80.2023.212
Imposte alla fonte: differenza fra pagamento degli arretrati e ricupero d’imposta, lavoratore che vive nella stessa economia domestica con la compagna e figli minorenni, aliquota per famiglia monoparentale con figli a carico
25 giugno 2024Italiano32 min
raccomandata datata 16 giugno 2023 e inviata alla __________ __________ (GR) ‑ l’RS
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.212
Lugano
25 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 ottobre 2023 contro la decisione del 4 settembre 2023 in materia di imposte
alla fonte.
Fatti
Fatti
A. a.
La RI 1 ha la sede
principale a __________ e una succursale a __________. Tra gli scopi della
società ci sono:
La progettazione, l'esecuzione, l'installazione di
impianti elettrici, televisivi, telefonici, telematici ed impianti basati su
energie alternative; l'acquisto e la vendita di apparecchi e materiali
elettrici ed elettronici, l'attività di collocamento, la messa a disposizione e
il prestito di personale, nonché l'esecuzione di tutte le attività connesse a
tale settore. La società potrà occuparsi dell'esecuzione di controlli e di
tutte le pratiche richieste dall'Ordinanza federale concernente gli impianti
elettrici (OIBT) per il rilascio di certificazioni ufficiali. Controlli,
collaudi e consulenze per le installazioni elettriche, elettromeccaniche,
elettroniche, fotovoltaiche, produzioni di energia, di telecomunicazioni,
trasmissione dati e affini. Studio, progettazioni, consulenze, allestimento
perizie, nel campo delle installazioni elettriche, elettromeccaniche,
elettroniche, di telecomunicazioni, produzioni di energia, trasmissione dati e
affini, direzione e sorveglianza lavori. La società può esplicare ogni altra
attività necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale,
segnatamente acquisire, possedere e vendere beni immobili nonché partecipare ad
altre imprese.
(v. estratto dell’Ufficio
del registro di commercio del Canton Ticino; ultima consultazione: 25.03.2024).
b.
RI 2, titolare di
un permesso G (per frontalieri con rientro giornaliero), è dipendente della RI
1 dal 15 aprile 2013. Vive a __________, insieme alla compagna __________ e ai
due figli minorenni, __________ e __________. La convivente esercita
un’attività lucrativa in __________.
B. Riferendosi
all’ispezione fiscale __________ del 15 giugno 2023 ‑ con lettera
raccomandata datata 16 giugno 2023 e inviata alla __________ __________ (GR) ‑ l’RS
1 (di seguito: RS 1) invitava la società a voler produrre entro il 17 luglio
2023 la documentazione seguente:
__________ – RI 1
[…]
RI
2:
·
Storico del certificato dello
stato di famiglia per gli anni dal 2018 al 2022.
Nel
caso in cui nel certificato dello stato di famiglia risulti la convivente:
-
Copia della dichiarazione fiscale
inoltrata dalla convivente presso lo Stato estero di residenza valida per gli
anni dal 2018 al 2021;
-
In caso di assenza di redditi
all’estero della convivente:
dichiarazione
dell’autorità fiscale dello Stato estero che certifichi che relativamente alla
convivente non risultano redditi imponibili nello Stato di residenza per gli
anni dal 2018 al 2021.
C. Il 10 agosto 2023,
tramite invio raccomandato, l’RS 1 notificava alla RI 1 la decisione di “recupero
d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti senza permesso di domicilio”,
intimandole di versare entro 30 giorni fr. 30'486.‑ “a titolo di
pagamento arretrati di imposte alla fonte e interessi di ritardo per i periodi
fiscali dal 2018 al 2022”.
Quale rimedio giuridico, la
decisione prevedeva il reclamo ai sensi degli articoli 212 LT e 139 LIFD.
L’RS 1 allegava alla
decisione, il “dettaglio [delle] riprese” provocate dalla “rettifica
[della] tabella da H2/U2 ad A0/R0 dal 01.01.2018 al 31.12.2022”,
riferendosi alla documentazione a sua disposizione. Alla differenza complessiva
tra imposta conteggiata e imposta dovuta (fr. 28'621.70), l’RS 1
aggiungeva altresì gli “interessi di mora” per un totale di
fr. 1'864.30.
D. Contro la decisione,
la RI 1 presentava reclamo il 30 agosto 2023. La reclamante sosteneva di “aver
applicato la tariffa corretta al dipendente RI 2”, che convive con i figli
minorenni e la di loro madre (H2 per gli anni 2018-2020 e U2 per gli anni
2021-2022), essendosi basata sui “dati in [suo] possesso seguendo i
dati richiesti sul formulario di annuncio (compilato annualmente e in questo
caso in modo corretto non avendo la possibilità di indicare la convivente)” e
sottolineando che “i figli vivono con il signor RI 2 e sono a carico dello
stesso il quale provvede al loro sostentamento avendo il reddito più alto”.
A comprova, la RI 1 allegava
sia i Modelli 730 completi della convivente del contribuente sia lo “storico di
famiglia” del dipendente. In relazione alla tassazione della convivente in
Italia, argomentava che “ev. __________ può chiedere una rettifica delle
tassazioni 2018-2022”.
Infine, l’insorgente riteneva
che “un’eventuale imposta alla fonte arretrata non [fosse] di [sua]
competenza”, per il fatto che “quanto di dovere del datore di lavoro per
la riscossione dell’imposta alla fonte è stato scrupolosamente eseguito”. A suo
avviso, “non era [suo] compito e non era nelle [sue] possibilità fare ulteriori
accertamenti se non quello di far compilare annualmente il questionario «formulario
di annuncio» per verificare la situazione del dipendente”.
E. Il 4 settembre 2023,
l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
1. Relativamente
all’assoggettamento all’imposta alla fonte per gli anni dal 2018 al 2022,
l’autorità di tassazione ha provveduto ad intimare, al datore di lavoro, una
decisione di recupero d’imposta correggendo le tariffe “H2/U2” stabilita dal
datore di lavoro, ovvero contribuente celibe che vive in comunione domestica
con i figli con le tariffe “A0/R0”, in quanto, dopo le richieste di
documentazione ha constatato che la convivente beneficiava già del 100% di
detrazione per figli a carico nella dichiarazione fiscale presentata allo Stato
di residenza.
Considerandi
2.
Considerato
che, prima del controllo fiscale la detrazione per figli a carico è stata
richiesta sia nello Stato di residenza della convivente, sia nello Stato di
lavoro del contribuente, si ritiene chiara l’intenzione di beneficiare
impropriamente della doppia deduzione. Atteggiamento che non potrebbe essere
corretto a posteriori per convenienza e solamente dopo un controllo fiscale.
3.
La
decisione di recupero del 10 agosto 2023 ammontante a CHF 30'486.00 è
confermata.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RA 1, in nome e per conto della
RI 1 e di RI 2, impugna la suddetta decisione.
La datrice di lavoro avrebbe
regolarmente presentato all’autorità di tassazione il questionario per i
dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte, compilato in modo veritiero e
completo e controfirmato dal dipendente. Il questionario non avrebbe richiesto “alcuna
informazione circa il rapporto di convivenza, né un’eventuale deduzione per
figli da parte del convivente nello Stato di residenza”.
Inoltre, il sistema
informatico IFonte permetterebbe di indicare la presenza di figli che vivono
nella medesima economia domestica e chi tra i conviventi percepisca il maggior
reddito, mentre non porrebbe “domande né avvertimenti in merito
all’eventuale deduzione per figli da parte del partner nello Stato di residenza”.
Simili informazioni non sarebbero richiesti neppure dagli “schemi
contenuti nelle direttive Swissdec per il trattamento dei dati salariali”.
D’altronde, né la datrice
di lavoro né il contribuente avrebbero mai ricevuto alcuna richiesta di
informazioni supplementari da parte dell’autorità fiscale in relazione al
questionario. Essendo in tal modo “la dichiarazione degli elementi
imponibili presentata […] completa e precisa”, non sarebbe giustificato un
recupero d’imposta.
Il ricupero d’imposta non
sarebbe neppure giustificato dal “beneficio di una deduzione per figli
secondo il regime fiscale italiano da parte della convivente del contribuente,
residente e attiva in Italia”.
In ogni caso, tenuto conto
della “completa buona fede di datrice di lavoro e dipendente”, non
sarebbe ammissibile “un ricupero d’imposta per gli ultimi 5 anni, con tanto
d’interessi di mora, senza che al contribuente, e meglio alla sua concubina,
sia data perlomeno la facoltà di modificare la tassazione in Italia”.
Sulla base della
giurisprudenza del Tribunale federale, delle Circolari AFC n. 30 e n. 45 e della
direttiva dell’RS 1, il contribuente, “con uno stipendio di oltre il doppio
rispetto a quello della concubina, è tra i due senza dubbio quello che provvede
in maniera preponderante al sostentamento dei figli”, ragione per cui
negargli la deduzione per figli costituirebbe “una crassa violazione del
principio dell’imposizione secondo la capacità economica”.
In ogni caso, “nella
denegata ipotesi in cui si ritenesse giustificato procedere ad un recupero
d’imposta per una deduzione a cui il contribuente ha diritto secondo il diritto
fiscale svizzero, debitore di tale importo deve essere il dipendente e non la
datrice di lavoro”.
G. Con lettera
raccomandata del 30 ottobre 2023, il rappresentante degli insorgenti ha
comunicato alla Camera di diritto tributario che la convivente del contribuente
aveva rinunciato definitivamente alla deduzione per figli in __________ dal
2018.
al 2022 ed aveva versato la maggiore imposta che ne risultava.
H. L’PI 1 (di seguito: PI
1) ha presentato le proprie osservazioni in data 21 novembre 2023, proponendo
la reiezione del ricorso. Il 7 dicembre 2023, l’avv. RA 1 ha replicato. Delle
osservazioni e della replica verrà detto in seguito per quanto necessario.
Diritto
1.
Con la decisione
impugnata, l’autorità di tassazione ha proceduto, nei confronti della RI 1, ad
un “recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti senza permesso di
domicilio”, obbligandola a “versare CHF 30'486.00 a titolo di
pagamento arretrati di imposte alla fonte e interessi di ritardo” per i
periodi fiscali dal 2018 al 2022. Secondo il fisco cantonale, l’imposta alla
fonte dovuta dal dipendente RI 2 sarebbe stata erroneamente calcolata
applicando le Tabelle H2 (2018-2020) e U2 (2021-2022), le quali si basano
sull’aliquota per coniugati e incorporano le deduzioni per figli a carico e per
oneri assicurativi. Il datore di lavoro avrebbe invece dovuto applicare la
Tabella A0 negli anni dal 2018 al 2020 e la Tabella R0 negli anni 2021 e 2022.
Queste ultime sono basate sull’aliquota per persone sole. Il datore di lavoro avrebbe
infatti dovuto considerare il fatto che la convivente di RI 2, che svolgeva
un’attività lucrativa in Italia, beneficiava in questo Stato della detrazione
per figli.
I ricorrenti contestano la
decisione concernente il ricupero d’imposta. Oltre a ritenere che RI 2 avrebbe
diritto all’aliquota che tiene conto degli oneri dipendenti dal mantenimento
dei figli, invocano la propria buona fede, argomentando che i moduli e le
istruzioni relative al calcolo dell’imposta alla fonte non conterrebbero alcuna
domanda in merito alla situazione fiscale di chi convive con il contribuente. In
ogni caso, ritengono che il ricupero d’imposta non dovrebbe essere operato nei
confronti del datore di lavoro, ma tutt’al più nei confronti dello stesso
dipendente.
2.
Il 1.1.2021 è
entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha
modificato diverse disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).
Anche per il diritto
cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne
l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in
vigore il 1.1.2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).
Nel caso in esame, la
procedura di ricupero d’imposta concerne i periodi fiscali dal 2018 al 2022.
Per quanto riguarda il
calcolo delle imposte alla fonte dei periodi fiscali dal 2018 al 2020, si
applica il diritto in vigore fino al 31.12.2020. Per i periodi successivi, è
applicabile il nuovo diritto.
In relazione alle
disposizioni procedurali, quelle che si riferiscono al ricupero d’imposta
(articoli 151 ss. LIFD e 236 ss. LT) non sono state modificate.
Sono per contro state
modificate, con effetto dal 1.1.2021, alcune disposizioni della procedura di
riscossione dell’imposta alla fonte (articoli 136 ss. LIFD e 209 ss. LT). Le
stesse sono immediatamente e pienamente applicabili a partire dal giorno della
loro entrata in vigore alle cause ancora pendenti (DTF 144 II 273 consid.
2.2.4; 137 II 409 consid. 7.4.5). Le stesse si applicano pertanto anche in
relazione alle imposte alla fonte dei periodi dal 2018 al 2020, tanto più che
la l’ispezione fiscale da cui è scaturita la decisione di ricupero d’imposta
risale al 2023.
3.
3.1.
Ci si interroga dapprima in
merito alla natura del procedimento promosso dall’autorità fiscale nei
confronti della debitrice dell’imposta alla fonte. L’UIFB ha infatti applicato
le disposizioni relative al ricupero d’imposta.
3.2
Il
sistema dell’imposizione alla fonte si basa sul principio dell'autotassazione
(DTF 135 II 274 consid. 3.3). L’imposta alla fonte viene riscossa in un’unica
soluzione dal debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro
del contribuente. Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di
trattenere l'imposta dovuta, di fornire al contribuente una distinta o
un’attestazione e di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale
competente (articoli 100 cpv. 1 lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c
LT). È responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte e riceve in
cambio una provvigione di riscossione (articoli 100 cpv. 2 e 3 LIFD).
Nel sistema dell’imposizione
alla fonte, il debitore della prestazione imponibile ha gli obblighi formali e sostanziali
connessi al rapporto giuridico fiscale al posto del contribuente. La dottrina
parla a questo proposito di sostituzione fiscale. La sostituzione è detta
cumulativa da un punto di vista formale, in quanto il contribuente rimane
soggetto all'obbligo di collaborazione e di informazione secondo l’art. 136
LIFD (nel diritto cantonale, art. 209 LT).
Da un punto di vista
sostanziale, nel vecchio diritto, a livello di imposta federale, la
sostituzione era detta “privativa” o esclusiva, nel senso che il contribuente
non assumeva alcuna responsabilità solidale. A partire dal 1.1.2021, l’art. 138
cpv. 3 LIFD (nel diritto cantonale, art. 211 cpv. 3 LT) ha tuttavia introdotto
una responsabilità sussidiaria del contribuente. Se il debitore della
prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la
ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata
presso il medesimo, l’autorità di tassazione può infatti obbligare il
contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta (sentenza TF
2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.1, con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
3.3
Gli articoli 138 cpv. 1 LIFD,
211.
cpv. 1 LT e 49 cpv. 3 LAID (“pagamento degli arretrati”) prevedono
che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha
operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo
obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del
debitore nei confronti del contribuente.
Secondo gli articoli 151
cpv. 1 LIFD, 236 cpv. 1 LT e 53 cpv. 1 LAID (“ricupero ordinario d’imposta”)
l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli
interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono
di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione
cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o
incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
3.4
Secondo il Tribunale
federale, l’art. 138 cpv. 1 LIFD permette al fisco di esigere in maniera
semplificata il pagamento delle imposte alla fonte trattenute in misura
insufficiente. La sola condizione preliminare per un pagamento degli arretrati
è che il debitore della prestazione imponibile abbia operato una ritenuta
insufficiente o non ne abbia effettuata alcuna. Questa caratteristica distingue
la procedura di pagamento degli arretrati dalla procedura di ricupero
d’imposta. Il ricupero d’imposta presuppone infatti che una tassazione sia
stata, a torto, indebitamente omessa o sia stata stabilita ma in modo incompleto, per cui la collettività ha subito una
perdita fiscale, e che vi sia inoltre un motivo di ricupero.
La
procedura di pagamento degli arretrati prevista dall’art. 138 cpv. 1 LIFD
sfocia in una decisione iniziale dell’autorità, mentre il ricupero d’imposta
interviene dopo che una decisione di tassazione è stata adottata. La procedura
di ricupero d’imposta è inoltre l’unica ad entrare in considerazione se una
decisione relativa all’imposta alla fonte è già stata pronunciata ed è passata
in giudicato. Ciò è giustificato dal numerus clausus dei motivi che
permettono di ritornare su decisioni passate in giudicato. Per l’imposta
federale diretta, tali motivi sono enumerati esaustivamente agli articoli da
151.
a 153 LIFD. Si deve rilevare in questo contesto che l’autotassazione
in materia di imposta alla fonte non è assimilata ad una decisione di
tassazione passata in giudicato (DTF 135 II 274 consid. 5.3.3 e 5.4). Né il
contribuente né il datore di lavoro hanno infatti il potere di adottare
decisioni (DTF 135 II 274 consid. 5.3.1).
La
procedura di pagamento degli arretrati si distingue infine dalla procedura di
ricupero d’imposta per il termine di prescrizione applicabile. La legge non
fissa alcun termine per esigere un pagamento degli arretrati dell’imposta alla
fonte. La dottrina ritiene però che il diritto dell’autorità fiscale si
prescriva in cinque anni a contare dalla fine del periodo fiscale, come il
diritto di tassare (v. art. 120 cpv. 1 LIFD) e non in dieci anni come il
ricupero d’imposta (art. 152 cpv. 1 LIFD). Per l’Alta Corte, non vi è motivo
per scostarsi da questa opinione dottrinale. Dato che l’art. 138 cpv. 1 LIFD sfocia
in una decisione iniziale dell’autorità fiscale e permette a quest’ultima di
recuperare in maniera semplificata l’imposta dovuta, l’analogia con l’art. 120
cpv. 1 LIFD è in effetti la più pertinente (sentenza TF 2C_60/2020 del 27
aprile 2021 consid. 6.3 e relativi riferimenti).
3.5
Riassumendo, la procedura di
pagamento degli arretrati e quella di ricupero d’imposta si distinguono fra
loro per le loro condizioni di applicazione, per il fatto che una decisione sia
stata o meno adottata dall’autorità fiscale e sia passata in giudicato e per i
termini di prescrizione applicabili (sentenza TF 2C_60/2020 del 27 aprile 2021
consid. 6.4).
3.6
Nella fattispecie, si
tratta di stabilire se la decisione notificata dall’autorità fiscale al datore
di lavoro concerna il ricupero d’imposta o il pagamento degli arretrati.
La decisione notificata
dall’RS 1 alla ricorrente utilizza la dicitura “recupero d’imposta”, rimandando
espressamente agli articoli 151 ss. LIFD e 236 ss LT e addebitando gli
interessi di mora. L’autorità di tassazione ha pertanto chiaramente qualificato
la procedura come una procedura di ricupero d’imposta.
Come poc’anzi ricordato,
tuttavia, una decisione di ricupero d’imposta presupporrebbe che vi fosse già
una precedente decisione della stessa autorità e che la stessa fosse già
passata in giudicato.
A tale riguardo, l’art.
137.
cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore dal 1.1.2021) prevede che il
contribuente possa esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo
dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una
decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:
contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo
88.
o 100 (lett. a); o non ha ricevuto dal datore di lavoro
l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100 (lett. b). Per l’art. 137
cpv. 2 LIFD il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a
quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla
sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Nel diritto cantonale l’art.
210.
LT ha lo stesso tenore dell’art. 137 LIFD.
Nel caso concreto,
tuttavia, una decisione ex
art. 137 LIFD e 210 LT non è mai stata adottata
dall’RS 1. In base a quanto risulta dagli atti del procedimento, né il datore
di lavoro né il contribuente avevano chiesto e ottenuto dall’autorità fiscale
una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento
all’imposta alla fonte. La riscossione dell’imposta si era basata
sull’autotassazione.
In mancanza di una
decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento
all’imposta alla fonte già passata in giudicato, una procedura di ricupero
d’imposta secondo gli articoli 151 ss. e 236 ss LT non può essere aperta nei
confronti della debitrice della prestazione imponibile.
Ne consegue che l’UIFB
avrebbe tutt’al più potuto avviare una procedura di pagamento degli arretrati
dell’imposta alla fonte secondo gli articoli 138 LIFD e 211 LT.
Dispositivo
Già solo per questi motivi,
la decisione impugnata deve essere annullata.
4. 4.1.
Nel merito, è controverso
il calcolo delle ritenute d’imposta alla fonte intraprese dal datore di lavoro
nei periodi fiscali dal 2018 al 2022, nei confronti del dipendente RI 2.
4.2.
4.2.1.
Come già anticipato, l’imposizione
alla fonte del reddito da attività lucrativa è stata oggetto di una importante
revisione, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021.
Sia per l’imposta federale
diretta (art. 91 cpv. 1 prima frase LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 110
cpv. 1 prima frase LT) i frontalieri domiciliati all’estero sono assoggettati
all’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente
conseguito, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone. Per quanto riguarda il
calcolo della ritenuta d’imposta, la legge federale rinvia agli articoli 84 e
85 LIFD e la legge cantonale all’art. 105 LT. Il diritto in vigore fino alla
fine del 2020 corrispondeva sostanzialmente a quello attualmente in vigore.
4.2.2.
Per quanto concerne
l’aliquota applicabile alla ritenuta d’imposta, l’art. 85 cpv. 1 LIFD prevede
che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcoli l’ammontare
della ritenuta d’imposta alla fonte in base alle tariffe dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Per l’art. 85 cpv. 2 LIFD nel calcolo della
ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art.
26) e per i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g)
nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). Anche a questo riguardo,
il diritto in vigore fino alla fine del 2020 era sostanzialmente uguale.
L’art. 1 cpv.1
dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) dell’11 aprile
2018 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS
642.118.2), applicabile a partire dal 1.1.2021, prevede 17 diversi tariffari
per specifiche categorie di contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte.
Tra questi i seguenti tariffari:
·
tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate,
separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica
con figli o persone bisognose di sostentamento (lett. a);
·
tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo
l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 20207 tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei
lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste
per il tariffario A (lett. n);
·
tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate,
separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con
figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale
(lett. h);
·
tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo
l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per
il tariffario H (lett. q).
Fino al 31.12.2020 era
applicabile l’art. 1 cpv. 1 dell’abrogata Ordinanza del DFF del 19 ottobre 1993
sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo 1993),
che, all’art. 1 cpv. 1, prevedeva fra gli altri i seguenti tariffari:
·
tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate,
separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica
con figli o persone bisognose di sostentamento (lett. a);
·
tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate,
separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con
figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale
(lett. g).
4.2.3.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, l’art. 111 cpv. 5 lett. b cifra II LT (in vigore
dal 1.1.2021) stabilisce che, per il calcolo delle aliquote della ritenuta
d’imposta di un contribuente titolare di un permesso per frontaliere o
cittadino svizzero residente all’estero, che rientra giornalmente al proprio
domicilio, il Consiglio di Stato consideri, fra le altre, le seguenti categorie
di contribuenti (singolarmente):
·
persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di
fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone
bisognose di sostentamento (tabella R),
·
persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di
fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose
al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (tabella U).
4.3.
In sostanza, la questione
litigiosa è se la ritenuta d’imposta dallo stipendio del contribuente RI 2
dovesse basarsi sul tariffario o sulla tabella per persone sole (tabella A fino
al 31.12.2020, tabella R dal 1.1.2021) oppure su quello per famiglie
monoparentali (tabella H fino al 31.12.2020, tabella U dal 1.1.2021).
Il primo tariffario si
applica alle persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di
fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone
bisognose di sostentamento. Per l'imposta federale diretta, la base di calcolo
è costituita dall’aliquota dell’art. 36 cpv. 1 LIFD (aliquota per persone sole)
(Locher/Giger/Pedroli, Kommentar
DBG, vol. II, 2a ed., Basilea 2022, n. 16 ad art. 85 LIFD, p. 865; Jud/Meier, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 16 ad art. 85 LIFD, p.
1777).
Il secondo tariffario si
applica invece alle persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o
di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (famiglie
monoparentali). Per l’imposta federale diretta, la base di calcolo è costituita
dall’aliquota dell’art. 36 cpv. 2 LIFD (aliquota per coniugi). Tiene inoltre conto
della deduzione per figli (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), di quella per
oneri assicurativi per figli (art. 33 cpv. 1bis lett. b LIFD)
e della detrazione supplementare per figli (art. 36 cpv. 2bis seconda
frase LIFD) (Locher/Giger/Pedroli,
op. cit., n. 32 ad art. 85 LIFD, p. 869 s.).
4.4.
Secondo la Circolare n. 45
del 12.06.2019 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Imposizione
alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori), nei rapporti
di concubinato con figli minorenni soggetti all’autorità parentale congiunta o
figli maggiorenni che seguono la prima formazione e al cui sostentamento
provvedono entrambi i coniugi (sic), viene accordato il tariffario H (oppure P)
con deduzione per i figli al coniuge (sic) che consegue il reddito lordo più elevato
(Circolare n. 45, n. 4.3, p. 16, con riferimento alla Circolare n. 30 dell’AFC
del 21 dicembre 2010 sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, n. 13.4.2).
L’AFC aggiunge che è fatta
salva la possibilità di considerare in parti uguali le deduzioni per i figli
nell’ambito di un ricalcolo dell’imposta alla fonte oppure di una tassazione
ordinaria ulteriore.
Inoltre, in caso di dubbio
(ad es. in situazioni poco chiare dal punto di vista del reddito o del rapporto
di concubinato), per l’imposizione alla fonte deve essere dapprima applicato il
tariffario A0. Il contribuente ha comunque la facoltà di richiedere, entro la
fine di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della
prestazione, un ricalcolo dell’imposta alla fonte oppure una tassazione
ordinaria ulteriore (Circolare n. 45, n. 4.3, p. 16).
4.5.
Sempre per la Circolare
AFC n. 45, la deduzione per i figli risulta dal numero dei figli minorenni, a
tirocinio o agli studi (formazione iniziale), al cui sostentamento il
lavoratore provvede in modo essenziale.
Per i figli minorenni, il numero
delle deduzioni per i figli deve essere stabilito in base al rapporto di
filiazione dimostrato (figlio proprio, figliastro o figlio adottivo). Sono
mezzi di prova adeguati in particolare gli atti di nascita, le decisioni sugli
assegni familiari, i certificati di adozione, i certificati di famiglia.
Le persone sole con figli
devono inoltre dimostrare che il figlio vive nella stessa economia domestica.
Sono mezzi di prova adeguati in particolare i certificati di residenza e di
domicilio nonché le attestazioni del comune di domicilio (Circolare n. 45, n. 4.7,
p. 17).
4.6.
Dalla documentazione
prodotta dai ricorrenti nel corso della procedura, in particolare in sede di
reclamo, si evince che RI 2 è padre di due figli minorenni, __________ (2009) e
__________ (2015), e convive con __________ (v. certificato di famiglia storico
rilasciato dall’Ufficio Anagrafe della Città di __________ il 26 giugno 2023). Non
sono coniugati, bensì vivono in concubinato.
Dai Modelli 730 prodotti
all’RS 1 per gli anni 2018-2022, si evince che __________ è la madre dei due
figli di RI 2 e che li dichiara quali familiari a carico al 100 per cento.
Negli anni appena citati, la signora __________ dichiarava “redditi di lavoro
dipendente e assimilati” per un massimo di € 34'242.00 ed aveva
beneficiato della detrazione per figli a carico in ragione di € 1'545.‑
nel 2018, € 1'259.‑ nel 2019, € 1'316.‑ nel 2020 e
€ 192.‑ per il 2022 (il Modello 730 per il periodo fiscale 2021 non
è agli atti).
Stando alle indicazioni
che emergono dalla citata Circolare n. 45 dell’AFC, non si vede cosa si opponga
all’applicazione della tabella H o U, prevista per le famiglie monoparentali.
Al sostentamento dei figli del ricorrente provvedono infatti entrambi i genitori
e non vi è dubbio che il contribuente consegua il reddito più elevato.
5. 5.1.
Ci si domanda come sarebbe
imposto il contribuente se fosse sottoposto alla procedura di tassazione
ordinaria. Si tratta cioè di domandarsi se, qualora RI 2 fosse stato
assoggettato all’imposta con la procedura di tassazione ordinaria, gli
sarebbero stati riconosciuti l’aliquota più favorevole, la deduzione per figli
e la deduzione dei premi assicurativi.
5.2.
L’aliquota per genitori,
prevista dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD, si applica ai coniugi che
vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati
legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica
con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale.
La Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 dell’AFC sull’imposizione dei coniugi e della famiglia prevede
che, in caso di genitori non coniugati che convivono, ai fini dell’attribuzione
della tariffa per i genitori occorra distinguere se l’autorità parentale è
comune e se sono fatti valere gli alimenti per il figlio. In caso di esercizio
comune dell’autorità parentale, il beneficiario degli alimenti per il figlio viene
tassato secondo la tariffa per i genitori. Se non sono fatti valere alimenti,
si presuppone che il genitore con il reddito superiore provveda in modo
essenziale al sostentamento del figlio e gli viene pertanto accordata la
tariffa per i genitori (Circolare n. 30, n. 13.4.2).
Se il contribuente fosse
assoggettato alla tassazione con la procedura ordinaria, gli sarebbe applicata
l’aliquota per coniugi, quale genitore con il reddito superiore.
La stessa conclusione si
impone anche per l’imposta cantonale nella misura in cui l’art. 35 cpv. 2 LT
estende l’aliquota per coniugi, oltre che ai coniugi viventi in comunione
domestica, anche ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto,
divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli
minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui
sostentamento provvedono.
5.3.
5.3.1.
Per quanto concerne la
deduzione per figli, gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1
lett. a LT la ammettono per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli
studi, al cui sostentamento il contribuente provvede; se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per
metà.
Secondo la Circolare n. 30
dell’AFC, nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione
domestica, con figlio minorenne in comune sul quale esercitano l’autorità
parentale in comune, e che non versano alimenti, ognuno dei genitori può far
valere la metà della deduzione per i figli (n. 14.8.1, p. 35).
5.3.2.
Ora, come visto, nelle
Tariffe H2 e U2 sono incorporate le deduzioni intere per figli. In un caso come
quello in discussione, in cui i genitori sono tassati separatamente e non vi è
il versamento di alimenti, il contribuente assoggettato alla ritenuta d’imposta
alla fonte beneficia dunque di un vantaggio indebito, rispetto ad un
contribuente nelle stesse condizioni ma sottoposto a tassazione ordinaria (cfr.
anche Locher/Giger/Pedroli, op.
cit., n. 33 ad art. 85 LIFD, p. 870).
5.3.3.
Si è già accennato al
fatto che, secondo la Circolare n. 45 dell’AFC, è fatta salva la possibilità di
considerare in parti uguali le deduzioni per i figli nell’ambito di un
ricalcolo dell’imposta alla fonte oppure di una tassazione ordinaria ulteriore.
Nel caso in esame, il
contribuente, assoggettato all’imposta alla fonte secondo gli articoli 91 LIFD
e 110 LT, non sottostà a tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (articoli
89 LIFD e 108 LT), ma tutt’al più a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
(articoli 99a LIFD e 118 LT). Non ha tuttavia chiesto la tassazione
ordinaria ulteriore. Si deve d’altronde escludere di essere in presenza di una
di quelle “situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le
deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte”, che
consentono alle autorità fiscali cantonali di “richiedere una tassazione
ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente”
(articoli 99b LIFD e 119 LT). Né dovrebbero essere adempiuti i
presupposti per un “ricalcolo” dell’imposta alla fonte, che presupporrebbe un
errore nel calcolo della ritenuta d’imposta (Circolare n. 45 dell’AFC, cifra
11.6).
Non sono dunque date le
condizioni perché l’autorità fiscale adotti una decisione per ricalcolare l’imposta
alla fonte, dimezzando la deduzione per figli incorporata nell’aliquota
(correttamente) applicata dal datore di lavoro.
Meno che mai la sola
esigenza di ridurre l’incidenza della deduzione per figli potrebbe giustificare
l’adozione, da parte dell’UIFB, di una decisione di “pagamento degli arretrati”
secondo gli articoli 138 cpv. 1 LIFD e 211 cpv. 1 LT, se si tiene conto della
natura dell’imposta alla fonte. Secondo l’art. 99 LIFD, l’imposta alla fonte
sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività
lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse
altre deduzioni supplementari. Se non sono concesse deduzioni supplementari,
meno che mai dovrebbe essere ammesso il dimezzamento di una deduzione.
Spetterebbe tutt’al più al
legislatore o al Dipartimento federale delle finanze introdurre un ulteriore
tariffario, basato sulla tariffa H, ma con la deduzione per figli dimezzata.
5.4.
Per quanto concerne infine
la deduzione dei premi assicurativi, la Circolare n. 30 dell’AFC dispone che,
per i contribuenti con figli minorenni o maggiorenni in formazione, la
deduzione sia di norma collegata alla deduzione per i figli. Se i genitori
esercitano l’autorità parentale in comune e non fanno valere alimenti, ogni
genitore può richiedere la metà della deduzione applicabile (Circolare n. 30,
n. 7, p. 12; v. anche n. 14.8.1, p. 35).
Per la deduzione in
questione valgono dunque le considerazioni proposte poc’anzi in relazione alla
deduzione per figli.
5.5.
Un’eventuale tassazione
ordinaria, cui fosse stato sottoposto il contribuente, avrebbe pertanto
comportato un onere fiscale più gravoso rispetto a quello risultante
dall’applicazione dei tariffari H2 (per gli anni dal 2018 al 2020) e U2 (per
gli anni 2021 e 2022). Tuttavia, avrebbe beneficiato di una tassazione
nettamente più vantaggiosa di quella cui sarebbe soggetto se fossero applicati,
come pretenderebbe l’autorità fiscale, i tariffari A0 e R0.
La differenza dell’onere
fiscale che ne risulta non può essere corretta mediante una tassazione
ordinaria ulteriore né con un ricalcolo dell’imposta alla fonte. In ogni caso,
non giustifica un “pagamento degli arretrati”, basato sull’applicazione delle
aliquote per persone sole e senza considerare in alcun modo le spese per il
mantenimento dei figli.
6. 6.1.
L’applicazione della
tariffa per famiglie monoparentali non può infine essere fatta dipendere, come
vorrebbe l’autorità fiscale, dal fatto che l’altro genitore benefici di
vantaggi fiscali analoghi all’estero, in relazione all’obbligo di mantenimento
dei figli. L’UIFB ha infatti motivato la sua decisione, argomentando che “la
convivente beneficiava già del 100% di detrazione per figli a carico nella
dichiarazione fiscale presentata allo Stato di residenza”, sicché sarebbe “chiara
l’intenzione di beneficiare impropriamente della doppia deduzione”.
6.2.
In primo luogo, la
legislazione tiene conto della preoccupazione di evitare un cumulo di
deduzioni, nel caso in cui i genitori siano imposti separatamente. La soluzione
consiste, come già visto, nel dimezzare le deduzioni per figli e per oneri
assicurativi, anche se tale rimedio non è stato esteso all’imposta alla fonte.
6.3.
In ogni caso, il Tribunale
federale si è già confrontato con la questione della legittimità di una
decisione, con cui l’autorità cantonale aveva negato ad un contribuente,
residente in Francia e assoggettato all’imposta alla fonte in Svizzera,
l’aliquota che comprendeva la deduzione per figli, sostenendo che la moglie del
contribuente aveva già beneficiato di vantaggi nel calcolo dell’imposta da lei
pagata in Francia. Secondo il fisco del Canton Vaud, non era giustificato
considerare l’onere legato al mantenimento dei figli anche nel calcolo
dell’imposta trattenuta dallo stipendio del marito in Svizzera, perché ciò
avrebbe comportato che la situazione familiare del contribuente fosse presa in
considerazione due volte (DTF 144 II 313 consid. 7.2).
La Suprema Corte ha
tuttavia stabilito che il contribuente adempiva i requisiti per poter
beneficiare, nel calcolo dell’imposta alla fonte, della deduzione per figli. Né
la convenzione di doppia imposizione con la Francia né la LIFD contenevano
infatti disposizioni che consentivano di negare la deduzione per il fatto che
il ricorrente aveva ricevuto solo assegni familiari parziali o perché le autorità
fiscali francesi avrebbero a loro volta tenuto conto dei figli a carico nella
tassazione separata della moglie. D’altra parte, se il contribuente fosse stato
sottoposto a tassazione ordinaria, avrebbe beneficiato dello stesso regime (DTF
144 II 313 consid. 7.3).
6.4.
A differenza del caso di
cui si è occupato il Tribunale federale nella sentenza citata, nella
fattispecie in esame i genitori non sono coniugati. Di conseguenza, le
deduzioni non sono suddivise fra i coniugi, come succede nel caso dell’applicazione
del tariffario C, previsto per i coniugi non separati legalmente o di fatto che
esercitano entrambi un’attività lucrativa.
Nel caso dei ricorrenti,
non si può pertanto affermare che la tassazione sarebbe identica, se il
contribuente fosse stato assoggettato alla tassazione ordinaria. Come ricordato,
infatti, le deduzioni per figli e per premi assicurativi sarebbero state
dimezzate.
Non può tuttavia essere
rimproverato al datore di lavoro il fatto che l’AFC non abbia pensato di
elaborare un tariffario specifico per un caso come quello del contribuente
insorgente, basato sulla ripartizione delle deduzioni fra i genitori
conviventi.
In queste circostanze, di
deve concludere, analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nel caso vodese,
che né la convenzione di doppia imposizione con l’Italia né la LIFD contengono
disposizioni che consentano di negare la deduzione per figli per il fatto che
le autorità fiscali italiane avrebbero a loro volta tenuto conto dei figli a
carico nella tassazione separata della convivente e madre dei figli.
7. Di conseguenza, il
ricorso è accolto.
La decisione impugnata è
riformata nel senso che è annullata la decisione di “recupero d’imposta” del 10
agosto 2023.
Visto l’esito, non si
prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Ai ricorrenti,
rappresentati da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 settembre 2023 è riformata nel senso
che è annullata la decisione di “recupero d’imposta” del 10 agosto 2023.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese di procedura.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 1’000.‑ per ripetibili.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: