80.2023.40
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: contabilità sull’incassato, registrazione di costi non ancora pagati non ammessa, ripresa costi per acquisto macchinari da pagare
20 aprile 2023Italiano12 min
del marito, che si trovava in __________ per motivi famigliari. Chiedeva pertanto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.40
80.2023.41
Lugano
20 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 febbraio 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di IC
e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
è titolare, dal 13.12.2018, della ditta individuale “__________”, attiva
nell’importazione, esportazione, commercializzazione e vendita di macchinari
per l’estetica e per uso medicale (cfr. www.zefix.ch, sito
consultato il 4.4.2020). È coniugato con __________ (__________), assistente di
vendita. I coniugi __________ hanno un figlio, nato nel 2012.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2019, inviata il 2.10.2020 all’Ufficio di tassazione di Lugano
(di seguito UT) i coniugi __________ dichiaravano un reddito imponibile
complessivo pari a fr. 55'500.-, e nessuna sostanza.
C.
a.
Con richiesta di
documentazione del 25.1.2021 l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti di
voler trasmettere la seguente documentazione, entro il 15.2.2021:
·
bilanci d’apertura e di chiusura e
conti d’esercizio dettagliati relativi all’attività indipendente 2019; detta
documentazione è sempre da allegare alla dichiarazione d’imposta;
· comprova degli assegni figli incassati durante l’anno;
·
documentazione bancaria attestante
saldo al 31 dicembre 2019 e relativi interessi maturati durante l’anno per il
conto privato __________ T”;
· copia del contratto d’affitto stipulato per la propria
dimora;
·
attestazione del grado
d’occupazione avuto durante l’anno 2019 dalla Sig. ra __________.
b.
Con e-mail 4.2.2021, la
moglie informava il fisco che, per completare la documentazione richiesta,
mancavano unicamente i bilanci e i conti d’esercizio dell’attività indipendente
del marito, che si trovava in __________ per motivi famigliari. Chiedeva pertanto
una proroga sino al 15.3.2021, poi protratta sino a fine giugno 2021, per
presentare gli atti richiesti.
c.
Con scritto 30.6.2021, __________
presentava la documentazione richiesta. Per quanto concerneva in particolare,
l’attività indipendente il contribuente allegava un “riepilogo entrate
uscite relativi all’attività indipendente dal 1.1.2019 al 31.12.2019”. Comunicava
inoltre che l’attività in questione era iniziata a fine 2018, motivo per il
quale non disponeva di un “bilancio iniziale”.
D. Con
decisione del 21.7.2021, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD
2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 147'300.- per l’IC e in fr.
146'600.- per l’IFD e la sostanza in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai
contribuenti, l’autorità fiscale aveva aumentato il reddito da attività
indipendente dall’importo dichiarato di fr. 31'302.- a fr. 125'000.-, con la
seguente motivazione:
“Valori rettificati sulla base
degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal
contribuente e dei coefficienti di utile medio validi per aziende locali del
ramo. Vengono aggiunti gli acquisti di macchinari da pagare (magazzino) in
ragione di 88'021 CHF”.
“Reddito aziendale rettificato
tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese
di rappresentanza, auto, vitto, ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio
favore (valutate in ca. 6'000 CHF)”.
E. Con reclamo
2/4.8.2021, __________ impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021
contestando l’aumento del reddito da attività indipendente da fr. 31'302.- a
fr. 125'000.-.
A suo avviso, la ditta
individuale “__________” era una “startup” costituita nel 2018. Nel 2019,
proprio perché l’attività era nata da poco, vi sarebbero stati ingenti costi
aziendali d’esercizio, che avrebbero comportato una riduzione dell’utile. Il
reclamante ripresentava il dettaglio delle entrate, di complessivi fr.
308'882.36 (vendita macchinari a terzi: fr. 304'900.36 e diversi, formazione:
fr. 3'982.-), e delle uscite, di complessivi fr. 277'580.16, con la conseguenza
che l’utile ammontava fr. 31'302.20. Definiva errata quindi la decisione
dell’UT di modificare il reddito aziendale, siccome le spese inserite nel conto
economico erano “reali, giustificate e provate da documenti ufficiali”.
F. Con decisione del
25.1.2023 l’UT respingeva il reclamo, con la motivazione seguente:
“(…) preso atto delle
allegazioni svolte, esaminata la documentazione contabile prodotta, osservato
che sono spesati in uscite costi per acquisti di macchinari da pagare per CHF
88'020.62, che tale registrazione non rispetta i principi contabili in quanto
in caso di tenuta della contabilità per incassato sono da spesarsi unicamente i
costi pagati nel periodo contabile mentre in caso di tenuta della contabilità
per fatturato l’acquisto di merce non ancora pagata è da registrarsi a conto
creditore a bilancio, inoltre lo stesso importo è indicato quale consistenza di
magazzini come da inventario prodotto, in entrambe le fattispecie non vi è
passaggio a costi di tali importi, inoltre si osserva che è allibrato a uscite
alla voce diversi e piccole spese l’importo di CHF 10'000.- che appare quale
importo forfettario, preso atto che il contribuente indica di non aver
allestito un bilancio iniziale in considerazione dell’inizio dell’attività
avvenuto a fine 2018, si procede ad evasione riconfermando l’accertato reddito
d’attività indipendente considerata la ripresa su utile dichiarato di 31'302.-
della voce ad uscite acquisto macchinari da pagare (a magazzino) di 88'200.- e
ripresa su diversi e piccole spese e quote private uso beni aziendali CHF
6'000.- (…)”.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la decisione su
reclamo IC/IFD 2018, contestando la ripresa sull’utile aziendale, stabilito
dall’UT in complessivi fr. 125'000.- anziché i fr. 31'302.- da lui dichiarati.
Nell’impugnativa, il contribuente ribadisce gli argomenti già espressi in sede
di reclamo. Aggiunge di aver dettagliato tutta l’attività finanziaria dell’attività
da lui svolta: il risultato del 2019 rispecchia peraltro quello del 2021. Per
quanto concerne la ripresa relativa ai macchinari acquistati ma non pagati a
fine 2019, ritiene che gli 88'020.- franchi “(…) non possono essere aggiunti
al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati in parte
messi in gestione pressi gli Showroom dei clienti in attesa di essere incassati
e pagati al fornitore”.
Il contribuente precisa
inoltre che la sua attività da indipendente non genera il reddito indicato
dall’Ufficio di tassazione e che gli sarebbe “(…) impossibile pagare le
tasse e gli oneri sociali su tale decisione”.
H. Con osservazioni
6/8.3.2022, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata e specifica che
la ripresa effettuata sul reddito da attività indipendente è la seguente: - CHF
6'000 quale ripresa spese private; - CHF 88'020 relativo ai costi “Acquisto
macchinari da pagare a magazzino”. L’autorità fiscale rileva che, sia in
sede di reclamo che di ricorso, l’insorgente è rimasto silente in merito a tale
ripresa. L’UT ribadisce che non si comprende per quale motivo, in caso di
“contabilità sull’incassato” – come nel caso di specie – andrebbero considerati
come costo (quindi dedotti), acquisti di macchinari non ancora pagati.
Diritto
1. Nel
caso sub judice, contestata è la quantificazione del reddito aziendale
della ditta individuale “__________ di RI 1”: secondo il contribuente, in base
al rendiconto da lui presentato, l’utile per il 2019 è pari a fr. 31'302.-. Di
diversa opinione l’autorità fiscale, la quale ritiene che lo stesso debba
essere accertato in fr. 125'000.-. In particolar modo il fisco, in base al
riepilogo delle entrate ed uscite prodotto da __________, ritiene che non sia
possibile ammettere quale uscita la voce di fr. 88'020.- “Acquisto
macchinari da pagare a magazzino”. L’insorgente riconosce per contro la
legittimità della ripresa di fr. 6'000.– per spese di natura privata.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili quali reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Ai contribuenti
che tengono una contabilità in buona e debita forma si applicano per analogia
gli art. 58 LIFD e 67 LT (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 4 LT).
2.2
Per l’imposta cantonale, l’art.
199.
cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2019, prevede
che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati
(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il
periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle
uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e
gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio
2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le
persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
a) i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b) in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
2.3
Giusta l’art. 957 CO, le
imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.-
devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che
non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per
contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del
patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le
seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,
conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in
particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di
affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e
nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure
costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è
adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel
rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se
tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde
all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore
del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.
4.1).
2.4
L’art.
125.
cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte
relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le
esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie,
in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni
caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo
completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa
indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte
delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione
ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
2.5
Per
quanto concerne il momento della realizzazione del reddito, la prassi e la
giurisprudenza ammettono che gli indipendenti che non sono obbligati a tenere
una contabilità conforme all’uso commerciale e che non ne tengono una possano
optare per il metodo dell’incassato (“Ist-Methode”), secondo cui un
reddito si considera realizzato solo nel momento in cui viene incassato (sentenza
del TF 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 6.3 e giurisprudenza citata).
Questo metodo, ammesso per
le aziende o le attività con ridotta cifra d’affari e in assenza dell’obbligo
legale di allestire la contabilità (piccoli artigiani e liberi professionisti),
rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il reddito è
conseguito al momento in cui nasce una pretesa giuridica certa verso il
committente del lavoro (Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio
2010, p. 107-108). La presentazione di rendiconti d’esercizio sulla base del
solo movimento degli incassi e dei pagamenti non presuppone in particolare
l’impiego di conti transitori, per il fatto che tutte le registrazioni si
riferiscono alle prestazioni effettive, con la conseguenza che pretese non
adempiute vengono registrate per la prima ed unica volta al momento
dell’incasso (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 febbraio 2000, in
StE 2000 B 23.41 n. 3 = RF 2000 p. 500 consid. 3b).
È però immediatamente
evidente che il contribuente che opta per la contabilità sull’incassato e sul
pagato, non può allibrare anche costi maturati ma non ancora liquidati,
ricorrendo di fatto all’impiego di conti transitori. Il risultato imponibile
scaturisce infatti dalla sola differenza tra le entrate monetarie
dell’esercizio e le uscite monetarie dello stesso esercizio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 107;
sentenza CDT inc. 80.2009.88 del 2.6.2010, consid. 1.5.).
2.6
Ritornando al caso sub
judice emerge, dalla consultazione della distinta delle entrate e delle
uscite presentata dal contribuente, che nelle uscite vi è la voce “acquisto
macchinari da pagare (a magazzino)” fr. 88'020.62. In merito a tale
posizione, il contribuente stesso, nel ricorso, afferma che “la ripresa di
fr. 88'020.- di macchinari acquisti non pagati a fine 2019 non possono essere
aggiunte al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati
in parte messi in gestione presso i Showroom dei clienti in attesa di essere
incassati e pagati al fornitore”.
Ora, appare evidente che
il contribuente gestisce la sua distinta “entrate / uscite” con il
metodo dell’incassato. Ciò implica che, nelle uscite, non sia possibile
inserire dei costi che non sono stati ancora pagati e che quindi non
corrispondono (ancora) ad un’uscita monetaria per l’esercizio di quell’anno.
Diversamente da quanto
pretende il ricorrente, l’utile per il 2019 va determinato – come fatto dall’UT
– senza considerare l’uscita in questione.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del contribuente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: