80.2023.56
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, invio della dichiarazione d’imposta senza bilancio e conto economico, produzione di rendiconti IVA, irricevibile
9 novembre 2023Italiano11 min
10.02.2023, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la tassazione
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Incarti n.
80.2023.56
80.2023.57
Lugano
9 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 marzo 2023 contro la decisione del 16 febbraio 2023 in materia di IC e
IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 12.01.2023,
l’RS 1 (di seguito UTPG), ha notificato alla RI 1 la tassazione IC e IFD
relativa al periodo fiscale 2020, allestita d’ufficio a causa del mancato
inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile è stato stabilito in
fr. 50'000.– e il capitale imponibile in fr. 176'000.–.
Nel motivare la decisone,
l’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto
essere impugnata nel termine di 30 giorni solo con il motivo che era
manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e
indicare i mezzi di prova, mediante la produzione della dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e della relativa documentazione. Il contribuente è stato
avvertito che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe
stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe
diventata definitiva.
B. Con reclamo del
10.02.2023, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la tassazione
d’ufficio, sostenendo in particolare che non era stato possibile presentare la
dichiarazione d’imposta nei termini previsti a causa della precedente
amministrazione, che “non ha messo a disposizione della nuova
amministrazione la necessaria documentazione contabile”. Col reclamo, il
ricorrente ha prodotto i rendiconti IVA relativi al 2020, che avrebbero attestato
che la società, nel periodo considerato, “non ha avuto attività”.
Il rappresentante della
reclamante ha pure chiesto di essere convocato in sede di evasione del reclamo
affinchè “possa produrre in tale sede la documentazione contabile (bilancio
e conto economico)”.
C. Con decisione del
16.02.2023, l’UTPG dichiarato irricevibile il reclamo, ritenuto che, nel
termine di 30 giorni previsto dalla legge, e come da precedente avviso, il contribuente
aveva interposto reclamo ma senza allegare i mezzi di prova a dimostrazione
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1, ancora rappresentata dall’avv. RA 1,
contestata nuovamente la tassazione d’ufficio e sostiene che l’esercizio 2020
si sarebbe addirittura concluso con una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–. L’insorgente
sostiene che era sua volontà quella di presentare la documentazione contabile
in occasione della richiesta audizione e che comunque al reclamo erano stati
allegati i rendiconti IVA. Ha quindi lamentato la violazione del diritto di
essere sentito.
E. Nelle proprie
osservazioni di data 23.03.2023, l’UTPG ha evidenziato che il termine di 30
giorni per interporre reclamo è perentorio e che l’impugnazione deve contenere
i mezzi di prova a sostegno della propria richiesta. Nel caso di specie,
l’ufficio fiscale ha rilevato che, benchè il termine per presentare reclamo sia
stato rispettato, questo tuttavia non adempie “i requisiti minimi probatori
imposti dalla legge, poichè allo stesso è allegata la dichiarazione d’imposta,
ma mancano i conti annuali del periodo fiscale”. Ciò in quanto per l’UT i
rendiconti IVA “non sono sufficienti e non rappresentano i mezzi di prova
necessari per entrare nel merito del gravame”. Infine, la richiesta di
audizione del ricorrente “non può essere presa in esame considerato che il
termine perentorio dei 30 giorni, di fatto, scade al momento
dell’invio/ricezione del reclamo”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame,
l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro
la decisione di tassazione d’ufficio del 12.01.2023, per carenza di un
requisito di forma, ovvero l’allegazione della documentazione contabile atta a
dimostrare la manifesta inesattezza della decisione reclamata. La Camera si
limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso
precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta".
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non
meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
3.
3.1.
Nel caso a giudizio, al momento
dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT ha
espressamente informato la stessa in merito non solo al termine per proporre
reclamo, ma anche ai requisiti di forma del medesimo, indicando in particolar
modo che avrebbero dovuto essere allegati “almeno i conti annuali firmati
del periodo fiscale oppure la documentazione richiesta” e che altrimenti il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Ciononostante, il
contribuente si è limitato a contestare le risultanze della tassazione
d’ufficio, omettendo di allegare bilancio e conto economico, ma limitandosi a
produrre i rendiconti IVA.
Ora, non solo la
ricorrente non ha allegato al reclamo la dichiarazione d’imposta compilata, ma
neppure ha prodotto il bilancio e il conto economico, dai quali sarebbe stato
possibile evincere l’ammontare dell’utile e dimostrare la manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio contestata.
3.2
I rendiconti trimestrali
allestiti in base alla normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) non
sono certo sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione
d’ufficio.
Anzitutto, soggiacciono
all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni
effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione
(art. 18 cpv. 1 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta
sul valore aggiunto [LIVA; RS 641.20]) e l’imposta è calcolata sulla
controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 prima frase LIVA). L’imposta
sull’utile ha invece per oggetto l’utile netto (art. 57 LIFD; art. 24 cpv. 1
LAID; art. 66 LT).
I rendiconti IVA contemplano
dunque solo le controprestazioni percepite per prestazioni sul territorio
svizzero. La LIVA prevede peraltro dei cataloghi di prestazioni escluse
dall’imposta (art. 21 LIVA) e di prestazioni esenti dall’imposta (art. 23
LIVA). I costi, che riducono l’utile imponibile, non sono considerati del tutto
nel calcolo dell’IVA.
Secondo il Tribunale
federale, neppure la presentazione di un reclamo cui è allegato il certificato
di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa dipendente,
soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione
d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione equivalente alla
dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i redditi (e le deduzioni)
e che allo stesso tempo possa essere considerata come dichiarazione
dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza 2C_36/2017
e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).
A maggior ragione non può
essere considerata come valida dichiarazione la semplice produzione dei
rendiconti IVA.
3.3
La ricorrente lamenta una
violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che l’UTPG non
avrebbe dato seguito alla sua richiesta, contenuta nel reclamo, di essere
convocata in audizione per poter consegnare i conti annuali.
A questo proposito, va
ricordato dapprima che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il
contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla
legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo
dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per
rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.
80.2013.230
del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17
ottobre 2016 consid. 1.6).
La richiesta della
reclamante di essere convocata per poter presentare il bilancio e il conto
economico aveva l’evidente scopo di guadagnare tempo, non essendo i conti
annuali ancora disponibili. Indirettamente, chiedeva un termine di grazia, che
tuttavia come detto non è considerato compatibile con la legge.
3.4
Ancora a proposito della
richiesta della ricorrente di essere convocata in audizione prima dell’evasione
del reclamo, va negato che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di
essere sentita dell’insorgente.
Né la legge tributaria
cantonale, né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al
contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato l’Alta
Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi
alla totalità dei citta-dini, come le procedure di tassazione per le imposte
dirette.
Come ha già avuto modo di
affermare la Camera di diritto tributario, se il reclamante non ha diritto di
essere convocato dall’Ufficio di tassazione quando interpone reclamo contro una
tassazione ordinaria, non si può certo pretendere che abbia un simile diritto
quando impugna una decisione di tassazione d’ufficio, a maggior ragione se ha
presentato un reclamo che non adempie neppure le prescrizioni di validità del
gravame (sentenza CDT n. 80.2016.253 del 22 settembre 2017 consid. 1.8, nota al
rappresentante della ricorrente).
Pertanto, nuovamente,
l’agire dell’UT non presta il fianco a critiche.
4.
4.1.
La ricorrente ha allegato
al ricorso il conto economico, da cui risulta una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–,
e ritiene che la tassazione d’ufficio sia manifestamente inesatta, circostanza
che risulterebbe già dai rendiconti IVA allegati al reclamo.
4.2
A tale riguardo, dal
momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito
del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si
possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione
d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale,
procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un
reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti
alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione
d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze
formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente
che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato
sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato,
potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2
febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016
p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).
Non è pertanto possibile
verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta allegata
al ricorso.
Pertanto, la decisione
dell’UT deve essere confermata.
5.
Tenuto conto di
quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: