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Decisione

80.2023.278

Deduzioni: premi e contributi per assicurazioni contro le malattie, premi di cassa malati coperti da prestazioni complementari, nessuna deduzione

31 marzo 2025Italiano12 min

contestando la mancata deduzione degli oneri assicurativi. Argomentavano di essere

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.278

80.2023.279

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 dicembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2022 del 15 settembre 2023, e meglio nel Modulo 6 allegato

alla medesima, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto la deduzione di fr. 10'500.-

dal reddito imponibile come spese per oneri assicurativi.

B. Nella decisione di

tassazione, notificata ai contribuenti il 18 ottobre 2023, l’RS 1 (in seguito:

UT) ha ammesso la deduzione per oneri assicurativi unicamente nella misura di

fr. 1'003.-, ovvero “al netto dei sussidi cassa malati”.

C. Con reclamo del 17

ottobre 2023, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione,

contestando la mancata deduzione degli oneri assicurativi. Argomentavano di essere

beneficiari non del sussidio per l’assicurazione malattie obbligatoria, bensì

di prestazioni complementari ed allegavano a comprova una lettera intitolata “Comunicazione

di prestazione complementare”, inviata loro dall’Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) il 12 dicembre 2022.

D. Con decisione dell’8

novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che “i contribuenti

hanno beneficiato nell’anno 2022 di sussidi cassa malati di fr. 6552 a testa” e

che “risulta… dagli attestati rilasciati dalla cassa malati validi per

l’anno 2022 che i premi dovuti sono stati inferiori ai sussidi cassa malati

percepiti e sopracitati”, con la conseguenza che “la deduzione fatta in

sede di prima istanza è di fatto errata a favore dei contribuenti”. L’autorità

di tassazione ha tuttavia rinunciato a modificare la tassazione a svantaggio

dei reclamanti, “ritenuto l’importo”.

E. Alla decisione

suddetta è seguito uno scambio di corrispondenza fra l’UT e i contribuenti. Questi

ultimi hanno domandato all’UT di rivedere la decisione, basandosi

sostanzialmente sui loro precedenti argomenti e producendo il foglio di calcolo

per la prestazione complementare AVS/AI. In risposta, l’UT ha evidenziato che

la documentazione prodotta dai contribuenti presentava un’indicazione di

prestazione complementare al mese pari a fr. 0.- per l’anno 2022, conformemente

con quanto motivato dall’Ufficio nella propria decisione su reclamo. Ha poi indicato

ai contribuenti che avevano la facoltà di presentare ricorso alla Camera di

diritto di tributario.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente la deduzione degli oneri assicurativi, nella misura di fr. 10'500.-.

Ribadiscono di essere beneficiari di prestazioni complementari, e non di

sussidio di cassa malati (RIPAM), ragione per cui la deduzione degli oneri

assicurativi domandata nella dichiarazione fiscale dovrebbe essere integralmente

ammessa. La richiesta sarebbe inoltre conforme alle istruzioni per la compilazione

della dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2022.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale,

secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i

versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie

e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli

interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui

sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale

·

di 10’500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione

domestica e

·

di 5’200.- franchi per gli altri contribuenti.

Per i contribuenti che non

versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme

riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate

di 4’300.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica di 2’200.-

franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase

LT).

1.2.

Ai fini del calcolo

dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e

contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non

compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1,

contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del

contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a

concorrenza di una somma globale di:

·

3’500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·

1’700 franchi per gli altri contribuenti

(art. 33 cpv. 1 lett. g

LIFD valida per il periodo fiscale 2022);

Le deduzioni secondo il

capoverso 1 lettera g sono aumentate della metà per i contribuenti che

non versano contributi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè

al 2° e al 3° Pilastro A) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa

per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 35

capoverso 1bis lettere a

o b (art.

33 cpv. 1bis lettere a e b LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Nella dichiarazione d’imposta,

i contribuenti avevano indicato in complessivi fr. 10'500.- il totale dei premi

pagati per l’assicurazione contro le malattie. L’UT ha ridotto tale importo a

fr. 1'003.-, per tenere conto dell’accredito forfettario versato dal Cantone

direttamente alla cassa malati dei contribuenti, che ammonta a fr. 13'104.-

(ovvero, fr. 6'552.- per coniuge). Dalle polizze d’assicurazione prodotte

con il ricorso si evince che i premi lordi annui dovuti dai ricorrenti

ammontano a fr. 5'550.60 per il marito e fr. 6'409.80 per la moglie,

complessivamente dunque a fr. 11'970.40; l’importo è dunque inferiore

all’accredito forfettario versato dal Cantone alle assicurazioni malattie dei

ricorrenti.

Ne discende che i

contribuenti, di fatto, non sono incorsi in alcuna spesa per il pagamento

dell’assicurazione malattie obbligatoria. Essi ritengono cionondimeno di poter

dedurre la spesa dal reddito imponibile, poiché tale accredito forfettario

costituirebbe una posta delle prestazioni complementari percepite e, essendo le

prestazioni complementari esenti da imposta, i premi della cassa malati

sarebbero integralmente deducibili. I ricorrenti argomentano inoltre che lo

stesso sarebbe del resto anche previsto dalle Istruzioni per la compilazione

della dichiarazione d’imposta, che a pagina 26 indicano che “I contribuenti

che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati

possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che

sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi

lordi” (il periodo in grassetto è evidenziato con il colore verde nella

documentazione prodotta dai ricorrenti).

2.2

Fra le spese riconosciute

ai fini della concessione di una prestazione complementare AVS/AI rientra anche

un importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che

corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio

cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio

effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d Legge federale del 6 ottobre 2006

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l'invalidità [LPC; RS 831.30).

Secondo l’art. 21a

cpv. 1 LPC l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie è versato direttamente all’assicuratore-malattie. Per l’art.

21a cpv. 2 LPC, inoltre, se la prestazione complementare annua è

inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,

l’importo della prestazione complementare annua è versato

all’assicuratore-malattie.

Ne consegue che gli

assicurati che hanno diritto alle prestazioni complementari non si vedranno

versare dalla Cassa di compensazione direttamente nelle loro mani l’importo

forfettario della riduzione del premio LAMal, poiché questo ammontare verrà

invece erogato alla Cassa malati a cui essi sono affiliati. Quale prestazione

complementare annua gli assicurati riceveranno infatti soltanto la prestazione

complementare che risulta dalla deduzione dell’importo forfettario dell’art. 10

cpv. 3 lett. d LPC dalla differenza fra le spese riconosciute e i

redditi computabili; d’altra parte, nessun importo sarà versato agli assicurati

a titolo di prestazione complementare annua se l’eccedenza di spese risultante

dall’art. 9 cpv. 1 LPC sarà inferiore o uguale al premio forfettario per

l’assicurazione malattia fissato dal Dipartimento federale dell’interno. In

quell’evenienza, gli assicurati avranno diritto soltanto al pagamento (indiretto)

del premio di Cassa malati. (sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni n. 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 consid. 2.5).

2.3

I proventi ricevuti in

virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono esenti

dall’imposta sul reddito sia per quanto concerne l’imposta federale diretta (art.

24.

lett. h LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. k

LAID e 23 lett. h LT).

Per quanto concerne la

questione della deducibilità dei premi per l’assicurazione contro le malattie

di un contribuente che beneficia di prestazioni complementari l’Alta Corte ha

affrontato la questione nella sentenza 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008. I

giudici hanno dapprima ricordato che, per quanto concerne il calcolo delle

imposte cantonali, le deduzioni generali dal reddito imponibile sono regolate

esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 LAID. Altre deduzioni, che non siano previste

da questa norma, non sono ammesse (art. 9 cpv. 4 LAID) né possono

prevederle i Cantoni nelle proprie leggi tributarie. Scopo delle deduzioni

generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha realmente

sostenuto (consid. 7). Di conseguenza, la deduzione dei premi di cassa malati,

prevista all’art. 9 cpv. 2 lett. g LAID, non può essere

ammessa, nella misura in cui i premi siano coperti con prestazioni

complementari esenti da imposta. In tale misura, infatti, non è data una spesa

effettiva che il contribuente ha dovuto personalmente sostenere (consid. 8.2).

Sebbene non si dovesse

pronunciare anche in merito all’imposta federale diretta, il Tribunale federale

ha richiamato il principio dell’armonizzazione verticale fra imposte sul

reddito cantonale e federale e ha sottolineato che l’unica differenza che

intercorre tra il succitato art. 9 cpv. 2 LAID e la corrispondente norma della

LIFD (art. 33 cpv. 1 LIFD) consiste nel fatto che in quest’ultima

sono specificati gli importi massimi deducibili (consid. 7).

2.4

Per

il fatto che gli insorgenti hanno beneficiato del pagamento del premio

dell’assicurazione contro le malattie grazie alla prestazione complementare,

non hanno sostenuto alcuna spesa a tale scopo e non hanno pertanto diritto ad

alcuna deduzione. Non potrebbero dedurre, nemmeno parzialmente, i premi di

cassa malati di fr. 11'970.40, poiché sono stati coperti nella misura di

fr. 13'104.- dalle prestazioni complementari annue percepite, somma che è

peraltro stata versata direttamente alle rispettive casse malati.

3.

3.1.

I ricorrenti pretendono tuttavia

di poter dedurre i premi di cassa malati dal reddito imponibile, in base a

quanto previsto dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d’imposta, secondo cui “i contribuenti che beneficiano di una riduzione

(sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a

loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione

complementare AVS devono dedurre i premi lordi”.

3.2

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, in linea di principio le cosiddette circolari

o direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né

tantomeno le autorità giudiziarie né la stessa amministrazione. Visto però che

esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di determinate disposizioni

legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella

misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti

applicabili (DTF 143 II 443 consid. 4.5.2 e giurisprudenza citata).

Sebbene il tenore delle Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d’imposta possa in effetti sembrare

che ammetta la deduzione richiesta dai contribuenti, tuttavia una simile

conclusione sarebbe in palese contrasto con la legge e con la giurisprudenza

appena ricordate, che non lasciano spazio alla deduzione dei premi lordi, a

meno che gli stessi non siano stati effettivamente pagati dai contribuenti.

3.3

Le Istruzioni delle

Autorità non sono nemmeno sufficienti a fondare nei contribuenti una buona fede

degna di essere tutelata giuridicamente.

Secondo la giurisprudenza,

infatti, un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione

possono obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un

vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni:

(a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,

(c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle

proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere

immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre

necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul

comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni

alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la

regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la

rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto

non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.;

sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione non ha assicurato ai ricorrenti, prima dell’inizio del

periodo fiscale, che avrebbe riconosciuto la deduzione dei premi

dell’assicurazione malattia. Inoltre, i contribuenti non hanno intrapreso

alcuna disposizione cui non potrebbero rinunciare senza subire un pregiudizio, basandosi

sulle informazioni loro fornite.

3.4

I ricorrenti non hanno

quindi diritto di dedurre i premi di cassa malati nemmeno sulla base delle

informazioni contenute nelle Istruzioni per la compilazione della

dichiarazione d’imposta.

4.

4.1.

I ricorrenti non hanno

dunque diritto alla deduzione dei premi di cassa malati dal reddito imponibile

nemmeno in ragione dei fr. 1'003.- invece ammessi dall’UT. Come deciso dallo

stesso UT si rinuncia tuttavia ad una reformatio in pejus della

decisione impugnata, data l’esiguità degli importi in esame e per ragioni di

economia processuale.

4.2

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, limitate al

minimo per tener conto della situazione economica dei ricorrenti, sono a carico

di questi ultimi, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La

segretaria: