80.2023.265
Procedura: tassazione d’ufficio, reddito dell’attività lucrativa indipendente, criteri di valutazione e calcolo del dispendio non noti, violazione del diritto di essere sentito
24 dicembre 2024Italiano16 min
d’imposta 2021 la contribuente ha indicato di svolgere l’attività di “casalinga”,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.265
80.2023.266
Lugano
24 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 novembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1 vive a __________
insieme al compagno __________ ed alla figlia comune, maggiorenne, impegnata
negli studi accademici.
Nella dichiarazione
d’imposta 2021 la contribuente ha indicato di svolgere l’attività di “casalinga”,
oltre ad una attività accessoria indipendente nel “mercato alimentare”, il
cui reddito è stato quantificato in fr. 6'703.-.
B. a.
L’Ispettorato
fiscale, con scritto del 24 agosto 2022, si è rivolto alla contribuente
informandola che, stando ad “informazioni in (suo) possesso”,
svolgerebbe l’attività indipendente quale “vendita di cibo da asporto”
tramite l’impresa denominata __________”. Ritenuto che i redditi derivanti da
attività indipendente sono sottoposti all’art. 17 LT e 18 LIFD, ha chiesto di
voler fornire il bilancio e il conto economico, con relativi rendiconti, per
gli anni 2016-2021.
b.
In data 27 ottobre 2022
l’Ispettorato fiscale ha segnalato all’RS 1 (di seguito UT) il caso della __________”,
che nel periodo considerato avrebbe raccolto anche fondi per fr. 33'000.- per
la sostituzione del “food truck”. Per l’Ispettorato fiscale, il calcolo
del dispendio nel periodo 2018 – 2020, effettuato per la contribuente e il suo
compagno, mostrava una disponibilità insufficiente, ragion per cui si rendevano
necessari ulteriori accertamenti volti alla determinazione del reddito
imponibile.
c.
Con scritto del 3 novembre
2022 l’UT ha chiesto a sua volta alla contribuente e al compagno di presentare
entro il 1° dicembre 2022 i documenti contabili inerenti l’attività di vendita
di cibo d’asporto per gli anni 2016 – 2020, avvertendoli che, in caso
contrario, sarebbe stata aperta una “procedura di sottrazione d’imposta con
applicazione della multa massima possibile”. L’ufficio fiscale ha anche chiesto
di chiarire eventuali partecipazioni “in seno alla __________”, precisando che
la richiesta valeva quale diffida ed in caso di inosservanza si sarebbe
proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli artt. 257 LT e 174
LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio.
C. Con decisione del 29
dicembre 2022, non essendo stato prodotto alcunché dalla contribuente, l’UT le
ha notificato la tassazione IC/IFD 2021, allestita d’ufficio, commisurando il
reddito derivante dall’attività indipendente in fr. 45'000.-. Il reddito
imponibile ammontava di conseguenza a fr. 38'400.- per l’IC ed a fr. 40’700.-
per l’IFD.
D. Con scritto del 27
gennaio 2023, la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di
tassazione d’ufficio. Ha contestato il calcolo fatto dall’ufficio fiscale ed ha
allegato un “rendiconto 2021”, redatto sempre a mano e senza allegarvi alcuna
prova documentale, che mostrerebbe un reddito netto dall’attività di “vendita
di cibo da asporto” pari a fr. 4'773.35. La reclamante ha poi precisato che
“i giustificativi sono a disposizione su richiesta” e che tale attività
dovrebbe essere attribuita soltanto a lei stessa e non anche al suo compagno.
E. a.
In data 10 maggio
2023 l’UT si è rivolto alla contribuente, avvertendola che “il reclamo
presentato non soddisfa i requisiti formali richiesti”, non essendo stata
comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Motivo per cui
le ha assegnato un ulteriore termine fino al 22 maggio 2023 per fornire tutti i
documenti comprovanti l’inesattezza della decisione reclamata, oltre ai
rendiconti per gli anni 2016-2021, già richiesti in precedenza. La contribuente
era avvertita che “scaduto infruttuosamente questo termine, il reclamo sarà
dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarà confermata”.
b.
In data 21 maggio 2023 la
reclamante ha trasmesso la fotografia di ciò che considera i “giustificativi
anno 2021 in coppia” (sic), precisando che “gli originali verranno
consegnati di persona con controfirma di ricezione”. La fotografia
riproduceva un numero imprecisato di ricevute postali di pagamento, tra loro
raggruppate.
Quanto agli anni
2017-2020, “le tassazioni (sarebbero) state fatte a __________ con la
documentazione presentata regolarmente”, mentre i relativi giustificativi
sarebbero presenti “nei libretti giallo della Posta” ritenuto che
“il
cartaceo (sarebbe) stato smarrito nel trasloco della ditta”.
La reclamante ha precisato
che “non è stata fatta denuncia perché (i giustificativi) sono finiti
nel ingombrante presso ecometro”, ma che sarebbe stato possibile “vederli
tramite libretto giallo ma sono mescolati con i pagamenti fissi privati che
tutti anno regolarmente”.
Secondo la reclamante, la
contabilità viene “tenuta a mano siccome in un anno circa sono 80/90 giorni
di lavoro e non (sono) obbligati ad avere una cassa registratrice”.
La contribuente ha infine
ribadito che l’attività accessoria sarebbe esclusivamente riconducibile a lei e
non anche al compagno.
F. Con decisione del 25
ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile,
considerate le “poche e inconcludenti informazioni trasmesse”.
G. Avverso tale
decisione RI 1 interpone tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
argomentando che l’attività lavorativa avrebbe una durata di 70/80 giorni
nell’arco dell’anno “con vendita al mercato con due ore di servizio con
prezzi che variano da 10/12 fr. per porzione”. Motivo per cui non sarebbe
possibile fatturare fr. 90'000.- all’anno. Quanto alla documentazione
richiesta, afferma di avere già prodotto tutto quanto in suo possesso.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
decisione impugnata, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo,
difettandone i requisiti di validità. In particolare, la reclamante non avrebbe
rispettato le condizioni cui la legge subordina l’impugnazione di una
tassazione d’ufficio. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se
sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato
irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione
d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18
febbraio 2019, consid. 2.1.).
2.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
2.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza
può essere portata in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente
può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito
alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento
degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata
viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia
l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed
una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non
si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione
personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere
completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente
può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
Contestata nel caso di
specie è la determinazione del reddito da attività indipendente dell’insorgente,
che l’autorità fiscale ha stabilito per apprezzamento in fr. 45'000.- operando
una tassazione d’ufficio. Il fisco ha infatti ritenuto anzitutto che la
contribuente svolgesse effettivamente un’attività indipendente nella vendita di
cibo d’asporto, unitamente al compagno convivente, senza peraltro fornire
alcuna documentazione contabile al riguardo. Dal calcolo delle entrate e delle
uscite della ricorrente e del compagno, nei periodi fiscali precedenti sarebbe
inoltre emersa una “insufficiente
disponibilità finanziaria”.
Di diverso avviso è la
ricorrente, per la quale, invece, quanto dichiarato al fisco sarebbe corretto.
Contesta la quantificazione del reddito da attività indipendente, che sarebbe
del tutto “impossibile” da conseguire con l’ipotizzata attività svolta.
3.2
La tenuta di un libro di
cassa è essenziale, soprattutto per le piccole imprese. Chi consegue ricavi
principalmente mediante contratti stipulati in modo informale, viene
generalmente pagato in contanti e non è tenuto ad emettere regolarmente fatture
o almeno ricevute, è obbligato a tenere un libro di cassa. Questo costituisce
il fulcro della registrazione. Affinché il libro cassa fornisca la prova della
correttezza delle transazioni in contanti registrate, è essenziale che gli
incassi e i pagamenti in contanti vi siano registrati in modo continuo,
completo e tempestivo e che siano controllati regolarmente - quotidianamente
nelle imprese ad alta intensità di contanti - per mezzo di verifiche di cassa.
Solo una verifica giornaliera del registratore di cassa garantisce che gli
incassi registrati corrispondano alla situazione reale. Il ruolo centrale di un
libro di cassa correttamente tenuto è ugualmente importante per tutti i tipi di
imposta (sentenza TF 2C_973/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.4.2 e
giurisprudenza citata).
3.3
Ora,
per quanto emerge dagli atti, l’UT avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza
dell’attività lucrativa indipendente per effetto di una informazione
proveniente dall’Ispettorato fiscale. Quest’ultimo ha inviato all’UT una
comunicazione il 27 ottobre 2022, facendo riferimento al food truck “__________”
e alle sue attività, sia tramite partecipazione al mercato di __________ sia
con prestazioni in occasione di eventi anche privati, quali matrimoni. Riferiva
inoltre della raccolta dell’importo di fr. 33'000.- tramite crowdfunding
per l’acquisto di un nuovo furgone. L’Ispettorato fiscale aveva anche elaborato
il calcolo delle entrate e delle uscite, per la coppia costituita dalla
ricorrente e dal suo compagno, con riferimento ai periodi fiscali dal 2016 al
2020, rilevando una carente disponibilità.
Lo stesso Ispettorato si
era già rivolto alla contribuente, il 24 agosto 2022, comunicandole di essere
venuto a conoscenza della sua attività indipendente nell’ambito della
“vendita di cibo da asporto” e invitandola a presentare “bilancio e
conto economico o relativi rendiconti per gli anni 2016-2021”. L’invito era
stato tuttavia ignorato.
Anche l’UT aveva poi
indirizzato una richiesta di collaborazione all’insorgente, il 3 novembre 2022,
avvertendola che in caso di mancata risposta, “in considerazione
dell’insufficienza di disponibilità finanziaria, per gli anni 2016-2020 verrà
aperta una procedura di sottrazione d’imposta con l’applicazione della multa
massima possibile”. Inoltre, costituendo la lettera in questione una
diffida, in caso di mancata collaborazione, le sarebbe stata inflitta una multa
per violazione degli obblighi procedurali e sarebbe stata intrapresa una
tassazione d’ufficio. Anche questa richiesta è stata ignorata dalla
contribuente.
3.4
Indipendentemente dal
fatto che l’attività in discussione sia stata esercitata dalla ricorrente o
anche dal suo compagno, è chiaro che il suo reddito debba essere dichiarato al
fisco e assoggettato all’imposta. Anche se si trattasse di un’attività a tempo
parziale e/o accessoria rispetto ad una principale, chi consegue un reddito con
il suo esercizio è tenuto alla sua dichiarazione.
È dunque ineccepibile la
richiesta, formulata ai contribuenti prima dall’Ispettorato fiscale e poi
dall’UT, di presentare i conti annuali firmati o altri documenti atti a
stabilire l’ammontare dei redditi conseguiti. Secondo gli articoli 199 cpv. 2
LT e 125 cpv. 2 LIFD, infatti, le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d’imposta i conti
annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime,
l’allegato), per il periodo fiscale in questione, o, in caso di tenuta di una
contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte
relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Come già rilevato,
tuttavia, nessuna documentazione è stata fornita.
3.5
Nelle condizioni
descritte, l’autorità di tassazione non poteva che procedere ad una tassazione
d’ufficio.
4.
4.1.
Sebbene la ricorrente non
avesse prodotto alcuna documentazione contabile in merito all’attività in
discussione neppure dopo l’esplicita richiesta di collaborazione sottoposta a
lei e al convivente dal fisco, tuttavia sostiene che il relativo reddito
sarebbe nettamente inferiore.
4.2
Per quanto concerne la
determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione
d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad
una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente
(articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga
un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un
risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo
misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto
tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai
fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4,
in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).
4.3
Nel caso in esame, il
reddito dell’attività indipendente della contribuente è stato stabilito per
apprezzamento in fr. 45'000.-, così come quello del compagno.
Né nella decisione di
tassazione d’ufficio né nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha
illustrato il metodo adottato per determinare il reddito imponibile. Nella
lettera del 3 novembre 2022, con cui chiedeva documentazione ai contribuenti,
l’UT aveva fatto riferimento ad una “insufficienza di disponibilità
finanziaria”.
Ora, in mancanza di
qualsiasi documento relativo al capitale investito nell’impresa e ai relativi
redditi, la valutazione del reddito imponibile deve chiaramente essere
intrapresa sulla base di altri criteri.
Come già accennato, dagli
atti si evince che sia stato l’Ispettorato fiscale ad informare l’UT
dell’esistenza dell’attività indipendente. Nell’informativa trasmessa all’UT,
ha fatto riferimento alla partecipazione dell’impresa dei contribuenti al
mercato di Lugano, ma anche ad eventi diversi, compresi feste private. Ha
inoltre fatto accenno alla raccolta di fondi, da loro intrapresa, per
l’acquisto di un nuovo furgone. Ha poi allegato il calcolo delle entrate e
delle uscite per gli anni dal 2016 al 2020.
In base alla
documentazione agli atti, non è possibile stabilire con quali criteri sia stato
definito il reddito litigioso. Non è noto, in particolare, se siano stati
considerati dei coefficienti sperimentali, in quale misura sia stato
determinante il calcolo delle entrate e delle uscite e quale ruolo abbia
giocato l’informazione in merito alla raccolta di fondi per l’acquisto del
furgone.
Non risulta del resto che
la stessa contribuente sia stata resa partecipe del contenuto dello scambio
d’informazioni intervenuto fra l’Ispettorato fiscale e l’UT. Non pare neppure
che le sia stato sottoposto il calcolo del dispendio, relativo peraltro a
periodi fiscali precedenti.
4.4
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione
di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa
i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di
prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3,
126.
I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –
nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata
qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art.
29.
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la
portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di
procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,
consid. 4.1.).
4.5
Il fatto che non siano
stati illustrati alla contribuente i criteri in base ai quali il suo reddito
dell’attività lucrativa indipendente è stato determinato e la circostanza che
non le sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, nella
misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima del
reddito, costituiscono delle violazioni del suo diritto di essere sentito.
La decisione di tassazione
d’ufficio, adottata dall’UT, deve conseguentemente essere annullata. Gli atti
sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione,
dopo aver garantito il diritto al contraddittorio della contribuente.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 ottobre 2024 è annullata e gli atti
sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito
il diritto di essere sentito della ricorrente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
a:
- Municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: