuttavia il sussistere di una procedura
in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che
una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
La notificazione presunta
presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia
litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid.
3.2
e giurisprudenza citata).
Sempre secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte
in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci
all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze
giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla
notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura
della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale
ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione
della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a
disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante
alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e
di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più
essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la
notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole”
(sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p.
421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2;
v. anche Zweifel/Hunziker, op.
cit., n. 21f ad art. 116 LIFD, p. 2049; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 20 ad art. 116 LIFD, p.
322; v. anche le sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353
del 17 gennaio 2020 consid. 3.3).
2.4
Nel caso in esame, la
decisione di tassazione, datata 19 agosto 2022, è stata inviata al donatario,
per posta A Plus, il 17 agosto 2022. Dal tracciamento dell’invio risulta che è
stata recapitata al destinatario il 18 agosto 2022. Il termine per interporre
reclamo sarebbe conseguentemente giunto a scadenza il 19 settembre 2022.
È tuttavia perlomeno
dubbio che, nel momento della presunta notificazione della decisione, il
ricorrente potesse ritenere che vi fosse una procedura in corso dinanzi all’UISD.
Va infatti ricordato che la procedura di tassazione dell’imposta di donazione
ha preso avvio per effetto della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2019, presentata dal contribuente il 5 novembre 2020 all’Ufficio circondariale
di tassazione di Biasca. Dagli atti risulta che quest’ultima autorità ha
segnalato la donazione all’UISD il 25 gennaio 2022, verosimilmente nel momento
in cui elaborava la decisione di tassazione dell’imposta cantonale e
dell’imposta federale diretta dello stesso contribuente. Non vi sono per contro
agli atti indicazioni in merito ad atti istruttori compiuti dall’UISD nei
confronti di quest’ultimo. Non si può pertanto escludere che il ricorrente non
fosse neppure consapevole del fatto che gli sarebbe stata notificata una
decisione di tassazione dell’imposta di donazione.
Nel corso della procedura
di reclamo, l’insorgente ha reso perlomeno verosimile che, nel momento in cui
gli è stata notificata la decisione, era assente all’estero per alcune
settimane. Ha infatti prodotto diverse prenotazioni di voli e di soggiorni in
albergo per la seconda metà di agosto e il mese di settembre. Il periodo
interessato coincide peraltro con le vacanze estive.
In queste circostanze, la
presunzione che la decisione di tassazione sia stata notificata al contribuente
il 18 agosto 2022 non si giustifica. Ne consegue che il reclamo, inoltrato solo
il 30 settembre 2022, non può essere ritenuto intempestivo.
2.5
La
decisione impugnata, con cui l’UISD ha dichiarato irricevibile il gravame, deve
pertanto essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UISD, affinché entri nel
merito del reclamo del contribuente.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 2023 è annullata e gli atti
sono rinviati all’UISD, perché entri nel merito del reclamo del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: