80.2023.278
Deduzioni: premi e contributi per assicurazioni contro le malattie, premi di cassa malati coperti da prestazioni complementari, nessuna deduzione
31 marzo 2025Italiano12 min
contestando la mancata deduzione degli oneri assicurativi. Argomentavano di essere
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.278
80.2023.279
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 dicembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC
e IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2022 del 15 settembre 2023, e meglio nel Modulo 6 allegato
alla medesima, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto la deduzione di fr. 10'500.-
dal reddito imponibile come spese per oneri assicurativi.
B. Nella decisione di
tassazione, notificata ai contribuenti il 18 ottobre 2023, l’RS 1 (in seguito:
UT) ha ammesso la deduzione per oneri assicurativi unicamente nella misura di
fr. 1'003.-, ovvero “al netto dei sussidi cassa malati”.
C. Con reclamo del 17
ottobre 2023, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione,
contestando la mancata deduzione degli oneri assicurativi. Argomentavano di essere
beneficiari non del sussidio per l’assicurazione malattie obbligatoria, bensì
di prestazioni complementari ed allegavano a comprova una lettera intitolata “Comunicazione
di prestazione complementare”, inviata loro dall’Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) il 12 dicembre 2022.
D. Con decisione dell’8
novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che “i contribuenti
hanno beneficiato nell’anno 2022 di sussidi cassa malati di fr. 6552 a testa” e
che “risulta… dagli attestati rilasciati dalla cassa malati validi per
l’anno 2022 che i premi dovuti sono stati inferiori ai sussidi cassa malati
percepiti e sopracitati”, con la conseguenza che “la deduzione fatta in
sede di prima istanza è di fatto errata a favore dei contribuenti”. L’autorità
di tassazione ha tuttavia rinunciato a modificare la tassazione a svantaggio
dei reclamanti, “ritenuto l’importo”.
E. Alla decisione
suddetta è seguito uno scambio di corrispondenza fra l’UT e i contribuenti. Questi
ultimi hanno domandato all’UT di rivedere la decisione, basandosi
sostanzialmente sui loro precedenti argomenti e producendo il foglio di calcolo
per la prestazione complementare AVS/AI. In risposta, l’UT ha evidenziato che
la documentazione prodotta dai contribuenti presentava un’indicazione di
prestazione complementare al mese pari a fr. 0.- per l’anno 2022, conformemente
con quanto motivato dall’Ufficio nella propria decisione su reclamo. Ha poi indicato
ai contribuenti che avevano la facoltà di presentare ricorso alla Camera di
diritto di tributario.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la deduzione degli oneri assicurativi, nella misura di fr. 10'500.-.
Ribadiscono di essere beneficiari di prestazioni complementari, e non di
sussidio di cassa malati (RIPAM), ragione per cui la deduzione degli oneri
assicurativi domandata nella dichiarazione fiscale dovrebbe essere integralmente
ammessa. La richiesta sarebbe inoltre conforme alle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2022.
Diritto
1. 1.1.
Per l’imposta cantonale,
secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i
versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie
e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli
interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale
·
di 10’500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione
domestica e
·
di 5’200.- franchi per gli altri contribuenti.
Per i contribuenti che non
versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate
di 4’300.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica di 2’200.-
franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase
LT).
1.2.
Ai fini del calcolo
dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e
contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non
compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1,
contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del
contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a
concorrenza di una somma globale di:
·
3’500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
·
1’700 franchi per gli altri contribuenti
(art. 33 cpv. 1 lett. g
LIFD valida per il periodo fiscale 2022);
Le deduzioni secondo il
capoverso 1 lettera g sono aumentate della metà per i contribuenti che
non versano contributi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè
al 2° e al 3° Pilastro A) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa
per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 35
capoverso 1bis lettere a
o b (art.
33 cpv. 1bis lettere a e b LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Nella dichiarazione d’imposta,
i contribuenti avevano indicato in complessivi fr. 10'500.- il totale dei premi
pagati per l’assicurazione contro le malattie. L’UT ha ridotto tale importo a
fr. 1'003.-, per tenere conto dell’accredito forfettario versato dal Cantone
direttamente alla cassa malati dei contribuenti, che ammonta a fr. 13'104.-
(ovvero, fr. 6'552.- per coniuge). Dalle polizze d’assicurazione prodotte
con il ricorso si evince che i premi lordi annui dovuti dai ricorrenti
ammontano a fr. 5'550.60 per il marito e fr. 6'409.80 per la moglie,
complessivamente dunque a fr. 11'970.40; l’importo è dunque inferiore
all’accredito forfettario versato dal Cantone alle assicurazioni malattie dei
ricorrenti.
Ne discende che i
contribuenti, di fatto, non sono incorsi in alcuna spesa per il pagamento
dell’assicurazione malattie obbligatoria. Essi ritengono cionondimeno di poter
dedurre la spesa dal reddito imponibile, poiché tale accredito forfettario
costituirebbe una posta delle prestazioni complementari percepite e, essendo le
prestazioni complementari esenti da imposta, i premi della cassa malati
sarebbero integralmente deducibili. I ricorrenti argomentano inoltre che lo
stesso sarebbe del resto anche previsto dalle Istruzioni per la compilazione
della dichiarazione d’imposta, che a pagina 26 indicano che “I contribuenti
che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati
possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che
sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi
lordi” (il periodo in grassetto è evidenziato con il colore verde nella
documentazione prodotta dai ricorrenti).
2.2
Fra le spese riconosciute
ai fini della concessione di una prestazione complementare AVS/AI rientra anche
un importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che
corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio
cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio
effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d Legge federale del 6 ottobre 2006
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità [LPC; RS 831.30).
Secondo l’art. 21a
cpv. 1 LPC l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie è versato direttamente all’assicuratore-malattie. Per l’art.
21a cpv. 2 LPC, inoltre, se la prestazione complementare annua è
inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l’importo della prestazione complementare annua è versato
all’assicuratore-malattie.
Ne consegue che gli
assicurati che hanno diritto alle prestazioni complementari non si vedranno
versare dalla Cassa di compensazione direttamente nelle loro mani l’importo
forfettario della riduzione del premio LAMal, poiché questo ammontare verrà
invece erogato alla Cassa malati a cui essi sono affiliati. Quale prestazione
complementare annua gli assicurati riceveranno infatti soltanto la prestazione
complementare che risulta dalla deduzione dell’importo forfettario dell’art. 10
cpv. 3 lett. d LPC dalla differenza fra le spese riconosciute e i
redditi computabili; d’altra parte, nessun importo sarà versato agli assicurati
a titolo di prestazione complementare annua se l’eccedenza di spese risultante
dall’art. 9 cpv. 1 LPC sarà inferiore o uguale al premio forfettario per
l’assicurazione malattia fissato dal Dipartimento federale dell’interno. In
quell’evenienza, gli assicurati avranno diritto soltanto al pagamento (indiretto)
del premio di Cassa malati. (sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni n. 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 consid. 2.5).
2.3
I proventi ricevuti in
virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono esenti
dall’imposta sul reddito sia per quanto concerne l’imposta federale diretta (art.
24.
lett. h LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. k
LAID e 23 lett. h LT).
Per quanto concerne la
questione della deducibilità dei premi per l’assicurazione contro le malattie
di un contribuente che beneficia di prestazioni complementari l’Alta Corte ha
affrontato la questione nella sentenza 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008. I
giudici hanno dapprima ricordato che, per quanto concerne il calcolo delle
imposte cantonali, le deduzioni generali dal reddito imponibile sono regolate
esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 LAID. Altre deduzioni, che non siano previste
da questa norma, non sono ammesse (art. 9 cpv. 4 LAID) né possono
prevederle i Cantoni nelle proprie leggi tributarie. Scopo delle deduzioni
generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha realmente
sostenuto (consid. 7). Di conseguenza, la deduzione dei premi di cassa malati,
prevista all’art. 9 cpv. 2 lett. g LAID, non può essere
ammessa, nella misura in cui i premi siano coperti con prestazioni
complementari esenti da imposta. In tale misura, infatti, non è data una spesa
effettiva che il contribuente ha dovuto personalmente sostenere (consid. 8.2).
Sebbene non si dovesse
pronunciare anche in merito all’imposta federale diretta, il Tribunale federale
ha richiamato il principio dell’armonizzazione verticale fra imposte sul
reddito cantonale e federale e ha sottolineato che l’unica differenza che
intercorre tra il succitato art. 9 cpv. 2 LAID e la corrispondente norma della
LIFD (art. 33 cpv. 1 LIFD) consiste nel fatto che in quest’ultima
sono specificati gli importi massimi deducibili (consid. 7).
2.4
Per
il fatto che gli insorgenti hanno beneficiato del pagamento del premio
dell’assicurazione contro le malattie grazie alla prestazione complementare,
non hanno sostenuto alcuna spesa a tale scopo e non hanno pertanto diritto ad
alcuna deduzione. Non potrebbero dedurre, nemmeno parzialmente, i premi di
cassa malati di fr. 11'970.40, poiché sono stati coperti nella misura di
fr. 13'104.- dalle prestazioni complementari annue percepite, somma che è
peraltro stata versata direttamente alle rispettive casse malati.
3.
3.1.
I ricorrenti pretendono tuttavia
di poter dedurre i premi di cassa malati dal reddito imponibile, in base a
quanto previsto dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta, secondo cui “i contribuenti che beneficiano di una riduzione
(sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a
loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione
complementare AVS devono dedurre i premi lordi”.
3.2
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, in linea di principio le cosiddette circolari
o direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né
tantomeno le autorità giudiziarie né la stessa amministrazione. Visto però che
esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di determinate disposizioni
legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella
misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti
applicabili (DTF 143 II 443 consid. 4.5.2 e giurisprudenza citata).
Sebbene il tenore delle Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta possa in effetti sembrare
che ammetta la deduzione richiesta dai contribuenti, tuttavia una simile
conclusione sarebbe in palese contrasto con la legge e con la giurisprudenza
appena ricordate, che non lasciano spazio alla deduzione dei premi lordi, a
meno che gli stessi non siano stati effettivamente pagati dai contribuenti.
3.3
Le Istruzioni delle
Autorità non sono nemmeno sufficienti a fondare nei contribuenti una buona fede
degna di essere tutelata giuridicamente.
Secondo la giurisprudenza,
infatti, un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione
possono obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un
vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni:
(a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,
(c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle
proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere
immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre
necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul
comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni
alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la
regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la
rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto
non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.;
sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione non ha assicurato ai ricorrenti, prima dell’inizio del
periodo fiscale, che avrebbe riconosciuto la deduzione dei premi
dell’assicurazione malattia. Inoltre, i contribuenti non hanno intrapreso
alcuna disposizione cui non potrebbero rinunciare senza subire un pregiudizio, basandosi
sulle informazioni loro fornite.
3.4
I ricorrenti non hanno
quindi diritto di dedurre i premi di cassa malati nemmeno sulla base delle
informazioni contenute nelle Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d’imposta.
4.
4.1.
I ricorrenti non hanno
dunque diritto alla deduzione dei premi di cassa malati dal reddito imponibile
nemmeno in ragione dei fr. 1'003.- invece ammessi dall’UT. Come deciso dallo
stesso UT si rinuncia tuttavia ad una reformatio in pejus della
decisione impugnata, data l’esiguità degli importi in esame e per ragioni di
economia processuale.
4.2
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, limitate al
minimo per tener conto della situazione economica dei ricorrenti, sono a carico
di questi ultimi, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria: