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Decisione

80.2023.40

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: contabilità sull’incassato, registrazione di costi non ancora pagati non ammessa, ripresa costi per acquisto macchinari da pagare

20 aprile 2023Italiano12 min

del marito, che si trovava in __________ per motivi famigliari. Chiedeva pertanto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.40

80.2023.41

Lugano

20 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 febbraio 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

è titolare, dal 13.12.2018, della ditta individuale “__________”, attiva

nell’importazione, esportazione, commercializzazione e vendita di macchinari

per l’estetica e per uso medicale (cfr. www.zefix.ch, sito

consultato il 4.4.2020). È coniugato con __________ (__________), assistente di

vendita. I coniugi __________ hanno un figlio, nato nel 2012.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2019, inviata il 2.10.2020 all’Ufficio di tassazione di Lugano

(di seguito UT) i coniugi __________ dichiaravano un reddito imponibile

complessivo pari a fr. 55'500.-, e nessuna sostanza.

C.

a.

Con richiesta di

documentazione del 25.1.2021 l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti di

voler trasmettere la seguente documentazione, entro il 15.2.2021:

·

bilanci d’apertura e di chiusura e

conti d’esercizio dettagliati relativi all’attività indipendente 2019; detta

documentazione è sempre da allegare alla dichiarazione d’imposta;

· comprova degli assegni figli incassati durante l’anno;

·

documentazione bancaria attestante

saldo al 31 dicembre 2019 e relativi interessi maturati durante l’anno per il

conto privato __________ T”;

· copia del contratto d’affitto stipulato per la propria

dimora;

·

attestazione del grado

d’occupazione avuto durante l’anno 2019 dalla Sig. ra __________.

b.

Con e-mail 4.2.2021, la

moglie informava il fisco che, per completare la documentazione richiesta,

mancavano unicamente i bilanci e i conti d’esercizio dell’attività indipendente

del marito, che si trovava in __________ per motivi famigliari. Chiedeva pertanto

una proroga sino al 15.3.2021, poi protratta sino a fine giugno 2021, per

presentare gli atti richiesti.

c.

Con scritto 30.6.2021, __________

presentava la documentazione richiesta. Per quanto concerneva in particolare,

l’attività indipendente il contribuente allegava un “riepilogo entrate

uscite relativi all’attività indipendente dal 1.1.2019 al 31.12.2019”. Comunicava

inoltre che l’attività in questione era iniziata a fine 2018, motivo per il

quale non disponeva di un “bilancio iniziale”.

D. Con

decisione del 21.7.2021, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD

2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 147'300.- per l’IC e in fr.

146'600.- per l’IFD e la sostanza in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai

contribuenti, l’autorità fiscale aveva aumentato il reddito da attività

indipendente dall’importo dichiarato di fr. 31'302.- a fr. 125'000.-, con la

seguente motivazione:

“Valori rettificati sulla base

degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal

contribuente e dei coefficienti di utile medio validi per aziende locali del

ramo. Vengono aggiunti gli acquisti di macchinari da pagare (magazzino) in

ragione di 88'021 CHF”.

“Reddito aziendale rettificato

tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese

di rappresentanza, auto, vitto, ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio

favore (valutate in ca. 6'000 CHF)”.

E. Con reclamo

2/4.8.2021, __________ impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021

contestando l’aumento del reddito da attività indipendente da fr. 31'302.- a

fr. 125'000.-.

A suo avviso, la ditta

individuale “__________” era una “startup” costituita nel 2018. Nel 2019,

proprio perché l’attività era nata da poco, vi sarebbero stati ingenti costi

aziendali d’esercizio, che avrebbero comportato una riduzione dell’utile. Il

reclamante ripresentava il dettaglio delle entrate, di complessivi fr.

308'882.36 (vendita macchinari a terzi: fr. 304'900.36 e diversi, formazione:

fr. 3'982.-), e delle uscite, di complessivi fr. 277'580.16, con la conseguenza

che l’utile ammontava fr. 31'302.20. Definiva errata quindi la decisione

dell’UT di modificare il reddito aziendale, siccome le spese inserite nel conto

economico erano “reali, giustificate e provate da documenti ufficiali”.

F. Con decisione del

25.1.2023 l’UT respingeva il reclamo, con la motivazione seguente:

“(…) preso atto delle

allegazioni svolte, esaminata la documentazione contabile prodotta, osservato

che sono spesati in uscite costi per acquisti di macchinari da pagare per CHF

88'020.62, che tale registrazione non rispetta i principi contabili in quanto

in caso di tenuta della contabilità per incassato sono da spesarsi unicamente i

costi pagati nel periodo contabile mentre in caso di tenuta della contabilità

per fatturato l’acquisto di merce non ancora pagata è da registrarsi a conto

creditore a bilancio, inoltre lo stesso importo è indicato quale consistenza di

magazzini come da inventario prodotto, in entrambe le fattispecie non vi è

passaggio a costi di tali importi, inoltre si osserva che è allibrato a uscite

alla voce diversi e piccole spese l’importo di CHF 10'000.- che appare quale

importo forfettario, preso atto che il contribuente indica di non aver

allestito un bilancio iniziale in considerazione dell’inizio dell’attività

avvenuto a fine 2018, si procede ad evasione riconfermando l’accertato reddito

d’attività indipendente considerata la ripresa su utile dichiarato di 31'302.-

della voce ad uscite acquisto macchinari da pagare (a magazzino) di 88'200.- e

ripresa su diversi e piccole spese e quote private uso beni aziendali CHF

6'000.- (…)”.

G. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la decisione su

reclamo IC/IFD 2018, contestando la ripresa sull’utile aziendale, stabilito

dall’UT in complessivi fr. 125'000.- anziché i fr. 31'302.- da lui dichiarati.

Nell’impugnativa, il contribuente ribadisce gli argomenti già espressi in sede

di reclamo. Aggiunge di aver dettagliato tutta l’attività finanziaria dell’attività

da lui svolta: il risultato del 2019 rispecchia peraltro quello del 2021. Per

quanto concerne la ripresa relativa ai macchinari acquistati ma non pagati a

fine 2019, ritiene che gli 88'020.- franchi “(…) non possono essere aggiunti

al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati in parte

messi in gestione pressi gli Showroom dei clienti in attesa di essere incassati

e pagati al fornitore”.

Il contribuente precisa

inoltre che la sua attività da indipendente non genera il reddito indicato

dall’Ufficio di tassazione e che gli sarebbe “(…) impossibile pagare le

tasse e gli oneri sociali su tale decisione”.

H. Con osservazioni

6/8.3.2022, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata e specifica che

la ripresa effettuata sul reddito da attività indipendente è la seguente: - CHF

6'000 quale ripresa spese private; - CHF 88'020 relativo ai costi “Acquisto

macchinari da pagare a magazzino”. L’autorità fiscale rileva che, sia in

sede di reclamo che di ricorso, l’insorgente è rimasto silente in merito a tale

ripresa. L’UT ribadisce che non si comprende per quale motivo, in caso di

“contabilità sull’incassato” – come nel caso di specie – andrebbero considerati

come costo (quindi dedotti), acquisti di macchinari non ancora pagati.

Diritto

1. Nel

caso sub judice, contestata è la quantificazione del reddito aziendale

della ditta individuale “__________ di RI 1”: secondo il contribuente, in base

al rendiconto da lui presentato, l’utile per il 2019 è pari a fr. 31'302.-. Di

diversa opinione l’autorità fiscale, la quale ritiene che lo stesso debba

essere accertato in fr. 125'000.-. In particolar modo il fisco, in base al

riepilogo delle entrate ed uscite prodotto da __________, ritiene che non sia

possibile ammettere quale uscita la voce di fr. 88'020.- “Acquisto

macchinari da pagare a magazzino”. L’insorgente riconosce per contro la

legittimità della ripresa di fr. 6'000.– per spese di natura privata.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Ai contribuenti

che tengono una contabilità in buona e debita forma si applicano per analogia

gli art. 58 LIFD e 67 LT (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 4 LT).

2.2

Per l’imposta cantonale, l’art.

199.

cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2019, prevede

che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano

allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati

(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il

periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle

uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e

gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio

2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le

persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

a) i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b) in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

2.3

Giusta l’art. 957 CO, le

imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.-

devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che

non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per

contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del

patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le

seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,

conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in

particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di

affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e

nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure

costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è

adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel

rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).

Se

tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde

all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore

del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.

4.1).

2.4

L’art.

125.

cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte

relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.

Le

esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie,

in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni

caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo

completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa

indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte

delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione

ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).

2.5

Per

quanto concerne il momento della realizzazione del reddito, la prassi e la

giurisprudenza ammettono che gli indipendenti che non sono obbligati a tenere

una contabilità conforme all’uso commerciale e che non ne tengono una possano

optare per il metodo dell’incassato (“Ist-Methode”), secondo cui un

reddito si considera realizzato solo nel momento in cui viene incassato (sentenza

del TF 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 6.3 e giurisprudenza citata).

Questo metodo, ammesso per

le aziende o le attività con ridotta cifra d’affari e in assenza dell’obbligo

legale di allestire la contabilità (piccoli artigiani e liberi professionisti),

rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il reddito è

conseguito al momento in cui nasce una pretesa giuridica certa verso il

committente del lavoro (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio

2010, p. 107-108). La presentazione di rendiconti d’esercizio sulla base del

solo movimento degli incassi e dei pagamenti non presuppone in particolare

l’impiego di conti transitori, per il fatto che tutte le registrazioni si

riferiscono alle prestazioni effettive, con la conseguenza che pretese non

adempiute vengono registrate per la prima ed unica volta al momento

dell’incasso (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 febbraio 2000, in

StE 2000 B 23.41 n. 3 = RF 2000 p. 500 consid. 3b).

È però immediatamente

evidente che il contribuente che opta per la contabilità sull’incassato e sul

pagato, non può allibrare anche costi maturati ma non ancora liquidati,

ricorrendo di fatto all’impiego di conti transitori. Il risultato imponibile

scaturisce infatti dalla sola differenza tra le entrate monetarie

dell’esercizio e le uscite monetarie dello stesso esercizio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 107;

sentenza CDT inc. 80.2009.88 del 2.6.2010, consid. 1.5.).

2.6

Ritornando al caso sub

judice emerge, dalla consultazione della distinta delle entrate e delle

uscite presentata dal contribuente, che nelle uscite vi è la voce “acquisto

macchinari da pagare (a magazzino)” fr. 88'020.62. In merito a tale

posizione, il contribuente stesso, nel ricorso, afferma che “la ripresa di

fr. 88'020.- di macchinari acquisti non pagati a fine 2019 non possono essere

aggiunte al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati

in parte messi in gestione presso i Showroom dei clienti in attesa di essere

incassati e pagati al fornitore”.

Ora, appare evidente che

il contribuente gestisce la sua distinta “entrate / uscite” con il

metodo dell’incassato. Ciò implica che, nelle uscite, non sia possibile

inserire dei costi che non sono stati ancora pagati e che quindi non

corrispondono (ancora) ad un’uscita monetaria per l’esercizio di quell’anno.

Diversamente da quanto

pretende il ricorrente, l’utile per il 2019 va determinato – come fatto dall’UT

– senza considerare l’uscita in questione.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del contribuente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: