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Decisione

80.2023.254

Assoggettamento limitato: appartenenza economica, rapporti internazionali, proprietà immobiliare in Ticino, criteri di calcolo dell’imposta, deduzioni

24 marzo 2025Italiano25 min

2017, il contribuente inoltrava la dichiarazione d’imposta il 10 marzo 2018 dichiarando

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.254

80.2023.255

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

Oggetto:

·

ricorso del 13 novembre 2023

contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2016;

·

ricorso del 4 dicembre 2023

contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2017;

·

“ricorso” del 4 dicembre 2023

contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

germanico, è domiciliato in Germania, nella località di __________. È

limitatamente imponibile in Svizzera dal 2014, periodo fiscale a partire dal

quale è diventato proprietario del foglio PPP __________ di cui al fondo base

n. __________ RFD __________.

B. a.

Periodo fiscale 2016

Per

il periodo fiscale 2016, il contribuente presentava la dichiarazione d’imposta

il 1° aprile 2017 compilandola solo parzialmente. Per quanto riguarda

l’immobile di __________ dichiarava un valore locativo di fr. 8'125.-- e delle

spese di gestione e manutenzione per l’importo forfettario di fr. 1'625.--,

oltre ad un valore della sostanza immobiliare pari fr. 91'569.-- facendo valere

una deduzione per coniugati di fr. 6'000.--. Indicava poi altri redditi per fr.

25'531.-- ed una sostanza mobiliare (altri elementi della sostanza mobiliare)

di fr. 1'200'000.--, senza specificare altro.

b. Periodo fiscale 2017

Per il periodo fiscale

2017, il contribuente inoltrava la dichiarazione d’imposta il 10 marzo 2018 dichiarando

per l’abitazione ticinese, un valore locativo di fr. 8'125.-- ed una sostanza

immobiliare di fr. 968'560.-- [sic]. Faceva inoltre valere una deduzione per

spese effettive di gestione, amministrazione e manutenzione di fr. 8'386.--

senza tuttavia compilare la relativa distinta. Dichiarava quindi ulteriore

sostanza per fr. 1'466'101.--.

c. Periodo fiscale 2018

Per il periodo fiscale

2018, il ricorrente dichiarava, sempre relativamente all’immobile di __________,

un valore locativo di fr. 8'125.-- ed una sostanza immobiliare di fr. 92'570.--.

Chiedeva quindi una deduzione per spese di gestione e manutenzione immobili di

fr. 3'760.--.

C. a. Periodo fiscale 2016

Con decisione del 29

maggio 2019, l’UT quantificava il reddito imponibile complessivo in fr.

6'500.-- per l’IC (fr. 32'000.-- determinante per l’aliquota) e in fr. 5'900.--

per l’IFD (fr. 29'400.-- determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile

veniva accertata in fr. 87'500.-- (fr. 1'231’00.-- determinante per

l’aliquota).

b. Periodo fiscale 2017

Con decisione del 26

giugno 2019, l’UT accertava per il periodo fiscale 2017 un reddito imponibile

complessivo di fr. 6'500.-- per l’IC (fr. 32'000.-- determinante per

l’aliquota) e di fr. 5'900.-- per l’IFD (fr. 29'400.-- per l’aliquota).

Determinava inoltre una sostanza imponibile di fr. 80'000.-- (fr. 1'209'000.--

per l’aliquota).

c. Periodo fiscale 2018

Con decisione del 1.

novembre 2023, l’UT trasmetteva al contribuente la notifica di tassazione per

il 2018. Il reddito imponibile per l’IC veniva quantificato in fr. 3'900.-- (fr.

43'700.-- per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 3'600.-- (fr. 41'100.-- per

l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr.48'000.-- (fr. 2'856'000.--

per l’aliquota).

D. a. Periodi fiscali 2016 e

2017

Con decisioni del 25

ottobre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente i reclami

presentati dall’insorgente per i periodi fiscali 2016 e 2017 in punto alla

quantificazione di reddito e sostanza esteri e alle deduzioni. Ciò in ragione

della documentazione nel frattempo presentata dall’insorgente su richiesta

dell’autorità fiscale. Per il 2016 l’Ufficio di tassazione commisurava il

reddito imponibile per l’IC in fr. 3'400.-- (87'900.-- determinante per

l’aliquota) e per l’IFD in fr. 3'900.-- (fr. 99'900.-- determinante per

l’aliquota). La sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 29'000.-- (fr.

1'983'000.-- determinante per l’aliquota). Per il 2017 il reddito imponibile

veniva quantificato in fr. 3'600.--per l’IC (determinante per l’aliquota fr.

56'300.--) e in fr. 3'800.-- per l’IFD (fr. 59'000.-- determinante per

l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 37'000.-- ( fr.

2'384'000.-- determinante per l’aliquota).

L’UT motivava le decisioni

come segue:

[…]

Considerato il reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e

imposta federale diretta 2016 (2017), a motivo della quantificazione dei

fattori di reddito e sostanza esteri, esaminato quanto presentato in sede di

reclamo nonché dopo richiesta di documentazione, si procede ad evadere il

reclamo tenendo conto delle decisioni di tassazione emesse dal fisco tedesco

sulle quali ci si è basati per determinare il reddito d'attività lucrativa, il

reddito della sostanza mobiliare ed immobiliare, nonché le deduzioni relative

agli oneri assicurativi, le spese di disabilita e le liberalità; le deduzioni

sociali sono state stabilite in base alla situazione al 31.12, nonché a quanto

inviato all'autorità fiscale. Per poter correttamente considerare gli interessi

passivi nell'ambito del riparto internazionale, i redditi della sostanza

immobiliare presenti nella decisione di tassazione tedesca sono stati

maggiorati del totale degli interessi passivi (poiché nella stessa sono

indicati al netto di questi ultimi), e gli interessi passivi sono considerati

in deduzione al punto 13.3 della tassazione ticinese.

Per il periodo fiscale

2016 argomentava inoltre che:

Per

quanto attiene la sostanza estera e i relativi debiti, è stato preso in

considerazione quanta inoltrato dai contribuenti; la cifra esposta al punto

26.1 “ Titoli e capitali” è stata ripresa dalla dichiarazione d’imposta 2017,

non essendo stato indicato alcunché per il periodo fiscale 2016, mentre la

sostanza immobiliare estera è stabilita applicando all’”Einheitswert” un

coefficiente di 4.

Mentre per il periodo

fiscale 2017:

Per quanto attiene la sostanza

estera e i relativi debiti, è stato preso in considerazione quanto inoltrato

dai rappresentanti dei contribuenti; la sostanza immobiliare estera è stabilita

applicando all'"Einheitswert" un coefficiente di 4.

E. a. Periodo fiscale 2016

Con ricorso del 13/21

novembre 2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione dopo

reclamo IC e IFD 2016 lamentando un errore nella ripartizione internazionale,

sostenendo in sostanza che la suddivisione operata dall’UT violi la Convenzione

contro la doppia imposizione fra Svizzera e Germania. Contesta inoltre i dati accertati

dall’UT per la determinazione dell’aliquota, ritenendo che sia il reddito che

la sostanza estera debbano corrispondere ai valori accertati dall’autorità

fiscale germanica.

b. Periodo fiscale 2017

Con ricorso del 4/11

dicembre 2023 alla Camera di diritto tributario, il contribuente impugna la

decisione dopo reclamo IC e IFD 2017. Contesta ancora una volta il riparto

operato dall’UT sostenendo l’inapplicabilità delle regole di ripartizione intercantonali

a livello internazionale, pena la violazione della Convenzione contro la doppia

imposizione fra Svizzera e Germania. Contesta inoltre la deduzione di un

importo forfettario a titolo di spese di gestione e manutenzione dell’immobile

di __________ sostenendo di aver documentato un esborso maggiore.

c. Periodo fiscale 2018

Con ricorso alla Camera di

diritto tributario del 4/11 dicembre 2023 RI 1 impugna la decisione di

tassazione IC e IFD 2018 del 1. novembre 2023, sostenendo si tratti di una

decisione “dopo reclamo”. Contesta il mancato riconoscimento di alcune

deduzioni sul reddito ed il riparto di quelle riconosciutegli. Lamenta inoltre

un’errata determinazione del suo reddito mondiale.

F. Con osservazioni del

14 dicembre 2023, l’UT rileva anzitutto come per il periodo fiscale 2018 non

sia stata emessa alcuna decisione dopo reclamo ma il ricorrente avrebbe

erroneamente interposto ricorso contro la notifica di tassazione.

In merito al preteso

errore di ripartizione spiega come le deduzioni siano concesse sulla totalità

dei redditi e, di conseguenza, in sede di riparto siano suddivise

proporzionalmente secondo le regole della Conferenza Svizzera sulle Imposte. Di

nessun rilievo sarebbe poi il fatto che la Germania non preveda la deduzione

degli stessi importi. Quanto ai dati utili alla definizione dell’aliquota

osserva come il contribuente abbia compilato le dichiarazioni fiscali in modo

parziale e che gli elementi determinati siano stati stabiliti dopo innumerevoli

scambi di e-mail con il contribuente.

G. Con fax del 22

dicembre 2023, il contribuente ha riconosciuto che per il 2018 non sia stata

emessa una decisione dopo reclamo. Per i periodi fiscali 2016 e 2017 ha

ribadito, in sostanza, le proprie argomentazioni ricorsuali.

Con un ulteriore fax del 4

marzo 2024, il contribuente ha contestato la mancata presa in considerazione

delle deduzioni da lui rivendicate relative alle spese legali da lui sostenute

per la “prima causa davanti all’onorevole tribunale”.

Diritto

1. 1.1.

Il Cantone preleva

un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (art. 1 cpv. 1

lett. a LT). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone

fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi

nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica.

Principi analoghi valgono

per l’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD).

1.2.

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza

per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4

(art. 5 cpv. 2 LT).

La LIFD contiene una

disposizione analoga (art. 6 cpv. 2 LIFD).

Nelle relazioni

internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel

Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).

Per il calcolo

dell’imposta in caso di assoggettamento parziale, giusta gli art. 6 cpv. 1 LT e

7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul

reddito e sulla sostanza nel Cantone devono tuttavia l’imposta sugli elementi

imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità

dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

1.3.

Nel

caso del ricorrente, assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino

per appartenenza economica, quale proprietario di un immobile, il reddito

imponibile sia per l’IC sia per l’IFD è costituito dal valore locativo

dell’immobile (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. b

LIFD) dedotte le spese di gestione e manutenzione (art. 31 LT; art. 32 LIFD) e

gli interessi passivi privati (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art. 33 cpv. 1

lett. a LIFD).

Per la sola imposta

cantonale, la sostanza imponibile è composta dal valore di stima dell’immobile

(art. 42 cpv. 1 LT), al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT).

2. 2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente contesta in particolare di disporre degli elementi di reddito e di

sostanza esteri stabiliti dall’autorità fiscale per determinare l’aliquota,

contestando inoltre l’importo delle deduzioni riconosciute ed il loro riparto

proporzionale in funzione degli attivi.

2.2.

Secondo l’art. 196

LT (art. 123 cpv. 1 LIFD), le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR

61 p.442) fornendo, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati come anche documenti concernenti le

relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Questa regola

vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri,

determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine

d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori

non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 8 ad art. 7

LIFD, p. 103), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi

ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del

22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD

II-2006 n. 16t).

2.3.

Il

contribuente assoggettato limitatamente all’imposta in Svizzera deve pertanto

presentare la dichiarazione fiscale, così come previsto dagli articoli 124 LIFD

e 198 LT. La dichiarazione deve contenere l’insieme dei redditi di pertinenza

del contribuente, compresi quelli che non sottostanno alla sovranità svizzera

oppure che non sono imponibili (Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 124 LIFD). Alla dichiarazione d’imposta vanno

allegati tra le altre cose pure gli elenchi completi dei titoli, crediti e

debiti. L’elenco titoli ha un doppio scopo: quello di determinare il reddito

dei capitali per l’imposta sul reddito come pure il diritto al rimborso

dell’imposta preventiva. Per l’imposta cantonale serve pure per fissare le basi

dell’imposta sulla sostanza (Althaus-Houriet,

op. cit., n. 38 ad art. 125 LIFD).

2.4.

Nel caso concreto, per

ognuno dei periodi fiscali in questione il ricorrente ha compilato le

dichiarazioni fiscali in modo incompleto, senza allegarvi i necessari

giustificativi. Unicamente a seguito di numerosi solleciti dell’autorità

fiscale sono state fornite alcune informazioni, in particolare in relazione

agli elementi imponibili esteri. L’autorità di tassazione vista l’incompletezza

dei moduli avrebbe pertanto potuto procedere indubbiamente ad una tassazione

d’ufficio secondo gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT, secondo cui,

l’autorità di fiscale esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In questo

contesto, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

I. Periodi fiscali 2016 e

2017

3. Determinazione della

sostanza globale

3.1.

Il ricorrente lamenta

un’errata determinazione della sua sostanza globale. Nel ricorso relativo al

periodo fiscale 2016, afferma in particolare che, per la valutazione della sua

sostanza immobiliare estera, l’UT non avrebbe dovuto procedere ad una stima

potendosi basare sul valore stabilito dalla decisione di tassazione tedesca.

Per quanto riguarda il periodo fiscale 2017 sostiene invece che “il valore

unitario e le altre cifre relative alle sostanze non sono comprensibili”.

3.2.

Esistono diversi metodi

per stimare gli immobili situati all’estero. Uno molto semplice consiste nel

basarsi sul costo storico dell’immobile. Nel Canton Zurigo, per esempio, si

prende in considerazione il 70% del prezzo di acquisto, se non risale a più di

cinque anni prima (Betschart, loc.

cit.). Questo metodo è tuttavia sottoposto a critiche, poiché non terrebbe

sufficientemente conto della svalutazione della moneta con cui è stato pagato

l’immobile come pure di eventuali crisi nel mercato locale (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions

d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in RF 66/2011

p. 900).

Un’alternativa, che si

applica in particolar modo quando l’acquisto dell’immobile risale a molti anni

prima o è stato acquistato per successione, consiste nel capitalizzare il

reddito lordo a un determinato tasso (Betschart,

loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann,

op. cit., p. 901 s.)

Infine, è anche possibile

basarsi su valori fiscali accertati all’estero. È il caso degli immobili

tedeschi, ai quali è attribuito dalle autorità di tassazione un “Einheitswert”.

Per ottenere risultati compatibili con i valori di stima in vigore in Svizzera,

tale valore deve tuttavia essere moltiplicato per un coefficiente fra 4 e 5 (Betschart, loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit.,

p. 902; v. anche la sentenza della Verwaltungsrekurskommission I/1 del Canton

San Gallo del 18.8.2004, in StE 2005 B 52.21 n. 10). Per stabilire il valore

degli immobili situati in Italia, si prende in considerazione il valore

catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura storica per

l’immobile (sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n.

4t).

3.3.

In concreto, l’Ufficio di

tassazione ha stabilito il valore degli immobili del contribuente siti in

Germania prendendo quale riferimento il valore unitario (“Einheitswert”)

attribuitogli dall’autorità fiscale tedesca secondo le decisioni di tassazione prodotte

dall’insorgente. Correttamente tale valore unitario è stato poi moltiplicato

per il coefficiente 4, al fine di ottenere un valore compatibile con i valori

di stima svizzeri, procedimento a più riprese spiegato al contribuente dall’autorità

di tassazione.

4. Determinazione

del reddito globale

4.1.

RI

1 lamenta ancora l’errata determinazione del suo reddito globale per il periodo

fiscale 2016, ritenendo in sostanza che il reddito estero non possa essere

superiore a quello di euro 23'861.-- accertato dall’autorità fiscale germanica.

4.2.

Il reddito mondiale deve

essere stabilito secondo le regole della LIFD (Oesterhelt/Schreiber,

in: Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea 2022,

n 11 ad art. 7 LIFD, p. 118).

Secondo gli art. 25 LIFD e

24 LT, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese

d’acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33a LIFD e

25-32a LT.

4.3.

In concreto, l’UT ha

determinato il reddito estero dell’insorgente sulla base dei proventi lordi

accertati nelle decisioni di tassazione germaniche. Da tali redditi, come

meglio si vedrà nel capitolo seguente, state poi correttamente dedotte le

deduzioni secondo gli importi e modalità stabiliti dal diritto interno.

5. Ripartizione

internazionale delle deduzioni

5.1.

Per entrambi i periodi

fiscali sub judice, l’insorgente contesta il riparto delle deduzioni,

lamentando che, in alcuni casi, “vengono assegnate quote alla Germania, che poi

non vengono riconosciute”.

5.2.

5.2.1.

Il Tribunale federale si è

espresso in merito alla ripartizione delle deduzioni a livello internazionale

nella sentenza 2C_1154/2013 del 26 giugno 2015 (anche in RDAF 2016 II 104).

5.2.2.

Nella citata sentenza, il

Tribunale federale ha dapprima ricordato (al consid. 3.2.) la suddivisione

delle deduzioni. In particolar modo ha indicato che dottrina e giurisprudenza suddividono

le deduzioni ammissibili nelle deduzioni necessarie all’ottenimento del reddito

(deduzioni organiche oppure spese di acquisizione del reddito), nelle deduzioni

generali (ossia le deduzioni legate a spese particolari, anche chiamate

deduzioni anorganiche) e nelle deduzioni sociali (deduzioni che vengono

riconosciute a causa di relazioni particolari).

L’Alta Corte ha poi

precisato che, per quanto concerne la ripartizione delle deduzioni nei rapporti

internazionali, la LIFD prevede all’art. 35 cpv. 3 LIFD (in ambito di deduzioni

sociali) una regolamentazione specifica: esse sono riconosciute in maniera

proporzionale, in caso di assoggettamento limitato. Ciò ha come conseguenza che

la ripartizione e l’attribuzione delle deduzioni sociali nei rapporti

internazionali devono essere stabilite tenendo conto della proporzione tra i

redditi netti imponibili in Svizzera e la totalità dei redditi netti

imponibili, prima della defalcazione delle deduzioni sociali.

Mancano invece esplicite

disposizioni legali per le deduzioni organiche e generali. Né nella dottrina né

nella giurisprudenza viene contestato, per quanto attiene alle deduzioni organiche,

che il reddito e la sostanza esteri devono essere esentati dall’imposta dopo

che sono state dedotte le spese d’acquisizione relative. Il fondamento di tale

ragionamento trova la sua ragione d’essere nel fatto che le spese in questione

hanno contribuito alla realizzazione di tali redditi. Sarebbe pertanto errato

attribuire in altro modo tali costi e dedurli da parti di reddito con cui non

hanno alcuna connessione oggettiva, come pure imporre in modo eccessivo

determinate parti di reddito, non tenendo conto delle deduzioni organiche

necessarie.

Le deduzioni generali sono

situate, per loro natura, tra le deduzioni sociali e le deduzioni organiche. Un

rapporto concreto con un tipo di reddito determinato può esistere oppure no a

seconda della deduzione generale di cui si tratta. Se un tale legame esiste,

allora le deduzioni generali si avvicinano alle deduzioni organiche. In caso di

assenza di un tale legame, le deduzioni generali si avvicinano di più alle

deduzioni sociali (con la fondamentale differenza che le deduzioni generali

possono essere ammesse solo se il contribuente ha effettivamente sostenuto dei

costi). In accordo con il regime instaurato dalla legge, per quanto concerne le

deduzioni sociali, oppure dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per quanto

riguarda le deduzioni organiche, appare appropriato attribuire le deduzioni

generali alle diverse quote di reddito in funzione della possibilità di

stabilire un legame oggettivo tra una determinata tipologia di reddito e la

deduzione invocata. Le deduzioni generali che non hanno un legame diretto con

il conseguimento di un determinato reddito devono essere ammesse

proporzionalmente in proporzione al reddito netto attribuito alle diverse

sovranità fiscali (sentenza TF 2C_1154/2015 del 26 giugno 2015 consid. 3.3.;

RDAF 2016 II 104; Baumgartner/Eichenberger,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, op. cit., n. 36 ad art. 35 LIFD,

p. 863; Jaques, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 35 LIFD; Paschoud/ de Vries Reilingh, in:

Noël/Aubry-Girardin [a cura di], op.cit., n. 5-7 ad art. 6 LIFD).

5.2.3.

Per quanto concerne, in

particolare, la deduzione dei debiti e degli interessi passivi, questi sono

ripartiti proporzionalmente, secondo la situazione di tutti gli attivi (lordi)

della sostanza privata e commerciale (cfr. sentenza del TF n. 2C_646/2021 del 7

ottobre 2021 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

5.3.

Nel calcolo dell’imposta

sul reddito, l’Ufficio di tassazione, per entrambi i periodi fiscali dedotti in

giudizio, ha accordato le deduzioni relative alle spese di gestione e

manutenzione degli immobili, agli oneri assicurativi e interessi di capitali a

risparmio, alle spese per disabilità e agli interessi passivi privati. Per

quanto concerne l’IFD ha inoltre riconosciuto la deduzione sociale per coniugi

ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD e quella per prestazioni

volontarie a enti di utilità pubblica giusta l’art. 33a LIFD. Per quanto

riguarda l’imposta sulla sostanza, oltre a dedurre i debiti ipotecari, ha

accordato la deduzione per coniugi (art. 48 lett. a LT).

Correttamente l’UT, ad

eccezione della deduzione organica relativa alle spese di gestione e

manutenzione degli immobili, ha quindi ripartito le deduzioni in funzione del

valore degli attivi lordi.

5.4.

Il ricorrente ritiene tuttavia

tale modo di procedere contrario alla Convenzione tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione

in materia imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62).

Così come il modello di

convenzione fiscale dell’OCSE, anche la CDI-D non contiene disposizioni

esplicite sull’attribuzione dei debiti e degli interessi passivi (sentenza del

TF n. 2C_646/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata). È

pertanto applicabile il diritto interno del singolo Stato.

Gli Stati contraenti da

questo punto di vista possono avere concezioni differenti. Per il diritto

tedesco, in particolare, gli interessi sono deducibili solo se si trovano in

relazione economica con l’immobile, mentre il diritto svizzero prevede una

deduzione proporzionale. Una tale differenza può certo condurre ad una doppia

imposizione o a una doppia non imposizione, ma non comporta tuttavia una

violazione della Convenzione contro la doppia imposizione con la Germania (Oberson, Précis de droit fiscal

international, 5a ed., Berna 2022, p. 168, con riferimento a DTF 62

I 91).

6. Deduzione delle spese

immobiliari

6.1.

L’insorgente contesta la

deduzione forfettaria di fr. 1'625.-- per spese di gestione e manutenzione accordatagli

per il periodo fiscale 2017, ritenendo di aver diritto a dedurre a tale titolo un

importo di fr. 8'386.--.

6.2.

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LT (di identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD), il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione

e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT]; un’analoga normativa è prevista, per

l’imposta federale diretta, dagli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 2 dell’Ordinanza

del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del

patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi

di immobili; in vigore fino al 31.12.2019]).

La deduzione complessiva (nella

versione in vigore nel periodo fiscale litigioso) ammonta:

·

al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10

anni prima;

·

al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr.

art. 2 cpv. 1 RLT; art. 2 cpv. 2 Ordinanza sui costi di immobili).

6.3.

Ora, in applicazione analogica della regola

generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di

quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493). Secondo il

Tribunale federale, il contribuente che vuole ottenere una deduzione non può

accontentarsi di affermare genericamente che ha sostenuto delle spese, ma deve

comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare

in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo

obbligo. In effetti, i fatti addotti dal contribuente ma non documentati non

possono essere presi in considerazione dall’autorità di tassazione (Circolare

7/2023, p. 16).

6.4.

Dal momento che il

ricorrente si è limitato a produrre una distinta da lui stilata, intitolata “Betriebkostenabrechnung”

e comprendente voci quali “Depot-MIGROS”, “Bank-Spesen” “Aktienführer

– CH”, “Depot-Sparkasse”, “Handelszeitung”, “Hausgeld”,

senza nemmeno spiegare a cosa si riferiscano, in assenza dei necessari

giustificativi, l’UT è già stato generoso accordandogli una deduzione

forfettaria del 20%.

7. Deduzione di “costi

considerevoli”

7.1.

Con fax del 4 marzo 2023

l’insorgente ha chiesto la deduzione dei “costi considerevoli” da lui sostenuti

in relazione alla “prima causa davanti all’onorevole tribunale”. Si può

presumere si riferisca alla procedura di ricorso relativa ai periodi fiscali

2014 e 2015, sfociata nella sentenza 80.2019.197-198 del 30 aprile 2020 di

questa Camera. Afferma in particolare che tali spese, da lui riportate nella

dichiarazione dell’”anno in cui sono stati sostenuti”, a torto non sarebbero

state riconosciute dall’autorità di tassazione.

7.2.

L’art.

227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità

di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario;

Dopo

la scadenza del termine di ricorso, i nova sono generalmente

inammissibili. Ad esempio, ciò vale per un’estensione della domanda e per conclusioni

nuove o modificate (Hunziker/Bigler,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea

2022, n. 47 ad art. 140 LIFD, p. 2288; Richner/Kaufmann/Frei/Rohner,

op. cit., n. 39 art. 140 LIFD, p. 1513).

7.3.

Già solo perché la nuova

domanda è stata inoltrata mesi dopo la scadenza del termine di ricorso, la

stessa si rivela irricevibile.

A ciò si aggiunga che l’esigenza

della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma

manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione

via fax (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del

21 gennaio 2010, consid. 2.3).

7.4.

7.4.1.

Ad ogni modo,

indipendentemente dall’adempimento dei requisiti formali previsti dalla legge,

le contestazioni contenute nello scritto in questione non sono meritevoli di

tutela e ciò per le ragioni che seguono.

7.4.2.

Le spese legali e

giudiziarie sono deducibili solamente nel caso in cui sono volti a

salvaguardare o recuperare un elemento della sostanza o il reddito da esso

generato (Noël, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ed., Basilea 2017, n. 4 ad art. 34 LIFD con riferimenti). In quest’ottica il

Tribunale federale ha più volte ribadito che, per poter essere considerate

spese di manutenzione o amministrazioni deducibili ai sensi dell’art. 32 cpv. 2

LIFD, le legali e giudiziarie devono essere state sostenute per garantire il mantenimento

della proprietà o del diritto di godimento dell’immobile (sentenze TF

2C_456/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1.; 2C_534/2018 del 27 settembre 2019

consid. 3. 1; 2C_687/2015 del 17 novembre 2016 consid. 2.3.1; 2C_1278/2012 /

2C_1279/2012 del 14 ottobre 2013 consid. 4.1; Merlino,

in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 77 ad art. 32 LIFD; Zwahlen/Lissi,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht n. 23

ad art. 32 LIFD).

7.4.3.

In concreto non si

comprende su quale base il ricorrente pretenda di dedurre i “costi

considerevoli” sostenuti per affrontare la procedura di ricorso relativa ai

periodi fiscali 2014 e 2015, sfociata nella sentenza 80.2019.197-198 del 30

aprile 2020 di questa Camera (il cui oggetto era il mancato riconoscimento di

alcune deduzioni sui redditi, la commisurazione del valore locativo

dell’abitazione di __________ e la determinazione della sostanza globale),

facendo in evidenza difetto una qualsivoglia relazione con la salvaguardia di

elementi della sostanza o con il conseguimento dei relativi redditi.

Considerandi

II. Periodo

fiscale 2018

8.

8.1.

Per

quanto riguarda il periodo fiscale 2018, il contribuente, come da lui stesso

ammesso, ha erroneamente interposto ricorso contro la notifica di tassazione

del 1° novembre 2023. Non risulta infatti che per l’anno in questione sia stata

emessa una decisione dopo reclamo suscettibile di essere impugnata presso

questa Camera.

8.2

In siffatte circostanze il

gravame del contribuente dev’essere dichiarato irricevibile e trasmesso per

competenza all’Ufficio di tassazione affinché lo tratti alla stregua di un

reclamo (art. 192 cpv. 4 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

9.

Visto quanto

precede, il ricorso contro la decisione di tassazione IC e IFD 2018 del 1

novembre 2023 è dichiarato irricevibile. I ricorsi contro le decisioni di

tassazione dopo reclamo IC e IFD 2016 e 2017 del 25 ottobre 2023 sono respinti.

La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso contro la decisione di tassazione IC e IFD 2018 del 1 novembre 2023 è irricevibile.

Di conseguenza:

§ Limitatamente

al periodo fiscale 2018 gli atti sono rinviati all’UT affinché tratti lo

scritto 4 dicembre 2023 del contribuente alla stregua di un reclamo.

1.2. I

ricorsi contro le decisioni di tassazione IC e IFD del 2016 e 2017 del 25

ottobre 2023 sono respinti.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: