80.2023.24
Procedura: ricorso, restituzione termini, istanza da presentare insieme al ricorso, disdetta del mandato del precedente rappresentante
28 marzo 2023Italiano11 min
giugno 2018, l’RS 1 ha notificato alla RI 1, __________, rappresentata dalla __________
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Incarti n.
80.2023.24
80.2023.25
Lugano
28 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
istanza
di restituzione dei termini del 30 settembre 2022.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 21
giugno 2018, l’RS 1 ha notificato alla RI 1, __________, rappresentata dalla __________
SA, __________, la tassazione IC/IFD 2016, allestita d’ufficio a causa della
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta. L’utile imponibile era
stabilito in fr. 7'000'000.– e il capitale imponibile in fr. 6'950'000.–.
Il 19 giugno 2018 la
contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta, dalla quale risulta un
utile di fr. 6'496'042.35.
Nei giorni dal 23 al 25
luglio 2019 l’Ispettorato fiscale ha proceduto ad una verifica, chiedendo alla
contribuente ulteriore documentazione. Il 3 febbraio 2021 l’UTPG le ha
prospettato una modifica della tassazione a suo svantaggio, indicando che
l’utile imponibile, a dipendenza delle riprese fiscali, ammontava a fr.
9'737'578.–, e le ha attribuito un termine fino al 15 febbraio 2021 per
prendere posizione.
Dopo uno scambio di email
con la rappresentante fiscale della contribuente, con decisione del 19 agosto
2022, l’UTPG ha notificato la decisione di tassazione dopo reclamo,
commisurando l’utile imponibile in fr. 9'737'500.– e il capitale imponibile in
fr. 6'951'000.–.
B. Con istanza del 30
settembre 2022, indirizzata all’UTPG, la contribuente, rappresentata dall’RA 1,
ha chiesto la restituzione di termini di ricorso, argomentando che si era “trovata,
suo malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre
reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo
venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016 (peraltro emessa nel pieno
delle ferie estive) e quindi della possibilità di impugnarla, se non e soltanto
con la notifica della disdetta del mandato, datata 12 settembre 2022 e
pervenuta alla contribuente soltanto il 19 settembre u.s.”. l’allora
rappresentante fiscale __________ SA le aveva infatti notificato la disdetta
con effetto immediato del mandato il 12 settembre 2022, ma essa l’aveva
ritirata solo il 19 settembre 2022, “allorché il termine per impugnare la
decisione su reclamo 2016 era sostanzialmente scaduto”.
C. L’UTPG ha respinto
l’istanza con decisione del 28 ottobre 2022. In primo luogo, ha rilevato che il
giorno in cui la contribuente aveva ricevuto la decisione era l’ultimo prima
della scadenza del termine di ricorso, sicché avrebbe potuto interporre un “ricorso
con urgenza… comunicando quanto accaduto e impegnandosi a presentare le proprie
osservazioni”. Ha inoltre ricordato che la __________ SA era stata la sua “unica
interlocutrice… per le domande relative alla dichiarazione d’imposta” ed ha
definito inspiegabile il fatto che avesse atteso fino al 12 settembre 2022 per informare
la contribuente della rinuncia al mandato. Ha infine sottolineato che
nell’istanza di restituzione dei termini non era stato menzionato nessuno dei
presupposti previsti dalla legge.
Con reclamo del 1°
dicembre 2022, la contribuente ha impugnato la decisione con cui l’UTPG le ha
negato la restituzione dei termini di ricorso.
D. Con scritto del 26
gennaio 2023, l’UTPG ha trasmesso “per competenza” alla Camera di diritto tributario
l’istanza di restituzione dei termini del 30 settembre 2022, indicando che la
stessa gli era stata erroneamente inviata dalla contribuente.
Diritto
1. 1.1.
L’art. 140 cpv. 1 prima
frase LIFD dispone che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla
notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità
fiscale.
Nel diritto cantonale, per
l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
1.2.
Per il combinato disposto
degli articoli 133 cpv. 3 e 140 cpv. 4 LIFD, l’autorità entra nel merito di ricorsi
tardivi soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio
civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito
di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in
cui gli impedimenti sono cessati.
Nel diritto cantonale,
l’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini sia data se è
provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Considerandi
2.
Dopo essere entrata
nel merito dell’istanza di restituzione dei termini, respingendola, e dopo che
la contribuente aveva interposto reclamo contro quest’ultima decisione, l’UTPG
ha trasmesso l’istanza alla Camera di diritto tributario per competenza.
L'autorità competente in
materia di restituzione dei termini è quella che, nel caso in cui la
restituzione del termine fosse concessa, dovrebbe decidere in merito all’atto che
è stato compiuto tardivamente (Egli,
in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG - Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 24
PA, p. 498).
Ne consegue che la
competenza a pronunciarsi in merito alla restituzione del termine di ricorso
alla Camera di diritto tributario è quest’ultima, che dovrebbe entrare nel
merito del ricorso contro una decisione dopo reclamo dell’autorità di
tassazione.
La competenza della Camera
di diritto tributario è pertanto data.
3.
3.1.
Entro il termine di 30
giorni a partire dal momento in cui l’impedimento è cessato, il contribuente
deve presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche
l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art.
133.
LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD). Se questi requisiti di forma non sono adempiuti, l’istanza viene
dichiarata irricevibile (Egli, op.
cit., n. 5 ad art. 24 PA, p. 498; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkten
Steuer Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 20 ad art. 133 LIFD,
p. 2239 e giurisprudenza citata).
3.2
Nel caso in esame, la
contribuente ha presentato l’istanza di restituzione dei termini il 30
settembre 2022.
L’istanza non adempie i
requisiti di forma richiesti dalla legge.
L’istante si limita
infatti a chiedere “la restituzione del termine ricorsuale di trenta giorni
per aggravarsi avverso la decisione su reclamo 2016”, senza tuttavia
compiere l’atto procedurale, il cui adempimento sarebbe stato ostacolato dalla
disdetta del mandato della rappresentante. La ricorrente non ha cioè presentato
un ricorso motivato contro la decisione del 19 agosto 2022, con cui l’UTPG
aveva respinto il suo reclamo.
Neppure con il reclamo del
1° dicembre 2022, interposto contro la decisione con la quale l’UTPG aveva
irritualmente respinto l’istanza di restituzione dei termini, la contribuente
ha presentato un ricorso conforme ai requisiti legali.
Ne consegue che l’istanza
di restituzione dei termini è irricevibile.
4.
4.1.
Se anche l’istanza fosse
stata ricevibile, la stessa sarebbe con ogni verosimiglianza stata respinta nel
merito.
4.2
Secondo
gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare
contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge,
nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la persona validamente rappresentata deve lasciarsi
imputare la condotta procedurale del suo rappresentante.
La Suprema Corte ha
ricordato che il contratto che vincola la società fiduciaria al contribuente è
un contratto di mandato, disciplinato dagli artt. 394 e ss. del CO. Ora,
secondo l’art. 396 cpv. 1 CO, se l’estensione del mandato non è stata
espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell’affare che ne forma
l’oggetto. Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli
atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396 cpv. 2 CO), sicché il
mandatario non è tenuto ad attendere una speciale autorizzazione espressa del
suo cliente per intraprendere qualsiasi azione legale necessaria per la
gestione del caso affidatogli. Il mandatario deve quindi informare senza
indugio il suo mandante delle decisioni notificategli e prospettargli le varie
soluzioni possibili. Se la decisione è sfavorevole al mandante, egli deve
anche, entro il termine per il ricorso, accertarsi che quest’ultimo non intenda
interporre ricorso. Per prevenire i rischi legati a un eventuale ritardo, per
esempio per interrompere un termine di prescrizione o per chiedere
provvedimenti provvisori, il rappresentante deve in linea di principio
intraprendere i passi necessari, anche se non ha potuto ottenere l’approvazione
preventiva del suo mandante. La presunzione secondo cui il mandato comprende il
potere del mandatario di compiere tutti gli atti giuridici necessari per la sua
esecuzione è valida sia nei rapporti interni sia in quelli esterni (sentenza n.
2C_737/2019 del 20 giugno 2019, in DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE
2019.
B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.1, con
rinvii a giurisprudenza e dottrina).
4.3
Nel caso di cui si è
occupato il Tribunale federale nella sentenza citata, un fiduciario aveva
interposto reclamo contro la decisione di tassazione, in nome e per conto dei coniugi
contribuenti. Tre mesi dopo la notificazione della decisione dopo reclamo al rappresentante,
il marito aveva presentato ricorso all’autorità giudiziaria cantonale,
sostenendo che era stato impedito senza colpa di rispettare il termine di
ricorso.
Secondo l’Alta Corte, niente
indicava che il fiduciario non sarebbe stato in grado di salvaguardare i
diritti del suo mandante e, se necessario, di impugnare la decisione su
reclamo. Ha poi aggiunto che, se il rappresentante stesso non è impedito, la
parte non può invocare il proprio impedimento. È vero che le condizioni del
ricorrente rendevano probabilmente impossibile per la sua rappresentante
ottenere istruzioni in merito all’opportunità di interporre o meno ricorso
contro la decisione su reclamo. Ciononostante, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, ciò non esonera la rappresentante dall’obbligo di
presentare tempestivamente un ricorso di propria iniziativa per salvaguardare i
termini o gli interessi del suo cliente. Il ricorrente deve quindi subire le
conseguenze dell’inazione della sua rappresentante, in quanto quest’ultima non
ha fornito alcuna prova del fatto di essere stata a sua volta impossibilitata
ad agire senza colpa propria (DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B
92.8
n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.3).
4.4
Nel caso in esame, l’istante
sostiene che la sua rappresentante fiscale avrebbe disdetto con effetto
immediato il mandato, con lettera del 12 settembre 2022, che sarebbe tuttavia
stata ritirata solo il 19 settembre 2022. Essa si sarebbe così “trovata, suo
malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre
reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo
venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016”.
All’istanza è allegata
parte della lettera del 12 settembre 2022, nella quale i motivi della disdetta
del mandato sono stati resi illeggibili (“omissis”). Si apprende solo che “per
questo motivo” la fiduciaria era “costretta a disdire tutti gli
incarichi in essere e i contratti di domiciliazione… con effetto immediato”
e che “non esistono più le condizioni per proseguire la [loro]
collaborazione”.
Dalle poche indicazioni
che emergono dalla lettera in questione, si deve escludere che la
rappresentante abbia omesso di presentare ricorso a causa di un suo impedimento
per gravi motivi. È chiaro invece che deve essere sorto un problema nei
rapporti con il mandante. Il fatto che il mandatario affermi che non esistono
più le condizioni per proseguire la collaborazione con il mandante induce a
ritenere che quest’ultimo avesse ostacolato, con i suoi atti o con sue
omissioni, lo svolgimento dell’attività della fiduciaria.
Non compete certo
all’autorità fiscale né alla Camera di diritto tributario accertare le cause
che hanno condotto alla disdetta del mandato e stabilire eventuali
responsabilità fondate sul diritto contrattuale. Se la fiduciaria dovesse avere
effettivamente disdetto il mandato intempestivamente, potrebbe essere tenuta a
risarcire l’altra parte del danno che gliene è derivato (art. 404 cpv. 2 CO).
La conseguenza non consisterebbe in ogni caso nella restituzione del termine di
ricorso. Come già ricordato, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il contribuente deve subire le conseguenze dell’inazione della sua
rappresentante, se quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di essere
stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria.
5.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dell’istante.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: