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Decisione

80.2023.233

Imposta sugli utili immobiliari: utile imponibile, costi di investimento, spese di manutenzione non dedotte nel calcolo dell’imposta sul reddito, nessun diritto a una riqualifica dei costi

30 gennaio 2024Italiano19 min

part. __________ RFD __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.233

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 ottobre 2023 contro la decisione del 26 settembre 2023 in materia di imposta

sugli utili immobiliari.

Fatti

Fatti

A. Con atto pubblico del

23 dicembre 2020, iscritto a Registro fondiario il 12 gennaio 2021, RI 1 aveva

acquistato, al prezzo di fr. 385'000.– il foglio di PPP __________, quota di

12.50‰, comproprietà del fondo base

part. __________ RFD __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________

e con l’assegnazione uso riservato di un posteggio e di una cantina.

Con atto pubblico del 14

aprile 2023 iscritto a RF il 28 aprile 2023, RI 1 ha venduto l’appartamento a __________

al prezzo di fr. 535'000.–.

B. Nella dichiarazione

per l’imposta sugli utili immobiliari del 20 aprile 2023, il venditore indicava

di aver conseguito un utile imponibile di fr. 30’919.–. Dal valore di alienazione (fr. 535’000.–) deduceva infatti

il valore di acquisto di fr. 385'000.–, costi di costruzione e miglioria per

complessivi fr. 82'071.–, costi di acquisto e vendita per fr. 10'190.– e le

provvigioni versate per fr. 26'820.–.

C. Con decisione del 28 aprile

2023, l’RS 1 (in seguito UT) ha notificato al venditore la tassazione

dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 99'299.– e l’imposta corrispondente in fr.

28'796.70. Rispetto alla dichiarazione presentata aveva ammesso in deduzione a

titolo di costi di costruzione e di miglioria unicamente l’importo di fr.

14'978.–, oltre a fr. 8'903.– di costi di acquisto e di vendita

e di fr. 26'820.– di

provvigioni versate. L’autorità fiscale, dopo aver ricordato la differenza tra

spese di manutenzione, volte a mantenere inalterato il valore dell’immobile e

come tali non deducibili, e spese di miglioria, volte invece ad apportare un

incremento al valore dell’edificio, richiamando la circolare n. 7/2023 della

Divisione delle contribuzioni, aveva concesso in deduzione unicamente le

seguenti spese: armadi a muro e 1/3 di bagni, piastrelle e cucina.

D. Con reclamo del 28

giugno 2023, il contribuente insorgeva contro la suddetta decisione, sostenendo

che l’autorità aveva a torto negato la deduzione di buona parte dei costi di

costruzione e miglioria. A suo avviso “la quasi totalità dei costi sostenuti

sono serviti a migliorare notevolmente il valore dell’appartamento” e si

sarebbe “quindi in presenza di una situazione chiara di lavori che hanno

permesso un salto qualitativo evidente, altamente superiore allo standard

precedente”. Il reclamante contestava in particolare la mancata deduzione

dei costi della nuova cucina per fr. 22’000.–, come pure la mancata deduzione dei costi legati alla

bonifica dell’amianto, da lui ritenuti lavori di miglioria. Lamentava infine

che non avrebbe nemmeno potuto far valere nella tassazione ordinaria i costi

non riconosciuti dal fisco, per complessivi fr. 67'093.–, in quanto in gran parte sostenuti

nell’anno 2021.

E. Con decisione del 26

settembre 2023, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame. In

particolare, l’autorità fiscale, richiamando la circolare n. 7/2023 della

Divisione delle contribuzioni, sosteneva che buona parte degli interventi

effettuati nell’immobile venduto costituivano un rinnovo dell’oggetto e non ne

aumentavano il valore, bensì ne ripristinavano il valore originale.

Cionondimeno, il fisco rivedeva il calcolo allestito in prima sede, ammettendo

per alcuni costi sostenuti dal contribuente una deduzione di 1/3 quale

miglioria, in considerazione del probabile aumento della qualità dei materiali.

Veniva in particolare dedotto 1/3 degli importi relativi a sanitari e mobilio

bagno, specchio e angolare doccia, pavimentazione, lavabo, cucina e piastrelle,

come pure venivano integralmente dedotti gli importi relativi agli armadi a

muro e al telecomando del garage, per complessivi fr. 24’695.–. L’utile imponibile veniva dunque

stabilito in fr. 89'582.– e

l’imposta dovuta calcolata in fr. 25'978.80.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione integrale delle

spese da lui sostenute per il rinnovo dell’appartamento quali costi

d’investimento, ribadendo, in estrema sintesi, che i lavori da lui effettuati

hanno permesso di aumentare lo standing dell’appartamento e che pertanto

devono essere qualificati quali migliorie.

G. Con osservazioni

dell’8 novembre 2023, l’UT si limita a precisare che “la concessione della

quota di 1/3 su diverse fatture tiene conto della miglior qualità dei materiali

usati (pavimentazione) e installazioni migliori (bagni, cucina), come affermato

dal contribuente.” L’autorità fiscale osserva poi di aver concesso a torto

la deduzione dell’importo di fr. 9'300.– relativo agli armadi a muro, trattandosi di costi di

manutenzione.

Diritto

1. 1.1.

Lo Stato preleva

un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni

realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso

(art. 123 LT).

Il tributo sugli utili

immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si

tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,

poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il

fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione

la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in

esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,

L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140

LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.

59).

1.2.

L’utile imponibile

corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di

investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei

costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l'alienante è

stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 134 cpv. 1

LT, sono considerati costi di investimento:

·

i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di

iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a

un mediatore;

·

i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i

costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria, le

tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e

seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);

·

le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri

fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per

liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del

precedente acquisto.

2.2

Per

quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la

loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo

alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di

fatto o di diritto. È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia

condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo

carattere di costo finalizzato all’aumento del valore, esso deve essere

computato in misura corrispondente all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e

dottrina ivi citata).

2.3

Non possono invece essere

fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o

dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).

La legge tributaria

prevede la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle

spese di manutenzione, delle spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da

parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per costante giurisprudenza sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p. 390). Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non sono invece deducibili le “spese di

acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d

LT).

La distinzione tra spese

di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.

Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che

servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le

spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di

manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà

la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una

suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile nell’ambito dell’imposta ordinaria sul reddito e spesa

di miglioria deducibile nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari

(circolare 7/2023).

2.4

Per quanto concerne

l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale

l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico

impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153

consid. 4.3 p. 158).

Secondo giurisprudenza, la

prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante

presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi

(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

3.

3.1.

Nel caso in esame è

litigiosa la deducibilità di costi che, a mente del ricorrente, sarebbero da

considerare di costruzione e di miglioria, anziché mere spese di manutenzione,

come osseverato dall’UT. Quest’ultimo ha negato buona parte delle deduzioni

prospettate dal ricorrente, riconoscendo l’importo di complessivi fr. 14’978.–,

aumentati in sede di reclamo a fr. 24’695.–, quali spese di costruzione e

miglioria a fronte di una richiesta di 82’071.–.

3.2

La tematica controversa,

come prevede il diritto tributario (differenziandosi da quello edilizio),

impone un esame analitico delle diverse attività edificatorie, riferite alle

singole componenti e installazioni dell’immobile (Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi

sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art. 32 LIFD, p. 485).

Sotto il profilo economico, queste ultime rappresentano infatti delle unità

patrimoniali indipendenti l’una dall’altra, con una propria durata di vita e un

proprio valore d’uso (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 18 ad art. 32 LIFD, p.

785). Solo un simile approccio individuale, basato su una valutazione oggettiva

e tecnica dei singoli interventi edificatori, permette di delimitare ogni

specifico onere deducibile di miglioria dalle spese di manutenzione, non

deducibili, sostenute nel periodo fiscale in esame, siano quest’ultime

necessarie a conservare l’uso di un immobile, a ripristinare una perdita di

valore accresciuta oppure ancora a sostituire infrastrutture con una durata

d’impiego limitata. Diversamente si finirebbe per compensare fra loro aumenti e

diminuzioni di valore delle singole unità patrimoniali, impedendo in tal modo

la detrazione di costi indissolubilmente legati ai proventi della sostanza

immobiliare, in chiaro contrasto con il principio stesso della capacità

contributiva (Zwahlen, Die

einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea 1986, p.

46; cfr. anche sentenze CDT n. 80.2012.227/228 del 6 novembre 2013, in particolare

consid. 2 e n. 80.2013.300 del 27 gennaio 2014, consid. 3.2)

3.3

3.3.1

Nel caso in esame, è

indubbio che i lavori in discussione, come ben si evince dalla documentazione

agli atti, e in particolare dalle fatture allegate, nonostante l’importanza che

hanno rivestito, costituiscono per la maggior parte delle sostituzioni, dunque

interventi di manutenzione o di gestione.

3.3.2

Effettuando un esame delle

deduzioni richieste dal contribuente, alla luce della circolare n. 7/2023 della

Divisione delle contribuzioni, concernente le deduzioni sui proventi della

sostanza immobiliare privata, devono essere qualificate quali spese di

manutenzione quelle per l’aggiornamento degli impianti elettrici (cfr. circolare

n. 7/2023 citata, p. 21), per la sostituzione di elementi secondari, quali

serramenti e porte (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 20 e 22) – e ciò anche

nell’ipotesi in cui la sostituzione implichi una maggiore qualità dei materiali

sostituiti – nonché per il ritinteggio (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 22)

e per la bonifica da amianto (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 18).

Alla medesima conclusione

bisogna giungere in merito ai costi di sostituzione degli armadi a muro. Le

spese di sostituzione di tale mobilio, se questo rimpiazza strutture fisse

analoghe già esistenti nella medesima posizione, devono essere considerati

interamente costi di manutenzione. Dalle fotografie prodotte dal ricorrente,

appare evidente che il nuovo mobilio a muro ha sostituito il precedente nella

medesima posizione, di modo che anche tali costi – a differenza di quanto

riconosciuto dall’autorità fiscale in sede di decisione e di decisione su

reclamo – devono essere qualificati quali spese di manutenzione.

Analogamente, i costi

relativi allo specchio del bagno, andando a sostituire una “combinazione

fissa già esistente”, potevano essere dedotti semmai limitatamente alla

misura di 1/3 dell’importo della fattura (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 19).

Infine, neppure le spese

legate alla sostituzione del telecomando del garage, trattandosi di semplici

spese di gestione (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 5 seg.), potevano essere

poste in deduzione.

Le spese legate a tali

opere, trattandosi di spese di manutenzione, non possono dunque essere dedotte

in sede di tassa sull’utile immobiliare.

3.3.3

Per quanto attiene invece ai

lavori di sostituzione dei sanitari e del mobilio del bagno, di sostituzione

della pavimentazione, delle piastrelle, della cucina e del lavabo del bagno, le

relative spese, se denotano una qualità superiore rispetto al vecchio materiale

(cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 18 segg.), possono essere considerate

spese di miglioria nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere

considerati spese di manutenzione. A ben vedere, la decisione dell’autorità

fiscale di riconoscere in deduzione tali importi si rivela favorevole al

contribuente, nella misura in cui si fonda unicamente sulla sua affermazione di

aver fatto ricorso a materiali di maggiore qualità, e non risulta comprovato

dagli atti, né si evince dalla documentazione fotografica prodotta dal

ricorrente.

3.3.4

Le sole spese che possono

essere ritenute interamente di miglioria sono quelle attinenti alla posa e

fornitura dell’angolare doccia. Avendo quest’ultimo sostituito una tenda salva

schizzi, i relativi costi risultano per l’appunto interamente deducibili (cfr.

circolare n. 7/2023 citata, p. 19).

3.3.5

Ne consegue che, secondo

l’esame analitico operato da questa Camera, con le deduzioni ammesse nella

decisione impugnata, l’autorità fiscale ha adottato una decisione più che favorevole

al contribuente, avendo qualificato alcune voci quali spese di miglioria

anziché di manutenzione o gestione, di modo che le censure del ricorrente in

merito alle deduzioni non concesse devono essere integralmente rigettate.

4.

4.1.

L’insorgente sostiene che

le spese da lui sostenute gli avrebbero consentito di vendere l’appartamento

con un importante profitto e ritiene che si debbano conseguentemente

qualificare costi di investimento. La documentazione fotografica che ha

prodotto dovrebbe dimostrare “chiaramente un grande salto qualitativo

rispetto al momento dell’acquisto”.

4.2

In una sentenza dell’11

febbraio 2015 (2C_674/2014 e 2C_675/2014), il Tribunale federale si è

confrontato con un ricorso, interposto dall’amministrazione fiscale del Canton

Vallese contro una sentenza della Commissione di ricorso in materia fiscale

dello stesso Cantone. I contribuenti avevano venduto un appartamento, dopo aver

rifatto la cucina, i bagni, i pavimenti e dopo aver ritinteggiato le pareti. L’autorità

fiscale aveva negato la deduzione delle spese sostenute, che aveva qualificato

manutenzione. La Commissione di ricorso, tuttavia, aveva accolto il ricorso dei

venditori, sostenendo che gli interventi effettuati prima della vendita avevano

“rimesso a nuovo” l’appartamento e ne avevano facilitato la vendita. Il fisco

cantonale aveva allora adito la Suprema Corte, che come detto ha accolto il

ricorso e annullato la decisione della Commissione di ricorso cantonale.

Il Tribunale federale ha

ricordato che la deduzione delle spese sostenute dipende dal fatto che siano

servite alla manutenzione o a incrementare il valore dell’immobile e non dal

fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne abbiano favorito la vendita. Quando

si tratta della sostituzione di cucine, bagni e pavimenti, in particolare, si

deve verificare se le nuove installazioni hanno un valore o uno standard

qualitativo superiore rispetto a quello precedente. In tal caso, potrebbe

essere giustificata una deduzione parziale dei costi. L’Alta Corte ha allora

rinviato gli atti al fisco cantonale, perché procedesse al confronto del valore

e della qualità delle installazioni esistenti rispetto a quelle nuove.

Da parte sua, la Camera di

diritto tributario, in una sentenza del 4 aprile 2022 (n. 80.2022.23), ha a sua

volta affermato che la deduzione delle spese sostenute dal venditore di un

immobile dipende dal fatto che siano servite alla manutenzione oppure a

incrementare il valore dell’immobile e non dal fatto che lo abbiano

"rimesso a nuovo" o ne abbiano favorito la vendita. In base alla

documentazione prodotta dal ricorrente, tutte le spese sostenute nei pochi mesi

intercorsi fra l’acquisto e la vendita dell’immobile costituivano costi di

manutenzione, come tali non deducibili dall’imposta sugli utili immobiliari

(cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2020.266 dell’11 luglio 2023 consid. 5).

4.3

Il Tribunale federale ha

addirittura recentemente abbandonato la propria giurisprudenza in merito alla

cosiddetta “nuova costruzione dal punto di vista economico” ed ha deciso che le

spese per lavori di risanamento totale o per una ristrutturazione o un

ampliamento completi sono deducibili come spese di manutenzione nella misura in

cui, per il loro carattere oggettivo-tecnico, servono a ripristinare l'immobile

nello stato precedente e quindi hanno un effetto di mantenimento del valore

(DTF 149 II 27 consid. 4).

4.4

Nella fattispecie, si è

già rilevato come l’autorità di tassazione sia già stata estremamente generosa

nell’ammettere una componente di miglioria nei lavori intrapresi dal

ricorrente. Contrariamente a quanto sembra ritenere il contribuente, per la

qualifica di un intervento come miglioria o manutenzione non è determinante

l’eventuale “salto qualitativo rispetto al momento dell’acquisto”. Al

contrario, se viene acquistato un immobile la cui manutenzione è stata

trascurata dal proprietario precedente, la legge stabilisce che tutti i lavori

che servono a rinnovare l’oggetto in questione costituiscono manutenzione e non

miglioria. Ciò risponde alla volontà del legislatore, che ha affiancato alle “spese

di manutenzione” le “spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione”,

prevedendone la deduzione dal reddito imponibile (articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31

cpv. 2 LT).

5.

5.1.

Il ricorrente sostiene poi

che non potrebbe far valere i costi di manutenzione nella tassazione ordinaria

2021.

e 2022, in quanto nel frattempo le relative decisioni sarebbero cresciute

in giudicato.

5.2

Il Tribunale federale ha

già avuto occasione di escludere che un contribuente possa pretendere di

dedurre, nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari, delle spese di

manutenzione che non ha fatto valere nella sua dichiarazione d’imposta sul

reddito. Se in base al diritto applicabile nel periodo fiscale interessato sono

state sostenute spese di manutenzione, ma le stesse non sono state ammesse in

deduzione per motivi di fatto (p. es. è stata presentata una dichiarazione

incompleta), non è possibile che in seguito si proceda ad una “sanatoria” mediante

la riqualifica di tali costi. Inoltre, anche il principio di periodicità si

oppone ad una successiva deduzione dei costi di manutenzione (sentenza

2C_425/2020 del 13 luglio 2020 consid. 3.5.4, con riferimento agli articoli 15

cpv. 1 e 16 cpv. 1 LAID e alla sentenza 2C_926/2019 del 12 maggio 2020 consid.

2.2.3

e 2.2.4).

5.3

Firmando le dichiarazioni d’imposta

per i periodi fiscali 2021 e 2022, nelle quali ha omesso far valere in deduzione

le spese di manutenzione dell’immobile sostenute, il contribuente ha confermato

che la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art.

124.

cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si è in tal modo assunto la

responsabilità di eventuali errori, a suo sfavore o a suo favore. Non è pertanto

possibile in questa sede rimediare all’omissione da lui commessa deducendo le

spese di manutenzione nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari. Anche

questa censura deve dunque essere respinta.

6.

6.1.

Come già esposto, la

decisione impugnata appare, piuttosto che sfavorevole al contribuente, a lui

vantaggiosa. Buona parte delle spese ammesse in deduzione dall’UT, ed in

particolare il costo degli armadi a muro, andavano infatti considerate quali

costi di manutenzione.

6.2

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione (art. 228 cpv. 1 LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui

risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione

anche a svantaggio del medesimo (art. 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale

precisa che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di

merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle

proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la

sentenza, la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio

in peius”), ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una

modifica a suo favore (“reformatio in melius”). L’Alta

Corte ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere

sull’eventuale ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente

incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone

assolutamente in seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n.

2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II

599, consid. 1.4).

6.3

Ritenuto che la

delimitazione delle spese di miglioria rispetto a quelle di manutenzione non risulta

sempre limpida, lasciando in tal modo all’autorità di tassazione un certo

margine di apprezzamento, e considerato che non sono nella fattispecie dati

elementi tali da poter ritenere la decisione impugnata palesemente

incompatibile con i principi giuridici applicabili, questa Corte ritiene di

poter soprassedere a una reformatio in peius.

7.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e la decisione

impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: