80.2023.231
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: spese giustificate dall’uso commerciale, ripresa costi informatici e spese legali e di viaggio, onere della prova
16 settembre 2024Italiano22 min
illimitata dell’utile e del capitale della contribuente, a partire dal 1.1.2019,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.231
80.2023.232
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 ottobre 2023 contro la decisione del 5 ottobre 2023 in materia di IC e
IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. a.
La RI 1 è una società iscritta
a registro di commercio dal 28.1.2009. Ha avuto, sino al 5.1.2023, la propria
sede legale a __________, e da tale data in poi a __________. La società ha
quale scopo la fornitura di servizi di consulenza e di supporto commerciale,
nei progetti di ristrutturazione, nelle risorse umane, nel marketing e nella
comunicazione. Amministratore unico è __________, domiciliato a __________.
b.
Il 21.6.2021, l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla RI 1 una
decisione pregiudiziale di assoggettamento, rivendicando l’imposizione
illimitata dell’utile e del capitale della contribuente, a partire dal 1.1.2019,
in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva era svolta nel
Canton Ticino, a __________, da parte di __________ [unica persona avente il
diritto di firma individuale].
La decisione pregiudiziale
di assoggettamento, come anche le successive decisioni fiscali, per gli anni
2019 e 2020 sono cresciute in giudicato.
B.
a.
Il 23.2.2023 la __________
ha trasmesso all’UTPG copia della dichiarazione fiscale IC/IFD 2021 presentata
al Canton Zurigo, comprensiva del bilancio e del conto economico, dichiarando
una perdita di – 81'796.- (utile dell’anno pari a fr. 12'958 – fr. 94'754.-
quale perdita degli anni precedenti) ed un capitale di fr. 100'000.-.
b.
Il 24.2.2023 l’UTPG
chiedeva alla contribuente la trasmissione della seguente documentazione:
·
Copia della scheda contabile
“Ricavi prestazioni di servizi”, allegando copia delle 3 fatture più importanti
emesse;
·
Copia della scheda contabile
“Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” allegando copia delle 3 fatture
più importanti ricevute (…);
·
Copia della scheda contabile
“Costi informatici incluso leasing”, allegando copia delle 3 fatture più
importanti ricevute.
·
Dettaglio del Delcredere e
indicazioni su quali posizioni è stato creato il Delcredere speciale. Si prega
di allegare la comprova degli sforzi effettuati per incassare il dovuto.
Alla richiesta di
documentazione, la contribuente rispondeva indicando che la società “(…) non
ha alcun genere di interesse lavorativo nel Canton Ticino” e ribadiva di
non essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino nel 2021.
c.
Con nuovo scritto del
4.4.2023, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente, rinnovando la richiesta
documentale e ricordando l’esistenza della decisione pregiudiziale di
assoggettamento del 21.6.2021. La lettera conteneva la comminatoria di una multa
per violazione degli obblighi procedurali, della tassazione d’ufficio e della
procedura per sottrazione fiscale.
Dopo una richiesta di
proroga, con e-mail del 1.5.2023, la società presentava della documentazione richiesta,
con una lettera accompagnatoria.
C. Con decisione dell’11.5.2023,
l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando l’utile
imponibile in fr. 61'300.- e il capitale imponibile in fr. 100'000.-. In
particolare, dall’utile risultante dal conto economico, pari a fr. 12'957.-,
l’autorità fiscale aveva aggiunto fr. 3'530.- a titolo di “accantonamenti non
giustificati dall’uso commerciale”, nonché fr. 44'600.- a titolo di “spese
non documentate o eccessive” ed inoltre fr. 293.- quali interessi attivi
insufficienti.
D. Con reclamo
14/15.5.2023, la contribuente impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021.
In relazione alle spese
non documentate, argomentava di aver prodotto tutti i giustificativi a sostegno
delle stesse. Per quanto riguardava i prestiti, gli stessi non sarebbero stati
fruttiferi.
Da ultimo, rimarcava
nuovamente di essere già stata imposta illimitatamente, per il periodo fiscale
2021, nel Canton Zurigo, motivo per il quale vi era una doppia imposizione
vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost. A tale riguardo, rimproverava all’UTPG di
non aver comunicato all’autorità fiscale zurighese l’avvenuto assoggettamento
nel Canton Ticino e chiedeva di “(…) voler fare quanto in vostro potere per
evitare la doppia imposizione della nostra società e, se risulta corretto,
procedere al ristorno di tutte le tasse pagate al Canton Zurigo in questi anni (2019
– 2022) in quanto la nostra società ha pagato in entrambi i Cantoni le imposte
per gli anni sopracitati”.
E. a.
Con scritto del
19.5.2023, l’UTPG attribuiva alla reclamante un termine fino al 7.6.2023 per
produrre la seguente documentazione:
1.
Copia della scheda contabile “Prestito
a correntista” e “Conto privato”;
2.
Dettaglio del conto “Crediti da
forniture e prestazioni” (Importo e nome del debitore);
3.
Copia dei giustificativi di
pagamento bancario delle 3 fatture più importanti spesate nel conto “Lavori di
terzi/prestazioni di servizio di subappaltanti” (fatture __________), come già
richiesto il 24.02.23;
4.
Copia del contratto di incarico
del 27.09.2021 stipulato con il sig. __________;
5.
Copia del report del 22.11.2021
consegnato dal sig. __________ (vedi fattura n. 43 del 25.11.21) e copia del
rapporto del 20.12.2021 (vedi fattura n. 49 del 20.12.2021);
6.
Dettaglio delle fatture e comprova
dei costi rimborsati al sig. __________ (fatt. 43. del 25.11.21; fatt. 38 del
5.10.21).
7.
Informazioni circa la mancata
rifatturazione ai clienti delle spese pagate al sig. __________. Si fa presente
che le prestazioni del sig. __________ sono state pagate a partire dal
14.10.2021 sulla base di un contratto del 27.9.2021. La contribuente per contro
dal 27.09.21 ha fatturato solo CHF 6'451.- a una società svizzera, la __________,
nonostante sulle fatture ricevute dal sig. Lori appare il nome di una società
svedese, la “__________
8.
Copia della fattura del 29.11.21
inviata a __________.
Con risposta del 1.6.2023
la contribuente allegava una parte della documentazione richiesta, fornendo
contestuali spiegazioni.
b.
Dopo
aver preso visione della documentazione presentata, l’autorità fiscale
comunicava di voler evadere il reclamo della contribuente come segue
(“tassazione d’ufficio”):
Risultato contabile CHF 12'821.-
+
interessi attivi insufficienti CHF 243.-
+
ripresa integrale Delcredere (RT) CHF 5'000.-
+
costi non documentati CHF 14'150.-
+
costi non ammessi in deduzione CHF 53'763.-
Risultato
fiscale imponibile CHF 85'977.-
In
primo luogo, il fisco aveva ripreso gli attivi insufficienti sui crediti verso
persone vicine, in base alle schede contabili, utilizzando i tassi d’interesse
stabiliti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. I crediti per le
forniture e le prestazioni allibrati al 31.12.2021 erano sconosciuti. Su questa
posizione non venivano ammessi né ammortamenti né perdite, quindi il Delcredere
veniva ripreso integralmente. A livello di capitale proprio imponibile veniva
creata una riserva tassata.
Erano stati inoltre
ripresi fr. 14'150.- quali costi non documentati (spese legali, viaggio e
anticipi spese per clienti).
L’UTPG sottolineava poi
come la contribuente, che si occupava di acquisizione di clientela avvalendosi
di prestazioni di terzi, non avesse personale a libro paga. Non comprendeva pertanto
la necessità di acquistare oltre CHF 53'000.- di traffico telefonico. Il costo
di fr. 53'763.- veniva ripreso quale “costo non ammesso”.
In considerazione del
fatto che gli elementi imponibili, così come determinati, avrebbero comportato
un onere fiscale superiore a quello risultante dalla decisione di tassazione
contestata, l’autorità fiscale attribuiva alla reclamante un termine fino al
18.9.2023 per prendere posizione.
c.
Con scritto del 14.9.2023,
la __________ prendeva posizione in relazione alla prospettata reformatio in
pejus dell’utile. In particolare per quanto concerneva i costi non ammessi
in deduzione, gli stessi riguardavano la società __________, dalla quale “(…)
nel corso dell’anno 2021 abbiamo acquistato un software informatico
all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti,
fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Produceva inoltre ulteriori
giustificativi inerenti i costi non documentati relativi a fatture di avvocati e
spese di viaggio.
F. Con decisione su
reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023, l’UTPG commisurava l’utile imponibile in fr.
82'100.- e il capitale in fr. 100'000.-. Al risultato contabile di fr. 12'957.-
aveva aggiunto fr. 243.- di interessi attivi insufficienti, fr. 5'000.- quale
ripresa integrale Delcredere (RT), fr. 53'763.- quali costi non ammessi in
deduzione e fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio non documentate”.
In merito alla ripresa di
fr. 53'763.-, relativa a costi non ammessi in deduzione, ricordava di aver
chiesto copia della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”
e copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Sulla base di quanto ricevuto
(ed in particolare delle fatture emesse dalla “__________”), aveva informato la
contribuente che i costi informatici sarebbero stati oggetto di ripresa, poiché
non giustificati. Con un ulteriore scritto, il rappresentante della
contribuente avrebbe cambiato versione, sostenendo che le spese informatiche
erano “(…) il costo per l’acquisto di un programma informatico” ed
allegando copia di un contratto di acquisto di software e copia di tre
fatture. Le nuove fatture avrebbero riportato gli stessi estremi di quelle inviate
in aprile (creditore, importo, date, numero di controllo), ma sarebbe stata
modificata la causale in “fornitura di programma software per la gestione e
lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione di pagamenti”.
Le nuove fatture ed il contratto, secondo il fisco, sarebbero stati redatti
unicamente ai fini della vertenza.
Da ultimo, per quanto
concerneva le spese di viaggio, non sarebbe stata fornita alcuna fattura per il
costo di fr. 10'200.-.
In merito al riparto
intercantonale, l’autorità fiscale rammentava alla contribuente l’esistenza
della decisione pregiudiziale di assoggettamento del 21.6.2021, la quale non
era stata oggetto di reclamo ed era quindi cresciuta in giudicato.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la __________, contesta la decisione su
reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023.
Per quanto concerne i
costi informatici non ammessi, l’insorgente contesta una qualsivoglia malizia o
manipolazione della documentazione giustificativa presentata. Le spese in questione
riguarderebbero la fatturazione di un software “VOIP” (“Virtual Organisation
Internet Program”), commercializzato dalla __________. In sede ricorsuale viene
inoltre presentata la conferma, da parte del rappresentante della __________,
in merito alla causale della fattura.
In relazione alle “spese
di viaggio non documentate”, secondo l’insorgente, il signor __________,
per espletare i servizi fatturati, avrebbe sostenuto diverse spese, tra le
quali costi legali e di viaggio. L’UTPG, dopo aver accertato l’esistenza di
quanto riportato nei “lavori di terzi”, avrebbe preteso “(…) che le stesse
fatture inviateci e pagate al sig. __________ fossero giustificate dallo stesso
con fatture riguardanti le spese legali e di viaggio (…)”. Lo stesso __________,
cui sarebbe stata richiesta la documentazione, si sarebbe rivolto all’agenzia di
viaggio, per ricevere i giustificativi dei viaggi sostenuti.
Da ultimo, in relazione
alla questione della doppia imposizione intercantonale, la ricorrente sostiene
di aver informato, in ogni corrispondenza con il fisco cantonale ticinese, di
essere attualmente soggetta ad imposizione in due Cantoni. Secondo la
ricorrente, la situazione di doppia imposizione, sarebbe stata generata da una
mancanza di comunicazione dell’autorità fiscale ticinese a quella omologa del
Canton Zurigo.
H. Con osservazioni
21/22.11.2023, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata.
In merito al rimprovero di
non aver informato l’autorità fiscale zurighese della doppia imposizione, il
fisco rileva che sarebbe spettato alla contribuente, non appena a conoscenza di
una pretesa fiscale concorrente di un Cantone, informare l’altro Cantone. L’UTPG
avrebbe comunque sempre comunicato al fisco zurighese la pretesa fiscale
concorrente. Inoltre, la decisione pregiudiziale di assoggettamento era
cresciuta in giudicato, motivo per il quale la ricorrente era illimitatamente
imponibile in Ticino.
In merito alle spese allibrate
a conto economico e non riconosciute, l’UTPG ricorda che incombe a chi fa
valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale
portarne la prova. La contribuente doveva dimostrare che le prestazioni da lei
effettuate erano giustificate dal profilo commerciale. In tal modo il fisco può
accertare che tali prestazioni non siano dettate da stretti legami personali o
economici tra la società e il beneficiario.
In merito ai costi
informatici, l’UTPG ribadisce che causale delle fatture presentate era VOIP,
ossia “Voice over IP”, una tecnologia che rende possibile effettuare una
conversazione, analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete
telefonica, sfruttando la rete internet. Vista la mancanza di personale a libro
paga, secondo il fisco, era apparsa alquanto anomala la necessità di spendere
una cifra simile per delle comunicazioni telefoniche. Dopo una richiesta di
informazioni, la contribuente avrebbe presentato delle nuove fatture in merito,
giustificando il costo come “fornitura di programma software per la gestione e
lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei pagamenti”.
Secondo l’UTPG, a ben vedere, per giustificare tale spesa, la ricorrente avrebbe
fornito quattro diverse versioni, l’ultima delle quali con il ricorso,
indicando di aver acquistato il programma “Virtual Organisation Internet
Program”, come certificato dal signor __________, amministratore di __________.
Nelle osservazioni il fisco fa notare che, nello scopo della __________, appare
l’attività di trading __________.
In relazione alle spese di
viaggio, le stesse sarebbero riconducibili al signor __________. Nel corso del
2021, quest’ultimo aveva fatturato fr. 44'600.- alla ricorrente. Il 27.9.2021
tra la __________ ed il signor __________ era stato stipulato un “contratto
di lavoro autonomo di natura professionale”. Il fisco rileva che, nel
contratto, sottoscritto da una società svizzera, si farebbe riferimento a
decreti legge __________ e che, per eventuali controversie, sarebbe stato
designato il foro di __________.
Per chiarire le attività
del lavoratore erano stati richiesti i rapporti presentati dal signor __________:
la società aveva tuttavia indicato che gli stessi non erano in suo possesso, in
dispregio dell’obbligo di conservazione dei documenti, sancito dall’art. 958f
CO. La contribuente non avrebbe giustificato i costi legati alle spese di
viaggio e legali del signor __________ ed anche il documento dell’agenzia di
viaggi sarebbe generico.
L’UTPG conclude indicando
che, a ben vedere, non avendo la ricorrente fornito la documentazione
richiesta, avrebbe potuto dichiarare irricevibile il reclamo.
Diritto
1. Il ricorso propone
due censure: la doppia imposizione intercantonale e il mancato riconoscimento
delle spese inerenti i costi informatici e di viaggio allibrati a conto
economico, da parte della società.
I. Doppia imposizione
intercantonale
2. 2.1.
L’insorgente non censura
il fatto di essere illimitatamente imponibile in Ticino né le conclusioni
contenute nella decisione pregiudiziale di assoggettamento per amministrazione
effettiva (alla quale si rimanda nella decisione sub judice), ma lamenta
il fatto di essere oggetto di una doppia imposizione intercantonale, vietata
dalla Costituzione, essendo già stata imposta per il medesimo periodo fiscale
nel Canton Zurigo.
2.2.
Per
quanto concerne l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia
imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da
quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in
ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone.
Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può
interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le
decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni
di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente
contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze.
Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che
ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che
esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere
al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che
provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).
2.3.
Ne consegue che, per
quanto concerne l’imposta cantonale, questa Corte non può fare altro che
respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai
impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima
istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton Zurigo.
3. 3.1.
La contribuente impugna
anche la decisione su reclamo relativa all’imposta federale diretta.
3.2.
A
questo proposito, si ricorda che l’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità
cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche
che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la
sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.
Secondo l’art. 108 cpv. 1
LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di
conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali
sull’amministrazione della giustizia federale.
L’art. 108 cpv. 2 LIFD
dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto
dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta e dai contribuenti.
3.3.
In base alle norme
applicabili, spetta ai Cantoni Ticino e Zurigo accordarsi sulla competenza per
il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, deciderà
l’Amministrazione federale delle contribuzioni come previsto dall’art. 108
LIFD.
Non è in ogni caso data la
competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di
competenza fra i due Cantoni (sentenza CDT inc. 80.2022.202 del 20.2.2023, consid.
4.2.; Locher, Kommentar DBG,
Basilea 2015, III. Teil, n. 12 e segg. ad art. 108 LIFD).
Ne consegue che, in quanto
presentato contro l’IFD, il ricorso è irricevibile.
Considerandi
II. Determinazione
dell’utile imponibile
4.
4.1.
Gli articoli 58
cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con
riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono
utile netto imponibile, fra l’altro, tutti i prelevamenti fatti prima del
calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura
di spese riconosciute dall'uso commerciale.
4.2
La questione se una spesa
sia riconosciuta dall’uso commerciale si decide generalmente a dipendenza del
fatto che sia ragionevole dal profilo commerciale. I costi sono commercialmente
ragionevoli e quindi riconosciuti dal punto di vista commerciale se appaiono
giustificabili dal punto dell’economia aziendale (sentenza del TF 2C_988/2021
del 27 settembre 2022 consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).
È necessario distinguere
tra la qualificazione giuridica delle spese come spese riconosciute dall’uso
commerciale e la questione della loro prova. Quest’ultima compete al
contribuente, poiché si tratta di fatti che diminuiscono l’onere fiscale. Per
quanto riguarda il riconoscimento fiscale di una spesa allibrata quale spesa
riconosciuta dall’uso commerciale, in generale non spetta alle autorità fiscali
metterne in discussione l'adeguatezza. Invece, per quanto riguarda la questione
se e in quale misura le spese corrispondenti siano state effettivamente
sostenute le regole relative all’onere oggettivo della prova trovano
applicazione, con la conseguenza che il contribuente deve sopportare le
conseguenze della mancata prova (sentenza del TF 2C_988/2021 del 27 settembre
2022.
consid. 2.1.2 e giurisprudenza citata).
5.
5.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, l’autorità fiscale, nell’ambito degli accertamenti volti a definire
l’utile imponibile per il periodo fiscale 2021, con scritto del 24 marzo 2023,
ha chiesto alla ricorrente di voler produrre, fra gli altri documenti, la
scheda contabile “Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti”
(allegando copia delle tre fatture più importanti ricevute) nonché la copia
della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”, allegando
copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Ha chiesto di allegare anche il
contratto di leasing.
Non avendo ricevuto la
documentazione, il 4 aprile 2023, mediante invio APlus, l’UTPG ha reiterato la
richiesta, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, avrebbe proceduto
all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché
alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD, riservata la
procedura per sottrazione fiscale prevista dagli art. 258 e seguenti LT e 175 e
seguenti LIFD.
Nella decisione dell’11
maggio 2023 (tassazione d’ufficio parziale), l’UTPG ha aggiunto all’utile
l’importo di fr. 44'600.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”,
rilevando che le richieste di documentazione erano rimaste inevase.
A seguito del reclamo
presentato dalla contribuente, con scritto del 19.5.2023 l’UTPG ha chiesto
nuovamente la produzione della stessa documentazione, domandando anche
ulteriori atti, inerenti il rapporto di lavoro con il Signor __________ (“Lavori
di terzi / prestazioni di servizio di subappaltanti”) nonché copia della
fattura del 29.11.2021 inviata alla __________.
Con scritto del 4
settembre 2023, l’UTPG, “(…) in base alla corrispondenza intercorsa tra le
parti e in base alla documentazione fornita e alla documentazione non fornuta”,
ha esaminato il reclamo prospettando una reformatio in pejus. In
particolare, ha proceduto alla ripresa di fr. 14'150 quali costi non
documentati (spese legali, viaggio e anticipi spese per clienti) e del costo di
fr. 53'763.- con la causale “VOIP Traffic Deal Number”).
5.2
“Costi informatici”
5.2.1
La contribuente ha prodotto
la scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”. Dalla lettura
della spesa, pari a fr. 53'763.-, emergeva l’esistenza di tre fatture, datate
31.5.2021, 29.10.2021, 10.11.2021. La causale delle fatture era, per due delle
stesse, “VOIP traffic deal number 927169”, mentre che, per quella del
mese di novembre, era la seguente: “Ampliamento VOIP traffic deal number
927169”. L’UTPG, dopo aver verificato che, a conto economico che la società
non aveva alcun dipendente stipendiato (cfr. anche osservazioni UTPG del 21.11.2023,
p. 4), ha chiesto maggiori informazioni in relazione al costo in questione,
rilevando la mancata giustificazione commerciale, essendo il VOIP un sistema
per espletare chiamate via internet.
Con scritto del 14
settembre 2023, a seguito della prospettata “reformatio in pejus” della
decisione, ha presentato delle fatture, inerenti i costi informatici, la cui
causale era stata modificata in “fornitura di programma software per la
gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei
pagamenti”. Nello scritto accompagnatorio di delucidazione del 14.
Settembre 2023, spiegava di aver acquistato un “software informatico
all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti,
fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Veniva altresì fornito
l’accordo firmato con la __________. Quest’ultima, rappresentata da __________,
indicava, come premessa, di fornire “servizi consistenti nello sviluppo di
servizi relativi all’informatica e alla telefonia”; le parti concordavano
che la __________ __________, avrebbe fornito alla cliente “un programma
software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la
gestione dei pagamenti da implementarsi, in funzione delle necessità che si
verificheranno, nei 36 mesi successivi alla data odierna”.
Allegata al ricorso (doc.
3) la contribuente ha prodotto un’attestazione della __________, nella quale
dichiarava, su richiesta della __________, che le fatture emesse nell’anno 2021
erano inerenti “(…) alla vendita di un software da noi commercializzato e
precisamente il VOIP (Virtual Organisation Internet Program). (…) Tutte infatti
fanno riferimento al contratto per la fornitura di detto software”.
Ora, scopo aziendale della
__________ (con sede già a __________ ed ora a __________) al momento della
sottoscrizione del contratto con la __________, era l’attività di produzione e
di servizi connessi all’informatica (realizzazione di siti web aziendali
internet/intranet), la progettazione e la realizzazione di reti informatiche,
la progettazione e lo sviluppo di software e grafica multimediale, acquisto e
vendita di hardware, il commercio via internet di prodotti in genere, attività
di voip trading e sms trading/gateway, gestione di call center. La
fornitura di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito delle
telecomunicazioni.
5.2.2
Alla luce di quanto procede,
appare più che condivisibile la conclusione alla quale è giunto l’UTPG, laddove
ha ritenuto che i costi “informatici” non apparivano commercialmente
giustificati. Già il semplice fatto di aver modificato le causali delle fatture
– non appena era stata prospettata la “reformatio in pejus” – non fa che
palesare la mancanza di attendibilità dei documenti prodotti a giustificazione
della spesa aziendale. Come giustamente ha rimarcato l’autorità fiscale, in
merito alla necessità di tale spesa, __________, ha fornito 4 diverse
motivazioni (osservazioni UTPG 21.11.2023, p. 5). Con ogni evidenza un
programma per l’elaborazione dei pagamenti non coincide con un programma per
implementare un sistema di comunicazione mediante internet.
L’autorità fiscale, vista
l’incertezza in merito alla congruità della spesa, nonché il tenore delle
attestazioni prodotte, ha correttamente ripreso la spesa nell’utile societario.
5.3
“Costi non
documentati”
5.3.1
L’UTPG ha inoltre ripreso
l’importo di fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio” riferibili ad una
controparte contrattuale (tale __________ __________), domiciliato in __________,
il quale, nel corso del 2021, aveva fatturato un importo di fr. 44'600.- a
carico della contribuente. Quest’ultima ha prodotto un contratto di “lavoro
autonomo di natura professionale” sottoscritto con __________. La
prestazione che avrebbe dovuto svolgere quest’ultimo era la “(…) gestione
dell’attività riguardante i clienti presentati a __________ (__________) quale
consulente e assistente ed eseguire gli incarichi conferiti dalla __________)
dei quali __________ assume ogni responsabilità legale”.
5.3.2
In merito alle prestazioni
fatturate da __________, nella fattura 43 del 25 novembre 2021, quest’ultimo ha
richiesto il pagamento di fr. 10'200.- a titolo di “spese legali e viaggio
sostenute”. Per comprendere la congruità di tale costo, l’UTPG ha preteso
dalla ricorrente la presentazione dei rapporti di lavoro di __________. La
contribuente ha risposto di non averli conservati. Tuttavia, così facendo, la
contribuente ha contravvenuto, secondo l’autorità fiscale, all’obbligo di
conservazione di libri e dei documenti per 10 anni (art. 958f CO).
A suffragio dell’importo
di fr. 10'200.- era invece stata prodotta (allegato 30 osservazioni dell’UTPG),
un’attestazione dell’agenzia di viaggio __________, di __________, del 13
settembre 2023. Secondo tale documento, l’agenzia in questione, nel periodo
compreso tra ottobre ed il mese di dicembre 2021, avrebbe organizzato per __________,
su incarico della __________, diversi viaggi – con la formula all-inclusive
– con clienti in __________, __________, __________ e __________.
In merito a tali spese,
rimborsate al signor __________, già il 19 maggio 2023 l’UTPG aveva richiesto
il “dettaglio delle fatture e comprova dei costi rimborsati al sig. __________”.
Ora, la ricorrente non ha
prodotto i bonifici di pagamento, sostenendo di aver chiuso il conto __________
(scritto 1.6.2023). Non ha tuttavia comprovato di aver chiesto e
rispettivamente ricevuto una risposta negativa da __________ nel fornire copia
dei vecchi movimenti bancari.
Ha tuttavia inviato copia
degli estratti bancari del “__________.” ricevuti dal signor __________. Dagli
stessi, tuttavia, non si evince chi sia il mittente.
Motivo per il quale, anche
su quest’aspetto, il ricorso non merita tutela alcuna.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese procedurali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: