80.2023.32
Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile
16 giugno 2023Italiano10 min
2022, l’UT ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.32
80.2023.33
Lugano
16 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 febbraio 2023 contro la decisione del 19 gennaio 2023 in materia di IC
e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. Non avendo la società RI 1, con sede a __________,
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020 entro il termine prorogato al 31
gennaio 2022, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito
UTPG) ha inviato alla ricorrente un richiamo il 14 febbraio 2022. In seguito,
con decisione del 18 aprile 2022, l’autorità fiscale ha diffidato la
contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali entro il 18 maggio
2022. Non avendo dato seguito alla diffida, con decisione del 19 settembre
2022, l’UT ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando
contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 30
giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore
termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con notifica datata
24 novembre 2022, l’UTPG ha notificato alla contribuente la decisione di
tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio “per mancata presentazione della
dichiarazione”. L’utile imponibile è stato commisurato in fr. 259'777.– e
da tale importo sono state dedotte le perdite riportate, che ammontavano a fr.
258'777.–, con la conseguenza che l’utile imponibile ammontava a fr. 1'000.–.
Il capitale imponibile era stabilito in fr. 100'000.–. La decisione, spedita
per lettera raccomandata, è stata recapitata alla contribuente il 23 novembre
2022 (tracciamento degli invii della Posta Svizzera).
C. In data 2 gennaio
2023, la contribuente ha inviato all’autorità fiscale la dichiarazione d’imposta
del periodo fiscale 2020, cui erano allegati il bilancio e il conto economico. L’utile
netto ammontava a fr. 33'368.67.
L’UTPG ha considerato la
dichiarazione come reclamo contro la tassazione d’ufficio. Con decisione del 19
gennaio 2023, l’UTPG ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo.
D. Con tempestivo
ricorso presentato alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro la
decisione su reclamo e chiede di essere tassata in base al bilancio e al conto
economico presentati. Per quanto concerne la tempestività del reclamo, sostiene
che “l’invio tardivo” sarebbe “dovuto ad un’interpretazione errata
nel calcolo dei termini di reclamo di 30 giorni”,
in quanto avrebbe
ritenuto che il termine fosse sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art.
16 della Legge del 24 settembre 2013sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL
165.100) ed avrebbe di conseguenza inoltrato la dichiarazione “soltanto dopo
le vacanze natalizie”.
Nel merito, l’insorgente
contesta l’utile netto di fr. 259'777.– stabilito d’ufficio, definito “eccessivo
e non aderente alla realtà”. Ricorda poi gli utili conseguiti negli ultimi
esercizi:
Ricavi lordi
Risultato
d’esercizio
Esercizio
2017 fr. 187'666.61 fr. -87'540.80
Esercizio
2018 fr. 220'336.37 fr. -34'460.36
Esercizio
2019 fr. 221'460.02 fr. 110'086.99 *
Esercizio
2020 fr. 155'438.47 fr. 33'368.67
*di
cui fr. 80'216.00 quali ricavi straordinari”
Secondo l’insorgente, l’utile
utile netto stimato dall’autorità di tassazione non corrisponderebbe alla
realtà, poiché una tale “cifra d’affari […] neanche (è) mai (stata)
conseguita durante la vita della società”. A suffragio della propria tesi,
la ricorrente invoca anche il periodo COVID e le annesse misure anti
pandemiche, che, vista l’attività della società, avrebbero pesato sugli
introiti della stessa.
E. Su richiesta della
stessa ricorrente, la Camera di diritto tributario ha convocato le parti ad
un’udienza prevista per il 23 maggio 2023. I rappresentanti della contribuente
non si sono presentati. Contattato telefonicamente, l’amministratore unico ha
affermato di aver dimenticato l’appuntamento.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità
di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è
competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame
sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’UTPG, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di
tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la
Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha
dichiarato irricevibile il reclamo riguardante la sua decisione, poiché
tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia
legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il
reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non
procederà ad alcun esame del merito.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la contribuente ha interposto reclamo
contro la decisione del 24.11.2022 solo il 2.1.2023 e per questa ragione
l’autorità di tassazione lo ha ritenuto irricevibile.
2.2
2.2.1
Per
l’imposta cantonale, l’art. 206 cpv.
1.
LT prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente possa
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione
Il termine decorre dal giorno
successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in
domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del
termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto avviene
per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è
fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2.2
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, secondo l’art. 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione
di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD
prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È
reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è
consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo
giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato,
il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3
LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
2.3
Come indicato in
narrativa, l’autorità di tassazione ha inviato la propria decisione di
tassazione d’ufficio per raccomandata. Ha pertanto fornito la prova della data
in cui la decisione è stata notificata alla contribuente. La raccomandata è
stata ritirata mercoledì 23 novembre 2022. Il termine di 30 giorni è giunto a
scadenza venerdì 23 dicembre 2022.
Ne consegue che il
reclamo, inviato nella forma di una dichiarazione d’imposta solo il 2 gennaio
2023, è chiaramente intempestivo.
3.
3.1.
Nel ricorso, l’insorgente
sostiene tuttavia di avere calcolato il termine di reclamo, considerando la
sospensione dei termini per le ferie giudiziarie.
3.2
La legge
federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione
procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie
giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto
cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di
ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF
51.
p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016
consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n.
2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).
Queste
regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come
assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di
disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso
deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie
cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;
inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).
3.3
3.3.1
Neppure la
legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le
norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un
calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
Questa
Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di
ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della
Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad
esempio sentenza CDT n. 80.2014.254 del 18.12.2014).
3.3.2
In
merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria
cantonale può essere utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale,
finalizzata proprio a evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art.
231.
cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva
alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al
ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con
la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine
non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli
intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle
ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto
di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa
ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,
stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione
dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
3.4
Nella fattispecie, la
ricorrente riconosce il proprio errore per aver calcolato il termine di reclamo
considerando la sospensione dei termini prevista dall’art. 16 LPAmm. Le
conseguenze dell’errore commesso devono tuttavia essere assunte dalla stessa
contribuente. Non competeva del resto all’autorità di tassazione di rendere
attenta quest’ultima del fatto che il termine non fosse sospeso.
A tale riguardo, il
Tribunale federale ha già avuto occasione di escludere che il diritto federale
imponga all’autorità, che notifica una decisione, di informare in merito alla
(non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza
2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del
23.
novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17).
3.5
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo della
contribuente, è legittima. Il reclamo era infatti intempestivo, tenuto conto
del fatto che il termine non era sospeso dalle ferie giudiziarie.
In queste circostanze,
alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della
tassazione contestata.
4.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di
giustizia e le spese processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: