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Decisione

80.2023.43

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: alienazione di partecipazione in società immobiliare, sostanza commerciale, calcolo dell’utile, momento in cui il contribuente è divenuto commerciante di immobili a titolo professionale

14 agosto 2023Italiano8 min

hanno adottato il regime della separazione dei beni. In tale occasione, la partecipazione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.43

80.2023.44

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° marzo 2023 contro la decisione del 1° febbraio 2023 in materia di IC e

IFD 2013.

Fatti

Fatti

A. Mediante atto

pubblico del notaio __________ del 25.01.1995, i coniugi __________ e RI 2

hanno adottato il regime della separazione dei beni. In tale occasione, la partecipazione

del 100% delle azioni della __________ (1'000 azioni del valore nominale di fr.

100.–), sono state assegnate ai beni della moglie.

Con contratto del

20.03.2013 RI 2 ha venduto ad __________ e alla __________ SA, nella misura di

metà ciascuno, la totalità del pacchetto azionario della __________ SA al

prezzo complessivo di fr. 3'134'620.58.

B. Nella dichiarazione d’imposta

2013, inoltrata il 15.09.2014, i contribuenti hanno dichiarato un reddito

imponibile di fr. 70’891.- e una sostanza imponibile di fr. 0.-.

Con decisione del

18.07.2018, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) ha notificato

loro la tassazione IC/IFD 2013, nella quale ha determinato il reddito

imponibile in fr. 217'200.– per l’IC e in fr. 1'592'700.– per l’IFD.

In particolare, rispetto

ai redditi dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto, a

titolo di “reddito attività indipendente principale coniuge”, l’importo

di fr. 146'346.– per l’IC e di fr. 1'517'310.– per l’IFD, con la seguente

motivazione:

“I redditi netti da

partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale

azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti

alla sostanza aziendale sono imponibili in ragione del 50%.

Gli

utili (le perdite) in capitale provenienti dall’alienazione di partecipazioni

qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una

società di capitale o sociale di una cooperativa e che sono detenute da almeno

un anno) sono imponibili (deducibili) in misura del 50%.

Nella fattispecie, l’utile

era quello conseguito con la vendita delle azioni della __________ SA.

Per l’imposta

cantonale il reddito era stato così determinato:

Prezzo

di vendita fr. 3'134'621.-

valore contabile fr. 100'000.-

parte tassata TUI fr. 2'741'928.-

Totale fr. 292'693.-

Imposizione

al 50% fr. 146'346.-

Per

quanto attiene invece all’IFD, l’utile in capitale ammontava a fr. 1'517'310.–,

pari alla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile (senza

dedurre la parte già soggetta alla TUI), imponibile in ragione del 50%.

C. Con reclamo del

16.08.2018, i contribuenti, rappresentati dalla __________ SA, sono insorti contro

la decisione di tassazione IC/IFD 2013, contestando “(…) la classificazione

dei titoli della __________ SA e la determinazione dei redditi generati

dall’alienazione del pacchetto azionario della medesima e conseguente carico

fiscale”. A loro avviso era “arbitraria la classificazione di tali

titoli tra gli attivi aziendali”.

L’UT ha respinto il

reclamo, con decisione del 1.2.2023 l’UT confermava integralmente la decisione

precedente, con la seguente motivazione:

I contribuenti, per tramite

del loro rappresentante, contestano la qualificazione della sua partecipazione

in __________ SA come aziendale.

La

medesima contestazione era stata presentata in sede di reclamo contro la

decisione di tassazione 2011: il reclamo è stato respinto poiché la società __________

SA è una società immobiliare il cui scopo sono l’acquisto, la vendita, la

costruzione, la locazione e l’amministrazione di beni immobili e, a partire dal

periodo fiscale 2007, i contribuenti sono considerati commercianti

professionali d’immobili.

L’art.

17 cpv. 2, terza frase, LT precisa che la sostanza commerciale comprende tutti

i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante

all’attività lucrativa indipendente.

Le

partecipazioni in società anonime immobiliari sono considerate sostanza

aziendale circolante se l’azionista esercita l’attività di commerciante

professionale d’immobili (anche solo a titolo accessorio o occasionale).

L’utile

in capitale conseguito con la vendita di una società immobiliare è imponibile attraverso

l’imposta sugli utili immobiliari limitatamente alla parte di utile concernente

gli immobili.

Per

contro, se il titolo riveste carattere aziendale o se l’operazione configura un

commercio professionale di immobili, l’utile conseguito sulla parte non imposta

Considerandi

attraverso la TUI è assoggettata ordinariamente, in forma agevolata (art. 17b,

cpv. 1 LT).

Nell’ambito

dell’imposta federale diretta, l’utile derivante dalla cessione di questi

titoli è imponibile in ragione del 50% (art. 18b, cpv. 2 LIFD).

Visto

quanto sopra esposto è confermata la decisione di prima istanza del 17 luglio

2018.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, rappresentati da RA 1, contestato

nuovamente l’assoggettamento all’imposta cantonale diretta e all’imposta

federale diretta dell’utile conseguito con l’alienazione del pacchetto

azionario della __________ SA da parte di __________.

In primo luogo, la vendita

del pacchetto azionario – appartenente alla venditrice dal 1995, a seguito

dell’adozione del regime della separazione dei beni – rappresenterebbe un unicum,

non avendo ella mai effettuato transazioni immobiliari.

Tale operazione, priva di

qualsivoglia intento speculativo poiché avvenuta solamente nel 2013, non

andrebbe “oltre la semplice amministrazione della propria sostanza privata”.

Ricordati i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per delimitare il commercio

professionale di immobili, gli insorgenti sostengono che nel caso di specie non

ne sia adempiuto nemmeno uno.

A loro avviso, “se il

marito è diventato commerciante professionale di immobili nel 2007 non vi è

ragione che lo sia diventata anche la moglie, soprattutto in ragione del fatto

che si trattava di un bene proprio di quest’ultima e che oltretutto i coniugi

vivevano in regime di separazione dei beni a far stato dal 1995”.

I ricorrenti menzionano

poi una sentenza del Tribunale federale, secondo cui un bene del coniuge

imprenditore è considerato bene commerciale anche dall’altro coniuge solo se

quest’ultimo è coimprenditore. Escludono inoltre che la separazione dei beni sia

stata intrapresa “per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole

in occasione della vendita delle azioni della __________ SA, visto che

la vendita è avvenuta ben 18 anni dopo la separazione dei beni”, mentre la

stessa sarebbe avvenuta “per disciplinare in modo adeguato i rapporti

finanziari fra i coniugi”.

In via subordinata i

ricorrenti contestano il valore imponibile stabilito dall’UT. Siccome il defunto

__________ sarebbe stato considerato commerciante professionale di immobili a

partire dal 2007, il valore di fr. 100'000.00 dedotto dal prezzo di vendita di

fr. 3'134'621.- a titolo di “valore contabile” andrebbe sostituito con “il

valore d’apporto alla sostanza aziendale, corrispondente al valore venale della

partecipazione aggiornata al 2007. Questo sia ai fini dell’imposta cantonale

che ai fini dell’imposta federale diretta”.

E. Nel corso

dell’udienza del 23 maggio 2023 dinanzi alla Camera di diritto tributario, dopo

aver ribadito le rispettive posizioni, di comune accordo le parti si sono dette

disposte ad avviare una trattativa per un’eventuale soluzione transattiva

basata sulla richiesta subordinata dei ricorrenti. Avrebbero quindi esaminato la

possibilità di rivedere il valore di apporto, ai fini di definire l’utile

imponibile, considerando il valore della partecipazione nel momento in cui ha

acquistato la qualifica di sostanza commerciale.

F. Il 19 luglio 2023

l’UT ha trasmesso alla Camera un verbale del seguente tenore:

Come definito nel Verbale di

udienza del 23 maggio 2023 in relazione al ricorso CDT 80.2023.43-44 durante

l'audizione odierna viene discussa l'imposizione del passaggio da aziendale a

privato della partecipazione __________ SA.

Considerata la particolarità

della fattispecie, il caso è considerato come eccezionale e difficilmente

paragonabile a casi simili, in conseguenza a ciò quanto definito nel presente

verbale deve essere considerato come non applicabile in altri casi

all'apparenza simili.

Di seguito gli elementi

principali.

__________ è considerato

commerciante professionale di immobili, di conseguenza in caso di cessazione

dell'attività aziendale, la differenza tra valore contabile degli attivi e

valore venale soggiace a imposizione per passaggio da aziendale a privato.

L'eccezionalità del caso è

dato dalla precedente separazione dei beni tra i coniugi, fatto non noto

all'autorità fiscale, emerso solo in sede di ricorso, ma che avrebbe

presumibilmente portato alla non attribuzione alla sostanza aziendale

della partecipazione __________ SA al 31.12.2011.

In considerazione a ciò si

imporrà soltanto l'incremento di valore dalla data dell'entrata nella sostanza

aziendale (31.12.2011) alla data della vendita della partecipazione

(20.03.2013).

Anche considerato lo stato

dell'immobile l'incremento di valore viene di comune accordo valutato nel 3.5%

del prezzo di vendita della partecipazione secondo il seguente calcolo:

Prezzo di vendita: CHF

3'134'620

Valore

contabile: CHF 100'000

Netto: CHF 3'034'620

Incremento

3.5%: CHF 106'000 (imponibile AVS)

Accantonamento

AVS 11%: CHF 11'600

Imponibile

IFD: CHF 41'400

Il reddito qui definito è di

competenza della moglie RI 2.

G. La soluzione

transattiva convenuta dalle parti tiene conto delle particolarità del caso in

esame. La decisione impugnata può pertanto essere modificata nel senso che il

reddito dell’attività lucrativa indipendente è ridotto a fr. 41’400.–.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano spese processuali e non si riconoscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del1° febbraio 2023 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 2 è ridotto a fr.

41’400.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: