80.2023.42
Imposta sul capitale delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, imposta federale diretta, utile da rivalutazione di partecipazione, ricupero di ammortamenti, imposizione piena
30 settembre 2024Italiano20 min
frattempo radiata dal registro di commercio per fusione, il 15.5.2024 con la __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.42
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi – Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 febbraio 2023 contro la decisione del 26 gennaio 2023 in materia di IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. La __________ (nel
frattempo radiata dal registro di commercio per fusione, il 15.5.2024 con la __________,
__________, a sua volta cancellata, sempre per fusione, il 5.7.2024, con la __________),
nel periodo fiscale 2019, aveva quale scopo sociale quello di acquistare,
gestire e vendere delle partecipazioni maggioritarie e non, al capitale azioni
di società industriali e commerciali; esercitare mandati di gestione e di
amministrazione legati alle partecipazioni (ecc.; cfr. www.zefix.ch,
sito visualizzato il 2.9.2024). Nel periodo fiscale 2019, membri del Consiglio
di amministrazione erano __________ (residente in __________ a __________), __________
(Presidente del CdA, residente a __________), __________ (vice-presidente del
Consiglio di amministrazione).
B.
a.
Il 16.7.2021, l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla __________,
con sede iscritta a registro di commercio nel __________, una decisione
pregiudiziale di assoggettamento – già a decorrere dal 2019 - indicando che
l’amministrazione effettiva della stessa veniva effettuata nel Canton Ticino.
La decisione non veniva contestata dalla contribuente.
b.
Nel periodo fiscale 2019
la __________ dichiarava un utile imponibile pari a fr. 1'378'730.- ed un
capitale imponibile pari a fr. 4'891'459.-.
C. Con decisione del 8.9.2022,
l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione IFD, commisurando
l’utile imponibile in fr. 1'381'100.-. Rispetto a quanto dichiarato dalla
contribuente, aveva ripreso l’importo di fr. 2'432.- a titolo di “interessi
attivi insufficienti”. Per il calcolo dell’imposta dovuta, l’UTPG aveva
tenuto conto della “Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi”.
Avendo stabilito che il ricavo netto da partecipazioni ammontava al 27.9203%,
dal debito d’imposta di fr. 117'393.50 era stata dedotta la riduzione per
partecipazioni di fr. 32'776.60. Il calcolo era il seguente:
Risultato d’esercizio 1'378'730
+ Adeguamento degli
interessi attivi 2'432
Risultato imponibile
IFD 1'381'162
Dividendo __________ 400'000
– Spese amministrative (11'290)
– Costi di finanziamento
(3'086)
Ricavo netto da
partecipazioni 385'624
Riduzione per
partecipazioni (IFD):
Ricavo netto da
partecipazioni
385'624
x 100 = 27.9203%
Utile imponibile IFD
1'381'162
Per quanto concerneva
l’imposta cantonale, la tassazione era stata effettuata in base all’art. 91 LT (tassazione
holding).
D. Con reclamo del
22.9.2022 – redatto in francese – __________, rappresentata dalla __________,
contestava la decisione di tassazione. Oltre a censurare la ripresa, nell’utile,
di fr. 2'432.- a titolo di interessi attivi insufficienti, l’insorgente contestava,
per l’imposta federale diretta, la misura della riduzione per partecipazioni. Basandosi
sulla dichiarazione d’imposta presentata il 16.11.2020 alle autorità fiscali
del Canton Giura, chiedeva che la riduzione per partecipazioni fosse elevata al
99,938%. A partire dalla propria fondazione, nel 2011, la ricorrente non
avrebbe mai avuto altre attività che quelle volte alla detenzione di
partecipazioni e all’incasso dei dividendi. Avrebbe inoltre beneficiato dello
statuto di holding, previsto dall’art. 83 della legge fiscale giurassiana. Nel
corso degli anni, sarebbero state contabilizzate delle correzioni di valore
sulle partecipazioni, per poter soddisfare il principio di prudenza in ambito
di valutazione delle medesime. Le rettifiche di valore, sottoforma di ammortamenti,
sarebbero sempre state imputate al costo d’investimento e la rivalutazione,
operata nel 2019 sulla partecipazione, avrebbe semplicemente ricostituito il
prezzo del costo di investimento.
L’utile da rivalutazione,
imponibile ordinariamente nel conto economico si sarebbe dovuto considerare
come un ricavo dalla partecipazione legato alla ricostituzione del prezzo di
costo, e quindi avrebbe dovuto beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato,
in applicazione dell’art. 69 LIFD.
E. Con decisione del 26.1.2023,
l’autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo l’utile
imponibile a fr.1'301'700.- e elevando la riduzione per partecipazioni al
29,624%.
La riduzione dell’utile si
spiegava con la rinuncia alla ripresa degli interessi attivi insufficienti.
Per contro, l’autorità
fiscale respingeva la richiesta di considerare quale reddito da partecipazioni
lo scioglimento della rettifica di valore della __________ di fr. 985'960.-
(contabilizzato nell’esercizio 2019), dato che lo stesso rappresentava il
recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD. Il
fisco, confermava pertanto la quantificazione del ricavo netto da
partecipazioni in fr. 385'624.-.
In considerazione
dell’importante differenza tra l’onere fiscale contabilizzato (fr. 2'500.-) e
l’onere fiscale effettivo, il fisco aveva inoltre concesso una riserva tassata
negativa di fr. 77'000.-, che sarebbe stata sciolta al momento della
contabilizzazione dell’onere fiscale a conto economico.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentata dalla __________, censura
la mancata ed errata applicazione della riduzione per partecipazioni, a seguito
della rivalutazione di fr. 986'960.- (“wiedereingebrachte Abschreibung”)
avvenuta nel 2019, sull’unica partecipazione detenuta, limitatamente
all’imposta federale diretta.
La
partecipata __________, realizzerebbe una cifra d’affari lorda di oltre 8
milioni di franchi svizzeri (rendiconti provvisori per il 2022), impiegherebbe
31 persone a tempo pieno, ed avrebbe avuto un utile medio, dopo le imposte, di
oltre un milione di franchi svizzeri. La partecipazione è stata acquistata, nel
2011, per fr. 5'252'539.-.
A partire dal periodo
fiscale 2019, le autorità fiscali ticinesi hanno assoggettato – per
amministrazione effettiva – la ricorrente in Ticino, riconoscendo lo statuto di
holding, ai sensi dell’art. 91 LT. Con l’abolizione dei regimi privilegiati – a
partire dal 1.1.2020, la ricorrente avrebbe deciso, nel 2019, di procedere ad
una rivalutazione della partecipazione di CHF 985'960.- che, a livello di
imposte cantonali, ha beneficiato della neutralità fiscale, in forza dello
statuto privilegiato, mentre che, a livello di IFD, le autorità fiscali hanno
ritenuto che il reintegro di questi ammortamenti non potesse pienamente
beneficiare della riduzione per partecipazioni, ma solo nella misura del
29.624%, rispetto al 99.94% preteso dalla contribuente.
L’insorgente espone l’evoluzione
degli ammortamenti eseguiti sulla partecipazione anno per anno dal 2011, quando
il valore della __________ era stato contabilizzato in fr. 5'252'539.-, al 2018,
quando lo stesso era pari a fr. 4'266'579.- per poi ritornare, nel 2019, per
effetto di una rivalutazione di fr. 985'960.-, a fr. 5'252'539.- (ossia al
costo di acquisto iniziale).
Secondo la contribuente,
per quanto concerne l’unica partecipazione detenuta, “si poteva affermare
che la stessa per il 2014 veniva valutata alla fine di ogni anno con una
metodologia in analogia alla circolare 28 per i titoli non quotati”. Per
gli anni successivi al 2014, sarebbero stati mediati gli utili capitalizzati,
nella misura del 75% del valore determinato secondo la circolare 28.
Trattandosi di una holding pura, la quasi totalità dei ricavi era
costituita da utili distribuiti dalla propria società partecipata.
Nel periodo fiscale 2019,
l’utile, a livello di IFD pari a fr. 1'378'710 era stato ottenuto nella
seguente maniera:
Dividendo lordo fr. 400'000.-
Costi amministrativi fr. –
12'841.-
Rivalutazione della
partecipazione fr. 985'960.-
Ricavi da interessi fr.
11'728.-
Oneri finanziari fr.
– 3'510.-
Altri oneri fr. -
106.-
Imposte fr.
- 2'500.-
Utile imponibile fr. 1'378'710.-
L’utile netto da
partecipazioni, da parte sua, avrebbe dovuto essere stabilito in questo modo:
Dividendo lordo fr.
400'000.-
Costi amministrativi fr.
– 12'841.-
Rivalutazione della
partecipazione fr. 985'960.-
Ricavi da interessi fr. -3’086.-
Utile imponibile fr. 1'370'033.-
Ponendo l’utile netto da
partecipazioni in rapporto all’utile totale, la riduzione dell’imposta sarebbe
pari al 99.37%.
La differenza con il
calcolo operato dall’UTPG consiste nella presa in considerazione della voce
contabile della rivalutazione su partecipazioni di fr. 985'960.-.
La questione consisterebbe
nella correlazione esistente tra la distribuzione di un dividendo da parte di
una partecipazione qualificata, il relativo ammortamento sulla partecipazione
ed i relativi costi di investimento.
Il concetto di costi di
investimento (articoli 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a LIFD) verrebbe
esaminato unicamente sulla base di esempi concreti e delle conseguenze senza
che ne venga sviluppata una chiara definizione legale. Secondo alcune
legislazioni cantonali (come per esempio quella del Canton Lucerna)
ammortamenti sulla partecipazione a seguito del versamento di dividendi di
sostanza riducono la relativa riduzione per partecipazioni, in quanto
l’ammortamento deve essere compensato con la distribuzione dell’utile, ma in
quel caso i costi di investimento della partecipazione vengono ridotti nella
misura degli ammortamenti effettuati, garantendo un eventuale reintegro degli
stessi. Un’analoga esplicita norma non esiste nella LIFD.
Secondo l’insorgente,
sebbene la LIFD non ne faccia esplicitamente menzione, la dottrina ammetterebbe
tuttavia che i costi di investimento possano essere sia aumentati sia ridotti.
Analizzando i risultati
storici della ricorrente dalla sua costituzione al 2019, e mettendo a confronto
la colonna partecipazioni ai cosiddetti altri utili, emerge che, oltre ai
dividendi “ordinari” generati dall’utile corrente della partecipazione, vi sono
due momenti che “saltano immediatamente all’occhio”, ossia il dividendo (lordo)
di fr. 3'923'230.- (2012) e l’ammortamento straordinario di fr. 3'632'539.-
(2014) che, se fossero avvenuti nello stesso periodo fiscale, sarebbero stati
da compensare l’uno con l’altro.
Secondo l’insorgente,
posto come, nel corso dei periodi fiscali in questione, abbia dapprima
ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore
storico”, l’unica considerazione finale è quella secondo cui la rivalutazione
finale di fr. 985'960.- non possa ricadere nell’ambito ordinario imponibile, e
debba, giocoforza beneficiare della riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.
Da ultimo, la ricorrente ritiene
che sia avvenuto uno svuotamento dello scopo per il quale la riduzione per
partecipazione è stato riconosciuto, ossia quello di attenuare le conseguenze
dell’effetto di imposizione multipla. L’idea è che l’utile d’esercizio generato
da una società di capitali o da una cooperativa debba essere tassato a livello
di questa società (e quindi non successivamente). Questo utile, nella misura in
cui viene prelevato dalla società operativa sottoforma di distribuzioni di
utili, deve essere registrato a livello del titolare ultimo della
partecipazione, che è sempre una persona fisica, garantendo il principio della
doppia imposizione economica. L’istituto della riduzione per partecipazioni
garantisce che tali distribuzioni di utili rimangano esenti da imposte a
livello di società intermedie.
La contribuente chiede
pertanto che la rivalutazione contabile della __________, per un totale di fr.
986'960.-, sia posta al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi
dell’art. 70 LIFD e che sia riconosciuto un diritto alla riduzione dell’imposta
pari al 99.938%.
G. Nelle sue
osservazioni del 27.4.2023, l’UTPG rileva che, in considerazione del fatto che
l’ammortamento della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato
contabilizzato unicamente nell’esercizio 2014, mentre l’incasso del dividendo
di fr. 3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato
contabilizzato nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non
ha potuto essere compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per
partecipazioni), il costo di investimento della partecipazione __________ non
può essere ridotto come previsto dal punto 2.6.4 della Circolare AFC 27.
Secondo l’autorità fiscale, il recupero di ammortamenti di fr. 985'960,
contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configura come un
ricavo da partecipazioni, poiché costituisce un utile derivante dalla
rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e
non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LIFD”.
Diritto
1. Oggetto del
contendere è il calcolo della riduzione per partecipazioni, con particolare
riguardo al ricavo dipendente dalla rivalutazione di CHF 986'960.- operata nel
2019 sulla partecipazione nella __________, ai fini del calcolo dell’imposta
federale diretta.
Secondo l’insorgente,
posto come, nel corso dei periodi fiscali precedenti, abbia dapprima
ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore
storico”, la rivalutazione finale di fr. 985'960.- non potrebbe ricadere
nell’ambito ordinario imponibile e dovrebbe giocoforza beneficiare della
riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.
Di diverso avviso
l’autorità fiscale, secondo cui, in considerazione del fatto che l’ammortamento
della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato contabilizzato
unicamente nell’esercizio 2014 mentre l’incasso del dividendo di fr.
3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato contabilizzato
nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non ha potuto essere
compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per partecipazioni), il
costo di investimento della partecipazione __________, non potrebbe rientrare
nel calcolo del ricavo da partecipazioni. Il recupero di ammortamenti di fr.
985'960, contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configurerebbe
come un ricavo da partecipazioni, poiché costituirebbe un utile derivante dalla
rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e
non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LIFD”.
Considerandi
2.
2.1.
2.1.1
Secondo l’art. 69 LIFD (Riduzione),
l’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è
ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di
partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:
a. partecipa
in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di
un’altra società;
b. partecipa
in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società;
c. detiene
diritti di partecipazione pari a un valore venale almeno di un milione di
franchi.
2.1.2
Secondo
l’art. 70 cpv. 1 LIFD (Ricavo netto da partecipazioni), Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al
reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5
per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova
delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli
interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli
interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in
capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi
diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a.
L’art. 70 cpv. 2 lett. c
LIFD stabilisce che non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti
dalla rivalutazione di partecipazioni.
Per l’art. 70 cpv. 3 LIFD,
il ricavo da una partecipazione è considerato
nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento,
connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico
dell’utile netto imponibile (art. 58 e segg.).
L’art. 70 cpv. 4 LIFD
precisa che gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione:
a.
nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo
d’investimento;
b.
se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale
azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per
cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno
detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in
seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al
di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da
alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di
partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione
corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
2.2
La riduzione d’imposta sui
ricavi da partecipazione, prevista dagli art. 69 e 70 LIFD, ha come scopo
quello mitigare gli effetti dell’imposizione multipla, che si verifica quando
delle società partecipate, che sono state assoggettate all’imposta sul loro
utile netto, lo distribuiscono alla società madre, che è a sua volta soggetta
all’imposta sull’utile netto, prima che quest’ultima lo riversi, in tutto od in
parte, al suo azionista, anch’esso contribuente. Senza la riduzione per
partecipazioni, gli utili derivanti da partecipazioni a società di capitali
oppure a società cooperative dovrebbero essere imposti (al minimo) tre volte. Obiettivo
è di limitare l’imposizione al vero e proprio utile d’impresa (a livello
operativo) e alle distribuzioni dell’utile all’azionista, esentando i dividendi
ottenuti dalle società intermedie o di partecipazione (sentenza TF 2C_787/2012
del 15.1.2013 consid. 3.2, in RDAF 2013 II 380).
L’imposta federale diretta
viene quindi calcolata sull’utile netto totale, poi ridotta in funzione del
rapporto esistente tra l’utile netto generato dalle partecipazioni e l’utile
totale (sentenza 604 2017 99 della Corte fiscale del Canton Friborgo del 24.7.2018
consid. 2.2. e 604 2019 47 del 20.3.2020 consid. 2.2.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea
2022, n. 6 ad art. 69 LIFD):
Riduzione % =
Ricavo netto dei diritti
di partecipazione x 100
Utile netto complessivo
2.3
2.3.1
Si è già detto che per l’art.
70.
cpv. 2 lett. c LIFD non sono ricavo da partecipazioni gli utili
derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
A tale riguardo, si deve
distinguere a seconda del fatto che la rivalutazione avvenga fino al costo di
investimento o al di sopra dello stesso. L’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD è
giustificato unicamente nella misura in cui si riferisce alle rivalutazioni
fino al costo di investimento, poiché conferma che il principio del costo di
investimento non consente di ammettere la riduzione per partecipazioni a simili
rivalutazioni (Simonek,
Unternehmenssteuerrecht, Zurigo 2019, § 12 n. 45, p. 271).
La definizione del costo
di investimento delle partecipazioni è dunque fondamentale per la
determinazione dell’utile in capitale al beneficio della riduzione (Lehmann, op. cit., pag. 45-46).
2.3.2
La nozione di costo di
investimento compare all’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD, che prevede che
gli utili in capitale siano considerati nel calcolo della riduzione soltanto
nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo
d’investimento.
La nozione di costo di
investimento (“Gestehungskosten”) è sconosciuta in diritto contabile (le
disposizioni del CO, segnatamente gli art. 960 e seguenti, fanno riferimento al
costo di acquisto) ed era poco usato in diritto fiscale prima della sua
introduzione agli articoli 62 cpv. 4 LIFD, 70 cpv. 4 LIFD e 207a cpv. 2
LIFD (Lissi/Ryser, Zu den
Gestehungskosten im Recht der direkten Bundessteuer – Ausgewählte Aspekte, in
FStR 2013, p. 272 s.).
Il principio in questione
si fonda sul fatto che, se il valore contabile della partecipazione è inferiore
rispetto al costo di investimento, tale differenza dipende dagli ammortamenti e
dalle rettifiche di valore intrapresi in passato. Le riduzioni del valore
contabile a suo tempo eseguite hanno comportato una riduzione dell’utile
imponibile della società di capitali o della cooperativa. Con la cessione della
partecipazione, tali correzioni di valore vengono “ricuperate”. Per ragioni di
sistematica fiscale, il ricupero degli ammortamenti e delle rettifiche di
valore deve sottostare a imposizione piena (Simonek,
op. cit., § 12, n. 38, 269).
2.3.3
Il costo di investimento
si distingue pertanto dal valore determinante per l’imposta sull’utile (valore
contabile) che serve come riferimento per il calcolo della totalità degli utili
in capitale. La totalità dell’utile in capitale realizzato con la vendita di
una partecipazione non beneficia dunque forzatamente della riduzione per
partecipazioni, ma solamente la parte dell’utile che eccede il costo di
investimento (Berdoz, in: Noël/
Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 103 ss. ad art. 70 LIFD, p. 1347 s.).
La situazione può essere illustrata
con lo schema seguente, tratto da Mäusli-Allenspach/Oertli,
Das schweizerische Steuerrecht, Muri b. Bern, 8a ed., p. 258:
2.4
Ora, interessate dall’art.
70.
cpv. 2 lett. c LIFD sarebbero solamente le rivalutazioni che vanno al
di là del costo di investimento delle partecipazioni, poiché il ricupero di
precedenti ammortamenti non costituirebbe in nessun caso un ricavo da
partecipazioni (Locher/Giger/Pedroli,
Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea 2022, n. 26 ad art. 70
LIFD, p. 745 e dottrina citata; Mäusli-Allenspach/Oertli,
op. cit., p. 259).
Le rivalutazioni fino al costo
di investimento sarebbero invece già coperte dall'art. 62 cpv. 4 LIFD (norma
secondo la quale le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo
d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art.
70.
cpv. 4 lett. b LIFD sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto
non siano più giustificati) per cui l'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non sarebbe
indispensabile (Duss/Buchmann, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.
36.
ad art. 70 LIFD, p. 1665).
La dottrina ritiene per
contro che, nella misura in cui l’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD esclude
che rientrino fra i ricavi da partecipazioni anche gli utili derivanti dalla
rivalutazione di partecipazioni al di sopra dei costi di investimento, ciò non
sia giustificato.
L’art. 70 cpv. 2 lett. c
LIFD è stata inserita nel corso dei dibattiti parlamentari ed è giustificata da
considerazioni antielusive. Si voleva cioè evitare che le partecipazioni fossero
prima rivalutate in esenzione d'imposta e che poi potessero beneficiare di
ammortamenti con effetti fiscali. Il rischio di simili manovre elusive è
tuttavia ritenuto minimo. Da un lato, una rivalutazione che va oltre il valore
di investimento deve adempiere le condizioni previste dall’art. 670 CO.
Dall’altro, successivi ammortamenti sono fiscalmente riconosciuti solo se le
perdite compensate potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento secondo
l’art. 67 cpv. 1 LIFD (art. 62 cpv. 3 LIFD). L’esclusione degli utili derivanti
dalla rivalutazione di partecipazioni è dunque riconducibile ad una
disposizione antielusiva formulata in modo largamente eccessivo. Tuttavia, per
ovviare al problema sarebbe necessaria una modifica della legge (Simonek, op. cit., § 12, n. 46, p. 271
s.).
3.
3.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, la contribuente, nel ricorso, ha presentato la seguente tabella,
relativa al valore della partecipazione della società__________, da essa
detenuta.
Anno
Dividendo
(lordo)
versato da __________
Ammortamento
/
Rivalutazione
Valore a
bilancio
della __________
2011.
0.
0.
5'252'539
2012.
3'920'230
0.
5'252'539
2013.
560'000
0.
5'252'539
2014.
91'000
3'632'539
1'620'000
2015.
198'000
-2'387'000
4'007'000
2016.
200'000
160'000
3'847'000
2017.
200'000
-626'000
4'473'000
2018.
700'000
206'421
4'266'579
2019.
400'000
-985'960
5'252'539
3.2
La partecipazione oggetto
di rivalutazione nell’anno 2019, ossia quella nella __________, non è stata
alienata.
Analizzando gli
ammortamenti e le rivalutazioni registrati tra il 2011 ed il 2019 sulla
partecipazione nella __________ risulta che, con la rivalutazione operata nel
2019.
sono stati semplicemente reintegrati i precedenti ammortamenti. Così
facendo la partecipazione nella __________ è stata riportata al suo valore di
acquisto.
Ne consegue che la
rivalutazione litigiosa adempie senz’altro le condizioni per essere fatta
rientrare nel campo di applicazione dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD,
secondo cui non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti dalla
rivalutazione di partecipazioni.
3.3
3.3.1
Nel proprio gravame la
ricorrente richiama le disposizioni in materia adottate, ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale, in determinati Cantoni, sostenendo che la loro
applicazione condurrebbe a risultati più equi, rispetto a quanto previsto dalla
LIFD. Cita ad esempio la legislazione tributaria del Canton Lucerna ed in
particolare i §§ 82 cpv. 4 e 83 cpv. 3.
3.3.2
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non
contiene una disposizione corrispondente all'art. 70 cpv. 2 LIFD, ragione per
cui i Cantoni hanno la possibilità di adottare un regime fiscale coerente, che
mette sullo stesso piano gli utili derivanti dalla rivalutazione e gli utili in
capitale. È quanto hanno fatto numerosi Cantoni (p. es. AI, AR, GL, JU, LU, SG,
SZ, VS, ZH). In considerazione della chiara base legale, tuttavia, anche in
questi Cantoni la riduzione per partecipazioni non può essere ammessa in
relazione agli utili derivante dalla rivalutazione di partecipazione, ai fini
del calcolo dell’imposta federale diretta (Duss/Buchmann,
op. cit., n. 36 ad art. 70 LIFD, p. 1666).
3.3.3
Se anche non si trattasse
di una rivalutazione entro i limiti dei costi di investimento, pertanto, il
chiaro tenore dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non consentirebbe di
ammettere la riduzione per partecipazioni in relazione all’utile derivante
dalla rivalutazione della partecipazione in questione.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Co Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: