80.2023.233
Imposta sugli utili immobiliari: utile imponibile, costi di investimento, spese di manutenzione non dedotte nel calcolo dell’imposta sul reddito, nessun diritto a una riqualifica dei costi
30 gennaio 2024Italiano19 min
part. __________ RFD __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.233
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 ottobre 2023 contro la decisione del 26 settembre 2023 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico del
23 dicembre 2020, iscritto a Registro fondiario il 12 gennaio 2021, RI 1 aveva
acquistato, al prezzo di fr. 385'000.– il foglio di PPP __________, quota di
12.50‰, comproprietà del fondo base
part. __________ RFD __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________
e con l’assegnazione uso riservato di un posteggio e di una cantina.
Con atto pubblico del 14
aprile 2023 iscritto a RF il 28 aprile 2023, RI 1 ha venduto l’appartamento a __________
al prezzo di fr. 535'000.–.
B. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari del 20 aprile 2023, il venditore indicava
di aver conseguito un utile imponibile di fr. 30’919.–. Dal valore di alienazione (fr. 535’000.–) deduceva infatti
il valore di acquisto di fr. 385'000.–, costi di costruzione e miglioria per
complessivi fr. 82'071.–, costi di acquisto e vendita per fr. 10'190.– e le
provvigioni versate per fr. 26'820.–.
C. Con decisione del 28 aprile
2023, l’RS 1 (in seguito UT) ha notificato al venditore la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 99'299.– e l’imposta corrispondente in fr.
28'796.70. Rispetto alla dichiarazione presentata aveva ammesso in deduzione a
titolo di costi di costruzione e di miglioria unicamente l’importo di fr.
14'978.–, oltre a fr. 8'903.– di costi di acquisto e di vendita
e di fr. 26'820.– di
provvigioni versate. L’autorità fiscale, dopo aver ricordato la differenza tra
spese di manutenzione, volte a mantenere inalterato il valore dell’immobile e
come tali non deducibili, e spese di miglioria, volte invece ad apportare un
incremento al valore dell’edificio, richiamando la circolare n. 7/2023 della
Divisione delle contribuzioni, aveva concesso in deduzione unicamente le
seguenti spese: armadi a muro e 1/3 di bagni, piastrelle e cucina.
D. Con reclamo del 28
giugno 2023, il contribuente insorgeva contro la suddetta decisione, sostenendo
che l’autorità aveva a torto negato la deduzione di buona parte dei costi di
costruzione e miglioria. A suo avviso “la quasi totalità dei costi sostenuti
sono serviti a migliorare notevolmente il valore dell’appartamento” e si
sarebbe “quindi in presenza di una situazione chiara di lavori che hanno
permesso un salto qualitativo evidente, altamente superiore allo standard
precedente”. Il reclamante contestava in particolare la mancata deduzione
dei costi della nuova cucina per fr. 22’000.–, come pure la mancata deduzione dei costi legati alla
bonifica dell’amianto, da lui ritenuti lavori di miglioria. Lamentava infine
che non avrebbe nemmeno potuto far valere nella tassazione ordinaria i costi
non riconosciuti dal fisco, per complessivi fr. 67'093.–, in quanto in gran parte sostenuti
nell’anno 2021.
E. Con decisione del 26
settembre 2023, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame. In
particolare, l’autorità fiscale, richiamando la circolare n. 7/2023 della
Divisione delle contribuzioni, sosteneva che buona parte degli interventi
effettuati nell’immobile venduto costituivano un rinnovo dell’oggetto e non ne
aumentavano il valore, bensì ne ripristinavano il valore originale.
Cionondimeno, il fisco rivedeva il calcolo allestito in prima sede, ammettendo
per alcuni costi sostenuti dal contribuente una deduzione di 1/3 quale
miglioria, in considerazione del probabile aumento della qualità dei materiali.
Veniva in particolare dedotto 1/3 degli importi relativi a sanitari e mobilio
bagno, specchio e angolare doccia, pavimentazione, lavabo, cucina e piastrelle,
come pure venivano integralmente dedotti gli importi relativi agli armadi a
muro e al telecomando del garage, per complessivi fr. 24’695.–. L’utile imponibile veniva dunque
stabilito in fr. 89'582.– e
l’imposta dovuta calcolata in fr. 25'978.80.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione integrale delle
spese da lui sostenute per il rinnovo dell’appartamento quali costi
d’investimento, ribadendo, in estrema sintesi, che i lavori da lui effettuati
hanno permesso di aumentare lo standing dell’appartamento e che pertanto
devono essere qualificati quali migliorie.
G. Con osservazioni
dell’8 novembre 2023, l’UT si limita a precisare che “la concessione della
quota di 1/3 su diverse fatture tiene conto della miglior qualità dei materiali
usati (pavimentazione) e installazioni migliori (bagni, cucina), come affermato
dal contribuente.” L’autorità fiscale osserva poi di aver concesso a torto
la deduzione dell’importo di fr. 9'300.– relativo agli armadi a muro, trattandosi di costi di
manutenzione.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i
costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria, le
tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e
seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del
precedente acquisto.
2.2
Per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la
loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di
fatto o di diritto. È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia
condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo
carattere di costo finalizzato all’aumento del valore, esso deve essere
computato in misura corrispondente all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e
dottrina ivi citata).
2.3
Non possono invece essere
fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o
dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).
La legge tributaria
prevede la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle
spese di manutenzione, delle spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da
parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per costante giurisprudenza sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p. 390). Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non sono invece deducibili le “spese di
acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d
LT).
La distinzione tra spese
di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.
Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che
servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le
spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di
manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà
la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una
suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile nell’ambito dell’imposta ordinaria sul reddito e spesa
di miglioria deducibile nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari
(circolare 7/2023).
2.4
Per quanto concerne
l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale
l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico
impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153
consid. 4.3 p. 158).
Secondo giurisprudenza, la
prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante
presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi
(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
3.
3.1.
Nel caso in esame è
litigiosa la deducibilità di costi che, a mente del ricorrente, sarebbero da
considerare di costruzione e di miglioria, anziché mere spese di manutenzione,
come osseverato dall’UT. Quest’ultimo ha negato buona parte delle deduzioni
prospettate dal ricorrente, riconoscendo l’importo di complessivi fr. 14’978.–,
aumentati in sede di reclamo a fr. 24’695.–, quali spese di costruzione e
miglioria a fronte di una richiesta di 82’071.–.
3.2
La tematica controversa,
come prevede il diritto tributario (differenziandosi da quello edilizio),
impone un esame analitico delle diverse attività edificatorie, riferite alle
singole componenti e installazioni dell’immobile (Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi
sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art. 32 LIFD, p. 485).
Sotto il profilo economico, queste ultime rappresentano infatti delle unità
patrimoniali indipendenti l’una dall’altra, con una propria durata di vita e un
proprio valore d’uso (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 18 ad art. 32 LIFD, p.
785). Solo un simile approccio individuale, basato su una valutazione oggettiva
e tecnica dei singoli interventi edificatori, permette di delimitare ogni
specifico onere deducibile di miglioria dalle spese di manutenzione, non
deducibili, sostenute nel periodo fiscale in esame, siano quest’ultime
necessarie a conservare l’uso di un immobile, a ripristinare una perdita di
valore accresciuta oppure ancora a sostituire infrastrutture con una durata
d’impiego limitata. Diversamente si finirebbe per compensare fra loro aumenti e
diminuzioni di valore delle singole unità patrimoniali, impedendo in tal modo
la detrazione di costi indissolubilmente legati ai proventi della sostanza
immobiliare, in chiaro contrasto con il principio stesso della capacità
contributiva (Zwahlen, Die
einkommensteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea 1986, p.
46; cfr. anche sentenze CDT n. 80.2012.227/228 del 6 novembre 2013, in particolare
consid. 2 e n. 80.2013.300 del 27 gennaio 2014, consid. 3.2)
3.3
3.3.1
Nel caso in esame, è
indubbio che i lavori in discussione, come ben si evince dalla documentazione
agli atti, e in particolare dalle fatture allegate, nonostante l’importanza che
hanno rivestito, costituiscono per la maggior parte delle sostituzioni, dunque
interventi di manutenzione o di gestione.
3.3.2
Effettuando un esame delle
deduzioni richieste dal contribuente, alla luce della circolare n. 7/2023 della
Divisione delle contribuzioni, concernente le deduzioni sui proventi della
sostanza immobiliare privata, devono essere qualificate quali spese di
manutenzione quelle per l’aggiornamento degli impianti elettrici (cfr. circolare
n. 7/2023 citata, p. 21), per la sostituzione di elementi secondari, quali
serramenti e porte (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 20 e 22) – e ciò anche
nell’ipotesi in cui la sostituzione implichi una maggiore qualità dei materiali
sostituiti – nonché per il ritinteggio (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 22)
e per la bonifica da amianto (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 18).
Alla medesima conclusione
bisogna giungere in merito ai costi di sostituzione degli armadi a muro. Le
spese di sostituzione di tale mobilio, se questo rimpiazza strutture fisse
analoghe già esistenti nella medesima posizione, devono essere considerati
interamente costi di manutenzione. Dalle fotografie prodotte dal ricorrente,
appare evidente che il nuovo mobilio a muro ha sostituito il precedente nella
medesima posizione, di modo che anche tali costi – a differenza di quanto
riconosciuto dall’autorità fiscale in sede di decisione e di decisione su
reclamo – devono essere qualificati quali spese di manutenzione.
Analogamente, i costi
relativi allo specchio del bagno, andando a sostituire una “combinazione
fissa già esistente”, potevano essere dedotti semmai limitatamente alla
misura di 1/3 dell’importo della fattura (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 19).
Infine, neppure le spese
legate alla sostituzione del telecomando del garage, trattandosi di semplici
spese di gestione (cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 5 seg.), potevano essere
poste in deduzione.
Le spese legate a tali
opere, trattandosi di spese di manutenzione, non possono dunque essere dedotte
in sede di tassa sull’utile immobiliare.
3.3.3
Per quanto attiene invece ai
lavori di sostituzione dei sanitari e del mobilio del bagno, di sostituzione
della pavimentazione, delle piastrelle, della cucina e del lavabo del bagno, le
relative spese, se denotano una qualità superiore rispetto al vecchio materiale
(cfr. circolare n. 7/2023 citata, p. 18 segg.), possono essere considerate
spese di miglioria nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere
considerati spese di manutenzione. A ben vedere, la decisione dell’autorità
fiscale di riconoscere in deduzione tali importi si rivela favorevole al
contribuente, nella misura in cui si fonda unicamente sulla sua affermazione di
aver fatto ricorso a materiali di maggiore qualità, e non risulta comprovato
dagli atti, né si evince dalla documentazione fotografica prodotta dal
ricorrente.
3.3.4
Le sole spese che possono
essere ritenute interamente di miglioria sono quelle attinenti alla posa e
fornitura dell’angolare doccia. Avendo quest’ultimo sostituito una tenda salva
schizzi, i relativi costi risultano per l’appunto interamente deducibili (cfr.
circolare n. 7/2023 citata, p. 19).
3.3.5
Ne consegue che, secondo
l’esame analitico operato da questa Camera, con le deduzioni ammesse nella
decisione impugnata, l’autorità fiscale ha adottato una decisione più che favorevole
al contribuente, avendo qualificato alcune voci quali spese di miglioria
anziché di manutenzione o gestione, di modo che le censure del ricorrente in
merito alle deduzioni non concesse devono essere integralmente rigettate.
4.
4.1.
L’insorgente sostiene che
le spese da lui sostenute gli avrebbero consentito di vendere l’appartamento
con un importante profitto e ritiene che si debbano conseguentemente
qualificare costi di investimento. La documentazione fotografica che ha
prodotto dovrebbe dimostrare “chiaramente un grande salto qualitativo
rispetto al momento dell’acquisto”.
4.2
In una sentenza dell’11
febbraio 2015 (2C_674/2014 e 2C_675/2014), il Tribunale federale si è
confrontato con un ricorso, interposto dall’amministrazione fiscale del Canton
Vallese contro una sentenza della Commissione di ricorso in materia fiscale
dello stesso Cantone. I contribuenti avevano venduto un appartamento, dopo aver
rifatto la cucina, i bagni, i pavimenti e dopo aver ritinteggiato le pareti. L’autorità
fiscale aveva negato la deduzione delle spese sostenute, che aveva qualificato
manutenzione. La Commissione di ricorso, tuttavia, aveva accolto il ricorso dei
venditori, sostenendo che gli interventi effettuati prima della vendita avevano
“rimesso a nuovo” l’appartamento e ne avevano facilitato la vendita. Il fisco
cantonale aveva allora adito la Suprema Corte, che come detto ha accolto il
ricorso e annullato la decisione della Commissione di ricorso cantonale.
Il Tribunale federale ha
ricordato che la deduzione delle spese sostenute dipende dal fatto che siano
servite alla manutenzione o a incrementare il valore dell’immobile e non dal
fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne abbiano favorito la vendita. Quando
si tratta della sostituzione di cucine, bagni e pavimenti, in particolare, si
deve verificare se le nuove installazioni hanno un valore o uno standard
qualitativo superiore rispetto a quello precedente. In tal caso, potrebbe
essere giustificata una deduzione parziale dei costi. L’Alta Corte ha allora
rinviato gli atti al fisco cantonale, perché procedesse al confronto del valore
e della qualità delle installazioni esistenti rispetto a quelle nuove.
Da parte sua, la Camera di
diritto tributario, in una sentenza del 4 aprile 2022 (n. 80.2022.23), ha a sua
volta affermato che la deduzione delle spese sostenute dal venditore di un
immobile dipende dal fatto che siano servite alla manutenzione oppure a
incrementare il valore dell’immobile e non dal fatto che lo abbiano
"rimesso a nuovo" o ne abbiano favorito la vendita. In base alla
documentazione prodotta dal ricorrente, tutte le spese sostenute nei pochi mesi
intercorsi fra l’acquisto e la vendita dell’immobile costituivano costi di
manutenzione, come tali non deducibili dall’imposta sugli utili immobiliari
(cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2020.266 dell’11 luglio 2023 consid. 5).
4.3
Il Tribunale federale ha
addirittura recentemente abbandonato la propria giurisprudenza in merito alla
cosiddetta “nuova costruzione dal punto di vista economico” ed ha deciso che le
spese per lavori di risanamento totale o per una ristrutturazione o un
ampliamento completi sono deducibili come spese di manutenzione nella misura in
cui, per il loro carattere oggettivo-tecnico, servono a ripristinare l'immobile
nello stato precedente e quindi hanno un effetto di mantenimento del valore
(DTF 149 II 27 consid. 4).
4.4
Nella fattispecie, si è
già rilevato come l’autorità di tassazione sia già stata estremamente generosa
nell’ammettere una componente di miglioria nei lavori intrapresi dal
ricorrente. Contrariamente a quanto sembra ritenere il contribuente, per la
qualifica di un intervento come miglioria o manutenzione non è determinante
l’eventuale “salto qualitativo rispetto al momento dell’acquisto”. Al
contrario, se viene acquistato un immobile la cui manutenzione è stata
trascurata dal proprietario precedente, la legge stabilisce che tutti i lavori
che servono a rinnovare l’oggetto in questione costituiscono manutenzione e non
miglioria. Ciò risponde alla volontà del legislatore, che ha affiancato alle “spese
di manutenzione” le “spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione”,
prevedendone la deduzione dal reddito imponibile (articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31
cpv. 2 LT).
5.
5.1.
Il ricorrente sostiene poi
che non potrebbe far valere i costi di manutenzione nella tassazione ordinaria
2021.
e 2022, in quanto nel frattempo le relative decisioni sarebbero cresciute
in giudicato.
5.2
Il Tribunale federale ha
già avuto occasione di escludere che un contribuente possa pretendere di
dedurre, nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari, delle spese di
manutenzione che non ha fatto valere nella sua dichiarazione d’imposta sul
reddito. Se in base al diritto applicabile nel periodo fiscale interessato sono
state sostenute spese di manutenzione, ma le stesse non sono state ammesse in
deduzione per motivi di fatto (p. es. è stata presentata una dichiarazione
incompleta), non è possibile che in seguito si proceda ad una “sanatoria” mediante
la riqualifica di tali costi. Inoltre, anche il principio di periodicità si
oppone ad una successiva deduzione dei costi di manutenzione (sentenza
2C_425/2020 del 13 luglio 2020 consid. 3.5.4, con riferimento agli articoli 15
cpv. 1 e 16 cpv. 1 LAID e alla sentenza 2C_926/2019 del 12 maggio 2020 consid.
2.2.3
e 2.2.4).
5.3
Firmando le dichiarazioni d’imposta
per i periodi fiscali 2021 e 2022, nelle quali ha omesso far valere in deduzione
le spese di manutenzione dell’immobile sostenute, il contribuente ha confermato
che la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art.
124.
cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si è in tal modo assunto la
responsabilità di eventuali errori, a suo sfavore o a suo favore. Non è pertanto
possibile in questa sede rimediare all’omissione da lui commessa deducendo le
spese di manutenzione nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari. Anche
questa censura deve dunque essere respinta.
6.
6.1.
Come già esposto, la
decisione impugnata appare, piuttosto che sfavorevole al contribuente, a lui
vantaggiosa. Buona parte delle spese ammesse in deduzione dall’UT, ed in
particolare il costo degli armadi a muro, andavano infatti considerate quali
costi di manutenzione.
6.2
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione (art. 228 cpv. 1 LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui
risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione
anche a svantaggio del medesimo (art. 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale
precisa che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di
merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle
proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la
sentenza, la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio
in peius”), ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una
modifica a suo favore (“reformatio in melius”). L’Alta
Corte ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere
sull’eventuale ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente
incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone
assolutamente in seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II
599, consid. 1.4).
6.3
Ritenuto che la
delimitazione delle spese di miglioria rispetto a quelle di manutenzione non risulta
sempre limpida, lasciando in tal modo all’autorità di tassazione un certo
margine di apprezzamento, e considerato che non sono nella fattispecie dati
elementi tali da poter ritenere la decisione impugnata palesemente
incompatibile con i principi giuridici applicabili, questa Corte ritiene di
poter soprassedere a una reformatio in peius.
7.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e la decisione
impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: