80.2023.227
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo con dichiarazione d’imposta, calcolo del dispendio con ammanco, reformatio in peius in sede di reclamo, annullamento della decisione per violazione del diritto di essere sentito
6 febbraio 2024Italiano19 min
è stato imposto alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente e, in
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.227
80.2023.228
Lugano
6 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 ottobre 2023 contro la decisione del 27 settembre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
spagnolo a beneficio di un permesso di dimora (B), risiede a __________ dal
2013.
Nel 2021, quale dimorante
è stato imposto alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente e, in
seguito, assoggettato alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art.
108 LT e art. 89 LIFD).
Nell’ambito della
tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, nonostante abbia ricevuto dapprima
un richiamo e poi una diffida che gli intimavano di presentare la Dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2021, l’insorgente non ha ottemperato ai
suoi obblighi procedurali.
Di conseguenza, il 3
maggio 2023, l’RS 1 (di seguito: RS 1) lo ha imposto d’ufficio.
Per l’imposta cantonale,
l’autorità di tassazione aveva accertato un reddito imponibile di
fr. 34'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 37'100.‑)
e una sostanza imponibile pari a fr. 40'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 100'000.‑). Il dovuto di imposta cantonale assommava
a fr. 1'587.80.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 38'400.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 41'100.‑) e il debito d’imposta
ammontava a fr. 201.10.
B. Il 25 maggio 2023, il
contribuente presentava reclamo ‑ allegandovi la Dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2021 compilata e accompagnata dagli
allegati prescritti ‑ chiedendo che il reddito da attività
dipendente fosse diminuito a fr. 30'845.‑.
C. Il 14 giugno 2023,
per Posta A Plus, l’RS 1 inviava al reclamante un’articolata richiesta di
documentazione alfine di poter dirimere la vertenza.
In particolare, l’RS 1
richiedeva:
·
“la copia del contratto d’affitto
dell’abitazione di __________;
·
l’estratto dettagliato 1 gennaio –
31 dicembre 2021 del conto bancario su cui sono stati accreditati gli stipendi
e le indennità di disoccupazione;
·
l’estratto dettagliato 1 gennaio –
31 dicembre 2021 del conto bancario presso __________ (IBAN […]);
·
la comprova del reddito, o del
consumo di risparmi, o dell’aumento dei debiti, o di ogni altra fonte, che le
hanno permesso di far fronte alle necessità dell’esistenza nell’anno vista
l’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”.
Inoltre, sulla base degli
elementi esposti nella Dichiarazione d’imposta 2021, l’autorità di tassazione rilevava
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento personale del
reclamante, avendo quest’ultimo risparmiato oltre € 55'000.‑.
Di conseguenza, gli sottoponeva
il calcolo delle entrate e delle uscite per eventuali osservazioni, alle quali
avrebbe dovuto allegare documenti e prove a dimostrazione di quanto asserito.
L’RS 1 concludeva la sua
richiesta informando il reclamante che:
“questo scritto vale quale
diffida. In assenza di risposta entro il termine assegnato, si procederà alla
tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.
Il termine di risposta, prorogato
fino al 30 agosto 2023, scadeva infruttuoso.
D. Il 27 settembre 2023,
l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo. Rispetto a quanto
dichiarato, l’autorità di tassazione aggiungeva “altri redditi” in ragione di
fr. 49'000.‑, con la seguente motivazione:
“[…]
In definitiva
la richiesta di documenti e osservazioni del 14 giugno 2023 è rimasta lettera
morta […] all’ufficio di tassazione non resta che imporre giusta gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD altri redditi per 49'000.‑
franchi, in corrispondenza cioè dell’ammanco di disponibilità finanziaria
risultante dal calcolo delle entrate/uscite del 14 giugno 2023”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato fissato in
fr. 77'900.‑ (fr. 80'600.‑ determinanti per l’aliquota) e
la sostanza imponibile in fr. 97'000.‑ (determinanti per l’aliquota:
fr. 157'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale ammontava a
fr. 6'286.35.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 81'800.‑
(fr. 84'600.‑ per l’aliquota) e il debito d’imposta era di
fr. 1'796.10.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava nuovamente contro
l’aggiunta di altri redditi in ragione di fr. 49'000.‑, postulandone
lo stralcio.
Ammette di non aver “dato
seguito alle numerose richieste di documentazione dell’Autorità fiscale intese
a conoscere l’entità dei redditi, delle spese e gli eventuali movimenti
patrimoniali”.
Spiega di far “parte di
una famiglia agiata dell’__________ che possiede importanti beni immobiliari [e
di aver] ricevuto degli aiuti finanziari ricorrenti [da padre e madre:
€ 1'000.‑ al mese] e un aiuto più consistente una volta tantum”
[una donazione da parte della madre di € 54'000.‑ ]. A comprova
allega l’estratto della banca spagnola sul quale sono stati versati tali
ammontari. A suo dire, “l’importo di queste donazioni giustifica ampiamente
il dispendio annuo”.
All’atto di ricorso allega
altresì il contratto di locazione e l’estratto del conto bancario presso la
banca __________ di __________, ovvero la documentazione richiestagli dall’RS 1
prima di evadere il reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 123
cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla
collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione
esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la
legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due
condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi
procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale
di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due
condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,
basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di
tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la
giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione
d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso
dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a
quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza
TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
1.2.
Al
contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre
spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non
sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere
provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le
conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di
elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al
contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2
LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
Considerandi
2.
2.1.
Come espresso in
narrativa, il contribuente è al beneficio di un permesso B e, nel periodo
fiscale litigioso, era assoggettato all’imposta alla fonte per quanto
concerneva il suo reddito da attività lucrativa dipendente.
Oltre ad essere
assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente – in quanto
illimitatamente imponibile e beneficiario di altri redditi non tassati alla
fonte ‑ avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021 all’autorità competente, in questo caso l’RS 1 (art. 104 cpv. 1
lett. b LT in relazione ad art. 15 lett. d RLT; RL 640.110).
2.2
Infatti, a norma degli
articoli 104 cpv. 1 prima frase LT e 83 cpv. 1 prima frase LIFD, i lavoratori
senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone/in
Svizzera sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da
attività lucrativa dipendente.
Giusta gli articoli 108
cpv. 1 LT e 89 cpv. 1 LIFD, le persone assoggettate all’imposta alla fonte
conformemente all’articolo 104 capoverso 1 LT e all’articolo 83 capoverso 1
LIFD sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:
a) il
loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un
anno fiscale; o
b) dispongono
di proventi non imponibili alla fonte.
Sono rispettivamente il
Consiglio di Stato e il Dipartimento federale delle finanze (in collaborazione
con i Cantoni) che stabiliscono l’importo di cui al capoverso 1 lettera a
(art. 108 cpv. 2 LT; art. 89 cpv. 2 LIFD)
Il Consiglio di Stato, nel
Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2
dicembre 2020 (RFLT; RL 640.120), e il DFF, nell’Ordinanza sull’imposta alla
fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2), hanno
previsto che tale importo debba corrispondere a fr. 120'000.‑ (art.
7.
cpv. 1 e 2 RFLT; art. 9 cpv. 1 OIFo).
Secondo gli articoli 108 cpv.
4.
LT e 89 cpv. 4 LIFD, le persone che dispongono di proventi di cui al
capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo
per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al
corrispondente anno fiscale.
L’autorità competente
(art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT [RL 640.110]; v. anche Regolamento
di applicazione della LIFD [RL 642.150]) provvederà alla loro tassazione (art.
7.
cpv. 7 RFLT).
Infine, gli art. 108 cpv.
5.
LT e 89 cpv. 5 LIFD prevedono che la tassazione ordinaria ulteriore si
applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
L’imposta trattenuta alla
fonte è computata senza interessi (art. 108 cpv. 6 LT; art. 89 cpv. 6 LIFD).
3.
3.1.
Venendo al caso in
disamina, nel periodo fiscale sub judice il contribuente era a beneficio
di un permesso B ed era assoggettato all’imposta alla fonte per quanto
concerneva il suo reddito da attività lucrativa dipendente. Oltre ad essere
assoggettato all’imposta alla fonte, il contribuente – in quanto
illimitatamente assoggettato e beneficiario di altri redditi non imposti alla
fonte ‑ avrebbe dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021 all’autorità competente, in questo caso l’RS 1.
Nonostante il richiamo, la
diffida del 14 febbraio 2023 e la multa disciplinare per violazione degli
obblighi procedurali, notificata il 14 marzo 2023, il contribuente non ha dato
seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione di presentare la
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021.
È dunque stato tassato
d’ufficio. Con decisione datata 3 maggio 2023, l’RS 1 aveva accertato un
reddito da attività lucrativa dipendente pari a fr. 42'000.‑ e un
reddito immobiliare netto di fr. 2'880.‑, quest’ultimo considerato
unicamente per l’aliquota.
Per la sola imposta
cantonale aveva stabilito titoli e capitali in ragione di fr. 40'000.‑
e sostanza immobiliare posta in __________ per fr. 60'000.‑ (solo per
l’aliquota).
Il dovuto d’imposta cantonale
assommava a fr. 1'587.80, mentre quello per l’imposta federale diretta a
fr. 201.10.
Contro questa decisione,
il contribuente ha presentato tempestivo reclamo, allegando la Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2021 compilata e corredata degli allegati prescritti.
3.2
3.2.1
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi
è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del
13.
ottobre 2010 consid. 2.1).
3.2.2
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può
anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
3.3
L’RS 1 è entrato nel
merito del reclamo contro la tassazione d’ufficio, ritenendo verosimilmente verificata
la prima delle due ipotesi previste dalla giurisprudenza. Con il reclamo,
infatti, il contribuente ha inoltrato una dichiarazione d’imposta, con gli
allegati prescritti. La procedura di tassazione d’ufficio è di conseguenza divenuta
una procedura di tassazione ordinaria.
Dalla documentazione
allegata alla DI 2021 ‑ presentata in sede di reclamo ‑ si
evince che, per il periodo fiscale litigioso, il ricorrente lavorava al 10% per
__________ a __________, che aveva percepito fr. 8'790.10 (netti) e che la
ritenuta d’imposta alla fonte ammontava a fr. 1'242.65 (v. certificato di
salario e attestato-ricevuta 2021 [fr. 1241.25]).
Nel corso del 2021 aveva
inoltre percepito delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,
pagate direttamente dalla Cassa all’assicurato, in ragione di fr. 18'124.‑
(netti), la cui trattenuta d’imposta alla fonte ammontava a fr. 488.‑.
Infine, il contribuente aveva lavorato per __________ __________ e aveva
percepito fr. 3'931.‑ (v. certificato di salario). I redditi relativi
all’attività lucrativa dipendente ammontavano complessivamente a
fr. 30'845.10.
Esponeva anche una rendita
AVS/AI pari a fr. 1'912.‑, per la quale non è stata allegata
l’attestazione fiscale.
Quale sostanza (stato al
31.12.2021), dichiarava titoli e capitali in ragione di fr. 91'515.‑
(di cui € 89'470.95 su un conto presso __________) e sostanza immobiliare
per fr. 50'000.‑ (v. Modulo 7, immobile all’estero).
Dichiarava altresì un
reddito immobiliare netto, imponibile all’estero, pari a fr. 12'000.‑.
3.4
Sulla base di questi dati,
forniti dal reclamante, l’RS 1 ha redatto il calcolo delle entrate e delle
uscite per il periodo fiscale 2021, ravvisando un’insufficiente disponibilità
finanziaria annua di fr. 49'691.‑. Ha allora rivolto al contribuente
una richiesta di documentazione, sottoponendogli anche il calcolo del dispendio
per osservazioni ed avvertendolo che, se non avesse ottemperato alla richiesta
entro il termine impartito, l’autorità di tassazione avrebbe proceduto “alla
tassazione d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.
Il termine di risposta,
prorogato su richiesta dello stesso reclamante fino al 30 agosto 2023, scadeva
infruttuoso.
Con decisione del 27
settembre 2023, l’RS 1 ha proceduto ad una reformatio in peius della
decisione precedente, aumentando il reddito imponibile da fr. 37'100.‑
a fr. 80'600.‑ e la sostanza imponibile da fr. 100'000.‑
a fr. 157'000.‑. A motivo, adduceva che “in definitiva la
richiesta di documenti e osservazioni del 14 giugno 2023 è rimasta lettera
morta. All’ufficio di tassazione non resta che imporre giusta gli articoli 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD altri redditi per 49'000.‑ franchi, in
corrispondenza cioè dell’ammanco di disponibilità finanziaria risultante dal
calcolo delle entrate/uscite del 14 giugno 2023”.
4.
4.1.
Come visto, interponendo
il reclamo contro la tassazione d’ufficio, il contribuente ha ripreso la
collaborazione mancante inviando la dichiarazione debitamente compilata e gli
allegati necessari. Riprendendo la collaborazione, l’onere della prova non è
più ribaltato sul contribuente, tenuto a dimostrare la “manifesta inesattezza”
della valutazione dell’autorità di tassazione, bensì torna a seguire le regole
che concernono la ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art.
8.
CC, che trova applicazione anche nel diritto tributario. L’autorità fiscale è
dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.
4.2
Ora, l’autorità fiscale ha
sostituito una tassazione d’ufficio con un’altra tassazione d’ufficio,
parziale, sulla base di una sproporzione fra le entrate e le uscite del periodo
fiscale.
Presupposto indispensabile
per una tassazione d’ufficio è la notificazione al contribuente di una diffida,
nella quale l’autorità lo avverta delle conseguenze che deriverebbero
dall’inosservanza degli obblighi di collaborazione, cioè l’adozione di una tassazione
d’ufficio, impugnabile solo a condizioni restrittive, e l’eventuale multa per
violazione degli obblighi di procedura. In mancanza della diffida, non si
applica l’art. 132 cpv. 3 LIFD, che limita le possibili censure nell’ambito
della procedura di reclamo. Ne consegue che, in caso di reclamo o di ricorso,
le istanze competenti sono tenute al controllo della tassazione con pieno
potere cognitivo e senza limitarsi alla manifesta inesattezza (sentenza TF n.
2C_551/2018 dell’11 luglio 2019 consid. 3.2.1 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, nella
richiesta di documentazione del 14 giugno 2023, l’RS 1 ha avvertito il
contribuente che tale scritto “vale quale diffida” e che in caso di
mancata risposta avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio. Non ha tuttavia
fatto riferimento alle limitazioni cui sarebbe stata soggetta la ricevibilità
di un eventuale reclamo contro la tassazione d’ufficio.
È peraltro dubbio che una
tassazione d’ufficio, intrapresa nel corso di una procedura di reclamo, possa
comportare l’applicazione dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, che fa riferimento ai
requisiti di ricevibilità dello stesso reclamo.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita in questa sede. La decisione
impugnata deve infatti essere annullata per un’altra ragione.
4.3
4.3.1
Con la decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha proceduto ad una reformatio in peius della
decisione di tassazione d’ufficio.
4.3.2
L’autorità
di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in
sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo
quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente
(art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità fiscale prende la sua decisione fondandosi sui
risultati d’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili
e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La
legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe
(artt. 134 e 135 LIFD).
Sia
la legge federale sia quella cantonale prevedono dunque che il reclamante abbia
il diritto di essere avvertito della prospettata “reformatio in peius” e
di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione, sulla base
dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 135 LIFD, con
riferimento alla sentenza TF n. 2C_104/2013 e 105/2013 del 27 settembre 2013
consid. 2.3).
4.3.3
Nel caso in esame, invece,RS
1l’UT non ha prospettato al contribuente la reformatio in peius, nel
rispetto del suo diritto di essere sentito, così come previsto dagli articoli
208.
cpv. 1 seconda frase LT e 135 cpv. 1 seconda frase LIFD. Non era necessario
convocare personalmente il reclamante. L’autorità di tassazione avrebbe dovuto
prospettargli la nuova decisione di tassazione, spiegandogli chiaramente quali
fossero le sue intenzioni. Non è sufficiente che il contribuente possa
prevedere un peggioramento della decisione di tassazione che lo concerne (Locher, op. cit., n. 8 s. ad art. 135
LIFD, p. 614 s.). Deve potersi determinare.
È vero che l’autorità
fiscale ha invitato il reclamante a determinarsi sul calcolo del dispendio
redatto sulla base della documentazione da lui presentata, perché si delineava
un’insufficiente disponibilità finanziaria, ed ha altresì richiesto della
documentazione supplementare per poter “risolvere il reclamo”. Ha
altresì avvisato il contribuente che non avrebbe potuto ritirare il reclamo
qualora dalle circostanze avesse dovuto emergere che la tassazione era
insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT; art. 134 cpv. 2 LIFD).
Ed è anche vero che il
reclamante ha lasciato che il termine di risposta scadesse infruttuoso,
presentando la documentazione richiesta solo con il ricorso.
Tuttavia, l’RS 1 non ha
prospettato in modo chiaro e inequivocabile la sua intenzione di modificare la
tassazione a svantaggio del contribuente, violandone il diritto di essere sentito.
4.4
La decisione impugnata
deve pertanto essere annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché adotti una
nuova decisione, dopo aver garantito al contribuente il suo diritto di essere
sentito.
In questo contesto, l’autorità
di tassazione dovrà anche confrontarsi con la documentazione allegata al
ricorso.
5.
Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 affinché
proceda alle proprie incombenze.
Non si prelevano né la
tassa di giustizia né le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo del
27 settembre 2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1, perché
adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: