80.2023.261
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, esaurimento nervoso non comprovato da certificato medico
13 marzo 2024Italiano12 min
contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità
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Incarti n.
80.2023.261
80.2023.262
Lugano
13 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 novembre 2023 contro la decisione del 27 ottobre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del
3.8.2023 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT), dopo aver
diffidato, il 14.3.2023, RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un permesso di
domicilio, nata a __________ il __________) alla presentazione della
dichiarazione fiscale per l’anno 2021, le notificava la tassazione IC/IFD 2021,
allestita d’ufficio, accertando un reddito imponibile di fr. 134'000.- per l’IC
e di fr. 138'000.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva
stabilita in fr. 833'000.-. Nella decisione, la contribuente veniva avvertita
che il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova e che “Ciò significa che al reclamo
dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”. La
contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità
e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge” sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
B. Con scritto 30.9/2.10.2023,
la contribuente contestava la decisione di tassazione d’ufficio 2021,
argomentando che nel 2021 sarebbe stata malata, per un periodo di 6 mesi, ed in
seguito avrebbe percepito uno stipendio ridotto, poiché a beneficio
dell’indennità di disoccupazione. Chiedeva che le fosse attribuito un termine
di 10 giorni lavorativi per “(…) fornire la documentazione comprovatoria ed
eventuali dichiarazioni per anni 2021 e 2022”.
C. Il 4.10.2023 avveniva
una conversazione tra __________ e l’UT, a seguito della quale la contribuente
trasmetteva, nella medesima data, una e-mail, con la quale inviava un resoconto
delle entrate ottenute nel 2021.
Lo stesso giorno l’UT
spediva alla contribuente, tramite invio postale APlus, uno scritto, con il
quale la informava che il gravame, da lei presentato il 2.10.2023 contro la
decisione IC/IFD 2021, non adempiva i requisiti formali, poiché tardivo. Dopo
aver ricordato il termine entro il quale è possibile presentare reclamo e i
presupposti per la restituzione dei termini, invitava la reclamante a voler “giustificare
e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, entro il 18.10.2023, avvertendola
che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
D. Con decisione del
27.10.2023, trasmessa per posta APlus alla contribuente, il reclamo veniva
dichiarato irricevibile. Nella motivazione l’UT precisava che il gravame del
30.9.2023 contro la decisione del 3.8.2023 era tardivo, siccome presentato
oltre il termine di 30 giorni. Il 4.10.2023 alla contribuente era stato
assegnato un termine fino al 18.10.2023 per giustificare e documentare
compiutamente i motivi del ritardo, ma lo stesso era scaduto infruttuoso.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione che
ha dichiarato il suo reclamo irricevibile poiché tardivo. In particolare la
ricorrente sostiene di aver passato, nel 2021, un periodo molto difficile, a
causa del divorzio, di problemi sul lavoro, di una perdita del suo capitale nonché
di una malattia (burn-out), certificata anche dal dr. med. __________,
specialista in psichiatria. A causa di un’alluvione, il 25.8.2023 a __________,
avrebbe inoltre perso “un luogo abitativo” e molti dei suoi documenti. Nei mesi
di settembre ed ottobre, sarebbe stata “sconvolta” a causa di tale situazione. Non
avrebbe più la sostanza che possedeva in precedenza, poiché la stessa si era
svalutata non avendola venduta nel momento opportuno. Allega al ricorso la
dichiarazione fiscale 2021, dichiarando un reddito imponibile di fr. 29'738.-
e, nella sostanza, debiti per fr. 41'288.-.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità resistente, con
decisione del 27.10.2023, ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché
tardivo, siccome inviato oltre il termine di 30 giorni. Ha ricordato di avere
interpellato la contribuente in relazione alla questione della tempestività del
gravame, ma che, entro il termine impartito, non si era espressa in merito.
Con il ricorso, la contribuente,
senza entrare nei dettagli in merito alla questione del ritardo, sostiene di
aver avuto delle vicissitudini personali quali il divorzio, problematiche sul
lavoro, ed una malattia. Spiega inoltre di aver subito, a fine agosto 2023, la
perdita dell’abitazione e di documenti a causa di un’alluvione.
2.2
L’art.
206.
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.3
Ora, la contribuente non
contesta di aver ricevuto la decisione di tassazione del 3.8.2023, ma riconduce
la sua mancata tempestiva reazione, ossia la presentazione di un reclamo tempestivo,
ad una serie di problematiche di salute e personali.
Va pertanto valutato se
sussistono i motivi per ammettere una restituzione dei termini.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che
l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
L’art.
133.
cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive
soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,
malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di
presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui
gli impedimenti sono cessati.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è
l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del
17.12.2013, consid. 7.1.).
3.2
3.2.1
Ora la contribuente,
invitata ad esprimersi e a documentare le ragioni del ritardo nella
presentazione del reclamo, si è limitata, unicamente in sede ricorsuale, ad
imputare lo stesso ad una malattia (burn-out), a problemi lavorativi e
all’alluvione che ha colpito la zona del Locarnese a fine agosto 2023.
3.2.2
Secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare
la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
3.2.3
Malattie o debolezza
mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei
termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità
processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea
2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).
In particolare, il
Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1, ha
specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza
colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se
questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo
rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare
una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai
sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera
ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un
elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità
e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la
facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la
propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve
essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto
determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà
richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della
capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente
è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra
le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione
simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da
avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,
effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia
mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,
che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,
tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un
profano.
La prova della capacità di
discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che
questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale
della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo
generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel
caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire
stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire
ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la
presunzione è capovolta.
3.2.4
La contribuente indica di
essere stata in cura presso il dr. __________: non produce tuttavia alcun
certificato medico. Sicché non vi è spazio per ammettere la restituzione dei
termini per tale ragione.
Per quanto attiene gli
altri motivi occorre rilevare che essi, non sono né comprovati, né appaiono
tali da aver compromesso il rispetto dei termini di reclamo.
3.3
A titolo abbondanziale si
rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il
reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere
dichiarato irricevibile.
In effetti, il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132
cpv. 3 LIFD).
Vi è quindi un’inversione
dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della
propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010
con-sid. 2.1).
Con il gravame, __________
non ha presentato la dichiarazione fiscale 2021 con tutti i giustificativi né
ha comprovato la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio impugnata.
Motivo per quale, se anche il reclamo fosse stato tempestivo, avrebbe comunque
dovuto essere respinto anche nel merito
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico della
ricorrente (che le ha già anticipate).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: