80.2023.48
Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, pagamento dei conguagli, irricevibile
12 ottobre 2023Italiano13 min
moglie __________ ed ai due figli minorenni, è domiciliato a __________, in __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.48
80.2023.49
Lugano
12 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 febbraio 2023 contro la decisione del 19 ottobre 2022 in materia di IC 2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, unitamente alla
moglie __________ ed ai due figli minorenni, è domiciliato a __________, in __________,
a far tempo dal 01.07.2022. Nel periodo fiscale 2021 i contribuenti erano
domiciliati a __________, in __________. Dal 2006 erano tuttavia proprietari della
PPP __________, corrispondente a una quota di __________ del fondo base n. __________
di __________, sita in __________.
B. Il 23 settembre 2022
i contribuenti hanno trasmesso all’RS 1 il modulo per la dichiarazione
d’imposta 2021 del Canton Ticino, firmato ma non compilato, allegando copia
della dichiarazione presentata alle autorità zurighesi. In detta dichiarazione attestavano,
con specifico riferimento ai proventi immobiliari, un saldo negativo di fr. 17'913.–.
C. Con decisione del
19.10.2022, notificata al domicilio di __________, l’RS 1 (UT) ha notificato ai
contribuenti la tassazione IC 2021, nella quale ha commisurato il reddito
imponibile in fr. 8'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 135'400.–
e la sostanza imponibile in fr. 17'000.–. Per quanto riguarda la proprietà
immobiliare di Lugano, il reddito era stabilito in fr. 13'726.– e le spese di
gestione e manutenzione degli immobili in fr. 2'745.–. Nella motivazione della
decisione, con riferimento, alle spese di manutenzione, l’autorità fiscale
aveva indicato che la la “deduzione effettiva” veniva “concessa solamente se
giustificata, documentata e nei limiti delle vigenti norme”.
In data 31.10.2022 è stato
quindi intimato ai contribuenti il conguaglio dell’imposta cantonale. L’importo
di fr. 69.35 è stato regolarmente pagato in data 01.12.2022.
D. Con scritto del
02.02.2023, il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di
tassazione del 19.10.2022, chiedendo la deduzione delle spese di risanamento
delle facciate del condominio, nella misura di fr. 35'128.95. Il reclamante ha
sostenuto che la “pezza giustificativa” relativa alle spese di manutenzione era
stata allegata alla dichiarazione d’imposta presentata nel Canton Zurigo,
“dando per scontato” che vi fosse uno scambio di informazioni tra i diversi uffici
fiscali. Ha lamentato anche di non aver ricevuto la decisione del 19.10.2022 e
di aver comunque dato seguito al pagamento delle imposte “dando per scontato
che fossero corrette”. Ragion per cui ha richiesto all’UT una nuova decisione
che tenga conto delle spese di manutenzione sostenute.
E. Con decisione del
09.02.2023, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo,
ritenuta anche l’assenza di un motivo di restituzione dei termini.
F. Con scritto del
18.02.2023, il contribuente ha nuovamente lamentato di non aver mai ricevuto la
decisione del 19.10.2022, formalizzando poi con missiva del 09.03.2023 il
ricorso alla Camera di diritto tributario per i motivi già esposti.
G. Con osservazioni al
reclamo presentato, l’RS 1 ha rilevato di aver concesso unicamente una
deduzione forfettaria per le spese di manutenzione, ritenuto che non era stato
specificato nulla nella dichiarazione d’imposta relativamente all’immobile di __________.
Inoltre, con riferimento alla fattura relativa al pagamento delle spese di
manutenzione prodotta dal contribuente, l’UT ha osservato che non è nemmeno
dato sapere se tali spese siano state “effettivamente pagate nel 2021 ma
neanche se si sia utilizzato, e in che misura, quanto presente nel fondo
rinnovamento del condominio”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la
decisione di tassazione del 09.10.2022 poiché tardivo. La Camera si limiterà
pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso
l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Quando l'ultimo giorno del
termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.
192.
cpv. 2 LT).
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato
alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
2.3
Siccome
la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una
determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti
mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera
semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF
2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
Come
visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di
quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza
che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario,
quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima
sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione –
fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con
l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla
testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e
determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a
cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2
ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).
La
prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure
esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010
consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).
2.5
In
effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di
tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e,
segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una
prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il
contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di
versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione
della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il
contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una
bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT
80.2019.253
del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).
2.6
Infatti, secondo il
principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente
che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che
non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,
tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il
rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.
anche Casanova/Dubey, op. cit., n.
2.
ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF
2010.
II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il
termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a
contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede,
essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del
10.12.2009
consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a
salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una
decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
3.
3.1.
Nella decisione di
tassazione oggetto di reclamo, come visto, al ricorrente è stata applicata una
deduzione forfettaria delle spese di manutenzione dell’immobile di Lugano, in
luogo dell’ammontare della deduzione da lui indicata nella dichiarazione
fiscale, in considerazione del fatto che non è stata presentata all’RS 1 alcuna
documentazione a supporto della richiesta.
RI 1 al riguardo ha sostenuto
di avere inviato la relativa documentazione all’ufficio fiscale del luogo di
domicilio, ovvero il Canton Zurigo, confidando nello scambio di informazioni
tra autorità fiscali.
Nella fattispecie, è
tuttavia litigiosa unicamente la questione della tempestività del reclamo. Il ricorrente
sostiene infatti di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione.
3.2
La decisione di tassazione
del 09.10.2022 è stata inviata al contribuente per posta semplice. L’autorità
fiscale, cui incombe l’onere della prova, non è pertanto in grado di comprovare
l’avvenuta notificazione e la data in cui essa sarebbe avvenuta.
Anche ipotizzando che il
contribuente non abbia effettivamente ricevuto la decisione di tassazione, v’è
da considerare che, una volta ricevuto il conteggio del conguaglio, che dagli
atti risulta essergli stato inviato in data 31.10.2022, non poteva certo misconoscere
che gli fosse stata notificata la decisione di tassazione, alla quale il
calcolo del conguaglio faceva espresso riferimento. A tale momento, nel
rispetto del principio della buona fede, avrebbe all’evidenza potuto (e dovuto)
esigere (eventualmente) una nuova notificazione all’ufficio competente, al fine
di poterne conoscere il contenuto e verificarne la correttezza.
Il contribuente, invece,
nel termine contenuto nella richiesta di pagamento del conguaglio, ha dato
seguito al versamento del tributo, pervenuto in data 01.12.2022, senza nulla
eccepire in merito alla decisione dell’UT, che è di conseguenza cresciuta in
giudicato.
Solamente in data 02.02.2023
RI 1 ha interposto reclamo alla decisione in oggetto, in un momento in cui questa
era, per l’appunto, già cresciuta in giudicato.
3.3
Sebbene non vi possa
essere la certezza neppure in merito alla data in cui il contribuente ha
ricevuto il conguaglio, di certo v’è che il pagamento è pervenuto all’Ufficio esazione
e condoni in data 01.12.2022, quindi nei termini indicati dalla relativa
richiesta di pagamento. Ebbene, anche facendo decorrere il termine di reclamo proprio
dal 01.12.2022, il reclamo presentato solo il 02.02.2023 sarebbe stato comunque
manifestamente tardivo.
3.4
La decisione impugnata va
infine confermata anche nella misura in cui concerne la questione della
restituzione del termine.
L’art. 192 cpv. 5 LT
prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che
l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a
pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e
non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
Nel caso in esame, l’insorgente
non ha addotto alcun motivo di restituzione del termine di reclamo.
3.5
Ritenuta quindi la
tardività del reclamo, e considerato che, all’evidenza, nel caso in esame non
sussiste nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle
disposizioni normative richiamate, si deve concludere che la decisione
impugnata merita conferma.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di
procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario: