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Decisione

80.2023.265

Procedura: tassazione d’ufficio, reddito dell’attività lucrativa indipendente, criteri di valutazione e calcolo del dispendio non noti, violazione del diritto di essere sentito

24 dicembre 2024Italiano16 min

d’imposta 2021 la contribuente ha indicato di svolgere l’attività di “casalinga”,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.265

80.2023.266

Lugano

24 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 novembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1 vive a __________

insieme al compagno __________ ed alla figlia comune, maggiorenne, impegnata

negli studi accademici.

Nella dichiarazione

d’imposta 2021 la contribuente ha indicato di svolgere l’attività di “casalinga”,

oltre ad una attività accessoria indipendente nel “mercato alimentare”, il

cui reddito è stato quantificato in fr. 6'703.-.

B. a.

L’Ispettorato

fiscale, con scritto del 24 agosto 2022, si è rivolto alla contribuente

informandola che, stando ad “informazioni in (suo) possesso”,

svolgerebbe l’attività indipendente quale “vendita di cibo da asporto”

tramite l’impresa denominata __________”. Ritenuto che i redditi derivanti da

attività indipendente sono sottoposti all’art. 17 LT e 18 LIFD, ha chiesto di

voler fornire il bilancio e il conto economico, con relativi rendiconti, per

gli anni 2016-2021.

b.

In data 27 ottobre 2022

l’Ispettorato fiscale ha segnalato all’RS 1 (di seguito UT) il caso della __________”,

che nel periodo considerato avrebbe raccolto anche fondi per fr. 33'000.- per

la sostituzione del “food truck”. Per l’Ispettorato fiscale, il calcolo

del dispendio nel periodo 2018 – 2020, effettuato per la contribuente e il suo

compagno, mostrava una disponibilità insufficiente, ragion per cui si rendevano

necessari ulteriori accertamenti volti alla determinazione del reddito

imponibile.

c.

Con scritto del 3 novembre

2022 l’UT ha chiesto a sua volta alla contribuente e al compagno di presentare

entro il 1° dicembre 2022 i documenti contabili inerenti l’attività di vendita

di cibo d’asporto per gli anni 2016 – 2020, avvertendoli che, in caso

contrario, sarebbe stata aperta una “procedura di sottrazione d’imposta con

applicazione della multa massima possibile”. L’ufficio fiscale ha anche chiesto

di chiarire eventuali partecipazioni “in seno alla __________”, precisando che

la richiesta valeva quale diffida ed in caso di inosservanza si sarebbe

proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli artt. 257 LT e 174

LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio.

C. Con decisione del 29

dicembre 2022, non essendo stato prodotto alcunché dalla contribuente, l’UT le

ha notificato la tassazione IC/IFD 2021, allestita d’ufficio, commisurando il

reddito derivante dall’attività indipendente in fr. 45'000.-. Il reddito

imponibile ammontava di conseguenza a fr. 38'400.- per l’IC ed a fr. 40’700.-

per l’IFD.

D. Con scritto del 27

gennaio 2023, la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di

tassazione d’ufficio. Ha contestato il calcolo fatto dall’ufficio fiscale ed ha

allegato un “rendiconto 2021”, redatto sempre a mano e senza allegarvi alcuna

prova documentale, che mostrerebbe un reddito netto dall’attività di “vendita

di cibo da asporto” pari a fr. 4'773.35. La reclamante ha poi precisato che

“i giustificativi sono a disposizione su richiesta” e che tale attività

dovrebbe essere attribuita soltanto a lei stessa e non anche al suo compagno.

E. a.

In data 10 maggio

2023 l’UT si è rivolto alla contribuente, avvertendola che “il reclamo

presentato non soddisfa i requisiti formali richiesti”, non essendo stata

comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Motivo per cui

le ha assegnato un ulteriore termine fino al 22 maggio 2023 per fornire tutti i

documenti comprovanti l’inesattezza della decisione reclamata, oltre ai

rendiconti per gli anni 2016-2021, già richiesti in precedenza. La contribuente

era avvertita che “scaduto infruttuosamente questo termine, il reclamo sarà

dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarà confermata”.

b.

In data 21 maggio 2023 la

reclamante ha trasmesso la fotografia di ciò che considera i “giustificativi

anno 2021 in coppia” (sic), precisando che “gli originali verranno

consegnati di persona con controfirma di ricezione”. La fotografia

riproduceva un numero imprecisato di ricevute postali di pagamento, tra loro

raggruppate.

Quanto agli anni

2017-2020, “le tassazioni (sarebbero) state fatte a __________ con la

documentazione presentata regolarmente”, mentre i relativi giustificativi

sarebbero presenti “nei libretti giallo della Posta” ritenuto che

“il

cartaceo (sarebbe) stato smarrito nel trasloco della ditta”.

La reclamante ha precisato

che “non è stata fatta denuncia perché (i giustificativi) sono finiti

nel ingombrante presso ecometro”, ma che sarebbe stato possibile “vederli

tramite libretto giallo ma sono mescolati con i pagamenti fissi privati che

tutti anno regolarmente”.

Secondo la reclamante, la

contabilità viene “tenuta a mano siccome in un anno circa sono 80/90 giorni

di lavoro e non (sono) obbligati ad avere una cassa registratrice”.

La contribuente ha infine

ribadito che l’attività accessoria sarebbe esclusivamente riconducibile a lei e

non anche al compagno.

F. Con decisione del 25

ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile,

considerate le “poche e inconcludenti informazioni trasmesse”.

G. Avverso tale

decisione RI 1 interpone tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,

argomentando che l’attività lavorativa avrebbe una durata di 70/80 giorni

nell’arco dell’anno “con vendita al mercato con due ore di servizio con

prezzi che variano da 10/12 fr. per porzione”. Motivo per cui non sarebbe

possibile fatturare fr. 90'000.- all’anno. Quanto alla documentazione

richiesta, afferma di avere già prodotto tutto quanto in suo possesso.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la

decisione impugnata, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo,

difettandone i requisiti di validità. In particolare, la reclamante non avrebbe

rispettato le condizioni cui la legge subordina l’impugnazione di una

tassazione d’ufficio. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se

sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato

irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione

d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza

della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è

manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18

febbraio 2019, consid. 2.1.).

2.2

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che

il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.

sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con

riferimenti giurisprudenziali).

2.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza

può essere portata in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente

può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito

alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento

degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata

viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia

l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed

una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non

si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione

personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere

completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente

può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

3.

3.1.

Contestata nel caso di

specie è la determinazione del reddito da attività indipendente dell’insorgente,

che l’autorità fiscale ha stabilito per apprezzamento in fr. 45'000.- operando

una tassazione d’ufficio. Il fisco ha infatti ritenuto anzitutto che la

contribuente svolgesse effettivamente un’attività indipendente nella vendita di

cibo d’asporto, unitamente al compagno convivente, senza peraltro fornire

alcuna documentazione contabile al riguardo. Dal calcolo delle entrate e delle

uscite della ricorrente e del compagno, nei periodi fiscali precedenti sarebbe

inoltre emersa una “insufficiente

disponibilità finanziaria”.

Di diverso avviso è la

ricorrente, per la quale, invece, quanto dichiarato al fisco sarebbe corretto.

Contesta la quantificazione del reddito da attività indipendente, che sarebbe

del tutto “impossibile” da conseguire con l’ipotizzata attività svolta.

3.2

La tenuta di un libro di

cassa è essenziale, soprattutto per le piccole imprese. Chi consegue ricavi

principalmente mediante contratti stipulati in modo informale, viene

generalmente pagato in contanti e non è tenuto ad emettere regolarmente fatture

o almeno ricevute, è obbligato a tenere un libro di cassa. Questo costituisce

il fulcro della registrazione. Affinché il libro cassa fornisca la prova della

correttezza delle transazioni in contanti registrate, è essenziale che gli

incassi e i pagamenti in contanti vi siano registrati in modo continuo,

completo e tempestivo e che siano controllati regolarmente - quotidianamente

nelle imprese ad alta intensità di contanti - per mezzo di verifiche di cassa.

Solo una verifica giornaliera del registratore di cassa garantisce che gli

incassi registrati corrispondano alla situazione reale. Il ruolo centrale di un

libro di cassa correttamente tenuto è ugualmente importante per tutti i tipi di

imposta (sentenza TF 2C_973/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.4.2 e

giurisprudenza citata).

3.3

Ora,

per quanto emerge dagli atti, l’UT avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza

dell’attività lucrativa indipendente per effetto di una informazione

proveniente dall’Ispettorato fiscale. Quest’ultimo ha inviato all’UT una

comunicazione il 27 ottobre 2022, facendo riferimento al food truck “__________”

e alle sue attività, sia tramite partecipazione al mercato di __________ sia

con prestazioni in occasione di eventi anche privati, quali matrimoni. Riferiva

inoltre della raccolta dell’importo di fr. 33'000.- tramite crowdfunding

per l’acquisto di un nuovo furgone. L’Ispettorato fiscale aveva anche elaborato

il calcolo delle entrate e delle uscite, per la coppia costituita dalla

ricorrente e dal suo compagno, con riferimento ai periodi fiscali dal 2016 al

2020, rilevando una carente disponibilità.

Lo stesso Ispettorato si

era già rivolto alla contribuente, il 24 agosto 2022, comunicandole di essere

venuto a conoscenza della sua attività indipendente nell’ambito della

“vendita di cibo da asporto” e invitandola a presentare “bilancio e

conto economico o relativi rendiconti per gli anni 2016-2021”. L’invito era

stato tuttavia ignorato.

Anche l’UT aveva poi

indirizzato una richiesta di collaborazione all’insorgente, il 3 novembre 2022,

avvertendola che in caso di mancata risposta, “in considerazione

dell’insufficienza di disponibilità finanziaria, per gli anni 2016-2020 verrà

aperta una procedura di sottrazione d’imposta con l’applicazione della multa

massima possibile”. Inoltre, costituendo la lettera in questione una

diffida, in caso di mancata collaborazione, le sarebbe stata inflitta una multa

per violazione degli obblighi procedurali e sarebbe stata intrapresa una

tassazione d’ufficio. Anche questa richiesta è stata ignorata dalla

contribuente.

3.4

Indipendentemente dal

fatto che l’attività in discussione sia stata esercitata dalla ricorrente o

anche dal suo compagno, è chiaro che il suo reddito debba essere dichiarato al

fisco e assoggettato all’imposta. Anche se si trattasse di un’attività a tempo

parziale e/o accessoria rispetto ad una principale, chi consegue un reddito con

il suo esercizio è tenuto alla sua dichiarazione.

È dunque ineccepibile la

richiesta, formulata ai contribuenti prima dall’Ispettorato fiscale e poi

dall’UT, di presentare i conti annuali firmati o altri documenti atti a

stabilire l’ammontare dei redditi conseguiti. Secondo gli articoli 199 cpv. 2

LT e 125 cpv. 2 LIFD, infatti, le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d’imposta i conti

annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime,

l’allegato), per il periodo fiscale in questione, o, in caso di tenuta di una

contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte

relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Come già rilevato,

tuttavia, nessuna documentazione è stata fornita.

3.5

Nelle condizioni

descritte, l’autorità di tassazione non poteva che procedere ad una tassazione

d’ufficio.

4.

4.1.

Sebbene la ricorrente non

avesse prodotto alcuna documentazione contabile in merito all’attività in

discussione neppure dopo l’esplicita richiesta di collaborazione sottoposta a

lei e al convivente dal fisco, tuttavia sostiene che il relativo reddito

sarebbe nettamente inferiore.

4.2

Per quanto concerne la

determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione

d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad

una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente

(articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).

Secondo la giurisprudenza

della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga

un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un

risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo

misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto

tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai

fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4,

in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).

4.3

Nel caso in esame, il

reddito dell’attività indipendente della contribuente è stato stabilito per

apprezzamento in fr. 45'000.-, così come quello del compagno.

Né nella decisione di

tassazione d’ufficio né nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha

illustrato il metodo adottato per determinare il reddito imponibile. Nella

lettera del 3 novembre 2022, con cui chiedeva documentazione ai contribuenti,

l’UT aveva fatto riferimento ad una “insufficienza di disponibilità

finanziaria”.

Ora, in mancanza di

qualsiasi documento relativo al capitale investito nell’impresa e ai relativi

redditi, la valutazione del reddito imponibile deve chiaramente essere

intrapresa sulla base di altri criteri.

Come già accennato, dagli

atti si evince che sia stato l’Ispettorato fiscale ad informare l’UT

dell’esistenza dell’attività indipendente. Nell’informativa trasmessa all’UT,

ha fatto riferimento alla partecipazione dell’impresa dei contribuenti al

mercato di Lugano, ma anche ad eventi diversi, compresi feste private. Ha

inoltre fatto accenno alla raccolta di fondi, da loro intrapresa, per

l’acquisto di un nuovo furgone. Ha poi allegato il calcolo delle entrate e

delle uscite per gli anni dal 2016 al 2020.

In base alla

documentazione agli atti, non è possibile stabilire con quali criteri sia stato

definito il reddito litigioso. Non è noto, in particolare, se siano stati

considerati dei coefficienti sperimentali, in quale misura sia stato

determinante il calcolo delle entrate e delle uscite e quale ruolo abbia

giocato l’informazione in merito alla raccolta di fondi per l’acquisto del

furgone.

Non risulta del resto che

la stessa contribuente sia stata resa partecipe del contenuto dello scambio

d’informazioni intervenuto fra l’Ispettorato fiscale e l’UT. Non pare neppure

che le sia stato sottoposto il calcolo del dispendio, relativo peraltro a

periodi fiscali precedenti.

4.4

Ai

sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione

di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa

i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di

prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3,

126.

I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai

sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –

nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata

qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art.

29.

cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la

portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di

procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,

consid. 4.1.).

4.5

Il fatto che non siano

stati illustrati alla contribuente i criteri in base ai quali il suo reddito

dell’attività lucrativa indipendente è stato determinato e la circostanza che

non le sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, nella

misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima del

reddito, costituiscono delle violazioni del suo diritto di essere sentito.

La decisione di tassazione

d’ufficio, adottata dall’UT, deve conseguentemente essere annullata. Gli atti

sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione,

dopo aver garantito il diritto al contraddittorio della contribuente.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 25 ottobre 2024 è annullata e gli atti

sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito

il diritto di essere sentito della ricorrente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

a:

- Municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: