80.2023.225
Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, contribuente domiciliato all’estero, designazione di rappresentante in Svizzera, notificazione al luogo di lavoro
18 dicembre 2023Italiano16 min
un’attività indipendente, gestendo il “__________”, in via __________, a __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.225
80.2023.226
Lugano
18 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 ottobre 2023 contro la decisione del 18 settembre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________),
cittadina __________, a beneficio di un permesso “G” [valido dal 25.6.2015 e
con scadenza il 24.06.2025], nel periodo fiscale 2021 svolgeva in Ticino
un’attività indipendente, gestendo il “__________”, in via __________, a __________.
L’impresa individuale veniva radiata dal registro di commercio il 26.7.2022 a
seguito della “cessata attività aziendale”.
b.
L’RS 1 (in seguito UT)
infliggeva alla contribuente, il 15.11.2022, una multa disciplinare di fr.
100.-, presso il recapito “__________”, siccome, nonostante un richiamo e la
diffida non aveva presentato la dichiarazione fiscale per l’anno 2021. Veniva
rinnovata la diffida a presentare gli atti richiesti, entro 20 giorni, con
l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, si sarebbe proceduto con la
tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con decisione del
25.1.2023, inviata all’indirizzo “pr. __________, via __________, 6900
Lugano”, l’UT notificava alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD
2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 52'400.- per l’IC ed
in fr. 52'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 2'000.- (fr. 5'000.-
l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, i redditi erano
relativi sia ad attività indipendente che ad “un’indennità perdita di
guadagno contribuente” (indennità COVID).
La decisione era così
motivata:
Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta in
essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione
d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art.
204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e
contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.
C. Con scritto 6/9.2023
trasmesso per raccomandata da Lugano, __________ si rivolgeva all’UT, in
relazione alla decisione di tassazione 2021, indicando: “(…) in merito alla
dichiarazione d’imposta in oggetto, devo ammettere le nostre colpe per l’invio
tardivo della dichiarazione 2021 anche per il ritardo dello Studio __________
incaricato della chiusura contabile. La VS decisione d’ufficio non rispecchia
le effettive condizioni, anche perché mi permetto di ricordare che nel 2021, a
causa delle chiusure COVID, la nostra, come molte altre, attività sono state
chiuse per diversi mesi e non può la rendita essere così diversa da quella
dell’anno precedente dove i mesi di lavori sono stati circa gli stessi”. La
contribuente indicava di non aver potuto impugnare la decisione di tassazione “(…)
poiché la decisione è stata inviata al __________ dove dal 1° gennaio 2022 io
prestavo opera solo come dipendente e la proprietà ha omesso di consegnarmi la
posta”.
Con decisione del
18.9.2023, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, siccome tardivo e in
assenza di motivi che permettessero di ammettere una restituzione dei termini.
D. Con scritto
9/10.10.2023, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale indicando di aver
giustificato il suo impedimento nel presentare il reclamo precedentemente
ritenuto come “(…) l’amministratore di fatto non mi consegnava la posta”.
Il 17/18.10.2023, l’UT
scriveva ad __________ chiedendole di comunicare, entro il 30.10.2023, se il
suo precedente scritto dovesse essere considerato quale ricorso contro la
decisione su reclamo del 18.9.2023.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione
IC/IFD 2021, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo siccome tardivo.
Nella motivazione imputa il ritardo nell’aver presentato il reclamo all’operato
“dell’amministratore di fatto”, indicando “Mi chiedo a questo punto
se un lestofante venuto da lontano che fa delle malversazioni il suo modo di
vita, viene sostenuto dalle autorità locali”.
F. Con osservazioni
24/25.10.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, indicando che
la contribuente, nel 2021 era iscritta al registro dei contribuenti, siccome
esercitava un’attività indipendente, con domicilio all’estero. Non avendo
presentato la dichiarazione fiscale, quest’ultima era stata tassata d’ufficio “(…)
con notifica del 25 gennaio 2023 inviata all’indirizzo a disposizione
dell’autorità fiscale ovvero “__________”. La ricorrente, oltre a non aver
presentato la dichiarazione d’imposta, non avrebbe mai comunicato né un cambio
indirizzo né la cessazione dell’attività indipendente. L’autorità fiscale
esclude inoltre proprie responsabilità per eventuali ritardi nella consegna
della decisione di tassazione, ritenuta “correttamente notificata”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i
requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se
sia legittima la decisione d’irricevibilità del reclamo interposto il 6.9.2023
contro la decisione di tassazione del 25.1.2023.
Considerandi
2.
2.1.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Quando
l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un
giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno
feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento
della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né
ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si
applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa
probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica
ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il
contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente
comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo
destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.
sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301
consid. 4.2).
2.3
Siccome
la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una
determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti
mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera
semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente
chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella
sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del
7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del
17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
Per
rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,
l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in
modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente,
alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia
ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio
di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il
richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.
2.3
con riferimenti ivi citati).
Infatti, secondo il
principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente
che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che
non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,
tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il
rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.
anche Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009
consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato,
più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce
nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio
della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF
2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a
salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una
decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
2.5
In base al principio della
buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la
pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro
se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.
Esse devono comunicare
alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un
domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228 consid.
1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto
se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi
possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del
contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la
persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la
consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato
dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con
un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun
dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid.
2.1.).
3.
3.1.
Nel
caso sub judice, la contribuente, ha presentato reclamo contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2021 emessa d’ufficio il 25.1.2023 unicamente il
6.9.2023
Nel gravame, l’insorgente sosteneva in sostanza di essere stata
oggetto di un’irregolare notificazione della decisione, ritenuto come
l’indirizzo presso la sua precedente attività indipendente non fosse più
valido. Nel reclamo chiedeva anche “(…) di poter beneficiare
straordinariamente di una valutazione della dichiarazione presentata e dello
stralcio di quella d’ufficio a fronte delle motivazioni sopra esposte”.
3.2
Va ricordato dapprima che
l’insorgente era, ed è tuttora, residente all’estero.
Secondo gli articoli 126a
LIFD e 200a LT le autorità fiscali possono esigere che il contribuente
con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.
Poiché lo scopo della
rappresentanza obbligatoria consiste nel garantire che le sentenze e le
decisioni siano notificate in Svizzera, è sufficiente che il rapporto di
rappresentanza sia limitato alla notificazione, ossia che il rappresentante
designato dal contribuente sia semplicemente il destinatario della
notificazione (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea
2022, n. 8 ad art. 126a LIFD, p. 2165).
Nel caso in esame, è stata
la stessa contribuente a eleggere domicilio in Svizzera, indicando come
destinatario per la notificazione delle decisioni che la concernono il __________
di __________, dove lavorava. Non ha mai comunicato all’autorità di tassazione
una modifica di tale rappresentanza né la cessazione della sua attività
indipendente.
3.3
Come visto, per poter
presentare reclamo, occorre che la decisione entri nella sfera di influenza del
contribuente. Ora la decisione di tassazione è stata inviata all’indirizzo dato
dalla contribuente all’autorità fiscale, ossia presso __________ in __________,
a __________, recapito al quale è stata peraltro trasmessa anche la multa
disciplinare di fr. 100.- tramite invio APlus. La ricorrente non contesta del
resto il fatto che la decisione di tassazione sia giunta presso l’indirizzo
noto all’autorità fiscale; sostiene tuttavia di non aver potuto accedere alla
stessa tempestivamente a causa del cambio della gestione dell’esercizio
pubblico, (presso il quale dal 2022 dice di svolgere un’attività dipendente),
che le avrebbe consegnato la corrispondenza con il fisco “soltanto mesi dopo”.
3.4
Ora, __________, che nel
2021.
aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente, non poteva non sapere
che, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2023, n. 7 ad art. 124 LIFD,
p. 2118). Se, come sostiene, non aveva ricevuto i moduli per la dichiarazione
fiscale da compilare per colpa dell’attuale gestione del bar, avrebbe dovuto
attivarsi spontaneamente chiedendoli all’autorità competente (articoli 124 cpv.
1.
seconda frase LIFD 198 cpv. 1 seconda frase LT) e comunicando l’eventuale
cambio di destinatario per la notificazione degli atti. Anche la multa
disciplinare per violazione degli obblighi procedurali è stata trasmessa per
posta APlus presso l’indirizzo indicato dalla contribuente, senza che la stessa
sia stata ritornata al mittente. In queste circostanze, secondo il principio
della buona fede, la contribuente deve lasciarsi imputare la finzione della
notificazione, essendo la decisione entrata nella sua sfera d’influenza. Ragione
per la quale, non avendo giustificato il ritardo nella presentazione del
reclamo, adducendo uno dei motivi di restituzione dei termini, l’autorità
fiscale ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile.
4.
4.1.
A titolo abbondanziale si
rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il
reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere
dichiarato irricevibile.
In effetti, il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo
che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi è quindi un’inversione
dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della
propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010
con-sid. 2.1).
4.2
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per
la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità
del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel
merito (DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98
consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
4.3
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può
anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
4.4
Per quanto risulta dagli
atti, con il reclamo del 6.9.2023 non è né stata presentata la dichiarazione d’imposta
2021.
né tantomeno il gravame è stato motivato, rispettivamente è stata
comprovata la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio.
4.5
Nel caso di specie
l’autorità fiscale avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare irricevibile il
reclamo presentato contro la tassazione d’ufficio, siccome non motivato in modo
conforme ai requisiti di legge.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: