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Decisione

80.2023.26

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza solo parziale, produzione di certificati di salario, modifica redditi dell’attività lucrativa dipendente

5 settembre 2023Italiano28 min

contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.26

80.2023.27

Lugano

5 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorsi

del 20 gennaio 2023 contro le decisioni del 29 dicembre 2022 in materia di IC

e IFD 2019 e 2020.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

e __________ non presentavano né per il periodo fiscale 2019 né per il 2020 la

dichiarazione d’imposta.

Il 18.5.2021 ed il

12.4.2022 ai contribuenti venivano intimate le diffide e, non essendo stata

trasmessa la dichiarazione fiscale né per il 2019, né per il 2020, l’Ufficio di

tassazione rispettivamente il 15.6.2021 ed il 17.5.2022 infliggeva le multe

disciplinari e rinnovava la diffida a presentare gli atti richiesti entro 20

giorni, con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe

potuto procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130

LIFD.

B.

a. Periodo fiscale

2019

Con decisione

dell’8.9.2021 (spedita separatamente alla moglie), l’UT notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, commisurando il

reddito imponibile in fr. 97'700.- per l’IC e in fr. 105'200.- per l’IFD la

sostanza imponibile in fr. 0.-, con la seguente motivazione:

“Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta

in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione

d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art.

204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,

documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e

contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.

Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva”.

b. Periodo fiscale 2020

Con decisione del

13.7.2022 (spedita separatamente alla moglie), l’UT notificava ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio, commisurando il reddito

imponibile in fr. 127'700.- per l’IC e in fr. 127'000.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 60’000.-, con la seguente motivazione:

“Richiamata la diffida del

17.5.2022, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato

seguito, si procede con la tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è

stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2

della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al

reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e

corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Si rende

attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i

requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione

d’ufficio diventerà definitiva”.

C. Con separati reclami,

del 6.10.2021 (per il 2019) e del 12.8.2022 (per il 2020)__________ contestava

le tassazioni d’ufficio, scusandosi per il mancato inoltro della dichiarazione

fiscale “entro i termini stabiliti”. Il contribuente imputava il ritardo alla

mancanza di documenti. Allegava ai gravami le dichiarazioni d’imposta “con

la documentazione annessa”.

D. Con richiesta di

documentazione del 7.11.2022, trasmessa per posta APlus ad entrambi i coniugi

all’indirizzo di via __________, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito

UT), dopo aver ricordato che una tassazione d’ufficio può essere contestata

unicamente se manifestamente inesatta e che il reclamo dev’essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova, chiedeva ad __________ di presentare la

seguente documentazione entro il 25.11.2022:

·

Documentazione bancaria a comprova

di tutti gli averi bancari/postali intestati ai coniugi __________ (o ai loro

figli minorenni) con indicazione del saldo al 31.12.2019 e degli eventuali

interessi maturati;

·

Documentazione bancaria attestante

la situazione debitoria al 31.12.2019 e al 31.12.2020, così come gli interessi

passivi pagati nel medesimo anno fiscale;

·

Indicazioni in merito alla

destinazione data al capitale della previdenza libera (pilastro 3B) relativo

alla polizza __________; nel 2019 veniva dichiarato un conto transitorio con un

saldo di CHF 74'075.45, che nel 2020 non viene più dichiarato;

·

Contratti di locazione inerenti le

abitazioni di via ai __________, nonché via __________;

·

Documentazione a comprova dei

premi pagati all’assicurazione malattia per tutta la famiglia, inerente il

periodo fiscale 2019;

·

Copia del rogito inerente la

compravendita immobiliare avente per oggetto l’appartamento sito al mappale __________

di __________, con indicazione della destinazione data al capitale incassato;

·

Informazioni in merito alle

generalità degli inquilini del precitato immobile, unitamente ai giustificativi

inerenti l’incasso del canone di locazione fino alla data di alienazione

dell’immobile;

·

Informazioni in merito al

contenuto della cassetta di sicurezza a voi intestata presso la __________.

I

contribuenti venivano avvisati che “(…) in caso di inosservanza del presente

invito”, sarebbe venuta “meno la comprova della manifesta inesattezza

della tassazione allestita d’ufficio, requisito di base perché l’autorità

fiscale possa modificare la decisione”, con la conseguenza che “il

reclamo sarà dichiarato irricevibile”.

E. Con due separate

decisioni di tassazione il 29.12.2022 (inviate in copia anche a __________)

l’autorità fiscale dichiarava irricevibili i reclami presentati contro le

tassazioni d’ufficio 2019 e 2020 con la seguente motivazione:

“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale

e imposta federale diretta 2019 e 2020, allestite d’ufficio, è stato presentato

reclamo mediante l’invio della dichiarazione d’imposta compilata in modo

parziale. Per poter esperire un accertamento che si avvicinasse quanto più

possibile alla realtà, in data 7 novembre 2022 è stata inviata (per posta

APlus) una richiesta di documentazione recante termine 25 novembre 2022; in

calce alla stessa si rendeva attenta la contribuente che in caso d’inosservanza

della lettera, la comprova della manifesta inesattezza sarebbe venuta meno, e

perciò il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Constatato come fino

al 14 dicembre nulla sia pervenuto alla scrivente autorità, il reclamo è

irricevibile”.

F. Con due separati

ricorsi 30/31.1.2023, i coniugi __________ contestano le decisioni di

tassazione d’ufficio per il 2019 e per il 2020 che hanno dichiarato irricevibili

i loro reclami. Censurano innanzitutto il fatto che l’autorità fiscale, con la

richiesta di informazioni/documentazione del 7.11.2022 abbia concesso

unicamente 18 giorni (termine inusuale) per la presentazione degli atti.

Inoltre, la richiesta in questione sarebbe giunta a più di un anno di distanza

dal reclamo; tuttavia, non avendo ricevuto la documentazione richiesta,

l’autorità fiscale non avrebbe inviato loro un richiamo prima di adottare la decisione

su reclamo. Inoltre, la richiesta di documentazione del 7.11.2022 sarebbe stata

inviata unicamente al domicilio del marito e non all’indirizzo della moglie,

diversamente da quanto effettuato per la notifica delle tassazioni ai due

separati recapiti.

Viene altresì

censurato il fatto di non aver mandato quattro separate richieste di

documentazione (una per ogni periodo fiscale e ad entrambi i coniugi) per posta

raccomandata, invece che tramite invio APlus.

Nel

merito della decisione impugnata, i ricorrenti si dolgono del fatto che l’UT

non ha tenuto in considerazione degli elementi imponibili indicati nella

dichiarazione fiscale allegata al reclamo. Secondo i contribuenti “nessun

dato, anche quelli con allegato ufficiale è stato preso in considerazione!

Capiamo che quelli non verificabili, ci possa essere una richiesta di

documentazione, ma almeno i dati ufficiali dovevano essere aggiornati. In

pratica dobbiamo pagare le tasse in base ad un calcolo chiaramente arbitrario”.

Con il ricorso i

contribuenti producono della documentazione, che chiedevano sia presa in

considerazione per definire ed accertare i loro elementi imponibili.

G. Con osservazioni

6/7.2.2023 l’UT chiede la conferma delle decisioni impugnate. In particolare

l’autorità fiscale sottolinea il fatto che le decisioni di tassazione 2019 e

2020 sono state emesse d’ufficio siccome i contribuenti non avevano presentato

le dichiarazioni fiscali. Le dichiarazioni allegate al reclamo non sono state

ritenute esaustive, motivo per il quale è stata trasmessa reclamanti “(…)

una copiosa richiesta di documenti comunicando che in assenza di risposta i

reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili non avendone dimostrato la

manifesta inesattezza”. Gli atti richiesti non sono mai stati inviati da

parte dei contribuenti.

Nel caso di un gravame

presentato contro una tassazione d’ufficio, la dichiarazione d’imposta

presentata dev’essere compilata in maniera ineccepibile e deve comprendere “(…)

tutti i giustificativi indispensabili ad emettere una decisione corretta”.

Secondo il fisco, in particolare non sarebbero chiari gli elementi relativi

alla sostanza e non sarebbe stato pertanto possibile allestire il calcolo delle

entrate e delle uscite (particolarmente importante nel caso di un’attività

indipendente), come neppure sarebbe stato possibile verificare la destinazione

dei capitali in seguito alla vendita del mapp. __________ RFD __________, “(…)

come anche al riscatto dell’assicurazione vita, ma neppure l’eventuale

imposizione dell’utile quale commercio professionale di immobili”.

In merito alla

trasmissione della richiesta di documentazione unicamente ad __________, l’UT

osserva che “(…) senza particolari comunicazioni, non vedendone la necessità

né dalla visione dell’incarto né dalla lettera di reclamo, l’autorità di

tassazione non si è posta problemi relativi a cambi di indirizzo o domicili

separati e ha inviato una richiesta documenti direttamente al reclamante”.

Per quanto concerne la

proroga per la presentazione della documentazione richiesta, il fisco indica

che la stessa avrebbe potuto essere concessa se richiesta - seppur non dovuta -

considerato che i reclami erano presentati contro delle tassazioni d’ufficio.

Secondo l’UT, non disponendo

di tutta la documentazione necessaria per emettere le decisioni di tassazione

dopo reclamo, non sarebbe stato possibile giungere ad altra conclusione se non

quella di dichiarare irricevibili i gravami.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel

caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibili i reclami,

difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a

verificare se siano legittime le decisioni con cui l’autorità fiscale ha

dichiarato irricevibili i reclami interposti dai contribuenti contro le tassazioni

d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017

del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

2.2

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che

il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.

sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con

riferimenti giurisprudenziali).

2.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza

può essere portata in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente

può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito

alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento

degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata

viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia

l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed

una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non

si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione

personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere

completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente

può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio

per i periodi fiscali 2019 e 2020, poiché non avevano inoltrato le dichiarazioni

d’imposta per gli anni controversi, nonostante il richiamo, la diffida e la

multa a loro inflitta per violazione degli obblighi procedurali.

Con i reclami, i contribuenti hanno contestato le tassazioni d’ufficio

operate dall’UT producendo le dichiarazioni fiscali da loro compilate, che

attestavano un reddito imponibile complessivo pari a fr. 33'086.- per il 2019 e

a fr. 61'689.- per il 2020. La sostanza, per entrambi i periodi fiscali veniva

indicata in fr. 0.-.

Per

quanto concerne i documenti giustificativi, si rileva che il marito ha sia

un’attività indipendente quale architetto sia un’attività dipendente part

time presso lo __________, mentre la moglie è dipendente presso __________.

Con la dichiarazione fiscale allegata al reclamo sono stati presentati i

certificati di salario, una distinta delle entrate e delle uscite dell’attività

indipendente (senza il resoconto di attivi e passivi aziendali). Per quanto

concerne la sostanza imponibile e i relativi redditi, il Modulo 2 (elenco

titoli) non è stato presentato per alcun periodo fiscale e per il 2019 non è

stata prodotta nessuna documentazione bancaria.

Posto

come la documentazione presentata non era esaustiva, l’autorità fiscale, con

scritto del 7.11.2022, si è rivolta nuovamente ai contribuenti, chiedendo loro

di voler trasmettere tutta una serie di atti necessari per definire i loro

elementi imponibili, che tuttavia, entro il termine impartito, non sono stati

trasmessi.

3.2

Come

già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di

manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,

deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da

consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione

e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr.

per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e

giurisprudenza citata).

Da

un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver

presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il

reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti

rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone

a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto

sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura

di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere

completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o

incerti.

Se

il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in

modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di

tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la

valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al

reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova

parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021

consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).

Se

il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie

incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta

la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta

nella procedura di reclamo (sentenza

del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n.

17.

= BJM 2022 p. 275).

La

Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di

comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali,

nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal

caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito

determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove

necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta

stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata

comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue

componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano

a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito

del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito

imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del

reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a a

causa della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016

del 20 marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).

4.

4.1.

Nel

caso in discussione, con il reclamo i contribuenti hanno prodotto le

dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020 parzialmente compilate: hanno presentato

unicamente il Modulo 1, nel quale hanno indicato i loro redditi. Per quanto

concerne le entrate da lavoro dipendente, per entrambi i periodi fiscali, hanno

allegato i loro certificati di salario. Per quanto concerne l’attività

indipendente esercitata dal marito, è stato invece prodotto unicamente un

ricapitolativo di entrate ed uscite.

Per

quel che riguarda la sostanza, per entrambi i periodi fiscali, non hanno

presentato il Modulo 2 (l’elenco titoli): per il 2020 si sono limitati segnalare

nel Modulo con uno “0” (zero) il loro patrimonio imponibile, pur allegando

alcuni attestati fiscali rilasciati dalle banche. Per il 2019 non hanno

allegato alcuna documentazione bancaria, ma hanno quantificato genericamente i

loro averi.

Alle

dichiarazioni fiscali non erano, dunque, acclusi i giustificativi necessari per

poter stabilire con certezza tutti gli elementi imponibili dei contribuenti.

Ciò vale, in particolare, per il reddito dell’attività lucrativa indipendente

del marito, come pure per eventuali altri redditi e per la sostanza imponibile.

I ricorrenti non hanno infatti prodotto, né con la dichiarazione fiscale né in

seguito alla successiva richiesta di collaborazione, tutta la documentazione

bancaria né quella relativa alla destinazione del capitale previdenziale

(polizza 3b). Gli unici elementi certi, addotti con il reclamo riguardano

l’attività dipendente svolta da entrambi i coniugi, essendo stati presentati i

relativi certificati di salario.

4.2

Come

visto, perché si possa passare dalla tassazione d’ufficio alla tassazione

ordinaria, in seguito al reclamo del contribuente, la prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio deve essere completa. In tutti gli altri

casi viene mantenuta la tassazione per apprezzamento. Anche in questa

eventualità, tuttavia, se il contribuente apporta una prova parziale della

manifesta inesattezza, la tassazione d’ufficio può essere corretta (v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 42 ad art. 132

LIFD, p. 2228 s.; Locher,

Kommentar zum DBG, Basilea 2015, n. 42 ad art. 132 LIFD, p. 583; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33 ss., in particolare p 38).

4.3

4.3.1

Sia

per il 2019 sia per il 2020, con il reclamo i coniugi hanno prodotto i loro

certificati di salario. Per il 2019, il marito ha avuto un reddito da attività

dipendente pari a fr. 32'642.- netti, mentre la moglie di fr. 44'990.-. Nel

2020.

il marito ha avuto un reddito da attività dipendente (sempre part time)

di fr. 28'930.- mentre la moglie di fr. 49'612.-.

Con le tassazioni

d’ufficio, l’autorità fiscale aveva stimato, basandosi sulla tassazione del

periodo fiscale 2018, i redditi da attività dipendente sia per il marito che

per la moglie. Nel 2020, l’UT aveva omesso inspiegabilmente di stabilire

d’ufficio il reddito da attività dipendente della moglie, limitandosi a quello

di pertinenza del marito. Con il reclamo la stessa ha comprovato di aver avuto

un reddito da attività dipendente di oltre fr. 49'000.- che tuttavia non è

stato preso in considerazione neppure nella decisione su reclamo.

4.3.2

Visto che, nonostante la

presentazione della dichiarazione d’imposta insieme al reclamo, persistevano delle

incertezze in relazione a parte dei redditi e alla sostanza imponibile, l’UT –

anche se non obbligata a farlo, in quanto la decisione di tassazione d’ufficio

già informava i contribuenti in merito ai presupposti di ricevibilità di un

eventuale reclamo – ha trasmesso una richiesta di informazioni, che tuttavia

non ha avuto alcun riscontro da parte dei ricorrenti.

A questo riguardo, gli

insorgenti si dolgono a torto in merito all’operato dell’autorità fiscale, per

non aver trasmesso loro, per raccomandata e separatamente, 4 richieste di

documentazione (una per ogni periodo fiscale e inviate separatamente a ciascun

coniuge). Dalla consultazione del sito del Movimento della popolazione (Movpop),

(visualizzato il 14.7.2023) __________ ed __________ risultano a tutti gli

effetti coniugati e residenti in due domicili separati. Ora, il Tribunale

federale ha stabilito che, quando i coniugi hanno dei domicili distinti, l’art.

113.

cpv. 4 LIFD non esige che la notifica sia fatta loro separatamente come in

caso di separazione legale o di fatto (sentenza 2C_477/2007 del 4.3.2008

consid. 3.3.; Jaques, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 12 ad art. 113 LIFD). Motivo per il quale l’invio della richiesta di

documentazione unicamente all’indirizzo del marito era legittima. Va da sé che,

come correttamente rilevato dall’autorità fiscale i coniugi neppure hanno

chiesto una proroga presentare quanto richiesto.

4.3.3

Visto

quanto sopra, la decisione dell’UT di mantenere la tassazione d’ufficio,

nonostante la dichiarazione presentata con il reclamo, si rivela legittima. I

contribuenti non hanno infatti presentato delle prove complete atte a

determinare i loro effettivi redditi e sostanza nei periodi fiscali litigiosi,

ma si sono limitati a presentare una documentazione parziale, limitata al

reddito dell’attività lucrativa dipendente. Con il reclamo non è invece stata

fatta chiarezza in relazione né ai redditi da attività lucrativa indipendente

(non sono state fornite le distinte degli attivi e dei passivi, secondo gli articoli

199.

cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 lett. b LIFD) né alla sostanza imponibile.

Ciò non ha permesso neppure all’autorità fiscale di verificare se vi fosse un

problema di dispendio.

5.

5.1.

Stabilito che

l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una

ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei

coniugi __________, resta ancora da verificare se le tassazioni contestate non

siano palesemente eccessive.

5.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19

settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;

inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,

op. cit., p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta

solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si

basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta

a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da

essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.

sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti

alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

5.3

Anche quando intraprende

una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti

conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione

ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui

dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2

e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve

tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in

particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione

previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se

del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli

elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto

fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127

cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad

inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi

probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

5.4

Non da ultimo, l’autorità

fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti

giurisprudenziali).

5.5

5.5.1

Ritornando al caso che qui

ci occupa, dalla disamina della tassazione d’ufficio si rileva che l’autorità

fiscale ha stabilito d’ufficio, per il periodo fiscale 2019, il reddito da

attività dipendente per il marito in fr. 36'000.- e quello da attività

indipendente (come architetto) in fr. 60'000.-. Il reddito da attività

principale della coniuge è stato definito in fr. 46'000.-. È stato inoltre

accertato un reddito immobiliare netto di fr. 1'600.-.

L’autorità fiscale ha poi,

sempre d’ufficio, preso in considerazione, nelle deduzioni, le spese

professionali per entrambi i coniugi, come anche i premi pagati alla cassa malati,

nonché la deduzione del reddito dell’attività per i coniugi. Sono state inoltre

prese in considerazioni pure le deduzioni per figli a carico.

La sostanza è stata

stabilita in fr. 0.-.

5.5.2

Come già ricordato, con la

dichiarazione d’imposta allegata al reclamo, i contribuenti hanno prodotto i

certificati di salario relativi alle loro attività dipendenti.

Il marito ha avuto un

reddito da attività dipendente pari a fr. 32'642.- netti, mentre la moglie di

fr. 44'990.-.

Conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale, si deve ritenere che i contribuenti abbiano in tal modo

apportato una prova parziale della manifesta inesattezza della decisione di

tassazione d’ufficio, che giustifica una sua correzione.

I proventi del lavoro sono

conseguentemente modificati conformemente ai certificati di salario in

questione.

5.5.3

Per rapporto alla dichiarazione

d’imposta (non completa), presentata dai contribuenti con il reclamo, la

differenza più rilevante concerne i redditi dell’attività indipendente, stimati

dal fisco in fr. 60'000.-, ed indicati dal contribuente (nella dichiarazione

allegata al reclamo) in fr. 3'504.-.

Ora, la stima è stata

eseguita dal fisco sulla base della decisione e della dichiarazione per il

2018, anno in cui __________ aveva dichiarato un reddito da attività indipendente

pari a fr. 42'930.- (poi accertati in fr. 46'500.-). La decisione fiscale per

il 2019, non si discosta di molto da quella per il 2018, anno nel quale il

reddito imponibile complessivo era stato stabilito in fr. 81'300.- (su un

totale dei redditi dichiarato pari fr. 135'812.-). A tal proposito, solleva non

poche perplessità la dichiarazione, in sede di reclamo, di un utile aziendale

di soli fr. 3'504.- nel 2019, quando nel 2020 il contribuente ha ricevuto quale

“Indennità Corona” l’importo di fr. 20'460.80 lordi (non viene precisato il

periodo di percezione dell’indennità sull’arco dell’anno); l’indennità in

questione corrisponde all’80% del reddito medio conseguito prima

dell’interruzione dell’attività lucrativa (https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721/download,

visualizzato il 18.7.2023).

Motivo per il quale, la

tassazione d’ufficio per il 2019 non appare manifestamente eccessiva.

5.6

5.6.1

Per

quanto concerne il 2020 l’UT ha stimato un reddito da attività dipendente per

il contribuente in fr. 40'000.- e quello da attività indipendente (come

architetto) in fr. 72'000.-. È stata inoltre accertata un’indennità di perdita

di guadagno pari a fr. 19'381.-. Nessun reddito da attività dipendente è stato

invece attribuito alla coniuge.

L’autorità fiscale ha poi,

sempre d’ufficio, preso in considerazione, nelle deduzioni, i premi pagati alla

cassa malati. La sostanza imponibile complessiva è stata stabilita in fr. 60’000.-.

5.6.2

Come già ricordato, con la

dichiarazione d’imposta allegata al reclamo, i contribuenti hanno prodotto i

certificati di salario relativi alle loro attività dipendenti.

Nel 2020 il marito ha

avuto un reddito da attività dipendente (part time) di fr. 28'930.-, mentre la

moglie di fr. 49'612.-.

Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale, si deve ritenere che i contribuenti

abbiano in tal modo apportato una prova parziale della manifesta inesattezza

della decisione di tassazione d’ufficio, che giustifica una sua correzione.

I proventi del lavoro sono

conseguentemente modificati conformemente ai certificati di salario in questione.

5.6.3

Per rapporto alla dichiarazione

d’imposta (non completa), presentata dai contribuenti con il reclamo, la

differenza più rilevante concerne i redditi dell’attività indipendente, stimati

dal fisco in fr. 72'000.-, ed indicati dal contribuente in fr. 6'165.-. Ora, la

stima del lavoro indipendente è stata eseguita dal fisco sulla base della

decisione e della dichiarazione fiscale per il 2018, anno in cui RI 1 aveva

dichiarato un reddito da attività indipendente pari a fr. 42'930.- (poi

accertati in fr. 46'500.-) come anche dell’indennità Corona percepita nel 2020.

Ritenuto che il

contribuente non ha presentato un resoconto della sua attività indipendente

conforme ai requisiti esatti dalla legge (ossia comprensivo di una distinta

degli attivi e dei passivi) e non sono stati forniti dati esaustivi sulla

sostanza da parte dei coniugi __________ non si può ritenere che l’autorità

fiscale sia incorsa in un grave errore di valutazione rispettivamente che la

decisione di tassazione sia manifestamente inesatta in merito ai redditi

ritenuti in capo ai contribuenti (fatta salva la questione dell’attività

dipendente della moglie, non tenuta in considerazione dall’autorità fiscale).

Il Tribunale federale ha indicato – come ordine di grandezza – che con ogni

evidenza, non è corretta una stima che ipotizza, senza ulteriori prove, che il

reddito stimato sia 5.3 volte il reddito medio degli ultimi anni (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 68 ad art. 132 LIFD).

Nel caso di specie, il reddito stimato dall’UT non appare di molto superiore a

quello del 2018 (anno nel quale i contribuenti non erano stati tassati

d’ufficio).

5.7

Più problematica è invece

la deduzione per i figli a carico. I contribuenti sono genitori di __________ (__________)

e __________ (__________). Se nella tassazione d’ufficio e in quella successiva

su reclamo (del 29.12.2022), inerente il 2019, la deduzione in questione è

stata considerata, per quanto attiene al 2020 non è più stata presa in

considerazione d’ufficio da parte dell’autorità fiscale. Ora, essendo le

tassazioni su reclamo state emesse il 29.12.2022, la deduzione per i figli a

carico avrebbe dovuto essere concessa – essendo basata su un fatto noto –anche

per il 2020. Il fatto che l’UT abbia adottato, lo stesso giorno, due decisioni

su reclamo diametralmente opposte, su questo punto, appare arbitrario.

Motivo per il quale, per

il periodo fiscale 2020, la deduzione per figli a carico dev’essere concessa.

6.

Il ricorso è parzialmente

accolto. Le decisioni d’ufficio su reclamo IC/IFD 2019 e 2020 sono riformate

nel senso che il reddito da attività dipendente dei contribuenti è stabilito sulla

base dei certificati di salario prodotti unitamente ai reclami e, per il 2020, viene

riconosciuta la deduzione per figli a carico.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti in misura proporzionale

alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§ Di

conseguenza, la decisione del 29 dicembre 2022 in materia di IC/IFD 2019 è riformata

nel senso che:

·

il reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito è

stabilito in fr. 32'642.-;

·

il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è

stabilito in fr. 44'990.-.

§§ La

decisione del 29 dicembre 2022 in materia di IC/IFD 2020 è riformata nel senso

che:

·

il reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito è

stabilito in fr fr. 28'930.-;

·

il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è

stabilito in fr. 49'612.-;

·

è concessa la deduzione per figli a carico.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000 .--

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.--

per un totale di fr. 2’200.--

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 1'100.--).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: