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Decisione

80.2023.28

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, domicilio in Leventina e lavoro in Engadina, non deduzione veicolo privato

15 marzo 2023Italiano11 min

- RI 1, nata il 2 febbraio

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.28

80.2023.29

Lugano

15 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 gennaio 2023 contro la decisione del 5 gennaio 2023 in materia di IC e

IFD 2021.

Fatti

Fatti

- RI 1, nata il 2 febbraio

1995, è domiciliata ad __________ insieme ai genitori;

- nel periodo fiscale 2021,

la contribuente ha lavorato a __________ quale coordinatrice delle risorse

umane presso la __________ AG;

- nella dichiarazione

d’imposta 2021, la contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività

lucrativa dipendente di fr. 52'871.– netti e ha fatto valere la deduzione di

spese professionali per complessivi fr. 23'665.–, così composte: spese di

trasporto con il veicolo privato fr. 12'000.–, spese di alloggio fr. 6'720.– ,

spese di vitto fr. 2'445.– e altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–;

- con decisione del 2

novembre 2022, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD

2021, con la quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 29'700.– per

l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD;

- per quanto concerne le

spese professionali, ha ammesso in deduzione le spese di alloggio come

richieste, quelle di vitto nella misura di fr. 3'200.– e le altre spese

professionali nella misura di fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD;

- l’autorità di tassazione

ha per contro riconosciuto le spese di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD,

argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo

privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici;

- la contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 novembre 2022,

chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in

considerazione degli “orari di lavoro sfavorevoli e variati” nell’industria

alberghiera, della indisponibilità di mezzi pubblici “nelle fasce orarie dopo

il lavoro”, della durata del viaggio (6 ore, addirittura 11 dopo le 18.30), del

numero di cambi necessario in caso di uso dei mezzi pubblici e dei costi di

parcheggio;

- con decisione del 5

gennaio 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che

le spese per il trasporto con il veicolo privato sono ammesse solo

eccezionalmente e che, quando si tratta del rientro settimanale, è lecito

esigere che il contribuente sopporti qualche disagio supplementare, ragione per

cui confermava la deduzione delle spese per l’uso dei mezzi pubblici;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo l’irregolarità dei suoi

orari di lavoro, con turni che finivano fra le 19.00 e le 21.00 e iniziavano

alle 6.00;

- la ricorrente sostiene di

aver dovuto prestare aiuto anche in altri reparti dell’albergo, prestando pure

servizio ai tavoli, e di avere avuto solo due giorni liberi alla settimana,

parte dei quali sarebbero stati trascorsi in viaggio, dovendo servirsi dei

mezzi pubblici;

- l’insorgente sottolinea

che nel periodo fiscale precedente la deduzione litigiosa era stata

riconosciuta.

Diritto

- con l’approvazione, nel

2014, da parte del popolo svizzero della Legge federale del 21 giugno 2013

concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo

sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e

l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD è stato modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto

necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3’000

franchi (testo in vigore dal 1° gennaio 2016);

- nel caso in esame, per il

calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una

deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto;

- poiché alla ricorrente è

in tal modo stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv.

1 lett. a LIFD, il ricorso è respinto, nella misura in cui concerne il

calcolo dell’IFD;

- per quanto concerne

l’imposta cantonale, secondo l’art. 25 cpv. 1 LT rientrano fra le spese

professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al

luogo di lavoro;

- secondo l’art. 3 cpv. 1

del Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora e le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoci-cletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubbli-co;

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pub-blico disponibile.

- per l’art. 3 cpv. 2 del

Decreto esecutivo, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o

se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla

più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a

Considerandi

40.

cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino

a 60 cts. il km per le automobili;

- la questione

di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per

l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio

dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo

ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole;

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico;

- ciò si

verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata

del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure

se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario

dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un

veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n.

2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata): a queste

condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono

pertanto deducibili;

- se, per

contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso

del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non

deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit

einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten

Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento

alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.

4.2);

- come ricordato

dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, per il rientro

settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio”

supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di

percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che

l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica

fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si

riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili

ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di

stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo

stradale (sentenza CDT n. 80.2022.281/282 dell’11.1.2023 consid. 3.2 e

giurisprudenza citata);

- nel caso in esame, sia con

i mezzi pubblici sia con il veicolo privato, la trasferta dal domicilio al

luogo di lavoro della ricorrente comporta un certo dispendio di tempo: fra __________

e __________ la distanza stradale, adottando il percorso più rapido, supera i

200.

km, che difficilmente possono essere percorsi in meno di tre ore;

- è vero che la stessa

tratta con i mezzi pubblici dura un paio d’ore in più, ma la ricorrente rientra

a suo dire una volta alla settimana e pertanto la maggior durata del viaggio è

senz’altro ragionevole, tanto più che la mette al riparo dai rischi stagionali

legati all’esodo dei vacanzieri sulle autostrade A2 e A13 e dalle conseguenze

del maltempo nella regione alpina;

- anche ammettendo che, se

la settimana lavorativa dovesse concludersi in serata, il rientro con il mezzo

pubblico non fosse più possibile prima dell’indomani mattina, si tratterebbe

pur sempre di un disagio riconducibile alla distanza oggettiva fra i due

luoghi;

- d’altra parte, l’insorgente

non ha in alcun modo documentato i propri orari di lavoro (agli atti non sono

reperibili, in particolar, né un contratto di lavoro né le schede di controllo

dell’entrata e dell’uscita dal posto di lavoro), venendo meno in tal modo

all’onere di provare l’adempimento delle condizioni per un riconoscimento in

via eccezionale della deduzione in questione;

- si ricorda infatti che, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio

DTF 133 II 153 e 121 II 257): la deduzione delle spese di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro è un elemento che contribuisce a ridurre il debito

nei confronti dell’erario;

- agli atti è solo presente

un contratto, concluso dalla ricorrente con il suo datore di lavoro, in merito

alla locazione di una camera nella casa del personale: dallo stesso risulta che

la dipendente aveva a disposizione una camera senza pensione e che aveva

rinunciato alla locazione di un parcheggio;

- a quest’ultimo proposito,

la contribuente ha sostenuto nel reclamo di aver dovuto “pagare il parcheggio”,

ma non ha documentato alcuna spesa a questo scopo;

- la dichiarazione del

datore di lavoro (un’email del 1.6.2023 del direttore delle risorse umane), prodotta

con il ricorso, non aggiunge nulla a quanto sostenuto dalla stessa ricorrente,

limitandosi a confermare, in modo peraltro generico, l’irregolarità degli orari

di lavoro;

- la decisione impugnata,

con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano

adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima;

- il fatto che la deduzione

litigiosa sia stata accordata nel periodo precedente non implica che la stessa

debba essere concessa: l’autorità fiscale non è infatti

vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti;

- la

costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente

possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al

principio della buona fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è

marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede

hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio

con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);

- in

virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe;

- le decisioni di tassazione

non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche

ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008,

consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002

del 7 febbraio 2003, consid. 5.3).

- il fatto che la deduzione

litigiosa sia stata concessa nel periodo fiscale precedente non è pertanto determinante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: