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Decisione

80.2023.231

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: spese giustificate dall’uso commerciale, ripresa costi informatici e spese legali e di viaggio, onere della prova

16 settembre 2024Italiano22 min

illimitata dell’utile e del capitale della contribuente, a partire dal 1.1.2019,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.231

80.2023.232

Lugano

16 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 ottobre 2023 contro la decisione del 5 ottobre 2023 in materia di IC e

IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. a.

La RI 1 è una società iscritta

a registro di commercio dal 28.1.2009. Ha avuto, sino al 5.1.2023, la propria

sede legale a __________, e da tale data in poi a __________. La società ha

quale scopo la fornitura di servizi di consulenza e di supporto commerciale,

nei progetti di ristrutturazione, nelle risorse umane, nel marketing e nella

comunicazione. Amministratore unico è __________, domiciliato a __________.

b.

Il 21.6.2021, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla RI 1 una

decisione pregiudiziale di assoggettamento, rivendicando l’imposizione

illimitata dell’utile e del capitale della contribuente, a partire dal 1.1.2019,

in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva era svolta nel

Canton Ticino, a __________, da parte di __________ [unica persona avente il

diritto di firma individuale].

La decisione pregiudiziale

di assoggettamento, come anche le successive decisioni fiscali, per gli anni

2019 e 2020 sono cresciute in giudicato.

B.

a.

Il 23.2.2023 la __________

ha trasmesso all’UTPG copia della dichiarazione fiscale IC/IFD 2021 presentata

al Canton Zurigo, comprensiva del bilancio e del conto economico, dichiarando

una perdita di – 81'796.- (utile dell’anno pari a fr. 12'958 – fr. 94'754.-

quale perdita degli anni precedenti) ed un capitale di fr. 100'000.-.

b.

Il 24.2.2023 l’UTPG

chiedeva alla contribuente la trasmissione della seguente documentazione:

·

Copia della scheda contabile

“Ricavi prestazioni di servizi”, allegando copia delle 3 fatture più importanti

emesse;

·

Copia della scheda contabile

“Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” allegando copia delle 3 fatture

più importanti ricevute (…);

·

Copia della scheda contabile

“Costi informatici incluso leasing”, allegando copia delle 3 fatture più

importanti ricevute.

·

Dettaglio del Delcredere e

indicazioni su quali posizioni è stato creato il Delcredere speciale. Si prega

di allegare la comprova degli sforzi effettuati per incassare il dovuto.

Alla richiesta di

documentazione, la contribuente rispondeva indicando che la società “(…) non

ha alcun genere di interesse lavorativo nel Canton Ticino” e ribadiva di

non essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino nel 2021.

c.

Con nuovo scritto del

4.4.2023, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente, rinnovando la richiesta

documentale e ricordando l’esistenza della decisione pregiudiziale di

assoggettamento del 21.6.2021. La lettera conteneva la comminatoria di una multa

per violazione degli obblighi procedurali, della tassazione d’ufficio e della

procedura per sottrazione fiscale.

Dopo una richiesta di

proroga, con e-mail del 1.5.2023, la società presentava della documentazione richiesta,

con una lettera accompagnatoria.

C. Con decisione dell’11.5.2023,

l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando l’utile

imponibile in fr. 61'300.- e il capitale imponibile in fr. 100'000.-. In

particolare, dall’utile risultante dal conto economico, pari a fr. 12'957.-,

l’autorità fiscale aveva aggiunto fr. 3'530.- a titolo di “accantonamenti non

giustificati dall’uso commerciale”, nonché fr. 44'600.- a titolo di “spese

non documentate o eccessive” ed inoltre fr. 293.- quali interessi attivi

insufficienti.

D. Con reclamo

14/15.5.2023, la contribuente impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021.

In relazione alle spese

non documentate, argomentava di aver prodotto tutti i giustificativi a sostegno

delle stesse. Per quanto riguardava i prestiti, gli stessi non sarebbero stati

fruttiferi.

Da ultimo, rimarcava

nuovamente di essere già stata imposta illimitatamente, per il periodo fiscale

2021, nel Canton Zurigo, motivo per il quale vi era una doppia imposizione

vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost. A tale riguardo, rimproverava all’UTPG di

non aver comunicato all’autorità fiscale zurighese l’avvenuto assoggettamento

nel Canton Ticino e chiedeva di “(…) voler fare quanto in vostro potere per

evitare la doppia imposizione della nostra società e, se risulta corretto,

procedere al ristorno di tutte le tasse pagate al Canton Zurigo in questi anni (2019

– 2022) in quanto la nostra società ha pagato in entrambi i Cantoni le imposte

per gli anni sopracitati”.

E. a.

Con scritto del

19.5.2023, l’UTPG attribuiva alla reclamante un termine fino al 7.6.2023 per

produrre la seguente documentazione:

1.

Copia della scheda contabile “Prestito

a correntista” e “Conto privato”;

2.

Dettaglio del conto “Crediti da

forniture e prestazioni” (Importo e nome del debitore);

3.

Copia dei giustificativi di

pagamento bancario delle 3 fatture più importanti spesate nel conto “Lavori di

terzi/prestazioni di servizio di subappaltanti” (fatture __________), come già

richiesto il 24.02.23;

4.

Copia del contratto di incarico

del 27.09.2021 stipulato con il sig. __________;

5.

Copia del report del 22.11.2021

consegnato dal sig. __________ (vedi fattura n. 43 del 25.11.21) e copia del

rapporto del 20.12.2021 (vedi fattura n. 49 del 20.12.2021);

6.

Dettaglio delle fatture e comprova

dei costi rimborsati al sig. __________ (fatt. 43. del 25.11.21; fatt. 38 del

5.10.21).

7.

Informazioni circa la mancata

rifatturazione ai clienti delle spese pagate al sig. __________. Si fa presente

che le prestazioni del sig. __________ sono state pagate a partire dal

14.10.2021 sulla base di un contratto del 27.9.2021. La contribuente per contro

dal 27.09.21 ha fatturato solo CHF 6'451.- a una società svizzera, la __________,

nonostante sulle fatture ricevute dal sig. Lori appare il nome di una società

svedese, la “__________

8.

Copia della fattura del 29.11.21

inviata a __________.

Con risposta del 1.6.2023

la contribuente allegava una parte della documentazione richiesta, fornendo

contestuali spiegazioni.

b.

Dopo

aver preso visione della documentazione presentata, l’autorità fiscale

comunicava di voler evadere il reclamo della contribuente come segue

(“tassazione d’ufficio”):

Risultato contabile CHF 12'821.-

+

interessi attivi insufficienti CHF 243.-

+

ripresa integrale Delcredere (RT) CHF 5'000.-

+

costi non documentati CHF 14'150.-

+

costi non ammessi in deduzione CHF 53'763.-

Risultato

fiscale imponibile CHF 85'977.-

In

primo luogo, il fisco aveva ripreso gli attivi insufficienti sui crediti verso

persone vicine, in base alle schede contabili, utilizzando i tassi d’interesse

stabiliti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. I crediti per le

forniture e le prestazioni allibrati al 31.12.2021 erano sconosciuti. Su questa

posizione non venivano ammessi né ammortamenti né perdite, quindi il Delcredere

veniva ripreso integralmente. A livello di capitale proprio imponibile veniva

creata una riserva tassata.

Erano stati inoltre

ripresi fr. 14'150.- quali costi non documentati (spese legali, viaggio e

anticipi spese per clienti).

L’UTPG sottolineava poi

come la contribuente, che si occupava di acquisizione di clientela avvalendosi

di prestazioni di terzi, non avesse personale a libro paga. Non comprendeva pertanto

la necessità di acquistare oltre CHF 53'000.- di traffico telefonico. Il costo

di fr. 53'763.- veniva ripreso quale “costo non ammesso”.

In considerazione del

fatto che gli elementi imponibili, così come determinati, avrebbero comportato

un onere fiscale superiore a quello risultante dalla decisione di tassazione

contestata, l’autorità fiscale attribuiva alla reclamante un termine fino al

18.9.2023 per prendere posizione.

c.

Con scritto del 14.9.2023,

la __________ prendeva posizione in relazione alla prospettata reformatio in

pejus dell’utile. In particolare per quanto concerneva i costi non ammessi

in deduzione, gli stessi riguardavano la società __________, dalla quale “(…)

nel corso dell’anno 2021 abbiamo acquistato un software informatico

all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti,

fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Produceva inoltre ulteriori

giustificativi inerenti i costi non documentati relativi a fatture di avvocati e

spese di viaggio.

F. Con decisione su

reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023, l’UTPG commisurava l’utile imponibile in fr.

82'100.- e il capitale in fr. 100'000.-. Al risultato contabile di fr. 12'957.-

aveva aggiunto fr. 243.- di interessi attivi insufficienti, fr. 5'000.- quale

ripresa integrale Delcredere (RT), fr. 53'763.- quali costi non ammessi in

deduzione e fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio non documentate”.

In merito alla ripresa di

fr. 53'763.-, relativa a costi non ammessi in deduzione, ricordava di aver

chiesto copia della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”

e copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Sulla base di quanto ricevuto

(ed in particolare delle fatture emesse dalla “__________”), aveva informato la

contribuente che i costi informatici sarebbero stati oggetto di ripresa, poiché

non giustificati. Con un ulteriore scritto, il rappresentante della

contribuente avrebbe cambiato versione, sostenendo che le spese informatiche

erano “(…) il costo per l’acquisto di un programma informatico” ed

allegando copia di un contratto di acquisto di software e copia di tre

fatture. Le nuove fatture avrebbero riportato gli stessi estremi di quelle inviate

in aprile (creditore, importo, date, numero di controllo), ma sarebbe stata

modificata la causale in “fornitura di programma software per la gestione e

lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione di pagamenti”.

Le nuove fatture ed il contratto, secondo il fisco, sarebbero stati redatti

unicamente ai fini della vertenza.

Da ultimo, per quanto

concerneva le spese di viaggio, non sarebbe stata fornita alcuna fattura per il

costo di fr. 10'200.-.

In merito al riparto

intercantonale, l’autorità fiscale rammentava alla contribuente l’esistenza

della decisione pregiudiziale di assoggettamento del 21.6.2021, la quale non

era stata oggetto di reclamo ed era quindi cresciuta in giudicato.

G. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la __________, contesta la decisione su

reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023.

Per quanto concerne i

costi informatici non ammessi, l’insorgente contesta una qualsivoglia malizia o

manipolazione della documentazione giustificativa presentata. Le spese in questione

riguarderebbero la fatturazione di un software “VOIP” (“Virtual Organisation

Internet Program”), commercializzato dalla __________. In sede ricorsuale viene

inoltre presentata la conferma, da parte del rappresentante della __________,

in merito alla causale della fattura.

In relazione alle “spese

di viaggio non documentate”, secondo l’insorgente, il signor __________,

per espletare i servizi fatturati, avrebbe sostenuto diverse spese, tra le

quali costi legali e di viaggio. L’UTPG, dopo aver accertato l’esistenza di

quanto riportato nei “lavori di terzi”, avrebbe preteso “(…) che le stesse

fatture inviateci e pagate al sig. __________ fossero giustificate dallo stesso

con fatture riguardanti le spese legali e di viaggio (…)”. Lo stesso __________,

cui sarebbe stata richiesta la documentazione, si sarebbe rivolto all’agenzia di

viaggio, per ricevere i giustificativi dei viaggi sostenuti.

Da ultimo, in relazione

alla questione della doppia imposizione intercantonale, la ricorrente sostiene

di aver informato, in ogni corrispondenza con il fisco cantonale ticinese, di

essere attualmente soggetta ad imposizione in due Cantoni. Secondo la

ricorrente, la situazione di doppia imposizione, sarebbe stata generata da una

mancanza di comunicazione dell’autorità fiscale ticinese a quella omologa del

Canton Zurigo.

H. Con osservazioni

21/22.11.2023, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata.

In merito al rimprovero di

non aver informato l’autorità fiscale zurighese della doppia imposizione, il

fisco rileva che sarebbe spettato alla contribuente, non appena a conoscenza di

una pretesa fiscale concorrente di un Cantone, informare l’altro Cantone. L’UTPG

avrebbe comunque sempre comunicato al fisco zurighese la pretesa fiscale

concorrente. Inoltre, la decisione pregiudiziale di assoggettamento era

cresciuta in giudicato, motivo per il quale la ricorrente era illimitatamente

imponibile in Ticino.

In merito alle spese allibrate

a conto economico e non riconosciute, l’UTPG ricorda che incombe a chi fa

valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale

portarne la prova. La contribuente doveva dimostrare che le prestazioni da lei

effettuate erano giustificate dal profilo commerciale. In tal modo il fisco può

accertare che tali prestazioni non siano dettate da stretti legami personali o

economici tra la società e il beneficiario.

In merito ai costi

informatici, l’UTPG ribadisce che causale delle fatture presentate era VOIP,

ossia “Voice over IP”, una tecnologia che rende possibile effettuare una

conversazione, analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete

telefonica, sfruttando la rete internet. Vista la mancanza di personale a libro

paga, secondo il fisco, era apparsa alquanto anomala la necessità di spendere

una cifra simile per delle comunicazioni telefoniche. Dopo una richiesta di

informazioni, la contribuente avrebbe presentato delle nuove fatture in merito,

giustificando il costo come “fornitura di programma software per la gestione e

lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei pagamenti”.

Secondo l’UTPG, a ben vedere, per giustificare tale spesa, la ricorrente avrebbe

fornito quattro diverse versioni, l’ultima delle quali con il ricorso,

indicando di aver acquistato il programma “Virtual Organisation Internet

Program”, come certificato dal signor __________, amministratore di __________.

Nelle osservazioni il fisco fa notare che, nello scopo della __________, appare

l’attività di trading __________.

In relazione alle spese di

viaggio, le stesse sarebbero riconducibili al signor __________. Nel corso del

2021, quest’ultimo aveva fatturato fr. 44'600.- alla ricorrente. Il 27.9.2021

tra la __________ ed il signor __________ era stato stipulato un “contratto

di lavoro autonomo di natura professionale”. Il fisco rileva che, nel

contratto, sottoscritto da una società svizzera, si farebbe riferimento a

decreti legge __________ e che, per eventuali controversie, sarebbe stato

designato il foro di __________.

Per chiarire le attività

del lavoratore erano stati richiesti i rapporti presentati dal signor __________:

la società aveva tuttavia indicato che gli stessi non erano in suo possesso, in

dispregio dell’obbligo di conservazione dei documenti, sancito dall’art. 958f

CO. La contribuente non avrebbe giustificato i costi legati alle spese di

viaggio e legali del signor __________ ed anche il documento dell’agenzia di

viaggi sarebbe generico.

L’UTPG conclude indicando

che, a ben vedere, non avendo la ricorrente fornito la documentazione

richiesta, avrebbe potuto dichiarare irricevibile il reclamo.

Diritto

1. Il ricorso propone

due censure: la doppia imposizione intercantonale e il mancato riconoscimento

delle spese inerenti i costi informatici e di viaggio allibrati a conto

economico, da parte della società.

I. Doppia imposizione

intercantonale

2. 2.1.

L’insorgente non censura

il fatto di essere illimitatamente imponibile in Ticino né le conclusioni

contenute nella decisione pregiudiziale di assoggettamento per amministrazione

effettiva (alla quale si rimanda nella decisione sub judice), ma lamenta

il fatto di essere oggetto di una doppia imposizione intercantonale, vietata

dalla Costituzione, essendo già stata imposta per il medesimo periodo fiscale

nel Canton Zurigo.

2.2.

Per

quanto concerne l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia

imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da

quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in

ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone.

Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può

interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le

decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni

di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente

contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze.

Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che

ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che

esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere

al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che

provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).

2.3.

Ne consegue che, per

quanto concerne l’imposta cantonale, questa Corte non può fare altro che

respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai

impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima

istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton Zurigo.

3. 3.1.

La contribuente impugna

anche la decisione su reclamo relativa all’imposta federale diretta.

3.2.

A

questo proposito, si ricorda che l’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità

cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche

che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la

sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.

Secondo l’art. 108 cpv. 1

LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di

conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull’amministrazione della giustizia federale.

L’art. 108 cpv. 2 LIFD

dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto

dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta e dai contribuenti.

3.3.

In base alle norme

applicabili, spetta ai Cantoni Ticino e Zurigo accordarsi sulla competenza per

il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, deciderà

l’Amministrazione federale delle contribuzioni come previsto dall’art. 108

LIFD.

Non è in ogni caso data la

competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di

competenza fra i due Cantoni (sentenza CDT inc. 80.2022.202 del 20.2.2023, consid.

4.2.; Locher, Kommentar DBG,

Basilea 2015, III. Teil, n. 12 e segg. ad art. 108 LIFD).

Ne consegue che, in quanto

presentato contro l’IFD, il ricorso è irricevibile.

Considerandi

II. Determinazione

dell’utile imponibile

4.

4.1.

Gli articoli 58

cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con

riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono

utile netto imponibile, fra l’altro, tutti i prelevamenti fatti prima del

calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura

di spese riconosciute dall'uso commerciale.

4.2

La questione se una spesa

sia riconosciuta dall’uso commerciale si decide generalmente a dipendenza del

fatto che sia ragionevole dal profilo commerciale. I costi sono commercialmente

ragionevoli e quindi riconosciuti dal punto di vista commerciale se appaiono

giustificabili dal punto dell’economia aziendale (sentenza del TF 2C_988/2021

del 27 settembre 2022 consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).

È necessario distinguere

tra la qualificazione giuridica delle spese come spese riconosciute dall’uso

commerciale e la questione della loro prova. Quest’ultima compete al

contribuente, poiché si tratta di fatti che diminuiscono l’onere fiscale. Per

quanto riguarda il riconoscimento fiscale di una spesa allibrata quale spesa

riconosciuta dall’uso commerciale, in generale non spetta alle autorità fiscali

metterne in discussione l'adeguatezza. Invece, per quanto riguarda la questione

se e in quale misura le spese corrispondenti siano state effettivamente

sostenute le regole relative all’onere oggettivo della prova trovano

applicazione, con la conseguenza che il contribuente deve sopportare le

conseguenze della mancata prova (sentenza del TF 2C_988/2021 del 27 settembre

2022.

consid. 2.1.2 e giurisprudenza citata).

5.

5.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, l’autorità fiscale, nell’ambito degli accertamenti volti a definire

l’utile imponibile per il periodo fiscale 2021, con scritto del 24 marzo 2023,

ha chiesto alla ricorrente di voler produrre, fra gli altri documenti, la

scheda contabile “Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti”

(allegando copia delle tre fatture più importanti ricevute) nonché la copia

della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”, allegando

copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Ha chiesto di allegare anche il

contratto di leasing.

Non avendo ricevuto la

documentazione, il 4 aprile 2023, mediante invio APlus, l’UTPG ha reiterato la

richiesta, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, avrebbe proceduto

all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché

alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD, riservata la

procedura per sottrazione fiscale prevista dagli art. 258 e seguenti LT e 175 e

seguenti LIFD.

Nella decisione dell’11

maggio 2023 (tassazione d’ufficio parziale), l’UTPG ha aggiunto all’utile

l’importo di fr. 44'600.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”,

rilevando che le richieste di documentazione erano rimaste inevase.

A seguito del reclamo

presentato dalla contribuente, con scritto del 19.5.2023 l’UTPG ha chiesto

nuovamente la produzione della stessa documentazione, domandando anche

ulteriori atti, inerenti il rapporto di lavoro con il Signor __________ (“Lavori

di terzi / prestazioni di servizio di subappaltanti”) nonché copia della

fattura del 29.11.2021 inviata alla __________.

Con scritto del 4

settembre 2023, l’UTPG, “(…) in base alla corrispondenza intercorsa tra le

parti e in base alla documentazione fornita e alla documentazione non fornuta”,

ha esaminato il reclamo prospettando una reformatio in pejus. In

particolare, ha proceduto alla ripresa di fr. 14'150 quali costi non

documentati (spese legali, viaggio e anticipi spese per clienti) e del costo di

fr. 53'763.- con la causale “VOIP Traffic Deal Number”).

5.2

“Costi informatici”

5.2.1

La contribuente ha prodotto

la scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”. Dalla lettura

della spesa, pari a fr. 53'763.-, emergeva l’esistenza di tre fatture, datate

31.5.2021, 29.10.2021, 10.11.2021. La causale delle fatture era, per due delle

stesse, “VOIP traffic deal number 927169”, mentre che, per quella del

mese di novembre, era la seguente: “Ampliamento VOIP traffic deal number

927169”. L’UTPG, dopo aver verificato che, a conto economico che la società

non aveva alcun dipendente stipendiato (cfr. anche osservazioni UTPG del 21.11.2023,

p. 4), ha chiesto maggiori informazioni in relazione al costo in questione,

rilevando la mancata giustificazione commerciale, essendo il VOIP un sistema

per espletare chiamate via internet.

Con scritto del 14

settembre 2023, a seguito della prospettata “reformatio in pejus” della

decisione, ha presentato delle fatture, inerenti i costi informatici, la cui

causale era stata modificata in “fornitura di programma software per la

gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei

pagamenti”. Nello scritto accompagnatorio di delucidazione del 14.

Settembre 2023, spiegava di aver acquistato un “software informatico

all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti,

fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Veniva altresì fornito

l’accordo firmato con la __________. Quest’ultima, rappresentata da __________,

indicava, come premessa, di fornire “servizi consistenti nello sviluppo di

servizi relativi all’informatica e alla telefonia”; le parti concordavano

che la __________ __________, avrebbe fornito alla cliente “un programma

software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la

gestione dei pagamenti da implementarsi, in funzione delle necessità che si

verificheranno, nei 36 mesi successivi alla data odierna”.

Allegata al ricorso (doc.

3) la contribuente ha prodotto un’attestazione della __________, nella quale

dichiarava, su richiesta della __________, che le fatture emesse nell’anno 2021

erano inerenti “(…) alla vendita di un software da noi commercializzato e

precisamente il VOIP (Virtual Organisation Internet Program). (…) Tutte infatti

fanno riferimento al contratto per la fornitura di detto software”.

Ora, scopo aziendale della

__________ (con sede già a __________ ed ora a __________) al momento della

sottoscrizione del contratto con la __________, era l’attività di produzione e

di servizi connessi all’informatica (realizzazione di siti web aziendali

internet/intranet), la progettazione e la realizzazione di reti informatiche,

la progettazione e lo sviluppo di software e grafica multimediale, acquisto e

vendita di hardware, il commercio via internet di prodotti in genere, attività

di voip trading e sms trading/gateway, gestione di call center. La

fornitura di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito delle

telecomunicazioni.

5.2.2

Alla luce di quanto procede,

appare più che condivisibile la conclusione alla quale è giunto l’UTPG, laddove

ha ritenuto che i costi “informatici” non apparivano commercialmente

giustificati. Già il semplice fatto di aver modificato le causali delle fatture

– non appena era stata prospettata la “reformatio in pejus” – non fa che

palesare la mancanza di attendibilità dei documenti prodotti a giustificazione

della spesa aziendale. Come giustamente ha rimarcato l’autorità fiscale, in

merito alla necessità di tale spesa, __________, ha fornito 4 diverse

motivazioni (osservazioni UTPG 21.11.2023, p. 5). Con ogni evidenza un

programma per l’elaborazione dei pagamenti non coincide con un programma per

implementare un sistema di comunicazione mediante internet.

L’autorità fiscale, vista

l’incertezza in merito alla congruità della spesa, nonché il tenore delle

attestazioni prodotte, ha correttamente ripreso la spesa nell’utile societario.

5.3

“Costi non

documentati”

5.3.1

L’UTPG ha inoltre ripreso

l’importo di fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio” riferibili ad una

controparte contrattuale (tale __________ __________), domiciliato in __________,

il quale, nel corso del 2021, aveva fatturato un importo di fr. 44'600.- a

carico della contribuente. Quest’ultima ha prodotto un contratto di “lavoro

autonomo di natura professionale” sottoscritto con __________. La

prestazione che avrebbe dovuto svolgere quest’ultimo era la “(…) gestione

dell’attività riguardante i clienti presentati a __________ (__________) quale

consulente e assistente ed eseguire gli incarichi conferiti dalla __________)

dei quali __________ assume ogni responsabilità legale”.

5.3.2

In merito alle prestazioni

fatturate da __________, nella fattura 43 del 25 novembre 2021, quest’ultimo ha

richiesto il pagamento di fr. 10'200.- a titolo di “spese legali e viaggio

sostenute”. Per comprendere la congruità di tale costo, l’UTPG ha preteso

dalla ricorrente la presentazione dei rapporti di lavoro di __________. La

contribuente ha risposto di non averli conservati. Tuttavia, così facendo, la

contribuente ha contravvenuto, secondo l’autorità fiscale, all’obbligo di

conservazione di libri e dei documenti per 10 anni (art. 958f CO).

A suffragio dell’importo

di fr. 10'200.- era invece stata prodotta (allegato 30 osservazioni dell’UTPG),

un’attestazione dell’agenzia di viaggio __________, di __________, del 13

settembre 2023. Secondo tale documento, l’agenzia in questione, nel periodo

compreso tra ottobre ed il mese di dicembre 2021, avrebbe organizzato per __________,

su incarico della __________, diversi viaggi – con la formula all-inclusive

– con clienti in __________, __________, __________ e __________.

In merito a tali spese,

rimborsate al signor __________, già il 19 maggio 2023 l’UTPG aveva richiesto

il “dettaglio delle fatture e comprova dei costi rimborsati al sig. __________”.

Ora, la ricorrente non ha

prodotto i bonifici di pagamento, sostenendo di aver chiuso il conto __________

(scritto 1.6.2023). Non ha tuttavia comprovato di aver chiesto e

rispettivamente ricevuto una risposta negativa da __________ nel fornire copia

dei vecchi movimenti bancari.

Ha tuttavia inviato copia

degli estratti bancari del “__________.” ricevuti dal signor __________. Dagli

stessi, tuttavia, non si evince chi sia il mittente.

Motivo per il quale, anche

su quest’aspetto, il ricorso non merita tutela alcuna.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese procedurali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: