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Decisione

80.2023.259

Deduzioni sociali: figli a carico, figlia maggiorenne agli studi che vive con la madre, nessun diritto alla deduzione per il padre che non versa alimenti

8 ottobre 2024Italiano15 min

riconoscimento della deduzione per figli a carico. La figlia del ricorrente, __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.259

80.2023.260

Lugano

8 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 novembre 2023 contro la decisione del 1° novembre 2023 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

di nazionalità __________, è titolare di un permesso di domicilio (C) e, nel

periodo fiscale, 2021 era a beneficio di una rendita d’invalidità. È separato

volontariamente dalla ex moglie, __________ dal 1.5.2020. È padre di tre figli:

__________ (__________), __________ (__________) [domiciliati a __________ con

la madre] e __________ (__________) [a __________ nel 2021]

B. Nella

dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile

di fr. 0.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'000.-. Fra le deduzioni faceva

valere in particolare l’importo di fr. 33'300.- per “figli a carico”.

Con

decisione del 13 settembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio

notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava

il reddito imponibile in fr. 12'200.- per l’IC ed in fr. 21'700.- per l’IFD.

Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto la

deduzione per figli a carico, con la seguente motivazione: “Deduzione

considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2021”.

C. Con reclamo del 10

ottobre 2023, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della

deduzione per figli a carico. Produceva della documentazione inerente i costi

sopportati per il mantenimento della figlia __________ (__________), nonché dei

giustificativi inerenti la frequenza scolastica.

Con

decisione del 1° novembre 2023, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione, sia per l’IC che per l’IFD:

Poiché le rendite per figli AI

non raggiungono la metà della deduzione sociale per ogni figlio, la stessa non

può essere ammessa (la deduzione eventualmente ammissibile sarebbe comunque

stata ½, in quanto l’altro ½ di spettanza dell’altro genitore).

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente la

deduzione per figlio a carico con riferimento alla figlia __________. Produce

il certificato di frequenza scolastica, le spese inerenti le attività pagate

dal padre, quali le attività sportive, gli abbonamenti in palestra.

Diritto

1. Il ricorso verte sul

riconoscimento della deduzione per figli a carico. La figlia del ricorrente, __________

(__________), nel periodo fiscale 2021, maggiorenne, viveva con la madre a __________

ed era iscritta, al Centro professionale commerciale a __________, dove

frequentava l’apprendistato quale impiegata di commercio al dettaglio al terzo

anno. Il contratto di formazione di __________ decorreva dal 1.8.2021 al

31.7.2024.

I. Imposta federale

diretta

2. 2.1.

Secondo l’art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD, nella versione in vigore nel 2021, sono dedotti dal

reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

2.2.

Dal

profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori

dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la

maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,

per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle

circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento

in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2

CC).

I genitori sono nondimeno

liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente

che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non

solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma

anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò

vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che

prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al

proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015,

consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b).

In una decisione del 2

giugno 2016 (DTF 142 V 226, consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto

ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori

nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il

figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al

proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione,

richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276

cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n.

5C.150/2005, consid. 4.4 in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione,

l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale

del figlio – che vale tanto più per un figlio maggiorenne – prevale

sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste

indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

5ª ediz., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va

dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti:

quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo

luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n.

28c, consid. 10a).

2.3.

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale

si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.

277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8

giugno 2017 consid. 3).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la deduzione per figli a carico secondo l’art. 35 cpv.

1 lett. a LIFD non è esclusa per il solo fatto che un figlio maggiorenne

in formazione percepisca un reddito proprio e che i genitori sostengano meno

del 50% delle spese per il mantenimento e la formazione del figlio. Tuttavia, si

richiede che i genitori versino contributi almeno pari all’importo della

deduzione sociale e che il figlio maggiorenne dipenda dal contributo di

mantenimento. Quest'ultima condizione non si verifica se il figlio maggiorenne

è in grado di mantenersi con il reddito del proprio lavoro o con altri mezzi

nonostante sia in formazione (sentenza 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio

2014 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

In tale contesto occorre

prendere in considerazione anche la sostanza del figlio, nella misura in cui la

realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per

finanziare il suo mantenimento (Jaques,

in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ediz., Basilea

2017, n. 21 ad

art. 35 LIFD; RF 2014 p. 302, consid. 2.1; decisione TF

n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in RF 2011 p. 676, consid. 2.1.).

Contrariamente al figlio

minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre

dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques,

op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale

federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31

ad art. 35, p. 873).

2.4.

In linea di principio,

dunque, i genitori di __________ hanno diritto alla deduzione per figli a

carico, per il fatto che la figlia, pur essendo maggiorenne, è ancora in

formazione e non risulta disporre di capitali o redditi tali da renderla

finanziariamente indipendente dai genitori.

3. 3.1.

I genitori di __________

sono tuttavia separati. Ci si domanda dunque quale dei due abbia diritto alla

deduzione per figli a carico.

3.2.

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, nel caso di

coniugi separati, “con un figlio maggiorenne in comune in formazione che

vive con uno dei due genitori”, si deve distinguere a seconda che vengano o

meno versati degli alimenti.

Nel caso di versamento di

alimenti secondo l’art. 24 lett. e LIFD, al figlio maggiorenne in

formazione, questi non sono soggetti ad imposizione, ma di converso il genitore

che li versa non può dedurli dal reddito (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.1).

Tuttavia, il genitore che

versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i

genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari

superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far

valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione

per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno

l’importo della deduzione (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.2).

Nel caso in cui non

vengono versati alimenti ai sensi dell’art. 24 lett. e LIFD a favore del

figlio, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far

valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e

degli interessi da capitali a risparmio per il figlio (Circolare AFC n. 30,

cifra 14.11.1).

3.3.

Il Tribunale federale ha

ritenuto che la soluzione appena esposta sia conforme alla legge e non crei una

disparità di trattamento fra i genitori. Ha ricordato infatti che la situazione

dei figli (maggiorenni) a tirocinio o agli studi di genitori tassati

separatamente non è paragonabile a quella dei figli minorenni, in quanto gli

alimenti versati ai primi a titolo di contributi di mantenimento sono esenti (art.

24 lett. e LIFD) e, a differenza di quelli versati per i figli minorenni,

non sono deducibili dal reddito imponibile del genitore che li versa (DTF 133

Considerandi

II 305 consid 9.2).

Per l’imposta federale

diretta, questa situazione non impedisce al padre di un figlio, che non ha

potuto dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi di mantenimento

versati per questo figlio (art. 33 cpv 1 lett. c LIFD a contrario),

di far valere la deduzione per persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett.

b LIFD), anche se la madre ha ottenuto la deduzione per figli secondo l’art.

35.

cpv. 1 lett. a LIFD.

L’Alta Corte, pur prendendo

atto delle critiche espresse in dottrina nei confronti della sua

giurisprudenza, ritiene che la stessa permetta, tuttavia, di evitare una certa

disuguaglianza quando i genitori sono imposti separatamente e ciascuno di loro

contribuisce al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione (sentenza TF

2C_436/2010 del 16 settembre 2010, consid. 5.1.2).

3.4

Ora, il contribuente, non

prova di aver versato “alimenti” a favore della figlia __________ nell’anno

2021.

Egli ha tuttavia

beneficiato di una rendita d’invalidità per figli, erogata dall’AI, che è stata

direttamente ricevuta dal contribuente (per il 2021 complessivi fr. 3'035.-), anche

se avrebbe potuto essere ricevuta direttamente dalla figlia (art. 82 OAI in

combinazione con l’art. 71ter OAVS).

La rendita di invalidità

erogata dalla Fondazione collettiva __________ a favore della figlia __________

è invece stata versata direttamente “alla madre della ragazza signora __________”

a far tempo dal 1.8.2021, secondo le disposizioni date dallo stesso ricorrente (prestazione

trimestrale di fr. 354.-; cfr. scritto __________ del 6.4.2022).

Volendo assimilare ad

alimenti la rendita dell’AI, poi devoluta alla figlia __________, come anche

l’importo di fr. 708.-, versato direttamente al ricorrente dalla __________

prima della richiesta di accredito diretto alla moglie, ad ogni modo, quanto

verosimilmente riversato alla figlia nel 2021 (ossia presumibilmente fr.

4'451.-), non raggiunge l’importo della deduzione per figli a carico (fr. 6'500.-)

né di quella per persone bisognose a carico (fr. 6'500.-). I giustificativi,

prodotti per documentare le spese sostenute, sono relativi a periodi fiscali

successivi.

3.5

Trattandosi di una

deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale

prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257). La

deduzione per figli a carico è un elemento che contribuisce a ridurre il debito

nei confronti dell’erario.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, il contribuente non ha dimostrato di aver avuto degli esborsi, per

il mantenimento della figlia __________, pari almeno a fr. 6'500.-.

Per quanto concerne l’IFD,

il ricorso, per tutti i motivi esposti, è respinto.

II. Imposta cantonale

4.

4.1.

Le deduzioni sociali non

sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi

disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi.

Dal

1° gennaio 2012 anche nella legge cantonale è stata inserita la precisazione

secondo cui, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà

all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo

32.

capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

4.2

Per la circolare n. 18 del

luglio 2020 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della

famiglia”; cifra 8.5.3, p. 21), nel caso di genitori divorziati, separati

legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto

alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Nel

caso in cui entrambi i genitori provvedono al sostentamento del figlio in modo

importante, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica

di suddividere fra loro la stessa deduzione, a condizione che le prestazioni

(in natura o pecuniarie) di entrambi i genitori raggiungano almeno l’ammontare

della metà della deduzione. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene

attribuita all’altro genitore.

4.3

In una sentenza del 2000,

questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello

di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre

ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire

il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo

neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e

fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei

redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al

mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione

dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni

per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).

In un altro caso, questa

Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle

deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione

del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale

e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà

dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr.

sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).

Con sentenza del 15 aprile

2009.

(n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che,

venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli

alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è

ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere

suddivise fra i genitori.

Nella sentenza CDT n.

80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che,

se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del

figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a

condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.

4.4

Ora,

per le ragioni già esposte in precedenza, il contribuente, con la parte di

rendita che pertoccherebbe alla figlia non raggiunge, neppure per la deduzione

a livello di IC, la metà della deduzione per figli a carico (fr. 5'500.-). Come

visto, la documentazione supplementare presentata – indipendentemente dal fatto

che sia idonea a dimostrare un sostentamento della figlia – è relativa ad altri

periodi fiscali.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: