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Decisione

80.2023.243

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, pensionamento anticipato, versamento di un’indennità alla ex moglie, non deducibile dalla base imponibile

4 ottobre 2024Italiano25 min

a beneficio del pensionamento anticipato, concordato con l’editore del “__________”

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.243

80.2023.244

Lugano

4 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1 __________

c/o

__________, __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 ottobre 2023 contro la decisione del 10 ottobre 2023 in materia di imposta

annua intera, IC/IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

cittadino svizzero, è partito per la __________ il 1.12.2022. Il contribuente è

a beneficio del pensionamento anticipato, concordato con l’editore del “__________”

dal 1.2.2021. È stato coniugato con __________ dal 28.6.1991 al 4.1.2023. A

partire dal 27.4.2007 egli si era tuttavia separato giudizialmente dalla ex

moglie.

L’11.4.2023, __________ si

è unito in matrimonio, in __________, con la cittadina __________ __________.

B.

a.

Il 10 marzo 2021, __________

comunicava all’autorità fiscale di aver proceduto al versamento, il 1.2.2021,

del capitale del 2° pilastro [motivo del pagamento: caso di vita], ammontante a

fr. 813'219.40 a favore di __________, __________.

b.

Con decisione del 12

settembre 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (di seguito

UT) notificava al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera, sia per

l’IC che per l’IFD. La prestazione in capitale complessiva di fr. 813'219.- era

assoggettata alle imposte con l’aliquota applicabile per “persone sole”,

corrispondente al 4.9451% per l’imposta cantonale e al 2.3% per l’IFD.

L’imposta dovuta ammontava di conseguenza a fr. 39'007.- per l’IC ed a fr.

18'703.60 per l’IFD.

C. Con reclamo del 2

ottobre 2023 (anticipato via e-mail), il contribuente insorgeva contro la

decisione di tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2021, contestando

l’applicazione della “scala delle aliquote per persone sole”.

Il contribuente definiva

tale decisione “inappropriata”, siccome, nel caso di specie avrebbe

dovuto essere utilizzata la scala delle aliquote per persone coniugate. Non si

sarebbe trattato di un reddito individuale, bensì di una prestazione

obbligatoriamente da suddividere tra i coniugi. Il ritiro del capitale della

previdenza professionale, anche nel caso di coniugi separati, potrebbe infatti

avvenire unicamente con il consenso di entrambi. Senza il consenso di __________a

gli sarebbe pertanto stato precluso il ritiro del capitale.

D. Con decisione del 10

ottobre 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

A norma dell’art. 16 LT e 17

LIFD le liquidazioni in capitali provenienti dalla previdenza in rapporto con

l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di

lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’art. 38 LT/LIFD. Siccome

tali prelievi ricadono sotto il “cappello” degli articoli poc’anzi citati, le

aliquote applicabili sono quelle degli art. 35 LT rispettivamente 36 LIFD.

Per le persone celibi, nubili,

vedovi e separati legalmente o di fatto l’aliquota applicabile è quella “per

altri contribuenti” (art. 35 cpv. 1 LT/ rispettivamente art. 36 cpv. 1 LIFD).

In altre parole l’aliquota applicabile ai prelievi di capitale della previdenza

è la medesima applicata alla tassazione ordinaria, ossia, nel caso in esame,

persona sola. Nel caso concreto la separazione delle partite fiscali è avvenuto

con effetto 1.1.2007 (separazione legale del 1.6.2007). Da quel momento,

fiscalmente, i coniugi sono considerati due contribuenti distinti.

Il fatto che il prelievo ha

potuto essere effettuato solo con il consenso della moglie separata è

ininfluente ai fini dell’applicazione dell’aliquota. (…).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la

decisione su reclamo.

Spiega di essere andato in

pensionamento anticipato il 1°.2.2021. In vista del prepensionamento, dopo

attenta valutazione e di comune accordo con __________, avrebbe deciso il ritiro

del capitale di previdenza del 2° pilastro, ammontante a fr. 814'286.50. In

base all’accordo sottoscritto tra i due ex coniugi (all’epoca ancora uniti dal

vincolo del matrimonio, ma separati giudizialmente), gli stessi avrebbero

deciso di suddividere il capitale proveniente dalla previdenza professionale.

La ripartizione del capitale sarebbe anche stata, a posteriori, omologata dal

Pretore di Lugano, con la sentenza di divorzio del 27 dicembre 2022.

Nella dichiarazione di

tassazione ordinaria per il 2021, l’insorgente avrebbe inserito, quale

liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’intero importo

ricevuto dalla __________, informando l’autorità fiscale del riversamento di

fr. 300'000.- alla moglie separata “quale quota LPP di sua spettanza”.

Il ricorrente ribadisce la

richiesta di voler applicare la scala delle aliquote per coniugati,

subordinatamente che la liquidazione in capitale venga suddivisa nelle due

quote (rispettivamente fr. 513'219.- e 300'000.-) e che tali capitali vengano

imposti separatamente.

Secondo il contribuente,

la prestazione ricevuta non andrebbe a beneficio di uno solo dei coniugi ma di

entrambi. Lamenta a tale proposito una “palese e crassa disparità di

trattamento tra coniugi non separati e coniugi separati”. Sull’identico

importo da lui percepito, dei coniugi non separati avrebbero un carico d’imposta

di fr. 49'000.- mentre i coniugi separati di fr. 95'000.-.

A suo avviso, “la forma

in cui il capitale viene versato e ripartito non può compromettere la sostanza

della parità di trattamento tra contribuenti con la medesima capacità contributiva

né tantomeno penalizzare i contribuenti eventualmente confrontati con una

minore capacità contributiva”

L’insorgente richiama poi

una sentenza del 25 febbraio 2015, relativa ad un caso simile, in cui la Camera

di diritto tributario avrebbe accolto il ricorso di un contribuente che

chiedeva l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per

l’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla

previdenza, tenendo conto del fatto che “(…) il padre provvede praticamente al

mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse

finanziarie”. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato anche nel suo

caso, “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo il matrimonio, alcuna

attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.

Il principio della parità

di trattamento sarebbe violato anche in rapporto alla categoria dei

contribuenti che sono effettivamente persone sole, single, non

coniugati, senza carichi finanziari familiari. Il contribuente separato deve

dividere il capitale con l’altro coniuge, il secondo no. Secondo il ricorrente,

in termini relativi, il contribuente coniugato separato pagherebbe il 58% in

più rispetto al contribuente single (18.5% contro 11.7%), dovendo suddividere

il capitale LPP.

F. L’UT non ha

presentato osservazioni al ricorso.

Diritto

1. È contestata

l’applicazione della scala delle aliquote per persone sole ai fini del calcolo

dell’imposta annua intera sul capitale del 2° pilastro. Secondo il ricorrente,

il capitale previdenziale da lui ricevuto in occasione del prepensionamento è

stato ripartito con __________, dalla quale era separato giudizialmente dal

2007 e divorziato dal 4 gennaio 2023. Motivo per il quale la sua situazione non

sarebbe comparabile né con quella di coniugi non separati – i quali beneficiano

dell’aliquota più vantaggiosa per persone coniugate – né con quella di un single,

il quale non deve suddividere il capitale della previdenza.

Nel caso specifico,

l’aliquota applicata, oltre che penalizzante, sarebbe lesiva dei principi della

capacità contributiva e parità di trattamento.

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo, si deve

verificare se sia legittima la decisione dell’autorità di tassazione di

calcolare l’imposta annua intera applicando l’aliquota per persone sole e non

quella per coniugati.

2.2

2.2.1

L’art. 38 cpv. 1 LIFD,

prevede che le prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i

redditi da fonti previdenziali), come anche le somme versate in seguito a decesso,

lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte

separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un’imposta annua intera.

Secondo l’art. 38 cpv. 1bis LIFD, l’imposta è fissata per l’anno

fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. L’art.

38.

cpv. 2 stabilisce che l’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di

cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis LIFD, primo periodo.

2.2.2

Per l’imposta cantonale, l’art.

38.

cpv. 1 LT dispone che siano imposte separatamente, con un’imposta annua

intera, le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi

da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2

LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni

previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in

capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a

decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art.

22.

lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con

l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse

versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per

cento.

2.3

2.3.1

Per quanto attiene all’aliquota

applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione

familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della

scadenza della prestazione previdenziale (Laffely

Maillard, in: Noël/Aubry [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, Basilea 2017, n. 10 ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi

viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati

giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione

domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si

applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti

gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri

contribuenti) (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Basilea 2019, n. 17 ad art. 38 LIFD).

2.3.2

Questi aspetti sono stati

approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “Imposizione dei coniugi

e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.

Trattandosi quindi delle

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l’aliquota per persone

coniugate (art. 36 cpv. 2bis LIFD, primo periodo), esclusa la deduzione dall’ammontare

dell’imposta per ogni figlio, contenuta nell’aliquota per genitori, (cfr. art.

36.

cpv. 2bis, secondo periodo), si applica anche alle prestazioni in

capitale della previdenza delle famiglie monoparentali e delle persone

coniugate con figli (Circolare sull’imposizione della famiglia, cifre 13.1. e

13.4.11; Jaques, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017,

n. 5 ad art. 36 LIFD).

2.4

Il Tribunale federale, in

due sentenze risalenti rispettivamente al 2011 (2C_954/2010 dell’8.12.2011) ed

al 2016 (2C_337/2016 del 10.10.2016) inerenti entrambe le imposte cantonali e

comunali su una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza

professionale, si è dovuto determinare sulla compatibilità delle disposizioni

cantonali, delle rispettive leggi tributarie ginevrina e neocastellana, le

quali, diversamente dalla LIFD, non prevedevano l’aliquota per coniugi in caso imposizione

separata delle prestazioni provenienti dalla previdenza professionale.

Nella sentenza TF

2C_954/2010, in particolare, i giudici dell’Alta Corte, si sono chinati sulla

questione se l’art. 11 cpv. 1 LAID (secondo il quale per i coniugi che vivono

in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto

a quella dovuta dalle persone sole) fosse applicabile unicamente all’imposta

sul reddito stricto sensu, oppure dovesse applicarsi anche

nell’imposizione separata (imposta annua intera) relativa alle prestazioni in

capitale provenienti dagli istituti di previdenza (consid. 4).

La Suprema Corte ha

rilevato che l’art. 11 LAID fa parte del capitolo 2, relativo all’imposta sul

reddito. La sezione 1 di questo capitolo tratta dei “redditi”, la sezione 2

delle “deduzioni” e la sezione 3, che comprende unicamente l’art. 11 LAID, del

“calcolo dell’imposta”.

Quest’ultima sezione,

benché sia riferita al calcolo dell’imposta, non indica le aliquote. Queste

rientrano infatti nella competenza dei Cantoni. Tuttavia, al primo capoverso,

l’art. 11 LAID impone di ridurre l’imposta per le persone che vivono nella

stessa economia domestica.

Dalla lettura dell’art. 7

cpv. 1 LAID si evince che le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni

di previdenza sono redditi e sono soggette all'imposta sul reddito. Tuttavia,

tali prestazioni sono tassate separatamente e sono soggette ad un'imposta annua

intera (art. 11 cpv. 3 LAID). La ratio legis di questa imposizione

separata è quella di evitare che tali redditi siano tassati in modo eccessivo.

Infatti, una scala delle aliquote progressiva porterebbe ad un'aliquota

elevata, tenendo conto degli altri redditi. La tassazione separata consente di interrompere

la progressività dell'aliquota. La tassazione separata delle prestazioni

pensionistiche in capitale riduce l'onere fiscale sulle prestazioni

pensionistiche. Una tale tassazione è giustificata nel caso di redditi non

periodici che generano un importo straordinario. Infatti, un simile reddito

porta, in un certo senso, ad una distorsione della reale capacità economica del

contribuente. Questa tassazione separata di tali prestazioni permette inoltre di

raggiungere l'obiettivo previsto, che è quello di riservar loro un trattamento

particolarmente favorevole (Messaggio sull'armonizzazione fiscale, FF 1983 III 63).

Il corollario della tassazione separata è che se, nel corso di un anno fiscale,

il contribuente riceve diverse prestazioni pensionistiche in capitale, queste

vengono sommate e assoggettate nella loro totalità all'imposta annua (consid.

4.1).

Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAID,

il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si

cumulano. Tale regola vale, di principio, per tutti i redditi dei coniugi che

sono sottoposti all’imposta sul reddito. Fanno unicamente eccezione, secondo

l’esplicita formulazione dell’art. 3 cpv. 3 LAID, gli utili immobiliari. Ciò comporta

che le prestazioni previdenziali ricevute nel corso di uno stesso periodo

fiscale debbano cumularsi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano

percepite da uno o dall’altro dei coniugi.

L’Alta Corte è dunque

giunta alla conclusione che la legge sull’imposizione delle persone fisiche

ginevrina fosse contraria alla LAID. Se i Cantoni hanno una certa indipendenza nella

determinazione delle aliquote, l’esigenza di attenuare le imposte dei coniugi

non separati legalmente o di fatto è assoluta nell’ambito dell’imposizione dei

redditi (consid. 4.3.).

Tale conclusione asseconda

la volontà del legislatore di realizzare l’armonizzazione fiscale che mira a coordinare

le legislazioni cantonali con la legislazione federale nell’ambito dell’imposta

federale diretta (armonizzazione verticale) e le legislazioni cantonali fra

loro (armonizzazione orizzontale), come pure a semplificare la tassazione. In

effetti, anche a livello federale, l’attenuazione voluta dal legislatore,

nell’ambito dell’imposta sul reddito, per i coniugi non separati legalmente o

di fatto si applica anche all’imposta annua intera relativa alle prestazioni in

capitale provenienti dalla previdenza professionale (consid. 4.4.; v. anche sentenza

TF 2C_337/2016 del 10.10.2016 consid. 5.1.).

2.5

Ne consegue che il diritto

federale impone, ai fini del calcolo dell’imposta annua intera sulle

prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, sia per l’imposta

federale diretta sia per l’imposta cantonale, di applicare un’aliquota

attenuata al coniuge che, per il calcolo dell’imposta sul reddito, beneficia

dell’aliquota più favorevole.

3.

3.1.

Tornando

al caso che qui ci occupa, __________ e __________ sono separati giudizialmente

dal 27 aprile 2007. Il loro matrimonio è stato sciolto, per divorzio, il 4

gennaio 2023.

Ora è pacifico che, dalla

separazione giudiziale, __________ non hanno più condiviso un’economia

domestica (cfr. anche certificato di domicilio del 15 febbraio 2023 del Comune

di __________, doc. D) e sono stati imposti individualmente.

Per il fatto che, come confermato

dalla giurisprudenza del TF, il capitale proveniente dalla previdenza

professionale costituisce un reddito del contribuente, semplicemente imposto

separatamente, anche per tener conto della sua capacità contributiva, appare

evidente che __________ non può pretendere che l’imposta annua intera sia

calcolata con l’aliquota per coniugati, che non dipende dal fatto di provvedere

al mantenimento dell’ex coniuge, bensì dalla circostanza che il contribuente

non sia separati legalmente o di fatto.

3.2

3.2.1

Nel ricorso, l’insorgente

fa riferimento ad una sentenza di questa Camera del 25 febbraio 2015, con la

quale era stato accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva

l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per il calcolo

dell’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla

previdenza, tenendo conto del fatto che “il padre provvede praticamente al

mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse

finanziarie”.

Per quanto riguarda le

prestazioni in capitale sembra lecito supporre, secondo il contribuente, che tale

criterio debba essere applicato anche al suo caso, ammettendo l’applicazione

dell’aliquota per coniugati “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo

il matrimonio, alcuna attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.

3.2.2

Ora la sentenza, alla

quale si appella il ricorrente (CDT n. 80.2014.199-202 del 25.2.2015), non è

applicabile al suo caso. In effetti, nel caso di specie di trattava di una

coppia, non sposata, ma convivente dal 2005. I concubini, poi convolati a nozze

nel 2013, avevano avuto tre figlie (l’ultima nata nel 2011), tutte sotto

l’autorità parentale della madre. La prestazione in capitale su prestazioni

provenienti dalla previdenza, era stata erogata, in favore del contribuente,

nel 2012. Alla stessa l’autorità fiscale aveva applicato l’aliquota per persone

sole, fondandosi sul punto 14.6.2 della Circolare n. 30 del 21.12.2010

(versione in italiano), la cui versione in italiano, tuttavia, era “frutto

di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese”. In

particolare, la Circolare, nella versione delle due altre lingue ufficiali

prevedeva che l’applicazione dell’aliquota per “genitori” dovesse essere

attribuita al genitore che provvede al mantenimento del figlio, quando il

detentore dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di

guadagno. Motivo per il quale, vivendo nella medesima economia domestica con le

figlie e la compagna e provvedendo il contribuente al sostentamento di tutti i

membri del nucleo famigliare, l’aliquota da applicare era quella più

favorevole, ossia quella per “coniugati”.

3.3

Diversamente da quanto

sostenuto dal contribuente, in casu non sussiste neppure una violazione

della parità di trattamento, rispettivamente del principio di capacità

contributiva.

Le deduzioni sociali e le aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo

schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed economica specifica

di ogni categoria di contribuenti, conformemente al principio di capacità

contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di

contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità

contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una

certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF

133.

II 305 consid. 5.1 e 5.3).

La disciplina legale in

materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo,

in considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da

considerare, cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi

stabiliti dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico

di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è

autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare

un’uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale

un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti

di determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di

paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e

giurisprudenza citata).

4.

4.1.

In via subordinata, il

contribuente chiede che il capitale preso in considerazione quale base

imponibile venga ricalcolato per tener conto del fatto che l’avere di

previdenza è stato suddiviso, con un accordo interno, con l’allora moglie __________.

Il ricorrente rileva anche che il Pretore, nella sentenza di divorzio, ha

omologato l’accordo tra le parti.

4.2

4.2.1

Secondo l’art. 122 CC, le

pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al

promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

La prestazione d'uscita

acquisita durante il matrimonio, dovuta al coniuge creditore in caso di

divorzio (art. 122 CC), deve rimanere riservata alla previdenza professionale

di quest'ultimo; viene trasferita in primo luogo alla sua istituzione di

previdenza, eventualmente su un conto o a una polizza di libero passaggio per

la parte che eccede la lacuna nella cassa pensioni.

Dal punto di vista

fiscale, la prestazione d'uscita trasferita non dà luogo ad alcuna imposizione

poiché non ha lasciato la sfera del 2° Pilastro; si tratta di un caso di libero

passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita al coniuge

creditore che ha raggiunto l'età pensionabile, non è domiciliato in Svizzera o

svolge un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto all'assicurazione

obbligatoria, invece, comporta la realizzazione del reddito da parte del

coniuge creditore (Laffely Maillard,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 22 LIFD, p. 554).

4.2.2

Se, sia il coniuge

obbligato che il coniuge avente diritto sono affiliati ad un istituto di

previdenza, il trasferimento della prestazione di libero passaggio dovuta

avviene per via giudiziaria dall'istituto di previdenza di uno dei due coniugi

a quello dell'altro. Per colmare la lacuna risultante nell'avere previdenziale,

l'istituto di previdenza deve concedere al coniuge obbligato la possibilità di

riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art.

22d LFLP. Tuttavia, il riacquisto è possibile solo in un istituto di

previdenza (cassa pensione), ma non in un istituto di libero passaggio.

Se il coniuge avente diritto non svolge

un'attività lucrativa e non appartiene ad un istituto di previdenza, l'importo

da trasferire non può essere versato in contanti. Deve invece essere utilizzato

per stipulare una polizza di libero passaggio o per creare un conto di libero

passaggio fino al verificarsi di un evento assicurato o alla realizzazione di

un motivo per un pagamento in contanti.

Il trasferimento del

diritto alla prestazione di libero passaggio, in base al diritto del divorzio,

all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, non

ha conseguenze fiscali. Il trasferimento non comporta alcuna imposizione per il

coniuge obbligato, mentre il coniuge avente diritto non ha diritto ad alcuna

deduzione fiscale, perché il trasferimento non è considerato un riscatto da

parte del coniuge avente diritto. Questa soluzione è giustificata dal fatto che

il trasferimento da un istituto di previdenza o di libero passaggio a un altro

non comporta la scadenza di una prestazione previdenziale, ma mira piuttosto a mantenere

i diritti pensionistici del coniuge divorziato sorti durante il matrimonio. I

trasferimenti nell'ambito del 2° pilastro non hanno conseguenze fiscali perché

l'avere pensionistico rimane all’interno della sfera previdenziale e l’intestatario

della previdenza non può disporne (Züger/Bölle,

Auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der beruflichen Vorsorge, in StR 76/2021,

p. 203 s.; Conferenza svizzera delle imposte, Prévoyance et impôts, Conférence

suisse des impôts, Muri-Berna 2023, A.5.2.3.).

4.2.3

Per l’art. 124e

cpv. 1 CC, se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è

impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità

adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

Fra i casi in cui il

conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile rientra

quello del versamento in capitale.

Se si verifica un caso di

previdenza, l’assicurato può chiedere un versamento in capitale

Al verificarsi di un

evento assicurato, l'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale -

solo di una parte dell'avere di vecchiaia, a meno che il regolamento dell’istituto

di previdenza non disponga diversamente – in luogo della rendita, alle

condizioni stabilite dall'art. 37 cpvv. 2 e 4 LPP; il versamento in capitale è

subordinato al consenso scritto del coniuge dell’assicurato (art. 37a

cpv. 1 LPP). La liquidazione in capitale esula quindi dall’alveo della

previdenza professionale (Leuba/Meier/Papaux

van Delden, Droit du divorce – Conditions - effets - procédure, Berna

2021, n. 449, p. 173, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente

la modifica del codice civile svizzero [Conguaglio della previdenza

professionale in caso di divorzio], in FF 2013 4151, p. 4178).

Come ha stabilito il

Tribunale federale, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è

impossibile anche nel caso in cui la liquidazione in capitale è stata versata

al coniuge assicurato nel corso della procedura di divorzio e dunque ancora

durante il matrimonio (sentenza 5A_204/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1).

4.2.4

L’art.

280.

cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272)

stabilisce che il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese

di previdenza professionale se:

a. i coniugi si

sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione;

b. i coniugi

producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati

che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi

determinanti o delle rendite da dividere;

c. il giudice si è

convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

L’art. 280 cpv. 2 CPC

dispone che il giudice comunichi agli istituti di previdenza le disposizioni

che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni

necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante

anche per essi.

4.3

4.3.1

Nel caso di specie, __________

e la ex moglie __________ hanno divorziato quando il caso di previdenza era già

intervenuto. In vista del prepensionamento, il marito aveva infatti deciso di

ottenere la liquidazione in capitale. La somma ricevuta il 1° febbraio 2021 ha

pertanto lasciato “l’alveo” della previdenza professionale e il ricorrente

ha conseguito il corrispondente reddito imponibile. Siccome il conguaglio dei

fondi della previdenza professionale era divenuto impossibile, il coniuge

debitore, cioè l’insorgente, era tenuto a versare al coniuge creditore, cioè la

moglie, un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di

rendita, secondo l’art. 124e cpv. 1 CC.

4.3.2

Si spiega così la

convenzione tra __________ e __________, sottoscritta a __________ il

22.11.2020, che prevede quanto segue (ricorso, doc. I):

(…). __________ e __________ concordano che __________

preleva l’intero capitale della previdenza professionale accumulato (812'683) e

firmano l’ordine di pagamento alla società __________. La ripartizione tiene

conto degli anni di contribuzione di __________ prima del matrimonio (1981-1991).

Le imposte dovute sull’intero capitale prelevato (circa 50 mila franchi) sono

interamente a carico di __________.

__________ versa a __________

un importo unico anticipato di 300'000 franchi in sostituzione degli alimenti

dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario per il periodo fino

all’età di pensionamento di __________ (16.2.2026).

L’importo di 300'000 franchi è

così calcolato:

·

alimento mensile attuale 4'200.-

franchi;

·

da febbraio 2021 a febbraio 2026

(61 mesi) = 256'200;

·

somma aggiuntiva di sicurezza: fr.

43'800.-.

Il versamento di 300'000

franchi sarà effettuato da __________ all’inizio del mese di febbraio 2021 sul

conto bancario indicato da __________.

Dal 1° febbraio 2021 __________

non dovrà più versare alimenti.

Al raggiungimento dell’età AVS

__________ e __________ vivranno ciascuno con la rendita AVS e con i loro

risparmi.

4.3.3

__________ si è fatto

accreditare l’intera prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in

capitale unica (cfr. doc. P e Q allegati al ricorso). Il versamento di fr.

813'219.40 è stato effettuato il 1° febbraio 2021 sul conto __________,

intestato a __________. Quest’ultimo ha poi provveduto a bonificare, con tre separati

ordini, e meglio fr. 5'000.- il 22 gennaio 2021, fr. 145'000 il 2 febbraio 2021

sul conto di __________ intestato a __________, nonché, lo stesso 2 febbraio 2021

fr. 150'000.- su un conto di __________ sempre intestato alla ex consorte, a

tacitazione “degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo

finanziario”.

4.3.4

Nel verbale di udienza del

27.

dicembre 2022 (causa DM.__________), il Pretore del Distretto di Lugano ha

in particolare omologato la convenzione presentata dai coniugi, ritenendo, per

la previdenza professionale, quanto segue: “Non si dividono gli averi di

previdenza professionale, visto come sono già stati ritirati e ripartiti dalle

parti”.

4.4

4.4.1

Pur comprendendo il punto

di vista del ricorrente, occorre tuttavia rilevare che non è possibile poter

modificare, a posteriori, nell’ambito della decisione di tassazione dell’imposta

annua intera, l’importo versatogli dall’istituto di previdenza.

Come visto, il conguaglio

dei fondi della previdenza professionale avrebbe dovuto essere deciso dal

Pretore nell’ambito del divorzio, con contestuale comunicazione all’Istituto di

previdenza, prima che il ricorrente si facesse versare la liquidazione in

capitale dalla cassa pensione. In tal caso, la parte di previdenza destinata a __________

avrebbe dovuto essere versata su un conto di libero passaggio, oppure, se del

caso, di previdenza professionale, sino all’intervento di un caso di previdenza

anche per quest’ultima. In tal modo, l’avere previdenziale spettante a __________,

successivamente versato dall’istituto di previdenza, si sarebbe ridotto del corrispondente

importo.

Di converso, __________ non

avrebbe potuto beneficiare subito della somma in questione: in altri termini,

l’importo di fr. 300'000.- non avrebbe potuto esserle bonificato e lasciato a sua

libera disposizione, già nel 2021, per far fronte al suo fabbisogno sino

all’età della pensione, ma avrebbe dovuto essere trattenuto sino al verificarsi

di un caso di previdenza per quest’ultima.

4.4.2

Se il contribuente avesse

invece optato per una rendita pensionistica, con il divorzio sarebbe stato

anche il quel caso il giudice, giusta l’art. 124a cpv. 1 CC a decidere

in merito alla suddivisione della rendita. In quel caso, la ex moglie avrebbe

avuto diritto, giusta l’art. 124a cpv. 2 CC ad una pensione a vita, che le

sarebbe stata versata (direttamente) dall’istituto di previdenza del coniuge

obbligato o trasferita al suo istituto di previdenza (Züger/Bölle, op. cit., p. 211; in merito anche Messaggio citato,

in FF 2013 4151, p. 4165).

4.4.3

Tenuto conto delle scelte

fatte dal ricorrente, e meglio con la liquidazione del capitale previdenziale prima

del divorzio, non è più possibile procedere ad una tassazione separata degli

importi della previdenza professionale. Non muta questa conclusione neppure il

fatto che, per procedere al ritiro del capitale, era necessario, ex lege,

il consenso del coniuge. L’art. 37a cpv. 1 LPP (“Consenso alla liquidazione in

capitale”) prevede espressamente che, per gli assicurati coniugati o vincolati

da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale

secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso

scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere

ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.

__________ ha acconsentito

alla liquidazione in capitale, sia sul formulario inoltrato a __________, sia

nell’accordo privato sottoscritto tra le parti.

Nella sentenza di divorzio

del 27 dicembre 2022, essendo il capitale già stato ritirato dalla previdenza

professionale, il giudice non ha infatti indirizzato alcuna comunicazione

all’Istituto di previdenza __________ (cfr. art. 280 cpv. 2 CPC).

5.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente, che li ha già anticipati.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: