80.2023.50
Reddito della sostanza mobiliare: prelevamento anticipato di utile, cambio valute, riprese accettate nella tassazione della società, contestazione generica dell’azionista
18 luglio 2024Italiano36 min
il reddito imponibile in fr. 169'500.- per l’IC e in fr. 172'200.- per l’IFD e la
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.50
80.2023.51
Lugano
18 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 marzo 2023 contro le decisioni dell’8 marzo 2023 in materia di IC e IFD
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. Nei periodi fiscali
litigiosi, RI 1, coniugato con RI 2, era amministratore unico con firma
individuale e azionista unico della __________ SA, società che si occupa della
gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e
lubrificanti con annessi chioschi e/o negozi e della gestione di punti di
vendita per l’acquisto e la vendita di prodotti coloniali e merci. La società è
inoltre attiva nel commercio e nel cambio di valute monetaria – sia in
biglietti di banche che in divise – e nel commercio di metalli preziosi e
affini. Essa può inoltre partecipare ad imprese aventi scopo analogo o
consimile.
B. Dichiarazioni e decisioni
di tassazione
a. Periodo fiscale 2012
Nella dichiarazione di
imposta IC/IFD 2012, i contribuenti esponevano un reddito imponibile
complessivo di fr. 69'539.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.
Con decisione dell’8
novembre 2017 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (di seguito
UT) notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2021, commisurando
il reddito imponibile in fr. 169'500.- per l’IC e in fr. 172'200.- per l’IFD e la
sostanza imponibile in fr. 0.-. In particolare, per quanto concerne la
posizione “altri redditi”, la stessa veniva modificata da fr. 0.- a fr.
100'000.- con la seguente motivazione:
Aggiunta prestazioni valutabili in denaro in merito
all’acquisto del mantello giuridico della spettabile __________. Viene ripresa
la differenza tra il capitale azionario della società (100'000.- fr.) e il
prezzo di acquisto definito (0.- fr.) in quanto secondo le norme vigenti se al
momento del trapasso di proprietà non si provvede alla ricostituzione di tutto
il capitale azionario con apporto di fondi freschi si verificano le condizioni
di una distribuzione gratuita di azioni assoggettata all’imposta sul reddito.
b. Periodo fiscale 2013
Per il periodo fiscale
2013, i contribuenti esponevano nella propria dichiarazione d’imposta un
reddito imponibile complessivo di fr. 91'246 ed una sostanza imponibile
complessiva di fr. 0.-.
Con decisione del 15
dicembre 2021 l’UT notificava loro la tassazione IC/IFD 2023, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 798'700.- per l’IC e in fr. 797'000.-
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 5'554'000.-. Per quanto qui
d’interesse, alla posizione “altri redditi”, l’autorità fiscale aveva aggiunto
l’importo di fr. 707'265.-, motivando tale ripresa con “Aggiunta delle
prestazioni valutabili in denaro godute in ambito societario (__________ SA)”.
c. Periodo fiscale 2014
Per il periodo fiscale
2014, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 155'239.-
e una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.
Con decisione del 15
dicembre 2021 l’UT notificava loro la tassazione IC/IFD 2014, commisurando il reddito
imponibile in fr. 692'400.- per l’IC e in fr. 695'500.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 6'562'000.-. Ai proventi dichiarati dal contribuente aveva in
particolar modo aggiunto fr. 514'918.- a titolo di “altri redditi della
sostanza mobiliare”, con la motivazione “prestazioni valutabili in denaro
godute in ambito societario (__________ SA e __________ SA)”.
d. Periodo fiscale 2015
Per il periodo fiscale
2015 i contribuenti esponevano un reddito imponibile complessivo di fr.
127'975.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-
Con decisione del 15
dicembre 2023 l’UT notificava loro la tassazione IC/IFD 2015, commisurando il reddito
imponibile in fr. 465'000.- per l’IC e in fr. 466'600.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 4'224'000.-. Anche in questo caso, alla voce “altri redditi
della sostanza mobiliare”, l’UT aveva proceduto alla ripresa di fr. 275'748.- a
titolo di “prestazioni valutabili in denaro godute nell’ambito societario (__________
SA)”.
e. Periodo fiscale 2016
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2016, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 108'317.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.
Con decisione 15 dicembre
2023 l’autorità fiscale notificava loro la tassazione IC/IFD 2016, nella quale stabiliva
il reddito imponibile in fr. 456'500.- per l’IC e in fr. 458'500.- per l’IFD e
la sostanza imponibile in fr. 3'901'000.-. Come per i periodi fiscali
precedenti, l’autorità fiscale motivava la ripresa in aumento del reddito
imponibile degli “altri redditi della sostanza mobiliare” con l’”aggiunta
delle prestazioni valutabili in denaro godute in ambito societario (__________
SA)”.
f. Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione d’imposta
per il periodo fiscale 2017 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 73'059.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.
Con decisione del 15
dicembre 2023, l’UT notificava loro la tassazione IC/IFD 2017, commisurando il
reddito imponibile in fr. 366’000.- per l’IC e in fr. 368'500.- per l’IFD e la
sostanza imponibile in fr. 3'466'000.-. Come per i periodi fiscali precedenti,
l’autorità di tassazione aveva aggiunto alla voce “altri redditi” fr.
244'327.-, con la motivazione “imposizione dei vantaggi economici goduti
nell’ambito della persona giuridica (60% in caso di partecipazione
qualificata)”.
C.
Reclami
a.
Periodo fiscale 2012
Con
reclamo 4 dicembre 2016 [recte: 2017] RI 1 impugnava la decisione di
tassazione IC/IFD 2012, contestando gli “altri redditi” per un ammontare
stabilito dall’autorità fiscale di fr. 100'000.-. Secondo il reclamante, quando
“l’attività di __________ SA è stata attivata l’ultimo mese del 2012 e al
31.12.2012 la stessa risultava in perdita”.
b. Periodi fiscali
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
Con unico reclamo del 14
gennaio 2022 RI 1 e RI 2, rappresentati dalla RA 1, impugnavano le decisioni di
tassazione relative ai periodi fiscali 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,
contestando le riprese effettuate dall’autorità fiscale alla voce “altri
redditi della sostanza mobiliare” e “altri redditi”.
I contribuenti precisavano
di contestare solamente l’attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro
in capo alla persona fisica del signor RI 1, mentre le riprese effettuate in
capo alla società __________ SA non erano contestate in quanto già oggetto di
discussione con l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG). Le
riprese fiscali in questione sarebbero state effettuate sulla base di una stima
cantonale di settore, visto che “durante l’ispezione l’UTPG benché fosse
stata fornita tutta la documentazione, non era riuscita a determinare il
guadagno dell’attività della spettabile __________ SA”. Per questo motivo, le
riprese non avrebbero dovuto essere qualificate come prestazioni valutabili in
denaro godute in ambito societario da parte dell’azionista, considerato inoltre
come egli non avrebbe beneficiato di nessun vantaggio da dette riprese. Il
reclamante non avrebbe quindi goduto di nessun arricchimento, anzi, a seguito
della situazione creatasi, sarebbe stato costretto a vendere le partecipazioni
della società, mentre il nuovo azionista si sarebbe fatto carico del pagamento
dell’imposta preventiva.
Le varie riprese in capo
alla __________ SA sarebbero state da ricondurre unicamente al fatto che “l’UTPG
non aveva potuto determinare la redditività della società”, mentre l’unica
colpa del reclamante sarebbe stata quella di non aver gestito in modo ottimale
le questioni amministrative e contabili riguardanti la società, ciò che avrebbe
“fatto sì che l’UTPG eseguisse le riprese sopracitate”.
Chiedeva pertanto che le
decisioni di tassazione fossero riformate in base agli argomenti presentati.
D. Decisioni
su reclamo
a.
Periodo fiscale 2012
Con
decisione dell’8 febbraio 2023 l’UT ha respinto il reclamo, facendo riferimento
ai risultati dell’inchiesta condotta dalla DAPI e al relativo verbale di
interrogatorio del 24 giugno 2021, dal quale sarebbe emerso che le riprese erano
da ricondurre ad una carenza di cifra d’affari; cifra d’affari che l’UT riteneva
“corretto presumere essere confluita all’amministratore e azionista unico”.
b. Periodo fiscale 2013
Con decisione dell’8
febbraio l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che “in base alle
informazioni emerse le riprese sono relative ad una carenza di cifra d’affari,
tale cifra d’affari riteniamo sia corretto presumere essere confluita
all’amministratore e azionista unico”.
c. Periodo fiscale 2014
Con decisione dell’8
febbraio 2023 il reclamo, argomentando che le riprese contestate derivavano dall’inchiesta
della DAPI e dal relativo verbale d’interrogatorio del 24 giugno 2021, in base
al quale era emersa “una carenza di cifra d’affari” che l’UT riteneva “corretto
presumere essere confluita all’amministratore e azionista unico”.
d. Periodo fiscale 2015
Con decisione dell’8
febbraio 2023 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, facendo
riferimento al verbale d’interrogatorio del 24 giugno 2021, nel quale “si
discute[va] inoltre delle riprese in merito alle prestazioni valutabili
in denaro esposte dall’ufficio competente ove il contribuente conferma[va]
l’accettazione delle decisioni di reclamo del 13.12.2016 e 09.04.2019 di tali
riprese”. Secondo l’UT “in base alle informazioni emerse le riprese sono
relative ad una carenza di cifra d’affari, tale cifra d’affari riteniamo sia
corretto presumere essere confluita all’amministratore e azionista unico”.
e. Periodo fiscale 2016
Con decisione dell’8
febbraio 2023 ha respinto il reclamo, argomentando che “in base alle
informazioni emerse le riprese sono relative ad una carenza di cifra d’affari,
tale cifra d’affari riteniamo sia corretto presumere essere confluita
all’amministratore e azionista unico”.
f.
Periodo fiscale 2017
Con
decisione dell’8 febbraio 2023 l’UT ha respinto il reclamo. L’aggiunta dei
redditi sarebbe stata da ricondurre all’inchiesta della DAPI e al verbale
d’interrogatorio del 24 giugno 2021 del reclamante, in base al quale era emerso
che “il contribuente conferma[va] l’accettazione delle decisioni di
reclamo del 13.12.2016 e 09.04.2019 di tali riprese [effettuate in capo
alla società __________ SA, di cui era azionista unico]”. Secondo l’UT “in
base alle informazioni emerse le riprese sono relative ad una carenza di cifra
d’affari, tale cifra d’affari riteniamo sia corretto presumere essere confluita
all’amministratore e azionista unico”.
E.
Ricorso
Con unico ricorso tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, per il
tramite della loro rappresentante RA 1, insorgono contro le decisioni di
tassazione su reclamo IC/IFD 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Per quanto concerne la
tassazione IC/IFD 2012, i ricorrenti contestano che l’acquisto delle azioni
della __________ SA sia qualificabile come acquisto di un mantello giuridico,
in quanto si tratterebbe soltanto di un cambio di azionariato, considerato come
“l’attività della società ha continuato il suo scopo sociale”.
L’acquisto della società sarebbe infatti “avvenuto mediante accordo tra gli
azionisti basandosi sui risultati della società e sull’andamento futuro”. Chiedono
pertanto l’annullamento della ripresa e, subordinatamente, che venga imposta “unicamente
la differenza del capitale eroso al 31.12.2011 pari a CHF 49'912.- prima
dell’acquisto delle azioni” da parte del ricorrente. In ogni caso, il
reddito dovrebbe essere tassato in ragione del 60%, in conformità con le
disposizioni in vigore per il periodo fiscale 2012.
Anche con riferimento al
periodo fiscale 2014 i ricorrenti sostengono che non sarebbero adempiute le
condizioni per qualificare l’acquisto della __________ SA come acquisto di un
mantello giuridico, poiché la compravendita della società sarebbe avvenuta
mediante accordo tra gli azionisti e basandosi sui risultati della società e
sull’andamento futuro. Postulano quindi che la ripresa venga annullata e, in
via subordinata, nel caso l’annullamento non venisse accolto, chiedono che
venga tassata unicamente la differenza del capitale eroso al 31.12.2013, pari a
fr. 80'568.-. In entrambi i casi, il chiedono l’applicazione dell’imposizione
parziale in ragione del 60%.
Gli insorgenti contestano
inoltre la ripresa degli interessi passivi pagati alla società __________ Ltd, che
a loro avviso non potrebbero essere qualificati prestazione valutabile in
denaro, poiché non vi sarebbe stato alcun arricchimento da questa operazione. A
loro avviso, il solo fatto di non aver reso noto all’autorità fiscale l’avente
diritto economico della società “non presuppone il fatto che l’azionista sia
il signor __________”. La ripresa sarebbe stata accettata in capo alla
persona giuridica, ma non dovrebbe parallelamente essere attribuita al socio.
Con riferimento alle
riprese fondate sulla carenza di cifra d’affari della __________ SA, le stesse
sarebbero basate su una stima cantonale di settore. Infatti, l’UTPG, non
essendo stato in grado di determinare il guadagno dell’attività della__________
SA, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio parziale a causa “dell’inattendibilità
della contabilità per marginalità insufficiente o negativa riferita all’attività
di cambio (marginalità insufficiente) e dello shop (margine negativo)”. La
ripresa in capo alla società sarebbe dunque avvenuta unicamente perché l’UTPG
non avrebbe potuto determinare la redditività della società.
Il
contribuente si sarebbe trovato “costretto” ad accettare le riprese in
capo alla società, “ma mai ha accettato, confermato o comunicato che la
prestazione valutabile in denaro doveva essere attribuita a lui medesimo”. Sarebbe
scorretta la qualifica di prestazione valutabile in denaro, poiché “il
signor __________ non ha beneficiato di nessun vantaggio e non gli si può
attribuire una prestazione valutabile in denaro”. Oltre a trattarsi di imposte
a loro avviso dovute per una prestazione non attribuibile e riconducibile alo
socio, le stesse destabilizzerebbero gravemente la loro situazione economica.
Secondo gli insorgenti
l’UT avrebbe trattato con sufficienza i reclami, come dimostrerebbe per esempio
l’imposizione parziale dei vantaggi valutabili in denaro in ragione del 70%,
mentre nei periodi fiscali litigiosi l’imposizione attenuata avveniva nella
misura del 60%.
F. Osservazioni
dell’autorità di tassazione
Con osservazioni del 17
marzo 2023 l’UT chiede che le decisioni su reclamo impugnate siano confermate. Per
quanto attiene all’acquisto del mantello giuridico della __________ SA (2012),
la società del valore nominale di fr. 100'000.- sarebbe stata acquistata per
fr. 0.-, mentre all’acquisto non risulta che il capitale sia stato ricostituito
mediante apporto di fondi freschi.
Con riferimento
all’acquisto della __________ SA, la situazione sarebbe “pressoché identica
a quanto detto per __________ SA”, con l’unica differenza che in questo
caso la differenza tra prezzo pattuito e valore nominale si limiterebbe a fr.
97'000.-. Nei reclami presentati non risulterebbero del resto contestazioni
specifiche in merito a tale imposizione. Inoltre, la riduzione per
partecipazioni qualificate non sarebbe applicabile, poiché al momento della
prestazione, ovvero dell’acquisto, il contribuente non era azionista della
società.
Quanto alla contestazione
principale, la ripresa della cifra d’affari della __________ SA sarebbe stata
effettuata in sede di verifica fiscale e gli importi risulterebbero effettivi e
non teorici. Inoltre, come a più riprese sottolineato nelle decisioni su
reclamo, il beneficiario finale dei ricavi non contabilizzati sarebbe il
contribuente stesso, quale azionista unico ed amministratore della società, che
esercitava il controllo sulla stessa individualmente, come da lui stesso
confermato in sede di interrogatorio del 24 giugno 2021 dinanzi all’AFC.
G. Decreto penale dell’AFC
A complemento del proprio
ricorso, in data 6 novembre 2023, il ricorrente ha inoltrato il decreto penale
dell’AFC del 2 ottobre 2023, già cresciuto in giudicato e che “può essere
utile al fine di poter valutare al meglio la situazione”. Dal decreto
penale emergerebbe come le colpe attribuite al ricorrente siano quelle di
essere venuto meno, in qualità di amministratore unico della __________ SA, ai
propri compiti di diligenza. Ciò avrebbe permesso la redazione di una
contabilità lacunosa, senza che venissero adeguatamente verificati i dati
inseriti, in particolare senza controllare il margine d’utile lordo applicato
dalle filiali.
Tuttavia, secondo il
contribuente, nel decreto penale non gli sarebbe mai attribuito alcun
arricchimento, ciò che permetterebbe di escludere che abbia beneficiato di
prestazioni valutabili in denaro in ambito societario. Anche l’importo della
multa e le osservazioni presentate dalla DAPI confermerebbero “che la
ripresa dell’UTPG è stata unicamente fatta basandosi su una stima cantonale di
settore e che il signor __________ non ha in alcun modo beneficiato di dette
riprese”.
Diritto
A. Acquisto del mantello
giuridico
1. 1.1.
In primo luogo, i
ricorrenti contestano l’imposizione di prestazioni valutabili in denaro
riconducibili all’acquisto, da parte di RI 1, di due partecipazioni in società
liquidate di fatto.
Nel primo caso, nel
periodo fiscale 2012, è stato considerato reddito imponibile l’importo di fr.
100'000.–, corrispondente alla “differenza fra il capitale azionario della
società [__________ SA] e il prezzo d’acquisto definito (0.– fr.), in quanto
secondo le norme vigenti se al momento del trapasso di proprietà non si
provvede alla ricostituzione di tutto il capitale azionario con apporto di
fondi freschi si verificano le condizioni di una distribuzione gratuita di
azioni assoggettata all’imposta sul reddito” (cfr. decisione di tassazione
IC/IFD 2012 dell’8 novembre 2017).
Nel secondo caso,
presentando la dichiarazione d’imposta 2014, i contribuenti hanno dichiarato di
detenere alla fine del periodo fiscale la totalità delle azioni della __________
SA, __________, spiegando in una nota allegata di aver “acquisito per CHF
3'000.00 il mantello giuridico dai precedenti proprietari nel mese di settembre
2014”. L’Ufficio di tassazione ha imposto l’importo di fr. 97'000.– quale
prestazione valutabile in denaro.
1.2.
Secondo gli articoli 20
cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 lett. c prima frase
LT, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i dividendi, le
quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in
denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
Per gli articoli 20 cpv. 1bis
LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze
di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da
azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni
di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore
nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi
diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Dal periodo fiscale 2018
per l’IC e dal 2020 per l’IFD, i suddetti redditi sono imponibili in ragione
del 70%.
1.3.
Azioni
gratuite, buoni di partecipazione gratuiti e liberazioni gratuite di capitale
risultano nella misura in cui valori nominali di azioni e di buoni di
partecipazione sono liberati mediante fondi della società. Ciò può avvenire
attraverso:
- l’emissione
di nuovi titoli
- l’aumento
del valore nominale dei titoli detenuti finora
- l’eliminazione
delle perdite riportate ancora esistenti dopo la vendita del mantello giuridico
per mezzo degli utili netti annui della società.
(Promemoria
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 30 aprile 1999, Imposta
preventiva sulle azioni gratuite, sui buoni di partecipazione gratuite e sulle
liberazioni gratuite di capitale, cifra 1).
1.4.
Il trasferimento di un
mantello giuridico di azioni consiste in una vendita di diritti di
partecipazione che permette, al loro acquirente, di disporre di una società non
ancora sciolta giuridicamente, ma che risulta economicamente liquidata, anche
se può aver mantenuto a bilancio determinati attivi liquidi (denaro contante,
averi depositati presso banche, titoli quotati) che determinano il valore
venale delle azioni. Tale operazione è assimilata ad una liquidazione della
società, seguita da una nuova costituzione, poiché presenta le caratteristiche
dell’abuso di diritto. In effetti, il venditore di queste azioni cerca, di
principio, di evitare le spese e le imposte legate allo scioglimento della
società, mentre l’acquirente desidera eludere il diritto di bollo d’emissione e
le spese legate alla fondazione di una nuova società (sentenza 2C_176/2008 del
26.8.2008 consid. 5.1.; 2C_749/2019
del 13.1.2020 consid. 5.3.).
Per
poter essere qualificato quale trasferimento di un mantello giuridico d’azioni,
la vendita deve condurre economicamente allo stesso risultato di una
liquidazione di una vecchia società ed alla fondazione di una nuova persona
giuridica. Diversi indizi permettono di ritenere l’esistenza di un tale
trasferimento, ad esempio dei cambiamenti in seno al consiglio di
amministrazione, la modifica della sede, dello scopo o della ragione sociale
(sentenza 2C_176/2008 del 26.8.2008 consid. 5.1.; 2C_749/2019 del 13.1.2020
consid. 5.3.). Altri indizi sono il fatto che la società venduta non abbia più
attivi oppure che gli unici attivi siano liquidi o facilmente realizzabili (per
esempio titoli negoziabili regolarmente, prestiti agli azionisti), che la
società abbia cessato la sua attività economica (produzione e
commercializzazione di beni o di servizi), che i nuovi proprietari cessino
l’attività della società per adottarne una nuova. Nella maggior parte dei casi,
ci si accorge della vendita di un mantello giuridico d’azioni in base
all’iscrizione a registro di commercio oppure dei conti di chiusura dei bilanci
(Bernardoni/Bortolotto, La
fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 477).
1.5.
Nel caso di cessione del
mantello giuridico di azioni ad un prezzo superiore al valore nominale, la
differenza viene considerata un’eccedenza di liquidazione imponibile presso
l’azionista. Di solito però la cessione di mantelli azionari avviene ad un
prezzo che è inferiore al valore nominale a causa del fatto che all’attivo di
bilancio figurano importanti perdite riportate che annullano in parte o
totalmente il capitale azionario. Esiste anche la possibilità che la società
sia stata svuotata con un prestito all’azionista venditore (correntista attivo)
che cede il pacchetto azionario al nuovo azionista il quale diventa nel
contempo anche debitore della società. Se, al momento del trapasso al nuovo
azionista, questi non provvede alla ricostituzione di tutto il capitale
azionario con apporto di fondi freschi, ma il capitale viene ricostituito dalla
società stessa per mezzo dei suoi utili annuali provenienti dalla nuova
attività, si verificano le premesse di una distribuzione gratuita di azioni
assoggettata all’imposta sul reddito. Presso la società questa situazione causa
l’impossibilità di riconoscere la perdita riportata in deduzione degli esercizi
futuri (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 477-478).
1.6.
Venendo al caso in esame, le
decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2012 e 2014 sono motivate in modo
estremamente laconico. L’unica indicazione che ne emerge è che l’autorità
fiscale ha considerato prestazione valutabile in denaro, e pertanto reddito
della sostanza mobiliare, la differenza fra il capitale azionario delle società
acquistate e il prezzo di acquisto dichiarato dallo stesso acquirente.
Non viene fornita nessuna
indicazione in merito alla data di acquisto delle partecipazioni, all’attività
svolta dalle società prima e dopo il trasferimento delle azioni, all’esistenza
di perdite riportate o di crediti delle società nei confronti dei soci. L’autorità
di tassazione non ha in tal modo provato l’adempimento delle condizioni
previste dalla giurisprudenza per ammettere l’esistenza di una vendita del
mantello giuridico. In particolare, non ha illustrato i presupposti in base ai
quali ha stabilito che era intervenuta una liberazione gratuita di capitale. Neppure
è chiaro quando sarebbe avvenuta la pretesa cessione del mantello giuridico, in
particolare nel caso della __________ SA.
Le decisioni su reclamo
dell’8 febbraio 2023 sono del tutto silenti in merito a questi redditi,
limitandosi a confermare “le prestazioni valutabili in denaro esposte in
sede di notifica di tassazione”, dipendenti
da “una carenza di
cifra d’affari della __________ SA”.
Per quanto concerne in
particolar modo il calcolo del reddito imponibile, le decisioni impugnate
affermano che i vantaggi economici sarebbero “esposti nella partita
personale in ragione del 70%”, sulla base degli articoli 20 cpv. 1bis
LIFD e 19 cpv. 1bis LT. Dal calcolo del reddito della sostanza
risulta tuttavia che i proventi risultanti dalla pretesa distribuzione gratuita
di azioni è stato considerato al 100%, senza alcuna spiegazione.
1.7.
Per quanto concerne i
proventi legati all’acquisto del mantello giuridico delle società __________ SA
e __________ SA, le decisioni impugnate sono annullate e gli atti sono rinviati
all’autorità di tassazione, perché adotti nuove decisioni motivate.
B. Prestazioni valutabili in
denaro della __________
2. 2.1.
Nelle tassazioni relative ai
periodi fiscali dal 2013 al 2017, l’UT di __________ ha aggiunto ai redditi
dichiarati considerevoli importi a titolo di “altri redditi della sostanza
mobiliare”, ritenendo l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro da parte
della __________ SA. La motivazione addotta dall’autorità fiscale per
giustificare le riprese effettuate è infatti sempre stata la medesima, ovvero:
Secondo la documentazione in nostro possesso, il
signor RI 1 risulta essere l’azionista unico della __________ SA. Dal verbale
interrogatorio del 24 giugno 2021 effettuato dall’amministrazione federale
delle contribuzioni AFC, il contribuente indica alla domanda numero 58 di
essere l’unico azionista (quota 100%) della società __________ SA dal 2012. Nel
citato verbale si discute inoltre delle riprese in merito alle prestazioni
valutabili in denaro esposte dall’Ufficio competente ove il contribuente
conferma l’accettazione delle decisioni di reclamo del 13.12.2016 e del
09.04.2019 di tali riprese.
In virtù degli articoli 19
cpv. 1bis LT e 20 cpv. 1bis LIFD eventuali vantaggi
economici valutati debbano essere esposti nella partita personale in ragione
del 70%.
In
base alle informazioni emerse le riprese sono relativa ad una carenza di cifra
d’affari, tale cifra d’affari riteniamo sia corretto presumere essere confluita
all’amministratore e azionista unico.
Dal canto suo, il
ricorrente ha sempre contestato di aver percepito vantaggi da parte della
società e sostiene che le riprese effettuate dall’UTPG in seno alla __________
SA siano esclusivamente da ricondurre ad una stima cantonale di settore. Di
conseguenza, RI 1 non sarebbe mai stato arricchito dai presunti vantaggi goduti
in ambito societario né ne avrebbe beneficiato in alcun modo.
2.2.
Secondo la
giurisprudenza, vi è un vantaggio valutabile in denaro secondo
gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c
LT, quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza
TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593
consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
2.3.
Quali prestazioni
valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili
(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi
in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p.
432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto
su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la
controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita
di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il
valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito
con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p.
423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;
sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2.4.
Spetta all’autorità
fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il
carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli
elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153
consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF
2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni
valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la
società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,
oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità
fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,
spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni
contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;
2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.
5.5.).
3. 3.1.
Nelle motivazioni delle
decisioni impugnate, l’autorità fiscale ha sottolineato che le varie riprese
nella partita fiscale del contribuente dipendevano dalla circostanza che RI 1 “era
azionista unico e amministratore della __________” e che dal verbale
d’interrogatorio del 24 giugno 2021 risultava aver accettato le riprese in
merito alle prestazioni valutabili in denaro stabilite dal fisco. In effetti alla
pagina 4, domanda 14 del citato verbale d’interrogatorio, interpellato in
merito al reclamo interposto contro le decisioni di tassazione della società
per i periodi fiscali dal 2013 al 2015, il contribuente si è così espresso:
Il
reclamo fu fatto perché non avevamo capito esattamente alcune cose, si trattava
di un chiarimento più che un reclamo. È stata fatta una verifica fiscale,
durante la quale vi sono state delle riprese. Riprese che poi valutate anche
dei consulenti fiscali, abbiamo ritenuto di accettare. Quindi abbiamo fatto
tutto quanto necessario per dichiarare, da qui il modello 102, che abbiamo
fatto non appena possibile.
Anche nel ricorso dinanzi
a questa Camera, il ricorrente scrive esplicitamente che “ha accettato la
ripresa in capo alla società ma mai ha accettato, confermato o comunicato che
la prestazione doveva essere attribuita a lui medesimo” (cfr. ricorso del 9
marzo 2023, p. 4).
3.2.
Quella
che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di
utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per
il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD
(nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella
misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata
accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono
generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione
(sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016
Considerandi
II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina
citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda
automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione
che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le
argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i
fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una
nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,
soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante
il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e
fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592
s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della
prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di
tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità
fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in
giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del
socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8;
v. anche Kocher, Aspekte der
steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit
fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
3.3
Nella
fattispecie, l’UT ha motivato le sue decisioni sostenendo che, sulla base del
verbale d’interrogatorio allestito dall’AFC:
- il
contribuente era l’azionista unico della __________ SA dal 2012;
- che
nel citato verbale si discute inoltre delle riprese in merito alle prestazioni
valutabili in denaro esposte dall’ufficio competente e che il contribuente ha confermato
l’accettazione delle decisioni dopo reclamo concernenti la persona giuridica
del 13.12.2016 e 09.04.2019 di tali riprese e
- che
in base alle informazioni emerse le riprese sono relative ad una carenza di
cifra d’affari, che l’autorità fiscale ritiene “sia corretto presumere essere
confluita all’amministratore e azionista unico”.
Poiché, come visto, la res
judicata della decisione relativa alla persona giuridica __________ SA non
si estende automaticamente alla tassazione del socio RI 1, che avrebbe
beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro, quest’ultimo risulta
senz’altro legittimato, in linea di principio, a contestare le riprese che lo
concernono, impugnando la tassazione della persona fisica. In tal caso, grava
ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza e
dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile. Si è tuttavia rilevato
come la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta un’eccezione alle usuali
regole che concernono l’onere della prova, quando il socio della persona
giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso, se non contesta nel dettaglio
le riprese, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi
confronti.
3.4
Ora, che il ricorrente
fosse azionista della __________ SA nei periodi fiscali qui in disamina è
indubbio, considerato come dalle dichiarazioni fiscali IC/IFD per gli anni
fiscali qui in discussione si evinca che egli ne deteneva le azioni, nella
misura del 100%. Inoltre, ha ammesso di essere azionista unico della società anche
nel verbale di interrogatorio della DAPI (cfr. domanda 58, pag. 10 del verbale
d’interrogatorio del 24 giugno 2021). Proprio per tale motivo l’UT ha imposto
limitatamente gli “altri redditi” in virtù degli art. 19 cpv. 1bis LT e 20 cpv.
1bis LIFD, come indicato nelle decisioni su reclamo dell’8 febbraio 2023, dove
si legge che “eventuali vantaggi economici valutati debbano essere esposti
nella partita personale in ragione del 70%”.
Pacifico inoltre che il
ricorrente fosse organo della __________ SA (cfr. domanda 17, p. 4 del Verbale
d’interrogatorio del 24 giugno 2021: “in qualità di amministratore sono
stato quello che ha coordinato l’attività all’interno della struttura, ho preso
le decisioni strategiche, poi avendo il diritto di firma ho svolto l’attività di
relazione con la banca, piuttosto che con i grossisti del biglietto. […] Quindi
mi sono occupato della parte strategica decisionale”).
In queste circostanze, si
giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere della
prova. All’insorgente spetta dunque l’onere di prendere compiutamente posizione
sulle riprese risultanti dalla tassazione della società.
3.5
L’insorgente si limita a
negare di essersi arricchito e di aver beneficiato di presunte prestazioni
valutabili in denaro da parte della società, senza tuttavia presentare
documenti che possano suffragare la propria tesi.
Va ricordato al ricorrente
che la __________ SA è stata oggetto di una verifica dell’Ispettorato fiscale
nel corso del 2017. Dal rapporto del 28 novembre 2018 si apprende che il saldo
cassa alla fine dell’esercizio non risultava attendibile (cifra 2.1.1, p. 6) e
che la società non allestiva “alcun giornale dell’inventario contenente le
singole operazioni come pure la giacenza quotidiana ad inventario” e che “dai
13.
uffici cambio viene riassunta la movimentazione giornaliera delle vendite in
un’unica cifra”. Ciò rendeva “impossibile accertare quali vendite con
quale margine sono state effettuate che vadano oltre ad una valutazione di
margine medio giornaliero” e “quante operazioni inverse vi sono state,
ossia quanti portatori di EUR hanno voliuto acquistare CHF”. A quest’ultimo
riguardo, l’Ispettorato ha sottolineato come “sulla base della documentazione
ricevuta dall’AFC… emerge[sse] che il 16% delle operazioni erano inverse” mentre
“nella fattispecie la contribuente non esibisce alcuna operazione inversa” (cifra
2.1.1, p. 10). È stata inoltre constatata una “negatività delle scorte”,
che avrebbe avvalorato “l’inattendibilità della contabilità, poiché gli
acquisti potrebbero essere avvenuti con altri fondi” (cifra 2.1.1, p. 12). Soprattutto,
l’Ispettorato ha ravvisato una “marginalità… altamente inferiore ai
parametri di mercato dal 2013”, cosa che ha confermato l’inattendibilità
della contabilità relativa al settore cambio e ha indotto il fisco a procedere
ad una “tassazione d’ufficio parziale” (cifra 2.3, p. 18 s.). Altre riprese
sono state fatte sui ricavi della vendita di benzina e degli shop, come pure
sull’oro. Sono stati infine ripresi gli interessi pagati alla __________ Ltd di
__________.
Anche nelle decisioni, con
cui ha respinto il reclamo interposto dalla __________ SA contro le decisioni
di tassazione, l’UTPG ha riassunto le risultanze della verifica
dell’Ispettorato, con particolare riguardo alla questione della “bassa
marginalità dell’attività di cambio valuta”.
Si aggiunga ancora che,
dopo che le decisioni di tassazione erano passate in giudicato, la __________
SA ha inoltrato all’AFC i moduli 102 per il pagamento dell’imposta preventiva
su prestazioni valutabili in denaro per fr. 2'445'212.–.
3.6
Tenuto conto del lavoro
svolto dall’Ispettorato e delle decisioni dell’UTPG che si sono basate sul
relativo rapporto, il ricorrente non può limitarsi a contestare di aver
beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro, corrispondenti ai
prelevamenti anticipati di utile che risultano dalla tassazione della __________
SA. Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, l’azionista che è
anche organo della società deve contestare nel dettaglio l’esistenza e
l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione
dall’autorità di tassazione. Nella fattispecie, avrebbe dovuto giustificare la
completezza e la conformità con il diritto commerciale della contabilità della
società, il rispetto dei margini di guadagno dell’attività di cambio o tutt’al
più contestare i margini applicati dall’autorità di tassazione nella tassazione
della società.
3.7
Non giustifica una diversa
conclusione neppure la motivazione del decreto penale del 2 ottobre 2023,
trasmesso alla Camera di diritto tributario dal ricorrente il 6 novembre 2023.
Secondo il contribuente, “nel decreto non viene mai attribuito [a lui] un arricchimento,
una prestazione valutabile in denaro goduta in ambito societario o un vantaggio
economico”.
Con il decreto in
questione, egli è stato tuttavia condannato per sottrazione dell’imposta
preventiva nell’ambito della gestione della __________ SA.
Secondo l’art. 20 cpv. 1
dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211)
si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a
garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro
corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze
persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di
capitale sociale versato esistenti all’atto della prestazione (dividendi,
abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di
liquidazione, ecc.).
Non si vede come l’unico
socio della __________ SA possa negare di aver conseguito la prestazione
valutabile in denaro, che la società stessa ha dichiarato al fisco federale di
aver corrisposto ai soci o a persone vicine.
3.8
In
queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
C. Interessi passivi versati
alla __________ Ltd di __________
4.
4.1.
Infine, gli insorgenti
contestano la ripresa degli interessi passivi pagati alla __________ Ltd di
Dubai in relazione ad un mutuo di fr. 1'508'365.–. L’autorità di tassazione ha
ritenuto di non ammettere il relativo costo, non essendo note le generalità del
beneficiario.
In sé la censura è già
stata evasa nell’ambito della motivazione relativa alle prestazioni valutabili
in denaro della __________ SA. Infatti, la ripresa dei controversi interessi
passivi dipende a sua volta dall’esito della verifica esperita dall’Ispettorato
fiscale nei confronti della società del ricorrente. Anche in questo caso si
tratta di una distribuzione dissimulata di utile da parte della stessa società.
Infatti, il fisco cantonale ha ritenuto non comprovata l’esistenza di una
adeguata controprestazione per il versamento degli interessi litigiosi.
Per il fatto che nel
ricorso viene proposta una motivazione distinta per questa ripresa, ci si
sofferma anche su tale aspetto.
4.2
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli
126.
cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono
infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui
un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione
internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione
accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,
in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
Un contribuente che
sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può pertanto limitarsi a
indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma deve esporre tutte le
circostanze che hanno portato al versamento, come pure i contratti, la corrispondenza
e i giustificativi bancari (cfr. sentenza del TF n. 2C_32/2018 dell’11 novembre
2019.
consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
4.3
Il fisco cantonale ha
chiesto alla __________ SA di produrre il contratto di mutuo, giustificativi
bancari comprovanti il trasferimento dell’importo del mutuo e le generalità del
creditore.
In questo contesto, non si
può ignorare il fatto che negli Emirati Arabi Uniti le società residenti non
soggiacciono a imposizione (Messaggio del Consiglio federale n. 11.073 del 23
novembre 2011 concernente l’approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e
gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni, in FF 2011 8123, p.
8128). È quindi più che giustificata la richiesta dell’autorità fiscale di
produrre documentazione circostanziata.
In seguito al reclamo
contro le decisioni di tassazione, la società ha prodotto il contratto di
finanziamento ed ha precisato che il pagamento dell’importo prestato era
avvenuto per il tramite della __________ SA di __________. Per il resto si è
limitata ad affermare che il beneficiario economico della __________ Ltd era
“estero”:
Comprensibilmente, l’UTPG
ha respinto il reclamo e ha confermato la ripresa degli interessi passivi.
Nel ricorso, i
contribuenti non apportano ulteriori prove in merito alla società di Dubai e ai
rapporti finanziari di quest’ultima con la __________ SA. Si limitano ad
affermare che “la sola mancata informazione dell’azionista della __________ Ltd
non può essere catalogata come un arricchimento” di RI 1.
Anche a questo proposito
il ricorso deve essere respinto.
5.
Le decisioni
relative ai periodi fiscali 2012 e 2014 sono annullate limitatamente alla
questione legata all’acquisto del mantello giuridico delle società __________
SA e __________ SA. L’autorità di tassazione notificherà ai ricorrenti due
nuove decisioni motivate.
Per il resto il ricorso è
respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico dei ricorrenti in misura proporzionale alla
loro soccombenza.
Agli insorgenti è anche
riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Le
decisioni su reclamo dell’8 febbraio 2023 relative ai periodi fiscali 2012 e
2014 sono annullate, limitatamente all’imposizione dei proventi legati
all’acquisto del mantello giuridico delle società __________ SA e __________
SA, e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché adotti nuove
decisioni motivate.
1.2. Per
il resto, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’500.–
sono a carico dei ricorrenti
nella misura di 4/5 (fr. 4'400.–).
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: