80.2023.28
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, domicilio in Leventina e lavoro in Engadina, non deduzione veicolo privato
15 marzo 2023Italiano11 min
- RI 1, nata il 2 febbraio
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.28
80.2023.29
Lugano
15 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 gennaio 2023 contro la decisione del 5 gennaio 2023 in materia di IC e
IFD 2021.
Fatti
Fatti
- RI 1, nata il 2 febbraio
1995, è domiciliata ad __________ insieme ai genitori;
- nel periodo fiscale 2021,
la contribuente ha lavorato a __________ quale coordinatrice delle risorse
umane presso la __________ AG;
- nella dichiarazione
d’imposta 2021, la contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività
lucrativa dipendente di fr. 52'871.– netti e ha fatto valere la deduzione di
spese professionali per complessivi fr. 23'665.–, così composte: spese di
trasporto con il veicolo privato fr. 12'000.–, spese di alloggio fr. 6'720.– ,
spese di vitto fr. 2'445.– e altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–;
- con decisione del 2
novembre 2022, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD
2021, con la quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 29'700.– per
l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD;
- per quanto concerne le
spese professionali, ha ammesso in deduzione le spese di alloggio come
richieste, quelle di vitto nella misura di fr. 3'200.– e le altre spese
professionali nella misura di fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD;
- l’autorità di tassazione
ha per contro riconosciuto le spese di trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD,
argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo
privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici;
- la contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 novembre 2022,
chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in
considerazione degli “orari di lavoro sfavorevoli e variati” nell’industria
alberghiera, della indisponibilità di mezzi pubblici “nelle fasce orarie dopo
il lavoro”, della durata del viaggio (6 ore, addirittura 11 dopo le 18.30), del
numero di cambi necessario in caso di uso dei mezzi pubblici e dei costi di
parcheggio;
- con decisione del 5
gennaio 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che
le spese per il trasporto con il veicolo privato sono ammesse solo
eccezionalmente e che, quando si tratta del rientro settimanale, è lecito
esigere che il contribuente sopporti qualche disagio supplementare, ragione per
cui confermava la deduzione delle spese per l’uso dei mezzi pubblici;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle
spese di trasporto con il veicolo privato, ribadendo l’irregolarità dei suoi
orari di lavoro, con turni che finivano fra le 19.00 e le 21.00 e iniziavano
alle 6.00;
- la ricorrente sostiene di
aver dovuto prestare aiuto anche in altri reparti dell’albergo, prestando pure
servizio ai tavoli, e di avere avuto solo due giorni liberi alla settimana,
parte dei quali sarebbero stati trascorsi in viaggio, dovendo servirsi dei
mezzi pubblici;
- l’insorgente sottolinea
che nel periodo fiscale precedente la deduzione litigiosa era stata
riconosciuta.
Diritto
- con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della Legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo
sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e
l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD è stato modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3’000
franchi (testo in vigore dal 1° gennaio 2016);
- nel caso in esame, per il
calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una
deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto;
- poiché alla ricorrente è
in tal modo stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv.
1 lett. a LIFD, il ricorso è respinto, nella misura in cui concerne il
calcolo dell’IFD;
- per quanto concerne
l’imposta cantonale, secondo l’art. 25 cpv. 1 LT rientrano fra le spese
professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro;
- secondo l’art. 3 cpv. 1
del Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021, sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora e le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoci-cletta con targa di
controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del
mezzo di trasporto pubbli-co;
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pub-blico disponibile.
- per l’art. 3 cpv. 2 del
Decreto esecutivo, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o
se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla
più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a
Considerandi
40.
cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino
a 60 cts. il km per le automobili;
- la questione
di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per
l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio
dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole;
- secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico;
- ciò si
verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata
del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure
se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario
dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un
veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza TF n.
2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata): a queste
condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono
pertanto deducibili;
- se, per
contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso
del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non
deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit
einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten
Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.
4.2);
- come ricordato
dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, per il rientro
settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio”
supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di
percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che
l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica
fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si
riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili
ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di
stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo
stradale (sentenza CDT n. 80.2022.281/282 dell’11.1.2023 consid. 3.2 e
giurisprudenza citata);
- nel caso in esame, sia con
i mezzi pubblici sia con il veicolo privato, la trasferta dal domicilio al
luogo di lavoro della ricorrente comporta un certo dispendio di tempo: fra __________
e __________ la distanza stradale, adottando il percorso più rapido, supera i
200.
km, che difficilmente possono essere percorsi in meno di tre ore;
- è vero che la stessa
tratta con i mezzi pubblici dura un paio d’ore in più, ma la ricorrente rientra
a suo dire una volta alla settimana e pertanto la maggior durata del viaggio è
senz’altro ragionevole, tanto più che la mette al riparo dai rischi stagionali
legati all’esodo dei vacanzieri sulle autostrade A2 e A13 e dalle conseguenze
del maltempo nella regione alpina;
- anche ammettendo che, se
la settimana lavorativa dovesse concludersi in serata, il rientro con il mezzo
pubblico non fosse più possibile prima dell’indomani mattina, si tratterebbe
pur sempre di un disagio riconducibile alla distanza oggettiva fra i due
luoghi;
- d’altra parte, l’insorgente
non ha in alcun modo documentato i propri orari di lavoro (agli atti non sono
reperibili, in particolar, né un contratto di lavoro né le schede di controllo
dell’entrata e dell’uscita dal posto di lavoro), venendo meno in tal modo
all’onere di provare l’adempimento delle condizioni per un riconoscimento in
via eccezionale della deduzione in questione;
- si ricorda infatti che, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio
DTF 133 II 153 e 121 II 257): la deduzione delle spese di trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro è un elemento che contribuisce a ridurre il debito
nei confronti dell’erario;
- agli atti è solo presente
un contratto, concluso dalla ricorrente con il suo datore di lavoro, in merito
alla locazione di una camera nella casa del personale: dallo stesso risulta che
la dipendente aveva a disposizione una camera senza pensione e che aveva
rinunciato alla locazione di un parcheggio;
- a quest’ultimo proposito,
la contribuente ha sostenuto nel reclamo di aver dovuto “pagare il parcheggio”,
ma non ha documentato alcuna spesa a questo scopo;
- la dichiarazione del
datore di lavoro (un’email del 1.6.2023 del direttore delle risorse umane), prodotta
con il ricorso, non aggiunge nulla a quanto sostenuto dalla stessa ricorrente,
limitandosi a confermare, in modo peraltro generico, l’irregolarità degli orari
di lavoro;
- la decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano
adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle
spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima;
- il fatto che la deduzione
litigiosa sia stata accordata nel periodo precedente non implica che la stessa
debba essere concessa: l’autorità fiscale non è infatti
vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti;
- la
costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente
possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al
principio della buona fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è
marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede
hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio
con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);
- in
virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe;
- le decisioni di tassazione
non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche
ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008,
consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002
del 7 febbraio 2003, consid. 5.3).
- il fatto che la deduzione
litigiosa sia stata concessa nel periodo fiscale precedente non è pertanto determinante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: