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Decisione

80.2023.45

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, irricevibile

6 settembre 2023Italiano5 min

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.45

Lugano

6 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° marzo 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 13

dicembre 2022 l’RS 1 (UT) ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- per

violazione degli obblighi procedurali, per non aver presentato la dichiarazione

d’imposta 2021.

Il 19 dicembre 2022 la

contribuente ha presentato reclamo, sostenendo di non aver potuto inoltrare la

dichiarazione d’imposta a causa di problemi di salute suoi e di sua madre, di

cui lei era curatrice.

Con decisione del 25

gennaio 2023, l’UT ha respinto il reclamo.

B. Con ricorso del 1°

marzo 2023 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Oltre a ribadire che il

mancato inoltro della dichiarazione è riconducibile alla disabilità della madre

e ad un infortunio da lei stessa subito, sostiene di avere una vertenza con il

suo ex datore di lavoro, che non le avrebbe pagato lo stipendio in seguito

all’infortunio.

C. Con lettera del 14

marzo 2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un

termine di dieci giorni per avvalersi della facoltà di ritirare il ricorso

poiché intempestivo e fondato su fragili motivazioni. La ricorrente non ha dato

seguito allo scritto in questione.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato,

spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

Nel caso in esame, il

ricorso è tardivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 266 cpv. 1

LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono

pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4 di

questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a

quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di

tassazione e di ricorso.

Di tenore analogo è l’art.

182.

LIFD.

2.2

Per

quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente

può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT).

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima

frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,

davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

2.3

Nella

fattispecie, la decisione con cui l’autorità di tassazione ha respinto il

reclamo della contribuente è stata adottata il 25 gennaio 2023.

Dal

tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione è

stata inviata il 25 gennaio 2023 e recapitata alla destinataria il 26 gennaio

2023.

Il

Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di

spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione,

determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito

dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che

la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la

corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3

dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

Ne

consegue che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente giovedì

26.

gennaio 2023.

Il

termine di ricorso è conseguentemente giunto a scadenza lunedì 27 febbraio

2023.

Il ricorso, inviato per

posta semplice solo mercoledì 1° marzo 2023, è intempestivo.

2.4

Con la lettera del 14

marzo 2023, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un

termine di dieci giorni per valutare la possibilità di ritirare il ricorso, non

solo tardivo ma anche fondato su argomentazioni fragili.

La ricorrente non ha dato

seguito allo scritto in questione. Non si è in tal modo pronunciata né sulla

volontà di mantenere o meno il ricorso né sulla questione della tempestività

dello stesso.

In queste circostanze, il

gravame non può che essere dichiarato irricevibile

6.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il present

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: