80.2023.54
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in un’unica economia domestica, ripartizione della deduzione, anche se un genitore percepisce redditi dall’estero
10 ottobre 2023Italiano21 min
celibe, è impiegato presso l’istituto di credito __________, __________. È padre
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.54
80.2023.55
Lugano
10 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 marzo 2023 contro la decisione del 15 febbraio 2023 in materia di IC e
IFD 2021
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________),
celibe, è impiegato presso l’istituto di credito __________, __________. È padre
di due figli, __________ (__________) e __________ (__________), avuti con la
convivente, __________ (__________). La famiglia vive in un’unica economia
domestica (www.movpop.ti.ch, sito consultato il
22.8.2023).
b.
Nella dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di
fr. 213'388.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'273'311.-. Nelle
deduzioni egli faceva valere fr. 18'953.- per “cure prestate da terzi a
figli di età inferiore ai 14 anni” e fr. 22'200.- quale deduzione per figli
a carico.
B. Con decisione
dell’11.1.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 237'700.- per l’IC e in fr. 241'100.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 2'304'000.- (in fr. 2'363'000.- la sostanza determinante per
l’aliquota).
Rispetto alla
dichiarazione presentata, il fisco aveva riconosciuto in deduzione unicamente l’importo
di fr. 8'237.- per le cure prestate da terzi ai figli minorenni e quello di fr.
11'100.- a titolo di deduzione per figli a carico. Nel calcolo dell’imposta
sulla sostanza, aveva riconosciuto unicamente la deduzione di fr. 30'000.- a
titolo di “deduzione per ogni figlio minorenne”.
C. Con reclamo del 26.1.2023,
__________, rappresentato dalla __________, insorgeva contro la decisione di
tassazione IC/IFD 2021 lamentando, tra le altre cose, la mancata integrale
deduzione relativa alle cure prestate da terzi ai figli minorenni, la deduzione
per figli a carico come anche, per la sostanza, la deduzione per ogni figlio
minorenne. Il reclamante sosteneva di assumersi in modo esclusivo le spese
inerenti i figli __________ e __________. Allegava a comprova di tale
affermazione fatture dell’asilo “__________”, nelle quali era indicato come debitore.
D. Con decisione del
15.2.2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito
imponibile a fr. 226'900.- per l’IC e a fr. 230'300.- per l’IFD e la sostanza imponibile
a fr. 2'303'000.-, con la seguente motivazione:
“Il contribuente, con il
reclamo datato 26.01.2023, richiede lo stralcio della deduzione al punto 25.1.
(deduzione per ogni figlio a carico), di quella al punto 20 (deduzione per le
spese di cura prestate da terzi per figli al di sotto die 14 anni) e di quella
al punto 35.2 (deduzione per ogni figlio minorenne); (…). Richiamata la
Circolare cantonale 18/2020 sull’imposizione della famiglia nell’ambito dei
concubini, nel caso in cui sia un solo genitore ad esercitare l’autorità
parentale, quest’ultimo può far valere la deduzione per i figli (oltre alla
deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per
il figlio e le spese comprovate di cura dei figli prestata da terzi). Se, per
contro, il secondo genitore avesse un reddito netto intermedio (prima delle
deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di
principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i
genitori. Visto quanto sopra, l’autorità di tassazione decide di rettificare la
deduzione alla cifra 20 in CHF 18'953.- e di confermare la deduzione alla cifra
25.1. e quella alla cifra 35.2. (…)”.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dalla __________, censura
la decisione IC/IFD 2021 su reclamo. Ricordato che convive con __________ e che
entrambi sono attivi professionalmente nel ramo finanziario, lui a __________ e
lei in __________ a __________ e che i figli __________ e __________ vivono con
i genitori, sostiene di essere lui stesso a provvedere integralmente al loro
sostentamento. Fino al 2020 l’autorità fiscale avrebbe concesso la deduzione
per i figli a carico fosse concessa, per entrambi i minori, nella sua partita
fiscale, conformandosi alle dichiarazioni presentate dai genitori.
Per quanto concerne il 2021,
le due dichiarazioni fiscali sarebbero state allestite come sempre, con
entrambi i figli in deduzione al padre, inclusa la deduzione per le spese di
cura. L’autorità di tassazione avrebbe tuttavia “attribuito” un figlio alla
madre, con la conseguenza che la deduzione sarebbe caduta “nel vuoto”
per effetto del riparto internazionale, nel quale nessun reddito imponibile è
attribuito alla Svizzera, essendovi solo il salario estero. L’UT di __________,
dopo reclamo, ha attribuito la deduzione per spese di cura al padre, ma ha
mantenuto quella per figlio a carico nella tassazione della madre, con
l’effetto economico di “annullarla”, creando in tal modo un’evidente
disparità di trattamento con altri concubini.
Secondo il ricorrente, la
regola, prevista dalla Circolare sull’imposizione della famiglia, secondo cui la
deduzione per figli a carico deve essere ripartita fra i concubini quando
entrambi lavorano, avrebbe senso quando la ripartizione della deduzione va a
beneficio di entrambi i genitori; in caso contrario, dovrebbe essere possibile
attribuire la deduzione ad un unico genitore. Nella Circolare vengono infatti
esplicitamente “(…) riservati i casi di rigore nei quali l’autorità fiscale
può stabilire una diversa ripartizione”.
Nel caso di __________, risulterebbe
evidente che la deduzione di un figlio a carico “cade nel vuoto” ed
economicamente non risulterebbe un riconoscimento dei costi per il mantenimento
del figlio, siccome non dispone di reddito imponibile in Svizzera. La decisione
dell’UT rappresenterebbe pertanto una crassa lesione del principio generale
della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione dei
genitori concubini con figli a carico. Dalla circolare si evincerebbe che la
volontà del legislatore è quella di concedere in ogni caso la deduzione,
attribuendola, a seconda delle situazioni effettive, ad entrambi i concubini o
suddividendola tra loro ma “(…) comunque sempre con il risultato di
permettere alla coppia che vive in concubinato con figli a carico di ottenere
un’attenuazione del carico fiscale” (sentenze CDT 80.2015.267/268 consid.
2.6.3.e 2.6.5.).
F. Con osservazioni
21/23.3.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. L’autorità
fiscale ritiene che la casistica sottoposta a giudizio sia in realtà semplice,
trattandosi di due conviventi con due redditi da lavoro dipendente. In tal caso
la Circolare sulla famiglia sarebbe chiara e prevedrebbe la suddivisione della
deduzione per figli. Il fatto che uno dei contribuenti svolga il lavoro
all’estero non cambierebbe questa condizione: la deduzione per figli a carico
dovrebbe essere fatta valere presso l’autorità fiscale che impone il reddito da
lavoro estero.
Diritto
1. Nel caso di specie
contestata è la deduzione per figli a carico: il contribuente, indica di
assumersi integralmente il costo di entrambi i figli. Per tale ragione e
considerando che la convivente, madre dei minori, non ha alcun reddito
imponibile in Svizzera, sostiene che vi sia una crassa lesione del principio
generale della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione
dei genitori concubini con figli a carico.
Considerandi
2.
2.1.
2.1.1
Secondo l’art. 35 cpv. 1
lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.–
franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà
all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33
cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
2.1.2
Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio e agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche
la deduzione per i figli è ripartita per metà.
2.2
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote
differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti
in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di
loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In
particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,
sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui
sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione
domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se
provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha
diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione
supplementare per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1
lit. h LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo
sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio,
egli ha diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis
LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente
separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo
(art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la
pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per
l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato
espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con
figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il
profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale n.
2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con
riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
2.3
Il Tribunale
federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,
per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di
principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie
sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,
detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o
divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi
redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la
deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al
genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4
settembre 2007 citata, consid. 5.2).
2.4
Per la
circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,
con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente
l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del
figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far
valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e
14.8.1, p. 35).
Al genitore che provvede
in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che
percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr.
circolare cit., cifra 14.8.2, p. 36).
2.5
2.5.1
Anche per quanto attiene
all’imposta cantonale, nella Circolare della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione
della famiglia (n. 18/2020 del luglio 2020), per il caso dei genitori concubini
(conviventi in un’unica economia domestica), è previsto che, se essi sono
tassati separatamente e se il figlio minorenne sottostà all’autorità parentale
in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per
metà (cfr. anche sentenza CDT 80.2016.37/38 del 23 gennaio 2018, consid. 2.6.5,
in RtiD II-2018 n. 6t).
2.5.2
Nella Circolare cantonale
(punto 8.4.3), viene – in aggiunta - specificato quanto segue:
“Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun
reddito, nonostante il tenore letterale degli artt. 35 cpv. 1 lett. a
seconda frase LIFD e 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT, la deduzione è
attribuita interamente all’altro genitore, che si deve presumere provveda da
solo al mantenimento del figlio. Tale principio vale anche nel caso in cui sia
la sola madre a detenere l’autorità parentale, ma solo il padre dispone di un
reddito e provvede praticamente al mantenimento della famiglia. Come già
rilevato, l’autorità parentale non si confonde infatti con il fatto di
provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due cose coincidono nella
maggior parte dei casi. Se, per contro, il secondo genitore percepisce un
reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale
alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione
della deduzione per metà fra i genitori, riservati i casi di rigore nei quali
l’autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione (cfr. tavola
sinottica 06)”.
La Circolare cantonale,
per quest’aspetto - che non viene trattato dalla Circolare dell’AFC - si basa
su alcune decisioni della Camera di diritto tributario: in particolare le
sentenze 80.2016.37/38 del 23.1.2018 (consid. 2.6.5 e 2.7.) e 80.2015.14 del
30.3.2015
(consid. 2.2. e 2.3.).
2.5.3
Nelle sentenze della
Camera, citate dalla Circolare ticinese, si trattava in particolare di due
coppie di conviventi i quali mantenevano la famiglia con il reddito di uno solo
dei partner. Nella sentenza 80.2016.37, ai consid. 2.6.5. e 2.7, si leggono le
seguenti considerazioni, in merito a tale particolare casistica di coppie con
tassazione separata (si tenga presente che nei periodi fiscali litigiosi la
deduzione attualmente prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD era
disciplinata dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD):
2.6.5
Se due conviventi,
assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo
reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di
riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore
di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di
due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera
deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore
avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la
ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve)
penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio
determinato dal mancato cumulo degli elementi imponibili.
Un’interpretazione conforme
alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone pertanto di
ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel campo
d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Tuttavia,
se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è attribuita
interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento
del figlio.
In altre parole, dal campo di
applicazione della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD
vengono esclusi, in via di interpretazione, i genitori che provvedono al
mantenimento del figlio mediante un unico reddito. Per effetto della prima
frase dello stesso articolo, la deduzione spetta al genitore che provvede al
sostentamento del figlio, cioè quello che ha un reddito.
2.7
Nonostante il tenore letterale
dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere una
ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non coniugati
che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano l’autorità
parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed uno dei
due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce
l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.
3.
3.1.
Ora, per quanto concerne __________,
lo stesso vive in comunione domestica con __________ e i due conviventi sono
genitori dei minori __________ (__________) e__________ (__________). Entrambi
i coniugi hanno percepito un reddito da attività dipendente nel 2021: __________,
in __________, di fr. 69'651.- mentre __________ di fr. 346'371.-. __________
non ha alcun reddito imponibile in Svizzera.
3.2
Nel ricorso, __________ si
appella alla Circolare ticinese ed ai “casi di rigore” nei quali l’autorità
fiscale può derogare al principio della ripartizione a metà della deduzione per
i figli a carico. Nel gravame, l’insorgente fa riferimento alla sentenza della
Camera di diritto tributario n. 80.2015.267/268 (ed in particolare ai consid.
2.6.3
e 2.6.5.) che tratta di un caso molto simile a quelli citati dalla
Circolare cantonale. Nella fattispecie esaminata in quella sede, la convivente
– per il periodo fiscale 2013 – aveva avuto un reddito netto intermedio di fr.
3'217.- ,“(…) nettamente inferiore cioè alla metà della deduzione per figli
in in discussione (fr. 6'500.- per ciascun figlio)”. Già per il periodo
fiscale successivo, il reddito netto intermedio “(…) conseguito dalla madre
dei figli dell’insorgente (fr. 10'452.-)” era “superiore alla metà della
deduzione sociale. In questo caso, la ripartizione per metà della deduzione può
trovare una sua giustificazione nella circostanza che i genitori conviventi non
sono soggetti al cumulo dei redditi, previsto invece per i coniugi. Altrimenti,
il contribuente sarebbe avvantaggiato per il fatto di godere dell’intera
deduzione sociale per i figli a carico (fr. 13'000.–), senza peraltro subire
l’aumento della base imponibile, per effetto dell’inclusione del reddito della
convivente” (sentenza CDT n. 80.2015.267/268 del 14.12.2020 consid. 3).
3.3
3.3.1
Il caso qui sottoposto a
giudizio non è comparabile con quelli esaminati nelle sentenze n. 80.2016.37/38,
80.2015.14
e 80.2015.267/268 (tutte passate in giudicato e non impugnate
dall’AFC al Tribunale federale): i casi citati riguardavano tutti coppie di
concubini nelle quali unicamente uno di essi era l’apportatore del reddito, con
il quale si provvedeva al sostentamento della famiglia. Mentre nel caso attuale
entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa. Il fatto che, nel caso sub
judice __________ svolga un’attività lucrativa in Italia e non abbia un
reddito imponibile in Svizzera non permette di derogare al testo di legge, che
prevede la suddivisione a metà della deduzione in parola, né può essere
annoverato quale caso di rigore. Ognuno dei due genitori dei figli minorenni
dispone infatti di un proprio reddito, con il quale provvedere al sostentamento
proprio e della famiglia. Come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale
nelle proprie osservazioni al gravame, il fatto che la convivente abbia due
figli deve essere preso in considerazione da parte dell’autorità fiscale
italiana - competente per l’imposizione del reddito da attività dipendente di __________
(art. 15 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976) –
mediante una detrazione che varia in funzione del reddito complessivo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-detrazione-per-i-figli-a-carico,
sito visualizzato il 29.8.2023),
3.3.2
Ora, riconoscere in questo
specifico contesto la deduzione integrale per figli a carico al solo __________
comporterebbe un vantaggio rispetto ad una coppia coniugata con figli minorenni
nella medesima situazione. Infatti, nel caso dei coniugi, l’imposta dovuta dal
ricorrente verrebbe calcolata prendendo in considerazione, ai fini della
determinazione dell’aliquota, il reddito conseguito all’estero da __________ ciò
che comporterebbe in Svizzera un onere fiscale complessivo decisamente più
gravoso.
3.4
3.4.1
Diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto alcuna violazione della parità di
trattamento, in quanto la sua situazione non è assolutamente comparabile con
quella delle famiglie al centro delle sentenze della CDT citate né rappresenta
un caso di rigore.
3.4.2
Le deduzioni sociali e le
aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla
situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti,
conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).
Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie
di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità
contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una
certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF
133.
II 305 consid. 5.1 e 5.3).
La disciplina legale in
materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in
considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare,
cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti
dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è
realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni
contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad
adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza
assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere
sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di
determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di
paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e
giurisprudenza citata).
3.5
Inoltre, in tale contesto,
non va dimenticato che i genitori scelgono da soli il modello di famiglia in
cui vogliono vivere e il modo in cui mantenere i figli (matrimonio/convivenza,
famiglia monoparentale/doppia, ecc.).
In questo contesto, il
Tribunale federale ha già indicato che, nei limiti dell'elusione fiscale, nulla
impedisce ai genitori soggetti a tassazione separata di organizzare la loro
situazione e i conseguenti obblighi finanziari in termini di implicazioni
fiscali in modo tale che, nell'ambito dell’autorità parentale congiunta e
dell’affidamento alternato venga tenuta in considerazione al meglio la loro
rispettiva capacità economica (sentenza DTF 133 II 305 consid. 9.1. e 9.2.; Steuerrekursgericht
des Kantons Zürich DB.2019.101/ST.2019.131 dell’11.10.2019, consid. 3e).
3.6
3.6.1
Nel caso di specie non
sussiste pertanto alcun motivo per scostarsi dai testi di legge degli art. 35
cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT e dalla portata delle
Circolari in merito all’imposizione della famiglia, che prevedono la
ripartizione a metà della deduzione per figli a carico tra i concubini.
3.6.2
In
effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di
principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli
amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid.
5.4.3
pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7
pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1
pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid.
3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di
determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme,
ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta
ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011
consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid.
2.2
in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.; sentenza TF
2C_500/2018 del 8.4.2020, consid. 5.3.)
3.7
3.7.1
Da ultimo il ricorrente
sostiene anche che, nei precedenti periodi fiscali, la deduzione per figli a
carico gli era sempre stata concessa integralmente per entrambi i minori.
3.7.2
Si rammenta che, l’autorità fiscale non è vincolata dalle
decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che
la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente
possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al
principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è
marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede
hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio
con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).
In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di
principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza
2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza
2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza
2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza
2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: