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Decisione

80.2023.248

Tariffa per le operazioni a registro fondiario: tassa ridotta per determinati trasferimenti fra coniugi, accordo sulla liquidazione del regime matrimoniale secondo il diritto tedesco, immobile nel Canton Ticino

25 giugno 2024Italiano20 min

entrambi attivi sul mercato immobiliare, acquistavano in comproprietà i fondi __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.248

Lugano

25 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 novembre 2023 contro la decisione del 19 ottobre 2023 in materia di tassa

di iscrizione a registro fondiario.

Fatti

Fatti

A. a.

Il 21 febbraio 2017 e il

30 agosto 2017, RI 1 e il marito __________, entrambi cittadini tedeschi ed

entrambi attivi sul mercato immobiliare, acquistavano in comproprietà i fondi __________,

__________ e __________ RFD __________.

Nel corso del medesimo anno

decidevano di separarsi volontariamente, dando avvio in Germania alla procedura

di divorzio (2018).

Il 27 febbraio 2019, i

coniugi __________ sottoscrivevano una convenzione notarile finalizzata alla sistemazione

dei rispettivi elementi di reddito e del patrimonio. Per i tre immobili di __________,

le parti avevano stabilito di alienarli a terzi ad un prezzo che fosse almeno pari

fr. 8’600'000.‑. Della promozione immobiliare si sarebbe occupato __________,

facendo capo ad un intermediario di sua scelta.

b.

Il 10 febbraio 2020, __________

promuoveva un’azione di divisione innanzi alla Pretura del Distretto di __________,

che si concludeva il 29 settembre 2021 con un accordo extragiudiziale che “riconosceva

alla signora RI 1 il diritto di acquisire la quota di ½ delle proprietà di __________

già del sig. __________ contro il pagamento in favore di questi e per ciò, di

una liquidazione pari a CHF 725'000.‑”.

Il 4 ottobre 2021, il

Tribunale civile tedesco pronunciava il divorzio dei coniugi __________, omologando

la convenzione del 27 febbraio 2019, senza menzionare l’accordo extragiudiziale

del 29 settembre 2021.

c.

L’8 febbraio 2022, lo

Studio legale e notarile RA 1 presentava l’istanza di iscrizione di trapasso di

proprietà a seguito di scioglimento di comproprietà giustificata dall’accordo

giudiziale del 29 settembre 2021 e dalla decisione dell’Autorità cantonale di

I. istanza LAFE, cresciuta in giudicato.

Il trapasso della

proprietà esclusiva dei tre fondi a RI 1 è stato iscritto a Registro fondiario

il 9 febbraio 2022.

B. Il 7 giugno 2022, l’PI

1 notificava a RI 1 la decisione di calcolo della tassa di iscrizione del trapasso

di proprietà dei mappali di __________ in base alla “sentenza giudiziaria”,

commisurandola in fr. 40'200.‑,

A questo importo, si

aggiungevano fr. 60.‑ per la modifica della menzione e la

comunicazione dell’assunzione del debito.

C. Il 7 luglio 2022, RI

1 presentava reclamo, contestando l’applicazione della aliquota progressiva di

cui all’art. 11 LTORF, anziché di quella prevista dall’art. 12 LTORF, e compiegando

l’Ehevertrag concluso tra i coniugi __________ il 27 febbraio 2019.

D. Con decisione del 31

maggio 2023, l’PI 1 respingeva il reclamo, argomentando che il trapasso di

proprietà dei fondi __________, __________ e __________ RFD __________ era

avvenuto “a titolo oneroso”

poiché la moglie aveva rilevato la

quota di comproprietà di ½ dell’ex marito a fronte del versamento dell’importo

di fr. 725'000.‑, oltre all’assunzione del debito ipotecario che

gravava tale quota di comproprietà.

Per l’PI 1, tale trapasso

non rientrava tra i casi esaustivamente elencati dall’art. 12 LTORF: “non si

è dinnanzi a un trasferimento di immobili tra coniugi per pretese riferite al

regime matrimoniale o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al

mantenimento della famiglia, oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio,

per cui si ravveda l’applicazione di un’aliquota agevolata. Il verbale di

udienza allegato per giustificare il trapasso di proprietà non si eleva a una

pretesa fondata sul diritto di divorzio […] né viene comprovato dal

copioso [Ehevertrag (Ehe- und Scheidungsfolgenregelung mit

Immobilienneuanordnung)] che vi siano stati trapassi attinenti a tale circostanza

o a trasferimenti legati al regime matrimoniale o al suo scioglimento”.

E. Il 12 giugno 2023, RI

1, sempre rappresentata dallo Studio legale e notarile RA 1, presentava ricorso

al RS 1 avverso la summenzionata decisione. Per la prima volta veniva

presentato il Beschluss del Familiengericht di __________, datato

4 ottobre 2021, che pronunciava il divorzio dei signori __________ e omologava

la Convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2019.

L’insorgente sottolineava

che “l’operazione riferita ai tre immobili di __________ di cui ella ne è

divenuta proprietaria, andava ad inserirsi in concordato e ben più complesso

piano convenzionale perfezionato da questa e dall’ex-marito __________ a

liquidazione del loro regime matrimoniale nella prospettiva dello scioglimento

per divorzio del loro matrimonio”, ragione per cui avrebbe dovuto essere

applicata l’aliquota prevista dall’art. 12 LTORF.

La ricorrente lamentava un

apprezzamento arbitrario, “nella misura in cui [l’PI 1] pretende di

prescindere dal complesso delle intese venute in essere fra gli ex-coniugi come

dalla sua complessità, disgiungendo in termini inammissibili il trasferimento

immobiliare delle proprietà di __________ in favore della signora RI 1 dalle

restanti attribuzioni in Germania, all’uno come all’altra ex-coniuge, delle

restanti proprietà in esecuzione alle concordate pretese riferite alla

liquidazione del regime matrimoniale __________”.

F. Con decisione datata

19 ottobre 2023, il ricorso veniva respinto, con la seguente motivazione:

L’accordo giudiziale di data

29 settembre 2021, sulla scorta del quale è stato iscritto a registro fondiario

il trapasso di proprietà, è stato sottoscritto indipendentemente dalla

liquidazione del regime matrimoniale. Quest’ultima è stata esaustivamente regolata

tramite la convenzione 27 febbraio 2019 e successiva omologazione del giudice

del divorzio e non menziona il risultato della divisione della comproprietà

ottenuta tramite l’accordo giudiziale del 29 settembre 2021. Trattasi quindi di

un trasferimento di proprietà a titolo oneroso che non è intervenuto nel quadro

della liquidazione del regime matrimoniale ed è pertanto imponibile ai sensi

dell’art. 11 LTORF. La decisione dell’RS 1 di applicare l’aliquota ordinaria

dell’11‰ risulta pertanto legittima.

G. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentata dagli avv. RA 1,

si aggrava contro la suddetta decisione.

A suo dire, la decisione

della RS 1 sarebbe stata preceduta da un sommario e arbitrario apprezzamento

della fattispecie. Infatti, a mente dei rappresentanti, “l’intesa pretorile

del 29 settembre 2021, in fatto come anche in diritto”, doveva essere

intesa “quale vera e propria deroga alla convenzione del febbraio 2019 (o

accordo successivo […]), prescindendo dal fatto che il giudice del

divorzio ha nella sostanza omologato la convenzione precedente, per l’appunto

ed in proposito superata e derogata”.

Secondo l’insorgente la “conclusione

sbrigativa della RS 1 stante cui quei trasferimenti immobiliari sarebbero stati

effettua[t]i a titolo oneroso od indipendentemente dalla

liquidazione del regime matrimoniale” avrebbe dovuto essere esclusa

categoricamente alla luce della “pressoché concomitanza temporale della convenzione

giudiziaria perfezionata dalle parti dinnanzi alla Pretura di __________ e la

successiva sentenza tedesca del 4 ottobre successivo – con la mancata

preliminare notifica al giudice estero di quella deroga”. La convenzione

giudiziaria del 29 settembre 2021 rientrerebbe, “per stessa ammissione del

sig. __________ e da questi espressa precedentemente nel proprio allegato di

replica 7 settembre 2020, poi fatta propria anche dalla moglie in sede di

convenzione, in vera e propria liquidazione (parziale) del regime, quantomeno

per riferimento alle proprietà di __________”.

La ricorrente ritiene che

attribuire all’intestazione in suo favore degli immobili “il carattere di

loro cessione onerosa, indipendentemente dalla liquidazione del regime

matrimoniale, equivale a vero e proprio apprezzamento arbitrario, vietato ed

insostenibile”. Altrettanto arbitrario sarebbe sostenere “che la

convenzione 27 febbraio 2019 avrebbe ciò malgrado esaustivamente (sic)

regolato la liquidazione”.

I rappresentanti della contribuente

postulano quindi l’annullamento della bolletta di fr. 40'200.‑,

chiedendo che sia staccata una nuova bolletta per l’importo di fr. 5'025.‑,

applicando l’art. 12 LTORF.

H. Né l’PI 1 né la RS 1

hanno formulato delle osservazioni all’attenzione della Camera di diritto

tributario, rimandando a quanto già presentato nel corso della procedura.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 954 cpv. 1 CC,

i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro

fondiario e per le relative operazioni geometriche. In questo ambito, essi

godono di un'ampia libertà e possono prevedere il prelievo di semplici tasse di

cancelleria, volte a permettere il recupero dei costi che derivano all'ente

pubblico dall'esecuzione dell'operazione catastale richiesta, oppure di tasse

amministrative, così da coprire i costi complessivi cagionati dalla gestione

del registro fondiario.

Tale norma non limita nel

contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in

questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione

di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30

gennaio 2013 consid. 3.1 con rinvii).

1.2.

1.2.1.

L’art. 11 cpv. 1 della

Legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro

fondiario (LTORF; RL 216.200) prevede che, per l’iscrizione di un trapasso di

immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa

legge, siano applicate le seguenti aliquote:

a) per le

operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2’000’000.‑ viene

applicata una tassa pari all’11‰;

b) per le

operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2’000’000.‑ viene

applicata una tassa pari al 13‰.

1.2.2.

Come

riconosciuto dalla Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti

da un tributo quale quello previsto dall’art. 11 LTORF superano notevolmente i

costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in

questione è un tributo misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di

una tassa e di un’imposta (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3).

In base alla

giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in

discussione dev'essere dunque considerato un'imposta sui trasferimenti

immobiliari (Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio

individuato nel trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una

parte di esso, non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale

operazione, come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la

quale colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua

alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta

speciale sul reddito, quanto piuttosto un'imposta indiretta sul traffico

giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della

proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che

lo hanno determinato (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.4, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

1.3.

Secondo l’art. 12 LTORF la

tassa prevista dall’art. 11 LTORF è ridotta a un ottavo, fra l’altro, in caso

di trasferimento di immobili tra coniugi per pretese riferite al regime

matrimoniale o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al

mantenimento della famiglia, oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio.

Il tributo previsto

dall’art. 12 LTORF, corrispondente ad un ottavo di quello dell’art. 11 LTORF, è

costituito dalla sola tassa causale, ad esclusione dell’imposta.

L’agevolazione fiscale per

trapassi immobiliari tra coniugi prevista dall’art. 12 LTORF è stata introdotta

il 1° gennaio 2012, in analogia all’imposta sugli utili immobiliari (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre 2011, p. 18), e meglio

riprendendo la formulazione dell’art. 125 lett. b Legge tributaria del

21 giugno 1994 (LT; RL 640.100), norma a sua volta fondata sull’art. 12 cpv. 3

lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Per tale

ragione, come giustamente rilevato dalla RS 1, per l’interpretazione dell’art.

12 LTORF, si giustifica di tener conto della dottrina e della giurisprudenza in

materia di imposta sugli utili immobiliari.

1.4

Per quanto concerne la

determinazione della base imponibile del tributo, l’art. 4 LTORF stabilisce

che, nella determinazione della tassa proporzionale, si calcoli la somma

capitale per la quale l’operazione è compiuta. Per l’art. 5 cpv. 1 LTORF la

tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è

chiesta l’iscrizione. L’art. 5 cpv. 2 LTORF dispone che, nel caso di iscrizioni

di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il

valore tassabile non sia mai inferiore al valore ufficiale di stima degli

immobili trasferiti.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in discussione, è controversa l’aliquota

applicabile.

L’autorità di tassazione ha applicato

quella prevista dall’art. 11 LTORF, che comprende sia il tributo causale sia

quello fiscale, mentre la ricorrente ritiene applicabile l’aliquota ridotta

dell’art. 12 LTORF, che tiene conto solo della componente causale. A tale

riguardo, si tratta di stabilire se la transazione immobiliare intervenuta fra

l’insorgente e il marito rientri nel campo d’applicazione dell’art. 12 LTORF.

2.2

In

merito all’interpretazione dell’art. 12 LTORF, che prevede l’applicazione della

tassa ridotta per determinati trasferimenti di immobili tra coniugi, si è già

detto che ci si fonda sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di

imposta sugli utili immobiliari.

L’art. 12 cpv. 3 lett. b

LAID prevede che l’imposizione dell’utile immobiliare sia differita in caso di

trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale,

nonché l’indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento

della famiglia (art. 165 CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio,

nella misura in cui i coniugi sono d’accordo. Il legislatore cantonale ha

ripreso la stessa disposizione all’art. 125 lett. b LT.

3.

3.1.

Dapprima, ci si domanda se

il trapasso immobiliare in questione sia intervenuto tra coniugi, come

esatto dalla legge.

3.2

Secondo la dottrina e la

prassi delle autorità fiscali, il differimento dell’imposizione previsto

dall’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID è concesso solo se il trapasso di

proprietà avviene direttamente tra i coniugi. I partner coniugati o registrati

sono considerati coniugi, anche se sono separati di fatto o giudizialmente. I

partner divorziati possono invocare questa disposizione anche se una sentenza

di divorzio rinvia alla liquidazione del regime matrimoniale ad separatum

e la sentenza di divorzio è già passata in giudicato in merito al divorzio in

quanto tale, a condizione che con il trapasso di proprietà vengano liquidate

pretese derivanti dal regime matrimoniale. Lo stesso trattamento è previsto per

le alienazioni che intervengono nell’ambito dell’esecuzione di sentenze di

divorzio, separazione o nullità. Tuttavia, il differimento dell’imposizione non

è più possibile se la sentenza di divorzio, compresa la liquidazione del regime

matrimoniale, è passata in giudicato e i coniugi sciolgono in un secondo

momento la loro proprietà collettiva di immobili, che hanno mantenuto per

qualsivoglia motivo (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,

Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 7, n. 50, p. 192

s., con riferimento alla prassi della autorità fiscali cantonali, in

particolare dei Cantoni Zurigo, Berna, San Gallo e Soletta).

Proprio perché gli ex

coniugi, dopo che la liquidazione del regime è passata in giudicato, si

considerano terzi ai fini fiscali, vale la pena valutare attentamente durante

il divorzio cosa fare degli immobili e adottare una soluzione sostenibile.

Successive “correzioni”, con trasferimenti di proprietà tra gli ex coniugi

comportano generalmente conseguenze fiscali sia per quanto riguarda l’imposta

sugli utili immobiliari, nel caso di vendite a titolo oneroso, sia per quanto concerne

l’imposta di donazione con l’aliquota prevista per i terzi, nel caso di

trasferimenti a titolo gratuito (Brozzo/Bader,

Grundstückgewinnsteuer bei Liegenschaften im

Privatvermögen – Besteuerung und Steueraufschub in

familienrechtlichen Konstellationen, in: FamPra.ch 2022 p. 889 ss, in

particolare p. 906).

3.3

Come visto, la prassi

delle autorità cantonali ammette che i coniugi divorziati possano invocare il

regime fiscale più favorevole previsto dalla legislazione fiscale, nel caso in

cui la sentenza di divorzio rinvii alla liquidazione del regime matrimoniale ad

separatum. Questa deroga fa chiaro riferimento al principio dell’unità

della decisione di divorzio e alle sue eccezioni, secondo l’art. 283

Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS

272). Per l’art. 283 cpv. 1 CPC, nella decisione di divorzio il giudice

pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio. L’art. 283 cpv. 2 CPC ammette

tuttavia che, per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni possa

essere rinviata a un apposito procedimento.

Un rinvio ad separatum,

ammesso unicamente in casi eccezionali, deve nondimeno concernere la totalità

della liquidazione e non unicamente determinati aspetti; un rinvio parziale è

inammissibile (Fankhauser/Bleichenbacher,

in: Schwenzer/Fankhauser [a cura di], FamKomm – Scheidung, vol. II, 4a

ediz., Berna 2022, n. 10 ad art. 283 CPC, p. 221; Fountoulakis/D’Andrès, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [a cura di], Petit commentaire CPC, Code de

procédure civile, Basilea 2020, n. 11 ad art. 283 CPC, p. 1304, con riferimenti

a giurisprudenza).

3.4

Gli immobili litigiosi

sono stati acquistati dai coniugi nel corso del 2017. L’anno successivo, in

Germania, hanno avviato la procedura di divorzio. Il 29 febbraio 2019 hanno

sottoscritto la convenzione notarile intitolata Ehevertrag (Ehe- und

Scheidungsfolgenregelung mit Immobilienneuanordunung), nel cui ambito hanno

stabilito le modalità di liquidazione del regime matrimoniale secondo il

diritto germanico.

Con Beschluss del 4

ottobre 2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio ed

omologato l’Ehevertrag del 2019.

Nel momento in cui il

marito ha ceduto alla ricorrente la sua quota di comproprietà degli immobili di

__________, il matrimonio non era ancora stato sciolto. Ne consegue che il

trapasso immobiliare è intervenuto tra coniugi.

4.

4.1.

Ci si domanda a questo

punto se il trasferimento immobiliare in discussione sia avvenuto in relazione

a pretese riferite al regime matrimoniale o a indennità per contributi

straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia, oppure a pretese

fondate sul diritto del divorzio

4.2

Per quanto riguarda in

particolar modo la nozione di “trapasso della proprietà in connessione con il

regime matrimoniale”, utilizzata all’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID, vi

rientrano in primo luogo le pretese fondate sul regime matrimoniale che sorgono

nell’ambito della liquidazione del regime, ossia quando il regime matrimoniale

tra i coniugi viene modificato o sciolto a seguito di morte, divorzio,

separazione, annullamento del matrimonio, mediante adozione di diverso regime

tra i coniugi o per effetto della separazione dei beni disposta dalla legge o

dal giudice. Le pretese fondate sul regime matrimoniale comprendono anche la

pretesa alla compensazione di quote di plusvalore (art. 206 CC), anche se diventa

esigibile durante il matrimonio e senza una modifica del regime matrimoniale.

Il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittivo includere nel campo di

applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID solo pretese fondate sul

regime matrimoniale. Pertanto, secondo la Suprema Corte, un “trapasso della

proprietà in connessione con il regime matrimoniale” sussiste anche se la

moglie, che ha ricevuto dal marito un sostegno finanziario gratuito, per l’acquisto

e la costruzione del suo immobile, trasferisce al marito la metà della quota di

comproprietà in cambio del suo contributo. Un simile trapasso rientra nel campo

d’applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID anche se questo

indennizzo non si fonda sull’art. 206 CC. Non importa nemmeno che non vi sia né

uno scioglimento del matrimonio né una modifica del regime matrimoniale. Il

fattore decisivo è la ratio legis, secondo cui una “ragionevole

sistemazione dei rapporti economici” (dei coniugi) non deve essere intralciata

dal fisco (Zweifel/Hunziker/Margraf/ Oesterhelt,

op. cit., § 7, n. 47, p. 191, con riferimento in particolare alla sentenza TF

2C_695/2010 del 4 aprile 2011).

Quanto alle pretese

fondate sul diritto del divorzio, queste ultime sorgono al momento dello

scioglimento del matrimonio mediante divorzio. Fra le pretese fondate sul

diritto del divorzio secondo l’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID rientrano,

oltre alle pretese derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale, in

particolare il versamento di contributi di mantenimento dopo il divorzio (art.

125.

cpv. 1 CC) o la perdita di pretese previdenziali (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, op. cit., n. § 7, n.

49, p. 192; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari - Complemento al commentario

degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e

transitorie, Lugano 2003, p. 82).

4.3

Nella convenzione notarile

del 29 febbraio 2019, finalizzata alla definizione delle conseguenze della

separazione e dell’eventuale futuro divorzio, i coniugi __________ avevano

stabilito anche la suddivisione del patrimonio immobiliare e, tra le altre

cose, deciso di vendere la proprietà immobiliare ticinese ad un prezzo minimo corrispondente

almeno a fr. 8'600'000.‑ (“Der Verkauferlös soll mindestens

CHF 8'600'000.‑ betragen” [Ehevertrag, p. 70]). Dal 1°

gennaio 2019 gli interessi passivi sui debiti ipotecari, accesi presso __________

per fr. 4'200’000.‑, sarebbero stati assunti dal marito fino

all’alienazione dell’immobile. Con il ricavato della vendita sarebbero stati

estinti tutti i debiti presso __________ e l’eventuale eccedenza avrebbe dovuto

essere suddivisa paritariamente tra di loro (Ehevertrag, p. 71).

Non essendosi

concretizzata la vendita degli immobili, il 10 febbraio 2020 il marito ha

inoltrato un’azione di divisione in Pretura __________). Il procedimento si è

concluso con un accordo extragiudiziale, datato 29 settembre 2021, per cui la

moglie avrebbe rilevato “la quota di comproprietà di ½ intestata a __________

delle Part. no. __________, __________ e __________ RFD __________, a fronte

del versamento dell’importo di CHF 725'000.‑ oltre all’assunzione

del debito ipotecario che grava[va] la quota di comproprietà di __________”.

L’8 febbraio 2022 lo

Studio legale e notarile RA 1 ha inoltrato all’Ufficio dei registri l’istanza

d’iscrizione “di trapasso di proprietà a seguito di scioglimento di

comproprietà”, allegando quali giustificativi l’accordo giudiziale del 29

settembre 2021 e la decisione dell’Autorità cantonale di I istanza LAFE,

cresciuta in giudicato. Il trapasso è stato iscritto a Registro fondiario con

l’indicazione “Modo di acquisto […] sentenza giudiziaria, DG __________/09.02.2022”.

4.4

È vero che c’è una

discrepanza fra quanto pattuito dai coniugi nel contratto con cui hanno

definito le condizioni per la liquidazione del regime matrimoniale.

La convenzione stipulata

nel febbraio 2019 prevedeva che la proprietà di __________ fosse venduta e che il

ricavato, dopo aver tacitato la banca, fosse spartito in modo uguale tra le

parti.

L’accordo tra le parti,

intervenuto il 29 settembre 2021 al termine della procedura promossa dal marito

per la divisione della comproprietà, prevede invece che la quota del marito sia

ripresa dalla moglie, tacitando il marito.

Va tuttavia riconosciuto

che la modifica degli accordi fra i coniugi è intervenuta ancor prima che fosse

pronunciato il divorzio e fosse omologata la convenzione stipulata davanti al

notaio tedesco. È del tutto plausibile che i coniugi abbiano preso atto dell’impossibilità

di vendere la proprietà per 8'600’000 franchi, come previsto in un primo tempo

nell’Ehevertrag. È anche comprensibile che non avessero interesse a

prolungare la comproprietà, soprattutto il marito che si era assunto pro

tempore il pagamento degli oneri ipotecari. Ritenendo verosimilmente troppo

elevato il rischio di subire una perdita in caso di vendita all’incanto – gli

immobili erano stati acquistati nel 2017 proprio per 8'600'000 franchi – i coniugi

hanno così pattuito una divisione mediante ripresa da parte della moglie della

quota del marito. In tal modo, hanno perfezionato, prima che fosse formalizzato

lo scioglimento del matrimonio, con tutte le conseguenze anche patrimoniali, un

accordo che ha loro consentito di perfezionare la liquidazione del regime

matrimoniale e di disciplinare tutti gli aspetti patrimoniali dipendenti dal

matrimonio.

Come poc’anzi ricordato,

la ratio legis dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID consiste

nell’evitare che il fisco intralci una “ragionevole sistemazione dei rapporti

economici” (dei coniugi). In casu, ci si trova quindi confrontati con

uno dei casi particolari previsti dall’art. 12 LTORF, per cui il tributo

previsto dall’art. 11 LTORF deve essere ridotto a un ottavo, ossia a

fr. 5'025.‑.

La decisione impugnata

deve pertanto essere riformata.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è accolto.

Visto l’esito, non si

prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.

Alla ricorrente,

rappresentata da uno Studio d’avvocatura, è riconosciuta una congrua indennità

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 7 novembre 2023 è riformata nel senso che la tassa

di iscrizione è ridotta a fr. 5’025.‑.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese di procedura.

L’anticipo richiesto di

fr. 2'000.‑ è restituito alla ricorrente.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.‑ per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: