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Decisione

80.2023.225

Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, contribuente domiciliato all’estero, designazione di rappresentante in Svizzera, notificazione al luogo di lavoro

18 dicembre 2023Italiano16 min

un’attività indipendente, gestendo il “__________”, in via __________, a __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.225

80.2023.226

Lugano

18 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 ottobre 2023 contro la decisione del 18 settembre 2023 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________),

cittadina __________, a beneficio di un permesso “G” [valido dal 25.6.2015 e

con scadenza il 24.06.2025], nel periodo fiscale 2021 svolgeva in Ticino

un’attività indipendente, gestendo il “__________”, in via __________, a __________.

L’impresa individuale veniva radiata dal registro di commercio il 26.7.2022 a

seguito della “cessata attività aziendale”.

b.

L’RS 1 (in seguito UT)

infliggeva alla contribuente, il 15.11.2022, una multa disciplinare di fr.

100.-, presso il recapito “__________”, siccome, nonostante un richiamo e la

diffida non aveva presentato la dichiarazione fiscale per l’anno 2021. Veniva

rinnovata la diffida a presentare gli atti richiesti, entro 20 giorni, con

l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, si sarebbe proceduto con la

tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD.

B. Con decisione del

25.1.2023, inviata all’indirizzo “pr. __________, via __________, 6900

Lugano”, l’UT notificava alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD

2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 52'400.- per l’IC ed

in fr. 52'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 2'000.- (fr. 5'000.-

l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, i redditi erano

relativi sia ad attività indipendente che ad “un’indennità perdita di

guadagno contribuente” (indennità COVID).

La decisione era così

motivata:

Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta in

essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione

d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art.

204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,

documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e

contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.

Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.

C. Con scritto 6/9.2023

trasmesso per raccomandata da Lugano, __________ si rivolgeva all’UT, in

relazione alla decisione di tassazione 2021, indicando: “(…) in merito alla

dichiarazione d’imposta in oggetto, devo ammettere le nostre colpe per l’invio

tardivo della dichiarazione 2021 anche per il ritardo dello Studio __________

incaricato della chiusura contabile. La VS decisione d’ufficio non rispecchia

le effettive condizioni, anche perché mi permetto di ricordare che nel 2021, a

causa delle chiusure COVID, la nostra, come molte altre, attività sono state

chiuse per diversi mesi e non può la rendita essere così diversa da quella

dell’anno precedente dove i mesi di lavori sono stati circa gli stessi”. La

contribuente indicava di non aver potuto impugnare la decisione di tassazione “(…)

poiché la decisione è stata inviata al __________ dove dal 1° gennaio 2022 io

prestavo opera solo come dipendente e la proprietà ha omesso di consegnarmi la

posta”.

Con decisione del

18.9.2023, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, siccome tardivo e in

assenza di motivi che permettessero di ammettere una restituzione dei termini.

D. Con scritto

9/10.10.2023, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale indicando di aver

giustificato il suo impedimento nel presentare il reclamo precedentemente

ritenuto come “(…) l’amministratore di fatto non mi consegnava la posta”.

Il 17/18.10.2023, l’UT

scriveva ad __________ chiedendole di comunicare, entro il 30.10.2023, se il

suo precedente scritto dovesse essere considerato quale ricorso contro la

decisione su reclamo del 18.9.2023.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione

IC/IFD 2021, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo siccome tardivo.

Nella motivazione imputa il ritardo nell’aver presentato il reclamo all’operato

“dell’amministratore di fatto”, indicando “Mi chiedo a questo punto

se un lestofante venuto da lontano che fa delle malversazioni il suo modo di

vita, viene sostenuto dalle autorità locali”.

F. Con osservazioni

24/25.10.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, indicando che

la contribuente, nel 2021 era iscritta al registro dei contribuenti, siccome

esercitava un’attività indipendente, con domicilio all’estero. Non avendo

presentato la dichiarazione fiscale, quest’ultima era stata tassata d’ufficio “(…)

con notifica del 25 gennaio 2023 inviata all’indirizzo a disposizione

dell’autorità fiscale ovvero “__________”. La ricorrente, oltre a non aver

presentato la dichiarazione d’imposta, non avrebbe mai comunicato né un cambio

indirizzo né la cessazione dell’attività indipendente. L’autorità fiscale

esclude inoltre proprie responsabilità per eventuali ritardi nella consegna

della decisione di tassazione, ritenuta “correttamente notificata”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la

decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i

requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se

sia legittima la decisione d’irricevibilità del reclamo interposto il 6.9.2023

contro la decisione di tassazione del 25.1.2023.

Considerandi

2.

2.1.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

Quando

l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un

giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno

feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

2.2

La notificazione deve

permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,

rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la

stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto

quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113

Ib 296 consid. 2a).

Secondo la

giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento

della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né

ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane

depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si

applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa

probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica

ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.

1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il

contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente

comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo

destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.

sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301

consid. 4.2).

2.3

Siccome

la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una

determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti

mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera

semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente

chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella

sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del

7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del

17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4

Per

rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,

l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in

modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente,

alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta

dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia

ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio

di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il

richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato

il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento

alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.

2.3

con riferimenti ivi citati).

Infatti, secondo il

principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente

che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che

non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,

tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il

rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.

anche Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009

consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato,

più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce

nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio

della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF

2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

Il destinatario di

un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto

di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non

può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a

salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una

decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

2.5

In base al principio della

buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la

pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro

se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.

Esse devono comunicare

alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un

domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228 consid.

1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto

se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi

possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del

contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la

persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la

consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato

dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con

un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun

dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid.

2.1.).

3.

3.1.

Nel

caso sub judice, la contribuente, ha presentato reclamo contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2021 emessa d’ufficio il 25.1.2023 unicamente il

6.9.2023

Nel gravame, l’insorgente sosteneva in sostanza di essere stata

oggetto di un’irregolare notificazione della decisione, ritenuto come

l’indirizzo presso la sua precedente attività indipendente non fosse più

valido. Nel reclamo chiedeva anche “(…) di poter beneficiare

straordinariamente di una valutazione della dichiarazione presentata e dello

stralcio di quella d’ufficio a fronte delle motivazioni sopra esposte”.

3.2

Va ricordato dapprima che

l’insorgente era, ed è tuttora, residente all’estero.

Secondo gli articoli 126a

LIFD e 200a LT le autorità fiscali possono esigere che il contribuente

con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

Poiché lo scopo della

rappresentanza obbligatoria consiste nel garantire che le sentenze e le

decisioni siano notificate in Svizzera, è sufficiente che il rapporto di

rappresentanza sia limitato alla notificazione, ossia che il rappresentante

designato dal contribuente sia semplicemente il destinatario della

notificazione (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea

2022, n. 8 ad art. 126a LIFD, p. 2165).

Nel caso in esame, è stata

la stessa contribuente a eleggere domicilio in Svizzera, indicando come

destinatario per la notificazione delle decisioni che la concernono il __________

di __________, dove lavorava. Non ha mai comunicato all’autorità di tassazione

una modifica di tale rappresentanza né la cessazione della sua attività

indipendente.

3.3

Come visto, per poter

presentare reclamo, occorre che la decisione entri nella sfera di influenza del

contribuente. Ora la decisione di tassazione è stata inviata all’indirizzo dato

dalla contribuente all’autorità fiscale, ossia presso __________ in __________,

a __________, recapito al quale è stata peraltro trasmessa anche la multa

disciplinare di fr. 100.- tramite invio APlus. La ricorrente non contesta del

resto il fatto che la decisione di tassazione sia giunta presso l’indirizzo

noto all’autorità fiscale; sostiene tuttavia di non aver potuto accedere alla

stessa tempestivamente a causa del cambio della gestione dell’esercizio

pubblico, (presso il quale dal 2022 dice di svolgere un’attività dipendente),

che le avrebbe consegnato la corrispondenza con il fisco “soltanto mesi dopo”.

3.4

Ora, __________, che nel

2021.

aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente, non poteva non sapere

che, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2023, n. 7 ad art. 124 LIFD,

p. 2118). Se, come sostiene, non aveva ricevuto i moduli per la dichiarazione

fiscale da compilare per colpa dell’attuale gestione del bar, avrebbe dovuto

attivarsi spontaneamente chiedendoli all’autorità competente (articoli 124 cpv.

1.

seconda frase LIFD 198 cpv. 1 seconda frase LT) e comunicando l’eventuale

cambio di destinatario per la notificazione degli atti. Anche la multa

disciplinare per violazione degli obblighi procedurali è stata trasmessa per

posta APlus presso l’indirizzo indicato dalla contribuente, senza che la stessa

sia stata ritornata al mittente. In queste circostanze, secondo il principio

della buona fede, la contribuente deve lasciarsi imputare la finzione della

notificazione, essendo la decisione entrata nella sua sfera d’influenza. Ragione

per la quale, non avendo giustificato il ritardo nella presentazione del

reclamo, adducendo uno dei motivi di restituzione dei termini, l’autorità

fiscale ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile.

4.

4.1.

A titolo abbondanziale si

rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il

reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere

dichiarato irricevibile.

In effetti, il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo

che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi è quindi un’inversione

dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della

propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è

manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010

con-sid. 2.1).

4.2

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per

la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità

del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel

merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98

consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

4.3

Secondo la giurisprudenza

della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in

due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio

contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può

anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

4.4

Per quanto risulta dagli

atti, con il reclamo del 6.9.2023 non è né stata presentata la dichiarazione d’imposta

2021.

né tantomeno il gravame è stato motivato, rispettivamente è stata

comprovata la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio.

4.5

Nel caso di specie

l’autorità fiscale avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare irricevibile il

reclamo presentato contro la tassazione d’ufficio, siccome non motivato in modo

conforme ai requisiti di legge.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: