80.2023.271
Imposta sugli utili immobiliari: valore di investimento, possesso durato oltre venti anni, deduzione del valore di stima vigente venti anni prima, determinante la data di entrata in vigore della stima ufficiale
2 settembre 2025Italiano12 min
venduto ai coniugi __________ e __________ il mapp. n. __________ RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.271
Lugano
2 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 novembre 2023 contro la decisione del 27 novembre 2023 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico del
26 maggio 2023, iscritto a Registro fondiario il 20 giugno 2023, RI 1 ha
venduto ai coniugi __________ e __________ il mapp. n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 420'000.–.
Nella dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari, la venditrice ha fatto valere in deduzione,
al posto del valore di acquisto, il valore di stima in vigore 20 anni prima,
stabilito in fr. 207'458.–. Al netto di tutte le deduzioni, ha dichiarato un
utile imponibile di fr. 160’105.70.
B. Con decisione del 26
ottobre 2023, l’RS 1 (UT) ha notificato alla venditrice la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr.
267'865.– e l’imposta dovuta in fr. 10'714.60. In particolare, la stima in
vigore 20 anni prima è stata determinata in fr. 142'540.–.
C. Con reclamo del 9
novembre 2023, la contribuente ha contestato il valore considerato
dall’autorità di tassazione quale valore di stima di 20 anni prima,
argomentando che, da un documento ufficiale in suo possesso, la stima di fr. 207'458.–,
da lei dichiarata, era stata stabilita considerando quale momento determinante
il 1° gennaio 2003 ed era pertanto applicabile per il calcolo dell’utile
immobiliare imponibile.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 27 novembre 2023, nella quale ha
sostenuto che il momento determinante, indicato nella decisione dell’Ufficio di
stima allegata al reclamo, si riferiva alla “situazione catastale (descrizione
del fondo) e non alla stima”. Il valore applicato dalla stessa autorità
nella decisione impugnata era rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2004.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’applicazione dell’importo di fr. 142'540.– quale valore di stima in vigore 20
anni prima, argomentando che la decisione relativa alla Revisione generale
delle stime, in suo possesso, “indicava… chiaramente il momento determinante
stabilito dal Consiglio di Stato (art. 40 LSt) la data del 01.01.2003 e in tale
data, la stima di 20 anni fa indicata era di fr. 207'458.–”.
In via subordinata, “qualora
fosse comprovata e documentata la data del 31.12.2004”, l’insorgente chiede
che sia dedotto non il valore di stima in vigore 20 anni prima bensì il valore
di acquisto, che corrisponde a fr. 160'000.–.
E. Nelle sue
osservazioni dell’11 dicembre 2023, l’autorità di tassazione ribadisce che il
valore di stima applicato nel calcolo dell’utile immobiliare imponibile è
rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2004. Non si oppone per contro alla
deduzione del valore di acquisto, invece del valore si stima di 20 anni prima.
Diritto
1. 1.1.
Lo
Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (v. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari ‑ Commentario degli articoli da 123 a 140 LT
con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59
s.).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la
ricorrente ha fatto valere in deduzione, quale valore di investimento, il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà, da lei
indicato in fr. 207'458.–. Secondo l’Ufficio di tassazione, tuttavia,
quest’ultimo valore di stima sarebbe entrato in vigore solo il 1° gennaio 2005,
mentre venti anni prima del trasferimento di proprietà imponibile il valore di
stima ufficiale sarebbe ammontato a fr. 142'540.–.
2.2
Per l’art. 12 cpv. 1 della
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) sono imponibili gli utili da
sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente
parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di
parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di
investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che la definizione dell’utile immobiliare imponibile proposta
dall’art. 12 cpv. 1 LAID si riallaccia al sistema generale dell’imposizione del
reddito globale netto (“Gesamtreineinkommensbesteuerung”), previsto
dall’art. 7 cpv. 1 LAID (cfr. p. es. la sentenza del 6 maggio 2013 n.
2C_77/2013 e giurisprudenza citata). Il riferimento al “valore di sostituzione”
implica che i cantoni sono liberi – in caso di lunga durata del possesso – di
assoggettare all’imposta il guadagno effettivamente conseguito o di prevedere
un limite per il calcolo del guadagno imponibile; in questa ipotesi il prezzo
di acquisto viene sostituito da un altro valore (cfr. Messaggio del 25 maggio
1983.
del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta,
in FF 1983 III p. 64). Il valore sostitutivo deve concedere ai cantoni la
possibilità di delimitare nel tempo la commisurazione dell’utile immobiliare,
nel caso di proprietà di lunga durata (cfr. la sentenza del 6 maggio 2013 cit.,
consid. 5.2, con riferimento a: Zwahlen,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/1, 2a ediz., Basilea 2002, n. 56 ad art. 12 LAID).
Sempre secondo l’Alta
Corte, anche nel caso in cui la commisurazione dell’utile immobiliare viene
delimitata nel tempo, l’utile immobiliare deve restare la base di calcolo
effettiva: con il “valore sostitutivo” viene semplicemente introdotta una
finzione legale in merito al valore di investimento ad un determinato momento
stabilito dal legislatore cantonale. Il valore sostitutivo deve pertanto essere
inteso, dal profilo della legge sull’armonizzazione, quale nozione economica e
deve essere determinato in modo tale da esprimere quel valore che corrisponde
al valore di acquisto nel momento stabilito dalla legge. Ci si deve basare
allora sul principio della determinazione del valore venale (cfr. la sentenza
del 6 maggio 2013 cit., consid. 5.3).
2.3
Il legislatore ticinese ha
adottato quale valore sostitutivo, in caso di possesso durato oltre venti anni,
il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà.
La deroga al principio
generale, prevista dall'art. 129 cpv. 2 LT, va intesa quale agevolazione di
natura meramente processuale e, meglio, probatoria, giustificata dalla
particolarità della situazione: consente di determinare in modo schematico il
valore del precedente acquisto in quei casi in cui, data la lunga se non
lunghissima durata del possesso, risulterebbe oltremodo difficile rintracciare
le pezze giustificative relative ai costi di investimento (CDT n. 80.2003.175
del 19 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 11t consid. 6.2. e 6.3.; inoltre Soldini/Pedroli, op. cit., p. 193).
3.
3.1.
La ricorrente ha prodotto
una decisione di stima del 1° febbraio 2004, con la quale l’Ufficio cantonale di
stima ha commisurato in fr. 207'458.– il valore globale di stima del mapp. n. __________
RFD di __________. Nella decisione si legge che “i valori sono definiti in
base alla situazione vigente al momento determinante stabilito dal Consiglio di
Stato (art. 40 LSt)” e che “esso è stato fissato al giorno 01.01.2003”.
Secondo l’autorità di
tassazione, tuttavia, tale valore di stima sarebbe entrato in vigore solo il 1°
gennaio 2005 e non sarebbe pertanto applicabile nel caso in esame.
3.2
L’art. 6 cpv. 1 della
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst;
RL 215.600) prevede che i valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze
idriche di tutti i Comuni del Cantone, siano oggetto, una prima volta, di una
revisione generale in base ad un programma definito dal Consiglio di Stato.
Per l’art. 6 cpv. 2 Lst i nuovi
valori di stima sono messi in vigore contemporaneamente per tutti i Comuni.
Per quanto concerne la
procedura di revisione generale delle stime, l’art. 29 cpv. 1 Lst ha introdotto
il sistema di raccolta dati tramite formulario, quale supporto per
l'elaborazione delle stime (dichiarazione di stima). Secondo l’art. 30 cpv. 1
Lst la procedura di revisione inizia con la trasmissione dei formulari tramite
i Municipi ai proprietari di fondi censiti nel Cantone.
L’art. 32 cpv. 1 Lst
dispone che l’Autorità, tramite il Municipio, comunichi le decisioni di stima
relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d’accertamento e
di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all’avviso di pubblicazione.
La decisione di stima è impugnabile dapprima mediante reclamo alla stessa
Autorità preposta (art. 34 Lst) e poi mediante ricorso al Tribunale di
espropriazione (art. 37 Lst) e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38
Lst).
3.3
L’art. 40 Lst stabilisce
che tutti i valori di stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del
Cantone siano definiti in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al
momento determinante stabilito dal Consiglio di Stato, il quale fissa pure l’entrata
in vigore simultanea dei nuovi valori di stima e di ogni ulteriore
aggiornamento.
Nel messaggio del
Consiglio di Stato si spiega che è stato previsto che i valori di stima degli
immobili di tutti i Comuni del Cantone, determinati in virtù della nuova legge,
entrino contemporaneamente in vigore (vedi art. 6) e che la data della loro
simultanea messa in vigore sarà fissata dal Consiglio di Stato (Messaggio 4375
del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare, ad art. 41).
3.4
Con decreto esecutivo del
19.
dicembre 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei
valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del
Cantone.
Con decisione 30 aprile
2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di
stima ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi
per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1° giugno 2004, indicando
che il termine per presentare eventuali reclami sarebbe scaduto il 2 settembre
2004.
Con decreto esecutivo del
7.
dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito che “la
data di entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio
del Cantone Ticino è il 1° gennaio 2005”.
3.5
Ne consegue che il valore
di stima ufficiale di fr. 207'458.–, indicato nella decisione del 1° febbraio
2004, è entrato in vigore solo il 1° gennaio 2005, come previsto dal citato
decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2004.
La data del 1° gennaio
2003, menzionata nella decisione del 1° febbraio 2004, non concerne l’entrata
in vigore della stima bensì il momento determinante per stabilire la “situazione
di fatto e di diritto”, sulla cui base procedere alla revisione generale delle
stime.
In altri termini, la
revisione generale delle stime si è basata sulla situazione di fatto e di
diritto dei fondi al 1° gennaio 2003, ma le nuove stime sono entrate in vigore
il 1° gennaio 2005.
La decisione impugnata,
che ha negato l’applicazione del valore di stima determinato nell’ambito della
revisione generale delle stime, è dunque legittima. Tale valore non era infatti
ancora in vigore venti anni prima del trasferimento di proprietà imponibile.
4.
In via subordinata,
l’insorgente chiede che, invece del valore di stima ufficiale in vigore venti
anni prima del trasferimento di proprietà imponibile, sia dedotto il valore di
acquisto.
Come visto, l’art. 129
cpv. 2 LT non impone di dedurre il valore di stima vigente venti anni prima, se
l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, ma
consente unicamente al venditore di “chiedere” che tale valore “valga quale
valore di investimento fino a tale data”.
Con il ricorso, la
contribuente ha prodotto copia dell’istanza di iscrizione del 14 novembre 1984,
da cui risulta che il mapp. n. __________ RFD di __________ era stato
acquistato da __________ per fr. 160'000.–. La ricorrente ha acquistato
l’immobile per successione nel 2023. Nulla si oppone pertanto alla deduzione
del valore di acquisto di fr. 160'000.–, al posto del valore di stima ufficiale
di fr. 142'540.–.
5.
Il ricorso è
parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico della ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 novembre 2023 è riformata nel senso
che quale valore d’investimento deducibile è dedotto il valore di acquisto di
fr. 160'000.–, al posto del valore di stima di 20 anni fa.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 60.–
per un totale di fr. 660.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di due terzi (fr. 440.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: