Lexipedia

Decisione

80.2023.52

Procedura: ricorso prematuro, reclamo ancora pendente dinanzi all’autorità di tassazione, irricevibile

9 agosto 2023Italiano4 min

mandato e ritardo procedurale concertato” e all’Ufficio di tassazione per “violazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.52

Lugano

9 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 marzo 2023.

Fatti

Fatti

- RI 1ha notificato a RI 1 e

alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2021;

- con ricorso del 18 marzo

2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

decisione di tassazione del 22 febbraio 2023 e il rinvio degli atti all’Ufficio

di tassazione “per consentire la rettifica dei punti che non sono

opportunamente documentati per impedimento di terze parti istituzionali e

curatori”, come pure che siano inflitte multe disciplinari a diverse

autorità e persone fisiche per “perturbamento del giudizio, inadempimento

mandato e ritardo procedurale concertato” e all’Ufficio di tassazione per “violazione

dei doveri di servizio”;

- il ricorrente chiede

inoltre l’astensione del presidente Andrea Pedroli e dei giudici Ivano

Ranzanici e Raffaele Guffi.

Diritto

- deve anzitutto essere

esclusa l’astensione dei membri della Camera di diritto tributario;

- come noto al ricorrente, un

giudice non può essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso

decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non

vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto;

- un’istanza di ricusa così

formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile;

- la relativa decisione può

essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale

applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a

un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_191/2013

del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti);

Considerandi

- ne consegue che nella

fattispecie, la domanda di ricusa deve essere dichiarata irricevibile dalla

Camera di diritto tributario, composta dai giudici ricusati;

- nella misura in cui il

ricorrente chiede l’annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio

2023, la Camera di diritto tributario non è competente in materia;

- contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD);

- la Camera di diritto

tributario, quale commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale, è

competente in materia di ricorso contro la decisione su reclamo dell’autorità

di tassazione (art. 227 cpv. 1 LT; art. 140 cpv. 1 LIFD);

- nella fattispecie, l’Ufficio

di tassazione ha notificato al ricorrente e alla moglie la tassazione IC/IFD

2021.

con decisione del 22 febbraio 2023;

- non è noto se il

contribuente abbia interposto reclamo contro tale decisione;

- in ogni caso, in mancanza

di una decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, secondo gli articoli

135.

LIFD e 208 LT, alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame di un

ricorso contro l’operato dell’Ufficio di tassazione;

- il ricorso deve

conseguentemente essere dichiarato irricevibile;

- non essendo competente

quale autorità di ricorso, in mancanza di una decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario non può neppure

infliggere eventuali multe disciplinari;

- nonostante l’esito del

ricorso si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali;

- visto l’esito del ricorso,

si rinuncia anche a interpellare il curatore del ricorrente per un’eventuale

ratifica del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: