80.2023.286
Richiesta di garanzia: presupposti, avvio di inchiesta fiscale speciale DAPI, sospetto trasferimento di utili a società estere
17 aprile 2025Italiano32 min
data alla quale si è trasferito in __________, a __________ (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 2 aprile 2025).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.286
80.2023.287
80.2023.288
Lugano
17 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2023 contro la decisione del 9 novembre 2023 in materia di richiesta
di garanzia per l’imposta cantonale, l’imposta comunale e l’imposta federale
diretta 2016, 2017, 2018 2019, 2020 e 2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 (__________),
cittadino svizzero, è stato residente a __________ sino al 1° gennaio 2020,
data alla quale si è trasferito in __________, a __________ (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 2 aprile 2025).
b.
Con
lettera del 19 ottobre 2023, il Capo del Dipartimento federale delle finanze
(DFF) ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a
svolgere un’inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti
LIFD, in collaborazione con le amministrazioni fiscali interessate, nei
confronti della __________ in liquidazione, __________, della __________, __________
(__________), di __________, __________ (Italia) e di RI 2, __________.
L’autorizzazione si basava sulla richiesta del direttore sostituto dell’AFC,
che aveva esposto “il sospetto fondato che il fondo d’investimento di
diritto lussemburghese __________ S.C.A. [venisse] in realtà gestito in Canton
Ticino ad opera di __________ e RI 2”, con la conseguenza che “i ricavi
derivanti dalla gestione e specificatamente le management fees e, quando
conseguite, le performance fees [dovessero] essere contabilizzate e tassate in
Ticino e non all’estero”.
c.
Il 9 novembre 2023,
l’Ufficio esazione e condoni notificava a RI 1, rappresentato dalla __________,
tre separate richieste di garanzia inerenti i periodi fiscali dal 2016 al 2021.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, in applicazione dell’art. 169 LIFD, veniva
richiesto l’importo di fr. 850'000.- più interessi del 4% dal 10 novembre 2023,
somma comprensiva delle spese nonché delle multe. L’importo di fr. 15'000.-
riguardava direttamente il contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021),
mentre i rimanenti fr. 835'000.- (2016/2021) riguardavano la __________, ma “RI
1 viene ritenuto responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte
in base ai disposti degli artt. 55 e 177 LIFD”.
Per quanto riguarda l’IC,
in applicazione dell’art. 248 della LT, veniva richiesto l’importo di fr. 875'000.-
più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva delle spese
nonché delle multe. L’importo di fr. 25'000.- riguardava direttamente il
contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021), mentre i rimanenti fr. 850'000.-
(2016/2021) erano di pertinenza della __________, ma “RI 1 viene ritenuto
responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte in base ai
disposti degli artt. 64 e 260 LT”.
In relazione all’imposta
comunale, in applicazione dell’art. 248 della LT veniva richiesto l’importo di
fr. 20'000.- più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva
delle spese nonché delle multe per il Comune di __________ per i periodi
fiscali dal 2019 al 2021, e fr. 670'000.- per il Comune di __________ in quanto
ritenuto “responsabile solidale per il pagamento delle imposte dovute ai
sensi dell’art. 260 LT rispettivamente dell’art. 64 LT”.
Le
tre richieste di garanzia erano così motivate:
Nell’ambito degli accertamenti effettuati
dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, è emerso che
l’attività del contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da
permettere a quest’ultimo di sottrarre importanti elementi patrimoniali
all’imposizione del fisco. In particolare, egli avrebbe altresì partecipato e
collaborato attivamente nelle sottrazioni fiscali commesse dalla __________ in
liq. Lugano, per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione del fondo di
investimento __________ – __________. illecitamente trasferiti a società
estere. In qualità di organo di fatto di __________, __________, viene pertanto
reso responsabile del pagamento delle pretese d’imposta dovute dalla società ai
sensi degli artt. 260 LT e 177 LIFD (istigazione, complicità, concorso in
sottrazione d’imposta), risp. degli artt. 64 LT e 55 LIFD (responsabilità
solidale per le imposte dovute da una persona giuridica). Il credito e il
pagamento dell’imposta dovuta dalla persona fisica e dalla società sembrerebbero
oggettivamente minacciati.
B. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1,
impugna le richieste di garanzia chiedendone l’annullamento e, in via
cautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo ai sensi degli artt. 55 cpv.
2-3 e 56 PA (in materia di richiesta di garanzia per l’IFD) e dell’art. 71
LPamm (per le richieste di garanzie per l’IC e l’ICom). Quest’ultima domanda è
motivata con il fatto che, in applicazione degli artt. 170 cpv. 2 LIFD e 249
cpv. 2 LT, non vi sarebbe possibilità di opposizione contro i sequestri già
disposti dall’Ufficio esecuzioni, che hanno comportato il blocco di tutti i
conti bancari del ricorrente, così come di tutti i crediti da salario, nonché
le sue partecipazioni azionarie, con l’evidente imminente pericolo di creare al
contribuente, padre di due bambine piccole e imprenditore con progetti
immobiliari in corso nel Cantone, un pregiudizio irreparabile.
RI 1 avrebbe conosciuto,
ad inizio 2014, nel __________, __________. La collaborazione tra i due aveva portato
alla creazione della __________, con una partecipazione del 40% di __________ e
del 60% di RI 1. Quest’ultimo è stato residente a __________ sino al 31
dicembre 2019, data alla quale si è trasferito in __________, a __________. Al
31 dicembre 2021 RI 1 era azionista del 100% della __________ di __________,
del 52% della __________, __________, del 100% __________, __________. Egli
svolgeva, inoltre, le funzioni di amministratore presso la __________, __________;
__________, __________; __________, __________; __________; __________.
Fra le attività svolte
dalla __________ sarebbe rientrata l’attività amministrativa in favore del
fondo __________, sino ad inizio 2020, quando la stessa sarebbe poi stata
svolta dalla __________, attraverso la costituzione della sua controllata __________
(di qui la __________ non è parte).
Nel 2014, __________
avrebbe costituito la __________ (divenuta poi __________). La __________, nel
2016, sarebbe stata detenuta dalla __________ in ragione del 60%. Soci della __________
erano, dal 2016 al 2021, RI 1 e __________.
Per quanto concerne il __________,
lo stesso era un fondo di diritto __________, regolamentato dalla Commissione
di Vigilanza del __________ e la __________ partner del fondo era la società in
accomandita __________, la quale incassava le management fees nonché le performance
fees. Quest’ultima era detenuta al 100% dalla __________.
Il 24 novembre 2021
l’Ispettorato fiscale ticinese avrebbe proceduto ad un’ispezione della __________,
riferita agli anni 2018 e 2019, chiedendo, nei mesi a seguire, sempre più
documenti, anche in relazione alle società del __________ e a RI 1 e __________.
L’autorità fiscale ticinese avrebbe ritenuto “senza tuttavia mai
esplicitarlo in una decisione di attrazione fiscale o di decisione di imposta”
che la general Partner del fondo, ossia la __________ e/o altre società del
gruppo, quali __________ “fossero da attrarre in Ticino e/o parte dei loro
ricavi fossero da attribuire alla società qui ricorrente, società che ha
prestato sino a marzo 2020 in loro favore soltanto servizi amministrativi”.
Il 9 novembre 2023 la
Divisione affari penali e inchieste dell’AFC (DAPI) ha effettuato una
perquisizione presso l’abitazione di RI 1 a __________, di __________ a __________,
nonché i vecchi uffici in uso a __________ in liquidazione. Nella stessa data sono
state intimate le richieste di garanzia. Due cursori dell’Ufficio di esecuzione
di __________ si sono presentati presso l’abitazione di RI 1 notificando il
sequestro di tutta una serie di beni (v. ricorso p. 10).
Secondo la ricorrente
nessuna delle attività tipiche di gestione del fondo __________ sarebbe stata
svolta in Svizzera.
Nel merito delle richieste
di garanzia, il ricorrente ritiene che non siano adempiute le condizioni per
poterle richiedere: egli ha infatti il proprio domicilio in Svizzera e non ha
intenzione di lasciare il Paese, essendo entrambe le figlie scolarizzate in
Ticino, e non vi sarebbe una situazione di messa pericolo concreta del pagamento
delle imposte che dev’essere tutelata.
L’insorgente contesta
inoltre che l’autorità fiscale abbia reso verosimile che la __________ in
liquidazione sia debitrice d’imposta né che di questa debba essere considerato
debitore solidale RI 1. Dalla motivazione addotta a sostegno delle misure di
garanzie, non sarebbe chiaro se il riferimento al preteso trasferimento a
società estere di redditi generati dalla gestione del fondo di investimento __________.
debba intendersi alle management fees e alle performance fees
legate al fondo __________, incassate dalla general Partner, la __________, __________.
Quest’ultima società avrebbe i propri uffici in __________ dove si riunirebbe
il CdA (composto da RI 1, ; __________, __________; __________, __________; __________).
__________ non farebbe parte del gruppo __________. La pretesa dell’autorità
fiscale seguirebbe quindi un “ragionamento poco chiaro e non supportato da
prove concrete… cercando (1) di includere una società in un gruppo a cui non
appartiene, basandosi unicamente sulla condivisione di un solo azionista, e (2)
di attribuire al gruppo __________ un’amministrazione effettiva in Svizzera”.
Inoltre neppure risulterebbe chiaro di quali redditi si voglia sostenere
l’attrazione in Svizzera.
L’insorgente non sarebbe
peraltro organo di fatto della __________, in quanto non sarebbe socio della
società, non sarebbe mai stato amministratore e non deterrebbe alcuna
partecipazione, anche solo indirettamente, in questa società. Inoltre, in
relazione alla richiesta di imposte precedente al 2020, l’insorgente rileva di
essere domiciliato in Svizzera unicamente a far tempo dal 1° gennaio 2020.
Le richieste di garanzia
non sarebbero motivate neppure nel loro ammontare: l’autorità fiscale non
avrebbe infatti indicato alcun parametro di calcolo. I calcoli dell’autorità
fiscale – sconosciuti - sarebbero in netta contrapposizione con le
dichiarazioni fiscali presentate e evidenzierebbero un utile imponibile per la
società di oltre CHF 9.8 milioni, mai realizzato.
In conclusione il
ricorrente lamenta anche una violazione del suo diritto di essere sentito (art.
29 Cost.), ritenuto come le richieste di garanzia non sono né sufficientemente
né motivate in maniera fondata.
C. Con osservazioni del
23 febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede
la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo del ricorso, sia del
ricorso contro le richieste di garanzia. In merito alla domanda di concessione
dell’effetto sospensivo l’autorità fiscale precisa che le richieste di garanzia
ne sono sprovviste ex lege dagli artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT.
Nel merito del fondamento
delle garanzie, dopo aver ricordato le condizioni per poter ritenere
giustificata una richiesta di garan-zia, indica che __________ in liquidazione,
negli anni interessati, era una società detenuta dalla __________, a sua volta
detenuta al 50% da RI 1 e per l’altro 50% da __________ (la cui quota è
aumentata al 100% dal 1° novembre 2021).
Per quanto riguarda le
richieste formulate nei confronti del ricorrente, sarebbero più che motivate,
poiché, dal momento dell’emanazione delle garanzie, RI 1 era stato oggetto di
un’inchiesta speciale condotta dalla Divisione affari penali ed inchieste
(DAPI) dell’AFC. Da tale inchiesta sembra che lo stesso sia confrontato con
degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. Vista inoltre la sua
esperienza nel settore della gestione patrimoniale ad alti livelli, il
ricorrente avrebbe la possibilità “di realizzare facilmente i suoi attivi
mobili e tutto questo fa presupporre possibili ammanchi di imposte e da qui la
grave minaccia di pregiudizio dei diritti del fisco”. Inoltre, il socio __________
avrebbe trasferito il proprio domicilio all’estero e sarebbe quantomeno anomalo
che la __________ in liq. abbia esaurito il suo scopo sociale “nel bel mezzo
di un contenzioso fiscale, così come anche altre società del gruppo”.
Per quanto concerne la
verosimiglianza dell’esistenza del credito d’imposta, il fisco ricorda che RI 1
e __________ erano azionisti, insieme al 100%, della __________ dal 2016,
società dalla quale hanno percepito dividendi, tra il 2020 ed il 2021,
dichiarando, nella DF 2021 oltre 2,2 milioni di Euro ciascuno.
__________ è “director”
(ossia amministratore) della __________ dal mese di luglio 2015, mentre RI 1 lo
è dal mese di novembre 2016. La __________ detiene il 100% delle società __________,
__________, __________, __________, __________ in liq. sino al 31 ottobre 2021
(in quanto successivamente ceduta ad __________). Ne consegue che, nel periodo
oggetto del presente contenzioso, la __________ in liquidazione era controllata
da __________ e da RI 1 (i quali erano concretamente attivi in seno alla
stessa).
La __________, oltre a
detenere varie società (tra cui la __________ in liquidazione), avrebbe
posseduto altresì la __________ (__________), ossia la “management company” del
fondo __________ (società entrambe costituite nel 2010 da __________). La __________
(__________) sarebbe “senza struttura in loco” e “anche per tutte le altre
società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno
molto ridotti”. Pure la __________ sarebbe priva di personale proprio e di
propri uffici in loco (così come pure la __________, __________; e la __________,
__________). Secondo l’autorità fiscale, almeno dal 2019 “il personale
decisionale ed in quanto tale determinante per la gestione del fondo __________
era attivo in Svizzera e stipendiato dalla __________ in liquidazione”. In
precedenza, buona parte di esso sarebbe stato comunque attivo in Svizzera, a
partire da __________ e RI 1. Sarebbe pertanto evidente che gli utili generati
tramite quest’attività dovessero essere imposti in Svizzera. Secondo il fisco,
e RI 1 “prendono le decisioni di gestione corrente e strategiche che generano
l’aumento di valore degli asset della __________”. La loro principale
rimunerazione deriverebbe dalla “management fee e dalla performance fee”
incamerata dalla __________ (__________). L’autorità fiscale ritiene pertanto
che i redditi generati dalla rimunerazione del fondo d’investimento __________
– __________ siano stati illecitamente trasferiti a società estere, invece di
essere imposti nel luogo dove venivano concretamente svolte le attività di
gestione, ossia la Svizzera. Ciò perché “__________ e RI 1 hanno percepito
stipendi solo dalla Svizzera, non vi sono stabili organizzazioni di __________
e le strutture estere rilevate facenti parte del Gruppo sono comprovatamente
prive di personale e uffici propri”.
Vista la concreta
fattispecie, i diritti del fisco apparirebbero concretamente minacciati: RI 1 è
sospettato di aver commesso i reati di sottrazione d’imposta consumata (art.
175 LIFD), tentativo di sottrazione d’imposta (art. 176 LIFD), frode fiscale
(art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD) e lo stesso
appare confrontato con degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. A
ciò si aggiunge che il socio ha trasferito il domicilio all’estero che __________
è ora in liquidazione.
Per quanto concerne
l’ammontare dell’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente
eccessivo dal momento che avrebbe quale scopo la copertura dell’ammontare
massimo del tributo da assicurare (stimato in fr. 2'415'000.-).
In merito alla censura
secondo cui il fisco non avrebbe debitamente tenuto in considerazione che il
ricorrente si è trasferito in Svizzera unicamente il 1° gennaio 2020,
l’autorità rileva che il contribuente, oltre ad essere – già dalla fine del
2016 – coinvolto attivamente nella __________, deterrebbe indirettamente, per
il tramite di quest’ultima società (priva di struttura in loco), la __________,
__________, e la società con sede a __________, la __________, con la quale RI
1 ha sottoscritto un contratto di lavoro quale “addetto allo sviluppo
commerciale”, con un “pensum lavorativo del 100% a decorrere dal 1.3.2019”.
Ma già prima RI 1 sarebbe stato designato come direttore operativo del gruppo,
e quindi delle società detenute dal gruppo.
Da ultimo, per quanto
concerne la censura relativa alla viola-zione del diritto di essere sentiti,
l’autorità fiscale rileva che le richieste di garanzia erano motivate, prova ne
è che la ricorrente ha potuto esporre compiutamente le proprie argomentazioni
presentando più di 15 pagine di ricorso.
D. Con replica del 5
aprile 2024, RI 1, sempre rappresentato dagli avv. RA 1 e __________ precisa
che la richiesta di effetto sospensivo sarebbe volta ad impedire, all’autorità
fiscale, di intraprendere ulteriori azioni di continuazione dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati, sino a che un’autorità giudiziaria indipendente abbia
accertato, non soltanto l’esistenza di un credito fiscale, ma pure i
presupposti per la richiesta di garanzia.
La presa di posizione
dell’Ufficio giuridico presenterebbe numerose imprecisioni nella descrizione
dei fatti: la __________ era detenuta, tra il 2016 ed il 2021, dapprima in
ragione del 60% RI 1 e del 40% __________ e, in seguito, del 52% RI 1 e del 48%
__________. Neppure corretta e suffragata da prove l’affermazione secondo cui RI
1 avrebbe agito come direttore operativo de facto della società.
Inoltre, RI 1, sarebbe domiciliato in Svizzera unicamente dal 1° gennaio 2020.
Pure incomprensibile
l’affermazione dell’autorità fiscale secondo cui il personale determinante per
la gestione dl fondo __________ sarebbe stato attivo in Svizzera e stipendiato
dalla __________ nel periodo 2016 – 2019, quando in tale lasso di tempo
unicamente __________ era residente in Ticino, mentre RI 1 stava a __________.
Inoltre, gestore del fondo era la società __________ __________ SA, che conta 4
amministratori domiciliati a __________, in __________, e nel __________.
La ricorrente definisce
“illazioni” le considerazioni dell’autorità fiscale secondo cui sarebbe anomalo
che la __________ abbia esaurito il suo scopo sociale nel solco del contenzioso
fiscale e le contesta rilevando che il “contenzioso” è iniziato nel 2022 e la
decisione di liquidazione è avvenuta nel mese di luglio 2023.
L’autorità fiscale avrebbe
inoltre cercato di attirare in Svizzera i profitti del fondo __________ (quindi
le management fees e le perfomance fees) senza fornire
indicazioni chiare sul ruolo avuto dalla __________ nella gestione del fondo né
sulle attività svolte dalla __________. Dal memoriale dell’autorità fiscale
sembrerebbe che la questione “sia ridotta al semplice domicilio in Svizzera
dei due soci di __________”.
Inoltre, la ricorrente
ritiene che il “ridondante richiamo alla procedura DAPI” non sarebbe
sufficiente per comprovare la fondatezza della richiesta di garanzia. Quanto
alle richieste di documentazione che sarebbero rimaste inevase, nelle
osservazioni la Divisione delle contribuzioni non specificherebbe di quali si
tratti.
Inoltre, l’insorgente
lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, per non aver potuto
visionare la richiesta dell’autorità cantonale alla base del susseguente
intervento della DAPI e chiede pertanto l’edizione di tale documento.
Per quanto concerne l’ammontare
delle garanzie, non sarebbe stato fornito alcun elemento atto a giustificare il
sospetto “che gli utili generati da un fondo immobiliare __________, il cui
General partner ha un consiglio d’amministrazione costituito da quattro
consiglieri d’amministrazione di cui, nei periodi fiscalmente in rassegna, solo
uno domiciliato in Ticino (dall’1.1.2020 due), debbano essere attribuiti alla
Svizzera”.
Anche la congruità e
dell’importo richiesto in garanzia non sarebbe documentato e la tabella
presentata non sarebbe “altro che un insieme di numeri sprovvisti di
giustificazione, documentazione o prove concrete”.
E. Con duplica del 17
maggio 2024, la Divisione delle contribuzioni, ribadisce che non vi è margine,
nella concreta fattispecie, per concedere l’effetto sospensivo e che la
giurisprudenza citata dalla ricorrente non sarebbe calzante nel caso sub
judice.
Le richieste di garanzia
sono pienamente fondate e giustificate, poiché, al momento della loro
emanazione, RI 1 era oggetto di un’inchiesta speciale condotta dalla DAPI. Il
fatto che RI 1 avesse un vero e proprio potere decisionale – anche se non
figurava iscritto a registro di commercio – risulta invero dall’importante
stipendio percepito. Secondo l’autorità fiscale la relazione di RI 1 con la __________
in liquidazione sarebbe a tal punto importante da richiedere il patrocinio
congiunto.
Il fisco ricorda che,
proprio perché la __________ è in liquidazione, è tenuto a fare tutto il
possibile per preservare il proprio credito fiscale, anche rispetto ad altri
creditori.
Inoltre, tenuto conto che
la società aveva un capitale sociale di soli fr. 20'000.-, la mancanza di
azione da parte dell’autorità fiscale in questa circostanza risulterebbe ancor
più grave, motivo per il quale avrebbe agito nella “sua due diligence,
facendo rivalsa anche verso lo stesso amministratore formale e quello di fatto”.
Quanto all’avvio
dell’inchiesta speciale della DAPI, unicamente se sussistono sospetti fondati
di gravi violazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze
potrebbe autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a
condurre un’inchiesta. In merito alle presunte imprecisioni contenute nelle
osservazioni, la Divisione delle contribuzioni ribadisce la correttezza di
quanto indicato (vedasi ad esempio in merito alla quota di partecipazione tra RI
1 e __________, che eviterebbe a quest’ultimo – così come presentata – una
trasposizione milionaria realizzata nel 2017; nonché il ruolo giocato da RI 1
in seno alla __________ e alla __________ in liquidazione).
In merito all’ammontare
delle garanzie, sarebbe stata prodotta una tabella ricapitolativa, ma la
disamina degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale sarebbe
demandata alla procedura ordinaria di tassazione.
Da ultimo, per quanto
concerne la richiesta di poter prendere conoscenza della richiesta inviata
dall’autorità fiscale cantonale al DFF, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non garantirebbe
il diritto di visionare tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia
conclusa.
F. Con triplica 31
maggio 2024, la ricorrente ribadisce la propria posizione e lamenta, in
generale, che, nonostante i numerosi scritti, l’autorità fiscale “non ha
ancora illustrato in cosa si sostanziano le accuse di sottrazione d’imposta”.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente lamenta,
anzitutto, la violazione del diritto di essere sentito, in relazione alla
motivazione contenuta nelle richieste di garanzia.
1.2.
La giurisprudenza ha
dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il
diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che
l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui
quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi
conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di
causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
Nell’ambito della
costituzione di garanzia fiscale, la relativa domanda deve indicarne i motivi,
poiché ogni decisione deve essere motivata. Una motivazione susseguente è
comunque possibile. I motivi di una domanda di garanzia sono l’assenza di
domicilio in Svizzera oppure la messa in pericolo dei diritti del fisco. In
applicazione dei principi generali di procedura, la domanda non può limitarsi
all’indicazione dei motivi della richiesta di garanzia. Una breve motivazione
deve precisare le ragioni della domanda affinché l’interessato possa esercitare
il suo diritto di ricorso con conoscenza di causa. Una motivazione sommaria e
succinta non è sufficiente. Contrariamente ad altri vizi di forma
l’insufficienza di motivazione può comunque essere sanata nell’ambito della
procedura ricorsuale (Curchod, in:
Noel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 31-32 ad art. 169 LIFD).
1.3.
La motivazione delle
decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica
indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a
ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha
quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un
ricorso debitamente motivato.
È vero che la decisione
impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. La PI 1,
vi ha però rimediato in sede di procedura ricorsuale: il 23/26 febbraio 2024 ha
infatti trasmesso uno schema dove vengono riportati i calcoli anno per anno
(dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le
imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli interessi scoperti sia per RI
1 che per la __________. RI 1 ha avuto la possibilità di replicare e di
pronunciarsi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili
circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere
considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera
rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (sentenze TF n. 2A.324/2005 e
2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).
Ne consegue che nel caso
di specie non vi è violazione del diritto di essere sentito della ricorrente,
per quanto concerne la motivazione delle decisioni impugnate.
Considerandi
2.
L’insorgente contesta
inoltre l’operato dell’autorità fiscale per non avergli permesso di visionare
gli atti relativi alla richiesta d’intervento, da parte dell’autorità
cantonale, alla Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC).
A tale riguardo, il
ricorrente, unitamente a RI 1 e alla __________ Sagl in liquidazione, hanno
richiesto tale documento all’UTPG, il quale ha adottato una decisione negativa
il 13 giugno 2024. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto dalla
Camera di diritto tributario con sentenza n. 80.2024.149 del 5 novembre 2024,
passata in giudicato.
La questione è pertanto
già stata risolta.
3.
3.1.
Il ricorrente chiede,
preliminarmente, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
Secondo l’art. 169 cpv. 4
LIFD il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto
sospensivo. Di analogo tenore l’art. 248 cpv. 4 LT.
La decisione inerente la
garanzia è immediatamente esecutiva. Non vi è effetto sospensivo né dinanzi
alla Camera di diritto tributario, né, in caso di ricorso, nella procedura
dinanzi al Tribunale federale. Il senso e lo scopo della soluzione prevista dal
legislatore è quello di evitare che un contribuente, che compromette il pagamento
delle imposte dovute, possa, durante il termine di ricorso, alienare dei valori
patrimoniali senza che le autorità fiscali possano intervenire contro tale
azione (Frey, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 66 ad art. 169
LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 34 ad art. 169 LIFD;
sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 3.2.5).
3.2
Il chiaro tenore degli
artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT e le ragioni soggiacenti poc’anzi
menzionate permettono quindi di escludere la concessione dell’effetto
sospensivo.
4.
4.1.
Giusta gli articoli 248
cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha
domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati,
l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia
accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di
chiedere il sequestro.
4.2
4.2.1
Secondo
giurisprudenza, affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD
risulti giustificata, è necessario (cfr. sentenza 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020
consid. 5.1 e le referenze ivi indicate; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021,
consid. 5.2.1.):
1)
che sussista uno dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia
l'assenza di domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco
sembrino compromessi;
2)
che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta;
3)
che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.
4.2.2
La norma in questione
prevede due tipi di casistiche che possono dar luogo alle garanzie fiscali. Il
motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo
che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18
aprile 2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso
in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo
particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una
pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un
Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (SR
0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017
p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016).
Le garanzie possono, come
visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati
(in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo
il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il
comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma
unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile
che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il
pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il
contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua
partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono
anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera
sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di
tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, op. cit., n. 15-19 ad art. 169
LIFD; sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021, consid. 3.2).
4.3
La procedura di garanzia
ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna
influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il
pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro
deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o
revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione
diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide
sulla misura delle prove richieste. La giurisprudenza richiede solo, ma almeno,
che le circostanze giuridicamente rilevanti (soggetto passivo, imposta dovuta,
motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C_815/2021 del 23
dicembre 2021 consid. 3.2.1 e giurisprudenza citata).
La credibilità è data
quando l’esistenza di un fatto di rilevanza giuridica è stabilita con un
"certo grado di verosimiglianza" sulla base di indizi oggettivi,
anche se l’autorità non può escludere che non si sia verificato. Se
all’autorità di tassazione è consentito di verificare dei fatti sotto il
profilo della semplice verosimiglianza, anche l'autorità giudiziaria cantonale può
limitarsi ad una semplice valutazione prima facie (sentenza del TF
2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
Per quanto riguarda in
particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un credito d'imposta,
tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e sommariamente. Se
l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo
presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze 2C_85/2020 del
6.
ottobre 2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2.3).
Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario,
come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato
all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr.
sentenze 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15 agosto
2019.
consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 2.2).
4.4
La
garanzia può essere richiesta, in primo luogo, nei confronti del contribuente
che è tenuto all’obbligo di pagare un’imposta. Inoltre, la stessa può essere
domandata anche a tutte quelle persone che per legge possono essere chiamate a
rispondere del debito d’imposta. Oltre che al contribuente, una richiesta di
garanzia può, pertanto, essere rivolta anche ad un successore legale o ad un
terzo responsabile solidale (Frey,
op. cit., n. 42 ad art. 169 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
op. cit., n. 3 ad art. 169 LIFD).
5.
5.1.
Nelle decisioni impugnate,
il fisco ha motivato l’esistenza di un credito fiscale spiegando come, dagli
accertamenti effettuati dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle
contribuzioni, erano emerse delle sottrazioni fiscali commesse dalla __________
in liq. __________ “per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione
del fondo di investimento __________. illecitamente trasferiti a società estere”.
Nelle osservazioni al
ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha specificato
che __________ aveva costituito, nel 2010, la __________ (__________). Nello
stesso anno era stato costituto il fondo d’investimento __________. Nel 2015
era stata costituita la __________ (con sede dapprima a __________ e, dal 19
settembre 2022, nel __________ [posseduta al 50% da __________ e l’altra metà
da RI 1]), la quale aveva detenuto la __________ dal 24 aprile 2017 al 27
ottobre 2021. __________ deteneva anche altre società (osservazioni, p. 5): __________
(__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________).
Ora, la __________ era la
“management company” del fondo __________: sia il fondo che la società
in questione avevano gli stessi amministratori, ossia __________, RI 1, __________
(residente in __________) e __________ (residente in __________). Tuttavia, la __________
risultava priva di “struttura in loco” e “anche per tutte le altre
società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno
molto ridotti” (osservazioni, p. 6). Pure la __________ è priva di
personale proprio e di propri uffici.
Secondo l’autorità
fiscale, “almeno dal 2019 il personale decisionale ed in quanto tale
determinante per la gestione del fondo __________ era attivo in Svizzera e
stipendiato dalla __________; precedentemente buona parte di esso era comunque
attivo in Svizzera, a partire da __________ e RI 1”.
Secondo
l’autorità fiscale i redditi generati dalla rimunerazione proveniente dal fondo
__________. sono stati illecitamente trasferiti a società estere, anziché
essere imposti nel luogo dove venivano svolte le attività di gestione.
5.2
Il ricorrente ha allegato
al ricorso (doc. P) l’Offering Memorandum del __________, in cui si
legge, al punto 3 (Fund Overview), che il “general partner of the
Fund” era la __________, mentre al punto 5 vengono dettagliati i compiti
della stessa tra i quali si annovera la responsabilità legata alla gestione del
fondo. Al punto 12 (Charges and expenses) vengono illustrati tutti i
costi e le fees da riconoscere. Alla __________ (ossia la __________)
vengono – secondo il prospetto - riconosciute le “management fees” come
pure delle “performance fees” e delle “subscription fees”.
5.3
A questo stadio della
procedura, in cui l’autorità giudicante deve limitarsi ad un esame prima
facie, l’autorità fiscale ha reso verosimile che, dal momento che le
società deputate alla gestione del fondo erano prive di struttura e di
personale, tali attività siano state svolte in Svizzera, verosimilmente per il
tramite della __________, con la conseguente mancata imposizione di entrate, a
favore di società estere (cfr. la sentenza CDT n. 80.2018.38/39 del 5 settembre
2019).
Tale fattispecie ha dato
anche l’avvio ad un’inchiesta fiscale speciale della DAPI (art. 190 ss. LIFD),
nel cui ambito RI 1 è sospettato di aver commesso reati di sottrazione
consumata (art. 175 LIFD), tentativo di sottrazione di imposta (art. 176 LIFD),
frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD).
Al termine delle procedure, il ricorrente potrebbe quindi essere tenuto al
pagamento di importi elevati di imposte e di multe ed inoltre potrebbe essere
altresì chiamato a rispondere solidalmente delle imposte dovute dalla società __________
in liquidazione (177 LIFD e 55 LIFD). In effetti la responsabilità solidale
riguarda parimenti gli organi di fatto (v. p. esempio sentenza TF 2C_607/2017
del 10 dicembre 2018, consid. 5.1.).
Ne discende che le
condizioni esatta dagli articoli 169 LIFD e 248 LT, a sostegno della garanzia, sono
adempiute.
5.4
Ora
l’apertura dell’inchiesta summenzionata ed i sospetti che gravano sul ricorrente,
e sulla società per i cui debiti d’imposta è chiamato a rispondere solidalmente
(la quale è peraltro in liquidazione dal 27 luglio 2023), ma sono sufficienti,
ad un’analisi prima facie, per ritenere che in concreto sia realizzata la
minaccia che il credito fiscale sia in concreto messo in pericolo. Vi sono
infatti significativi indizi per ritenere che __________ in liquidazione abbia
dissimulato sistematicamente elementi relativi al proprio utile. Una tale
situazione è già di per sé sufficiente per considerare il pagamento del credito
fiscale oggettivamente minacciato (RDAT II-1998 n. 20t, consid. 4c; ASA 65 p.
386.
= StE 1996 B 99.1 n. 5), senza dimenticare inoltre che una richiesta di
garanzia si rileva altresì legittima ogni volta che il contribuente deve
aspettarsi, come nella fattispecie, delle imposte suppletorie e delle multe
considerevoli (Curchod, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2017, n. 22 ad art. 169 LIFD, p. 1450 e riferimenti citati).
6.
6.1.
Il ricorrente contesta
inoltre l’ammontare della garanzia richiesta, giudicandolo eccessivo. Da parte
sua, l’autorità fiscale, nelle proprie osservazioni, ha quantificato l’importo
da richiedere in garanzia sulla base delle prime emergenze istruttorie,
ricapitolando l’importo richiesto con uno schema, dove vengono riportati i
calcoli anno per anno (dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le
imposte cantonali e le imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli
interessi scoperti, sia per il contribuente medesimo sia per la __________ in
liquidazione, della quale è chiamato a rispondere solidalmente per le imposte
non solute.
6.2
Come visto la costituzione
di garanzie è giustificata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
quanto esiste uno dei motivi indicati dalla legge, quando la pretesa fiscale
appare plausibile e l’importo della garanzia non sembra manifestamente
eccessivo (sentenza TF 2C_235/2013 del 26 ottobre 2013 consid. 2.4; sentenza TF
2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.2.).
La richiesta di garanzia in
generale ed il suo ammontare in particolare devono essere proporzionati. Il
principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) richiede che i provvedimenti
adottati da un’autorità siano idonei e necessari per raggiungere l'obiettivo di
pubblico interesse e che si dimostrino anche ragionevoli per la persona i cui
diritti fondamentali sono stati limitati. Il diritto ad esigere una garanzia è
di natura prettamente amministrativa ed è privo di qualsiasi natura penale.
Nella misura in cui il Tribunale federale ha talvolta affermato che la stima
non dev’essere effettuata “con particolare attenzione”, ciò non si riferisce
all’entità della garanzia, che deve avvicinarsi, il più possibile alle
circostanze concrete (sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid.
3.4.3)
L'importo che può essere
richiesto come garanzia è l'importo massimo che potrebbe essere considerato in
base allo stato dell'indagine al momento dell'emissione della decisione (Frey, op. cit., n. 48 ad art. 169 LIFD).
6.3
Ora, nelle proprie
osservazioni, l’Ufficio giuridico ha presentato uno schema nel quale sono
ricostruiti, in modo dettagliato, gli importi richiesti in garanzia, suddivisi
per periodo fiscale e per debitore (RI 1 / __________), e viene anche
specificato a quale imposta si riferiscono (IC, IFD e imposte comunali),
segnalando anche i pagamenti frattanto effettuati (recupero d’imposta e imposte
ordinarie; interessi di ritardo; multa; multa complicità) (in merito anche
sentenza TF 2C_77/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.5.1 e 5.5.2).
6.4
Per quanto è dato sapere a
questo stadio della procedura, simili somme sono senz’altro elevate, ma non
sproporzionate, considerato che la garanzia richiesta deve poter coprire
l’ammontare massimo del tributo che essa ha per scopo di assicurare (sentenza
TF 2A.352/1995 del 9 gennaio 1995, in: RDAT II-1995 n. 19t), compresi gli
interessi di ritardo e le multe.
Va infine evidenziato che
l’efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla
sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato e
che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell’imposta
effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione e di recupero
d’imposta.
Ci si trova infatti
confrontati ad una misura provvisoria: la stessa non ha alcuna influenza
sull’esistenza e sull’importo del credito d’imposta. Il provvedimento può
infatti essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze
suggeriscono una valutazione diversa.
7.
Il ricorso è
respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di canc
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: