80.2023.43
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: alienazione di partecipazione in società immobiliare, sostanza commerciale, calcolo dell’utile, momento in cui il contribuente è divenuto commerciante di immobili a titolo professionale
14 agosto 2023Italiano8 min
hanno adottato il regime della separazione dei beni. In tale occasione, la partecipazione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.43
80.2023.44
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° marzo 2023 contro la decisione del 1° febbraio 2023 in materia di IC e
IFD 2013.
Fatti
Fatti
A. Mediante atto
pubblico del notaio __________ del 25.01.1995, i coniugi __________ e RI 2
hanno adottato il regime della separazione dei beni. In tale occasione, la partecipazione
del 100% delle azioni della __________ (1'000 azioni del valore nominale di fr.
100.–), sono state assegnate ai beni della moglie.
Con contratto del
20.03.2013 RI 2 ha venduto ad __________ e alla __________ SA, nella misura di
metà ciascuno, la totalità del pacchetto azionario della __________ SA al
prezzo complessivo di fr. 3'134'620.58.
B. Nella dichiarazione d’imposta
2013, inoltrata il 15.09.2014, i contribuenti hanno dichiarato un reddito
imponibile di fr. 70’891.- e una sostanza imponibile di fr. 0.-.
Con decisione del
18.07.2018, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) ha notificato
loro la tassazione IC/IFD 2013, nella quale ha determinato il reddito
imponibile in fr. 217'200.– per l’IC e in fr. 1'592'700.– per l’IFD.
In particolare, rispetto
ai redditi dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto, a
titolo di “reddito attività indipendente principale coniuge”, l’importo
di fr. 146'346.– per l’IC e di fr. 1'517'310.– per l’IFD, con la seguente
motivazione:
“I redditi netti da
partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale
azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti
alla sostanza aziendale sono imponibili in ragione del 50%.
Gli
utili (le perdite) in capitale provenienti dall’alienazione di partecipazioni
qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una
società di capitale o sociale di una cooperativa e che sono detenute da almeno
un anno) sono imponibili (deducibili) in misura del 50%.
Nella fattispecie, l’utile
era quello conseguito con la vendita delle azioni della __________ SA.
Per l’imposta
cantonale il reddito era stato così determinato:
Prezzo
di vendita fr. 3'134'621.-
–
valore contabile fr. 100'000.-
–
parte tassata TUI fr. 2'741'928.-
Totale fr. 292'693.-
Imposizione
al 50% fr. 146'346.-
Per
quanto attiene invece all’IFD, l’utile in capitale ammontava a fr. 1'517'310.–,
pari alla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile (senza
dedurre la parte già soggetta alla TUI), imponibile in ragione del 50%.
C. Con reclamo del
16.08.2018, i contribuenti, rappresentati dalla __________ SA, sono insorti contro
la decisione di tassazione IC/IFD 2013, contestando “(…) la classificazione
dei titoli della __________ SA e la determinazione dei redditi generati
dall’alienazione del pacchetto azionario della medesima e conseguente carico
fiscale”. A loro avviso era “arbitraria la classificazione di tali
titoli tra gli attivi aziendali”.
L’UT ha respinto il
reclamo, con decisione del 1.2.2023 l’UT confermava integralmente la decisione
precedente, con la seguente motivazione:
I contribuenti, per tramite
del loro rappresentante, contestano la qualificazione della sua partecipazione
in __________ SA come aziendale.
La
medesima contestazione era stata presentata in sede di reclamo contro la
decisione di tassazione 2011: il reclamo è stato respinto poiché la società __________
SA è una società immobiliare il cui scopo sono l’acquisto, la vendita, la
costruzione, la locazione e l’amministrazione di beni immobili e, a partire dal
periodo fiscale 2007, i contribuenti sono considerati commercianti
professionali d’immobili.
L’art.
17 cpv. 2, terza frase, LT precisa che la sostanza commerciale comprende tutti
i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante
all’attività lucrativa indipendente.
Le
partecipazioni in società anonime immobiliari sono considerate sostanza
aziendale circolante se l’azionista esercita l’attività di commerciante
professionale d’immobili (anche solo a titolo accessorio o occasionale).
L’utile
in capitale conseguito con la vendita di una società immobiliare è imponibile attraverso
l’imposta sugli utili immobiliari limitatamente alla parte di utile concernente
gli immobili.
Per
contro, se il titolo riveste carattere aziendale o se l’operazione configura un
commercio professionale di immobili, l’utile conseguito sulla parte non imposta
Considerandi
attraverso la TUI è assoggettata ordinariamente, in forma agevolata (art. 17b,
cpv. 1 LT).
Nell’ambito
dell’imposta federale diretta, l’utile derivante dalla cessione di questi
titoli è imponibile in ragione del 50% (art. 18b, cpv. 2 LIFD).
Visto
quanto sopra esposto è confermata la decisione di prima istanza del 17 luglio
2018.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, rappresentati da RA 1, contestato
nuovamente l’assoggettamento all’imposta cantonale diretta e all’imposta
federale diretta dell’utile conseguito con l’alienazione del pacchetto
azionario della __________ SA da parte di __________.
In primo luogo, la vendita
del pacchetto azionario – appartenente alla venditrice dal 1995, a seguito
dell’adozione del regime della separazione dei beni – rappresenterebbe un unicum,
non avendo ella mai effettuato transazioni immobiliari.
Tale operazione, priva di
qualsivoglia intento speculativo poiché avvenuta solamente nel 2013, non
andrebbe “oltre la semplice amministrazione della propria sostanza privata”.
Ricordati i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per delimitare il commercio
professionale di immobili, gli insorgenti sostengono che nel caso di specie non
ne sia adempiuto nemmeno uno.
A loro avviso, “se il
marito è diventato commerciante professionale di immobili nel 2007 non vi è
ragione che lo sia diventata anche la moglie, soprattutto in ragione del fatto
che si trattava di un bene proprio di quest’ultima e che oltretutto i coniugi
vivevano in regime di separazione dei beni a far stato dal 1995”.
I ricorrenti menzionano
poi una sentenza del Tribunale federale, secondo cui un bene del coniuge
imprenditore è considerato bene commerciale anche dall’altro coniuge solo se
quest’ultimo è coimprenditore. Escludono inoltre che la separazione dei beni sia
stata intrapresa “per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole
in occasione della vendita delle azioni della __________ SA, visto che
la vendita è avvenuta ben 18 anni dopo la separazione dei beni”, mentre la
stessa sarebbe avvenuta “per disciplinare in modo adeguato i rapporti
finanziari fra i coniugi”.
In via subordinata i
ricorrenti contestano il valore imponibile stabilito dall’UT. Siccome il defunto
__________ sarebbe stato considerato commerciante professionale di immobili a
partire dal 2007, il valore di fr. 100'000.00 dedotto dal prezzo di vendita di
fr. 3'134'621.- a titolo di “valore contabile” andrebbe sostituito con “il
valore d’apporto alla sostanza aziendale, corrispondente al valore venale della
partecipazione aggiornata al 2007. Questo sia ai fini dell’imposta cantonale
che ai fini dell’imposta federale diretta”.
E. Nel corso
dell’udienza del 23 maggio 2023 dinanzi alla Camera di diritto tributario, dopo
aver ribadito le rispettive posizioni, di comune accordo le parti si sono dette
disposte ad avviare una trattativa per un’eventuale soluzione transattiva
basata sulla richiesta subordinata dei ricorrenti. Avrebbero quindi esaminato la
possibilità di rivedere il valore di apporto, ai fini di definire l’utile
imponibile, considerando il valore della partecipazione nel momento in cui ha
acquistato la qualifica di sostanza commerciale.
F. Il 19 luglio 2023
l’UT ha trasmesso alla Camera un verbale del seguente tenore:
Come definito nel Verbale di
udienza del 23 maggio 2023 in relazione al ricorso CDT 80.2023.43-44 durante
l'audizione odierna viene discussa l'imposizione del passaggio da aziendale a
privato della partecipazione __________ SA.
Considerata la particolarità
della fattispecie, il caso è considerato come eccezionale e difficilmente
paragonabile a casi simili, in conseguenza a ciò quanto definito nel presente
verbale deve essere considerato come non applicabile in altri casi
all'apparenza simili.
Di seguito gli elementi
principali.
__________ è considerato
commerciante professionale di immobili, di conseguenza in caso di cessazione
dell'attività aziendale, la differenza tra valore contabile degli attivi e
valore venale soggiace a imposizione per passaggio da aziendale a privato.
L'eccezionalità del caso è
dato dalla precedente separazione dei beni tra i coniugi, fatto non noto
all'autorità fiscale, emerso solo in sede di ricorso, ma che avrebbe
presumibilmente portato alla non attribuzione alla sostanza aziendale
della partecipazione __________ SA al 31.12.2011.
In considerazione a ciò si
imporrà soltanto l'incremento di valore dalla data dell'entrata nella sostanza
aziendale (31.12.2011) alla data della vendita della partecipazione
(20.03.2013).
Anche considerato lo stato
dell'immobile l'incremento di valore viene di comune accordo valutato nel 3.5%
del prezzo di vendita della partecipazione secondo il seguente calcolo:
Prezzo di vendita: CHF
3'134'620
Valore
contabile: CHF 100'000
Netto: CHF 3'034'620
Incremento
3.5%: CHF 106'000 (imponibile AVS)
Accantonamento
AVS 11%: CHF 11'600
Imponibile
IFD: CHF 41'400
Il reddito qui definito è di
competenza della moglie RI 2.
G. La soluzione
transattiva convenuta dalle parti tiene conto delle particolarità del caso in
esame. La decisione impugnata può pertanto essere modificata nel senso che il
reddito dell’attività lucrativa indipendente è ridotto a fr. 41’400.–.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano spese processuali e non si riconoscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del1° febbraio 2023 è riformata nel senso
che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di RI 2 è ridotto a fr.
41’400.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: