80.2023.23
Procedura: revisione, imposta di donazione, liberalità da ex patrigno, imposta calcolata con aliquota per “non parente”, errore nella dichiarazione
4 ottobre 2023Italiano17 min
relativo modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti in capitale) l’assenza
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.23
Lugano
4 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 gennaio 2023 contro la decisione del 26 dicembre 2022 in materia di revisione
imposte di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta del 2014 il contribuente RI 1 ha indicato di avere beneficiato di una
donazione di CHF 230'000.-, ricevuta da parte di __________ in adempimento
della convenzione di annullamento di un contratto successorio stipulato tra le
parti. Nel redigere la dichiarazione fiscale, il contribuente ha indicato, nel
relativo modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti in capitale) l’assenza
di un rapporto di parentela tra donante e donatario.
Il 31 ottobre 2016 l’RS 1
(UISD) ha notificato al donatario un progetto di tassazione, nel quale ha
prospettato una tassazione “in base a dati notificati dalle parti”, calcolando
l’imposta “in base all’art. 164” e commisurando in tal modo l’imposta in CHF
65'854.50, in applicazione dell’aliquota e del coefficiente corrispondente a
una donazione a “non parente”.
Non essendo stato
contestato il progetto di tassazione, con decisione del 15 dicembre 2016, l’UISD
ha notificato al donatario la tassazione dell’imposta di donazione, riprendendo
i dati del progetto di tassazione. Non contestata, la decisione è passata in
giudicato e il contribuente ha provveduto al pagamento dell’imposta.
B. Con scritto dell’11
maggio 2020, RI 1 si è rivolto all’UISD, informandolo di avere appreso di aver
pagato un’imposta di donazione più elevata di quanto avrebbe dovuto, a causa di
un errore nel suo calcolo. Nella dichiarazione d’imposta 2014, avrebbe
qualificato “in buona fede” la donazione come ricevuta da “non parente”.
Avrebbe tuttavia appreso in seguito che “ai fini fiscali l’affinità
parentale rimane anche in seguito a divorzio”. Sebbene il donante fosse
divorziato dalla madre del donatario, al momento della liberalità, l’imposta
avrebbe dovuto tener conto del legame di affinità tuttora esistente.
Con istanza del 31 maggio
2020, il contribuente ha chiesto una revisione della decisione di tassazione
del 15 dicembre 2016, avendo appreso che, stante il tenore dell’art. 21 CC, i
legami di affinità non si estinguono a seguito dello scioglimento del
matrimonio, con la conseguenza che tra donante e donatario, ovvero tra ex
patrigno ed ex figliastro, sussisteva un rapporto di parentela e, meglio, di
affinità, con conseguente riflesso sul calcolo dell’imposta di donazione che,
così calcolata, sarebbe ammontata a CHF 21'951.50. Secondo l’istante, la
conoscenza del tenore dell’art. 21 CC avrebbe rappresentato un fatto nuovo, che
non avrebbe potuto conoscere nemmeno usando la dovuta diligenza, ritenuto che,
tra le istruzioni inviate al contribuente per facilitare la compilazione della
dichiarazione di imposta, vi erano degli estratti della Legge tributaria ma
nessun riferimento all’art. 21 CC. L’autorità fiscale, pertanto, non avrebbe
adeguatamente informato il contribuente, mettendolo nella posizione di
correttamente compilare la dichiarazione fiscale, violando il principio di
collaborazione tra autorità e contribuente. Inoltre, l’UISD avrebbe violato
anche il proprio dovere di controllo della correttezza della dichiarazione
d’imposta, ritenuto che il contribuente aveva allegato alla dichiarazione anche
la convenzione di annullamento di un contratto successorio alla base della
donazione, da cui l’Ufficio fiscale avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di
un rapporto di parentela tra donante e donatario.
C. L’UISD,
con decisione del 04.08.2021, ha respinto la richiesta di revisione, rilevando
che il contribuente aveva commesso un errore nella compilazione della
dichiarazione d’imposta, errore che non costituisce motivo di revisione giusta
l’art. 232 LT e che avrebbe potuto sollevare nell’ambito della procedura
ordinaria, salvaguardando con diligenza i propri diritti. L’autorità fiscale ha
ricordato che l’istituto della revisione non può rappresentare un rimedio per
invocare argomenti che potevano (e dovevano) essere sollevati con
l’impugnazione della decisione di tassazione nel termine di 30 giorni dalla sua
notifica, non sussistendo nel caso di specie alcun fatto nuovo non ravvisabile
in precedenza.
D. Avverso la decisione
dell’UISD il contribuente, rappresentato dal fratello RA 1, è insorto con
reclamo del 31.08.2021. Il reclamante ha argomentato che, all’epoca della
compilazione della dichiarazione, non era assistito da un professionista e che
l’Autorità fiscale non avrebbe garantito “un’adeguata informazione ai
contribuenti”, omettendo ogni riferimento all’art. 21 CC – a differenza di
altri Cantoni che, invece, garantiscono una maggiore e più compiuta
informazione al contribuente – , senza contare che “la domanda nei formulari
è impostata in modo lacunoso, mancando in essa un riferimento all’affinità”.
Ne deriverebbe che il contribuente non avrebbe commesso un errore a lui
rimproverabile, non essendo stato messo in condizione di poter compiutamente e
consapevolmente compilare la dichiarazione d’imposta, a fronte della negligenza
dell’amministrazione fiscale nel fornire le informazioni essenziali. L’UISD,
anzi, a mente del contribuente, disponeva già delle informazioni necessarie per
stabilire il legame di parentela/affinità tra donante e donatario, desumibili
dall’inventario dettagliato redatto a seguito della morte della madre del
contribuente medesimo, inoltrato nel mese di febbraio 2015 ed ove compariva
anche il nominativo del donatario (ex marito della donna) __________.
E. Con decisione del
26.12.2022, l’UISD ha respinto il reclamo del contribuente, ribadendo che, nel
caso di specie, non sussisterebbe alcun motivo di revisione, non essendo tale
una erronea compilazione della dichiarazione di imposta, che è invece
imputabile unicamente al contribuente. Secondo l’autorità fiscale, “un
dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque
solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti”, ciò che non
sarebbe nel caso di specie, considerata anche “la concordante dichiarazione
effettuata da donante e donatario (che) non davano all’UISD nessuno
spunto per ulteriori indagini o messa in dubbio di quanto dai contribuenti
stessi affermato”. Ritenuto anche che il donatario non aveva notificato
all’UISD la donazione ricevuta, come invece preteso dall’art. 219 LT,
limitandosi ad annotarla nella dichiarazione d’imposta e così impedendo uno
scambio di informazioni utili con l’autorità che avrebbe potuto, se del caso,
evitare l’errore. L’UISD ha infine sollevato dubbi anche in merito al rispetto
del termine di 90 giorni giusta l’art. 233 LT per la presentazione della
richiesta di revisione.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le medesime
argomentazioni sollevate in precedenza e rileva che “nel mese di febbraio
2020” è stato il fratello e rappresentante del ricorrente, RA 1, ad “accorgersi”
dell’errore di calcolo nella decisione del 2016, di cui ha avuto conferma da
parte dell’Ufficio fiscale solo in data 4 o 5 marzo 2020, e solo a questo punto
avrebbe informato della questione anche il fratello contribuente. Ragione per
cui, a mente del ricorrente, il termine per la presentazione dell’istanza di
revisione decorrerebbe proprio dal 04.03.2020, e di conseguenza sarebbe stato
rispettato, essendo l’istanza stata presentata il 03.06.2020. Nel periodo tra
la “scoperta” del tenore dell’art. 21 CC e il 4 marzo 2020, RA 1 non avrebbe
informato il fratello, in attesa di avere certezza di quanto, sino a quel
momento, soltanto meramente ipotizzato, e per “non creare false aspettative”.
Il ricorrente evidenzia anche che, a ben vedere, non ha commesso nessun errore
nella compilazione della dichiarazione d’imposta, considerato che il patrigno
non è giuridicamente un “parente” ma, semmai, un “affine”, mentre il modulo
della dichiarazione d’imposta distingue solo tra “parente” e “non parente”. Ne
sarebbe quindi derivato il paradosso che, pur a fronte di una risposta
“corretta”, ne è derivata una decisione di tassazione “errata”, altro elemento
che va a sostegno della non rimproverabilità dell’errore (se di errore si
tratta) al contribuente, che peraltro era senza colpa ignaro del tenore
dell’art. 21 CC, che va dunque considerato alla stregua di un fatto nuovo e
rilevante ai sensi dell’art. 232 LT. Inoltre, a valere quale ulteriore motivo
di revisione, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto della documentazione
allegata dal contribuente alla dichiarazione d’imposta (e meglio della convenzione
di annullamento di un contratto successorio), rispettivamente non avrebbe fatto
tutto quanto in suo potere per accertare la sussistenza del legame tra donante
e donatario (ovvero non avrebbe verificato la sussistenza di eventuali
precedenti donazioni né è avrebbe consultato il registro dei contribuenti).
G. Nelle osservazioni al
ricorso di data 13.03.2023, l’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni ha rilevato che il ricorrente, quanto al rispetto della
tempistica per l’inoltro dell’istanza di revisione, non ha fornito prova di
avere effettivamente saputo solo il 04.03.2020 dell’errore di calcolo, ritenuto
che il rappresentante e fratello del medesimo, RA 1, ne sarebbe venuto a
conoscenza già a febbraio 2020, con la conseguenza che “appare verosimile
credere che tale informazione circa l’errata segnalazione del grado di “(non)
parentela”, stante la sua rilevanza, sia stata fornita al contribuente già nel
mese di febbraio 2020”. In tal caso, il termine perentorio di 90 giorni di
cui all’art. 233 LT sarebbe scaduto prima della presentazione dell’istanza di
data 03.06.2020. Nel merito, invece, l’Ufficio giuridico si richiama alle
precedenti decisioni dell’UISD, rilevando la violazione dell’obbligo di
diligenza del contribuente, il quale avrebbe potuto attivarsi per accertare la
correttezza della dichiarazione, affidandosi ad un professionista oppure
prendendo diretto contatto con l’ufficio fiscale. Non sarebbe peraltro “esigibile
che le autorità fiscali, a fronte di indicazioni corrispondenti fra donante e
donatario e in assenza di altre specificazioni, procedano motu proprio a
confrontare per ogni contribuente le dichiarazioni fornite con quelle esposte
in altri incarti, ritenuto come ogni singola successione e/o donazione sia un
caso a sé stante e indipendente e nella presente fattispecie non vi fossero
indizi atti a metterne in dubbio la veridicità”. Infine, quanto al
contratto successorio, l’ufficio giuridico ha riferito di averne preso visione
“solo in questa sede”, ma che, ad ogni buon conto, dal suo tenore non si
potevano trarre “elementi sufficienti atti a suffragare che fra le parti vi
fosse un qualsivoglia legame”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
contribuente ha riconosciuto di avere erroneamente indicato nella dichiarazione
d’imposta del 2014, con riferimento alla donazione ricevuta da __________, che
tra donante e donatario non vi fosse un rapporto di parentela - benché il
donante sia l’ex patrigno del donatario - inducendo in tal modo l’UISD a
calcolare l’imposta dovuta sulla base di un’aliquota ben superiore rispetto a
quella prevista nell’ambito dei rapporti di parentela. Il ricorrente ritiene
tuttavia tale errore attribuibile all’autorità fiscale, che non avrebbe
rispettato il proprio dovere di collaborazione, omettendo di adeguatamente
informare il contribuente del tenore di tutti gli articoli rilevanti nel caso
di specie, ed in particolare della disposizione civilistica applicabile al
riguardo. La successiva conoscenza del tenore di quest’ultima è considerata dal
contribuente alla stregua di un “fatto nuovo” secondo l’art. 232 cpv. 1 lett. a
LT. Inoltre l’autorità d’imposta avrebbe in ogni caso dovuto accorgersi della
sussistenza del legame di affinità esistente tra donante e donatario, stante la
documentazione allegata alla dichiarazione ed i diversi incarti o fascicoli
inerenti i soggetti coinvolti, che erano a sua disposizione e che avrebbe
potuto consultare. Non avvedendosene, avrebbe violato i principi essenziali
della procedura, motivo di revisione ex art. 232 cpv. 1 lett. b
LT.
2.2
2.2.1
In primo luogo, l’affermazione
del ricorrente, secondo cui l’autorità di tassazione avrebbe ignorato il
contenuto della convenzione di annullamento del contratto successorio, è
contestata dall’autorità stessa. Il documento in questione non sarebbe infatti
stato allegato alla dichiarazione.
2.2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di
indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o
mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza
del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al
contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di
imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
2.2.3
Spetterebbe
al ricorrente provare di aver allegato alla sua dichiarazione d’imposta la
convenzione del 23 maggio 2014, che l’autorità fiscale sostiene di non aver
ricevuto.
Indipendentemente dalla presenza
o meno del documento negli atti ricevuti dall’Ufficio di tassazione, è vero che
la convenzione non contiene alcuna indicazione in merito ai rapporti di
parentela eventualmente intercorrenti fra le parti, che vengono designate solo
con il loro nome, luogo d’origine e domicilio.
In queste circostanze, se
anche il contratto in discussione fosse stato allegato alla dichiarazione, non
si potrebbe rimproverare all’autorità di tassazione una negligenza per non
avere verificato eventuali vincoli di parentela, se si considera che era stato
lo stesso contribuente a indicare nella dichiarazione di essere “non parente”.
D’altra parte, la stessa
menzione “non parente” figura nel progetto di tassazione, inviato al
contribuente il 31 ottobre 2016, e nella decisione di tassazione del 15
dicembre 2016.
2.3
L’UISD riconduce
l’accaduto ad un errore di diritto, commesso dallo stesso insorgente, per aver
ritenuto che il legame di affinità con il donante fosse venuto meno con il
divorzio di quest’ultimo da sua madre.
Diversamente dai
funzionari del fisco, il ricorrente non poteva non conoscere l’esistenza del
vincolo di affinità che lo legava al donante. Il suo errore non dipende
pertanto dal fatto di aver ignorato dei fatti essenziali per la decisione,
bensì dall’ignoranza del tenore e della portata dell’art. 21 cpv. 2 CC, secondo
cui l’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione
domestica registrata da cui deriva.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’ignoranza della legge da parte del contribuente non
costituisce motivo di revisione (Looser,
in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 38, n. 31,
p. 513 s., con riferimento alla sentenza 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002
consid. 2).
D’altra parte, neppure nel
caso in cui l’errore nell’applicazione del diritto o nella sussunzione
giuridica fosse stato commesso dalla stessa autorità fiscale, ciò costituirebbe
un motivo di revisione (sentenza 2C_200/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.4.4.2,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Ne consegue che il fatto
che il ricorrente abbia appreso che il vincolo di affinità con il donante non
si fosse estinto con il divorzio di quest’ultimo da sua madre, oltre tre anni
dopo che la decisione di tassazione era passata in giudicato, non giustifica
una revisione della decisione stessa. Persino nel caso in cui l’errore fosse
stato commesso dall’UISD, al corrente del vincolo di affinità fra donante e
donatario, la revisione sarebbe esclusa.
2.4
2.4.1
Il ricorrente rimprovera all’autorità
fiscale (anche) di non averlo adeguatamente informato circa le disposizioni
normative applicabili al caso di specie.
2.4.2
Come già ricordato, la
legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
La giurisprudenza del
Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella
salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli
non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr.
le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t
consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997,
in: ASA 67 p. 391 consid. 3d).
Il contribuente deve verificare
scrupolosamente la decisione di tassazione e contestare eventuali vizi con i
rimedi giuridici ordinari. Se necessario, deve incaricare un esperto di esaminare
la decisione. Secondo la giurisprudenza, è irrilevante, nella valutazione della
diligenza, che l'autorità di tassazione abbia agito conformemente ai suoi
obblighi o che avrebbe dovuto chiarire meglio i fatti prima della decisione. La
revisione deve per contro essere ammessa se il contribuente avrebbe potuto
riconoscere l'inesattezza dei fatti su cui si basa la decisione, tramite sue
indagini, ma non l'ha fatto perché si è fidato delle informazioni fornite dall'amministrazione
fiscale (art. 9 Cost.). ciò non vale tuttavia se l'inesattezza delle
informazioni ricevute dipende dal fatto che il contribuente ha fornito
all’autorità fiscale indicazioni incomplete o inesatte (Looser, op. cit., § 38, n. 32, p. 514 e giurisprudenza
citata).
2.4.3
Nella fattispecie in
esame, il contribuente ha autonomamente compilato la dichiarazione d’imposta, senza
avvalersi di un professionista cognito della materia, né ha sottoposto ad un
esperto il progetto di tassazione, prima, e la decisione di tassazione, poi.
L’omessa indicazione del vincolo di affinità sussistente tra donante e
donatario è pertanto riconducibile esclusivamente alla sua ignoranza del
diritto.
Contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, l’insorgente non può pretendere che l’UISD indichi in
modo generale a tutti i contribuenti ogni disposizione che disciplini tutte le
diverse situazioni che si possono verificare nell’ambito delle successioni e
delle donazioni. Tanto più che l’autorità fiscale non ha mai negato, ma solo
evidentemente a chi concretamente lo ha chiesto, aiuto e supporto nella
compilazione della dichiarazione d’imposta.
In ogni caso, neppure il
ricorrente sostiene che l’UISD gli abbia espressamente assicurato che la
donazione da parte del suo ex patrigno dovesse essere imposta con l’aliquota
più elevata, prima di presentare la dichiarazione d’imposta. All’autorità di
tassazione non può conseguentemente essere rimproverata una violazione del
principio della buona fede.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di
procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: