80.2023.259
Deduzioni sociali: figli a carico, figlia maggiorenne agli studi che vive con la madre, nessun diritto alla deduzione per il padre che non versa alimenti
8 ottobre 2024Italiano15 min
riconoscimento della deduzione per figli a carico. La figlia del ricorrente, __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.259
80.2023.260
Lugano
8 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 novembre 2023 contro la decisione del 1° novembre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
di nazionalità __________, è titolare di un permesso di domicilio (C) e, nel
periodo fiscale, 2021 era a beneficio di una rendita d’invalidità. È separato
volontariamente dalla ex moglie, __________ dal 1.5.2020. È padre di tre figli:
__________ (__________), __________ (__________) [domiciliati a __________ con
la madre] e __________ (__________) [a __________ nel 2021]
B. Nella
dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile
di fr. 0.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'000.-. Fra le deduzioni faceva
valere in particolare l’importo di fr. 33'300.- per “figli a carico”.
Con
decisione del 13 settembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio
notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava
il reddito imponibile in fr. 12'200.- per l’IC ed in fr. 21'700.- per l’IFD.
Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto la
deduzione per figli a carico, con la seguente motivazione: “Deduzione
considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2021”.
C. Con reclamo del 10
ottobre 2023, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della
deduzione per figli a carico. Produceva della documentazione inerente i costi
sopportati per il mantenimento della figlia __________ (__________), nonché dei
giustificativi inerenti la frequenza scolastica.
Con
decisione del 1° novembre 2023, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione, sia per l’IC che per l’IFD:
Poiché le rendite per figli AI
non raggiungono la metà della deduzione sociale per ogni figlio, la stessa non
può essere ammessa (la deduzione eventualmente ammissibile sarebbe comunque
stata ½, in quanto l’altro ½ di spettanza dell’altro genitore).
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente la
deduzione per figlio a carico con riferimento alla figlia __________. Produce
il certificato di frequenza scolastica, le spese inerenti le attività pagate
dal padre, quali le attività sportive, gli abbonamenti in palestra.
Diritto
1. Il ricorso verte sul
riconoscimento della deduzione per figli a carico. La figlia del ricorrente, __________
(__________), nel periodo fiscale 2021, maggiorenne, viveva con la madre a __________
ed era iscritta, al Centro professionale commerciale a __________, dove
frequentava l’apprendistato quale impiegata di commercio al dettaglio al terzo
anno. Il contratto di formazione di __________ decorreva dal 1.8.2021 al
31.7.2024.
I. Imposta federale
diretta
2. 2.1.
Secondo l’art. 35 cpv. 1
lett. a LIFD, nella versione in vigore nel 2021, sono dedotti dal
reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c,
anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
2.2.
Dal
profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori
dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la
maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,
per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2
CC).
I genitori sono nondimeno
liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente
che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non
solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma
anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò
vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che
prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al
proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015,
consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b).
In una decisione del 2
giugno 2016 (DTF 142 V 226, consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto
ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori
nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il
figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al
proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione,
richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276
cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n.
5C.150/2005, consid. 4.4 in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione,
l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale
del figlio – che vale tanto più per un figlio maggiorenne – prevale
sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste
indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,
5ª ediz., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va
dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti:
quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo
luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n.
28c, consid. 10a).
2.3.
Per quel che concerne la
deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale
si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.
277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8
giugno 2017 consid. 3).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la deduzione per figli a carico secondo l’art. 35 cpv.
1 lett. a LIFD non è esclusa per il solo fatto che un figlio maggiorenne
in formazione percepisca un reddito proprio e che i genitori sostengano meno
del 50% delle spese per il mantenimento e la formazione del figlio. Tuttavia, si
richiede che i genitori versino contributi almeno pari all’importo della
deduzione sociale e che il figlio maggiorenne dipenda dal contributo di
mantenimento. Quest'ultima condizione non si verifica se il figlio maggiorenne
è in grado di mantenersi con il reddito del proprio lavoro o con altri mezzi
nonostante sia in formazione (sentenza 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio
2014 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
In tale contesto occorre
prendere in considerazione anche la sostanza del figlio, nella misura in cui la
realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per
finanziare il suo mantenimento (Jaques,
in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ediz., Basilea
2017, n. 21 ad
art. 35 LIFD; RF 2014 p. 302, consid. 2.1; decisione TF
n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in RF 2011 p. 676, consid. 2.1.).
Contrariamente al figlio
minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre
dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques,
op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale
federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31
ad art. 35, p. 873).
2.4.
In linea di principio,
dunque, i genitori di __________ hanno diritto alla deduzione per figli a
carico, per il fatto che la figlia, pur essendo maggiorenne, è ancora in
formazione e non risulta disporre di capitali o redditi tali da renderla
finanziariamente indipendente dai genitori.
3. 3.1.
I genitori di __________
sono tuttavia separati. Ci si domanda dunque quale dei due abbia diritto alla
deduzione per figli a carico.
3.2.
Secondo la Circolare n. 30
del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, nel caso di
coniugi separati, “con un figlio maggiorenne in comune in formazione che
vive con uno dei due genitori”, si deve distinguere a seconda che vengano o
meno versati degli alimenti.
Nel caso di versamento di
alimenti secondo l’art. 24 lett. e LIFD, al figlio maggiorenne in
formazione, questi non sono soggetti ad imposizione, ma di converso il genitore
che li versa non può dedurli dal reddito (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.1).
Tuttavia, il genitore che
versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i
genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari
superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far
valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione
per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno
l’importo della deduzione (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.2).
Nel caso in cui non
vengono versati alimenti ai sensi dell’art. 24 lett. e LIFD a favore del
figlio, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far
valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e
degli interessi da capitali a risparmio per il figlio (Circolare AFC n. 30,
cifra 14.11.1).
3.3.
Il Tribunale federale ha
ritenuto che la soluzione appena esposta sia conforme alla legge e non crei una
disparità di trattamento fra i genitori. Ha ricordato infatti che la situazione
dei figli (maggiorenni) a tirocinio o agli studi di genitori tassati
separatamente non è paragonabile a quella dei figli minorenni, in quanto gli
alimenti versati ai primi a titolo di contributi di mantenimento sono esenti (art.
24 lett. e LIFD) e, a differenza di quelli versati per i figli minorenni,
non sono deducibili dal reddito imponibile del genitore che li versa (DTF 133
Considerandi
II 305 consid 9.2).
Per l’imposta federale
diretta, questa situazione non impedisce al padre di un figlio, che non ha
potuto dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi di mantenimento
versati per questo figlio (art. 33 cpv 1 lett. c LIFD a contrario),
di far valere la deduzione per persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett.
b LIFD), anche se la madre ha ottenuto la deduzione per figli secondo l’art.
35.
cpv. 1 lett. a LIFD.
L’Alta Corte, pur prendendo
atto delle critiche espresse in dottrina nei confronti della sua
giurisprudenza, ritiene che la stessa permetta, tuttavia, di evitare una certa
disuguaglianza quando i genitori sono imposti separatamente e ciascuno di loro
contribuisce al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione (sentenza TF
2C_436/2010 del 16 settembre 2010, consid. 5.1.2).
3.4
Ora, il contribuente, non
prova di aver versato “alimenti” a favore della figlia __________ nell’anno
2021.
Egli ha tuttavia
beneficiato di una rendita d’invalidità per figli, erogata dall’AI, che è stata
direttamente ricevuta dal contribuente (per il 2021 complessivi fr. 3'035.-), anche
se avrebbe potuto essere ricevuta direttamente dalla figlia (art. 82 OAI in
combinazione con l’art. 71ter OAVS).
La rendita di invalidità
erogata dalla Fondazione collettiva __________ a favore della figlia __________
è invece stata versata direttamente “alla madre della ragazza signora __________”
a far tempo dal 1.8.2021, secondo le disposizioni date dallo stesso ricorrente (prestazione
trimestrale di fr. 354.-; cfr. scritto __________ del 6.4.2022).
Volendo assimilare ad
alimenti la rendita dell’AI, poi devoluta alla figlia __________, come anche
l’importo di fr. 708.-, versato direttamente al ricorrente dalla __________
prima della richiesta di accredito diretto alla moglie, ad ogni modo, quanto
verosimilmente riversato alla figlia nel 2021 (ossia presumibilmente fr.
4'451.-), non raggiunge l’importo della deduzione per figli a carico (fr. 6'500.-)
né di quella per persone bisognose a carico (fr. 6'500.-). I giustificativi,
prodotti per documentare le spese sostenute, sono relativi a periodi fiscali
successivi.
3.5
Trattandosi di una
deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale
prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257). La
deduzione per figli a carico è un elemento che contribuisce a ridurre il debito
nei confronti dell’erario.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, il contribuente non ha dimostrato di aver avuto degli esborsi, per
il mantenimento della figlia __________, pari almeno a fr. 6'500.-.
Per quanto concerne l’IFD,
il ricorso, per tutti i motivi esposti, è respinto.
II. Imposta cantonale
4.
4.1.
Le deduzioni sociali non
sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi.
Dal
1° gennaio 2012 anche nella legge cantonale è stata inserita la precisazione
secondo cui, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà
all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo
32.
capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
4.2
Per la circolare n. 18 del
luglio 2020 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della
famiglia”; cifra 8.5.3, p. 21), nel caso di genitori divorziati, separati
legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto
alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Nel
caso in cui entrambi i genitori provvedono al sostentamento del figlio in modo
importante, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica
di suddividere fra loro la stessa deduzione, a condizione che le prestazioni
(in natura o pecuniarie) di entrambi i genitori raggiungano almeno l’ammontare
della metà della deduzione. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene
attribuita all’altro genitore.
4.3
In una sentenza del 2000,
questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello
di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre
ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire
il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo
neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e
fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei
redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al
mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione
dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni
per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).
In un altro caso, questa
Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle
deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione
del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale
e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà
dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr.
sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).
Con sentenza del 15 aprile
2009.
(n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che,
venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli
alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è
ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere
suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n.
80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che,
se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del
figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a
condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.
4.4
Ora,
per le ragioni già esposte in precedenza, il contribuente, con la parte di
rendita che pertoccherebbe alla figlia non raggiunge, neppure per la deduzione
a livello di IC, la metà della deduzione per figli a carico (fr. 5'500.-). Come
visto, la documentazione supplementare presentata – indipendentemente dal fatto
che sia idonea a dimostrare un sostentamento della figlia – è relativa ad altri
periodi fiscali.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: