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Decisione

80.2023.56

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, invio della dichiarazione d’imposta senza bilancio e conto economico, produzione di rendiconti IVA, irricevibile

9 novembre 2023Italiano11 min

10.02.2023, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la tassazione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.56

80.2023.57

Lugano

9 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 marzo 2023 contro la decisione del 16 febbraio 2023 in materia di IC e

IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 12.01.2023,

l’RS 1 (di seguito UTPG), ha notificato alla RI 1 la tassazione IC e IFD

relativa al periodo fiscale 2020, allestita d’ufficio a causa del mancato

inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile è stato stabilito in

fr. 50'000.– e il capitale imponibile in fr. 176'000.–.

Nel motivare la decisone,

l’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto

essere impugnata nel termine di 30 giorni solo con il motivo che era

manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e

indicare i mezzi di prova, mediante la produzione della dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e della relativa documentazione. Il contribuente è stato

avvertito che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe

stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe

diventata definitiva.

B. Con reclamo del

10.02.2023, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la tassazione

d’ufficio, sostenendo in particolare che non era stato possibile presentare la

dichiarazione d’imposta nei termini previsti a causa della precedente

amministrazione, che “non ha messo a disposizione della nuova

amministrazione la necessaria documentazione contabile”. Col reclamo, il

ricorrente ha prodotto i rendiconti IVA relativi al 2020, che avrebbero attestato

che la società, nel periodo considerato, “non ha avuto attività”.

Il rappresentante della

reclamante ha pure chiesto di essere convocato in sede di evasione del reclamo

affinchè “possa produrre in tale sede la documentazione contabile (bilancio

e conto economico)”.

C. Con decisione del

16.02.2023, l’UTPG dichiarato irricevibile il reclamo, ritenuto che, nel

termine di 30 giorni previsto dalla legge, e come da precedente avviso, il contribuente

aveva interposto reclamo ma senza allegare i mezzi di prova a dimostrazione

della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1, ancora rappresentata dall’avv. RA 1,

contestata nuovamente la tassazione d’ufficio e sostiene che l’esercizio 2020

si sarebbe addirittura concluso con una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–. L’insorgente

sostiene che era sua volontà quella di presentare la documentazione contabile

in occasione della richiesta audizione e che comunque al reclamo erano stati

allegati i rendiconti IVA. Ha quindi lamentato la violazione del diritto di

essere sentito.

E. Nelle proprie

osservazioni di data 23.03.2023, l’UTPG ha evidenziato che il termine di 30

giorni per interporre reclamo è perentorio e che l’impugnazione deve contenere

i mezzi di prova a sostegno della propria richiesta. Nel caso di specie,

l’ufficio fiscale ha rilevato che, benchè il termine per presentare reclamo sia

stato rispettato, questo tuttavia non adempie “i requisiti minimi probatori

imposti dalla legge, poichè allo stesso è allegata la dichiarazione d’imposta,

ma mancano i conti annuali del periodo fiscale”. Ciò in quanto per l’UT i

rendiconti IVA “non sono sufficienti e non rappresentano i mezzi di prova

necessari per entrare nel merito del gravame”. Infine, la richiesta di

audizione del ricorrente “non può essere presa in esame considerato che il

termine perentorio dei 30 giorni, di fatto, scade al momento

dell’invio/ricezione del reclamo”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie in esame,

l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro

la decisione di tassazione d’ufficio del 12.01.2023, per carenza di un

requisito di forma, ovvero l’allegazione della documentazione contabile atta a

dimostrare la manifesta inesattezza della decisione reclamata. La Camera si

limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso

precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta".

Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non

meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

3.

3.1.

Nel caso a giudizio, al momento

dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT ha

espressamente informato la stessa in merito non solo al termine per proporre

reclamo, ma anche ai requisiti di forma del medesimo, indicando in particolar

modo che avrebbero dovuto essere allegati “almeno i conti annuali firmati

del periodo fiscale oppure la documentazione richiesta” e che altrimenti il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Ciononostante, il

contribuente si è limitato a contestare le risultanze della tassazione

d’ufficio, omettendo di allegare bilancio e conto economico, ma limitandosi a

produrre i rendiconti IVA.

Ora, non solo la

ricorrente non ha allegato al reclamo la dichiarazione d’imposta compilata, ma

neppure ha prodotto il bilancio e il conto economico, dai quali sarebbe stato

possibile evincere l’ammontare dell’utile e dimostrare la manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio contestata.

3.2

I rendiconti trimestrali

allestiti in base alla normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) non

sono certo sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione

d’ufficio.

Anzitutto, soggiacciono

all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni

effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione

(art. 18 cpv. 1 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta

sul valore aggiunto [LIVA; RS 641.20]) e l’imposta è calcolata sulla

controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 prima frase LIVA). L’imposta

sull’utile ha invece per oggetto l’utile netto (art. 57 LIFD; art. 24 cpv. 1

LAID; art. 66 LT).

I rendiconti IVA contemplano

dunque solo le controprestazioni percepite per prestazioni sul territorio

svizzero. La LIVA prevede peraltro dei cataloghi di prestazioni escluse

dall’imposta (art. 21 LIVA) e di prestazioni esenti dall’imposta (art. 23

LIVA). I costi, che riducono l’utile imponibile, non sono considerati del tutto

nel calcolo dell’IVA.

Secondo il Tribunale

federale, neppure la presentazione di un reclamo cui è allegato il certificato

di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa dipendente,

soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione

d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione equivalente alla

dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i redditi (e le deduzioni)

e che allo stesso tempo possa essere considerata come dichiarazione

dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza 2C_36/2017

e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).

A maggior ragione non può

essere considerata come valida dichiarazione la semplice produzione dei

rendiconti IVA.

3.3

La ricorrente lamenta una

violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che l’UTPG non

avrebbe dato seguito alla sua richiesta, contenuta nel reclamo, di essere

convocata in audizione per poter consegnare i conti annuali.

A questo proposito, va

ricordato dapprima che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il

contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla

legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo

dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per

rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.

80.2013.230

del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17

ottobre 2016 consid. 1.6).

La richiesta della

reclamante di essere convocata per poter presentare il bilancio e il conto

economico aveva l’evidente scopo di guadagnare tempo, non essendo i conti

annuali ancora disponibili. Indirettamente, chiedeva un termine di grazia, che

tuttavia come detto non è considerato compatibile con la legge.

3.4

Ancora a proposito della

richiesta della ricorrente di essere convocata in audizione prima dell’evasione

del reclamo, va negato che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di

essere sentita dell’insorgente.

Né la legge tributaria

cantonale, né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2

Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato l’Alta

Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi

alla totalità dei citta-dini, come le procedure di tassazione per le imposte

dirette.

Come ha già avuto modo di

affermare la Camera di diritto tributario, se il reclamante non ha diritto di

essere convocato dall’Ufficio di tassazione quando interpone reclamo contro una

tassazione ordinaria, non si può certo pretendere che abbia un simile diritto

quando impugna una decisione di tassazione d’ufficio, a maggior ragione se ha

presentato un reclamo che non adempie neppure le prescrizioni di validità del

gravame (sentenza CDT n. 80.2016.253 del 22 settembre 2017 consid. 1.8, nota al

rappresentante della ricorrente).

Pertanto, nuovamente,

l’agire dell’UT non presta il fianco a critiche.

4.

4.1.

La ricorrente ha allegato

al ricorso il conto economico, da cui risulta una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–,

e ritiene che la tassazione d’ufficio sia manifestamente inesatta, circostanza

che risulterebbe già dai rendiconti IVA allegati al reclamo.

4.2

A tale riguardo, dal

momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito

del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si

possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione

d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale,

procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un

reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti

alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione

d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze

formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente

che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato

sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato,

potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2

febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016

p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).

Non è pertanto possibile

verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta allegata

al ricorso.

Pertanto, la decisione

dell’UT deve essere confermata.

5.

Tenuto conto di

quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: