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Decisione

80.2023.286

Richiesta di garanzia: presupposti, avvio di inchiesta fiscale speciale DAPI, sospetto trasferimento di utili a società estere

17 aprile 2025Italiano32 min

data alla quale si è trasferito in __________, a __________ (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 2 aprile 2025).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.286

80.2023.287

80.2023.288

Lugano

17 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 dicembre 2023 contro la decisione del 9 novembre 2023 in materia di richiesta

di garanzia per l’imposta cantonale, l’imposta comunale e l’imposta federale

diretta 2016, 2017, 2018 2019, 2020 e 2021.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 (__________),

cittadino svizzero, è stato residente a __________ sino al 1° gennaio 2020,

data alla quale si è trasferito in __________, a __________ (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 2 aprile 2025).

b.

Con

lettera del 19 ottobre 2023, il Capo del Dipartimento federale delle finanze

(DFF) ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a

svolgere un’inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti

LIFD, in collaborazione con le amministrazioni fiscali interessate, nei

confronti della __________ in liquidazione, __________, della __________, __________

(__________), di __________, __________ (Italia) e di RI 2, __________.

L’autorizzazione si basava sulla richiesta del direttore sostituto dell’AFC,

che aveva esposto “il sospetto fondato che il fondo d’investimento di

diritto lussemburghese __________ S.C.A. [venisse] in realtà gestito in Canton

Ticino ad opera di __________ e RI 2”, con la conseguenza che “i ricavi

derivanti dalla gestione e specificatamente le management fees e, quando

conseguite, le performance fees [dovessero] essere contabilizzate e tassate in

Ticino e non all’estero”.

c.

Il 9 novembre 2023,

l’Ufficio esazione e condoni notificava a RI 1, rappresentato dalla __________,

tre separate richieste di garanzia inerenti i periodi fiscali dal 2016 al 2021.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, in applicazione dell’art. 169 LIFD, veniva

richiesto l’importo di fr. 850'000.- più interessi del 4% dal 10 novembre 2023,

somma comprensiva delle spese nonché delle multe. L’importo di fr. 15'000.-

riguardava direttamente il contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021),

mentre i rimanenti fr. 835'000.- (2016/2021) riguardavano la __________, ma “RI

1 viene ritenuto responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte

in base ai disposti degli artt. 55 e 177 LIFD”.

Per quanto riguarda l’IC,

in applicazione dell’art. 248 della LT, veniva richiesto l’importo di fr. 875'000.-

più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva delle spese

nonché delle multe. L’importo di fr. 25'000.- riguardava direttamente il

contribuente (periodi fiscali dal 2019 al 2021), mentre i rimanenti fr. 850'000.-

(2016/2021) erano di pertinenza della __________, ma “RI 1 viene ritenuto

responsabile solidale per il pagamento delle imposte sottratte in base ai

disposti degli artt. 64 e 260 LT”.

In relazione all’imposta

comunale, in applicazione dell’art. 248 della LT veniva richiesto l’importo di

fr. 20'000.- più interessi del 2.5% dal 10 novembre 2023, somma comprensiva

delle spese nonché delle multe per il Comune di __________ per i periodi

fiscali dal 2019 al 2021, e fr. 670'000.- per il Comune di __________ in quanto

ritenuto “responsabile solidale per il pagamento delle imposte dovute ai

sensi dell’art. 260 LT rispettivamente dell’art. 64 LT”.

Le

tre richieste di garanzia erano così motivate:

Nell’ambito degli accertamenti effettuati

dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni, è emerso che

l’attività del contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da

permettere a quest’ultimo di sottrarre importanti elementi patrimoniali

all’imposizione del fisco. In particolare, egli avrebbe altresì partecipato e

collaborato attivamente nelle sottrazioni fiscali commesse dalla __________ in

liq. Lugano, per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione del fondo di

investimento __________ – __________. illecitamente trasferiti a società

estere. In qualità di organo di fatto di __________, __________, viene pertanto

reso responsabile del pagamento delle pretese d’imposta dovute dalla società ai

sensi degli artt. 260 LT e 177 LIFD (istigazione, complicità, concorso in

sottrazione d’imposta), risp. degli artt. 64 LT e 55 LIFD (responsabilità

solidale per le imposte dovute da una persona giuridica). Il credito e il

pagamento dell’imposta dovuta dalla persona fisica e dalla società sembrerebbero

oggettivamente minacciati.

B. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1,

impugna le richieste di garanzia chiedendone l’annullamento e, in via

cautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo ai sensi degli artt. 55 cpv.

2-3 e 56 PA (in materia di richiesta di garanzia per l’IFD) e dell’art. 71

LPamm (per le richieste di garanzie per l’IC e l’ICom). Quest’ultima domanda è

motivata con il fatto che, in applicazione degli artt. 170 cpv. 2 LIFD e 249

cpv. 2 LT, non vi sarebbe possibilità di opposizione contro i sequestri già

disposti dall’Ufficio esecuzioni, che hanno comportato il blocco di tutti i

conti bancari del ricorrente, così come di tutti i crediti da salario, nonché

le sue partecipazioni azionarie, con l’evidente imminente pericolo di creare al

contribuente, padre di due bambine piccole e imprenditore con progetti

immobiliari in corso nel Cantone, un pregiudizio irreparabile.

RI 1 avrebbe conosciuto,

ad inizio 2014, nel __________, __________. La collaborazione tra i due aveva portato

alla creazione della __________, con una partecipazione del 40% di __________ e

del 60% di RI 1. Quest’ultimo è stato residente a __________ sino al 31

dicembre 2019, data alla quale si è trasferito in __________, a __________. Al

31 dicembre 2021 RI 1 era azionista del 100% della __________ di __________,

del 52% della __________, __________, del 100% __________, __________. Egli

svolgeva, inoltre, le funzioni di amministratore presso la __________, __________;

__________, __________; __________, __________; __________; __________.

Fra le attività svolte

dalla __________ sarebbe rientrata l’attività amministrativa in favore del

fondo __________, sino ad inizio 2020, quando la stessa sarebbe poi stata

svolta dalla __________, attraverso la costituzione della sua controllata __________

(di qui la __________ non è parte).

Nel 2014, __________

avrebbe costituito la __________ (divenuta poi __________). La __________, nel

2016, sarebbe stata detenuta dalla __________ in ragione del 60%. Soci della __________

erano, dal 2016 al 2021, RI 1 e __________.

Per quanto concerne il __________,

lo stesso era un fondo di diritto __________, regolamentato dalla Commissione

di Vigilanza del __________ e la __________ partner del fondo era la società in

accomandita __________, la quale incassava le management fees nonché le performance

fees. Quest’ultima era detenuta al 100% dalla __________.

Il 24 novembre 2021

l’Ispettorato fiscale ticinese avrebbe proceduto ad un’ispezione della __________,

riferita agli anni 2018 e 2019, chiedendo, nei mesi a seguire, sempre più

documenti, anche in relazione alle società del __________ e a RI 1 e __________.

L’autorità fiscale ticinese avrebbe ritenuto “senza tuttavia mai

esplicitarlo in una decisione di attrazione fiscale o di decisione di imposta”

che la general Partner del fondo, ossia la __________ e/o altre società del

gruppo, quali __________ “fossero da attrarre in Ticino e/o parte dei loro

ricavi fossero da attribuire alla società qui ricorrente, società che ha

prestato sino a marzo 2020 in loro favore soltanto servizi amministrativi”.

Il 9 novembre 2023 la

Divisione affari penali e inchieste dell’AFC (DAPI) ha effettuato una

perquisizione presso l’abitazione di RI 1 a __________, di __________ a __________,

nonché i vecchi uffici in uso a __________ in liquidazione. Nella stessa data sono

state intimate le richieste di garanzia. Due cursori dell’Ufficio di esecuzione

di __________ si sono presentati presso l’abitazione di RI 1 notificando il

sequestro di tutta una serie di beni (v. ricorso p. 10).

Secondo la ricorrente

nessuna delle attività tipiche di gestione del fondo __________ sarebbe stata

svolta in Svizzera.

Nel merito delle richieste

di garanzia, il ricorrente ritiene che non siano adempiute le condizioni per

poterle richiedere: egli ha infatti il proprio domicilio in Svizzera e non ha

intenzione di lasciare il Paese, essendo entrambe le figlie scolarizzate in

Ticino, e non vi sarebbe una situazione di messa pericolo concreta del pagamento

delle imposte che dev’essere tutelata.

L’insorgente contesta

inoltre che l’autorità fiscale abbia reso verosimile che la __________ in

liquidazione sia debitrice d’imposta né che di questa debba essere considerato

debitore solidale RI 1. Dalla motivazione addotta a sostegno delle misure di

garanzie, non sarebbe chiaro se il riferimento al preteso trasferimento a

società estere di redditi generati dalla gestione del fondo di investimento __________.

debba intendersi alle management fees e alle performance fees

legate al fondo __________, incassate dalla general Partner, la __________, __________.

Quest’ultima società avrebbe i propri uffici in __________ dove si riunirebbe

il CdA (composto da RI 1, ; __________, __________; __________, __________; __________).

__________ non farebbe parte del gruppo __________. La pretesa dell’autorità

fiscale seguirebbe quindi un “ragionamento poco chiaro e non supportato da

prove concrete… cercando (1) di includere una società in un gruppo a cui non

appartiene, basandosi unicamente sulla condivisione di un solo azionista, e (2)

di attribuire al gruppo __________ un’amministrazione effettiva in Svizzera”.

Inoltre neppure risulterebbe chiaro di quali redditi si voglia sostenere

l’attrazione in Svizzera.

L’insorgente non sarebbe

peraltro organo di fatto della __________, in quanto non sarebbe socio della

società, non sarebbe mai stato amministratore e non deterrebbe alcuna

partecipazione, anche solo indirettamente, in questa società. Inoltre, in

relazione alla richiesta di imposte precedente al 2020, l’insorgente rileva di

essere domiciliato in Svizzera unicamente a far tempo dal 1° gennaio 2020.

Le richieste di garanzia

non sarebbero motivate neppure nel loro ammontare: l’autorità fiscale non

avrebbe infatti indicato alcun parametro di calcolo. I calcoli dell’autorità

fiscale – sconosciuti - sarebbero in netta contrapposizione con le

dichiarazioni fiscali presentate e evidenzierebbero un utile imponibile per la

società di oltre CHF 9.8 milioni, mai realizzato.

In conclusione il

ricorrente lamenta anche una violazione del suo diritto di essere sentito (art.

29 Cost.), ritenuto come le richieste di garanzia non sono né sufficientemente

né motivate in maniera fondata.

C. Con osservazioni del

23 febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede

la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo del ricorso, sia del

ricorso contro le richieste di garanzia. In merito alla domanda di concessione

dell’effetto sospensivo l’autorità fiscale precisa che le richieste di garanzia

ne sono sprovviste ex lege dagli artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT.

Nel merito del fondamento

delle garanzie, dopo aver ricordato le condizioni per poter ritenere

giustificata una richiesta di garan-zia, indica che __________ in liquidazione,

negli anni interessati, era una società detenuta dalla __________, a sua volta

detenuta al 50% da RI 1 e per l’altro 50% da __________ (la cui quota è

aumentata al 100% dal 1° novembre 2021).

Per quanto riguarda le

richieste formulate nei confronti del ricorrente, sarebbero più che motivate,

poiché, dal momento dell’emanazione delle garanzie, RI 1 era stato oggetto di

un’inchiesta speciale condotta dalla Divisione affari penali ed inchieste

(DAPI) dell’AFC. Da tale inchiesta sembra che lo stesso sia confrontato con

degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. Vista inoltre la sua

esperienza nel settore della gestione patrimoniale ad alti livelli, il

ricorrente avrebbe la possibilità “di realizzare facilmente i suoi attivi

mobili e tutto questo fa presupporre possibili ammanchi di imposte e da qui la

grave minaccia di pregiudizio dei diritti del fisco”. Inoltre, il socio __________

avrebbe trasferito il proprio domicilio all’estero e sarebbe quantomeno anomalo

che la __________ in liq. abbia esaurito il suo scopo sociale “nel bel mezzo

di un contenzioso fiscale, così come anche altre società del gruppo”.

Per quanto concerne la

verosimiglianza dell’esistenza del credito d’imposta, il fisco ricorda che RI 1

e __________ erano azionisti, insieme al 100%, della __________ dal 2016,

società dalla quale hanno percepito dividendi, tra il 2020 ed il 2021,

dichiarando, nella DF 2021 oltre 2,2 milioni di Euro ciascuno.

__________ è “director”

(ossia amministratore) della __________ dal mese di luglio 2015, mentre RI 1 lo

è dal mese di novembre 2016. La __________ detiene il 100% delle società __________,

__________, __________, __________, __________ in liq. sino al 31 ottobre 2021

(in quanto successivamente ceduta ad __________). Ne consegue che, nel periodo

oggetto del presente contenzioso, la __________ in liquidazione era controllata

da __________ e da RI 1 (i quali erano concretamente attivi in seno alla

stessa).

La __________, oltre a

detenere varie società (tra cui la __________ in liquidazione), avrebbe

posseduto altresì la __________ (__________), ossia la “management company” del

fondo __________ (società entrambe costituite nel 2010 da __________). La __________

(__________) sarebbe “senza struttura in loco” e “anche per tutte le altre

società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno

molto ridotti”. Pure la __________ sarebbe priva di personale proprio e di

propri uffici in loco (così come pure la __________, __________; e la __________,

__________). Secondo l’autorità fiscale, almeno dal 2019 “il personale

decisionale ed in quanto tale determinante per la gestione del fondo __________

era attivo in Svizzera e stipendiato dalla __________ in liquidazione”. In

precedenza, buona parte di esso sarebbe stato comunque attivo in Svizzera, a

partire da __________ e RI 1. Sarebbe pertanto evidente che gli utili generati

tramite quest’attività dovessero essere imposti in Svizzera. Secondo il fisco,

e RI 1 “prendono le decisioni di gestione corrente e strategiche che generano

l’aumento di valore degli asset della __________”. La loro principale

rimunerazione deriverebbe dalla “management fee e dalla performance fee”

incamerata dalla __________ (__________). L’autorità fiscale ritiene pertanto

che i redditi generati dalla rimunerazione del fondo d’investimento __________

– __________ siano stati illecitamente trasferiti a società estere, invece di

essere imposti nel luogo dove venivano concretamente svolte le attività di

gestione, ossia la Svizzera. Ciò perché “__________ e RI 1 hanno percepito

stipendi solo dalla Svizzera, non vi sono stabili organizzazioni di __________

e le strutture estere rilevate facenti parte del Gruppo sono comprovatamente

prive di personale e uffici propri”.

Vista la concreta

fattispecie, i diritti del fisco apparirebbero concretamente minacciati: RI 1 è

sospettato di aver commesso i reati di sottrazione d’imposta consumata (art.

175 LIFD), tentativo di sottrazione d’imposta (art. 176 LIFD), frode fiscale

(art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD) e lo stesso

appare confrontato con degli importi elevati d’imposta e di multe da pagare. A

ciò si aggiunge che il socio ha trasferito il domicilio all’estero che __________

è ora in liquidazione.

Per quanto concerne

l’ammontare dell’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente

eccessivo dal momento che avrebbe quale scopo la copertura dell’ammontare

massimo del tributo da assicurare (stimato in fr. 2'415'000.-).

In merito alla censura

secondo cui il fisco non avrebbe debitamente tenuto in considerazione che il

ricorrente si è trasferito in Svizzera unicamente il 1° gennaio 2020,

l’autorità rileva che il contribuente, oltre ad essere – già dalla fine del

2016 – coinvolto attivamente nella __________, deterrebbe indirettamente, per

il tramite di quest’ultima società (priva di struttura in loco), la __________,

__________, e la società con sede a __________, la __________, con la quale RI

1 ha sottoscritto un contratto di lavoro quale “addetto allo sviluppo

commerciale”, con un “pensum lavorativo del 100% a decorrere dal 1.3.2019”.

Ma già prima RI 1 sarebbe stato designato come direttore operativo del gruppo,

e quindi delle società detenute dal gruppo.

Da ultimo, per quanto

concerne la censura relativa alla viola-zione del diritto di essere sentiti,

l’autorità fiscale rileva che le richieste di garanzia erano motivate, prova ne

è che la ricorrente ha potuto esporre compiutamente le proprie argomentazioni

presentando più di 15 pagine di ricorso.

D. Con replica del 5

aprile 2024, RI 1, sempre rappresentato dagli avv. RA 1 e __________ precisa

che la richiesta di effetto sospensivo sarebbe volta ad impedire, all’autorità

fiscale, di intraprendere ulteriori azioni di continuazione dell’esecuzione dei

provvedimenti impugnati, sino a che un’autorità giudiziaria indipendente abbia

accertato, non soltanto l’esistenza di un credito fiscale, ma pure i

presupposti per la richiesta di garanzia.

La presa di posizione

dell’Ufficio giuridico presenterebbe numerose imprecisioni nella descrizione

dei fatti: la __________ era detenuta, tra il 2016 ed il 2021, dapprima in

ragione del 60% RI 1 e del 40% __________ e, in seguito, del 52% RI 1 e del 48%

__________. Neppure corretta e suffragata da prove l’affermazione secondo cui RI

1 avrebbe agito come direttore operativo de facto della società.

Inoltre, RI 1, sarebbe domiciliato in Svizzera unicamente dal 1° gennaio 2020.

Pure incomprensibile

l’affermazione dell’autorità fiscale secondo cui il personale determinante per

la gestione dl fondo __________ sarebbe stato attivo in Svizzera e stipendiato

dalla __________ nel periodo 2016 – 2019, quando in tale lasso di tempo

unicamente __________ era residente in Ticino, mentre RI 1 stava a __________.

Inoltre, gestore del fondo era la società __________ __________ SA, che conta 4

amministratori domiciliati a __________, in __________, e nel __________.

La ricorrente definisce

“illazioni” le considerazioni dell’autorità fiscale secondo cui sarebbe anomalo

che la __________ abbia esaurito il suo scopo sociale nel solco del contenzioso

fiscale e le contesta rilevando che il “contenzioso” è iniziato nel 2022 e la

decisione di liquidazione è avvenuta nel mese di luglio 2023.

L’autorità fiscale avrebbe

inoltre cercato di attirare in Svizzera i profitti del fondo __________ (quindi

le management fees e le perfomance fees) senza fornire

indicazioni chiare sul ruolo avuto dalla __________ nella gestione del fondo né

sulle attività svolte dalla __________. Dal memoriale dell’autorità fiscale

sembrerebbe che la questione “sia ridotta al semplice domicilio in Svizzera

dei due soci di __________”.

Inoltre, la ricorrente

ritiene che il “ridondante richiamo alla procedura DAPI” non sarebbe

sufficiente per comprovare la fondatezza della richiesta di garanzia. Quanto

alle richieste di documentazione che sarebbero rimaste inevase, nelle

osservazioni la Divisione delle contribuzioni non specificherebbe di quali si

tratti.

Inoltre, l’insorgente

lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, per non aver potuto

visionare la richiesta dell’autorità cantonale alla base del susseguente

intervento della DAPI e chiede pertanto l’edizione di tale documento.

Per quanto concerne l’ammontare

delle garanzie, non sarebbe stato fornito alcun elemento atto a giustificare il

sospetto “che gli utili generati da un fondo immobiliare __________, il cui

General partner ha un consiglio d’amministrazione costituito da quattro

consiglieri d’amministrazione di cui, nei periodi fiscalmente in rassegna, solo

uno domiciliato in Ticino (dall’1.1.2020 due), debbano essere attribuiti alla

Svizzera”.

Anche la congruità e

dell’importo richiesto in garanzia non sarebbe documentato e la tabella

presentata non sarebbe “altro che un insieme di numeri sprovvisti di

giustificazione, documentazione o prove concrete”.

E. Con duplica del 17

maggio 2024, la Divisione delle contribuzioni, ribadisce che non vi è margine,

nella concreta fattispecie, per concedere l’effetto sospensivo e che la

giurisprudenza citata dalla ricorrente non sarebbe calzante nel caso sub

judice.

Le richieste di garanzia

sono pienamente fondate e giustificate, poiché, al momento della loro

emanazione, RI 1 era oggetto di un’inchiesta speciale condotta dalla DAPI. Il

fatto che RI 1 avesse un vero e proprio potere decisionale – anche se non

figurava iscritto a registro di commercio – risulta invero dall’importante

stipendio percepito. Secondo l’autorità fiscale la relazione di RI 1 con la __________

in liquidazione sarebbe a tal punto importante da richiedere il patrocinio

congiunto.

Il fisco ricorda che,

proprio perché la __________ è in liquidazione, è tenuto a fare tutto il

possibile per preservare il proprio credito fiscale, anche rispetto ad altri

creditori.

Inoltre, tenuto conto che

la società aveva un capitale sociale di soli fr. 20'000.-, la mancanza di

azione da parte dell’autorità fiscale in questa circostanza risulterebbe ancor

più grave, motivo per il quale avrebbe agito nella “sua due diligence,

facendo rivalsa anche verso lo stesso amministratore formale e quello di fatto”.

Quanto all’avvio

dell’inchiesta speciale della DAPI, unicamente se sussistono sospetti fondati

di gravi violazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze

potrebbe autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a

condurre un’inchiesta. In merito alle presunte imprecisioni contenute nelle

osservazioni, la Divisione delle contribuzioni ribadisce la correttezza di

quanto indicato (vedasi ad esempio in merito alla quota di partecipazione tra RI

1 e __________, che eviterebbe a quest’ultimo – così come presentata – una

trasposizione milionaria realizzata nel 2017; nonché il ruolo giocato da RI 1

in seno alla __________ e alla __________ in liquidazione).

In merito all’ammontare

delle garanzie, sarebbe stata prodotta una tabella ricapitolativa, ma la

disamina degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale sarebbe

demandata alla procedura ordinaria di tassazione.

Da ultimo, per quanto

concerne la richiesta di poter prendere conoscenza della richiesta inviata

dall’autorità fiscale cantonale al DFF, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non garantirebbe

il diritto di visionare tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia

conclusa.

F. Con triplica 31

maggio 2024, la ricorrente ribadisce la propria posizione e lamenta, in

generale, che, nonostante i numerosi scritti, l’autorità fiscale “non ha

ancora illustrato in cosa si sostanziano le accuse di sottrazione d’imposta”.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente lamenta,

anzitutto, la violazione del diritto di essere sentito, in relazione alla

motivazione contenuta nelle richieste di garanzia.

1.2.

La giurisprudenza ha

dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il

diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che

l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui

quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi

conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di

causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Nell’ambito della

costituzione di garanzia fiscale, la relativa domanda deve indicarne i motivi,

poiché ogni decisione deve essere motivata. Una motivazione susseguente è

comunque possibile. I motivi di una domanda di garanzia sono l’assenza di

domicilio in Svizzera oppure la messa in pericolo dei diritti del fisco. In

applicazione dei principi generali di procedura, la domanda non può limitarsi

all’indicazione dei motivi della richiesta di garanzia. Una breve motivazione

deve precisare le ragioni della domanda affinché l’interessato possa esercitare

il suo diritto di ricorso con conoscenza di causa. Una motivazione sommaria e

succinta non è sufficiente. Contrariamente ad altri vizi di forma

l’insufficienza di motivazione può comunque essere sanata nell’ambito della

procedura ricorsuale (Curchod, in:

Noel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 31-32 ad art. 169 LIFD).

1.3.

La motivazione delle

decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica

indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a

ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha

quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un

ricorso debitamente motivato.

È vero che la decisione

impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. La PI 1,

vi ha però rimediato in sede di procedura ricorsuale: il 23/26 febbraio 2024 ha

infatti trasmesso uno schema dove vengono riportati i calcoli anno per anno

(dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le

imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli interessi scoperti sia per RI

1 che per la __________. RI 1 ha avuto la possibilità di replicare e di

pronunciarsi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili

circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere

considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera

rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (sentenze TF n. 2A.324/2005 e

2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).

Ne consegue che nel caso

di specie non vi è violazione del diritto di essere sentito della ricorrente,

per quanto concerne la motivazione delle decisioni impugnate.

Considerandi

2.

L’insorgente contesta

inoltre l’operato dell’autorità fiscale per non avergli permesso di visionare

gli atti relativi alla richiesta d’intervento, da parte dell’autorità

cantonale, alla Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC).

A tale riguardo, il

ricorrente, unitamente a RI 1 e alla __________ Sagl in liquidazione, hanno

richiesto tale documento all’UTPG, il quale ha adottato una decisione negativa

il 13 giugno 2024. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto dalla

Camera di diritto tributario con sentenza n. 80.2024.149 del 5 novembre 2024,

passata in giudicato.

La questione è pertanto

già stata risolta.

3.

3.1.

Il ricorrente chiede,

preliminarmente, la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

Secondo l’art. 169 cpv. 4

LIFD il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto

sospensivo. Di analogo tenore l’art. 248 cpv. 4 LT.

La decisione inerente la

garanzia è immediatamente esecutiva. Non vi è effetto sospensivo né dinanzi

alla Camera di diritto tributario, né, in caso di ricorso, nella procedura

dinanzi al Tribunale federale. Il senso e lo scopo della soluzione prevista dal

legislatore è quello di evitare che un contribuente, che compromette il pagamento

delle imposte dovute, possa, durante il termine di ricorso, alienare dei valori

patrimoniali senza che le autorità fiscali possano intervenire contro tale

azione (Frey, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 66 ad art. 169

LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 34 ad art. 169 LIFD;

sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 3.2.5).

3.2

Il chiaro tenore degli

artt. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT e le ragioni soggiacenti poc’anzi

menzionate permettono quindi di escludere la concessione dell’effetto

sospensivo.

4.

4.1.

Giusta gli articoli 248

cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha

domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati,

l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia

accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di

chiedere il sequestro.

4.2

4.2.1

Secondo

giurisprudenza, affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD

risulti giustificata, è necessario (cfr. sentenza 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020

consid. 5.1 e le referenze ivi indicate; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021,

consid. 5.2.1.):

1)

che sussista uno dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia

l'assenza di domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco

sembrino compromessi;

2)

che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta;

3)

che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.

4.2.2

La norma in questione

prevede due tipi di casistiche che possono dar luogo alle garanzie fiscali. Il

motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo

che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18

aprile 2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso

in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo

particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una

pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un

Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la

doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (SR

0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017

p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8 dicembre 2016).

Le garanzie possono, come

visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati

(in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo

il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il

comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma

unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile

che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il

pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il

contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua

partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono

anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera

sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di

tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, op. cit., n. 15-19 ad art. 169

LIFD; sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021, consid. 3.2).

4.3

La procedura di garanzia

ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna

influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il

pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro

deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o

revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione

diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide

sulla misura delle prove richieste. La giurisprudenza richiede solo, ma almeno,

che le circostanze giuridicamente rilevanti (soggetto passivo, imposta dovuta,

motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C_815/2021 del 23

dicembre 2021 consid. 3.2.1 e giurisprudenza citata).

La credibilità è data

quando l’esistenza di un fatto di rilevanza giuridica è stabilita con un

"certo grado di verosimiglianza" sulla base di indizi oggettivi,

anche se l’autorità non può escludere che non si sia verificato. Se

all’autorità di tassazione è consentito di verificare dei fatti sotto il

profilo della semplice verosimiglianza, anche l'autorità giudiziaria cantonale può

limitarsi ad una semplice valutazione prima facie (sentenza del TF

2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Per quanto riguarda in

particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un credito d'imposta,

tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e sommariamente. Se

l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo

presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze 2C_85/2020 del

6.

ottobre 2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.2.3).

Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario,

come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato

all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr.

sentenze 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15 agosto

2019.

consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 2.2).

4.4

La

garanzia può essere richiesta, in primo luogo, nei confronti del contribuente

che è tenuto all’obbligo di pagare un’imposta. Inoltre, la stessa può essere

domandata anche a tutte quelle persone che per legge possono essere chiamate a

rispondere del debito d’imposta. Oltre che al contribuente, una richiesta di

garanzia può, pertanto, essere rivolta anche ad un successore legale o ad un

terzo responsabile solidale (Frey,

op. cit., n. 42 ad art. 169 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., n. 3 ad art. 169 LIFD).

5.

5.1.

Nelle decisioni impugnate,

il fisco ha motivato l’esistenza di un credito fiscale spiegando come, dagli

accertamenti effettuati dall’Ispettorato fiscale della Divisione delle

contribuzioni, erano emerse delle sottrazioni fiscali commesse dalla __________

in liq. __________ “per quanto attiene ai redditi generati dalla gestione

del fondo di investimento __________. illecitamente trasferiti a società estere”.

Nelle osservazioni al

ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha specificato

che __________ aveva costituito, nel 2010, la __________ (__________). Nello

stesso anno era stato costituto il fondo d’investimento __________. Nel 2015

era stata costituita la __________ (con sede dapprima a __________ e, dal 19

settembre 2022, nel __________ [posseduta al 50% da __________ e l’altra metà

da RI 1]), la quale aveva detenuto la __________ dal 24 aprile 2017 al 27

ottobre 2021. __________ deteneva anche altre società (osservazioni, p. 5): __________

(__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________).

Ora, la __________ era la

“management company” del fondo __________: sia il fondo che la società

in questione avevano gli stessi amministratori, ossia __________, RI 1, __________

(residente in __________) e __________ (residente in __________). Tuttavia, la __________

risultava priva di “struttura in loco” e “anche per tutte le altre

società estere del gruppo risultano costi di struttura inesistenti o quantomeno

molto ridotti” (osservazioni, p. 6). Pure la __________ è priva di

personale proprio e di propri uffici.

Secondo l’autorità

fiscale, “almeno dal 2019 il personale decisionale ed in quanto tale

determinante per la gestione del fondo __________ era attivo in Svizzera e

stipendiato dalla __________; precedentemente buona parte di esso era comunque

attivo in Svizzera, a partire da __________ e RI 1”.

Secondo

l’autorità fiscale i redditi generati dalla rimunerazione proveniente dal fondo

__________. sono stati illecitamente trasferiti a società estere, anziché

essere imposti nel luogo dove venivano svolte le attività di gestione.

5.2

Il ricorrente ha allegato

al ricorso (doc. P) l’Offering Memorandum del __________, in cui si

legge, al punto 3 (Fund Overview), che il “general partner of the

Fund” era la __________, mentre al punto 5 vengono dettagliati i compiti

della stessa tra i quali si annovera la responsabilità legata alla gestione del

fondo. Al punto 12 (Charges and expenses) vengono illustrati tutti i

costi e le fees da riconoscere. Alla __________ (ossia la __________)

vengono – secondo il prospetto - riconosciute le “management fees” come

pure delle “performance fees” e delle “subscription fees”.

5.3

A questo stadio della

procedura, in cui l’autorità giudicante deve limitarsi ad un esame prima

facie, l’autorità fiscale ha reso verosimile che, dal momento che le

società deputate alla gestione del fondo erano prive di struttura e di

personale, tali attività siano state svolte in Svizzera, verosimilmente per il

tramite della __________, con la conseguente mancata imposizione di entrate, a

favore di società estere (cfr. la sentenza CDT n. 80.2018.38/39 del 5 settembre

2019).

Tale fattispecie ha dato

anche l’avvio ad un’inchiesta fiscale speciale della DAPI (art. 190 ss. LIFD),

nel cui ambito RI 1 è sospettato di aver commesso reati di sottrazione

consumata (art. 175 LIFD), tentativo di sottrazione di imposta (art. 176 LIFD),

frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché reati di partecipazione (art. 177 LIFD).

Al termine delle procedure, il ricorrente potrebbe quindi essere tenuto al

pagamento di importi elevati di imposte e di multe ed inoltre potrebbe essere

altresì chiamato a rispondere solidalmente delle imposte dovute dalla società __________

in liquidazione (177 LIFD e 55 LIFD). In effetti la responsabilità solidale

riguarda parimenti gli organi di fatto (v. p. esempio sentenza TF 2C_607/2017

del 10 dicembre 2018, consid. 5.1.).

Ne discende che le

condizioni esatta dagli articoli 169 LIFD e 248 LT, a sostegno della garanzia, sono

adempiute.

5.4

Ora

l’apertura dell’inchiesta summenzionata ed i sospetti che gravano sul ricorrente,

e sulla società per i cui debiti d’imposta è chiamato a rispondere solidalmente

(la quale è peraltro in liquidazione dal 27 luglio 2023), ma sono sufficienti,

ad un’analisi prima facie, per ritenere che in concreto sia realizzata la

minaccia che il credito fiscale sia in concreto messo in pericolo. Vi sono

infatti significativi indizi per ritenere che __________ in liquidazione abbia

dissimulato sistematicamente elementi relativi al proprio utile. Una tale

situazione è già di per sé sufficiente per considerare il pagamento del credito

fiscale oggettivamente minacciato (RDAT II-1998 n. 20t, consid. 4c; ASA 65 p.

386.

= StE 1996 B 99.1 n. 5), senza dimenticare inoltre che una richiesta di

garanzia si rileva altresì legittima ogni volta che il contribuente deve

aspettarsi, come nella fattispecie, delle imposte suppletorie e delle multe

considerevoli (Curchod, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2017, n. 22 ad art. 169 LIFD, p. 1450 e riferimenti citati).

6.

6.1.

Il ricorrente contesta

inoltre l’ammontare della garanzia richiesta, giudicandolo eccessivo. Da parte

sua, l’autorità fiscale, nelle proprie osservazioni, ha quantificato l’importo

da richiedere in garanzia sulla base delle prime emergenze istruttorie,

ricapitolando l’importo richiesto con uno schema, dove vengono riportati i

calcoli anno per anno (dal 2016 al 2021) per le imposte federali dirette, le

imposte cantonali e le imposte comunali, dovute o presunte, le multe e gli

interessi scoperti, sia per il contribuente medesimo sia per la __________ in

liquidazione, della quale è chiamato a rispondere solidalmente per le imposte

non solute.

6.2

Come visto la costituzione

di garanzie è giustificata, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

quanto esiste uno dei motivi indicati dalla legge, quando la pretesa fiscale

appare plausibile e l’importo della garanzia non sembra manifestamente

eccessivo (sentenza TF 2C_235/2013 del 26 ottobre 2013 consid. 2.4; sentenza TF

2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.2.).

La richiesta di garanzia in

generale ed il suo ammontare in particolare devono essere proporzionati. Il

principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) richiede che i provvedimenti

adottati da un’autorità siano idonei e necessari per raggiungere l'obiettivo di

pubblico interesse e che si dimostrino anche ragionevoli per la persona i cui

diritti fondamentali sono stati limitati. Il diritto ad esigere una garanzia è

di natura prettamente amministrativa ed è privo di qualsiasi natura penale.

Nella misura in cui il Tribunale federale ha talvolta affermato che la stima

non dev’essere effettuata “con particolare attenzione”, ciò non si riferisce

all’entità della garanzia, che deve avvicinarsi, il più possibile alle

circostanze concrete (sentenza TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid.

3.4.3)

L'importo che può essere

richiesto come garanzia è l'importo massimo che potrebbe essere considerato in

base allo stato dell'indagine al momento dell'emissione della decisione (Frey, op. cit., n. 48 ad art. 169 LIFD).

6.3

Ora, nelle proprie

osservazioni, l’Ufficio giuridico ha presentato uno schema nel quale sono

ricostruiti, in modo dettagliato, gli importi richiesti in garanzia, suddivisi

per periodo fiscale e per debitore (RI 1 / __________), e viene anche

specificato a quale imposta si riferiscono (IC, IFD e imposte comunali),

segnalando anche i pagamenti frattanto effettuati (recupero d’imposta e imposte

ordinarie; interessi di ritardo; multa; multa complicità) (in merito anche

sentenza TF 2C_77/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.5.1 e 5.5.2).

6.4

Per quanto è dato sapere a

questo stadio della procedura, simili somme sono senz’altro elevate, ma non

sproporzionate, considerato che la garanzia richiesta deve poter coprire

l’ammontare massimo del tributo che essa ha per scopo di assicurare (sentenza

TF 2A.352/1995 del 9 gennaio 1995, in: RDAT II-1995 n. 19t), compresi gli

interessi di ritardo e le multe.

Va infine evidenziato che

l’efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla

sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato e

che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell’imposta

effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione e di recupero

d’imposta.

Ci si trova infatti

confrontati ad una misura provvisoria: la stessa non ha alcuna influenza

sull’esistenza e sull’importo del credito d’imposta. Il provvedimento può

infatti essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze

suggeriscono una valutazione diversa.

7.

Il ricorso è

respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di canc

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: