80.2023.215
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, assenza per ferie dell’addetto alle pratiche amministrative
24 settembre 2024Italiano10 min
luglio, è il più intenso mese lavorativo per l’edilizia. Inoltre chi mi aiuta nell’amministrazione,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.215
80.2023.216
Lugano
24 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 ottobre 2023 contro la decisione del 14 settembre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________),
celibe, di professione è assistente tecnico presso la __________, __________,
società da lui interamente detenuta.
b.
Con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di
fr. 59'454.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 177'764.-.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2021, datata 5.7.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di
seguito UT) accertava, per l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 56'600.- ed
una sostanza imponibile di fr. 266'000.- e per l’IFD un reddito di fr.
59'400.-.
C. Con reclamo del
25/28.8.2023, __________, contestava alcuni punti della tassazione, ed in
particolare il reddito di fr. 5'563.- qualificato come attività indipendente
anziché attività dipendente accessoria, la mancata deduzione, a titolo di spese
professionali dei costi legati all’utilizzo dell’autovettura, nonché, nella
sostanza, il valore del veicolo come anche delle azioni della __________.
D.
a.
Il 30.8.2023, l’UT di
Lugano, trasmetteva al contribuente, mediante invio APlus, una “Richiesta su
istanza di reclamo”. L’autorità fiscale segnalava a __________, che il
gravame non soddisfaceva i requisiti formali poiché era tardivo. Motivo per il
quale, dopo aver specificato che il termine per presentare reclamo è di 30
giorni, il fisco elencava i motivi per chiedere la restituzione dei termini. Il
reclamante veniva invitato a giustificare e documentare compiutamente i motivi
del ritardo entro l’11.9.2023.
b.
Con risposta del
4/7.9.2023, __________ asseriva di essere dispiaciuto per il fatto di “(…)
non essere riuscito a rispondere entro il termine previsto, ma il mese di
luglio, è il più intenso mese lavorativo per l’edilizia. Inoltre chi mi aiuta nell’amministrazione,
era assente in vacanza”. Chiedeva ad ogni modo la presa in considerazioni
delle osservazioni esposte in sede di reclamo.
E. Con decisione del
14.9.2023, l’UT dichiarava il reclamo irricevibile siccome tardivo. Ricordava
di aver segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il gravame
e, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, di averlo invitato a
giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo. Le motivazioni
contenute nello scritto __________, non erano tuttavia sufficienti, secondo
l’autorità fiscale a “sanare” il vizio di forma.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione su reclamo
IC/IFD 2021. In merito alla tempestività del reclamo ribadisce di aver ricevuto
“(…) la decisione di tassazione in data 7 luglio 2023; il mese di luglio,
per l’edilizia, è il mese più intenso di lavoro e ho sinceramente messo da
parte la notifica. Inoltre la persona che mi aiuta nell’amministrazione era in
vacanza e pertanto non ho potuto inoltrare ricorso per tempo”.
Per il resto, il
contribuente ribadiva le censure già esposte in precedenza.
G. Con osservazioni
16.10.2023, l’UT si riconferma nel contenuto della decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la
decisione di tassazione del 14.9.2023 poiché tardivo. La Camera si limiterà
pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso
l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Quando l'ultimo giorno del
termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.
192.
cpv. 2 LT).
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato
alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
2.3
Siccome
la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una
determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti
mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera
semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999
del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
Come
visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di
quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza
che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario,
quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima
sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione –
fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con
l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla
testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e
determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a
cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2
ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).
La
prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure
esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010
consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).
2.5
Secondo
il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il
contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della
buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa,
pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività
(cfr. anche Casanova/Dubey, op.
cit., n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3,
in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte,
che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta
giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona
fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009
del 10.12.2009 consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a
salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una
decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, il contribuente ha indicato di aver ricevuto la decisione di tassazione
IC/IFD 2021, datata 5.7.2023, il 7.7.2023. Appare chiaro, che, avendo
presentato reclamo unicamente il 25.8.2023, il termine di 30 giorni era
scaduto.
Interpellato in merito al
ritardo, il contribuente, dopo essersi scusato, ha attribuito la colpa del
mancato rispetto del termine, al fatto che “(…) il mese di luglio, per
l’edilizia, è il mese più intenso di lavoro e ho sinceramente messo da parte la
notifica (…)”. Inoltre, la persona deputata alle “pratiche amministrative”
era assente per ferie.
3.2
La decisione impugnata –
visti i motivi addotti per giustificare il ritardo - va infine confermata anche
nella misura in cui concerne la questione della restituzione del termine.
L’art. 192 cpv. 5 LT
prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che
l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a
pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e
non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
Nel caso in esame,
l’insorgente non ha addotto alcun motivo di restituzione del termine di
reclamo.
3.3
Ritenuta
quindi la tardività del reclamo, e considerato che, all’evidenza, nel caso in
esame non sussiste nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste
dalle disposizioni normative richiamate, si deve concludere che la decisione
impugnata merita conferma.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: