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Decisione

80.2023.261

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, esaurimento nervoso non comprovato da certificato medico

13 marzo 2024Italiano12 min

contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.261

80.2023.262

Lugano

13 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 novembre 2023 contro la decisione del 27 ottobre 2023 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del

3.8.2023 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT), dopo aver

diffidato, il 14.3.2023, RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un permesso di

domicilio, nata a __________ il __________) alla presentazione della

dichiarazione fiscale per l’anno 2021, le notificava la tassazione IC/IFD 2021,

allestita d’ufficio, accertando un reddito imponibile di fr. 134'000.- per l’IC

e di fr. 138'000.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva

stabilita in fr. 833'000.-. Nella decisione, la contribuente veniva avvertita

che il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova e che “Ciò significa che al reclamo

dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e

corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”. La

contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità

e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge” sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

B. Con scritto 30.9/2.10.2023,

la contribuente contestava la decisione di tassazione d’ufficio 2021,

argomentando che nel 2021 sarebbe stata malata, per un periodo di 6 mesi, ed in

seguito avrebbe percepito uno stipendio ridotto, poiché a beneficio

dell’indennità di disoccupazione. Chiedeva che le fosse attribuito un termine

di 10 giorni lavorativi per “(…) fornire la documentazione comprovatoria ed

eventuali dichiarazioni per anni 2021 e 2022”.

C. Il 4.10.2023 avveniva

una conversazione tra __________ e l’UT, a seguito della quale la contribuente

trasmetteva, nella medesima data, una e-mail, con la quale inviava un resoconto

delle entrate ottenute nel 2021.

Lo stesso giorno l’UT

spediva alla contribuente, tramite invio postale APlus, uno scritto, con il

quale la informava che il gravame, da lei presentato il 2.10.2023 contro la

decisione IC/IFD 2021, non adempiva i requisiti formali, poiché tardivo. Dopo

aver ricordato il termine entro il quale è possibile presentare reclamo e i

presupposti per la restituzione dei termini, invitava la reclamante a voler “giustificare

e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, entro il 18.10.2023, avvertendola

che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

D. Con decisione del

27.10.2023, trasmessa per posta APlus alla contribuente, il reclamo veniva

dichiarato irricevibile. Nella motivazione l’UT precisava che il gravame del

30.9.2023 contro la decisione del 3.8.2023 era tardivo, siccome presentato

oltre il termine di 30 giorni. Il 4.10.2023 alla contribuente era stato

assegnato un termine fino al 18.10.2023 per giustificare e documentare

compiutamente i motivi del ritardo, ma lo stesso era scaduto infruttuoso.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione che

ha dichiarato il suo reclamo irricevibile poiché tardivo. In particolare la

ricorrente sostiene di aver passato, nel 2021, un periodo molto difficile, a

causa del divorzio, di problemi sul lavoro, di una perdita del suo capitale nonché

di una malattia (burn-out), certificata anche dal dr. med. __________,

specialista in psichiatria. A causa di un’alluvione, il 25.8.2023 a __________,

avrebbe inoltre perso “un luogo abitativo” e molti dei suoi documenti. Nei mesi

di settembre ed ottobre, sarebbe stata “sconvolta” a causa di tale situazione. Non

avrebbe più la sostanza che possedeva in precedenza, poiché la stessa si era

svalutata non avendola venduta nel momento opportuno. Allega al ricorso la

dichiarazione fiscale 2021, dichiarando un reddito imponibile di fr. 29'738.-

e, nella sostanza, debiti per fr. 41'288.-.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità resistente, con

decisione del 27.10.2023, ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché

tardivo, siccome inviato oltre il termine di 30 giorni. Ha ricordato di avere

interpellato la contribuente in relazione alla questione della tempestività del

gravame, ma che, entro il termine impartito, non si era espressa in merito.

Con il ricorso, la contribuente,

senza entrare nei dettagli in merito alla questione del ritardo, sostiene di

aver avuto delle vicissitudini personali quali il divorzio, problematiche sul

lavoro, ed una malattia. Spiega inoltre di aver subito, a fine agosto 2023, la

perdita dell’abitazione e di documenti a causa di un’alluvione.

2.2

L’art.

206.

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la

decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.3

Ora, la contribuente non

contesta di aver ricevuto la decisione di tassazione del 3.8.2023, ma riconduce

la sua mancata tempestiva reazione, ossia la presentazione di un reclamo tempestivo,

ad una serie di problematiche di salute e personali.

Va pertanto valutato se

sussistono i motivi per ammettere una restituzione dei termini.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che

l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

L’art.

133.

cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

3.2

3.2.1

Ora la contribuente,

invitata ad esprimersi e a documentare le ragioni del ritardo nella

presentazione del reclamo, si è limitata, unicamente in sede ricorsuale, ad

imputare lo stesso ad una malattia (burn-out), a problemi lavorativi e

all’alluvione che ha colpito la zona del Locarnese a fine agosto 2023.

3.2.2

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare

la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.2.3

Malattie o debolezza

mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei

termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità

processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea

2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In particolare, il

Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1, ha

specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza

colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se

questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo

rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare

una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai

sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera

ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un

elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità

e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la

facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la

propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve

essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto

determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà

richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della

capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente

è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra

le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione

simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da

avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,

effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia

mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,

che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,

tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un

profano.

La prova della capacità di

discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che

questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale

della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo

generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel

caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire

stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire

ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la

presunzione è capovolta.

3.2.4

La contribuente indica di

essere stata in cura presso il dr. __________: non produce tuttavia alcun

certificato medico. Sicché non vi è spazio per ammettere la restituzione dei

termini per tale ragione.

Per quanto attiene gli

altri motivi occorre rilevare che essi, non sono né comprovati, né appaiono

tali da aver compromesso il rispetto dei termini di reclamo.

3.3

A titolo abbondanziale si

rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il

reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere

dichiarato irricevibile.

In effetti, il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132

cpv. 3 LIFD).

Vi è quindi un’inversione

dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della

propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è

manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010

con-sid. 2.1).

Con il gravame, __________

non ha presentato la dichiarazione fiscale 2021 con tutti i giustificativi né

ha comprovato la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio impugnata.

Motivo per quale, se anche il reclamo fosse stato tempestivo, avrebbe comunque

dovuto essere respinto anche nel merito

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico della

ricorrente (che le ha già anticipate).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: