80.2023.45
Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, irricevibile
6 settembre 2023Italiano5 min
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.45
Lugano
6 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° marzo 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 13
dicembre 2022 l’RS 1 (UT) ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- per
violazione degli obblighi procedurali, per non aver presentato la dichiarazione
d’imposta 2021.
Il 19 dicembre 2022 la
contribuente ha presentato reclamo, sostenendo di non aver potuto inoltrare la
dichiarazione d’imposta a causa di problemi di salute suoi e di sua madre, di
cui lei era curatrice.
Con decisione del 25
gennaio 2023, l’UT ha respinto il reclamo.
B. Con ricorso del 1°
marzo 2023 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Oltre a ribadire che il
mancato inoltro della dichiarazione è riconducibile alla disabilità della madre
e ad un infortunio da lei stessa subito, sostiene di avere una vertenza con il
suo ex datore di lavoro, che non le avrebbe pagato lo stipendio in seguito
all’infortunio.
C. Con lettera del 14
marzo 2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un
termine di dieci giorni per avvalersi della facoltà di ritirare il ricorso
poiché intempestivo e fondato su fragili motivazioni. La ricorrente non ha dato
seguito allo scritto in questione.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato,
spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
Nel caso in esame, il
ricorso è tardivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 266 cpv. 1
LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono
pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di
questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a
quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di
tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è l’art.
182.
LIFD.
2.2
Per
quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1
LT).
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima
frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,
davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
2.3
Nella
fattispecie, la decisione con cui l’autorità di tassazione ha respinto il
reclamo della contribuente è stata adottata il 25 gennaio 2023.
Dal
tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione è
stata inviata il 25 gennaio 2023 e recapitata alla destinataria il 26 gennaio
2023.
Il
Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di
spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione,
determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito
dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che
la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la
corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3
dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Ne
consegue che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente giovedì
26.
gennaio 2023.
Il
termine di ricorso è conseguentemente giunto a scadenza lunedì 27 febbraio
2023.
Il ricorso, inviato per
posta semplice solo mercoledì 1° marzo 2023, è intempestivo.
2.4
Con la lettera del 14
marzo 2023, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un
termine di dieci giorni per valutare la possibilità di ritirare il ricorso, non
solo tardivo ma anche fondato su argomentazioni fragili.
La ricorrente non ha dato
seguito allo scritto in questione. Non si è in tal modo pronunciata né sulla
volontà di mantenere o meno il ricorso né sulla questione della tempestività
dello stesso.
In queste circostanze, il
gravame non può che essere dichiarato irricevibile
6.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il present
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: