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Decisione

80.2023.274

Deduzioni: alimenti per figli minorenni, pagamento di spese oltre agli alimenti pattuiti, spese dentarie, onere della prova

30 aprile 2024Italiano15 min

giugno 2023. Aggiungeva altresì di essersi fatto carico di spese straordinarie nei

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.274

80.2023.275

Lugano

30 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 novembre 2023 contro la decisione del 15 novembre 2023 in materia di IC/IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è divorziato dal

marzo 2021. Ha due figli, __________ (02.03.2004), apprendista, e __________

(2008) che vivono con la mamma __________ (v. Movpop; ultima consultazione:

10.04.2024).

Il contribuente è impiegato

presso la __________ con sede a __________. Dichiara di percepire

fr. 94'558.‑ quale reddito da attività lucrativa dipendente.

Con la Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2022, per quanto qui d’interesse, il contribuente fa valere la

deduzione degli alimenti per i due figli minorenni in ragione di fr. 36'000.‑,

ossia fr. 1'500.‑ al mese per ciascuno, e la deduzione sociale per

figli a carico pari a fr. 22’200.‑.

B. L’11 ottobre 2023, l’RS

1 (di seguito: RS 1) notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC/IFD 2022.

Rispetto a quanto

dichiarato, l’autorità di tassazione concedeva in deduzione unicamente

fr. 18'750.‑ di alimenti per i figli minorenni e fr. 5'550.‑

per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD quale deduzione per figli a carico.

Sia per l’IC sia per

l’IFD, l’RS 1 adduceva a motivo che i “valori [erano stati] rettificati

in base agli elementi noti, sentenza o convenzione. Per __________, minorenne,

fr. 1'250.‑ x 12 mesi [mentre] per __________, maggiorenne

dal 02.03.2022, fr. 1'250.‑ x 3 mesi”. Inoltre, “la deduzione

per figli maggiorenni a carico [veniva] ripartita tra i due genitori

(solo per __________)”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato determinato in

fr. 52'000.‑ e la sostanza imponibile in fr. 3'000.‑ (entrambi

parimenti determinanti per l’aliquota). L’imposta cantonale assommava a

fr. 3'226.80.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 57'100.‑

(determinante anche per l’aliquota) e il debito d’imposta ammontava a

fr. 638.60.

C. Il 12 ottobre 2023, RI

1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione, contestando l’operato

dell’autorità che gli aveva accordato solo parzialmente sia la deduzione degli

alimenti per i figli sia la deduzione per figli a carico.

Spiegava di dover versare

fr. 1'250.‑ al mese per ognuno dei due figli fino alla fine della

loro formazione scolastica. Durante il periodo fiscale 2022, __________ stava

seguendo un apprendistato della durata di 3 anni che si sarebbe concluso nel

giugno 2023. Aggiungeva altresì di essersi fatto carico di spese straordinarie nei

confronti dei due figli ed in particolare di quelle del dentista per la figlia __________.

D. Con decisione datata

15 novembre 2023, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di

prima istanza. Per l’autorità di tassazione,

ai sensi delle vigenti

disposizioni (cfr. circolare N. 18 Ddc […]), dal mese del compimento del 18mo

anno di età del figlio/a, i contributi alimentari non sono più fiscalmente

deducibili nella partita fiscale di chi li paga e non sono più imponibili nella

partita fiscale di chi li riceve.

A compensazione di tale fatto,

la deduzione per figlio a carico può essere suddivisa tra i due genitori,

invece di attribuirla interamente al genitore presso cui il figlio è

domiciliato.

Nel caso in esame la decisione

di prima sede appare giusta e corretta: per la figlia minorenne sono stati

ammessi in deduzione tutti gli alimenti (1250x12) mentre per il figlio sono

stati ammessi in deduzione solo per tre mesi (1250x3) attribuendo poi ½ della

deduzione per figlio a carico al punto 25.1. Per quanto riguarda le spese extra

citate (paghetta, dentista, ecc) le stesse possono essere ammesse

esclusivamente in presenza di una convenzione tra le parti che specifichi in

dettaglio il trattamento e la copertura di tali spese, ciò che non risulta agli

atti nel caso in esame.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che per il figlio __________ ‑ nonostante

sia diventato maggiorenne e frequenti un tirocinio triennale che terminerà nel

giugno 2024 ‑ deve versare mensilmente fr. 1'350.‑

come deciso dal Pretore di __________ il 4 febbraio 2021 (v. estratto decisione

del Pretore della Giurisdizione di __________, inc. __________; allegato al

ricorso).

Conferma di versare il medesimo

importo di fr. 1'350.‑ anche per la figlia __________, ancora

minorenne.

L’insorgente contesta la

decisione dell’autorità di tassazione anche perché sono stati accertati

unicamente fr. 1'250.‑ quali alimenti mensili per ogni figlio,

mentre il Pretore ha stabilito che l’ammontare debba essere di fr. 1'350.‑.

Afferma di versare alimenti annui per entrambi i suoi figli pari a

fr. 32'400.‑.

In più, per __________

allega una fattura parziale del dentista, indirizzata alla ex moglie, alfine di

comprovare le “spese extra” che deve sopportare e che vorrebbe poter dedurre.

Diritto

1. 1.1.

Giusta gli articoli 32

cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dai

proventi gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di

mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.

1.2.

Fintanto

che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri

al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a

LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli

alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua

autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f

LIFD; art. 22 lett. f LT) mentre sono deducibili per il contribuente che

li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c

LT).

1.3.

Secondo il principio di

corrispondenza o congruenza (Korrespondenzprinzip; principe de concordance),

gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i

figli sotto la sua autorità parentale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 58a s. ad art. 23

LIFD, p. 516; sentenza TF 2C_544/2019 del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF

2020 II p. 418 ss) che a sua volta può beneficiare della deduzione per i figli

a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD e, per la sola imposta cantonale, della deduzione dalla

sostanza per ogni figlio minorenne ex art. 48 lett. b LT. D’altro

canto, questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). La

deducibilità degli alimenti per i figli minorenni vale nel frattempo solo per

gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di famiglia, ma non per gli

alimenti versati a titolo volontario (Circ. AFC no. 30 del 21 dicembre 2010

sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).

1.4.

I contributi di

mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità

parentale del genitore che riceve gli alimenti (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., n. 52 ad art. 33 LIFD, p. 683) e possono rivestire la forma di

pagamenti (Geldleistungen) diretti e ricorrenti ma anche di prestazioni

in natura (Natural- und Barunterhalt) o di assunzione di costi indiretti

(Betreuungsunterhalt; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48

DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 34 ss, p. 992 ss, in particolare n.

48 ad art. 33 LIFD, p. 995 e riferimenti citati; Hunziker/Mayer-Knobel in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022,

n. 23a ss ad art. 23 LIFD, p. 563 s.). Servono alla copertura dei bisogni

vitali, senza che il destinatario benefici di alcun incremento patrimoniale (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit.,

n. 48 ad art. 33 LIFD, p. 683; n. 60 ad art. 23 LIFD, p. 516 s.).

Gli alimenti versati al

coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di

regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere

versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli

interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche

prestazioni in natura (Circ. AFC no. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p.

32; v. p. es. StE B 27.2 DBG/SG 2016 Nr. 44).

1.5.

Gli alimenti sono di

regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per

contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2., p. 32).

Recentemente, il Tribunale federale si è occupato della questione relativa alla

deduzione degli alimenti fatta valere da un contribuente che aveva smesso di

versare i contributi di mantenimento per i propri figli minorenni nel modo

previsto dalla sentenza di divorzio, pretendendo di aver instaurato, in maniera

informale, un sistema di pagamenti indiretti alla sua ex moglie, senza tuttavia

aver modificato la sentenza di divorzio. Una tale modifica avrebbe dovuto

comportare un accordo scritto e la sua ratifica da parte dell’autorità di

protezione del minore, inesistente nel caso di specie (sentenza TF 2C_544/2019

del 21.04.2020 consid. 6.2 e 6.3 = RDAF 2020 II p. 418 ss). Il Tribunale

federale afferma che un accordo amichevole tra gli ex coniugi riguardo al

pagamento degli alimenti che si scosta da quanto stabilito dalla sentenza di

divorzio non è di principio determinante sul piano fiscale (consid. 6.6). Il

contribuente che desidera ottenere la deduzione fiscale relativa al pagamento

di contributi di mantenimento deve in ogni caso attestare la conclusione di un

accordo chiaro (e cifrato) con l’altro genitore relativo agli oneri di

mantenimento e dimostrare di aver effettivamente eseguito le obbligazioni

finanziarie che ne derivano. Solo i contributi effettivamente pagati possono

essere considerati. L’Alta Corte ha ribadito che corollario a questa regola è

che solo i contributi di mantenimento effettivamente pagati sono imponibili

presso il loro destinatario in virtù dell’art. 23 lett. f LIFD (consid.

5.3).

Per ragioni di giustizia

fiscale, su questo punto è d’obbligo un certo rigore, poiché la concessione

della deduzione dei contributi di mantenimento presso un genitore conduce di

principio ad un aumento del reddito imponibile in misura equivalente presso

l’altro genitore, conformemente al principio di corrispondenza. Per quanto

riguarda quest’altro genitore, spetterà all’autorità fiscale dimostrare i

contributi di mantenimento realmente versati prima di poterli imporre presso di

lui, conformemente alle regole relative all’onere della prova. Il Tribunale

federale conclude affermando che ‑ in mancanza di prove

sufficienti ‑ conviene evitare che delle deduzioni fiscali

siano ammesse in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD senza che

un importo corrispondente sia imposto quale reddito ai sensi dell’art. 23 lett.

f LIFD (consid. 6.7).

Considerandi

2.

2.1.

Con il suo ricorso, il

contribuente fa valere una deduzione pari a fr. 32'400.‑

[(fr. 1'350.‑ * 12 mesi) *2] quali alimenti versati ai due figli, di

cui uno divenuto maggiorenne nel corso del periodo fiscale.

Da parte sua, l’RS 1 ha

concesso unicamente una deduzione di fr. 18'750.‑.

2.2

Per quanto riguarda il

diverso trattamento riservato al versamento degli alimenti tra figli minorenni

e figli maggiorenni, come correttamente argomentato dall’autorità di tassazione

nella decisione impugnata, gli alimenti per i figli non più soggetti

all’autorità parentale non sono deducibili per colui che è tenuto al loro

versamento.

Il 2 marzo 2022, __________

ha compiuto 18 anni.

Pertanto, dal mese di

aprile 2022 il padre non poteva più beneficiare della deduzione degli alimenti

pagati per __________, ormai maggiorenne.

A questo proposito, si

osserva che ‑ nonostante tra gli atti a disposizione

dell’autorità giudicante non vi sia alcuna prova dell’effettivo pagamento degli

alimenti da parte del ricorrente (attestazioni bancarie, estratti conto,

ecc.) ‑ l’RS 1 gli ha comunque concesso la deduzione di

fr. 1'250.‑ rispettivamente per i primi 3 mesi dell’anno per __________

e per tutto l’anno per __________, ancora minorenne nel periodo fiscale sub

judice, per un totale di fr. 18’750.‑.

2.3

Il ricorrente critica altresì

l’ammontare degli alimenti considerato dall’autorità di tassazione nel suo

accertamento.

Ora, è stato lo stesso

contribuente, nel suo reclamo, a quantificare in “CHF 1'250.‑ al

mese” gli alimenti pagati ai figli. Nella copia parziale della sentenza del

Pretore, allegata al ricorso, il contributo alimentare è invece stabilito in fr. 1'350.‑

al mese per ciascuno dei due figli (inc. __________ del 4 febbraio 2021, n. 5,

p. 5).

Secondo il principio di

congruenza, poc’anzi citato, gli alimenti versati devono essere imposti al

genitore che li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale (minorenni).

Nell’esame di un ricorso,

la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze

dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla

tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).

A questo proposito, la

Camera ha chiesto all’RS 1 di poter visionare la decisione di tassazione IC/IFD

2022.

dell’ex moglie del ricorrente. Quest’ultima dichiarava di ricevere

alimenti per figli minorenni pari a fr. 30'000.‑ (fr. 6'000.‑

in meno rispetto a quanto dichiarato dall’ex marito), importo che l’RS 1 ha

ridotto a fr. 18'750.‑ ‑ come per il

ricorrente – spiegando che i “versamenti per figli maggiorenni non

[sono] imponibili. Gli alimenti ricevuti per il figlio __________ sono

stati calcolati fino al compimento del 18mo anno di età”.

L’importo dichiarato dalla

ex moglie corrisponde dunque a quanto indicato dallo stesso ricorrente nel

reclamo a suo tempo interposto contro la decisione di tassazione. Infatti,

l’importo di 15'000 franchi per ciascun figlio equivale ad un ammontare mensile

di fr. 1'250.‑.

Pertanto, concordando le

decisioni di tassazione di chi versa gli alimenti per i figli minorenni e può

dedurli e di chi li riceve e a cui sono imposti, l’operato dell’RS 1 si rivela

corretto.

Come già ricordato, del

resto, l’insorgente non ha prodotto alcun giustificativo dei versamenti in

questione e non ha pertanto provato di aver versato più dell’importo ammesso in

deduzione dall’autorità fiscale.

La decisione impugnata deve

essere confermata.

3.

3.1.

Inoltre, il ricorrente

chiede che gli siano riconosciute in deduzione anche le spese straordinarie di

cui si è fatto carico, in particolare per le cure dentarie cui è stata

sottoposta la figlia __________ e la “paghetta” del figlio __________.

La poc’anzi menzionata

sentenza del Pretore stabilisce che “per le spese straordinarie fa stato

l’art. 286 cpv. 3 CC”, secondo il quale il giudice può obbligare i genitori

a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e

imprevisti del figlio. Inoltre, “in ogni caso, salvo nei casi di urgenza, i

genitori si consulteranno prima di qualsiasi spesa straordinaria per concordare

l’opportunità e la suddivisione esatta dei costi, previa valutazione dei

preventivi scritti di spesa” (inc. __________ del 4 febbraio 2021, n. 5, p.

6).

3.2

A questo proposito, si

osserva che, di principio, in applicazione analogica della regola generale

prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B

13.1

n. 8).

Come visto, il

contribuente che desidera ottenere la deduzione fiscale relativa al pagamento

di contributi di mantenimento deve in ogni caso attestare la conclusione di un

accordo chiaro (e cifrato) con l’altro genitore relativo agli oneri di

mantenimento e dimostrare di aver effettivamente eseguito le obbligazioni

finanziarie che ne derivano. Solo i contributi effettivamente pagati possono

essere considerati.

3.3

Nella fattispecie,

l’insorgente ha presentato una fattura parziale, tra l’altro indirizzata alla

ex moglie, relativa alle cure dentarie cui è stata sottoposta __________.

Dal documento ‑ fornito

per la prima volta in sede di ricorso ‑ non è tuttavia

possibile risalire a chi tra i due genitori abbia effettivamente “pagato

[il] 29.12.2022” la rata di fr. 202.80 e/o chi si sia accollato

l’intera spesa di fr. 1'923.20, come da “fattura n. […] del

19.05.2022”.

Dagli atti a disposizione

dell’autorità giudicante non è neppure dato sapere se gli ex coniugi si siano

accordati per la suddivisione di questo contributo speciale.

Trattandosi di un elemento

in riduzione dell’onere fiscale, spettava al ricorrente dimostrare di aver effettivamente

sopportato la spesa, ciò che in casu non ha comprovato.

Su questo aspetto,

l’operato dell’RS 1 non presta il fianco ad alcuna critica.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: