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Decisione

80.2023.24

Procedura: ricorso, restituzione termini, istanza da presentare insieme al ricorso, disdetta del mandato del precedente rappresentante

28 marzo 2023Italiano11 min

giugno 2018, l’RS 1 ha notificato alla RI 1, __________, rappresentata dalla __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.24

80.2023.25

Lugano

28 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

istanza

di restituzione dei termini del 30 settembre 2022.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 21

giugno 2018, l’RS 1 ha notificato alla RI 1, __________, rappresentata dalla __________

SA, __________, la tassazione IC/IFD 2016, allestita d’ufficio a causa della

mancata presentazione della dichiarazione d’imposta. L’utile imponibile era

stabilito in fr. 7'000'000.– e il capitale imponibile in fr. 6'950'000.–.

Il 19 giugno 2018 la

contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta, dalla quale risulta un

utile di fr. 6'496'042.35.

Nei giorni dal 23 al 25

luglio 2019 l’Ispettorato fiscale ha proceduto ad una verifica, chiedendo alla

contribuente ulteriore documentazione. Il 3 febbraio 2021 l’UTPG le ha

prospettato una modifica della tassazione a suo svantaggio, indicando che

l’utile imponibile, a dipendenza delle riprese fiscali, ammontava a fr.

9'737'578.–, e le ha attribuito un termine fino al 15 febbraio 2021 per

prendere posizione.

Dopo uno scambio di email

con la rappresentante fiscale della contribuente, con decisione del 19 agosto

2022, l’UTPG ha notificato la decisione di tassazione dopo reclamo,

commisurando l’utile imponibile in fr. 9'737'500.– e il capitale imponibile in

fr. 6'951'000.–.

B. Con istanza del 30

settembre 2022, indirizzata all’UTPG, la contribuente, rappresentata dall’RA 1,

ha chiesto la restituzione di termini di ricorso, argomentando che si era “trovata,

suo malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre

reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo

venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016 (peraltro emessa nel pieno

delle ferie estive) e quindi della possibilità di impugnarla, se non e soltanto

con la notifica della disdetta del mandato, datata 12 settembre 2022 e

pervenuta alla contribuente soltanto il 19 settembre u.s.”. l’allora

rappresentante fiscale __________ SA le aveva infatti notificato la disdetta

con effetto immediato del mandato il 12 settembre 2022, ma essa l’aveva

ritirata solo il 19 settembre 2022, “allorché il termine per impugnare la

decisione su reclamo 2016 era sostanzialmente scaduto”.

C. L’UTPG ha respinto

l’istanza con decisione del 28 ottobre 2022. In primo luogo, ha rilevato che il

giorno in cui la contribuente aveva ricevuto la decisione era l’ultimo prima

della scadenza del termine di ricorso, sicché avrebbe potuto interporre un “ricorso

con urgenza… comunicando quanto accaduto e impegnandosi a presentare le proprie

osservazioni”. Ha inoltre ricordato che la __________ SA era stata la sua “unica

interlocutrice… per le domande relative alla dichiarazione d’imposta” ed ha

definito inspiegabile il fatto che avesse atteso fino al 12 settembre 2022 per informare

la contribuente della rinuncia al mandato. Ha infine sottolineato che

nell’istanza di restituzione dei termini non era stato menzionato nessuno dei

presupposti previsti dalla legge.

Con reclamo del 1°

dicembre 2022, la contribuente ha impugnato la decisione con cui l’UTPG le ha

negato la restituzione dei termini di ricorso.

D. Con scritto del 26

gennaio 2023, l’UTPG ha trasmesso “per competenza” alla Camera di diritto tributario

l’istanza di restituzione dei termini del 30 settembre 2022, indicando che la

stessa gli era stata erroneamente inviata dalla contribuente.

Diritto

1. 1.1.

L’art. 140 cpv. 1 prima

frase LIFD dispone che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla

notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità

fiscale.

Nel diritto cantonale, per

l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

1.2.

Per il combinato disposto

degli articoli 133 cpv. 3 e 140 cpv. 4 LIFD, l’autorità entra nel merito di ricorsi

tardivi soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio

civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito

di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in

cui gli impedimenti sono cessati.

Nel diritto cantonale,

l’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini sia data se è

provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Considerandi

2.

Dopo essere entrata

nel merito dell’istanza di restituzione dei termini, respingendola, e dopo che

la contribuente aveva interposto reclamo contro quest’ultima decisione, l’UTPG

ha trasmesso l’istanza alla Camera di diritto tributario per competenza.

L'autorità competente in

materia di restituzione dei termini è quella che, nel caso in cui la

restituzione del termine fosse concessa, dovrebbe decidere in merito all’atto che

è stato compiuto tardivamente (Egli,

in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG - Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 24

PA, p. 498).

Ne consegue che la

competenza a pronunciarsi in merito alla restituzione del termine di ricorso

alla Camera di diritto tributario è quest’ultima, che dovrebbe entrare nel

merito del ricorso contro una decisione dopo reclamo dell’autorità di

tassazione.

La competenza della Camera

di diritto tributario è pertanto data.

3.

3.1.

Entro il termine di 30

giorni a partire dal momento in cui l’impedimento è cessato, il contribuente

deve presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche

l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art.

133.

LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD). Se questi requisiti di forma non sono adempiuti, l’istanza viene

dichiarata irricevibile (Egli, op.

cit., n. 5 ad art. 24 PA, p. 498; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkten

Steuer Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 20 ad art. 133 LIFD,

p. 2239 e giurisprudenza citata).

3.2

Nel caso in esame, la

contribuente ha presentato l’istanza di restituzione dei termini il 30

settembre 2022.

L’istanza non adempie i

requisiti di forma richiesti dalla legge.

L’istante si limita

infatti a chiedere “la restituzione del termine ricorsuale di trenta giorni

per aggravarsi avverso la decisione su reclamo 2016”, senza tuttavia

compiere l’atto procedurale, il cui adempimento sarebbe stato ostacolato dalla

disdetta del mandato della rappresentante. La ricorrente non ha cioè presentato

un ricorso motivato contro la decisione del 19 agosto 2022, con cui l’UTPG

aveva respinto il suo reclamo.

Neppure con il reclamo del

1° dicembre 2022, interposto contro la decisione con la quale l’UTPG aveva

irritualmente respinto l’istanza di restituzione dei termini, la contribuente

ha presentato un ricorso conforme ai requisiti legali.

Ne consegue che l’istanza

di restituzione dei termini è irricevibile.

4.

4.1.

Se anche l’istanza fosse

stata ricevibile, la stessa sarebbe con ogni verosimiglianza stata respinta nel

merito.

4.2

Secondo

gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge,

nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la persona validamente rappresentata deve lasciarsi

imputare la condotta procedurale del suo rappresentante.

La Suprema Corte ha

ricordato che il contratto che vincola la società fiduciaria al contribuente è

un contratto di mandato, disciplinato dagli artt. 394 e ss. del CO. Ora,

secondo l’art. 396 cpv. 1 CO, se l’estensione del mandato non è stata

espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell’affare che ne forma

l’oggetto. Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli

atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396 cpv. 2 CO), sicché il

mandatario non è tenuto ad attendere una speciale autorizzazione espressa del

suo cliente per intraprendere qualsiasi azione legale necessaria per la

gestione del caso affidatogli. Il mandatario deve quindi informare senza

indugio il suo mandante delle decisioni notificategli e prospettargli le varie

soluzioni possibili. Se la decisione è sfavorevole al mandante, egli deve

anche, entro il termine per il ricorso, accertarsi che quest’ultimo non intenda

interporre ricorso. Per prevenire i rischi legati a un eventuale ritardo, per

esempio per interrompere un termine di prescrizione o per chiedere

provvedimenti provvisori, il rappresentante deve in linea di principio

intraprendere i passi necessari, anche se non ha potuto ottenere l’approvazione

preventiva del suo mandante. La presunzione secondo cui il mandato comprende il

potere del mandatario di compiere tutti gli atti giuridici necessari per la sua

esecuzione è valida sia nei rapporti interni sia in quelli esterni (sentenza n.

2C_737/2019 del 20 giugno 2019, in DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE

2019.

B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.1, con

rinvii a giurisprudenza e dottrina).

4.3

Nel caso di cui si è

occupato il Tribunale federale nella sentenza citata, un fiduciario aveva

interposto reclamo contro la decisione di tassazione, in nome e per conto dei coniugi

contribuenti. Tre mesi dopo la notificazione della decisione dopo reclamo al rappresentante,

il marito aveva presentato ricorso all’autorità giudiziaria cantonale,

sostenendo che era stato impedito senza colpa di rispettare il termine di

ricorso.

Secondo l’Alta Corte, niente

indicava che il fiduciario non sarebbe stato in grado di salvaguardare i

diritti del suo mandante e, se necessario, di impugnare la decisione su

reclamo. Ha poi aggiunto che, se il rappresentante stesso non è impedito, la

parte non può invocare il proprio impedimento. È vero che le condizioni del

ricorrente rendevano probabilmente impossibile per la sua rappresentante

ottenere istruzioni in merito all’opportunità di interporre o meno ricorso

contro la decisione su reclamo. Ciononostante, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, ciò non esonera la rappresentante dall’obbligo di

presentare tempestivamente un ricorso di propria iniziativa per salvaguardare i

termini o gli interessi del suo cliente. Il ricorrente deve quindi subire le

conseguenze dell’inazione della sua rappresentante, in quanto quest’ultima non

ha fornito alcuna prova del fatto di essere stata a sua volta impossibilitata

ad agire senza colpa propria (DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B

92.8

n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.3).

4.4

Nel caso in esame, l’istante

sostiene che la sua rappresentante fiscale avrebbe disdetto con effetto

immediato il mandato, con lettera del 12 settembre 2022, che sarebbe tuttavia

stata ritirata solo il 19 settembre 2022. Essa si sarebbe così “trovata, suo

malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre

reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo

venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016”.

All’istanza è allegata

parte della lettera del 12 settembre 2022, nella quale i motivi della disdetta

del mandato sono stati resi illeggibili (“omissis”). Si apprende solo che “per

questo motivo” la fiduciaria era “costretta a disdire tutti gli

incarichi in essere e i contratti di domiciliazione… con effetto immediato”

e che “non esistono più le condizioni per proseguire la [loro]

collaborazione”.

Dalle poche indicazioni

che emergono dalla lettera in questione, si deve escludere che la

rappresentante abbia omesso di presentare ricorso a causa di un suo impedimento

per gravi motivi. È chiaro invece che deve essere sorto un problema nei

rapporti con il mandante. Il fatto che il mandatario affermi che non esistono

più le condizioni per proseguire la collaborazione con il mandante induce a

ritenere che quest’ultimo avesse ostacolato, con i suoi atti o con sue

omissioni, lo svolgimento dell’attività della fiduciaria.

Non compete certo

all’autorità fiscale né alla Camera di diritto tributario accertare le cause

che hanno condotto alla disdetta del mandato e stabilire eventuali

responsabilità fondate sul diritto contrattuale. Se la fiduciaria dovesse avere

effettivamente disdetto il mandato intempestivamente, potrebbe essere tenuta a

risarcire l’altra parte del danno che gliene è derivato (art. 404 cpv. 2 CO).

La conseguenza non consisterebbe in ogni caso nella restituzione del termine di

ricorso. Come già ricordato, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il contribuente deve subire le conseguenze dell’inazione della sua

rappresentante, se quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di essere

stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria.

5.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dell’istante.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria:

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