80.2023.248
Tariffa per le operazioni a registro fondiario: tassa ridotta per determinati trasferimenti fra coniugi, accordo sulla liquidazione del regime matrimoniale secondo il diritto tedesco, immobile nel Canton Ticino
25 giugno 2024Italiano20 min
entrambi attivi sul mercato immobiliare, acquistavano in comproprietà i fondi __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.248
Lugano
25 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 novembre 2023 contro la decisione del 19 ottobre 2023 in materia di tassa
di iscrizione a registro fondiario.
Fatti
Fatti
A. a.
Il 21 febbraio 2017 e il
30 agosto 2017, RI 1 e il marito __________, entrambi cittadini tedeschi ed
entrambi attivi sul mercato immobiliare, acquistavano in comproprietà i fondi __________,
__________ e __________ RFD __________.
Nel corso del medesimo anno
decidevano di separarsi volontariamente, dando avvio in Germania alla procedura
di divorzio (2018).
Il 27 febbraio 2019, i
coniugi __________ sottoscrivevano una convenzione notarile finalizzata alla sistemazione
dei rispettivi elementi di reddito e del patrimonio. Per i tre immobili di __________,
le parti avevano stabilito di alienarli a terzi ad un prezzo che fosse almeno pari
fr. 8’600'000.‑. Della promozione immobiliare si sarebbe occupato __________,
facendo capo ad un intermediario di sua scelta.
b.
Il 10 febbraio 2020, __________
promuoveva un’azione di divisione innanzi alla Pretura del Distretto di __________,
che si concludeva il 29 settembre 2021 con un accordo extragiudiziale che “riconosceva
alla signora RI 1 il diritto di acquisire la quota di ½ delle proprietà di __________
già del sig. __________ contro il pagamento in favore di questi e per ciò, di
una liquidazione pari a CHF 725'000.‑”.
Il 4 ottobre 2021, il
Tribunale civile tedesco pronunciava il divorzio dei coniugi __________, omologando
la convenzione del 27 febbraio 2019, senza menzionare l’accordo extragiudiziale
del 29 settembre 2021.
c.
L’8 febbraio 2022, lo
Studio legale e notarile RA 1 presentava l’istanza di iscrizione di trapasso di
proprietà a seguito di scioglimento di comproprietà giustificata dall’accordo
giudiziale del 29 settembre 2021 e dalla decisione dell’Autorità cantonale di
I. istanza LAFE, cresciuta in giudicato.
Il trapasso della
proprietà esclusiva dei tre fondi a RI 1 è stato iscritto a Registro fondiario
il 9 febbraio 2022.
B. Il 7 giugno 2022, l’PI
1 notificava a RI 1 la decisione di calcolo della tassa di iscrizione del trapasso
di proprietà dei mappali di __________ in base alla “sentenza giudiziaria”,
commisurandola in fr. 40'200.‑,
A questo importo, si
aggiungevano fr. 60.‑ per la modifica della menzione e la
comunicazione dell’assunzione del debito.
C. Il 7 luglio 2022, RI
1 presentava reclamo, contestando l’applicazione della aliquota progressiva di
cui all’art. 11 LTORF, anziché di quella prevista dall’art. 12 LTORF, e compiegando
l’Ehevertrag concluso tra i coniugi __________ il 27 febbraio 2019.
D. Con decisione del 31
maggio 2023, l’PI 1 respingeva il reclamo, argomentando che il trapasso di
proprietà dei fondi __________, __________ e __________ RFD __________ era
avvenuto “a titolo oneroso”
poiché la moglie aveva rilevato la
quota di comproprietà di ½ dell’ex marito a fronte del versamento dell’importo
di fr. 725'000.‑, oltre all’assunzione del debito ipotecario che
gravava tale quota di comproprietà.
Per l’PI 1, tale trapasso
non rientrava tra i casi esaustivamente elencati dall’art. 12 LTORF: “non si
è dinnanzi a un trasferimento di immobili tra coniugi per pretese riferite al
regime matrimoniale o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al
mantenimento della famiglia, oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio,
per cui si ravveda l’applicazione di un’aliquota agevolata. Il verbale di
udienza allegato per giustificare il trapasso di proprietà non si eleva a una
pretesa fondata sul diritto di divorzio […] né viene comprovato dal
copioso [Ehevertrag (Ehe- und Scheidungsfolgenregelung mit
Immobilienneuanordnung)] che vi siano stati trapassi attinenti a tale circostanza
o a trasferimenti legati al regime matrimoniale o al suo scioglimento”.
E. Il 12 giugno 2023, RI
1, sempre rappresentata dallo Studio legale e notarile RA 1, presentava ricorso
al RS 1 avverso la summenzionata decisione. Per la prima volta veniva
presentato il Beschluss del Familiengericht di __________, datato
4 ottobre 2021, che pronunciava il divorzio dei signori __________ e omologava
la Convenzione sottoscritta il 27 febbraio 2019.
L’insorgente sottolineava
che “l’operazione riferita ai tre immobili di __________ di cui ella ne è
divenuta proprietaria, andava ad inserirsi in concordato e ben più complesso
piano convenzionale perfezionato da questa e dall’ex-marito __________ a
liquidazione del loro regime matrimoniale nella prospettiva dello scioglimento
per divorzio del loro matrimonio”, ragione per cui avrebbe dovuto essere
applicata l’aliquota prevista dall’art. 12 LTORF.
La ricorrente lamentava un
apprezzamento arbitrario, “nella misura in cui [l’PI 1] pretende di
prescindere dal complesso delle intese venute in essere fra gli ex-coniugi come
dalla sua complessità, disgiungendo in termini inammissibili il trasferimento
immobiliare delle proprietà di __________ in favore della signora RI 1 dalle
restanti attribuzioni in Germania, all’uno come all’altra ex-coniuge, delle
restanti proprietà in esecuzione alle concordate pretese riferite alla
liquidazione del regime matrimoniale __________”.
F. Con decisione datata
19 ottobre 2023, il ricorso veniva respinto, con la seguente motivazione:
L’accordo giudiziale di data
29 settembre 2021, sulla scorta del quale è stato iscritto a registro fondiario
il trapasso di proprietà, è stato sottoscritto indipendentemente dalla
liquidazione del regime matrimoniale. Quest’ultima è stata esaustivamente regolata
tramite la convenzione 27 febbraio 2019 e successiva omologazione del giudice
del divorzio e non menziona il risultato della divisione della comproprietà
ottenuta tramite l’accordo giudiziale del 29 settembre 2021. Trattasi quindi di
un trasferimento di proprietà a titolo oneroso che non è intervenuto nel quadro
della liquidazione del regime matrimoniale ed è pertanto imponibile ai sensi
dell’art. 11 LTORF. La decisione dell’RS 1 di applicare l’aliquota ordinaria
dell’11‰ risulta pertanto legittima.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentata dagli avv. RA 1,
si aggrava contro la suddetta decisione.
A suo dire, la decisione
della RS 1 sarebbe stata preceduta da un sommario e arbitrario apprezzamento
della fattispecie. Infatti, a mente dei rappresentanti, “l’intesa pretorile
del 29 settembre 2021, in fatto come anche in diritto”, doveva essere
intesa “quale vera e propria deroga alla convenzione del febbraio 2019 (o
accordo successivo […]), prescindendo dal fatto che il giudice del
divorzio ha nella sostanza omologato la convenzione precedente, per l’appunto
ed in proposito superata e derogata”.
Secondo l’insorgente la “conclusione
sbrigativa della RS 1 stante cui quei trasferimenti immobiliari sarebbero stati
effettua[t]i a titolo oneroso od indipendentemente dalla
liquidazione del regime matrimoniale” avrebbe dovuto essere esclusa
categoricamente alla luce della “pressoché concomitanza temporale della convenzione
giudiziaria perfezionata dalle parti dinnanzi alla Pretura di __________ e la
successiva sentenza tedesca del 4 ottobre successivo – con la mancata
preliminare notifica al giudice estero di quella deroga”. La convenzione
giudiziaria del 29 settembre 2021 rientrerebbe, “per stessa ammissione del
sig. __________ e da questi espressa precedentemente nel proprio allegato di
replica 7 settembre 2020, poi fatta propria anche dalla moglie in sede di
convenzione, in vera e propria liquidazione (parziale) del regime, quantomeno
per riferimento alle proprietà di __________”.
La ricorrente ritiene che
attribuire all’intestazione in suo favore degli immobili “il carattere di
loro cessione onerosa, indipendentemente dalla liquidazione del regime
matrimoniale, equivale a vero e proprio apprezzamento arbitrario, vietato ed
insostenibile”. Altrettanto arbitrario sarebbe sostenere “che la
convenzione 27 febbraio 2019 avrebbe ciò malgrado esaustivamente (sic)
regolato la liquidazione”.
I rappresentanti della contribuente
postulano quindi l’annullamento della bolletta di fr. 40'200.‑,
chiedendo che sia staccata una nuova bolletta per l’importo di fr. 5'025.‑,
applicando l’art. 12 LTORF.
H. Né l’PI 1 né la RS 1
hanno formulato delle osservazioni all’attenzione della Camera di diritto
tributario, rimandando a quanto già presentato nel corso della procedura.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 954 cpv. 1 CC,
i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro
fondiario e per le relative operazioni geometriche. In questo ambito, essi
godono di un'ampia libertà e possono prevedere il prelievo di semplici tasse di
cancelleria, volte a permettere il recupero dei costi che derivano all'ente
pubblico dall'esecuzione dell'operazione catastale richiesta, oppure di tasse
amministrative, così da coprire i costi complessivi cagionati dalla gestione
del registro fondiario.
Tale norma non limita nel
contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in
questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione
di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30
gennaio 2013 consid. 3.1 con rinvii).
1.2.
1.2.1.
L’art. 11 cpv. 1 della
Legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro
fondiario (LTORF; RL 216.200) prevede che, per l’iscrizione di un trapasso di
immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa
legge, siano applicate le seguenti aliquote:
a) per le
operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2’000’000.‑ viene
applicata una tassa pari all’11‰;
b) per le
operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2’000’000.‑ viene
applicata una tassa pari al 13‰.
1.2.2.
Come
riconosciuto dalla Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti
da un tributo quale quello previsto dall’art. 11 LTORF superano notevolmente i
costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in
questione è un tributo misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di
una tassa e di un’imposta (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3).
In base alla
giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in
discussione dev'essere dunque considerato un'imposta sui trasferimenti
immobiliari (Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio
individuato nel trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una
parte di esso, non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale
operazione, come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la
quale colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua
alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta
speciale sul reddito, quanto piuttosto un'imposta indiretta sul traffico
giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della
proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che
lo hanno determinato (sentenza TF 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.4, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
1.3.
Secondo l’art. 12 LTORF la
tassa prevista dall’art. 11 LTORF è ridotta a un ottavo, fra l’altro, in caso
di trasferimento di immobili tra coniugi per pretese riferite al regime
matrimoniale o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al
mantenimento della famiglia, oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio.
Il tributo previsto
dall’art. 12 LTORF, corrispondente ad un ottavo di quello dell’art. 11 LTORF, è
costituito dalla sola tassa causale, ad esclusione dell’imposta.
L’agevolazione fiscale per
trapassi immobiliari tra coniugi prevista dall’art. 12 LTORF è stata introdotta
il 1° gennaio 2012, in analogia all’imposta sugli utili immobiliari (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre 2011, p. 18), e meglio
riprendendo la formulazione dell’art. 125 lett. b Legge tributaria del
21 giugno 1994 (LT; RL 640.100), norma a sua volta fondata sull’art. 12 cpv. 3
lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Per tale
ragione, come giustamente rilevato dalla RS 1, per l’interpretazione dell’art.
12 LTORF, si giustifica di tener conto della dottrina e della giurisprudenza in
materia di imposta sugli utili immobiliari.
1.4
Per quanto concerne la
determinazione della base imponibile del tributo, l’art. 4 LTORF stabilisce
che, nella determinazione della tassa proporzionale, si calcoli la somma
capitale per la quale l’operazione è compiuta. Per l’art. 5 cpv. 1 LTORF la
tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è
chiesta l’iscrizione. L’art. 5 cpv. 2 LTORF dispone che, nel caso di iscrizioni
di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il
valore tassabile non sia mai inferiore al valore ufficiale di stima degli
immobili trasferiti.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in discussione, è controversa l’aliquota
applicabile.
L’autorità di tassazione ha applicato
quella prevista dall’art. 11 LTORF, che comprende sia il tributo causale sia
quello fiscale, mentre la ricorrente ritiene applicabile l’aliquota ridotta
dell’art. 12 LTORF, che tiene conto solo della componente causale. A tale
riguardo, si tratta di stabilire se la transazione immobiliare intervenuta fra
l’insorgente e il marito rientri nel campo d’applicazione dell’art. 12 LTORF.
2.2
In
merito all’interpretazione dell’art. 12 LTORF, che prevede l’applicazione della
tassa ridotta per determinati trasferimenti di immobili tra coniugi, si è già
detto che ci si fonda sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di
imposta sugli utili immobiliari.
L’art. 12 cpv. 3 lett. b
LAID prevede che l’imposizione dell’utile immobiliare sia differita in caso di
trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale,
nonché l’indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento
della famiglia (art. 165 CC) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio,
nella misura in cui i coniugi sono d’accordo. Il legislatore cantonale ha
ripreso la stessa disposizione all’art. 125 lett. b LT.
3.
3.1.
Dapprima, ci si domanda se
il trapasso immobiliare in questione sia intervenuto tra coniugi, come
esatto dalla legge.
3.2
Secondo la dottrina e la
prassi delle autorità fiscali, il differimento dell’imposizione previsto
dall’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID è concesso solo se il trapasso di
proprietà avviene direttamente tra i coniugi. I partner coniugati o registrati
sono considerati coniugi, anche se sono separati di fatto o giudizialmente. I
partner divorziati possono invocare questa disposizione anche se una sentenza
di divorzio rinvia alla liquidazione del regime matrimoniale ad separatum
e la sentenza di divorzio è già passata in giudicato in merito al divorzio in
quanto tale, a condizione che con il trapasso di proprietà vengano liquidate
pretese derivanti dal regime matrimoniale. Lo stesso trattamento è previsto per
le alienazioni che intervengono nell’ambito dell’esecuzione di sentenze di
divorzio, separazione o nullità. Tuttavia, il differimento dell’imposizione non
è più possibile se la sentenza di divorzio, compresa la liquidazione del regime
matrimoniale, è passata in giudicato e i coniugi sciolgono in un secondo
momento la loro proprietà collettiva di immobili, che hanno mantenuto per
qualsivoglia motivo (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 7, n. 50, p. 192
s., con riferimento alla prassi della autorità fiscali cantonali, in
particolare dei Cantoni Zurigo, Berna, San Gallo e Soletta).
Proprio perché gli ex
coniugi, dopo che la liquidazione del regime è passata in giudicato, si
considerano terzi ai fini fiscali, vale la pena valutare attentamente durante
il divorzio cosa fare degli immobili e adottare una soluzione sostenibile.
Successive “correzioni”, con trasferimenti di proprietà tra gli ex coniugi
comportano generalmente conseguenze fiscali sia per quanto riguarda l’imposta
sugli utili immobiliari, nel caso di vendite a titolo oneroso, sia per quanto concerne
l’imposta di donazione con l’aliquota prevista per i terzi, nel caso di
trasferimenti a titolo gratuito (Brozzo/Bader,
Grundstückgewinnsteuer bei Liegenschaften im
Privatvermögen – Besteuerung und Steueraufschub in
familienrechtlichen Konstellationen, in: FamPra.ch 2022 p. 889 ss, in
particolare p. 906).
3.3
Come visto, la prassi
delle autorità cantonali ammette che i coniugi divorziati possano invocare il
regime fiscale più favorevole previsto dalla legislazione fiscale, nel caso in
cui la sentenza di divorzio rinvii alla liquidazione del regime matrimoniale ad
separatum. Questa deroga fa chiaro riferimento al principio dell’unità
della decisione di divorzio e alle sue eccezioni, secondo l’art. 283
Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS
272). Per l’art. 283 cpv. 1 CPC, nella decisione di divorzio il giudice
pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio. L’art. 283 cpv. 2 CPC ammette
tuttavia che, per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni possa
essere rinviata a un apposito procedimento.
Un rinvio ad separatum,
ammesso unicamente in casi eccezionali, deve nondimeno concernere la totalità
della liquidazione e non unicamente determinati aspetti; un rinvio parziale è
inammissibile (Fankhauser/Bleichenbacher,
in: Schwenzer/Fankhauser [a cura di], FamKomm – Scheidung, vol. II, 4a
ediz., Berna 2022, n. 10 ad art. 283 CPC, p. 221; Fountoulakis/D’Andrès, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [a cura di], Petit commentaire CPC, Code de
procédure civile, Basilea 2020, n. 11 ad art. 283 CPC, p. 1304, con riferimenti
a giurisprudenza).
3.4
Gli immobili litigiosi
sono stati acquistati dai coniugi nel corso del 2017. L’anno successivo, in
Germania, hanno avviato la procedura di divorzio. Il 29 febbraio 2019 hanno
sottoscritto la convenzione notarile intitolata Ehevertrag (Ehe- und
Scheidungsfolgenregelung mit Immobilienneuanordunung), nel cui ambito hanno
stabilito le modalità di liquidazione del regime matrimoniale secondo il
diritto germanico.
Con Beschluss del 4
ottobre 2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio ed
omologato l’Ehevertrag del 2019.
Nel momento in cui il
marito ha ceduto alla ricorrente la sua quota di comproprietà degli immobili di
__________, il matrimonio non era ancora stato sciolto. Ne consegue che il
trapasso immobiliare è intervenuto tra coniugi.
4.
4.1.
Ci si domanda a questo
punto se il trasferimento immobiliare in discussione sia avvenuto in relazione
a pretese riferite al regime matrimoniale o a indennità per contributi
straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia, oppure a pretese
fondate sul diritto del divorzio
4.2
Per quanto riguarda in
particolar modo la nozione di “trapasso della proprietà in connessione con il
regime matrimoniale”, utilizzata all’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID, vi
rientrano in primo luogo le pretese fondate sul regime matrimoniale che sorgono
nell’ambito della liquidazione del regime, ossia quando il regime matrimoniale
tra i coniugi viene modificato o sciolto a seguito di morte, divorzio,
separazione, annullamento del matrimonio, mediante adozione di diverso regime
tra i coniugi o per effetto della separazione dei beni disposta dalla legge o
dal giudice. Le pretese fondate sul regime matrimoniale comprendono anche la
pretesa alla compensazione di quote di plusvalore (art. 206 CC), anche se diventa
esigibile durante il matrimonio e senza una modifica del regime matrimoniale.
Il Tribunale federale ha ritenuto troppo restrittivo includere nel campo di
applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID solo pretese fondate sul
regime matrimoniale. Pertanto, secondo la Suprema Corte, un “trapasso della
proprietà in connessione con il regime matrimoniale” sussiste anche se la
moglie, che ha ricevuto dal marito un sostegno finanziario gratuito, per l’acquisto
e la costruzione del suo immobile, trasferisce al marito la metà della quota di
comproprietà in cambio del suo contributo. Un simile trapasso rientra nel campo
d’applicazione dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID anche se questo
indennizzo non si fonda sull’art. 206 CC. Non importa nemmeno che non vi sia né
uno scioglimento del matrimonio né una modifica del regime matrimoniale. Il
fattore decisivo è la ratio legis, secondo cui una “ragionevole
sistemazione dei rapporti economici” (dei coniugi) non deve essere intralciata
dal fisco (Zweifel/Hunziker/Margraf/ Oesterhelt,
op. cit., § 7, n. 47, p. 191, con riferimento in particolare alla sentenza TF
2C_695/2010 del 4 aprile 2011).
Quanto alle pretese
fondate sul diritto del divorzio, queste ultime sorgono al momento dello
scioglimento del matrimonio mediante divorzio. Fra le pretese fondate sul
diritto del divorzio secondo l’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID rientrano,
oltre alle pretese derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale, in
particolare il versamento di contributi di mantenimento dopo il divorzio (art.
125.
cpv. 1 CC) o la perdita di pretese previdenziali (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt, op. cit., n. § 7, n.
49, p. 192; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari - Complemento al commentario
degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e
transitorie, Lugano 2003, p. 82).
4.3
Nella convenzione notarile
del 29 febbraio 2019, finalizzata alla definizione delle conseguenze della
separazione e dell’eventuale futuro divorzio, i coniugi __________ avevano
stabilito anche la suddivisione del patrimonio immobiliare e, tra le altre
cose, deciso di vendere la proprietà immobiliare ticinese ad un prezzo minimo corrispondente
almeno a fr. 8'600'000.‑ (“Der Verkauferlös soll mindestens
CHF 8'600'000.‑ betragen” [Ehevertrag, p. 70]). Dal 1°
gennaio 2019 gli interessi passivi sui debiti ipotecari, accesi presso __________
per fr. 4'200’000.‑, sarebbero stati assunti dal marito fino
all’alienazione dell’immobile. Con il ricavato della vendita sarebbero stati
estinti tutti i debiti presso __________ e l’eventuale eccedenza avrebbe dovuto
essere suddivisa paritariamente tra di loro (Ehevertrag, p. 71).
Non essendosi
concretizzata la vendita degli immobili, il 10 febbraio 2020 il marito ha
inoltrato un’azione di divisione in Pretura __________). Il procedimento si è
concluso con un accordo extragiudiziale, datato 29 settembre 2021, per cui la
moglie avrebbe rilevato “la quota di comproprietà di ½ intestata a __________
delle Part. no. __________, __________ e __________ RFD __________, a fronte
del versamento dell’importo di CHF 725'000.‑ oltre all’assunzione
del debito ipotecario che grava[va] la quota di comproprietà di __________”.
L’8 febbraio 2022 lo
Studio legale e notarile RA 1 ha inoltrato all’Ufficio dei registri l’istanza
d’iscrizione “di trapasso di proprietà a seguito di scioglimento di
comproprietà”, allegando quali giustificativi l’accordo giudiziale del 29
settembre 2021 e la decisione dell’Autorità cantonale di I istanza LAFE,
cresciuta in giudicato. Il trapasso è stato iscritto a Registro fondiario con
l’indicazione “Modo di acquisto […] sentenza giudiziaria, DG __________/09.02.2022”.
4.4
È vero che c’è una
discrepanza fra quanto pattuito dai coniugi nel contratto con cui hanno
definito le condizioni per la liquidazione del regime matrimoniale.
La convenzione stipulata
nel febbraio 2019 prevedeva che la proprietà di __________ fosse venduta e che il
ricavato, dopo aver tacitato la banca, fosse spartito in modo uguale tra le
parti.
L’accordo tra le parti,
intervenuto il 29 settembre 2021 al termine della procedura promossa dal marito
per la divisione della comproprietà, prevede invece che la quota del marito sia
ripresa dalla moglie, tacitando il marito.
Va tuttavia riconosciuto
che la modifica degli accordi fra i coniugi è intervenuta ancor prima che fosse
pronunciato il divorzio e fosse omologata la convenzione stipulata davanti al
notaio tedesco. È del tutto plausibile che i coniugi abbiano preso atto dell’impossibilità
di vendere la proprietà per 8'600’000 franchi, come previsto in un primo tempo
nell’Ehevertrag. È anche comprensibile che non avessero interesse a
prolungare la comproprietà, soprattutto il marito che si era assunto pro
tempore il pagamento degli oneri ipotecari. Ritenendo verosimilmente troppo
elevato il rischio di subire una perdita in caso di vendita all’incanto – gli
immobili erano stati acquistati nel 2017 proprio per 8'600'000 franchi – i coniugi
hanno così pattuito una divisione mediante ripresa da parte della moglie della
quota del marito. In tal modo, hanno perfezionato, prima che fosse formalizzato
lo scioglimento del matrimonio, con tutte le conseguenze anche patrimoniali, un
accordo che ha loro consentito di perfezionare la liquidazione del regime
matrimoniale e di disciplinare tutti gli aspetti patrimoniali dipendenti dal
matrimonio.
Come poc’anzi ricordato,
la ratio legis dell’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID consiste
nell’evitare che il fisco intralci una “ragionevole sistemazione dei rapporti
economici” (dei coniugi). In casu, ci si trova quindi confrontati con
uno dei casi particolari previsti dall’art. 12 LTORF, per cui il tributo
previsto dall’art. 11 LTORF deve essere ridotto a un ottavo, ossia a
fr. 5'025.‑.
La decisione impugnata
deve pertanto essere riformata.
5.
Di conseguenza, il
ricorso è accolto.
Visto l’esito, non si
prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Alla ricorrente,
rappresentata da uno Studio d’avvocatura, è riconosciuta una congrua indennità
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 7 novembre 2023 è riformata nel senso che la tassa
di iscrizione è ridotta a fr. 5’025.‑.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese di procedura.
L’anticipo richiesto di
fr. 2'000.‑ è restituito alla ricorrente.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.‑ per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: