80.2023.52
Procedura: ricorso prematuro, reclamo ancora pendente dinanzi all’autorità di tassazione, irricevibile
9 agosto 2023Italiano4 min
mandato e ritardo procedurale concertato” e all’Ufficio di tassazione per “violazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.52
Lugano
9 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 marzo 2023.
Fatti
Fatti
- RI 1ha notificato a RI 1 e
alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2021;
- con ricorso del 18 marzo
2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
decisione di tassazione del 22 febbraio 2023 e il rinvio degli atti all’Ufficio
di tassazione “per consentire la rettifica dei punti che non sono
opportunamente documentati per impedimento di terze parti istituzionali e
curatori”, come pure che siano inflitte multe disciplinari a diverse
autorità e persone fisiche per “perturbamento del giudizio, inadempimento
mandato e ritardo procedurale concertato” e all’Ufficio di tassazione per “violazione
dei doveri di servizio”;
- il ricorrente chiede
inoltre l’astensione del presidente Andrea Pedroli e dei giudici Ivano
Ranzanici e Raffaele Guffi.
Diritto
- deve anzitutto essere
esclusa l’astensione dei membri della Camera di diritto tributario;
- come noto al ricorrente, un
giudice non può essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso
decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non
vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto;
- un’istanza di ricusa così
formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile;
- la relativa decisione può
essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale
applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a
un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_191/2013
del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti);
Considerandi
- ne consegue che nella
fattispecie, la domanda di ricusa deve essere dichiarata irricevibile dalla
Camera di diritto tributario, composta dai giudici ricusati;
- nella misura in cui il
ricorrente chiede l’annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio
2023, la Camera di diritto tributario non è competente in materia;
- contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD);
- la Camera di diritto
tributario, quale commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale, è
competente in materia di ricorso contro la decisione su reclamo dell’autorità
di tassazione (art. 227 cpv. 1 LT; art. 140 cpv. 1 LIFD);
- nella fattispecie, l’Ufficio
di tassazione ha notificato al ricorrente e alla moglie la tassazione IC/IFD
2021.
con decisione del 22 febbraio 2023;
- non è noto se il
contribuente abbia interposto reclamo contro tale decisione;
- in ogni caso, in mancanza
di una decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, secondo gli articoli
135.
LIFD e 208 LT, alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame di un
ricorso contro l’operato dell’Ufficio di tassazione;
- il ricorso deve
conseguentemente essere dichiarato irricevibile;
- non essendo competente
quale autorità di ricorso, in mancanza di una decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario non può neppure
infliggere eventuali multe disciplinari;
- nonostante l’esito del
ricorso si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali;
- visto l’esito del ricorso,
si rinuncia anche a interpellare il curatore del ricorrente per un’eventuale
ratifica del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: