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Decisione

80.2023.227

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo con dichiarazione d’imposta, calcolo del dispendio con ammanco, reformatio in peius in sede di reclamo, annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito

6 febbraio 2024Italiano19 min

è stato imposto alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente e, in

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.227

80.2023.228

Lugano

6 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 ottobre 2023 contro la decisione del 27 settembre 2023 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

spagnolo a beneficio di un permesso di dimora (B), risiede a __________ dal

2013.

Nel 2021, quale dimorante

è stato imposto alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente e, in

seguito, assoggettato alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art.

108 LT e art. 89 LIFD).

Nell’ambito della

tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, nonostante abbia ricevuto dapprima

un richiamo e poi una diffida che gli intimavano di presentare la Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2021, l’insorgente non ha ottemperato ai

suoi obblighi procedurali.

Di conseguenza, il 3

maggio 2023, l’RS 1 (di seguito: RS 1) lo ha imposto d’ufficio.

Per l’imposta cantonale,

l’autorità di tassazione aveva accertato un reddito imponibile di

fr. 34'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 37'100.‑)

e una sostanza imponibile pari a fr. 40'000.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 100'000.‑). Il dovuto di imposta cantonale assommava

a fr. 1'587.80.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 38'400.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 41'100.‑) e il debito d’imposta

ammontava a fr. 201.10.

B. Il 25 maggio 2023, il

contribuente presentava reclamo ‑ allegandovi la Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2021 compilata e accompagnata dagli

allegati prescritti ‑ chiedendo che il reddito da attività

dipendente fosse diminuito a fr. 30'845.‑.

C. Il 14 giugno 2023,

per Posta A Plus, l’RS 1 inviava al reclamante un’articolata richiesta di

documentazione alfine di poter dirimere la vertenza.

In particolare, l’RS 1

richiedeva:

·

“la copia del contratto d’affitto

dell’abitazione di __________;

·

l’estratto dettagliato 1 gennaio –

31 dicembre 2021 del conto bancario su cui sono stati accreditati gli stipendi

e le indennità di disoccupazione;

·

l’estratto dettagliato 1 gennaio –

31 dicembre 2021 del conto bancario presso __________ (IBAN […]);

·

la comprova del reddito, o del

consumo di risparmi, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che le

hanno permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno vista

l’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”.

Inoltre, sulla base degli

elementi esposti nella Dichiarazione d’imposta 2021, l’autorità di tassazione rilevava

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento personale del

reclamante, avendo quest’ultimo risparmiato oltre € 55'000.‑.

Di conseguenza, gli sottoponeva

il calcolo delle entrate e delle uscite per eventuali osservazioni, alle quali

avrebbe dovuto allegare documenti e prove a dimostrazione di quanto asserito.

L’RS 1 concludeva la sua

richiesta informando il reclamante che:

“questo scritto vale quale

diffida. In assenza di risposta entro il termine assegnato, si procederà alla

tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

Il termine di risposta, prorogato

fino al 30 agosto 2023, scadeva infruttuoso.

D. Il 27 settembre 2023,

l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo. Rispetto a quanto

dichiarato, l’autorità di tassazione aggiungeva “altri redditi” in ragione di

fr. 49'000.‑, con la seguente motivazione:

“[…]

In definitiva

la richiesta di documenti e osservazioni del 14 giugno 2023 è rimasta lettera

morta […] all’ufficio di tassazione non resta che imporre giusta gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD altri redditi per 49'000.‑

franchi, in corrispondenza cioè dell’ammanco di disponibilità finanziaria

risultante dal calcolo delle entrate/uscite del 14 giugno 2023”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato fissato in

fr. 77'900.‑ (fr. 80'600.‑ determinanti per l’aliquota) e

la sostanza imponibile in fr. 97'000.‑ (determinanti per l’aliquota:

fr. 157'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale ammontava a

fr. 6'286.35.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 81'800.‑

(fr. 84'600.‑ per l’aliquota) e il debito d’imposta era di

fr. 1'796.10.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava nuovamente contro

l’aggiunta di altri redditi in ragione di fr. 49'000.‑, postulandone

lo stralcio.

Ammette di non aver “dato

seguito alle numerose richieste di documentazione dell’Autorità fiscale intese

a conoscere l’entità dei redditi, delle spese e gli eventuali movimenti

patrimoniali”.

Spiega di far “parte di

una famiglia agiata dell’__________ che possiede importanti beni immobiliari [e

di aver] ricevuto degli aiuti finanziari ricorrenti [da padre e madre:

€ 1'000.‑ al mese] e un aiuto più consistente una volta tantum”

[una donazione da parte della madre di € 54'000.‑ ]. A comprova

allega l’estratto della banca spagnola sul quale sono stati versati tali

ammontari. A suo dire, “l’importo di queste donazioni giustifica ampiamente

il dispendio annuo”.

All’atto di ricorso allega

altresì il contratto di locazione e l’estratto del conto bancario presso la

banca __________ di __________, ovvero la documentazione richiestagli dall’RS 1

prima di evadere il reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 123

cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa

ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla

collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente

(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e

200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in

modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare

i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di

tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla

luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a

proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione

patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è

in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

Secondo gli articoli 130

cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione

esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la

legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due

condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi

procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale

di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due

condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,

basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di

tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la

giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione

d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso

dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a

quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza

TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

1.2.

Al

contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre

spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non

sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere

provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le

conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di

elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al

contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2

LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

Considerandi

2.

2.1.

Come espresso in

narrativa, il contribuente è al beneficio di un permesso B e, nel periodo

fiscale litigioso, era assoggettato all’imposta alla fonte per quanto

concerneva il suo reddito da attività lucrativa dipendente.

Oltre ad essere

assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente – in quanto

illimitatamente imponibile e beneficiario di altri redditi non tassati alla

fonte ‑ avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2021 all’autorità competente, in questo caso l’RS 1 (art. 104 cpv. 1

lett. b LT in relazione ad art. 15 lett. d RLT; RL 640.110).

2.2

Infatti, a norma degli

articoli 104 cpv. 1 prima frase LT e 83 cpv. 1 prima frase LIFD, i lavoratori

senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone/in

Svizzera sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da

attività lucrativa dipendente.

Giusta gli articoli 108

cpv. 1 LT e 89 cpv. 1 LIFD, le persone assoggettate all’imposta alla fonte

conformemente all’articolo 104 capoverso 1 LT e all’articolo 83 capoverso 1

LIFD sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

a) il

loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un

anno fiscale; o

b) dispongono

di proventi non imponibili alla fonte.

Sono rispettivamente il

Consiglio di Stato e il Dipartimento federale delle finanze (in collaborazione

con i Cantoni) che stabiliscono l’importo di cui al capoverso 1 lettera a

(art. 108 cpv. 2 LT; art. 89 cpv. 2 LIFD)

Il Consiglio di Stato, nel

Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2

dicembre 2020 (RFLT; RL 640.120), e il DFF, nell’Ordinanza sull’imposta alla

fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2), hanno

previsto che tale importo debba corrispondere a fr. 120'000.‑ (art.

7.

cpv. 1 e 2 RFLT; art. 9 cpv. 1 OIFo).

Secondo gli articoli 108 cpv.

4.

LT e 89 cpv. 4 LIFD, le persone che dispongono di proventi di cui al

capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo

per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al

corrispondente anno fiscale.

L’autorità competente

(art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT [RL 640.110]; v. anche Regolamento

di applicazione della LIFD [RL 642.150]) provvederà alla loro tassazione (art.

7.

cpv. 7 RFLT).

Infine, gli art. 108 cpv.

5.

LT e 89 cpv. 5 LIFD prevedono che la tassazione ordinaria ulteriore si

applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

L’imposta trattenuta alla

fonte è computata senza interessi (art. 108 cpv. 6 LT; art. 89 cpv. 6 LIFD).

3.

3.1.

Venendo al caso in

disamina, nel periodo fiscale sub judice il contribuente era a beneficio

di un permesso B ed era assoggettato all’imposta alla fonte per quanto

concerneva il suo reddito da attività lucrativa dipendente. Oltre ad essere

assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente – in quanto

illimitatamente assoggettato e beneficiario di altri redditi non imposti alla

fonte ‑ avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2021 all’autorità competente, in questo caso l’RS 1.

Nonostante il richiamo, la

diffida del 14 febbraio 2023 e la multa disciplinare per violazione degli

obblighi procedurali, notificata il 14 marzo 2023, il contribuente non ha dato

seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione di presentare la

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021.

È dunque stato tassato

d’ufficio. Con decisione datata 3 maggio 2023, l’RS 1 aveva accertato un

reddito da attività lucrativa dipendente pari a fr. 42'000.‑ e un

reddito immobiliare netto di fr. 2'880.‑, quest’ultimo considerato

unicamente per l’aliquota.

Per la sola imposta

cantonale aveva stabilito titoli e capitali in ragione di fr. 40'000.‑

e sostanza immobiliare posta in __________ per fr. 60'000.‑ (solo per

l’aliquota).

Il dovuto d’imposta cantonale

assommava a fr. 1'587.80, mentre quello per l’imposta federale diretta a

fr. 201.10.

Contro questa decisione,

il contribuente ha presentato tempestivo reclamo, allegando la Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2021 compilata e corredata degli allegati prescritti.

3.2

3.2.1

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi

è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità

dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato

provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del

13.

ottobre 2010 consid. 2.1).

3.2.2

Secondo la giurisprudenza

della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in

due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio

contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può

anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

3.3

L’RS 1 è entrato nel

merito del reclamo contro la tassazione d’ufficio, ritenendo verosimilmente verificata

la prima delle due ipotesi previste dalla giurisprudenza. Con il reclamo,

infatti, il contribuente ha inoltrato una dichiarazione d’imposta, con gli

allegati prescritti. La procedura di tassazione d’ufficio è di conseguenza divenuta

una procedura di tassazione ordinaria.

Dalla documentazione

allegata alla DI 2021 ‑ presentata in sede di reclamo ‑ si

evince che, per il periodo fiscale litigioso, il ricorrente lavorava al 10% per

__________ a __________, che aveva percepito fr. 8'790.10 (netti) e che la

ritenuta d’imposta alla fonte ammontava a fr. 1'242.65 (v. certificato di

salario e attestato-ricevuta 2021 [fr. 1241.25]).

Nel corso del 2021 aveva

inoltre percepito delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,

pagate direttamente dalla Cassa all’assicurato, in ragione di fr. 18'124.‑

(netti), la cui trattenuta d’imposta alla fonte ammontava a fr. 488.‑.

Infine, il contribuente aveva lavorato per __________ __________ e aveva

percepito fr. 3'931.‑ (v. certificato di salario). I redditi relativi

all’attività lucrativa dipendente ammontavano complessivamente a

fr. 30'845.10.

Esponeva anche una rendita

AVS/AI pari a fr. 1'912.‑, per la quale non è stata allegata

l’attestazione fiscale.

Quale sostanza (stato al

31.12.2021), dichiarava titoli e capitali in ragione di fr. 91'515.‑

(di cui € 89'470.95 su un conto presso __________) e sostanza immobiliare

per fr. 50'000.‑ (v. Modulo 7, immobile all’estero).

Dichiarava altresì un

reddito immobiliare netto, imponibile all’estero, pari a fr. 12'000.‑.

3.4

Sulla base di questi dati,

forniti dal reclamante, l’RS 1 ha redatto il calcolo delle entrate e delle

uscite per il periodo fiscale 2021, ravvisando un’insufficiente disponibilità

finanziaria annua di fr. 49'691.‑. Ha allora rivolto al contribuente

una richiesta di documentazione, sottoponendogli anche il calcolo del dispendio

per osservazioni ed avvertendolo che, se non avesse ottemperato alla richiesta

entro il termine impartito, l’autorità di tassazione avrebbe proceduto “alla

tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

Il termine di risposta,

prorogato su richiesta dello stesso reclamante fino al 30 agosto 2023, scadeva

infruttuoso.

Con decisione del 27

settembre 2023, l’RS 1 ha proceduto ad una reformatio in peius della

decisione precedente, aumentando il reddito imponibile da fr. 37'100.‑

a fr. 80'600.‑ e la sostanza imponibile da fr. 100'000.‑

a fr. 157'000.‑. A motivo, adduceva che “in definitiva la

richiesta di documenti e osservazioni del 14 giugno 2023 è rimasta lettera

morta. All’ufficio di tassazione non resta che imporre giusta gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD altri redditi per 49'000.‑ franchi, in

corrispondenza cioè dell’ammanco di disponibilità finanziaria risultante dal

calcolo delle entrate/uscite del 14 giugno 2023”.

4.

4.1.

Come visto, interponendo

il reclamo contro la tassazione d’ufficio, il contribuente ha ripreso la

collaborazione mancante inviando la dichiarazione debitamente compilata e gli

allegati necessari. Riprendendo la collaborazione, l’onere della prova non è

più ribaltato sul contribuente, tenuto a dimostrare la “manifesta inesattezza”

della valutazione dell’autorità di tassazione, bensì torna a seguire le regole

che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art.

8.

CC, che trova applicazione anche nel diritto tributario. L’autorità fiscale è

dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.

4.2

Ora, l’autorità fiscale ha

sostituito una tassazione d’ufficio con un’altra tassazione d’ufficio,

parziale, sulla base di una sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo

fiscale.

Presupposto indispensabile

per una tassazione d’ufficio è la notificazione al contribuente di una diffida,

nella quale l’autorità lo avverta delle conseguenze che deriverebbero

dall’inosservanza degli obblighi di collaborazione, cioè l’adozione di una tassazione

d’ufficio, impugnabile solo a condizioni restrittive, e l’eventuale multa per

violazione degli obblighi di procedura. In mancanza della diffida, non si

applica l’art. 132 cpv. 3 LIFD, che limita le possibili censure nell’ambito

della procedura di reclamo. Ne consegue che, in caso di reclamo o di ricorso,

le istanze competenti sono tenute al controllo della tassazione con pieno

potere cognitivo e senza limitarsi alla manifesta inesattezza (sentenza TF n.

2C_551/2018 dell’11 luglio 2019 consid. 3.2.1 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, nella

richiesta di documentazione del 14 giugno 2023, l’RS 1 ha avvertito il

contribuente che tale scritto “vale quale diffida” e che in caso di

mancata risposta avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Non ha tuttavia

fatto riferimento alle limitazioni cui sarebbe stata soggetta la ricevibilità

di un eventuale reclamo contro la tassazione d’ufficio.

È peraltro dubbio che una

tassazione d’ufficio, intrapresa nel corso di una procedura di reclamo, possa

comportare l’applicazione dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, che fa riferimento ai

requisiti di ricevibilità dello stesso reclamo.

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita in questa sede. La decisione

impugnata deve infatti essere annullata per un’altra ragione.

4.3

4.3.1

Con la decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha proceduto ad una reformatio in peius della

decisione di tassazione d’ufficio.

4.3.2

L’autorità

di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in

sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo

quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente

(art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità fiscale prende la sua decisione fondandosi sui

risultati d’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili

e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La

legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe

(artt. 134 e 135 LIFD).

Sia

la legge federale sia quella cantonale prevedono dunque che il reclamante abbia

il diritto di essere avvertito della prospettata “reformatio in peius” e

di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione, sulla base

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 135 LIFD, con

riferimento alla sentenza TF n. 2C_104/2013 e 105/2013 del 27 settembre 2013

consid. 2.3).

4.3.3

Nel caso in esame, invece,RS

1l’UT non ha prospettato al contribuente la reformatio in peius, nel

rispetto del suo diritto di essere sentito, così come previsto dagli articoli

208.

cpv. 1 seconda frase LT e 135 cpv. 1 seconda frase LIFD. Non era necessario

convocare personalmente il reclamante. L’autorità di tassazione avrebbe dovuto

prospettargli la nuova decisione di tassazione, spiegandogli chiaramente quali

fossero le sue intenzioni. Non è sufficiente che il contribuente possa

prevedere un peggioramento della decisione di tassazione che lo concerne (Locher, op. cit., n. 8 s. ad art. 135

LIFD, p. 614 s.). Deve potersi determinare.

È vero che l’autorità

fiscale ha invitato il reclamante a determinarsi sul calcolo del dispendio

redatto sulla base della documentazione da lui presentata, perché si delineava

un’insufficiente disponibilità finanziaria, ed ha altresì richiesto della

documentazione supplementare per poter “risolvere il reclamo”. Ha

altresì avvisato il contribuente che non avrebbe potuto ritirare il reclamo

qualora dalle circostanze avesse dovuto emergere che la tassazione era

insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT; art. 134 cpv. 2 LIFD).

Ed è anche vero che il

reclamante ha lasciato che il termine di risposta scadesse infruttuoso,

presentando la documentazione richiesta solo con il ricorso.

Tuttavia, l’RS 1 non ha

prospettato in modo chiaro e inequivocabile la sua intenzione di modificare la

tassazione a svantaggio del contribuente, violandone il diritto di essere sentito.

4.4

La decisione impugnata

deve pertanto essere annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché adotti una

nuova decisione, dopo aver garantito al contribuente il suo diritto di essere

sentito.

In questo contesto, l’autorità

di tassazione dovrà anche confrontarsi con la documentazione allegata al

ricorso.

5.

Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 affinché

proceda alle proprie incombenze.

Non si prelevano né la

tassa di giustizia né le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione dopo reclamo del

27 settembre 2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1, perché

adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: