Lexipedia

Decisione

80.2023.269

Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, prestito simulato, finanziamento fra società amministrate dalla stessa persona, teoria del triangolo

18 novembre 2025Italiano21 min

patrimoniale. L’allora moglie RI 1 era attiva quale consulente presso la __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.269

80.2023.270

Lugano

18 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 novembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC

e IFD 2015.

Fatti

Fatti

A. Nel periodo fiscale

2015, RI 2 ha lavorato per la __________ in qualità di gestore

patrimoniale. L’allora moglie RI 1 era attiva quale consulente presso la __________

di __________, società di cui era divenuta presidente con firma individuale nel

2012.

Nella dichiarazione

d’imposta 2015, presentata il 10 aprile 2017, i contribuenti hanno dichiarato

un reddito imponibile di fr. 249'195.– e una sostanza imponibile di fr.

14'425.–. Nell’elenco titoli hanno dichiarato al loro valore nominale 20 azioni

(20%) della __________, acquistate il 1° gennaio 2015.

B. Con

decisione del 29 dicembre 2022, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai

contribuenti la tassazione IC e IFD 2015, nella quale ha commisurato il reddito

imponibile in fr. 428'500.– per l’IC e in fr. 435'300.– per l’IFD e la

sostanza imponibile in fr. 418'000.–.

Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo

aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 159'782.–, facendo

riferimento a “prestazioni valutabili in denaro da __________ come da

decisione Ufficio delle persone giuridiche (fr. 33'159.–) e come da

verbale dell’Ispettorato fiscale controfirmato il 28.04.2016 (fr. 233'145.–)”,

concedendo “lo sgravio per partecipazioni qualificate”.

C.

a.

Il 31 dicembre

2022, i contribuenti hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione,

chiedendo delucidazioni in merito alla voce “altri redditi della sostanza

mobiliare”, e cioè alla ripresa fiscale di fr. 233'145.–.

b.

Con scritto del 4

ottobre 2023, l’UT ha chiesto a RI 1 di fornire della documentazione ed in

particolare “la conferma dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da

parte della __________ per gli scoperti pari a 233’145.– franchi (stato

al 31.12.2012)”.

Il 23 ottobre 2023, la

reclamante ha risposto che la __________ non aveva fornito alcuna garanzia e

che l’autorità fiscale era stata informata che “il prestito sarebbe

rientrato […] e [...] che negli anni successivi fino ad oggi, il finanziamento

[sarebbe] ritornato dai soci della società”. La contribuente concludeva di

non capire “quindi per quale motivo dobbiamo rispondere di debito (comunque

ripagato in ogni caso) di cui non siamo beneficiari”.

c.

Con decisione dell’8

novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, ricordando che, come già segnalato

nello scritto del 4 ottobre 2023, in un verbale d’audizione del 28 aprile 2016,

allestito dall’ispettorato fiscale, la __________ si era impegnata a

trasmettere all’Ufficio di tassazione competente, al più tardi con l’invio

della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto deposito di

adeguate garanzie da parte della __________ per gli scoperti di 233'145 franchi

(stato al 31.12.2012). Nel caso in cui non fosse stata fornita la

documentazione richiesta, la posizione sarebbe stata sottoposta ad imposizione

quale prestazione valutabile in denaro presso i contribuenti nel periodo

fiscale 2015.

Dopo che quanto richiesto

nel verbale di audizione non era stato presentato, l’autorità fiscale aveva

richiesto nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione esaustiva

a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie.

Alla luce della risposta

del 23 ottobre 2023, secondo cui non erano state fornite garanzie ma il

finanziamento era stato rimborsato negli anni successivi, ha tratto le seguenti

conclusioni:

Si evidenzia il fatto che, il

27 settembre 2023, l’ispettorato fiscale ha finalizzato una verifica fiscale

della società __________ relativa ai periodi fiscali 2013-2018.

Nella parte relativa al

prestito a favore di __________, l’Ispettorato fiscale riporta di aver

richiesto dei chiarimenti in merito ai finanziamenti, senza alcuna presa di

posizione della controparte e, per tanto, si decide di adoperare quanto

stabilito dal verbale di audizione del 28 aprile 2016.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 si aggravano contro la

ripresa di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di

fr. 159'782.–. La __________ SA avrebbe erogato alla __________ SA un

prestito di fr. 203'748.–, rimborsabile entro il 31.12.2020, che sarebbe poi

stato rimborsato tra il 2021 e il 2022 “ a causa del rallentamento per il

blocco delle attività causa Covid”. Inoltre, la società debitrice avrebbe

ceduto alla creditrice “un inventario” del valore di fr. 92'000.– “allo

scopo di fornire una garanzia sul prestito scoperto”.

Gli insorgenti affermano

di non capire “il motivo di tale ripresa in capo alla [loro] tassazione

personale”, considerato che “il beneficiario del prestito è la società __________”,

di cui essi non sarebbero soci.

E. Nelle sue

osservazioni del 29 novembre 2023, l’UT propone la reiezione del ricorso,

confermando le motivazioni della decisione impugnata.

L’autorità di tassazione

spiega che “in occasione della verifica fiscale 2011 e 2012 della Spettabile

__________ considerate le problematiche emerse, con verbale di audizione del 28

aprile 2016, controfirmato dalla Signora RI 1, è stata definita l’imponibilità

di CHF 233'145.– in capo ai ricorrenti (imposte al 60% nel 2015)”.

Non avendo prodotto alcuna delle prove richieste, l’autorità di tassazione ha

imposto la prestazione valutabile in denaro, “applicando la riduzione

prevista per partecipazioni qualificate”. Secondo l’UT, la situazione della

società non sarebbe per nulla trasparente, “come del resto emerso anche in

sede di verifica fiscale della Spettabile __________ relativa agli anni

2013-2018”.

F. Con replica del 1°

gennaio 2014, i ricorrenti ribadiscono che non si tratterebbe di un prestito a

loro favore. La garanzia fornita dalla __________ equivarrebbe alla cessione

del suo inventario, avvenuta il 30 giugno 2018, che andava a coprire una buona

parte del valore del prestito. Nel frattempo, il prestito sarebbe stato

azzerato.

Diritto

1. Con il ricorso, gli

insorgenti contestano l’aggiunta, da parte dell’autorità di tassazione, di “altri

redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 159'782.–,

ritenendo che il prestito pari a fr. 233'145.–, concesso dalla __________

alla __________ non sarebbe loro imputabile.

Da parte sua, l’autorità

di tassazione ha accertato l’elemento di reddito imponibile fondandosi sul

rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, demandata dall’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche, competente per la __________.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta gli articoli 20

cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT sono imponibili i

redditi da sostanza mobiliare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di

liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da

partecipazioni di qualsiasi genere.

Per il capoverso 1bis,

nella versione valida per il periodo fiscale 2015, i dividendi, le quote di

utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in

denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società

cooperative e buoni di partecipazione […] sono imponibili in ragione del 60 per

cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento

del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa.

2.2

Tra le prestazioni

valutabili in denaro imponibili possono rientrare le distribuzioni dissimulate

di utili menzionate agli articoli art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv.

1.

lett. b LT. Una distribuzione dissimulata di utili è data quando: (a)

una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione o una

controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un

azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa

alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente

vantaggioso della prestazione è riconoscibile per gli organi societari.

Quella che è considerata

come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di

principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per

l'azionista, e ciò vale in particolare quando la società procede a dei

pagamenti che non sono né contabilizzati né giustificati. Non esiste però un

vero e proprio automatismo (“Aufrechnungsautomatismus”), di modo che,

davanti ad una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello

societario - che costituisce un indizio importante, di cui bisogna tenere conto

- un apprezzamento indipendente della situazione dell'azionista resta

necessario (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

2.3

Confrontata a casi

relativi a prestazioni valutabili in denaro, l’autorità fiscale deve portare la

prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una

prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi sufficienti

in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente

dimostrare il contrario.

Va tuttavia rilevato che,

in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello

societario, l’azionista che è anche organo della società e/o socio

maggioritario non si può limitare a contestare la percezione di prestazioni

valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve criticare nel dettaglio

natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa, una ripresa è giustificata

anche a livello dell’azionista (sentenza del TF 9C_499/2024 del 20 gennaio 2025

consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

2.4

In

base alla cosiddetta teoria del triangolo, una prestazione valutabile in

denaro ad una terza persona vicina alla società può, dal punto di vista

dell’imposizione dei redditi, essere qualificata a seconda delle circostanze quale

prestazione imponibile (in particolare quale distribuzione dissimulata di

utile) presso l’azionista. Se la partecipazione rientra nella sostanza privata,

la teoria del triangolo si applica in ogni caso. Quando una prestazione

valutabile in denaro interviene fra società sorelle che sono dominate dallo

stesso socio, che detiene le partecipazioni nella sostanza privata, anche

quest’ultimo deve essere assoggettato ad imposta, se tale modo di procedere non

trova una giustificazione commerciale (sentenza del TF 2C_674/2015 e

2C_675/2015 del 26 ottobre 2017 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Una società di capitali è

libera di concedere un prestito al proprio azionista alle stesse condizioni di

cui potrebbe beneficiare un terzo. Il prestito rappresenta tuttavia una

prestazione valutabile in denaro nella misura in cui l'operazione si discosta

dalle condizioni che sarebbero state offerte a un terzo e si discosta dagli usi

e dalle condizioni abituali conformi al mercato. Ciò vale in particolare se il

prestito non rientra nello scopo sociale o risulta insolito rispetto alla

struttura del bilancio (in altre parole, quando il prestito non è coperto dai

mezzi esistenti della società o appare eccessivamente elevato rispetto agli

altri attivi e genera quindi un rischio elevato), in caso di seri dubbi sulla

solvibilità del debitore o quando non è prevista alcuna garanzia e non sussiste

alcun obbligo di rimborso, se gli interessi non sono pagati ma sono aggiunti al

conto del prestito e non esiste alcun contratto scritto. La prestazione

valutabile in denaro può consistere nella messa a disposizione di un importo

senza che sia previsto il suo rimborso, oppure nella rinuncia da parte della

società prestatrice a una controprestazione adeguata al rischio assunto. Nel

primo caso, la prestazione valutabile in denaro corrisponde all'importo versato

all'azionista, nel secondo alla differenza tra il tasso d'interesse applicato e

il tasso d'interesse che avrebbe richiesto a un terzo (sentenza del TF 9C_565/2023

del 12 settembre 2024 consid. 5.3.1 e giurisprudenza citata, in particolare DTF

138.

II 57 consid. 3.1 e 3.2).

3.2

Per quanto riguarda il

debito rappresentato dal mutuo stesso, non vi è alcuna prestazione valutabile

in denaro se l’azionista a cui la società ha concesso il prestito è tenuto,

come qualsiasi terzo mutuatario, al rimborso. Diverso è il caso in cui non si

possa prevedere il rimborso del prestito, perché le parti non lo hanno previsto

o perché non si può contare su un rimborso. La giurisprudenza parla, per

qualificare queste situazioni, di prestiti «simulati», ma non è necessario

dimostrare che siano soddisfatte le condizioni rigorose di una simulazione ai

sensi del diritto civile (art. 18 cpv. 1 CO). Ciò che conta è la volontà delle

parti che l'importo versato dalla società all'azionista (o a una persona vicina)

sia rimborsato (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid. 5.3.2

e giurisprudenza citata).

3.3

Sapere se le parti hanno

previsto o meno un rimborso dipende dalla loro volontà interna che, per sua

natura, non può essere provata direttamente, ma può solo essere dedotta dalle

circostanze esterne. Per essere ammessa, una simulazione deve basarsi su indizi

chiari. In quanto fatto generatore dell'imposizione, l'onere della prova spetta

all'autorità fiscale (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12 settembre 2024 consid.

5.4.1

e giurisprudenza citata).

Nella sentenza DTF 138 II

57, il Tribunale federale ha sintetizzato gli indizi che entrano in gioco a

questo proposito. Il modo in cui il prestito è trattato a livello contabile nel

bilancio della società mutuante e quello in cui il debitore lo riporta nella

sua dichiarazione dei redditi sono elementi determinanti per valutare se si

tratti di un vero e proprio prestito. Infatti, la mancata contabilizzazione del

credito nel bilancio della società creditrice e l'assenza di menzione del

debito e della deduzione degli interessi passivi nella dichiarazione fiscale

del debitore sono elementi che possono significare che gli interessati stessi

considerano che il prestito non esiste. Vi è un chiaro indizio di simulazione

se una società concede un prestito al proprio azionista mentre questi si trova

in una situazione finanziaria molto difficile, tale da non consentirgli di

assumersi gli obblighi derivanti dal prestito, ovvero il pagamento degli

interessi e degli ammortamenti.

Il fatto che il

beneficiario del prestito utilizzi i fondi messi a disposizione per mantenere

il proprio tenore di vita o rifinanziare i propri debiti privati è un indizio

di simulazione. Anche altri indizi depongono a favore di un prestito simulato,

sebbene, presi isolatamente, non siano determinanti. Di per sé, l'assenza di un

contratto scritto non è quindi molto determinante, poiché può essere dovuta ad

altri motivi che non l'intenzione di simulazione. Neppure il fatto che lo scopo

statutario del mutuante non comprenda la concessione di crediti permette di

concludere necessariamente che si tratti di una simulazione. Il fatto che il

prestito rappresenti un importo insolito rispetto alla struttura del bilancio,

ad esempio quando il prestito costituisce l'unico attivo significativo della

società o supera i fondi propri, è un indizio di possibile simulazione, tenendo

conto del fatto che, per valutare la quota rappresentata dal prestito nel

bilancio della società mutuante, si devono prendere in considerazione anche le

riserve occulte constatate sugli attivi (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12

settembre 2024 consid. 5.4.2 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II

57.

consid. 5.1).

3.4

Il

Tribunale federale distingue inoltre tra il caso in cui la volontà di

rimborsare sia assente sin dall'inizio e quello in cui essa sia constatata solo

successivamente, perché l'azionista e la società concordano, espressamente o

con atti concludenti, una rinuncia al credito. Nel primo caso si parla di

«simulazione originaria» («ursprüngliche Simulation») e nel secondo di

«simulazione successiva» («nachträgliche Simulation»). Questi concetti

dimostrano chiaramente che il termine simulazione utilizzato in questo senso è

più ampio rispetto al concetto del diritto civile.

Per valutare se un

prestito sia stato simulato sin dall'inizio (simulazione originaria), occorre

esaminare le circostanze prevalenti al momento della concessione dell'importo

contestato. È questa l'idea espressa dalla giurisprudenza quando sottolinea che,

per valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, occorre

tenere conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti

o almeno prevedibili. Nella DTF 138 II 57, il Tribunale federale ha tuttavia

ammesso che il successivo rimborso del prestito escludeva in linea di principio

l'ammissione di una simulazione originaria, a meno che tale rimborso non fosse

avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l'autorità fiscale aveva

ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale

valutazione.

Se dalle circostanze

prevalenti al momento della concessione degli importi esaminati non emerge un

quadro chiaro di simulazione, è necessario attendere. Infatti, l'ammissione di

una simulazione è possibile solo sulla base di indizi chiari, in mancanza dei

quali l'autorità deve attendere che gli indizi si intensifichino fino a

costituire una prova indiscutibile. La constatazione che il debito non sia

almeno parzialmente diminuito nel tempo è un indizio di simulazione successiva,

così come il fatto che il prestito sia aumentato in modo considerevole,

nonostante la difficile situazione finanziaria del debitore. Anche il fatto che

gli interessi passivi siano aggiunti al debito principale e non pagati è un

indizio di simulazione. Una simulazione successiva può essere ammessa se dalle

circostanze risulta che l'azionista ha chiaramente l'intenzione di sottrarre

mezzi alla società. Ciò può verificarsi se vengono adottate misure a livello

societario, ad esempio se il credito viene ammortizzato. Se l'autorità fiscale

constata che un prestito inizialmente concordato dalle parti è diventato

successivamente simulato, la ripresa avviene per il periodo fiscale per il

quale è stata constatata la simulazione (sentenza del TF 9C_565/2023 del 12

settembre 2024 consid. 5.4.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 138 II

57.

consid. 5.2).

4.

4.1.

Dapprima

l’Ispettorato fiscale e poi l’UT hanno qualificato il prestito elargito dalla __________, di

cui la ricorrente era presidente del Consiglio di Amministrazione con firma

individuale, alla __________, quale prestazione valutabile in denaro da imporre

a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di

fr. 233'145.–.

4.2

La questione del prestito

concesso dalla __________ SA alla __________ SA è stata oggetto di due

verifiche fiscali.

Nel rapporto del 6 marzo

2016, relativo ai periodi fiscali 2011 e 2012 si legge che, a fine 2012, si

constata uno scoperto della __________ SA di complessivi fr. 233'145.–, che in

considerazione delle particolari relazioni con la contribuente rappresenta un

prestito ad una persona vicina. L’Ispettorato fiscale ha quindi stabilito che,

al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposta 2015 la contribuente

avrebbe dovuto confermare l'avvenuto deposito di garanzie da parte della __________

SA per gli scoperti e che, in caso contrario, l’intero ammontare sarebbe stato

imposto presso __________ a titolo di prestazioni valutabili in denaro.

Il 28 aprile 2016 i

coniugi __________ hanno sottoscritto un verbale di audizione, nel quale si

legge quanto segue:

Qualora

al più tardi con l’invio della dichiarazione d’imposte 2015 la __________, __________

non dovesse trasmettere al competente ufficio di tassazione la conferma di

avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ per gli

scoperti pari al 31.12.2[0]12 a complessivi CHF 233'145 la posizione sarà

sottoposta ad imposizione quale prestazione valutabile in denaro presso la

contribuente nel periodo fiscale 2015 per l’importo del credito ancora

scoperto.

Nel secondo rapporto del

27.

settembre 2023, al termine di una verifica estesa ai periodi fiscali dal

2013.

al 2018, l’Ispettorato registra il fatto che non è stata fornita alcuna

documentazione attendibile, ragione per cui l’investimento è stato qualificato

attivo fittizio.

4.3

Ancora nella procedura di reclamo

relativa alla tassazione dei ricorrenti, l’UT si è rivolto a questi ultimi,

facendo riferimento al verbale del 28 aprile 2016, secondo cui “i

contribuenti avrebbero dovuto trasmettere all’autorità fiscale, al più tardi

con l’invio della dichiarazione fiscale 2015, la conferma dell’avvenuto

deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA per gli scoperti

pari a 233’145 franchi (stato al 31.12.2012): in mancanza di questa

documentazione, la posizione sarebbe stata imposta quale prestazione valutabile

in denaro per l’importo del credito ancora scoperto”. L’autorità chiedeva

pertanto “nuovamente ai contribuenti di presentare la documentazione

esaustiva a comprova dell’avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte di __________

SA”. Se la documentazione non fosse pervenuta entro il 24 ottobre 2023, la

decisione di tassazione sarebbe stata confermata.

Nella risposta del 23

ottobre 2023 all’UT, i ricorrenti hanno affermato che la situazione relativa al

prestito era “già stata ampiamente spiegata”, che di “garanzie non ne

sono state fornite” e che “il finanziamento [è] stato ritornato ai soci

della società”.

Alla luce del fatto che,

ancora nel rapporto del 27 settembre 2023, l’Ispettorato fiscale aveva

constatato che, alle sue richieste di chiarimenti in merito ai finanziamenti,

non era seguita nessuna presa di posizione, l’UT ha respinto il reclamo.

5.

Ora, nella

fattispecie vi è stato un importante finanziamento fra società amministrate

dalle stesse persone. La concessione del finanziamento non rientra fra gli

scopi della società creditrice e presentava fin dall’inizio un carattere

insolito. Per questa ragione, l’autorità di tassazione l’ha da subito

qualificata prestito simulato e ha ripreso l’importo corrispondente quale

distribuzione dissimulata di utile, nella tassazione della __________ SA. In

applicazione della teoria del triangolo, la prestazione in questione è stata

considerata quale prestazione valutabile in denaro a favore dei soci, i quali

hanno apportato in forma mascherata il capitale prelevato dalla società

mutuante alla società mutuataria (v. supra, consid. 2.4 e giurisprudenza

citata).

In queste circostanze,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spettava ai ricorrenti, quali

organi e soci della società, criticare nel dettaglio natura e importo della

prestazione valutabile in denaro. Non avendolo fatto, la ripresa è giustificata

anche a livello dell’azionista (v. supra, consid. 2.3 e giurisprudenza

citata).

La suddetta conclusione si

impone a maggior ragione pensando al fatto che i ricorrenti hanno sottoscritto,

il 28 aprile 2016, un verbale, nel quale l’autorità di tassazione gli

prospettava l’imposizione della prestazione valutabile in denaro nella tassazione

del periodo fiscale 2015, qualora la __________ SA non avesse prodotto “la

conferma di avvenuto deposito di adeguate garanzie da parte della __________ SA

per gli scoperti”.

6.

6.1.

Indipendentemente

da quanto precede, è indubbio che il finanziamento in discussione sia

qualificabile quale prestito simulato.

6.2

La __________ ha concesso

un prestito alla __________ senza redigere alcun contratto, senza stabilire

alcun piano di rimborso e senza percepire interessi. A parte il fatto che la

concessione di finanziamenti non rientra nel suo scopo sociale, verosimilmente

non avrebbe fatto una simile prestazione ad un terzo indipendente. Le parti non

hanno mai fornito spiegazioni in merito alle ragioni della concessione del

prestito.

Per quanto riguarda la

società debitrice, la __________, in liquidazione dal 7 agosto 2023, ha quale

scopo sociale, in particolare, la gestione di un salone di parrucchiere e di un

centro estetico. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale del 27 settembre 2023 si

apprende che ha gestito un salone di bellezza nel __________ di __________ fino

al 2018. Fin dalla sua iscrizione a Registro di commercio, RI 1 ne è stata amministratrice

unica con firma individuale, mentre, dal 3 gennaio 2013, il marito ne è

divenuto presidente e la moglie vicepresidente, entrambi con firma individuale.

Dal rapporto

dell’Ispettorato fiscale del 6 marzo 2017 risulta inoltre che, nell’ambito

della verifica, sono stati prodotti una lettera d’intenti e un contratto

fiduciario, relativi alla __________ SA, entrambi sottoscritti da __________,

zia di RI 1. Fra gli impiegati della __________ SA inoltre sarebbe figurata la

madre di quest’ultima.

Essendo amministratrice di

entrambe le società, RI 1 non poteva non riconoscere il vantaggio che stava

concedendo.

6.3

Come rilevato, la __________

non ha mai fornito né il contratto di mutuo né la documentazione relativa alle

garanzie apportate né un piano di rimborso del prestito. Ancora durante la

procedura di reclamo, nella risposta del 23 ottobre 2023 alla lettera dell’UT,

i ricorrenti avevano affermato che di “garanzie non ne sono state fornite”. Solo

nell’ambito della procedura di ricorso, gli insorgenti hanno sostenuto che la

garanzia fornita da __________ sarebbe stata costituita dalla cessione di un

inventario, avvenuta il 30 giugno 2018.

Non è noto in cosa

consista l’inventario oggetto del contratto di cessione datato 30 giugno 2018.

In ogni caso, il valore attribuitogli di fr. 92'000.– è nettamente inferiore al

valore del debito, che alla fine del 2018 ammontava a ben fr. 290'169.–.

6.4

Nel

ricorso i contribuenti affermano in modo generico che il prestito sarebbe stato

rimborsato “tra il 2021 e il 2022”. L’asserzione non è in alcun modo

documentata, in particolare mediante la produzione un avviso di accredito

bancario, che permetta di verificare il versamento nei conti della società.

In ogni caso, si è già

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quando si tratta

di valutare se un prestito concesso sia (originariamente) simulato, si tiene

conto degli sviluppi successivi solo nella misura in cui erano già noti o

almeno prevedibili. In particolare, il successivo rimborso del prestito esclude

in linea di principio l’ammissione di una simulazione originaria, a meno che

non sia avvenuto in modo abusivo, vale a dire dopo che l’autorità fiscale aveva

ritenuto che il prestito fosse simulato e nel tentativo di contrastare tale

valutazione (v. supra, consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

Non si può non chiedersi

peraltro dove avrebbe trovato i mezzi necessari la società debitrice, se si

pensa che la stessa è fallita nel corso del 2023.

Non basta certo

l’affermazione del sopravvenuto rimborso, di molto posteriore rispetto alla

qualifica del finanziamento quale prestito simulato, a giustificare la rinuncia

all’imposizione della prestazione valutabile in denaro.

7.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: