80.2023.229
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento pavimentazione esterna, recinzione e canalizzazione
26 febbraio 2025Italiano25 min
immobili, a fronte di un reddito immobiliare lordo di fr. 16'669.- venivano chieste
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.229
80.2023.230
Lugano
26 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 ottobre 2023 contro la decisione del 4 ottobre 2023 in materia di IC e
IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1
(10.3.1957), pensionato, ed RI 2 (2.9.1961), lavoratrice indipendente (gestione
di shop online), sono proprietari di immobili nel Canton Ticino.
Nel periodo fiscale 2021,
i contribuenti dichiaravano redditi imponibili complessivi per fr. 62'148.- ed
una sostanza imponibile di fr. 701'633.-. In particolare, RI 2 dichiarava un
utile da attività indipendente di fr. 7'556.-. Per quanto concerne gli
immobili, a fronte di un reddito immobiliare lordo di fr. 16'669.- venivano chieste
in deduzione spese di manutenzione per fr. 44'212.-.
B. Con
decisione del 7 dicembre 2022, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito
UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 101'400.- per l’IC ed in fr. 104'700.-
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 718'000.-.
Rispetto
ai dati dichiarati dai contribuenti, il reddito da attività indipendente era
stato aumentato da fr. 7'556.- a fr. 8'500.- con l’indicazione:
Reddito aziendale rettificato tenuto conto delle spese
di natura privata incluse nei costi aziendali e di altre prestazioni fatte a
proprio favore.
Per
quanto concerne le spese di manutenzione degli immobili, era stato unicamente
riconosciuto l’importo di fr. 8'438.-,a fronte dei fr. 44'212.- richiesti in
deduzione, con la motivazione:
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria o un
investimento.
Per il mapp. __________ di
__________, in particolare, l’importo riconosciuto in deduzione era di fr.
5'209.-.
Per il calcolo
dell’imposta sulla sostanza, era stato considerato un controvalore del capitale
investito negli immobili di fr. 58'895.- a fronte dei fr. 33'854.- dichiarati
con la motivazione:
Imposizione
del controvalore pari al 70% delle spese di costruzione, ampliamento o
ristrutturazione.
C. Con reclamo del 27/28
dicembre 2022, i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD
2021, contestando, fra le altre cose, l’accertamento relativo all’utile
derivante dall’attività indipendente esercitata dalla contribuente, l’ammontare
delle spese di manutenzione riconosciute, il controvalore del capitale
investito negli immobili, nonché, nel riparto intercomunale, l’attribuzione di
taluni fondi al Comune di __________, invece che ai Comuni di __________ e __________.
Per quanto concerne il
reddito da attività indipendente, veniva contestato l’aumento a fr. 8'500.- in
ragione della ripresa di spese di natura privata incluse nei costi aziendali. I
reclamanti chiedevano la conferma dell’importo esposto nella dichiarazione d’imposta
o, subordinatamente, la determinazione di un reddito di fr. 6'939.-.
In merito alle spese di
manutenzione immobiliare, i contribuenti rilevavano di aver prodotto tutta la
documentazione necessaria relativa agli interventi operati sul mapp. __________
di __________ __________ (per un importo di fr. 40'333.-), al quale si
aggiungevano fr. 3'879.- relativi agli oneri assicurativi e le spese forfettarie
di manutenzione dei mapp. __________ e __________ RFD di __________. Veniva
presentata una tabella, allestita sulla base della Circolare n. 7 della
Divisione delle contribuzioni, con l’elenco delle spese e la descrizione degli
interventi effettuati.
In relazione al
controvalore del capitale investito negli immobili veniva contestato l’importo
di fr. 58'895.-, rispetto al dato dichiarato di fr. 33'854.-, per il fatto che,
nell’anno 2021, non sarebbe stata “affrontata nessuna spesa di costruzione,
ampliamento o ristrutturazione”.
D. Con scritto del 7
gennaio 2023, inviato tramite posta APlus, l’UT richiedeva ai contribuenti
ulteriore documentazione, entro il 31 gennaio 2023, ed in particolare:
·
Copia della documentazione
relativa alle registrazioni contabili (…);
·
Documentare le spese Auto: Benzina
per sfr. 1'002.90
·
Documentare le spese Abbonamento
internet, telefono fisso per sfr. 1'257.60
·
Copia completa (piani esecutivi,
ecc.) della ristrutturazione/ampliamento al mapp. __________ Comune __________
·
Sono stati versati contributi di
miglioria per l’allacciamento all’acquedotto, fognatura, ecc. ?? Se sì
documentare;
·
Documentare (tabella riassuntiva)
le spese ritenute di miglioria sul mapp. __________ Comune __________ a partire
dal 2019.
Con risposta del 20
gennaio 2023, i reclamanti producevano la documentazione richiesta.
E. Con decisione del 4
ottobre 2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, limitatamente
all’imposta sulla sostanza, la cui base imponibile veniva ridotta a fr. 708'000.-
per effetto della riduzione del valore dei titoli e capitali.
Il reddito dell’attività
lucrativa indipendente della moglie era confermato, con la seguente
motivazione:
Sulla
base della documentazione presentata il 20.1.2023 si evince che i rendiconti
presentati con la dichiarazione fiscale 2021 erano incompleti e parzialmente
inesatti. Pertanto non rispettosi dei principi contabili. Le riprese private,
effettuate sui costi aziendali, risultano essere assai contenute; questo anche
in ragione della fattura Digitec, intestata al contribuente, che non poteva
essere inserita nei rendiconti del coniuge.
Anche l’ammontare delle
spese di manutenzione era confermato, con le spiegazioni seguenti:
In
considerazione della documentazione presentata il 20.1.2023 (domande di
costruzione, foto, licenze edilizie, ecc.) che conferma la richiesta di
trasformazione, in un’unica abitazione secondaria, dei sub A e B, con
rinnovamenti interni ed esterni, protrattesi su più anni, siano, nell’anno in
esame, da considerare migliorie e quindi non deducibili in buona parte.
Infine, anche il
controvalore del capitale investito negli immobili veniva confermato.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano le
riprese nel calcolo del reddito da attività indipendente, la mancata deduzione
di parte delle spese di gestione e di manutenzione degli immobili, il
controvalore del capitale investito negli immobili e il riparto intercomunale.
Per quanto concerne il
reddito dell’attività lucrativa indipendente, lo stesso ammonterebbe a fr.
7'656.-, come risulta dal conto economico fornito all’UT con la dichiarazione
e, poi in seguito, con il reclamo. I rendiconti presentati sarebbero pertanto
completi e sarebbe stata prestata piena collaborazione. In merito alla fattura __________,
la stessa si riferirebbe all’acquisto di un nuovo computer (prezzo di fr.
1'310.70), utilizzato anche per l’attività indipendente (quota parte stimata in
fr. 900.-), motivo per il quale una parte dei costi sarebbe stata considerata
di natura privata. L’utile netto risulterebbe inoltre in linea con i precedenti
periodi fiscali.
Per quanto concerne la
deduzione delle spese di manutenzione, i ricorrenti contestano la decurtazione
dell’importo da loro fatto valere e rimproverano all’UT laddove di non aver
distinto in maniera chiara i diversi interventi nel corso degli anni. Allegano
una tabella nella quale, analiticamente, illustrano le attività edili
effettuate ed i relativi costi.
Per il resto, ribadiscono
che, per l’imposta sulla sostanza, il controvalore investito negli immobili
ammonterebbe a fr. 33'854.- anziché a fr. 58'895.-. Infine contestano, nel
riparto intercomunale, l’attribuzione degli immobili situati nel Comune di __________
al Comune di __________.
G. Con osservazioni del 30
novembre 2023, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede
la reiezione del ricorso, con l’eccezione della censura relativa alla
ripartizione intercomunale.
Per quanto concerne
l’attività indipendente svolta da RI 2 l’autorità fiscale rileva che in sede di
reclamo erano stati presentati altri rendiconti che attestavano un utile
diverso da quello indicato nella dichiarazione fiscale. Anche se la differenza
è esigua, l’autorità fiscale sostiene che una correzione della contabilità dopo
l’inoltro della dichiarazione fiscale sarebbe ammessa solo se un contribuente
viola palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale e purché ciò
avvenga prima che la tassazione diventi definitiva (in merito sentenza CDT n.
80.2011.74 del 19 agosto 2011, consid. 1.3.). Inoltre, alla richiesta di
documentazione, i contribuenti avrebbero unicamente risposto in maniera
parziale, non avendo prodotto i giustificativi relativi alle spese
auto/benzina. Dopo aver passato in rassegna i costi aziendali fatti valere ed
esplicitando la parte privata non riconoscibile fiscalmente, il fisco conclude
che le riprese private sarebbero “oltre modo adeguate”.
Per quanto concerne la
deduzione delle spese di manutenzione degli immobili, l’Ufficio giuridico
osserva che “il valore di reddito tassato al mapp. __________ del Comune di __________
(valore locativo di fr. 3'140.-) riguarda unicamente il sub. A di 35 mq, mentre
il sub B di 15 mq non ha un valore di reddito”, con la conseguenza che “le
spese sostenute sul sub B non sono a priori deducibili non essendovi in
contropartita alcun reddito tassato”.
In relazione al
controvalore del capitale investito negli immobili, in mancanza di nuova stima
dell’immobile, viene chiesta la conferma del totale dei capitali investiti al
31.12.2021 a titolo di miglioria nella misura di fr. 58'895, secondo l’art. 42
cpv. 1bis LT.
Da ultimo, per quanto riguarda
il riparto intercomunale, l’Ufficio __________ riconosce l’attribuzione dei
mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ al Comune __________.
H. Con replica dell’11
dicembre 2023, i contribuenti obiettano che nessuna delle spese di manutenzione
relative al periodo fiscale 2021 riguarderebbe il subalterno B del mapp. __________.
Gli interventi relativi alla licenza edilizia del 1° luglio 2021 (piazzale,
recinzione, sostituzione cancello area esterna) sarebbero stati eseguiti nel
2021. Viene ad ogni modo contestato che il subalterno B del mapp. __________ __________
non abbia un “valore di reddito”. Secondo i ricorrenti, l’intero fabbricato sul
particellare 2039 (sub. A e B) costituisce, di fatto, un’unica entità, sia
fisica sia funzionale.
In merito al controvalore
del capitale investito negli immobili, gli insorgenti indicano che il 25
gennaio 2021 avevano inoltrato al Comune di __________ l’annuncio di fine dei
lavori oggetto della licenza edilizia del 16 gennaio 2020, ma che, a distanza
di quasi 3 anni, l’aggiornamento della stima non è avvenuto. Per il resto si
riconfermano nelle conclusioni ricorsuali.
Diritto
I. Reddito dell’attività lucrativa
indipendente
1. 1.1.
L’autorità fiscale ha
stabilito il reddito da attività indipendente della moglie in fr. 8'500.-,
riprendendo parte dei costi fatti valere, in quanto ritenuti di natura privata.
Di parere avverso i contribuenti, che sostengono di aver già proceduto a
computare la parte dei costi di natura privata. Motivo per il quale il reddito
da attività lucrativa indipendente dovrebbe essere stabilito come da
dichiarazione fiscale.
1.2.
Secondo gli articoli 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per il combinato disposto
degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta
cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la
determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.
Una correzione fiscale
dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere
intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett.
b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).
1.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono
legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò
che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione
commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale
anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se
un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo
fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al
profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore
di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine)
non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È inammissibile
dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con
il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le
spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono
considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate all'azienda e
in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese
per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n.
2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
2. 2.1.
La contribuente ha
presentato la c, sito visualizzato il 23.01.2025).
Nei costi, faceva valere
“Acquisti” per fr. 22'697.94, “Spese postali e telefono” per fr. 2'178.96,
nonché “Spese diverse” per fr. 5'896.28. L’autorità fiscale aveva chiesto di
produrre le schede contabili relative alle tre posizioni di costo.
Secondo il fisco, per
quanto concerne le “Spese postali e telefono”, tale importo includerebbe un
costo annuo di fr. 732.76 per un abbonamento di telefonia mobile, intestato
alla moglie, che senza dubbio veniva usato anche per scopi privati.
. Per quanto concerne il
conto “Spese diverse”, sarebbero inclusi costi per i quali andrebbe considerata
anche una parte privata, e meglio i costi per l’automobile (vignetta
autostradale, fr. 40.- ed assicurazione fr. 772.05), per l’abbigliamento (__________,
fr. 290.-, __________, fr. 99.85, __________ borsa fr. 219.-), e per lo scanner
(fr. 300.64).
Per quanto concerne il
costo del computer (fattura peraltro intestata a nome del marito), secondo
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, se fosse stato da
considerare un bene aziendale avrebbe dovuto essere attivato a bilancio, con la
conseguenza che ne sarebbe stato possibile l’ammortamento annuo.
2.2.
Ora, l’autorità fiscale ha
proceduto ad una ponderazione della parte delle spese che non poteva essere
unicamente considerata aziendale.
Per quanto concerne ad
esempio il vestiario, la contribuente non ha prodotto alcuna prova circa
l’utilizzo per scopi professionali (per fr. 608.85). Come giustamente rilevato
dall’autorità fiscale, nelle spese di posta e di telefonia, è incluso
l’abbonamento telefonico, che non viene unicamente usato per scopi aziendali.
Una quota parte va
sicuramente ritenuta di natura privata, come pure i costi inerenti
l’autovettura.
Per quanto concerne le
spese per l’acquisto del PC, è stato correttamente rilevato che nel bilancio non
è stato attivato come bene aziendale e che, ad ogni modo, la fattura inerente
l’acquisto era intestata al marito. Ora, già solo prendendo in considerazione
il valore del PC e delle spese di abbigliamento, si arriva ad una ripresa
superiore ai fr. 1'000.-. Ne discende che, l’autorità fiscale, nella ripresa di
spese private, è stata finanche prudenziale.
Su questo punto la
decisione merita perfetta tutela.
Considerandi
II. Spese di manutenzione
3.
3.1.
Secondo gli articoli 32
cpv. 2 LIFD, 9 cpv. 3 LAID e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione
da parte di terzi.
3.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad
art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad
art. 32 LIFD, p.
603; Merlino, in: Yersin/Noël [a
cura di], Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32
LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum
DBG, Vol. I, Basilea 2019, n. 26 ad
art. 32 LIFD, p. 954);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,
“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze
più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il
rinnovo di facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad
art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, op. cit., Vol. I, n. 26 ad
art. 32 LIFD, p. 954);
·
le spese di sostituzione o
modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”):
i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un
oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego
residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne
serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a
modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono
sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le
nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le
vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando
apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono
rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n.
80.96.170
del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
3.3
Nel caso di immobili
occupati dallo stesso proprietario, sono deducibili solo le spese di
manutenzione che sono direttamente collegate al valore locativo (imponibile).
Analogamente alla distinzione tra canone di locazione e spese accessorie, nel
caso in cui un immobile sia ceduto in locazione a terzi, solo le spese di
manutenzione che il proprietario stesso deve sostenere per cedere in locazione
il suo immobile a terzi costituiscono spese di manutenzione deducibili in caso
di uso personale. In definitiva, si tratta delle spese sostenute dal
contribuente per la riparazione o il rinnovo che non determinano
un aumento del valore dell’immobile, che rappresentano spese e non investimenti
(cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 1 dell’Ordinanza dell’AFC del 24
agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta [RS 642.116.2]). L’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza
contiene un elenco esemplificativo di costi di manutenzione deducibili.
Non possono invece essere
dedotti altri costi e spese, in particolare le spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia e le spese d’acquisto, di fabbricazione o di
miglioria di beni patrimoniali; (art. 34 lett. a e d LIFD). Le
spese per il mantenimento privato del contribuente rappresentano spese di
consumo o di utilizzazione del reddito e in linea di principio includono le
spese accessorie alla pigione, come le spese per l’acqua corrente e il
riscaldamento (cfr. art. 1 al. 2 lett. c Ordinanza AFC citata). Per
quanto riguarda i costi di cui all'art. 34 lett. d LIFD, si tratta di
spese di investimento immobiliare il cui effetto è quello di incrementare il
valore dell’immobile. L'art. 1 al. 2 dell’Ordinanza AFC citata contiene un
elenco di spese di manutenzione che non sono deducibili (sentenza TF
2C_434/2017 del 4 aprile 2018 consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
3.4
Per quanto concerne l’onere
della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale l'autorità
deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico
impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153
consid. 4.3 p. 158).
Secondo giurisprudenza, la
prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante
presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi
(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
4.
4.1.
Nel caso in esame, in
relazione al mapp. n. __________ RFD di __________, gli insorgenti chiedono in
deduzione l’importo di fr. 40'332.85 a titolo di spese effettive di
manutenzione. Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha riconosciuto
solo l’importo fr. 5'209.-, così composto:
·
WC al PT fr. 1'959.80
·
Impianto elettrico fr. 1'047.05
·
Riscaldamento fr. 354.95
·
Isolamento termico interno fr. 882.30
·
Porte fr. 44.10
·
Sanitario fr. 240.85
·
Pittore fr. 29.90
·
Assicurazione stabile fr. 650.00
L’immobile in questione è
stato oggetto di opere edilizie che si sono protratte su più anni: in sede
ricorsuale gli insorgenti spiegano, più nel dettaglio, gli interventi eseguiti.
Nel 2021, oltre alla pavimentazione esterna, i lavori avrebbero interessato
anche l’allacciamento all’acqua, la riparazione e l’adeguamento della
fognatura, il rifacimento dell’impianto sanitario del servizio al pian terreno,
l’isolazione termica, l’adeguamento dell’impianto elettrico (nuova messa a
terra).
4.2
Va premesso che
l’argomentazione, contenuta nelle osservazioni della Divisione delle
contribuzioni al ricorso, secondo cui le spese sostenute sul sub B non
sarebbero “a priori deducibili non essendovi in contropartita alcun reddito
tassato”, non è pertinente.
La questione non era stata
precedentemente sollevata dall’Ufficio di tassazione, che aveva per contro
negato la deduzione delle spese litigiose basandosi sulla loro qualifica quali
spese di miglioria e non di manutenzione. Dagli atti prodotti dall’autorità
fiscale non è del resto rilevabile come sia stato calcolato il valore locativo
dell’immobile in discussione.
In ogni caso, nella loro
replica del 7 dicembre 2023, i ricorrenti hanno spiegato che i due subalterni
che sorgono sul mapp. n. 2039 erano precedentemente situati su due fondi
distinti. Il 2 luglio 2019 i mapp. n. __________ e __________ RFD di __________
sono stati riuniti nell’unico mapp. n. __________. Anche i due edifici
esistenti sono poi stati unificati. Il mapp. __________ era inoltre stato da
loro acquistato solo nel corso del 2019.
4.3
4.3.1
I ricorrenti hanno
prodotto la domanda di costruzione (del 16/24 settembre 2019, doc. 12), il cui
oggetto era la “formazione di un unico appartamento secondario, rinnovo
cucina e bagno (2 locali lato est dell’edificio), formazione aperture interne,
scala interna, sostituzione serramenti”. Il genere di lavoro veniva indicato
quale “riattazione” e “trasformazione (cambio destinazione)”. Il 16 gennaio 2020
è stata rilasciata la “licenza edilizia parzialmente a posteriori”. Il genere
della costruzione veniva così descritto: “trasformazione di due case
unifamiliari secondarie in una secondaria, lavori di rinnovamento interni e
sostituzione d’alcuni serramenti esterni nel sub. B, nuova scala interna nel
sub. A e posa impianto trattamento acque luride”.
4.3.2
Nel 2021, è stata rifatta
l’area esterna (pavimentazione e recinzione), secondo la licenza edilizia
rilasciata il 1° luglio 2021.
In effetti, con
risoluzione municipale del 23 giugno 2021 veniva rilasciata ai ricorrenti,
un’ulteriore licenza edilizia, concernente i “lavori di rifacimento area
esterna e sostituzione recinzione al mappale no. __________ di __________”
(allegato al ricorso doc. 15). Tale documentazione è comprensiva anche della
domanda di costruzione nella forma della notifica, nella quale la
descrizione dell’opera è la seguente:
1.
Rifacimento area
esterna in piode, con nuovo materiale, sempre in piode.
2.
Sostituzione
recinzione, con una nuova in rete metallica zincata (altezza 100 cm) e legname
di castagno (non trattato).
Con scritto del 12 luglio 2021
(allegato doc. 15 al ricorso), RI 1 specificava che, nell’ambito dei lavori oggetto
di licenza edilizia, avrebbe sostituito “la condotta di allacciamento
all’acquedotto come pure due condotte di distribuzione che transitano sul
sentiero comunale”. Con risposta del 20 agosto 2021, il Comune di __________
autorizzava lo scavo sul suolo pubblico al mapp. __________ RFD per le
“operazioni di messa sottoterra di alcune tubature di servizio”.
4.4
4.4.1
Per quanto concerne le
opere esterne, i contribuenti producono della documentazione fotografica
inerente la situazione pre e post lavori (allegato doc. 18 al ricorso).
A comprova di tale
intervento, allegano la fattura emessa dalla __________ l’8 ottobre 2021 per i
lavori di pavimentazione esterna e le canalizzazioni (doc. 26 DF) e quella
della __________ del 1° gennaio 2021 (doc. 29) per le opere di recinzione.
Secondo l’Allegato alla
Circolare 7/2024 “Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata”
(stato al 1° luglio 2024), viene riconosciuto integralmente quale spesa di
manutenzione il “rifacimento pavimentazione esistente con medesimo
materiale” (p. 22), mentre, per quanto riguarda la recinzione, la “sostituzione
recinzione esistente con materiale e strutture migliori, o con dimensioni
superiori” viene riconosciuta al 67-50% quale spesa di manutenzione.
4.4.2
Nel caso in esame, la
spesa per la recinzione dev’essere ammessa nella misura del 67% (fr. 2'626.60
su fr. 3'920.30 della fattura __________, n. 29 DF).
Per quanto riguarda
invece, la posa della pavimentazione esterna, sulla base della fattura dell’8
ottobre 2021 (doc. 26 DF), va riconosciuta la spesa per la demolizione e la
rimozione delle vecchie piode dal piazzale (fr. 600.-), quella per il “piazzale
in piode + tavolo” (fr. 10'243.-) e quella per i lavori a regia (fr. 8’887.-).
Per la pavimentazione
esterna va pertanto riconosciuto l’importo di complessivi 19'730.-.
4.4.3
Per quanto concerne le
canalizzazioni, secondo la Circolare n. 7, i costi per la sostituzione ed il
risanamento dell’impianto precedente vengono considerati integralmente spese di
manutenzione.
Sulla base della domanda
di costruzione (sub. doc. 12 DF) emerge che vi è stata la demolizione delle
tubature. Sulla base della fattura (doc. 26 DF) emergono dei lavori effettuati
a regia nel corso del 2021 che riguardano la posa delle canalizzazioni, per fr.
5'531.-. Questo costo va, pertanto, riconosciuto in deduzione.
4.5
4.5.1
Per quanto attiene alle
opere interne effettuate nel 2021, vi sarebbe – sempre volendo seguire lo
schema proposto dai ricorrenti nel doc. 9 allegato al ricorso – una spesa di
fr. 4'163.90 legata all’impianto sanitario (rifacimento allacciamento acqua
nonché il rifacimento impianto servizio PT).
Invero per tale costo
vengono allegate tutta una serie di fatture relative all’acquisto di materiale,
pagate anche in parte a contanti (anche intestate a terze persone, cfr. doc. DF
4, 8, 13, 14, 17 __________).
Secondo quanto indicato
dal ricorrente, i lavori sarebbero stati anche da lui eseguiti. Tuttavia, dalla
disamina di tali fatture non risulta né che il materiale sia servito per la
ristrutturazione del mapp. __________ RFD __________ né che il materiale
impiegato sia stato pagato dai ricorrenti (per quanto attiene, in special modo
le fatture pagate a contanti senza intestazione; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2019.245/246
del 14 luglio 2021 consid. 3.4.2).
Ora, se è vero che il
contribuente non può dedurre il costo del proprio stesso lavoro (a meno che non
ne dichiari il reddito), quanto prodotto non è tuttavia sufficiente per
sostanziare tale spesa.
4.5.2
Motivo per il quale,
vengono riconosciute spese di manutenzione del mapp. __________ per complessivi
fr. 27'887.60.
III. Controvalore del
capitale investito negli immobili
5.
5.1.
L’art. 42 cpv. 1 prima
frase LT prevede che gli immobili e i loro accessori siano imposti per il
valore di stima ufficiale.
Secondo l’art. 42 cpv. 1bis,
in deroga al capoverso 1, per gli immobili in costruzione, in fase di
ampliamento o ristrutturazione avente carattere di miglioria, il cui valore non
è ancora riflesso nella stima, viene aggiunto al valore di stima ufficiale
secondo il capoverso 1 un supplemento pari al 70% delle relative spese di
costruzione, di ampliamento o ristrutturazione sopportate dal contribuente sino
al momento determinante per l’imposizione e indipendentemente se finanziate con
mezzi propri o con mezzi di terzi.
5.2
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha indicato
che, il totale degli investimenti di miglioria al 31.12.2021 (ossia la
differenza tra le spese di manutenzione non ammesse e quelle ammesse) era pari
a fr. 58'895.-, come risulta dal calcolo seguente:
migliorie 2020: fr. 48'362
x 70% = fr. 33'854.-
migliorie 2021: fr. 35'774
x 70% = fr. 25'041.-
Ora, in base alla presente
decisione, vengono riconosciute spese di manutenzione (secondo l’allegato doc.
9.
al ricorso) non per fr. 4'558.- bensì per fr. 27'887.60. Le spese di
manutenzione non ammesse, che si qualificano migliorie, sono pertanto pari a
fr. 12'444.-. Motivo per il quale il controvalore investito negli immobili al
31.12.2021
dev’essere stabilito in 42'565, in base al calcolo che segue:
migliorie 2020: fr. 48'362
x 70% = fr. 33'854.-
migliorie 2021: fr. 12’444
x 70% = fr. 8’711.-
IV. Riparto intercomunale
6.
6.1.
Giusta l’art. 279 LT se le
condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un
riparto intercomunale, riservate le disposizioni […] secondo i principi del
diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Per quanto concerne la
sostanza immobiliare e il relativo reddito, secondo l’art. 280 cpv. 1 LT sono
attribuiti al Comune di situazione degli immobili.
6.2
Come correttamente
ritenuto anche dalla Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del
30.
novembre 2024, i mapp. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ devono essere
attribuiti al __________ di __________ anziché quello di __________.
7.
Il ricorso è
parzialmente accolto. Le spese di manutenzione relative al mapp. __________ RFD
__________ sono riconosciute nella misura di fr. 27'887.60; il controvalore del
capitale investito negli immobili al 31.12.2021 è di fr. 42'565; i mapp. __________
sono attribuiti al Comune di __________.
La tassa di giustizia
e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in misura proporzionale alla
loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 ottobre 2023 è riformata nel senso
che:
·
le spese di manutenzione relative al mapp. __________ RFD __________
sono riconosciute in fr. 27'887.60;
·
il controvalore del capitale investito negli immobili al
31.12.2021 è di fr. 42'656.10;
·
i mapp. __________ sono attribuiti al Comune di __________.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di 1/3 (fr. 500.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipi di __________ e __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: