80.2023.243
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, pensionamento anticipato, versamento di un’indennità alla ex moglie, non deducibile dalla base imponibile
4 ottobre 2024Italiano25 min
a beneficio del pensionamento anticipato, concordato con l’editore del “__________”
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.243
80.2023.244
Lugano
4 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1 __________
c/o
__________, __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 ottobre 2023 contro la decisione del 10 ottobre 2023 in materia di imposta
annua intera, IC/IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino svizzero, è partito per la __________ il 1.12.2022. Il contribuente è
a beneficio del pensionamento anticipato, concordato con l’editore del “__________”
dal 1.2.2021. È stato coniugato con __________ dal 28.6.1991 al 4.1.2023. A
partire dal 27.4.2007 egli si era tuttavia separato giudizialmente dalla ex
moglie.
L’11.4.2023, __________ si
è unito in matrimonio, in __________, con la cittadina __________ __________.
B.
a.
Il 10 marzo 2021, __________
comunicava all’autorità fiscale di aver proceduto al versamento, il 1.2.2021,
del capitale del 2° pilastro [motivo del pagamento: caso di vita], ammontante a
fr. 813'219.40 a favore di __________, __________.
b.
Con decisione del 12
settembre 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (di seguito
UT) notificava al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera, sia per
l’IC che per l’IFD. La prestazione in capitale complessiva di fr. 813'219.- era
assoggettata alle imposte con l’aliquota applicabile per “persone sole”,
corrispondente al 4.9451% per l’imposta cantonale e al 2.3% per l’IFD.
L’imposta dovuta ammontava di conseguenza a fr. 39'007.- per l’IC ed a fr.
18'703.60 per l’IFD.
C. Con reclamo del 2
ottobre 2023 (anticipato via e-mail), il contribuente insorgeva contro la
decisione di tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2021, contestando
l’applicazione della “scala delle aliquote per persone sole”.
Il contribuente definiva
tale decisione “inappropriata”, siccome, nel caso di specie avrebbe
dovuto essere utilizzata la scala delle aliquote per persone coniugate. Non si
sarebbe trattato di un reddito individuale, bensì di una prestazione
obbligatoriamente da suddividere tra i coniugi. Il ritiro del capitale della
previdenza professionale, anche nel caso di coniugi separati, potrebbe infatti
avvenire unicamente con il consenso di entrambi. Senza il consenso di __________a
gli sarebbe pertanto stato precluso il ritiro del capitale.
D. Con decisione del 10
ottobre 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
A norma dell’art. 16 LT e 17
LIFD le liquidazioni in capitali provenienti dalla previdenza in rapporto con
l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di
lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’art. 38 LT/LIFD. Siccome
tali prelievi ricadono sotto il “cappello” degli articoli poc’anzi citati, le
aliquote applicabili sono quelle degli art. 35 LT rispettivamente 36 LIFD.
Per le persone celibi, nubili,
vedovi e separati legalmente o di fatto l’aliquota applicabile è quella “per
altri contribuenti” (art. 35 cpv. 1 LT/ rispettivamente art. 36 cpv. 1 LIFD).
In altre parole l’aliquota applicabile ai prelievi di capitale della previdenza
è la medesima applicata alla tassazione ordinaria, ossia, nel caso in esame,
persona sola. Nel caso concreto la separazione delle partite fiscali è avvenuto
con effetto 1.1.2007 (separazione legale del 1.6.2007). Da quel momento,
fiscalmente, i coniugi sono considerati due contribuenti distinti.
Il fatto che il prelievo ha
potuto essere effettuato solo con il consenso della moglie separata è
ininfluente ai fini dell’applicazione dell’aliquota. (…).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la
decisione su reclamo.
Spiega di essere andato in
pensionamento anticipato il 1°.2.2021. In vista del prepensionamento, dopo
attenta valutazione e di comune accordo con __________, avrebbe deciso il ritiro
del capitale di previdenza del 2° pilastro, ammontante a fr. 814'286.50. In
base all’accordo sottoscritto tra i due ex coniugi (all’epoca ancora uniti dal
vincolo del matrimonio, ma separati giudizialmente), gli stessi avrebbero
deciso di suddividere il capitale proveniente dalla previdenza professionale.
La ripartizione del capitale sarebbe anche stata, a posteriori, omologata dal
Pretore di Lugano, con la sentenza di divorzio del 27 dicembre 2022.
Nella dichiarazione di
tassazione ordinaria per il 2021, l’insorgente avrebbe inserito, quale
liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’intero importo
ricevuto dalla __________, informando l’autorità fiscale del riversamento di
fr. 300'000.- alla moglie separata “quale quota LPP di sua spettanza”.
Il ricorrente ribadisce la
richiesta di voler applicare la scala delle aliquote per coniugati,
subordinatamente che la liquidazione in capitale venga suddivisa nelle due
quote (rispettivamente fr. 513'219.- e 300'000.-) e che tali capitali vengano
imposti separatamente.
Secondo il contribuente,
la prestazione ricevuta non andrebbe a beneficio di uno solo dei coniugi ma di
entrambi. Lamenta a tale proposito una “palese e crassa disparità di
trattamento tra coniugi non separati e coniugi separati”. Sull’identico
importo da lui percepito, dei coniugi non separati avrebbero un carico d’imposta
di fr. 49'000.- mentre i coniugi separati di fr. 95'000.-.
A suo avviso, “la forma
in cui il capitale viene versato e ripartito non può compromettere la sostanza
della parità di trattamento tra contribuenti con la medesima capacità contributiva
né tantomeno penalizzare i contribuenti eventualmente confrontati con una
minore capacità contributiva”
L’insorgente richiama poi
una sentenza del 25 febbraio 2015, relativa ad un caso simile, in cui la Camera
di diritto tributario avrebbe accolto il ricorso di un contribuente che
chiedeva l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per
l’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza, tenendo conto del fatto che “(…) il padre provvede praticamente al
mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse
finanziarie”. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato anche nel suo
caso, “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo il matrimonio, alcuna
attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.
Il principio della parità
di trattamento sarebbe violato anche in rapporto alla categoria dei
contribuenti che sono effettivamente persone sole, single, non
coniugati, senza carichi finanziari familiari. Il contribuente separato deve
dividere il capitale con l’altro coniuge, il secondo no. Secondo il ricorrente,
in termini relativi, il contribuente coniugato separato pagherebbe il 58% in
più rispetto al contribuente single (18.5% contro 11.7%), dovendo suddividere
il capitale LPP.
F. L’UT non ha
presentato osservazioni al ricorso.
Diritto
1. È contestata
l’applicazione della scala delle aliquote per persone sole ai fini del calcolo
dell’imposta annua intera sul capitale del 2° pilastro. Secondo il ricorrente,
il capitale previdenziale da lui ricevuto in occasione del prepensionamento è
stato ripartito con __________, dalla quale era separato giudizialmente dal
2007 e divorziato dal 4 gennaio 2023. Motivo per il quale la sua situazione non
sarebbe comparabile né con quella di coniugi non separati – i quali beneficiano
dell’aliquota più vantaggiosa per persone coniugate – né con quella di un single,
il quale non deve suddividere il capitale della previdenza.
Nel caso specifico,
l’aliquota applicata, oltre che penalizzante, sarebbe lesiva dei principi della
capacità contributiva e parità di trattamento.
Considerandi
2.
2.1.
In primo luogo, si deve
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità di tassazione di
calcolare l’imposta annua intera applicando l’aliquota per persone sole e non
quella per coniugati.
2.2
2.2.1
L’art. 38 cpv. 1 LIFD,
prevede che le prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i
redditi da fonti previdenziali), come anche le somme versate in seguito a decesso,
lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte
separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un’imposta annua intera.
Secondo l’art. 38 cpv. 1bis LIFD, l’imposta è fissata per l’anno
fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. L’art.
38.
cpv. 2 stabilisce che l’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di
cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis LIFD, primo periodo.
2.2.2
Per l’imposta cantonale, l’art.
38.
cpv. 1 LT dispone che siano imposte separatamente, con un’imposta annua
intera, le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi
da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2
LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni
previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in
capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a
decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art.
22.
lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con
l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse
versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per
cento.
2.3
2.3.1
Per quanto attiene all’aliquota
applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione
familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della
scadenza della prestazione previdenziale (Laffely
Maillard, in: Noël/Aubry [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, Basilea 2017, n. 10 ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi
viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati
giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si
applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti
gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri
contribuenti) (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Basilea 2019, n. 17 ad art. 38 LIFD).
2.3.2
Questi aspetti sono stati
approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “Imposizione dei coniugi
e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.
Trattandosi quindi delle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l’aliquota per persone
coniugate (art. 36 cpv. 2bis LIFD, primo periodo), esclusa la deduzione dall’ammontare
dell’imposta per ogni figlio, contenuta nell’aliquota per genitori, (cfr. art.
36.
cpv. 2bis, secondo periodo), si applica anche alle prestazioni in
capitale della previdenza delle famiglie monoparentali e delle persone
coniugate con figli (Circolare sull’imposizione della famiglia, cifre 13.1. e
13.4.11; Jaques, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017,
n. 5 ad art. 36 LIFD).
2.4
Il Tribunale federale, in
due sentenze risalenti rispettivamente al 2011 (2C_954/2010 dell’8.12.2011) ed
al 2016 (2C_337/2016 del 10.10.2016) inerenti entrambe le imposte cantonali e
comunali su una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza
professionale, si è dovuto determinare sulla compatibilità delle disposizioni
cantonali, delle rispettive leggi tributarie ginevrina e neocastellana, le
quali, diversamente dalla LIFD, non prevedevano l’aliquota per coniugi in caso imposizione
separata delle prestazioni provenienti dalla previdenza professionale.
Nella sentenza TF
2C_954/2010, in particolare, i giudici dell’Alta Corte, si sono chinati sulla
questione se l’art. 11 cpv. 1 LAID (secondo il quale per i coniugi che vivono
in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto
a quella dovuta dalle persone sole) fosse applicabile unicamente all’imposta
sul reddito stricto sensu, oppure dovesse applicarsi anche
nell’imposizione separata (imposta annua intera) relativa alle prestazioni in
capitale provenienti dagli istituti di previdenza (consid. 4).
La Suprema Corte ha
rilevato che l’art. 11 LAID fa parte del capitolo 2, relativo all’imposta sul
reddito. La sezione 1 di questo capitolo tratta dei “redditi”, la sezione 2
delle “deduzioni” e la sezione 3, che comprende unicamente l’art. 11 LAID, del
“calcolo dell’imposta”.
Quest’ultima sezione,
benché sia riferita al calcolo dell’imposta, non indica le aliquote. Queste
rientrano infatti nella competenza dei Cantoni. Tuttavia, al primo capoverso,
l’art. 11 LAID impone di ridurre l’imposta per le persone che vivono nella
stessa economia domestica.
Dalla lettura dell’art. 7
cpv. 1 LAID si evince che le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni
di previdenza sono redditi e sono soggette all'imposta sul reddito. Tuttavia,
tali prestazioni sono tassate separatamente e sono soggette ad un'imposta annua
intera (art. 11 cpv. 3 LAID). La ratio legis di questa imposizione
separata è quella di evitare che tali redditi siano tassati in modo eccessivo.
Infatti, una scala delle aliquote progressiva porterebbe ad un'aliquota
elevata, tenendo conto degli altri redditi. La tassazione separata consente di interrompere
la progressività dell'aliquota. La tassazione separata delle prestazioni
pensionistiche in capitale riduce l'onere fiscale sulle prestazioni
pensionistiche. Una tale tassazione è giustificata nel caso di redditi non
periodici che generano un importo straordinario. Infatti, un simile reddito
porta, in un certo senso, ad una distorsione della reale capacità economica del
contribuente. Questa tassazione separata di tali prestazioni permette inoltre di
raggiungere l'obiettivo previsto, che è quello di riservar loro un trattamento
particolarmente favorevole (Messaggio sull'armonizzazione fiscale, FF 1983 III 63).
Il corollario della tassazione separata è che se, nel corso di un anno fiscale,
il contribuente riceve diverse prestazioni pensionistiche in capitale, queste
vengono sommate e assoggettate nella loro totalità all'imposta annua (consid.
4.1).
Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAID,
il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si
cumulano. Tale regola vale, di principio, per tutti i redditi dei coniugi che
sono sottoposti all’imposta sul reddito. Fanno unicamente eccezione, secondo
l’esplicita formulazione dell’art. 3 cpv. 3 LAID, gli utili immobiliari. Ciò comporta
che le prestazioni previdenziali ricevute nel corso di uno stesso periodo
fiscale debbano cumularsi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano
percepite da uno o dall’altro dei coniugi.
L’Alta Corte è dunque
giunta alla conclusione che la legge sull’imposizione delle persone fisiche
ginevrina fosse contraria alla LAID. Se i Cantoni hanno una certa indipendenza nella
determinazione delle aliquote, l’esigenza di attenuare le imposte dei coniugi
non separati legalmente o di fatto è assoluta nell’ambito dell’imposizione dei
redditi (consid. 4.3.).
Tale conclusione asseconda
la volontà del legislatore di realizzare l’armonizzazione fiscale che mira a coordinare
le legislazioni cantonali con la legislazione federale nell’ambito dell’imposta
federale diretta (armonizzazione verticale) e le legislazioni cantonali fra
loro (armonizzazione orizzontale), come pure a semplificare la tassazione. In
effetti, anche a livello federale, l’attenuazione voluta dal legislatore,
nell’ambito dell’imposta sul reddito, per i coniugi non separati legalmente o
di fatto si applica anche all’imposta annua intera relativa alle prestazioni in
capitale provenienti dalla previdenza professionale (consid. 4.4.; v. anche sentenza
TF 2C_337/2016 del 10.10.2016 consid. 5.1.).
2.5
Ne consegue che il diritto
federale impone, ai fini del calcolo dell’imposta annua intera sulle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, sia per l’imposta
federale diretta sia per l’imposta cantonale, di applicare un’aliquota
attenuata al coniuge che, per il calcolo dell’imposta sul reddito, beneficia
dell’aliquota più favorevole.
3.
3.1.
Tornando
al caso che qui ci occupa, __________ e __________ sono separati giudizialmente
dal 27 aprile 2007. Il loro matrimonio è stato sciolto, per divorzio, il 4
gennaio 2023.
Ora è pacifico che, dalla
separazione giudiziale, __________ non hanno più condiviso un’economia
domestica (cfr. anche certificato di domicilio del 15 febbraio 2023 del Comune
di __________, doc. D) e sono stati imposti individualmente.
Per il fatto che, come confermato
dalla giurisprudenza del TF, il capitale proveniente dalla previdenza
professionale costituisce un reddito del contribuente, semplicemente imposto
separatamente, anche per tener conto della sua capacità contributiva, appare
evidente che __________ non può pretendere che l’imposta annua intera sia
calcolata con l’aliquota per coniugati, che non dipende dal fatto di provvedere
al mantenimento dell’ex coniuge, bensì dalla circostanza che il contribuente
non sia separati legalmente o di fatto.
3.2
3.2.1
Nel ricorso, l’insorgente
fa riferimento ad una sentenza di questa Camera del 25 febbraio 2015, con la
quale era stato accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva
l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per il calcolo
dell’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza, tenendo conto del fatto che “il padre provvede praticamente al
mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse
finanziarie”.
Per quanto riguarda le
prestazioni in capitale sembra lecito supporre, secondo il contribuente, che tale
criterio debba essere applicato anche al suo caso, ammettendo l’applicazione
dell’aliquota per coniugati “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo
il matrimonio, alcuna attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.
3.2.2
Ora la sentenza, alla
quale si appella il ricorrente (CDT n. 80.2014.199-202 del 25.2.2015), non è
applicabile al suo caso. In effetti, nel caso di specie di trattava di una
coppia, non sposata, ma convivente dal 2005. I concubini, poi convolati a nozze
nel 2013, avevano avuto tre figlie (l’ultima nata nel 2011), tutte sotto
l’autorità parentale della madre. La prestazione in capitale su prestazioni
provenienti dalla previdenza, era stata erogata, in favore del contribuente,
nel 2012. Alla stessa l’autorità fiscale aveva applicato l’aliquota per persone
sole, fondandosi sul punto 14.6.2 della Circolare n. 30 del 21.12.2010
(versione in italiano), la cui versione in italiano, tuttavia, era “frutto
di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese”. In
particolare, la Circolare, nella versione delle due altre lingue ufficiali
prevedeva che l’applicazione dell’aliquota per “genitori” dovesse essere
attribuita al genitore che provvede al mantenimento del figlio, quando il
detentore dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di
guadagno. Motivo per il quale, vivendo nella medesima economia domestica con le
figlie e la compagna e provvedendo il contribuente al sostentamento di tutti i
membri del nucleo famigliare, l’aliquota da applicare era quella più
favorevole, ossia quella per “coniugati”.
3.3
Diversamente da quanto
sostenuto dal contribuente, in casu non sussiste neppure una violazione
della parità di trattamento, rispettivamente del principio di capacità
contributiva.
Le deduzioni sociali e le aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo
schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed economica specifica
di ogni categoria di contribuenti, conformemente al principio di capacità
contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di
contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità
contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una
certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF
133.
II 305 consid. 5.1 e 5.3).
La disciplina legale in
materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo,
in considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da
considerare, cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi
stabiliti dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico
di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è
autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare
un’uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale
un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti
di determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di
paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e
giurisprudenza citata).
4.
4.1.
In via subordinata, il
contribuente chiede che il capitale preso in considerazione quale base
imponibile venga ricalcolato per tener conto del fatto che l’avere di
previdenza è stato suddiviso, con un accordo interno, con l’allora moglie __________.
Il ricorrente rileva anche che il Pretore, nella sentenza di divorzio, ha
omologato l’accordo tra le parti.
4.2
4.2.1
Secondo l’art. 122 CC, le
pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al
promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.
La prestazione d'uscita
acquisita durante il matrimonio, dovuta al coniuge creditore in caso di
divorzio (art. 122 CC), deve rimanere riservata alla previdenza professionale
di quest'ultimo; viene trasferita in primo luogo alla sua istituzione di
previdenza, eventualmente su un conto o a una polizza di libero passaggio per
la parte che eccede la lacuna nella cassa pensioni.
Dal punto di vista
fiscale, la prestazione d'uscita trasferita non dà luogo ad alcuna imposizione
poiché non ha lasciato la sfera del 2° Pilastro; si tratta di un caso di libero
passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita al coniuge
creditore che ha raggiunto l'età pensionabile, non è domiciliato in Svizzera o
svolge un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto all'assicurazione
obbligatoria, invece, comporta la realizzazione del reddito da parte del
coniuge creditore (Laffely Maillard,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 22 LIFD, p. 554).
4.2.2
Se, sia il coniuge
obbligato che il coniuge avente diritto sono affiliati ad un istituto di
previdenza, il trasferimento della prestazione di libero passaggio dovuta
avviene per via giudiziaria dall'istituto di previdenza di uno dei due coniugi
a quello dell'altro. Per colmare la lacuna risultante nell'avere previdenziale,
l'istituto di previdenza deve concedere al coniuge obbligato la possibilità di
riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art.
22d LFLP. Tuttavia, il riacquisto è possibile solo in un istituto di
previdenza (cassa pensione), ma non in un istituto di libero passaggio.
Se il coniuge avente diritto non svolge
un'attività lucrativa e non appartiene ad un istituto di previdenza, l'importo
da trasferire non può essere versato in contanti. Deve invece essere utilizzato
per stipulare una polizza di libero passaggio o per creare un conto di libero
passaggio fino al verificarsi di un evento assicurato o alla realizzazione di
un motivo per un pagamento in contanti.
Il trasferimento del
diritto alla prestazione di libero passaggio, in base al diritto del divorzio,
all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, non
ha conseguenze fiscali. Il trasferimento non comporta alcuna imposizione per il
coniuge obbligato, mentre il coniuge avente diritto non ha diritto ad alcuna
deduzione fiscale, perché il trasferimento non è considerato un riscatto da
parte del coniuge avente diritto. Questa soluzione è giustificata dal fatto che
il trasferimento da un istituto di previdenza o di libero passaggio a un altro
non comporta la scadenza di una prestazione previdenziale, ma mira piuttosto a mantenere
i diritti pensionistici del coniuge divorziato sorti durante il matrimonio. I
trasferimenti nell'ambito del 2° pilastro non hanno conseguenze fiscali perché
l'avere pensionistico rimane all’interno della sfera previdenziale e l’intestatario
della previdenza non può disporne (Züger/Bölle,
Auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der beruflichen Vorsorge, in StR 76/2021,
p. 203 s.; Conferenza svizzera delle imposte, Prévoyance et impôts, Conférence
suisse des impôts, Muri-Berna 2023, A.5.2.3.).
4.2.3
Per l’art. 124e
cpv. 1 CC, se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è
impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità
adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.
Fra i casi in cui il
conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile rientra
quello del versamento in capitale.
Se si verifica un caso di
previdenza, l’assicurato può chiedere un versamento in capitale
Al verificarsi di un
evento assicurato, l'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale -
solo di una parte dell'avere di vecchiaia, a meno che il regolamento dell’istituto
di previdenza non disponga diversamente – in luogo della rendita, alle
condizioni stabilite dall'art. 37 cpvv. 2 e 4 LPP; il versamento in capitale è
subordinato al consenso scritto del coniuge dell’assicurato (art. 37a
cpv. 1 LPP). La liquidazione in capitale esula quindi dall’alveo della
previdenza professionale (Leuba/Meier/Papaux
van Delden, Droit du divorce – Conditions - effets - procédure, Berna
2021, n. 449, p. 173, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente
la modifica del codice civile svizzero [Conguaglio della previdenza
professionale in caso di divorzio], in FF 2013 4151, p. 4178).
Come ha stabilito il
Tribunale federale, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è
impossibile anche nel caso in cui la liquidazione in capitale è stata versata
al coniuge assicurato nel corso della procedura di divorzio e dunque ancora
durante il matrimonio (sentenza 5A_204/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1).
4.2.4
L’art.
280.
cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272)
stabilisce che il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese
di previdenza professionale se:
a. i coniugi si
sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione;
b. i coniugi
producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati
che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi
determinanti o delle rendite da dividere;
c. il giudice si è
convinto che la convenzione corrisponde alla legge.
L’art. 280 cpv. 2 CPC
dispone che il giudice comunichi agli istituti di previdenza le disposizioni
che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni
necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante
anche per essi.
4.3
4.3.1
Nel caso di specie, __________
e la ex moglie __________ hanno divorziato quando il caso di previdenza era già
intervenuto. In vista del prepensionamento, il marito aveva infatti deciso di
ottenere la liquidazione in capitale. La somma ricevuta il 1° febbraio 2021 ha
pertanto lasciato “l’alveo” della previdenza professionale e il ricorrente
ha conseguito il corrispondente reddito imponibile. Siccome il conguaglio dei
fondi della previdenza professionale era divenuto impossibile, il coniuge
debitore, cioè l’insorgente, era tenuto a versare al coniuge creditore, cioè la
moglie, un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di
rendita, secondo l’art. 124e cpv. 1 CC.
4.3.2
Si spiega così la
convenzione tra __________ e __________, sottoscritta a __________ il
22.11.2020, che prevede quanto segue (ricorso, doc. I):
(…). __________ e __________ concordano che __________
preleva l’intero capitale della previdenza professionale accumulato (812'683) e
firmano l’ordine di pagamento alla società __________. La ripartizione tiene
conto degli anni di contribuzione di __________ prima del matrimonio (1981-1991).
Le imposte dovute sull’intero capitale prelevato (circa 50 mila franchi) sono
interamente a carico di __________.
__________ versa a __________
un importo unico anticipato di 300'000 franchi in sostituzione degli alimenti
dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario per il periodo fino
all’età di pensionamento di __________ (16.2.2026).
L’importo di 300'000 franchi è
così calcolato:
·
alimento mensile attuale 4'200.-
franchi;
·
da febbraio 2021 a febbraio 2026
(61 mesi) = 256'200;
·
somma aggiuntiva di sicurezza: fr.
43'800.-.
Il versamento di 300'000
franchi sarà effettuato da __________ all’inizio del mese di febbraio 2021 sul
conto bancario indicato da __________.
Dal 1° febbraio 2021 __________
non dovrà più versare alimenti.
Al raggiungimento dell’età AVS
__________ e __________ vivranno ciascuno con la rendita AVS e con i loro
risparmi.
4.3.3
__________ si è fatto
accreditare l’intera prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in
capitale unica (cfr. doc. P e Q allegati al ricorso). Il versamento di fr.
813'219.40 è stato effettuato il 1° febbraio 2021 sul conto __________,
intestato a __________. Quest’ultimo ha poi provveduto a bonificare, con tre separati
ordini, e meglio fr. 5'000.- il 22 gennaio 2021, fr. 145'000 il 2 febbraio 2021
sul conto di __________ intestato a __________, nonché, lo stesso 2 febbraio 2021
fr. 150'000.- su un conto di __________ sempre intestato alla ex consorte, a
tacitazione “degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo
finanziario”.
4.3.4
Nel verbale di udienza del
27.
dicembre 2022 (causa DM.__________), il Pretore del Distretto di Lugano ha
in particolare omologato la convenzione presentata dai coniugi, ritenendo, per
la previdenza professionale, quanto segue: “Non si dividono gli averi di
previdenza professionale, visto come sono già stati ritirati e ripartiti dalle
parti”.
4.4
4.4.1
Pur comprendendo il punto
di vista del ricorrente, occorre tuttavia rilevare che non è possibile poter
modificare, a posteriori, nell’ambito della decisione di tassazione dell’imposta
annua intera, l’importo versatogli dall’istituto di previdenza.
Come visto, il conguaglio
dei fondi della previdenza professionale avrebbe dovuto essere deciso dal
Pretore nell’ambito del divorzio, con contestuale comunicazione all’Istituto di
previdenza, prima che il ricorrente si facesse versare la liquidazione in
capitale dalla cassa pensione. In tal caso, la parte di previdenza destinata a __________
avrebbe dovuto essere versata su un conto di libero passaggio, oppure, se del
caso, di previdenza professionale, sino all’intervento di un caso di previdenza
anche per quest’ultima. In tal modo, l’avere previdenziale spettante a __________,
successivamente versato dall’istituto di previdenza, si sarebbe ridotto del corrispondente
importo.
Di converso, __________ non
avrebbe potuto beneficiare subito della somma in questione: in altri termini,
l’importo di fr. 300'000.- non avrebbe potuto esserle bonificato e lasciato a sua
libera disposizione, già nel 2021, per far fronte al suo fabbisogno sino
all’età della pensione, ma avrebbe dovuto essere trattenuto sino al verificarsi
di un caso di previdenza per quest’ultima.
4.4.2
Se il contribuente avesse
invece optato per una rendita pensionistica, con il divorzio sarebbe stato
anche il quel caso il giudice, giusta l’art. 124a cpv. 1 CC a decidere
in merito alla suddivisione della rendita. In quel caso, la ex moglie avrebbe
avuto diritto, giusta l’art. 124a cpv. 2 CC ad una pensione a vita, che le
sarebbe stata versata (direttamente) dall’istituto di previdenza del coniuge
obbligato o trasferita al suo istituto di previdenza (Züger/Bölle, op. cit., p. 211; in merito anche Messaggio citato,
in FF 2013 4151, p. 4165).
4.4.3
Tenuto conto delle scelte
fatte dal ricorrente, e meglio con la liquidazione del capitale previdenziale prima
del divorzio, non è più possibile procedere ad una tassazione separata degli
importi della previdenza professionale. Non muta questa conclusione neppure il
fatto che, per procedere al ritiro del capitale, era necessario, ex lege,
il consenso del coniuge. L’art. 37a cpv. 1 LPP (“Consenso alla liquidazione in
capitale”) prevede espressamente che, per gli assicurati coniugati o vincolati
da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale
secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso
scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere
ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.
__________ ha acconsentito
alla liquidazione in capitale, sia sul formulario inoltrato a __________, sia
nell’accordo privato sottoscritto tra le parti.
Nella sentenza di divorzio
del 27 dicembre 2022, essendo il capitale già stato ritirato dalla previdenza
professionale, il giudice non ha infatti indirizzato alcuna comunicazione
all’Istituto di previdenza __________ (cfr. art. 280 cpv. 2 CPC).
5.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente, che li ha già anticipati.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: