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Decisione

80.2023.209

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione per raccomandata, notificazione presunta, non oltre due anni dopo la dichiarazione di una donazione

31 ottobre 2024Italiano9 min

donazione, relativa alla donazione dell’importo di fr. 30'000.– da parte di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.209

Lugano

31 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1,

rappr. da ,

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 settembre 2023 contro la decisione del 31 agosto 2023 in materia di imposte

di successione e donazione.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 19

agosto 2022, RS 1 (UISD) ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta di

donazione, relativa alla donazione dell’importo di fr. 30'000.– da parte di __________.

L’imposta dovuta era stabilita in fr. 1'955.–.

B. Con scritto del 30

settembre 2022, __________ e la moglie __________ hanno impugnato la suddetta

decisione, chiedendone l’annullamento. Il donante spiegava di aver sposato la

madre del donatario e di aver ritenuto che la liberalità beneficiasse

dell’esenzione dall’imposta di donazione. I reclamanti chiedevano che la madre

del donatario fosse considerata donante.

C. In data 18 ottobre

2022 l’autorità di tassazione faceva notare ai reclamanti che il loro reclamo

era tardivo, in quanto la decisione impugnata era stata notificata per posta A+

il 18 agosto 2022. Attribuiva loro pertanto un termine di 15 giorni per

indicare e documentare i motivi del ritardo, avvertendoli che altrimenti il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con scritto del 2 novembre

2022, i reclamanti hanno affermato che RI 1 era stato assente dal domicilio da

metà agosto a inizio ottobre, prima per vacanza e poi per motivi personali.

Solo dopo che aveva chiesto loro di aprire la sua corrispondenza, essi

avrebbero prontamente preso contatto con l’autorità di tassazione.

D. Con decisione del 31

agosto 2023, l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto tardivo,

non essendo stato “provato che il ritardo è da attribuire a servizio

militare o civile, a malattia, ad assenza obbligata e imprevedibile dal Cantone

o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________

contestano l’assoggettamento della liberalità all’imposta di donazione e

chiedono nuovamente che donante sia considerata __________, madre del

donatario.

Su richiesta della Camera,

i coniugi __________ hanno prodotto la procura di RI 1.

F. Nel suo scritto del

17 ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha comunicato di rinunciare a

formulare osservazioni e ha ribadito che il reclamo era irricevibile, in quanto

“presentato in data 30 settembre 2022 dal ricorrente avverso la decisione di

tassazione del 19 agosto 2022, inviata tramite posta A+ e recapitata al

rappresentante del qui ricorrente in data 18 agosto 2022”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la

decisione impugnata l’UISD ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto

intempestivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia

legittima la decisione con cui è stato dichiarato irricevibile il reclamo

interposto il 30 settembre 2022 contro la decisione di tassazione del 19 agosto

2022.

Considerandi

2.

2.1.

Per

il combinato disposto degli articoli 226 e 206 cpv. 1 LT, contro la decisione

di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati

dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre

dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in

sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la

scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando

l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la

consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della

scadenza (cpv. 3).

2.2

Per costante

giurisprudenza, con la notificazione di un atto si intende la consegna

materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario. Il documento si

considera notificato il giorno in cui viene debitamente intimato, e non al

momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che il documento

entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a

ed., Basilea 2022, n. 4 ad art. 133 LIFD, p. 2235, sentenza TF n. 2C_463/2019

dell’8 giugno 2020 consid. 3.2.2).

Le decisioni notificate

per Posta A Plus, come avvenuto nel caso di specie, sono munite di un numero

d’identificazione che permette di seguirne il tracciamento su internet

(cosiddetto sistema Track & Trace) e, dunque, di determinare quando

la posta ha depositato l’invio nella casella postale del destinatario, senza

che quest’ultimo debba confermare la ricezione dell’invio. (Casano-va/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD; sentenza TF n. 2C_463/2019 dell’8

giugno 2020 consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, quale notificazione

determinante per la decorrenza di un termine nel caso di invio A Plus vale il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF

8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre

2022.

consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3).

2.3

La presunzione che la

notificazione sia avvenuta presuppone tuttavia il sussistere di una procedura

in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che

una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

La notificazione presunta

presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia

litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid.

3.2

e giurisprudenza citata).

Sempre secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte

in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci

all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze

giuridiche pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla

notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura

della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale

ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione

della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a

disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante

alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e

di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più

essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la

notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole”

(sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p.

421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2;

v. anche Zweifel/Hunziker, op.

cit., n. 21f ad art. 116 LIFD, p. 2049; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 20 ad art. 116 LIFD, p.

322; v. anche le sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353

del 17 gennaio 2020 consid. 3.3).

2.4

Nel caso in esame, la

decisione di tassazione, datata 19 agosto 2022, è stata inviata al donatario,

per posta A Plus, il 17 agosto 2022. Dal tracciamento dell’invio risulta che è

stata recapitata al destinatario il 18 agosto 2022. Il termine per interporre

reclamo sarebbe conseguentemente giunto a scadenza il 19 settembre 2022.

È tuttavia perlomeno

dubbio che, nel momento della presunta notificazione della decisione, il

ricorrente potesse ritenere che vi fosse una procedura in corso dinanzi all’UISD.

Va infatti ricordato che la procedura di tassazione dell’imposta di donazione

ha preso avvio per effetto della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2019, presentata dal contribuente il 5 novembre 2020 all’Ufficio circondariale

di tassazione di Biasca. Dagli atti risulta che quest’ultima autorità ha

segnalato la donazione all’UISD il 25 gennaio 2022, verosimilmente nel momento

in cui elaborava la decisione di tassazione dell’imposta cantonale e

dell’imposta federale diretta dello stesso contribuente. Non vi sono per contro

agli atti indicazioni in merito ad atti istruttori compiuti dall’UISD nei

confronti di quest’ultimo. Non si può pertanto escludere che il ricorrente non

fosse neppure consapevole del fatto che gli sarebbe stata notificata una

decisione di tassazione dell’imposta di donazione.

Nel corso della procedura

di reclamo, l’insorgente ha reso perlomeno verosimile che, nel momento in cui

gli è stata notificata la decisione, era assente all’estero per alcune

settimane. Ha infatti prodotto diverse prenotazioni di voli e di soggiorni in

albergo per la seconda metà di agosto e il mese di settembre. Il periodo

interessato coincide peraltro con le vacanze estive.

In queste circostanze, la

presunzione che la decisione di tassazione sia stata notificata al contribuente

il 18 agosto 2022 non si giustifica. Ne consegue che il reclamo, inoltrato solo

il 30 settembre 2022, non può essere ritenuto intempestivo.

2.5

La

decisione impugnata, con cui l’UISD ha dichiarato irricevibile il gravame, deve

pertanto essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UISD, affinché entri nel

merito del reclamo del contribuente.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 2023 è annullata e gli atti

sono rinviati all’UISD, perché entri nel merito del reclamo del contribuente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: