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Decisione

80.2023.54

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in un’unica economia domestica, ripartizione della deduzione, anche se un genitore percepisce redditi dall’estero

10 ottobre 2023Italiano21 min

celibe, è impiegato presso l’istituto di credito __________, __________. È padre

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.54

80.2023.55

Lugano

10 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 marzo 2023 contro la decisione del 15 febbraio 2023 in materia di IC e

IFD 2021

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________),

celibe, è impiegato presso l’istituto di credito __________, __________. È padre

di due figli, __________ (__________) e __________ (__________), avuti con la

convivente, __________ (__________). La famiglia vive in un’unica economia

domestica (www.movpop.ti.ch, sito consultato il

22.8.2023).

b.

Nella dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di

fr. 213'388.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'273'311.-. Nelle

deduzioni egli faceva valere fr. 18'953.- per “cure prestate da terzi a

figli di età inferiore ai 14 anni” e fr. 22'200.- quale deduzione per figli

a carico.

B. Con decisione

dell’11.1.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 237'700.- per l’IC e in fr. 241'100.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 2'304'000.- (in fr. 2'363'000.- la sostanza determinante per

l’aliquota).

Rispetto alla

dichiarazione presentata, il fisco aveva riconosciuto in deduzione unicamente l’importo

di fr. 8'237.- per le cure prestate da terzi ai figli minorenni e quello di fr.

11'100.- a titolo di deduzione per figli a carico. Nel calcolo dell’imposta

sulla sostanza, aveva riconosciuto unicamente la deduzione di fr. 30'000.- a

titolo di “deduzione per ogni figlio minorenne”.

C. Con reclamo del 26.1.2023,

__________, rappresentato dalla __________, insorgeva contro la decisione di

tassazione IC/IFD 2021 lamentando, tra le altre cose, la mancata integrale

deduzione relativa alle cure prestate da terzi ai figli minorenni, la deduzione

per figli a carico come anche, per la sostanza, la deduzione per ogni figlio

minorenne. Il reclamante sosteneva di assumersi in modo esclusivo le spese

inerenti i figli __________ e __________. Allegava a comprova di tale

affermazione fatture dell’asilo “__________”, nelle quali era indicato come debitore.

D. Con decisione del

15.2.2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito

imponibile a fr. 226'900.- per l’IC e a fr. 230'300.- per l’IFD e la sostanza imponibile

a fr. 2'303'000.-, con la seguente motivazione:

“Il contribuente, con il

reclamo datato 26.01.2023, richiede lo stralcio della deduzione al punto 25.1.

(deduzione per ogni figlio a carico), di quella al punto 20 (deduzione per le

spese di cura prestate da terzi per figli al di sotto die 14 anni) e di quella

al punto 35.2 (deduzione per ogni figlio minorenne); (…). Richiamata la

Circolare cantonale 18/2020 sull’imposizione della famiglia nell’ambito dei

concubini, nel caso in cui sia un solo genitore ad esercitare l’autorità

parentale, quest’ultimo può far valere la deduzione per i figli (oltre alla

deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per

il figlio e le spese comprovate di cura dei figli prestata da terzi). Se, per

contro, il secondo genitore avesse un reddito netto intermedio (prima delle

deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di

principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i

genitori. Visto quanto sopra, l’autorità di tassazione decide di rettificare la

deduzione alla cifra 20 in CHF 18'953.- e di confermare la deduzione alla cifra

25.1. e quella alla cifra 35.2. (…)”.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dalla __________, censura

la decisione IC/IFD 2021 su reclamo. Ricordato che convive con __________ e che

entrambi sono attivi professionalmente nel ramo finanziario, lui a __________ e

lei in __________ a __________ e che i figli __________ e __________ vivono con

i genitori, sostiene di essere lui stesso a provvedere integralmente al loro

sostentamento. Fino al 2020 l’autorità fiscale avrebbe concesso la deduzione

per i figli a carico fosse concessa, per entrambi i minori, nella sua partita

fiscale, conformandosi alle dichiarazioni presentate dai genitori.

Per quanto concerne il 2021,

le due dichiarazioni fiscali sarebbero state allestite come sempre, con

entrambi i figli in deduzione al padre, inclusa la deduzione per le spese di

cura. L’autorità di tassazione avrebbe tuttavia “attribuito” un figlio alla

madre, con la conseguenza che la deduzione sarebbe caduta “nel vuoto”

per effetto del riparto internazionale, nel quale nessun reddito imponibile è

attribuito alla Svizzera, essendovi solo il salario estero. L’UT di __________,

dopo reclamo, ha attribuito la deduzione per spese di cura al padre, ma ha

mantenuto quella per figlio a carico nella tassazione della madre, con

l’effetto economico di “annullarla”, creando in tal modo un’evidente

disparità di trattamento con altri concubini.

Secondo il ricorrente, la

regola, prevista dalla Circolare sull’imposizione della famiglia, secondo cui la

deduzione per figli a carico deve essere ripartita fra i concubini quando

entrambi lavorano, avrebbe senso quando la ripartizione della deduzione va a

beneficio di entrambi i genitori; in caso contrario, dovrebbe essere possibile

attribuire la deduzione ad un unico genitore. Nella Circolare vengono infatti

esplicitamente “(…) riservati i casi di rigore nei quali l’autorità fiscale

può stabilire una diversa ripartizione”.

Nel caso di __________, risulterebbe

evidente che la deduzione di un figlio a carico “cade nel vuoto” ed

economicamente non risulterebbe un riconoscimento dei costi per il mantenimento

del figlio, siccome non dispone di reddito imponibile in Svizzera. La decisione

dell’UT rappresenterebbe pertanto una crassa lesione del principio generale

della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione dei

genitori concubini con figli a carico. Dalla circolare si evincerebbe che la

volontà del legislatore è quella di concedere in ogni caso la deduzione,

attribuendola, a seconda delle situazioni effettive, ad entrambi i concubini o

suddividendola tra loro ma “(…) comunque sempre con il risultato di

permettere alla coppia che vive in concubinato con figli a carico di ottenere

un’attenuazione del carico fiscale” (sentenze CDT 80.2015.267/268 consid.

2.6.3.e 2.6.5.).

F. Con osservazioni

21/23.3.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. L’autorità

fiscale ritiene che la casistica sottoposta a giudizio sia in realtà semplice,

trattandosi di due conviventi con due redditi da lavoro dipendente. In tal caso

la Circolare sulla famiglia sarebbe chiara e prevedrebbe la suddivisione della

deduzione per figli. Il fatto che uno dei contribuenti svolga il lavoro

all’estero non cambierebbe questa condizione: la deduzione per figli a carico

dovrebbe essere fatta valere presso l’autorità fiscale che impone il reddito da

lavoro estero.

Diritto

1. Nel caso di specie

contestata è la deduzione per figli a carico: il contribuente, indica di

assumersi integralmente il costo di entrambi i figli. Per tale ragione e

considerando che la convivente, madre dei minori, non ha alcun reddito

imponibile in Svizzera, sostiene che vi sia una crassa lesione del principio

generale della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione

dei genitori concubini con figli a carico.

Considerandi

2.

2.1.

2.1.1

Secondo l’art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,

a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.–

franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà

all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33

cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.1.2

Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio e agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche

la deduzione per i figli è ripartita per metà.

2.2

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote

differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti

in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di

loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.

In

particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,

sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui

sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione

domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se

provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha

diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione

supplementare per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1

lit. h LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo

sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio,

egli ha diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis

LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente

separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo

(art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la

pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per

l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato

espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con

figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il

profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale n.

2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con

riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

2.3

Il Tribunale

federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,

per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di

principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie

sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,

detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o

divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi

redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la

deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al

genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4

settembre 2007 citata, consid. 5.2).

2.4

Per la

circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,

con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente

l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del

figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far

valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e

14.8.1, p. 35).

Al genitore che provvede

in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che

percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.

L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr.

circolare cit., cifra 14.8.2, p. 36).

2.5

2.5.1

Anche per quanto attiene

all’imposta cantonale, nella Circolare della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione

della famiglia (n. 18/2020 del luglio 2020), per il caso dei genitori concubini

(conviventi in un’unica economia domestica), è previsto che, se essi sono

tassati separatamente e se il figlio minorenne sottostà all’autorità parentale

in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per

metà (cfr. anche sentenza CDT 80.2016.37/38 del 23 gennaio 2018, consid. 2.6.5,

in RtiD II-2018 n. 6t).

2.5.2

Nella Circolare cantonale

(punto 8.4.3), viene – in aggiunta - specificato quanto segue:

“Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun

reddito, nonostante il tenore letterale degli artt. 35 cpv. 1 lett. a

seconda frase LIFD e 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT, la deduzione è

attribuita interamente all’altro genitore, che si deve presumere provveda da

solo al mantenimento del figlio. Tale principio vale anche nel caso in cui sia

la sola madre a detenere l’autorità parentale, ma solo il padre dispone di un

reddito e provvede praticamente al mantenimento della famiglia. Come già

rilevato, l’autorità parentale non si confonde infatti con il fatto di

provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due cose coincidono nella

maggior parte dei casi. Se, per contro, il secondo genitore percepisce un

reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale

alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione

della deduzione per metà fra i genitori, riservati i casi di rigore nei quali

l’autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione (cfr. tavola

sinottica 06)”.

La Circolare cantonale,

per quest’aspetto - che non viene trattato dalla Circolare dell’AFC - si basa

su alcune decisioni della Camera di diritto tributario: in particolare le

sentenze 80.2016.37/38 del 23.1.2018 (consid. 2.6.5 e 2.7.) e 80.2015.14 del

30.3.2015

(consid. 2.2. e 2.3.).

2.5.3

Nelle sentenze della

Camera, citate dalla Circolare ticinese, si trattava in particolare di due

coppie di conviventi i quali mantenevano la famiglia con il reddito di uno solo

dei partner. Nella sentenza 80.2016.37, ai consid. 2.6.5. e 2.7, si leggono le

seguenti considerazioni, in merito a tale particolare casistica di coppie con

tassazione separata (si tenga presente che nei periodi fiscali litigiosi la

deduzione attualmente prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD era

disciplinata dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD):

2.6.5

Se due conviventi,

assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo

reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di

riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore

di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di

due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera

deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore

avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la

ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve)

penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio

determinato dal mancato cumulo degli elementi imponibili.

Un’interpretazione conforme

alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone pertanto di

ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel campo

d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Tuttavia,

se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è attribuita

interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento

del figlio.

In altre parole, dal campo di

applicazione della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD

vengono esclusi, in via di interpretazione, i genitori che provvedono al

mantenimento del figlio mediante un unico reddito. Per effetto della prima

frase dello stesso articolo, la deduzione spetta al genitore che provvede al

sostentamento del figlio, cioè quello che ha un reddito.

2.7

Nonostante il tenore letterale

dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere una

ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non coniugati

che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano l’autorità

parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed uno dei

due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce

l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.

3.

3.1.

Ora, per quanto concerne __________,

lo stesso vive in comunione domestica con __________ e i due conviventi sono

genitori dei minori __________ (__________) e__________ (__________). Entrambi

i coniugi hanno percepito un reddito da attività dipendente nel 2021: __________,

in __________, di fr. 69'651.- mentre __________ di fr. 346'371.-. __________

non ha alcun reddito imponibile in Svizzera.

3.2

Nel ricorso, __________ si

appella alla Circolare ticinese ed ai “casi di rigore” nei quali l’autorità

fiscale può derogare al principio della ripartizione a metà della deduzione per

i figli a carico. Nel gravame, l’insorgente fa riferimento alla sentenza della

Camera di diritto tributario n. 80.2015.267/268 (ed in particolare ai consid.

2.6.3

e 2.6.5.) che tratta di un caso molto simile a quelli citati dalla

Circolare cantonale. Nella fattispecie esaminata in quella sede, la convivente

– per il periodo fiscale 2013 – aveva avuto un reddito netto intermedio di fr.

3'217.- ,“(…) nettamente inferiore cioè alla metà della deduzione per figli

in in discussione (fr. 6'500.- per ciascun figlio)”. Già per il periodo

fiscale successivo, il reddito netto intermedio “(…) conseguito dalla madre

dei figli dell’insorgente (fr. 10'452.-)” era “superiore alla metà della

deduzione sociale. In questo caso, la ripartizione per metà della deduzione può

trovare una sua giustificazione nella circostanza che i genitori conviventi non

sono soggetti al cumulo dei redditi, previsto invece per i coniugi. Altrimenti,

il contribuente sarebbe avvantaggiato per il fatto di godere dell’intera

deduzione sociale per i figli a carico (fr. 13'000.–), senza peraltro subire

l’aumento della base imponibile, per effetto dell’inclusione del reddito della

convivente” (sentenza CDT n. 80.2015.267/268 del 14.12.2020 consid. 3).

3.3

3.3.1

Il caso qui sottoposto a

giudizio non è comparabile con quelli esaminati nelle sentenze n. 80.2016.37/38,

80.2015.14

e 80.2015.267/268 (tutte passate in giudicato e non impugnate

dall’AFC al Tribunale federale): i casi citati riguardavano tutti coppie di

concubini nelle quali unicamente uno di essi era l’apportatore del reddito, con

il quale si provvedeva al sostentamento della famiglia. Mentre nel caso attuale

entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa. Il fatto che, nel caso sub

judice __________ svolga un’attività lucrativa in Italia e non abbia un

reddito imponibile in Svizzera non permette di derogare al testo di legge, che

prevede la suddivisione a metà della deduzione in parola, né può essere

annoverato quale caso di rigore. Ognuno dei due genitori dei figli minorenni

dispone infatti di un proprio reddito, con il quale provvedere al sostentamento

proprio e della famiglia. Come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale

nelle proprie osservazioni al gravame, il fatto che la convivente abbia due

figli deve essere preso in considerazione da parte dell’autorità fiscale

italiana - competente per l’imposizione del reddito da attività dipendente di __________

(art. 15 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre

questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976) –

mediante una detrazione che varia in funzione del reddito complessivo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-detrazione-per-i-figli-a-carico,

sito visualizzato il 29.8.2023),

3.3.2

Ora, riconoscere in questo

specifico contesto la deduzione integrale per figli a carico al solo __________

comporterebbe un vantaggio rispetto ad una coppia coniugata con figli minorenni

nella medesima situazione. Infatti, nel caso dei coniugi, l’imposta dovuta dal

ricorrente verrebbe calcolata prendendo in considerazione, ai fini della

determinazione dell’aliquota, il reddito conseguito all’estero da __________ ciò

che comporterebbe in Svizzera un onere fiscale complessivo decisamente più

gravoso.

3.4

3.4.1

Diversamente da quanto

sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto alcuna violazione della parità di

trattamento, in quanto la sua situazione non è assolutamente comparabile con

quella delle famiglie al centro delle sentenze della CDT citate né rappresenta

un caso di rigore.

3.4.2

Le deduzioni sociali e le

aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla

situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti,

conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie

di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità

contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una

certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF

133.

II 305 consid. 5.1 e 5.3).

La disciplina legale in

materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in

considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare,

cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti

dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è

realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni

contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad

adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza

assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere

sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di

determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di

paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e

giurisprudenza citata).

3.5

Inoltre, in tale contesto,

non va dimenticato che i genitori scelgono da soli il modello di famiglia in

cui vogliono vivere e il modo in cui mantenere i figli (matrimonio/convivenza,

famiglia monoparentale/doppia, ecc.).

In questo contesto, il

Tribunale federale ha già indicato che, nei limiti dell'elusione fiscale, nulla

impedisce ai genitori soggetti a tassazione separata di organizzare la loro

situazione e i conseguenti obblighi finanziari in termini di implicazioni

fiscali in modo tale che, nell'ambito dell’autorità parentale congiunta e

dell’affidamento alternato venga tenuta in considerazione al meglio la loro

rispettiva capacità economica (sentenza DTF 133 II 305 consid. 9.1. e 9.2.; Steuerrekursgericht

des Kantons Zürich DB.2019.101/ST.2019.131 dell’11.10.2019, consid. 3e).

3.6

3.6.1

Nel caso di specie non

sussiste pertanto alcun motivo per scostarsi dai testi di legge degli art. 35

cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT e dalla portata delle

Circolari in merito all’imposizione della famiglia, che prevedono la

ripartizione a metà della deduzione per figli a carico tra i concubini.

3.6.2

In

effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di

principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli

amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid.

5.4.3

pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7

pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1

pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid.

3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di

determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme,

ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta

ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011

consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid.

2.2

in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.; sentenza TF

2C_500/2018 del 8.4.2020, consid. 5.3.)

3.7

3.7.1

Da ultimo il ricorrente

sostiene anche che, nei precedenti periodi fiscali, la deduzione per figli a

carico gli era sempre stata concessa integralmente per entrambi i minori.

3.7.2

Si rammenta che, l’autorità fiscale non è vincolata dalle

decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che

la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente

possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al

principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è

marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede

hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio

con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).

In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza

2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza

2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: