80.2023.269
Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, prestito simulato, finanziamento fra società amministrate dalla stessa persona, teoria del triangolo
18 novembre 2025Italiano21 min
patrimoniale. L’allora moglie RI 1 era attiva quale consulente presso la __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.269
80.2023.270
Lugano
18 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 novembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
Fatti
A. Nel periodo fiscale
2015, RI 2 ha lavorato per la __________ in qualità di gestore
patrimoniale. L’allora moglie RI 1 era attiva quale consulente presso la __________
di __________, società di cui era divenuta presidente con firma individuale nel
2012.
Nella dichiarazione
d’imposta 2015, presentata il 10 aprile 2017, i contribuenti hanno dichiarato
un reddito imponibile di fr. 249'195.– e una sostanza imponibile di fr.
14'425.–. Nell’elenco titoli hanno dichiarato al loro valore nominale 20 azioni
(20%) della __________, acquistate il 1° gennaio 2015.
B. Con
decisione del 29 dicembre 2022, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai
contribuenti la tassazione IC e IFD 2015, nella quale ha commisurato il reddito
imponibile in fr. 428'500.– per l’IC e in fr. 435'300.– per l’IFD e la
sostanza imponibile in fr. 418'000.–.
Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo
aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 159'782.–, facendo
riferimento a “prestazioni valutabili in denaro da __________ come da
decisione Ufficio delle persone giuridiche (fr. 33'159.–) e come da
verbale dell’Ispettorato fiscale controfirmato il 28.04.2016 (fr. 233'145.–)”,
concedendo “lo sgravio per partecipazioni qualificate”.
C.
a.
Il 31 dicembre
2022, i contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione,
chiedendo delucidazioni in merito alla voce “altri redditi della sostanza
mobiliare”, e cioè alla ripresa fiscale di fr. 233'145.–.
b.
Con scritto del 4
ottobre 2023, l’UT ha chiesto a RI 1 di fornire della documentazione ed in
particolare “la conferma dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da
parte della __________ per gli scoperti pari a 233’145.– franchi (stato
al 31.12.2012)”.
Il 23 ottobre 2023, la
reclamante ha risposto che la __________ non aveva fornito alcuna garanzia e
che l’autorità fiscale era stata informata che “il prestito sarebbe
rientrato […] e [...] che negli anni successivi fino ad oggi, il finanziamento
[sarebbe] ritornato dai soci della società”. La contribuente concludeva di
non capire “quindi per quale motivo dobbiamo rispondere di debito (comunque
ripagato in ogni caso) di cui non siamo beneficiari”.
c.
Con decisione dell’8
novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, ricordando che, come già segnalato
nello scritto del 4 ottobre 2023, in un verbale d’audizione del 28 aprile 2016,
allestito dall’ispettorato fiscale, la __________ si era impegnata a
trasmettere all’Ufficio di tassazione competente, al più tardi con l’invio
della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto deposito di
adeguate garanzie da parte della __________ per gli scoperti di 233'145 franchi
(stato al 31.12.2012). Nel caso in cui non fosse stata fornita la
documentazione richiesta, la posizione sarebbe stata sottoposta ad imposizione
quale prestazione valutabile in denaro presso i contribuenti nel periodo
fiscale 2015.
Dopo che quanto richiesto
nel verbale di audizione non era stato presentato, l’autorità fiscale aveva
richiesto nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione esaustiva
a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie.
Alla luce della risposta
del 23 ottobre 2023, secondo cui non erano state fornite garanzie ma il
finanziamento era stato rimborsato negli anni successivi, ha tratto le seguenti
conclusioni:
Si evidenzia il fatto che, il
27 settembre 2023, l’ispettorato fiscale ha finalizzato una verifica fiscale
della società __________ relativa ai periodi fiscali 2013-2018.
Nella parte relativa al
prestito a favore di __________, l’Ispettorato fiscale riporta di aver
richiesto dei chiarimenti in merito ai finanziamenti, senza alcuna presa di
posizione della controparte e, per tanto, si decide di adoperare quanto
stabilito dal verbale di audizione del 28 aprile 2016.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 si aggravano contro la
ripresa di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di
fr. 159'782.–. La __________ SA avrebbe erogato alla __________ SA un
prestito di fr. 203'748.–, rimborsabile entro il 31.12.2020, che sarebbe poi
stato rimborsato tra il 2021 e il 2022 “ a causa del rallentamento per il
blocco delle attività causa Covid”. Inoltre, la società debitrice avrebbe
ceduto alla creditrice “un inventario” del valore di fr. 92'000.– “allo
scopo di fornire una garanzia sul prestito scoperto”.
Gli insorgenti affermano
di non capire “il motivo di tale ripresa in capo alla [loro] tassazione
personale”, considerato che “il beneficiario del prestito è la società __________”,
di cui essi non sarebbero soci.
E. Nelle sue
osservazioni del 29 novembre 2023, l’UT propone la reiezione del ricorso,
confermando le motivazioni della decisione impugnata.
L’autorità di tassazione
spiega che “in occasione della verifica fiscale 2011 e 2012 della Spettabile
__________ considerate le problematiche emerse, con verbale di audizione del 28
aprile 2016, controfirmato dalla Signora RI 1, è stata definita l’imponibilità
di CHF 233'145.– in capo ai ricorrenti (imposte al 60% nel 2015)”.
Non avendo prodotto alcuna delle prove richieste, l’autorità di tassazione ha
imposto la prestazione valutabile in denaro, “applicando la riduzione
prevista per partecipazioni qualificate”. Secondo l’UT, la situazione della
società non sarebbe per nulla trasparente, “come del resto emerso anche in
sede di verifica fiscale della Spettabile __________ relativa agli anni
2013-2018”.
F. Con replica del 1°
gennaio 2014, i ricorrenti ribadiscono che non si tratterebbe di un prestito a
loro favore. La garanzia fornita dalla __________ equivarrebbe alla cessione
del suo inventario, avvenuta il 30 giugno 2018, che andava a coprire una buona
parte del valore del prestito. Nel frattempo, il prestito sarebbe stato
azzerato.
Diritto
1. Con il ricorso, gli
insorgenti contestano l’aggiunta, da parte dell’autorità di tassazione, di “altri
redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 159'782.–,
ritenendo che il prestito pari a fr. 233'145.–, concesso dalla __________
alla __________ non sarebbe loro imputabile.
Da parte sua, l’autorità
di tassazione ha accertato l’elemento di reddito imponibile fondandosi sul
rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, demandata dall’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche, competente per la __________.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta gli articoli 20
cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT sono imponibili i
redditi da sostanza mobiliare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di
liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di qualsiasi genere.
Per il capoverso 1bis,
nella versione valida per il periodo fiscale 2015, i dividendi, le quote di
utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazione […] sono imponibili in ragione del 60 per
cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento
del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa.
2.2
Tra le prestazioni
valutabili in denaro imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate
di utili menzionate agli articoli art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv.
1.
lett. b LT. Una distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a)
una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione o una
controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un
azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa
alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente
vantaggioso della prestazione è riconoscibile per gli organi societari.
Quella che è considerata
come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di
principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per
l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei
pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati. Non esiste però un
vero e proprio automatismo (“Aufrechnungsautomatismus”), di modo che,
davanti ad una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello
societario - che costituisce un indizio importante, di cui bisogna tenere conto
- un apprezzamento indipendente della situazione dell'azionista resta
necessario (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
2.3
Confrontata a casi
relativi a prestazioni valutabili in denaro, l’autorità fiscale deve portare la
prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una
prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi sufficienti
in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente
dimostrare il contrario.
Va tuttavia rilevato che,
in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello
societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio
maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni
valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio
natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata
anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025
consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
2.4
In
base alla cosiddetta teoria del triangolo, una prestazione valutabile in
denaro ad una terza persona vicina alla società può, dal punto di vista
dell’imposizione dei redditi, essere qualificata a seconda delle circostanze quale
prestazione imponibile (in particolare quale distribuzione dissimulata di
utile) presso l’azionista. Se la partecipazione rientra nella sostanza privata,
la teoria del triangolo si applica in ogni caso. Quando una prestazione
valutabile in denaro interviene fra società sorelle che sono dominate dallo
stesso socio, che detiene le partecipazioni nella sostanza privata, anche
quest’ultimo deve essere assoggettato ad imposta, se tale modo di procedere non
trova una giustificazione commerciale (sentenza del TF 2C_674/2015 e
2C_675/2015 del 26 ottobre 2017 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Una società di capitali è
libera di concedere un prestito al proprio azionista alle stesse condizioni di
cui potrebbe beneficiare un terzo. Il prestito rappresenta tuttavia una
prestazione valutabile in denaro nella misura in cui l'operazione si discosta
dalle condizioni che sarebbero state offerte a un terzo e si discosta dagli usi
e dalle condizioni abituali conformi al mercato. Ciò vale in particolare se il
prestito non rientra nello scopo sociale o risulta insolito rispetto alla
struttura del bilancio (in altre parole, quando il prestito non è coperto dai
mezzi esistenti della società o appare eccessivamente elevato rispetto agli
altri attivi e genera quindi un rischio elevato), in caso di seri dubbi sulla
solvibilità del debitore o quando non è prevista alcuna garanzia e non sussiste
alcun obbligo di rimborso, se gli interessi non sono pagati ma sono aggiunti al
conto del prestito e non esiste alcun contratto scritto. La prestazione
valutabile in denaro può consistere nella messa a disposizione di un importo
senza che sia previsto il suo rimborso, oppure nella rinuncia da parte della
società prestatrice a una controprestazione adeguata al rischio assunto. Nel
primo caso, la prestazione valutabile in denaro corrisponde all'importo versato
all'azionista, nel secondo alla differenza tra il tasso d'interesse applicato e
il tasso d'interesse che avrebbe richiesto a un terzo (sentenza del TF 9C_565/2023
del 12 settembre 2024 consid. 5.3.1 e giurisprudenza citata, in particolare DTF
138.
II 57 consid. 3.1 e 3.2).
3.2
Per quanto riguarda il
debito rappresentato dal mutuo stesso, non vi è alcuna prestazione valutabile
in denaro se l’azionista a cui la società ha concesso il prestito è tenuto,
come qualsiasi terzo mutuatario, al rimborso. Diverso è il caso in cui non si
possa prevedere il rimborso del prestito, perché le parti non lo hanno previsto
o perché non si può contare su un rimborso. La giurisprudenza parla, per
qualificare queste situazioni, di prestiti «simulati», ma non è necessario
dimostrare che siano soddisfatte le condizioni rigorose di una simulazione ai
sensi del diritto civile (art. 18 cpv. 1 CO). Ciò che conta è la volontà delle
parti che l'importo versato dalla società all'azionista (o a una persona vicina)
sia rimborsato (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.3.2
e giurisprudenza citata).
3.3
Sapere se le parti hanno
previsto o meno un rimborso dipende dalla loro volontà interna che, per sua
natura, non può essere provata direttamente, ma può solo essere dedotta dalle
circostanze esterne. Per essere ammessa, una simulazione deve basarsi su indizi
chiari. In quanto fatto generatore dell'imposizione, l'onere della prova spetta
all'autorità fiscale (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid.
5.4.1
e giurisprudenza citata).
Nella sentenza DTF 138 II
57, il Tribunale federale ha sintetizzato gli indizi che entrano in gioco a
questo proposito. Il modo in cui il prestito è trattato a livello contabile nel
bilancio della società mutuante e quello in cui il debitore lo riporta nella
sua dichiarazione dei redditi sono elementi determinanti per valutare se si
tratti di un vero e proprio prestito. Infatti, la mancata contabilizzazione del
credito nel bilancio della società creditrice e l'assenza di menzione del
debito e della deduzione degli interessi passivi nella dichiarazione fiscale
del debitore sono elementi che possono significare che gli interessati stessi
considerano che il prestito non esiste. Vi è un chiaro indizio di simulazione
se una società concede un prestito al proprio azionista mentre questi si trova
in una situazione finanziaria molto difficile, tale da non consentirgli di
assumersi gli obblighi derivanti dal prestito, ovvero il pagamento degli
interessi e degli ammortamenti.
Il fatto che il
beneficiario del prestito utilizzi i fondi messi a disposizione per mantenere
il proprio tenore di vita o rifinanziare i propri debiti privati è un indizio
di simulazione. Anche altri indizi depongono a favore di un prestito simulato,
sebbene, presi isolatamente, non siano determinanti. Di per sé, l'assenza di un
contratto scritto non è quindi molto determinante, poiché può essere dovuta ad
altri motivi che non l'intenzione di simulazione. Neppure il fatto che lo scopo
statutario del mutuante non comprenda la concessione di crediti permette di
concludere necessariamente che si tratti di una simulazione. Il fatto che il
prestito rappresenti un importo insolito rispetto alla struttura del bilancio,
ad esempio quando il prestito costituisce l'unico attivo significativo della
società o supera i fondi propri, è un indizio di possibile simulazione, tenendo
conto del fatto che, per valutare la quota rappresentata dal prestito nel
bilancio della società mutuante, si devono prendere in considerazione anche le
riserve occulte constatate sugli attivi (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12
settembre 2024 consid. 5.4.2 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II
57.
consid. 5.1).
3.4
Il
Tribunale federale distingue inoltre tra il caso in cui la volontà di
rimborsare sia assente sin dall'inizio e quello in cui essa sia constatata solo
successivamente, perché l'azionista e la società concordano, espressamente o
con atti concludenti, una rinuncia al credito. Nel primo caso si parla di
«simulazione originaria» («ursprüngliche Simulation») e nel secondo di
«simulazione successiva» («nachträgliche Simulation»). Questi concetti
dimostrano chiaramente che il termine simulazione utilizzato in questo senso è
più ampio rispetto al concetto del diritto civile.
Per valutare se un
prestito sia stato simulato sin dall'inizio (simulazione originaria), occorre
esaminare le circostanze prevalenti al momento della concessione dell'importo
contestato. È questa l'idea espressa dalla giurisprudenza quando sottolinea che,
per valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, occorre
tenere conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti
o almeno prevedibili. Nella DTF 138 II 57, il Tribunale federale ha tuttavia
ammesso che il successivo rimborso del prestito escludeva in linea di principio
l'ammissione di una simulazione originaria, a meno che tale rimborso non fosse
avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l'autorità fiscale aveva
ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale
valutazione.
Se dalle circostanze
prevalenti al momento della concessione degli importi esaminati non emerge un
quadro chiaro di simulazione, è necessario attendere. Infatti, l'ammissione di
una simulazione è possibile solo sulla base di indizi chiari, in mancanza dei
quali l'autorità deve attendere che gli indizi si intensifichino fino a
costituire una prova indiscutibile. La constatazione che il debito non sia
almeno parzialmente diminuito nel tempo è un indizio di simulazione successiva,
così come il fatto che il prestito sia aumentato in modo considerevole,
nonostante la difficile situazione finanziaria del debitore. Anche il fatto che
gli interessi passivi siano aggiunti al debito principale e non pagati è un
indizio di simulazione. Una simulazione successiva può essere ammessa se dalle
circostanze risulta che l'azionista ha chiaramente l'intenzione di sottrarre
mezzi alla società. Ciò può verificarsi se vengono adottate misure a livello
societario, ad esempio se il credito viene ammortizzato. Se l'autorità fiscale
constata che un prestito inizialmente concordato dalle parti è diventato
successivamente simulato, la ripresa avviene per il periodo fiscale per il
quale è stata constatata la simulazione (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12
settembre 2024 consid. 5.4.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II
57.
consid. 5.2).
4.
4.1.
Dapprima
l’Ispettorato fiscale e poi l’UT hanno qualificato il prestito elargito dalla __________, di
cui la ricorrente era presidente del Consiglio di Amministrazione con firma
individuale, alla __________, quale prestazione valutabile in denaro da imporre
a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di
fr. 233'145.–.
4.2
La questione del prestito
concesso dalla __________ SA alla __________ SA è stata oggetto di due
verifiche fiscali.
Nel rapporto del 6 marzo
2016, relativo ai periodi fiscali 2011 e 2012 si legge che, a fine 2012, si
constata uno scoperto della __________ SA di complessivi fr. 233'145.–, che in
considerazione delle particolari relazioni con la contribuente rappresenta un
prestito ad una persona vicina. L’Ispettorato fiscale ha quindi stabilito che,
al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposta 2015 la contribuente
avrebbe dovuto confermare l'avvenuto deposito di garanzie da parte della __________
SA per gli scoperti e che, in caso contrario, l’intero ammontare sarebbe stato
imposto presso __________ a titolo di prestazioni valutabili in denaro.
Il 28 aprile 2016 i
coniugi __________ hanno sottoscritto un verbale di audizione, nel quale si
legge quanto segue:
Qualora
al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposte 2015 la __________, __________
non dovesse trasmettere al competente ufficio di tassazione la conferma di
avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ per gli
scoperti pari al 31.12.2[0]12 a complessivi CHF 233'145 la posizione sarà
sottoposta ad imposizione quale prestazione valutabile in denaro presso la
contribuente nel periodo fiscale 2015 per l’importo del credito ancora
scoperto.
Nel secondo rapporto del
27.
settembre 2023, al termine di una verifica estesa ai periodi fiscali dal
2013.
al 2018, l’Ispettorato registra il fatto che non è stata fornita alcuna
documentazione attendibile, ragione per cui l’investimento è stato qualificato
attivo fittizio.
4.3
Ancora nella procedura di reclamo
relativa alla tassazione dei ricorrenti, l’UT si è rivolto a questi ultimi,
facendo riferimento al verbale del 28 aprile 2016, secondo cui “i
contribuenti avrebbero dovuto trasmettere all’autorità fiscale, al più tardi
con l’invio della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto
deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA per gli scoperti
pari a 233’145 franchi (stato al 31.12.2012): in mancanza di questa
documentazione, la posizione sarebbe stata imposta quale prestazione valutabile
in denaro per l’importo del credito ancora scoperto”. L’autorità chiedeva
pertanto “nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione
esaustiva a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte di __________
SA”. Se la documentazione non fosse pervenuta entro il 24 ottobre 2023, la
decisione di tassazione sarebbe stata confermata.
Nella risposta del 23
ottobre 2023 all’UT, i ricorrenti hanno affermato che la situazione relativa al
prestito era “già stata ampiamente spiegata”, che di “garanzie non ne
sono state fornite” e che “il finanziamento [è] stato ritornato ai soci
della società”.
Alla luce del fatto che,
ancora nel rapporto del 27 settembre 2023, l’Ispettorato fiscale aveva
constatato che, alle sue richieste di chiarimenti in merito ai finanziamenti,
non era seguita nessuna presa di posizione, l’UT ha respinto il reclamo.
5.
Ora, nella
fattispecie vi è stato un importante finanziamento fra società amministrate
dalle stesse persone. La concessione del finanziamento non rientra fra gli
scopi della società creditrice e presentava fin dall’inizio un carattere
insolito. Per questa ragione, l’autorità di tassazione l’ha da subito
qualificata prestito simulato e ha ripreso l’importo corrispondente quale
distribuzione dissimulata di utile, nella tassazione della __________ SA. In
applicazione della teoria del triangolo, la prestazione in questione è stata
considerata quale prestazione valutabile in denaro a favore dei soci, i quali
hanno apportato in forma mascherata il capitale prelevato dalla società
mutuante alla società mutuataria (v. supra, consid. 2.4 e giurisprudenza
citata).
In queste circostanze,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spettava ai ricorrenti, quali
organi e soci della società, criticare nel dettaglio natura e importo della
prestazione valutabile in denaro. Non avendolo fatto, la ripresa è giustificata
anche a livello dell’azionista (v. supra, consid. 2.3 e giurisprudenza
citata).
La suddetta conclusione si
impone a maggior ragione pensando al fatto che i ricorrenti hanno sottoscritto,
il 28 aprile 2016, un verbale, nel quale l’autorità di tassazione gli
prospettava l’imposizione della prestazione valutabile in denaro nella tassazione
del periodo fiscale 2015, qualora la __________ SA non avesse prodotto “la
conferma di avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA
per gli scoperti”.
6.
6.1.
Indipendentemente
da quanto precede, è indubbio che il finanziamento in discussione sia
qualificabile quale prestito simulato.
6.2
La __________ ha concesso
un prestito alla __________ senza redigere alcun contratto, senza stabilire
alcun piano di rimborso e senza percepire interessi. A parte il fatto che la
concessione di finanziamenti non rientra nel suo scopo sociale, verosimilmente
non avrebbe fatto una simile prestazione ad un terzo indipendente. Le parti non
hanno mai fornito spiegazioni in merito alle ragioni della concessione del
prestito.
Per quanto riguarda la
società debitrice, la __________, in liquidazione dal 7 agosto 2023, ha quale
scopo sociale, in particolare, la gestione di un salone di parrucchiere e di un
centro estetico. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale del 27 settembre 2023 si
apprende che ha gestito un salone di bellezza nel __________ di __________ fino
al 2018. Fin dalla sua iscrizione a Registro di commercio, RI 1 ne è stata amministratrice
unica con firma individuale, mentre, dal 3 gennaio 2013, il marito ne è
divenuto presidente e la moglie vicepresidente, entrambi con firma individuale.
Dal rapporto
dell’Ispettorato fiscale del 6 marzo 2017 risulta inoltre che, nell’ambito
della verifica, sono stati prodotti una lettera d’intenti e un contratto
fiduciario, relativi alla __________ SA, entrambi sottoscritti da __________,
zia di RI 1. Fra gli impiegati della __________ SA inoltre sarebbe figurata la
madre di quest’ultima.
Essendo amministratrice di
entrambe le società, RI 1 non poteva non riconoscere il vantaggio che stava
concedendo.
6.3
Come rilevato, la __________
non ha mai fornito né il contratto di mutuo né la documentazione relativa alle
garanzie apportate né un piano di rimborso del prestito. Ancora durante la
procedura di reclamo, nella risposta del 23 ottobre 2023 alla lettera dell’UT,
i ricorrenti avevano affermato che di “garanzie non ne sono state fornite”. Solo
nell’ambito della procedura di ricorso, gli insorgenti hanno sostenuto che la
garanzia fornita da __________ sarebbe stata costituita dalla cessione di un
inventario, avvenuta il 30 giugno 2018.
Non è noto in cosa
consista l’inventario oggetto del contratto di cessione datato 30 giugno 2018.
In ogni caso, il valore attribuitogli di fr. 92'000.– è nettamente inferiore al
valore del debito, che alla fine del 2018 ammontava a ben fr. 290'169.–.
6.4
Nel
ricorso i contribuenti affermano in modo generico che il prestito sarebbe stato
rimborsato “tra il 2021 e il 2022”. L’asserzione non è in alcun modo
documentata, in particolare mediante la produzione un avviso di accredito
bancario, che permetta di verificare il versamento nei conti della società.
In ogni caso, si è già
ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quando si tratta
di valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, si tiene
conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti o
almeno prevedibili. In particolare, il successivo rimborso del prestito esclude
in linea di principio l’ammissione di una simulazione originaria, a meno che
non sia avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l’autorità fiscale aveva
ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale
valutazione (v. supra, consid. 3.4 e giurisprudenza citata).
Non si può non chiedersi
peraltro dove avrebbe trovato i mezzi necessari la società debitrice, se si
pensa che la stessa è fallita nel corso del 2023.
Non basta certo
l’affermazione del sopravvenuto rimborso, di molto posteriore rispetto alla
qualifica del finanziamento quale prestito simulato, a giustificare la rinuncia
all’imposizione della prestazione valutabile in denaro.
7.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: