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Decisione

80.2023.48

Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, pagamento dei conguagli, irricevibile

12 ottobre 2023Italiano13 min

moglie __________ ed ai due figli minorenni, è domiciliato a __________, in __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.48

80.2023.49

Lugano

12 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 febbraio 2023 contro la decisione del 19 ottobre 2022 in materia di IC 2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, unitamente alla

moglie __________ ed ai due figli minorenni, è domiciliato a __________, in __________,

a far tempo dal 01.07.2022. Nel periodo fiscale 2021 i contribuenti erano

domiciliati a __________, in __________. Dal 2006 erano tuttavia proprietari della

PPP __________, corrispondente a una quota di __________ del fondo base n. __________

di __________, sita in __________.

B. Il 23 settembre 2022

i contribuenti hanno trasmesso all’RS 1 il modulo per la dichiarazione

d’imposta 2021 del Canton Ticino, firmato ma non compilato, allegando copia

della dichiarazione presentata alle autorità zurighesi. In detta dichiarazione attestavano,

con specifico riferimento ai proventi immobiliari, un saldo negativo di fr. 17'913.–.

C. Con decisione del

19.10.2022, notificata al domicilio di __________, l’RS 1 (UT) ha notificato ai

contribuenti la tassazione IC 2021, nella quale ha commisurato il reddito

imponibile in fr. 8'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 135'400.–

e la sostanza imponibile in fr. 17'000.–. Per quanto riguarda la proprietà

immobiliare di Lugano, il reddito era stabilito in fr. 13'726.– e le spese di

gestione e manutenzione degli immobili in fr. 2'745.–. Nella motivazione della

decisione, con riferimento, alle spese di manutenzione, l’autorità fiscale

aveva indicato che la la “deduzione effettiva” veniva “concessa solamente se

giustificata, documentata e nei limiti delle vigenti norme”.

In data 31.10.2022 è stato

quindi intimato ai contribuenti il conguaglio dell’imposta cantonale. L’importo

di fr. 69.35 è stato regolarmente pagato in data 01.12.2022.

D. Con scritto del

02.02.2023, il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di

tassazione del 19.10.2022, chiedendo la deduzione delle spese di risanamento

delle facciate del condominio, nella misura di fr. 35'128.95. Il reclamante ha

sostenuto che la “pezza giustificativa” relativa alle spese di manutenzione era

stata allegata alla dichiarazione d’imposta presentata nel Canton Zurigo,

“dando per scontato” che vi fosse uno scambio di informazioni tra i diversi uffici

fiscali. Ha lamentato anche di non aver ricevuto la decisione del 19.10.2022 e

di aver comunque dato seguito al pagamento delle imposte “dando per scontato

che fossero corrette”. Ragion per cui ha richiesto all’UT una nuova decisione

che tenga conto delle spese di manutenzione sostenute.

E. Con decisione del

09.02.2023, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo,

ritenuta anche l’assenza di un motivo di restituzione dei termini.

F. Con scritto del

18.02.2023, il contribuente ha nuovamente lamentato di non aver mai ricevuto la

decisione del 19.10.2022, formalizzando poi con missiva del 09.03.2023 il

ricorso alla Camera di diritto tributario per i motivi già esposti.

G. Con osservazioni al

reclamo presentato, l’RS 1 ha rilevato di aver concesso unicamente una

deduzione forfettaria per le spese di manutenzione, ritenuto che non era stato

specificato nulla nella dichiarazione d’imposta relativamente all’immobile di __________.

Inoltre, con riferimento alla fattura relativa al pagamento delle spese di

manutenzione prodotta dal contribuente, l’UT ha osservato che non è nemmeno

dato sapere se tali spese siano state “effettivamente pagate nel 2021 ma

neanche se si sia utilizzato, e in che misura, quanto presente nel fondo

rinnovamento del condominio”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,

gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la

decisione di tassazione del 09.10.2022 poiché tardivo. La Camera si limiterà

pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso

l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Quando l'ultimo giorno del

termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto

festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.

192.

cpv. 2 LT).

2.2

La notificazione deve

permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,

rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la

stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto

quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113

Ib 296 consid. 2a).

Secondo la

giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato

alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi

in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di

ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta

egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una

decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne

prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè

nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in

modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF

2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

2.3

Siccome

la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una

determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti

mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera

semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo

sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe

essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF

2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF

2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4

Come

visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di

quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza

che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario,

quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima

sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione –

fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con

l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla

testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e

determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a

cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2

ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

La

prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure

esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010

consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

2.5

In

effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di

tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che

confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e,

segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una

prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il

contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di

versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione

della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il

contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una

bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT

80.2019.253

del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

2.6

Infatti, secondo il

principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente

che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che

non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,

tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il

rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.

anche Casanova/Dubey, op. cit., n.

2.

ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF

2010.

II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il

termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a

contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede,

essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del

10.12.2009

consid. 3.3.).

Il destinatario di

un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto

di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non

può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a

salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una

decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

3.

3.1.

Nella decisione di

tassazione oggetto di reclamo, come visto, al ricorrente è stata applicata una

deduzione forfettaria delle spese di manutenzione dell’immobile di Lugano, in

luogo dell’ammontare della deduzione da lui indicata nella dichiarazione

fiscale, in considerazione del fatto che non è stata presentata all’RS 1 alcuna

documentazione a supporto della richiesta.

RI 1 al riguardo ha sostenuto

di avere inviato la relativa documentazione all’ufficio fiscale del luogo di

domicilio, ovvero il Canton Zurigo, confidando nello scambio di informazioni

tra autorità fiscali.

Nella fattispecie, è

tuttavia litigiosa unicamente la questione della tempestività del reclamo. Il ricorrente

sostiene infatti di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione.

3.2

La decisione di tassazione

del 09.10.2022 è stata inviata al contribuente per posta semplice. L’autorità

fiscale, cui incombe l’onere della prova, non è pertanto in grado di comprovare

l’avvenuta notificazione e la data in cui essa sarebbe avvenuta.

Anche ipotizzando che il

contribuente non abbia effettivamente ricevuto la decisione di tassazione, v’è

da considerare che, una volta ricevuto il conteggio del conguaglio, che dagli

atti risulta essergli stato inviato in data 31.10.2022, non poteva certo misconoscere

che gli fosse stata notificata la decisione di tassazione, alla quale il

calcolo del conguaglio faceva espresso riferimento. A tale momento, nel

rispetto del principio della buona fede, avrebbe all’evidenza potuto (e dovuto)

esigere (eventualmente) una nuova notificazione all’ufficio competente, al fine

di poterne conoscere il contenuto e verificarne la correttezza.

Il contribuente, invece,

nel termine contenuto nella richiesta di pagamento del conguaglio, ha dato

seguito al versamento del tributo, pervenuto in data 01.12.2022, senza nulla

eccepire in merito alla decisione dell’UT, che è di conseguenza cresciuta in

giudicato.

Solamente in data 02.02.2023

RI 1 ha interposto reclamo alla decisione in oggetto, in un momento in cui questa

era, per l’appunto, già cresciuta in giudicato.

3.3

Sebbene non vi possa

essere la certezza neppure in merito alla data in cui il contribuente ha

ricevuto il conguaglio, di certo v’è che il pagamento è pervenuto all’Ufficio esazione

e condoni in data 01.12.2022, quindi nei termini indicati dalla relativa

richiesta di pagamento. Ebbene, anche facendo decorrere il termine di reclamo proprio

dal 01.12.2022, il reclamo presentato solo il 02.02.2023 sarebbe stato comunque

manifestamente tardivo.

3.4

La decisione impugnata va

infine confermata anche nella misura in cui concerne la questione della

restituzione del termine.

L’art. 192 cpv. 5 LT

prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che

l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

Entro il termine previsto

(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente

deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e

compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea

2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a

ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a

pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e

non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

Nel caso in esame, l’insorgente

non ha addotto alcun motivo di restituzione del termine di reclamo.

3.5

Ritenuta quindi la

tardività del reclamo, e considerato che, all’evidenza, nel caso in esame non

sussiste nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle

disposizioni normative richiamate, si deve concludere che la decisione

impugnata merita conferma.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di

procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: