80.2023.26
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, invio della dichiarazione d’imposta, prova della manifesta inesattezza solo parziale, produzione di certificati di salario, modifica redditi dell’attività lucrativa dipendente
5 settembre 2023Italiano28 min
contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.26
80.2023.27
Lugano
5 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorsi
del 20 gennaio 2023 contro le decisioni del 29 dicembre 2022 in materia di IC
e IFD 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A. I coniugi __________
e __________ non presentavano né per il periodo fiscale 2019 né per il 2020 la
dichiarazione d’imposta.
Il 18.5.2021 ed il
12.4.2022 ai contribuenti venivano intimate le diffide e, non essendo stata
trasmessa la dichiarazione fiscale né per il 2019, né per il 2020, l’Ufficio di
tassazione rispettivamente il 15.6.2021 ed il 17.5.2022 infliggeva le multe
disciplinari e rinnovava la diffida a presentare gli atti richiesti entro 20
giorni, con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe
potuto procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130
LIFD.
B.
a. Periodo fiscale
2019
Con decisione
dell’8.9.2021 (spedita separatamente alla moglie), l’UT notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, commisurando il
reddito imponibile in fr. 97'700.- per l’IC e in fr. 105'200.- per l’IFD la
sostanza imponibile in fr. 0.-, con la seguente motivazione:
“Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta
in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione
d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art.
204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e
contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile.
Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva”.
b. Periodo fiscale 2020
Con decisione del
13.7.2022 (spedita separatamente alla moglie), l’UT notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio, commisurando il reddito
imponibile in fr. 127'700.- per l’IC e in fr. 127'000.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 60’000.-, con la seguente motivazione:
“Richiamata la diffida del
17.5.2022, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato
seguito, si procede con la tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è
stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2
della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al
reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Si rende
attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i
requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione
d’ufficio diventerà definitiva”.
C. Con separati reclami,
del 6.10.2021 (per il 2019) e del 12.8.2022 (per il 2020)__________ contestava
le tassazioni d’ufficio, scusandosi per il mancato inoltro della dichiarazione
fiscale “entro i termini stabiliti”. Il contribuente imputava il ritardo alla
mancanza di documenti. Allegava ai gravami le dichiarazioni d’imposta “con
la documentazione annessa”.
D. Con richiesta di
documentazione del 7.11.2022, trasmessa per posta APlus ad entrambi i coniugi
all’indirizzo di via __________, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito
UT), dopo aver ricordato che una tassazione d’ufficio può essere contestata
unicamente se manifestamente inesatta e che il reclamo dev’essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova, chiedeva ad __________ di presentare la
seguente documentazione entro il 25.11.2022:
·
Documentazione bancaria a comprova
di tutti gli averi bancari/postali intestati ai coniugi __________ (o ai loro
figli minorenni) con indicazione del saldo al 31.12.2019 e degli eventuali
interessi maturati;
·
Documentazione bancaria attestante
la situazione debitoria al 31.12.2019 e al 31.12.2020, così come gli interessi
passivi pagati nel medesimo anno fiscale;
·
Indicazioni in merito alla
destinazione data al capitale della previdenza libera (pilastro 3B) relativo
alla polizza __________; nel 2019 veniva dichiarato un conto transitorio con un
saldo di CHF 74'075.45, che nel 2020 non viene più dichiarato;
·
Contratti di locazione inerenti le
abitazioni di via ai __________, nonché via __________;
·
Documentazione a comprova dei
premi pagati all’assicurazione malattia per tutta la famiglia, inerente il
periodo fiscale 2019;
·
Copia del rogito inerente la
compravendita immobiliare avente per oggetto l’appartamento sito al mappale __________
di __________, con indicazione della destinazione data al capitale incassato;
·
Informazioni in merito alle
generalità degli inquilini del precitato immobile, unitamente ai giustificativi
inerenti l’incasso del canone di locazione fino alla data di alienazione
dell’immobile;
·
Informazioni in merito al
contenuto della cassetta di sicurezza a voi intestata presso la __________.
I
contribuenti venivano avvisati che “(…) in caso di inosservanza del presente
invito”, sarebbe venuta “meno la comprova della manifesta inesattezza
della tassazione allestita d’ufficio, requisito di base perché l’autorità
fiscale possa modificare la decisione”, con la conseguenza che “il
reclamo sarà dichiarato irricevibile”.
E. Con due separate
decisioni di tassazione il 29.12.2022 (inviate in copia anche a __________)
l’autorità fiscale dichiarava irricevibili i reclami presentati contro le
tassazioni d’ufficio 2019 e 2020 con la seguente motivazione:
“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale
e imposta federale diretta 2019 e 2020, allestite d’ufficio, è stato presentato
reclamo mediante l’invio della dichiarazione d’imposta compilata in modo
parziale. Per poter esperire un accertamento che si avvicinasse quanto più
possibile alla realtà, in data 7 novembre 2022 è stata inviata (per posta
APlus) una richiesta di documentazione recante termine 25 novembre 2022; in
calce alla stessa si rendeva attenta la contribuente che in caso d’inosservanza
della lettera, la comprova della manifesta inesattezza sarebbe venuta meno, e
perciò il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Constatato come fino
al 14 dicembre nulla sia pervenuto alla scrivente autorità, il reclamo è
irricevibile”.
F. Con due separati
ricorsi 30/31.1.2023, i coniugi __________ contestano le decisioni di
tassazione d’ufficio per il 2019 e per il 2020 che hanno dichiarato irricevibili
i loro reclami. Censurano innanzitutto il fatto che l’autorità fiscale, con la
richiesta di informazioni/documentazione del 7.11.2022 abbia concesso
unicamente 18 giorni (termine inusuale) per la presentazione degli atti.
Inoltre, la richiesta in questione sarebbe giunta a più di un anno di distanza
dal reclamo; tuttavia, non avendo ricevuto la documentazione richiesta,
l’autorità fiscale non avrebbe inviato loro un richiamo prima di adottare la decisione
su reclamo. Inoltre, la richiesta di documentazione del 7.11.2022 sarebbe stata
inviata unicamente al domicilio del marito e non all’indirizzo della moglie,
diversamente da quanto effettuato per la notifica delle tassazioni ai due
separati recapiti.
Viene altresì
censurato il fatto di non aver mandato quattro separate richieste di
documentazione (una per ogni periodo fiscale e ad entrambi i coniugi) per posta
raccomandata, invece che tramite invio APlus.
Nel
merito della decisione impugnata, i ricorrenti si dolgono del fatto che l’UT
non ha tenuto in considerazione degli elementi imponibili indicati nella
dichiarazione fiscale allegata al reclamo. Secondo i contribuenti “nessun
dato, anche quelli con allegato ufficiale è stato preso in considerazione!
Capiamo che quelli non verificabili, ci possa essere una richiesta di
documentazione, ma almeno i dati ufficiali dovevano essere aggiornati. In
pratica dobbiamo pagare le tasse in base ad un calcolo chiaramente arbitrario”.
Con il ricorso i
contribuenti producono della documentazione, che chiedevano sia presa in
considerazione per definire ed accertare i loro elementi imponibili.
G. Con osservazioni
6/7.2.2023 l’UT chiede la conferma delle decisioni impugnate. In particolare
l’autorità fiscale sottolinea il fatto che le decisioni di tassazione 2019 e
2020 sono state emesse d’ufficio siccome i contribuenti non avevano presentato
le dichiarazioni fiscali. Le dichiarazioni allegate al reclamo non sono state
ritenute esaustive, motivo per il quale è stata trasmessa reclamanti “(…)
una copiosa richiesta di documenti comunicando che in assenza di risposta i
reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili non avendone dimostrato la
manifesta inesattezza”. Gli atti richiesti non sono mai stati inviati da
parte dei contribuenti.
Nel caso di un gravame
presentato contro una tassazione d’ufficio, la dichiarazione d’imposta
presentata dev’essere compilata in maniera ineccepibile e deve comprendere “(…)
tutti i giustificativi indispensabili ad emettere una decisione corretta”.
Secondo il fisco, in particolare non sarebbero chiari gli elementi relativi
alla sostanza e non sarebbe stato pertanto possibile allestire il calcolo delle
entrate e delle uscite (particolarmente importante nel caso di un’attività
indipendente), come neppure sarebbe stato possibile verificare la destinazione
dei capitali in seguito alla vendita del mapp. __________ RFD __________, “(…)
come anche al riscatto dell’assicurazione vita, ma neppure l’eventuale
imposizione dell’utile quale commercio professionale di immobili”.
In merito alla
trasmissione della richiesta di documentazione unicamente ad __________, l’UT
osserva che “(…) senza particolari comunicazioni, non vedendone la necessità
né dalla visione dell’incarto né dalla lettera di reclamo, l’autorità di
tassazione non si è posta problemi relativi a cambi di indirizzo o domicili
separati e ha inviato una richiesta documenti direttamente al reclamante”.
Per quanto concerne la
proroga per la presentazione della documentazione richiesta, il fisco indica
che la stessa avrebbe potuto essere concessa se richiesta - seppur non dovuta -
considerato che i reclami erano presentati contro delle tassazioni d’ufficio.
Secondo l’UT, non disponendo
di tutta la documentazione necessaria per emettere le decisioni di tassazione
dopo reclamo, non sarebbe stato possibile giungere ad altra conclusione se non
quella di dichiarare irricevibili i gravami.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel
caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibili i reclami,
difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a
verificare se siano legittime le decisioni con cui l’autorità fiscale ha
dichiarato irricevibili i reclami interposti dai contribuenti contro le tassazioni
d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017
del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).
2.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
2.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza
può essere portata in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente
può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito
alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento
degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata
viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia
l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed
una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non
si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione
personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere
completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente
può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio
per i periodi fiscali 2019 e 2020, poiché non avevano inoltrato le dichiarazioni
d’imposta per gli anni controversi, nonostante il richiamo, la diffida e la
multa a loro inflitta per violazione degli obblighi procedurali.
Con i reclami, i contribuenti hanno contestato le tassazioni d’ufficio
operate dall’UT producendo le dichiarazioni fiscali da loro compilate, che
attestavano un reddito imponibile complessivo pari a fr. 33'086.- per il 2019 e
a fr. 61'689.- per il 2020. La sostanza, per entrambi i periodi fiscali veniva
indicata in fr. 0.-.
Per
quanto concerne i documenti giustificativi, si rileva che il marito ha sia
un’attività indipendente quale architetto sia un’attività dipendente part
time presso lo __________, mentre la moglie è dipendente presso __________.
Con la dichiarazione fiscale allegata al reclamo sono stati presentati i
certificati di salario, una distinta delle entrate e delle uscite dell’attività
indipendente (senza il resoconto di attivi e passivi aziendali). Per quanto
concerne la sostanza imponibile e i relativi redditi, il Modulo 2 (elenco
titoli) non è stato presentato per alcun periodo fiscale e per il 2019 non è
stata prodotta nessuna documentazione bancaria.
Posto
come la documentazione presentata non era esaustiva, l’autorità fiscale, con
scritto del 7.11.2022, si è rivolta nuovamente ai contribuenti, chiedendo loro
di voler trasmettere tutta una serie di atti necessari per definire i loro
elementi imponibili, che tuttavia, entro il termine impartito, non sono stati
trasmessi.
3.2
Come
già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di
manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,
deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da
consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione
e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr.
per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e
giurisprudenza citata).
Da
un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il
reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti
rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone
a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto
sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura
di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere
completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o
incerti.
Se
il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in
modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di
tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la
valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al
reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova
parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021
consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).
Se
il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie
incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta
la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta
nella procedura di reclamo (sentenza
del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n.
17.
= BJM 2022 p. 275).
La
Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di
comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali,
nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal
caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito
determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove
necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta
stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata
comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue
componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano
a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito
del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito
imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del
reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a a
causa della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016
del 20 marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).
4.
4.1.
Nel
caso in discussione, con il reclamo i contribuenti hanno prodotto le
dichiarazioni d’imposta 2019 e 2020 parzialmente compilate: hanno presentato
unicamente il Modulo 1, nel quale hanno indicato i loro redditi. Per quanto
concerne le entrate da lavoro dipendente, per entrambi i periodi fiscali, hanno
allegato i loro certificati di salario. Per quanto concerne l’attività
indipendente esercitata dal marito, è stato invece prodotto unicamente un
ricapitolativo di entrate ed uscite.
Per
quel che riguarda la sostanza, per entrambi i periodi fiscali, non hanno
presentato il Modulo 2 (l’elenco titoli): per il 2020 si sono limitati segnalare
nel Modulo con uno “0” (zero) il loro patrimonio imponibile, pur allegando
alcuni attestati fiscali rilasciati dalle banche. Per il 2019 non hanno
allegato alcuna documentazione bancaria, ma hanno quantificato genericamente i
loro averi.
Alle
dichiarazioni fiscali non erano, dunque, acclusi i giustificativi necessari per
poter stabilire con certezza tutti gli elementi imponibili dei contribuenti.
Ciò vale, in particolare, per il reddito dell’attività lucrativa indipendente
del marito, come pure per eventuali altri redditi e per la sostanza imponibile.
I ricorrenti non hanno infatti prodotto, né con la dichiarazione fiscale né in
seguito alla successiva richiesta di collaborazione, tutta la documentazione
bancaria né quella relativa alla destinazione del capitale previdenziale
(polizza 3b). Gli unici elementi certi, addotti con il reclamo riguardano
l’attività dipendente svolta da entrambi i coniugi, essendo stati presentati i
relativi certificati di salario.
4.2
Come
visto, perché si possa passare dalla tassazione d’ufficio alla tassazione
ordinaria, in seguito al reclamo del contribuente, la prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio deve essere completa. In tutti gli altri
casi viene mantenuta la tassazione per apprezzamento. Anche in questa
eventualità, tuttavia, se il contribuente apporta una prova parziale della
manifesta inesattezza, la tassazione d’ufficio può essere corretta (v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 42 ad art. 132
LIFD, p. 2228 s.; Locher,
Kommentar zum DBG, Basilea 2015, n. 42 ad art. 132 LIFD, p. 583; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33 ss., in particolare p 38).
4.3
4.3.1
Sia
per il 2019 sia per il 2020, con il reclamo i coniugi hanno prodotto i loro
certificati di salario. Per il 2019, il marito ha avuto un reddito da attività
dipendente pari a fr. 32'642.- netti, mentre la moglie di fr. 44'990.-. Nel
2020.
il marito ha avuto un reddito da attività dipendente (sempre part time)
di fr. 28'930.- mentre la moglie di fr. 49'612.-.
Con le tassazioni
d’ufficio, l’autorità fiscale aveva stimato, basandosi sulla tassazione del
periodo fiscale 2018, i redditi da attività dipendente sia per il marito che
per la moglie. Nel 2020, l’UT aveva omesso inspiegabilmente di stabilire
d’ufficio il reddito da attività dipendente della moglie, limitandosi a quello
di pertinenza del marito. Con il reclamo la stessa ha comprovato di aver avuto
un reddito da attività dipendente di oltre fr. 49'000.- che tuttavia non è
stato preso in considerazione neppure nella decisione su reclamo.
4.3.2
Visto che, nonostante la
presentazione della dichiarazione d’imposta insieme al reclamo, persistevano delle
incertezze in relazione a parte dei redditi e alla sostanza imponibile, l’UT –
anche se non obbligata a farlo, in quanto la decisione di tassazione d’ufficio
già informava i contribuenti in merito ai presupposti di ricevibilità di un
eventuale reclamo – ha trasmesso una richiesta di informazioni, che tuttavia
non ha avuto alcun riscontro da parte dei ricorrenti.
A questo riguardo, gli
insorgenti si dolgono a torto in merito all’operato dell’autorità fiscale, per
non aver trasmesso loro, per raccomandata e separatamente, 4 richieste di
documentazione (una per ogni periodo fiscale e inviate separatamente a ciascun
coniuge). Dalla consultazione del sito del Movimento della popolazione (Movpop),
(visualizzato il 14.7.2023) __________ ed __________ risultano a tutti gli
effetti coniugati e residenti in due domicili separati. Ora, il Tribunale
federale ha stabilito che, quando i coniugi hanno dei domicili distinti, l’art.
113.
cpv. 4 LIFD non esige che la notifica sia fatta loro separatamente come in
caso di separazione legale o di fatto (sentenza 2C_477/2007 del 4.3.2008
consid. 3.3.; Jaques, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 12 ad art. 113 LIFD). Motivo per il quale l’invio della richiesta di
documentazione unicamente all’indirizzo del marito era legittima. Va da sé che,
come correttamente rilevato dall’autorità fiscale i coniugi neppure hanno
chiesto una proroga presentare quanto richiesto.
4.3.3
Visto
quanto sopra, la decisione dell’UT di mantenere la tassazione d’ufficio,
nonostante la dichiarazione presentata con il reclamo, si rivela legittima. I
contribuenti non hanno infatti presentato delle prove complete atte a
determinare i loro effettivi redditi e sostanza nei periodi fiscali litigiosi,
ma si sono limitati a presentare una documentazione parziale, limitata al
reddito dell’attività lucrativa dipendente. Con il reclamo non è invece stata
fatta chiarezza in relazione né ai redditi da attività lucrativa indipendente
(non sono state fornite le distinte degli attivi e dei passivi, secondo gli articoli
199.
cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 lett. b LIFD) né alla sostanza imponibile.
Ciò non ha permesso neppure all’autorità fiscale di verificare se vi fosse un
problema di dispendio.
5.
5.1.
Stabilito che
l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una
ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei
coniugi __________, resta ancora da verificare se le tassazioni contestate non
siano palesemente eccessive.
5.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
op. cit., p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta
solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si
basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta
a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da
essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.
sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti
alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).
5.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2
e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve
tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in
particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione
previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
5.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
5.5
5.5.1
Ritornando al caso che qui
ci occupa, dalla disamina della tassazione d’ufficio si rileva che l’autorità
fiscale ha stabilito d’ufficio, per il periodo fiscale 2019, il reddito da
attività dipendente per il marito in fr. 36'000.- e quello da attività
indipendente (come architetto) in fr. 60'000.-. Il reddito da attività
principale della coniuge è stato definito in fr. 46'000.-. È stato inoltre
accertato un reddito immobiliare netto di fr. 1'600.-.
L’autorità fiscale ha poi,
sempre d’ufficio, preso in considerazione, nelle deduzioni, le spese
professionali per entrambi i coniugi, come anche i premi pagati alla cassa malati,
nonché la deduzione del reddito dell’attività per i coniugi. Sono state inoltre
prese in considerazioni pure le deduzioni per figli a carico.
La sostanza è stata
stabilita in fr. 0.-.
5.5.2
Come già ricordato, con la
dichiarazione d’imposta allegata al reclamo, i contribuenti hanno prodotto i
certificati di salario relativi alle loro attività dipendenti.
Il marito ha avuto un
reddito da attività dipendente pari a fr. 32'642.- netti, mentre la moglie di
fr. 44'990.-.
Conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale, si deve ritenere che i contribuenti abbiano in tal modo
apportato una prova parziale della manifesta inesattezza della decisione di
tassazione d’ufficio, che giustifica una sua correzione.
I proventi del lavoro sono
conseguentemente modificati conformemente ai certificati di salario in
questione.
5.5.3
Per rapporto alla dichiarazione
d’imposta (non completa), presentata dai contribuenti con il reclamo, la
differenza più rilevante concerne i redditi dell’attività indipendente, stimati
dal fisco in fr. 60'000.-, ed indicati dal contribuente (nella dichiarazione
allegata al reclamo) in fr. 3'504.-.
Ora, la stima è stata
eseguita dal fisco sulla base della decisione e della dichiarazione per il
2018, anno in cui __________ aveva dichiarato un reddito da attività indipendente
pari a fr. 42'930.- (poi accertati in fr. 46'500.-). La decisione fiscale per
il 2019, non si discosta di molto da quella per il 2018, anno nel quale il
reddito imponibile complessivo era stato stabilito in fr. 81'300.- (su un
totale dei redditi dichiarato pari fr. 135'812.-). A tal proposito, solleva non
poche perplessità la dichiarazione, in sede di reclamo, di un utile aziendale
di soli fr. 3'504.- nel 2019, quando nel 2020 il contribuente ha ricevuto quale
“Indennità Corona” l’importo di fr. 20'460.80 lordi (non viene precisato il
periodo di percezione dell’indennità sull’arco dell’anno); l’indennità in
questione corrisponde all’80% del reddito medio conseguito prima
dell’interruzione dell’attività lucrativa (https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721/download,
visualizzato il 18.7.2023).
Motivo per il quale, la
tassazione d’ufficio per il 2019 non appare manifestamente eccessiva.
5.6
5.6.1
Per
quanto concerne il 2020 l’UT ha stimato un reddito da attività dipendente per
il contribuente in fr. 40'000.- e quello da attività indipendente (come
architetto) in fr. 72'000.-. È stata inoltre accertata un’indennità di perdita
di guadagno pari a fr. 19'381.-. Nessun reddito da attività dipendente è stato
invece attribuito alla coniuge.
L’autorità fiscale ha poi,
sempre d’ufficio, preso in considerazione, nelle deduzioni, i premi pagati alla
cassa malati. La sostanza imponibile complessiva è stata stabilita in fr. 60’000.-.
5.6.2
Come già ricordato, con la
dichiarazione d’imposta allegata al reclamo, i contribuenti hanno prodotto i
certificati di salario relativi alle loro attività dipendenti.
Nel 2020 il marito ha
avuto un reddito da attività dipendente (part time) di fr. 28'930.-, mentre la
moglie di fr. 49'612.-.
Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, si deve ritenere che i contribuenti
abbiano in tal modo apportato una prova parziale della manifesta inesattezza
della decisione di tassazione d’ufficio, che giustifica una sua correzione.
I proventi del lavoro sono
conseguentemente modificati conformemente ai certificati di salario in questione.
5.6.3
Per rapporto alla dichiarazione
d’imposta (non completa), presentata dai contribuenti con il reclamo, la
differenza più rilevante concerne i redditi dell’attività indipendente, stimati
dal fisco in fr. 72'000.-, ed indicati dal contribuente in fr. 6'165.-. Ora, la
stima del lavoro indipendente è stata eseguita dal fisco sulla base della
decisione e della dichiarazione fiscale per il 2018, anno in cui RI 1 aveva
dichiarato un reddito da attività indipendente pari a fr. 42'930.- (poi
accertati in fr. 46'500.-) come anche dell’indennità Corona percepita nel 2020.
Ritenuto che il
contribuente non ha presentato un resoconto della sua attività indipendente
conforme ai requisiti esatti dalla legge (ossia comprensivo di una distinta
degli attivi e dei passivi) e non sono stati forniti dati esaustivi sulla
sostanza da parte dei coniugi __________ non si può ritenere che l’autorità
fiscale sia incorsa in un grave errore di valutazione rispettivamente che la
decisione di tassazione sia manifestamente inesatta in merito ai redditi
ritenuti in capo ai contribuenti (fatta salva la questione dell’attività
dipendente della moglie, non tenuta in considerazione dall’autorità fiscale).
Il Tribunale federale ha indicato – come ordine di grandezza – che con ogni
evidenza, non è corretta una stima che ipotizza, senza ulteriori prove, che il
reddito stimato sia 5.3 volte il reddito medio degli ultimi anni (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 68 ad art. 132 LIFD).
Nel caso di specie, il reddito stimato dall’UT non appare di molto superiore a
quello del 2018 (anno nel quale i contribuenti non erano stati tassati
d’ufficio).
5.7
Più problematica è invece
la deduzione per i figli a carico. I contribuenti sono genitori di __________ (__________)
e __________ (__________). Se nella tassazione d’ufficio e in quella successiva
su reclamo (del 29.12.2022), inerente il 2019, la deduzione in questione è
stata considerata, per quanto attiene al 2020 non è più stata presa in
considerazione d’ufficio da parte dell’autorità fiscale. Ora, essendo le
tassazioni su reclamo state emesse il 29.12.2022, la deduzione per i figli a
carico avrebbe dovuto essere concessa – essendo basata su un fatto noto –anche
per il 2020. Il fatto che l’UT abbia adottato, lo stesso giorno, due decisioni
su reclamo diametralmente opposte, su questo punto, appare arbitrario.
Motivo per il quale, per
il periodo fiscale 2020, la deduzione per figli a carico dev’essere concessa.
6.
Il ricorso è parzialmente
accolto. Le decisioni d’ufficio su reclamo IC/IFD 2019 e 2020 sono riformate
nel senso che il reddito da attività dipendente dei contribuenti è stabilito sulla
base dei certificati di salario prodotti unitamente ai reclami e, per il 2020, viene
riconosciuta la deduzione per figli a carico.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti in misura proporzionale
alla loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§ Di
conseguenza, la decisione del 29 dicembre 2022 in materia di IC/IFD 2019 è riformata
nel senso che:
·
il reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito è
stabilito in fr. 32'642.-;
·
il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è
stabilito in fr. 44'990.-.
§§ La
decisione del 29 dicembre 2022 in materia di IC/IFD 2020 è riformata nel senso
che:
·
il reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito è
stabilito in fr fr. 28'930.-;
·
il reddito dell’attività lucrativa dipendente della moglie è
stabilito in fr. 49'612.-;
·
è concessa la deduzione per figli a carico.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000 .--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.--
per un totale di fr. 2’200.--
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 1'100.--).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: