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Decisione

80.2023.42

Imposta sul capitale delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, imposta federale diretta, utile da rivalutazione di partecipazione, ricupero di ammortamenti, imposizione piena

30 settembre 2024Italiano20 min

frattempo radiata dal registro di commercio per fusione, il 15.5.2024 con la __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.42

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi – Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 febbraio 2023 contro la decisione del 26 gennaio 2023 in materia di IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. La __________ (nel

frattempo radiata dal registro di commercio per fusione, il 15.5.2024 con la __________,

__________, a sua volta cancellata, sempre per fusione, il 5.7.2024, con la __________),

nel periodo fiscale 2019, aveva quale scopo sociale quello di acquistare,

gestire e vendere delle partecipazioni maggioritarie e non, al capitale azioni

di società industriali e commerciali; esercitare mandati di gestione e di

amministrazione legati alle partecipazioni (ecc.; cfr. www.zefix.ch,

sito visualizzato il 2.9.2024). Nel periodo fiscale 2019, membri del Consiglio

di amministrazione erano __________ (residente in __________ a __________), __________

(Presidente del CdA, residente a __________), __________ (vice-presidente del

Consiglio di amministrazione).

B.

a.

Il 16.7.2021, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla __________,

con sede iscritta a registro di commercio nel __________, una decisione

pregiudiziale di assoggettamento – già a decorrere dal 2019 - indicando che

l’amministrazione effettiva della stessa veniva effettuata nel Canton Ticino.

La decisione non veniva contestata dalla contribuente.

b.

Nel periodo fiscale 2019

la __________ dichiarava un utile imponibile pari a fr. 1'378'730.- ed un

capitale imponibile pari a fr. 4'891'459.-.

C. Con decisione del 8.9.2022,

l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione IFD, commisurando

l’utile imponibile in fr. 1'381'100.-. Rispetto a quanto dichiarato dalla

contribuente, aveva ripreso l’importo di fr. 2'432.- a titolo di “interessi

attivi insufficienti”. Per il calcolo dell’imposta dovuta, l’UTPG aveva

tenuto conto della “Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi”.

Avendo stabilito che il ricavo netto da partecipazioni ammontava al 27.9203%,

dal debito d’imposta di fr. 117'393.50 era stata dedotta la riduzione per

partecipazioni di fr. 32'776.60. Il calcolo era il seguente:

Risultato d’esercizio 1'378'730

+ Adeguamento degli

interessi attivi 2'432

Risultato imponibile

IFD 1'381'162

Dividendo __________ 400'000

– Spese amministrative (11'290)

– Costi di finanziamento

(3'086)

Ricavo netto da

partecipazioni 385'624

Riduzione per

partecipazioni (IFD):

Ricavo netto da

partecipazioni

385'624

x 100 = 27.9203%

Utile imponibile IFD

1'381'162

Per quanto concerneva

l’imposta cantonale, la tassazione era stata effettuata in base all’art. 91 LT (tassazione

holding).

D. Con reclamo del

22.9.2022 – redatto in francese – __________, rappresentata dalla __________,

contestava la decisione di tassazione. Oltre a censurare la ripresa, nell’utile,

di fr. 2'432.- a titolo di interessi attivi insufficienti, l’insorgente contestava,

per l’imposta federale diretta, la misura della riduzione per partecipazioni. Basandosi

sulla dichiarazione d’imposta presentata il 16.11.2020 alle autorità fiscali

del Canton Giura, chiedeva che la riduzione per partecipazioni fosse elevata al

99,938%. A partire dalla propria fondazione, nel 2011, la ricorrente non

avrebbe mai avuto altre attività che quelle volte alla detenzione di

partecipazioni e all’incasso dei dividendi. Avrebbe inoltre beneficiato dello

statuto di holding, previsto dall’art. 83 della legge fiscale giurassiana. Nel

corso degli anni, sarebbero state contabilizzate delle correzioni di valore

sulle partecipazioni, per poter soddisfare il principio di prudenza in ambito

di valutazione delle medesime. Le rettifiche di valore, sottoforma di ammortamenti,

sarebbero sempre state imputate al costo d’investimento e la rivalutazione,

operata nel 2019 sulla partecipazione, avrebbe semplicemente ricostituito il

prezzo del costo di investimento.

L’utile da rivalutazione,

imponibile ordinariamente nel conto economico si sarebbe dovuto considerare

come un ricavo dalla partecipazione legato alla ricostituzione del prezzo di

costo, e quindi avrebbe dovuto beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato,

in applicazione dell’art. 69 LIFD.

E. Con decisione del 26.1.2023,

l’autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo l’utile

imponibile a fr.1'301'700.- e elevando la riduzione per partecipazioni al

29,624%.

La riduzione dell’utile si

spiegava con la rinuncia alla ripresa degli interessi attivi insufficienti.

Per contro, l’autorità

fiscale respingeva la richiesta di considerare quale reddito da partecipazioni

lo scioglimento della rettifica di valore della __________ di fr. 985'960.-

(contabilizzato nell’esercizio 2019), dato che lo stesso rappresentava il

recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD. Il

fisco, confermava pertanto la quantificazione del ricavo netto da

partecipazioni in fr. 385'624.-.

In considerazione

dell’importante differenza tra l’onere fiscale contabilizzato (fr. 2'500.-) e

l’onere fiscale effettivo, il fisco aveva inoltre concesso una riserva tassata

negativa di fr. 77'000.-, che sarebbe stata sciolta al momento della

contabilizzazione dell’onere fiscale a conto economico.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentata dalla __________, censura

la mancata ed errata applicazione della riduzione per partecipazioni, a seguito

della rivalutazione di fr. 986'960.- (“wiedereingebrachte Abschreibung”)

avvenuta nel 2019, sull’unica partecipazione detenuta, limitatamente

all’imposta federale diretta.

La

partecipata __________, realizzerebbe una cifra d’affari lorda di oltre 8

milioni di franchi svizzeri (rendiconti provvisori per il 2022), impiegherebbe

31 persone a tempo pieno, ed avrebbe avuto un utile medio, dopo le imposte, di

oltre un milione di franchi svizzeri. La partecipazione è stata acquistata, nel

2011, per fr. 5'252'539.-.

A partire dal periodo

fiscale 2019, le autorità fiscali ticinesi hanno assoggettato – per

amministrazione effettiva – la ricorrente in Ticino, riconoscendo lo statuto di

holding, ai sensi dell’art. 91 LT. Con l’abolizione dei regimi privilegiati – a

partire dal 1.1.2020, la ricorrente avrebbe deciso, nel 2019, di procedere ad

una rivalutazione della partecipazione di CHF 985'960.- che, a livello di

imposte cantonali, ha beneficiato della neutralità fiscale, in forza dello

statuto privilegiato, mentre che, a livello di IFD, le autorità fiscali hanno

ritenuto che il reintegro di questi ammortamenti non potesse pienamente

beneficiare della riduzione per partecipazioni, ma solo nella misura del

29.624%, rispetto al 99.94% preteso dalla contribuente.

L’insorgente espone l’evoluzione

degli ammortamenti eseguiti sulla partecipazione anno per anno dal 2011, quando

il valore della __________ era stato contabilizzato in fr. 5'252'539.-, al 2018,

quando lo stesso era pari a fr. 4'266'579.- per poi ritornare, nel 2019, per

effetto di una rivalutazione di fr. 985'960.-, a fr. 5'252'539.- (ossia al

costo di acquisto iniziale).

Secondo la contribuente,

per quanto concerne l’unica partecipazione detenuta, “si poteva affermare

che la stessa per il 2014 veniva valutata alla fine di ogni anno con una

metodologia in analogia alla circolare 28 per i titoli non quotati”. Per

gli anni successivi al 2014, sarebbero stati mediati gli utili capitalizzati,

nella misura del 75% del valore determinato secondo la circolare 28.

Trattandosi di una holding pura, la quasi totalità dei ricavi era

costituita da utili distribuiti dalla propria società partecipata.

Nel periodo fiscale 2019,

l’utile, a livello di IFD pari a fr. 1'378'710 era stato ottenuto nella

seguente maniera:

Dividendo lordo fr. 400'000.-

Costi amministrativi fr. –

12'841.-

Rivalutazione della

partecipazione fr. 985'960.-

Ricavi da interessi fr.

11'728.-

Oneri finanziari fr.

– 3'510.-

Altri oneri fr. -

106.-

Imposte fr.

- 2'500.-

Utile imponibile fr. 1'378'710.-

L’utile netto da

partecipazioni, da parte sua, avrebbe dovuto essere stabilito in questo modo:

Dividendo lordo fr.

400'000.-

Costi amministrativi fr.

– 12'841.-

Rivalutazione della

partecipazione fr. 985'960.-

Ricavi da interessi fr. -3’086.-

Utile imponibile fr. 1'370'033.-

Ponendo l’utile netto da

partecipazioni in rapporto all’utile totale, la riduzione dell’imposta sarebbe

pari al 99.37%.

La differenza con il

calcolo operato dall’UTPG consiste nella presa in considerazione della voce

contabile della rivalutazione su partecipazioni di fr. 985'960.-.

La questione consisterebbe

nella correlazione esistente tra la distribuzione di un dividendo da parte di

una partecipazione qualificata, il relativo ammortamento sulla partecipazione

ed i relativi costi di investimento.

Il concetto di costi di

investimento (articoli 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a LIFD) verrebbe

esaminato unicamente sulla base di esempi concreti e delle conseguenze senza

che ne venga sviluppata una chiara definizione legale. Secondo alcune

legislazioni cantonali (come per esempio quella del Canton Lucerna)

ammortamenti sulla partecipazione a seguito del versamento di dividendi di

sostanza riducono la relativa riduzione per partecipazioni, in quanto

l’ammortamento deve essere compensato con la distribuzione dell’utile, ma in

quel caso i costi di investimento della partecipazione vengono ridotti nella

misura degli ammortamenti effettuati, garantendo un eventuale reintegro degli

stessi. Un’analoga esplicita norma non esiste nella LIFD.

Secondo l’insorgente,

sebbene la LIFD non ne faccia esplicitamente menzione, la dottrina ammetterebbe

tuttavia che i costi di investimento possano essere sia aumentati sia ridotti.

Analizzando i risultati

storici della ricorrente dalla sua costituzione al 2019, e mettendo a confronto

la colonna partecipazioni ai cosiddetti altri utili, emerge che, oltre ai

dividendi “ordinari” generati dall’utile corrente della partecipazione, vi sono

due momenti che “saltano immediatamente all’occhio”, ossia il dividendo (lordo)

di fr. 3'923'230.- (2012) e l’ammortamento straordinario di fr. 3'632'539.-

(2014) che, se fossero avvenuti nello stesso periodo fiscale, sarebbero stati

da compensare l’uno con l’altro.

Secondo l’insorgente,

posto come, nel corso dei periodi fiscali in questione, abbia dapprima

ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore

storico”, l’unica considerazione finale è quella secondo cui la rivalutazione

finale di fr. 985'960.- non possa ricadere nell’ambito ordinario imponibile, e

debba, giocoforza beneficiare della riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.

Da ultimo, la ricorrente ritiene

che sia avvenuto uno svuotamento dello scopo per il quale la riduzione per

partecipazione è stato riconosciuto, ossia quello di attenuare le conseguenze

dell’effetto di imposizione multipla. L’idea è che l’utile d’esercizio generato

da una società di capitali o da una cooperativa debba essere tassato a livello

di questa società (e quindi non successivamente). Questo utile, nella misura in

cui viene prelevato dalla società operativa sottoforma di distribuzioni di

utili, deve essere registrato a livello del titolare ultimo della

partecipazione, che è sempre una persona fisica, garantendo il principio della

doppia imposizione economica. L’istituto della riduzione per partecipazioni

garantisce che tali distribuzioni di utili rimangano esenti da imposte a

livello di società intermedie.

La contribuente chiede

pertanto che la rivalutazione contabile della __________, per un totale di fr.

986'960.-, sia posta al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi

dell’art. 70 LIFD e che sia riconosciuto un diritto alla riduzione dell’imposta

pari al 99.938%.

G. Nelle sue

osservazioni del 27.4.2023, l’UTPG rileva che, in considerazione del fatto che

l’ammortamento della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato

contabilizzato unicamente nell’esercizio 2014, mentre l’incasso del dividendo

di fr. 3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato

contabilizzato nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non

ha potuto essere compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per

partecipazioni), il costo di investimento della partecipazione __________ non

può essere ridotto come previsto dal punto 2.6.4 della Circolare AFC 27.

Secondo l’autorità fiscale, il recupero di ammortamenti di fr. 985'960,

contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configura come un

ricavo da partecipazioni, poiché costituisce un utile derivante dalla

rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e

non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4

LIFD”.

Diritto

1. Oggetto del

contendere è il calcolo della riduzione per partecipazioni, con particolare

riguardo al ricavo dipendente dalla rivalutazione di CHF 986'960.- operata nel

2019 sulla partecipazione nella __________, ai fini del calcolo dell’imposta

federale diretta.

Secondo l’insorgente,

posto come, nel corso dei periodi fiscali precedenti, abbia dapprima

ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore

storico”, la rivalutazione finale di fr. 985'960.- non potrebbe ricadere

nell’ambito ordinario imponibile e dovrebbe giocoforza beneficiare della

riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.

Di diverso avviso

l’autorità fiscale, secondo cui, in considerazione del fatto che l’ammortamento

della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato contabilizzato

unicamente nell’esercizio 2014 mentre l’incasso del dividendo di fr.

3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato contabilizzato

nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non ha potuto essere

compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per partecipazioni), il

costo di investimento della partecipazione __________, non potrebbe rientrare

nel calcolo del ricavo da partecipazioni. Il recupero di ammortamenti di fr.

985'960, contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configurerebbe

come un ricavo da partecipazioni, poiché costituirebbe un utile derivante dalla

rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e

non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4

LIFD”.

Considerandi

2.

2.1.

2.1.1

Secondo l’art. 69 LIFD (Riduzione),

l’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è

ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di

partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:

a. partecipa

in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di

un’altra società;

b. partecipa

in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società;

c. detiene

diritti di partecipazione pari a un valore venale almeno di un milione di

franchi.

2.1.2

Secondo

l’art. 70 cpv. 1 LIFD (Ricavo netto da partecipazioni), Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al

reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5

per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova

delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli

interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli

interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in

capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi

diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a.

L’art. 70 cpv. 2 lett. c

LIFD stabilisce che non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti

dalla rivalutazione di partecipazioni.

Per l’art. 70 cpv. 3 LIFD,

il ricavo da una partecipazione è considerato

nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento,

connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico

dell’utile netto imponibile (art. 58 e segg.).

L’art. 70 cpv. 4 LIFD

precisa che gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione:

a.

nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo

d’investimento;

b.

se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale

azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per

cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno

detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in

seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al

di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da

alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di

partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione

corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

2.2

La riduzione d’imposta sui

ricavi da partecipazione, prevista dagli art. 69 e 70 LIFD, ha come scopo

quello mitigare gli effetti dell’imposizione multipla, che si verifica quando

delle società partecipate, che sono state assoggettate all’imposta sul loro

utile netto, lo distribuiscono alla società madre, che è a sua volta soggetta

all’imposta sull’utile netto, prima che quest’ultima lo riversi, in tutto od in

parte, al suo azionista, anch’esso contribuente. Senza la riduzione per

partecipazioni, gli utili derivanti da partecipazioni a società di capitali

oppure a società cooperative dovrebbero essere imposti (al minimo) tre volte. Obiettivo

è di limitare l’imposizione al vero e proprio utile d’impresa (a livello

operativo) e alle distribuzioni dell’utile all’azionista, esentando i dividendi

ottenuti dalle società intermedie o di partecipazione (sentenza TF 2C_787/2012

del 15.1.2013 consid. 3.2, in RDAF 2013 II 380).

L’imposta federale diretta

viene quindi calcolata sull’utile netto totale, poi ridotta in funzione del

rapporto esistente tra l’utile netto generato dalle partecipazioni e l’utile

totale (sentenza 604 2017 99 della Corte fiscale del Canton Friborgo del 24.7.2018

consid. 2.2. e 604 2019 47 del 20.3.2020 consid. 2.2.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea

2022, n. 6 ad art. 69 LIFD):

Riduzione % =

Ricavo netto dei diritti

di partecipazione x 100

Utile netto complessivo

2.3

2.3.1

Si è già detto che per l’art.

70.

cpv. 2 lett. c LIFD non sono ricavo da partecipazioni gli utili

derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

A tale riguardo, si deve

distinguere a seconda del fatto che la rivalutazione avvenga fino al costo di

investimento o al di sopra dello stesso. L’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD è

giustificato unicamente nella misura in cui si riferisce alle rivalutazioni

fino al costo di investimento, poiché conferma che il principio del costo di

investimento non consente di ammettere la riduzione per partecipazioni a simili

rivalutazioni (Simonek,

Unternehmenssteuerrecht, Zurigo 2019, § 12 n. 45, p. 271).

La definizione del costo

di investimento delle partecipazioni è dunque fondamentale per la

determinazione dell’utile in capitale al beneficio della riduzione (Lehmann, op. cit., pag. 45-46).

2.3.2

La nozione di costo di

investimento compare all’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD, che prevede che

gli utili in capitale siano considerati nel calcolo della riduzione soltanto

nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo

d’investimento.

La nozione di costo di

investimento (“Gestehungskosten”) è sconosciuta in diritto contabile (le

disposizioni del CO, segnatamente gli art. 960 e seguenti, fanno riferimento al

costo di acquisto) ed era poco usato in diritto fiscale prima della sua

introduzione agli articoli 62 cpv. 4 LIFD, 70 cpv. 4 LIFD e 207a cpv. 2

LIFD (Lissi/Ryser, Zu den

Gestehungskosten im Recht der direkten Bundessteuer – Ausgewählte Aspekte, in

FStR 2013, p. 272 s.).

Il principio in questione

si fonda sul fatto che, se il valore contabile della partecipazione è inferiore

rispetto al costo di investimento, tale differenza dipende dagli ammortamenti e

dalle rettifiche di valore intrapresi in passato. Le riduzioni del valore

contabile a suo tempo eseguite hanno comportato una riduzione dell’utile

imponibile della società di capitali o della cooperativa. Con la cessione della

partecipazione, tali correzioni di valore vengono “ricuperate”. Per ragioni di

sistematica fiscale, il ricupero degli ammortamenti e delle rettifiche di

valore deve sottostare a imposizione piena (Simonek,

op. cit., § 12, n. 38, 269).

2.3.3

Il costo di investimento

si distingue pertanto dal valore determinante per l’imposta sull’utile (valore

contabile) che serve come riferimento per il calcolo della totalità degli utili

in capitale. La totalità dell’utile in capitale realizzato con la vendita di

una partecipazione non beneficia dunque forzatamente della riduzione per

partecipazioni, ma solamente la parte dell’utile che eccede il costo di

investimento (Berdoz, in: Noël/

Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 103 ss. ad art. 70 LIFD, p. 1347 s.).

La situazione può essere illustrata

con lo schema seguente, tratto da Mäusli-Allenspach/Oertli,

Das schweizerische Steuerrecht, Muri b. Bern, 8a ed., p. 258:

2.4

Ora, interessate dall’art.

70.

cpv. 2 lett. c LIFD sarebbero solamente le rivalutazioni che vanno al

di là del costo di investimento delle partecipazioni, poiché il ricupero di

precedenti ammortamenti non costituirebbe in nessun caso un ricavo da

partecipazioni (Locher/Giger/Pedroli,

Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea 2022, n. 26 ad art. 70

LIFD, p. 745 e dottrina citata; Mäusli-Allenspach/Oertli,

op. cit., p. 259).

Le rivalutazioni fino al costo

di investimento sarebbero invece già coperte dall'art. 62 cpv. 4 LIFD (norma

secondo la quale le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo

d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art.

70.

cpv. 4 lett. b LIFD sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto

non siano più giustificati) per cui l'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non sarebbe

indispensabile (Duss/Buchmann, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.

36.

ad art. 70 LIFD, p. 1665).

La dottrina ritiene per

contro che, nella misura in cui l’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD esclude

che rientrino fra i ricavi da partecipazioni anche gli utili derivanti dalla

rivalutazione di partecipazioni al di sopra dei costi di investimento, ciò non

sia giustificato.

L’art. 70 cpv. 2 lett. c

LIFD è stata inserita nel corso dei dibattiti parlamentari ed è giustificata da

considerazioni antielusive. Si voleva cioè evitare che le partecipazioni fossero

prima rivalutate in esenzione d'imposta e che poi potessero beneficiare di

ammortamenti con effetti fiscali. Il rischio di simili manovre elusive è

tuttavia ritenuto minimo. Da un lato, una rivalutazione che va oltre il valore

di investimento deve adempiere le condizioni previste dall’art. 670 CO.

Dall’altro, successivi ammortamenti sono fiscalmente riconosciuti solo se le

perdite compensate potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento secondo

l’art. 67 cpv. 1 LIFD (art. 62 cpv. 3 LIFD). L’esclusione degli utili derivanti

dalla rivalutazione di partecipazioni è dunque riconducibile ad una

disposizione antielusiva formulata in modo largamente eccessivo. Tuttavia, per

ovviare al problema sarebbe necessaria una modifica della legge (Simonek, op. cit., § 12, n. 46, p. 271

s.).

3.

3.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, la contribuente, nel ricorso, ha presentato la seguente tabella,

relativa al valore della partecipazione della società__________, da essa

detenuta.

Anno

Dividendo

(lordo)

versato da __________

Ammortamento

/

Rivalutazione

Valore a

bilancio

della __________

2011.

0.

0.

5'252'539

2012.

3'920'230

0.

5'252'539

2013.

560'000

0.

5'252'539

2014.

91'000

3'632'539

1'620'000

2015.

198'000

-2'387'000

4'007'000

2016.

200'000

160'000

3'847'000

2017.

200'000

-626'000

4'473'000

2018.

700'000

206'421

4'266'579

2019.

400'000

-985'960

5'252'539

3.2

La partecipazione oggetto

di rivalutazione nell’anno 2019, ossia quella nella __________, non è stata

alienata.

Analizzando gli

ammortamenti e le rivalutazioni registrati tra il 2011 ed il 2019 sulla

partecipazione nella __________ risulta che, con la rivalutazione operata nel

2019.

sono stati semplicemente reintegrati i precedenti ammortamenti. Così

facendo la partecipazione nella __________ è stata riportata al suo valore di

acquisto.

Ne consegue che la

rivalutazione litigiosa adempie senz’altro le condizioni per essere fatta

rientrare nel campo di applicazione dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD,

secondo cui non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti dalla

rivalutazione di partecipazioni.

3.3

3.3.1

Nel proprio gravame la

ricorrente richiama le disposizioni in materia adottate, ai fini del calcolo

dell’imposta cantonale, in determinati Cantoni, sostenendo che la loro

applicazione condurrebbe a risultati più equi, rispetto a quanto previsto dalla

LIFD. Cita ad esempio la legislazione tributaria del Canton Lucerna ed in

particolare i §§ 82 cpv. 4 e 83 cpv. 3.

3.3.2

La legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non

contiene una disposizione corrispondente all'art. 70 cpv. 2 LIFD, ragione per

cui i Cantoni hanno la possibilità di adottare un regime fiscale coerente, che

mette sullo stesso piano gli utili derivanti dalla rivalutazione e gli utili in

capitale. È quanto hanno fatto numerosi Cantoni (p. es. AI, AR, GL, JU, LU, SG,

SZ, VS, ZH). In considerazione della chiara base legale, tuttavia, anche in

questi Cantoni la riduzione per partecipazioni non può essere ammessa in

relazione agli utili derivante dalla rivalutazione di partecipazione, ai fini

del calcolo dell’imposta federale diretta (Duss/Buchmann,

op. cit., n. 36 ad art. 70 LIFD, p. 1666).

3.3.3

Se anche non si trattasse

di una rivalutazione entro i limiti dei costi di investimento, pertanto, il

chiaro tenore dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non consentirebbe di

ammettere la riduzione per partecipazioni in relazione all’utile derivante

dalla rivalutazione della partecipazione in questione.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

contribuente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Co Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: