80.2023.58
Cumulo dei redditi dei coniugi: separazione, mantenimento di moglie e figli mediante carta di credito messa a disposizione dal marito, tassazione separata
16 aprile 2024Italiano33 min
tutti all’epoca conviventi nell’abitazione coniugale di __________ in __________.
Source ti.ch
__________
Incarti n.
80.2023.58
80.2023.59
Lugano
16 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2023 contro le decisioni del 22 febbraio 2023 in materia di IC e
IFD 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e __________si
sono sposati in data 8 dicembre 1993 a __________ (__________) e sono genitori
di quattro figli, nati rispettivamente negli anni 1994, 1996, 2005 e 2008,
tutti all’epoca conviventi nell’abitazione coniugale di __________ in __________.
Nel corso del 2016 è stato
dato avvio alla procedura di protezione dell’unione coniugale (incarto
SO.2016.5843), nell’ambito della quale, in data 3 luglio 2018, il Pretore ha omologato
l’intesa raggiunta tra i coniugi quanto alle conseguenze accessorie della sospensione
dell’unione coniugale, e li autorizzava a continuare a vivere separati.
Nello specifico, e con
riferimento agli elementi qui di interesse, si è stabilito quanto segue:
2. L’abitazione
coniugale di Via __________ rimane assegnata in uso alla moglie con mobili e
suppellettili ritenuto che
[…]
·
La moglie si impegna ad utilizzare
la casa con la stessa diligenza dell’usufruttuario, assumendosi le spese
ordinarie correnti, ritenuto che le spese straordinarie dell’immobile saranno a
carico del marito, previo accordo tra i coniugi.
[…]
5. A titolo
di contributo di mantenimento per figli il padre versa
·
CHF 3'700.- per __________;
·
CHF 3'100.- per __________;
·
gli AF sono in aggiunta;
·
gli alimenti sono dovuti
mensilmente e anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far
tempo dal mese di luglio 2018 (compreso).
[…]
7. A titolo
di contributo di mantenimento per la moglie il marito le versa
·
CHF 23'200.- mensili;
·
Gli alimenti sono dovuti
mensilmente e anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far
tempo dal mese di luglio 2018 (compreso);
8. Il
marito rimane autorizzato a compensare sugli alimenti per la moglie, pagandoli
direttamente, gli oneri per la casa coniugale di __________ (interessi passivi
e ammortamento) per CHF 6'400.00 presentandone a richiesta i relativi
giustificativi.
[…]
12. A saldo
di ogni pretesa per il mantenimento della famiglia fino al mese di giugno 2018
(compreso) il marito versa sul CP della moglie un conguaglio di CHF 40'000.-
entro il 16 luglio 2018 oltre ad assumere il pagamento della carta di credito
VISA Master della moglie per giugno 2018 (ca. CHF 2'000.-).
A fini
fiscali le parti si danno atto che, dalla separazione di fatto (marzo 2015), il
marito ha sempre pagato le seguenti spese per moglie e figli minorenni:
·
CHF 4'000.- mensili, consegnati in
contanti alla moglie;
·
Le spese delle carte di credito
utilizzate dalla moglie;
·
Le spese dell’abitazione coniugale
(oneri ipotecari, assicurazioni, spese accessorie);
·
Le spese dell’auto in uso alla
moglie;
·
I costi scolastici dei figli;
·
I premi di cassa malati di tutta
la famiglia.
Il
marito trasmetterà alla moglie i dati fiscali da lui dichiarati riguardanti il
mantenimento.
In data 30 marzo 2023 il
matrimonio è stato poi definitivamente sciolto per divorzio (DM.2018.44).
B.
Periodo fiscale 2017
a.
Nella dichiarazione
d’imposta 2017, indicava di aver percepito alimenti dal marito nella misura di
fr. 36'000.-. Dichiarava inoltre una sostanza di fr. 162'586.-. In uno scritto del
28 febbraio 2019, allegato alla dichiarazione, la RA 1, rappresentante della
contribuente, rilevava che nel 2017 il sostentamento di quest’ultima e dei due
figli all’epoca minorenni era garantito dal marito, che aveva messo a
disposizione della moglie per il pagamento delle spese “una carta di credito
poi addebitata sui conti bancari” a lui riconducibili, non disponendo la
contribuente di un conto a lei intestato. Tale sostentamento alimentare era
stato quantificato dalla ricorrente, appunto, in fr. 36'000.-.
Sulla prima pagina della
dichiarazione d’imposta, nella casella relativa allo stato civile, la
contribuente indicava di essere “separata di fatto”.
b.
Con decisione del 4 marzo
2020, l’RS 1 (di seguito UT) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2017, nella
quale commisurava il reddito imponibile in fr. 340'400.- per l’IC e in fr.
351'700.- per l’IFD.
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile, l’autorità fiscale aveva considerato contributi
alimentari percepiti per sé e per i figli minorenni per complessivi fr.
360'000.-, oltre al valore locativo dell’abitazione primaria in uso alla
contribuente che veniva stabilito in fr. 31'560.-.
c.
Avverso la
decisione di tassazione 2017, la contribuente, tramite il proprio
rappresentante, presentava reclamo in data 27/30 marzo 2020, argomentando che “solo
il 3 luglio 2018 l’on. Pretore [ha emesso] una sentenza transattiva
nell’ambito di un’azione di protezione dell’unione coniugale”. Circa i
rapporti sussistenti tra i coniugi nel 2017, affermava quanto segue:
La contribuente disponeva di una carta di credito,
onde corrispondere le spese correnti, alimenti, vestiti ecc. a debito dei conti
bancari del marito. Rendita quantificata in fr. 36'000.00 annui del tutto
coerente, tenuto conto delle circostanze. La dichiarazione presentata è
corretta ed esprime la realtà.
C. Periodo fiscale
2018
a.
Nella dichiarazione
d’imposta 2018, la contribuente, che ribadiva il proprio stato civile di “separata
di fatto”, indicava di aver conseguito redditi complessivi per fr. 126'000.-.
b.
Con decisione del 18 marzo
2020, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2018, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 163'600.- per l’IC e in fr.
176'200.-.per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 785'000.-.
L’autorità fiscale aveva
considerato contributi alimentari percepiti per sé e per i figli minorenni per
complessivi fr. 168’000.-, oltre al valore locativo dell’abitazione primaria
pari sempre a fr. 31'560.-.
c.
In data 27/30 marzo 2020 la
contribuente interponeva reclamo anche contro la decisione di tassazione 2018, lamentando
di avere ricevuto dal marito, per il periodo d’imposta considerato, fr.
100'800.- di alimenti, e non già quanto stabilito dal Pretore nella decisione
del 3 luglio 2018, considerata la trattenuta mensile di fr. 6'400.- compensati dal
marito per il pagamento degli oneri gravanti sull’abitazione primaria, in quel
periodo abitata dalla moglie e dai figli. La reclamante al riguardo si è così
espressa:
[Il
reclamo] verte particolarmente contro gli elementi di reddito, a titolo di
alimenti ricevuti per sé e per i figli minorenni, il cui calcolo disgiunge da
quanto presentato in sede di dichiarazione. Per sé la moglie ha ricevuto fr.
100'800.00 tenuto conto che il marito non ha versato in toto quanto definito
dall’on. Pretore sulla sentenza transattiva. Gli trattiene mensilmente fr.
6'400.00 per il carico degli interessi ipotecari e di altri costi
sull’abitazione primaria, il cui usufrutto può venir tenuto in considerazione,
ma con gli elementi corretti. Va inoltre considerato che a cessazione della
propria attività indipendente, il magazzino di tessuto “indiani” invenduti e
senza valore commerciale, (attività invero mai decollata) andrebbe dedotto dai
redditi come da dichiarazione fiscale, ritenuto un elemento concreto.
D. a.
In data 31 gennaio 2022, il
marito ha prodotto, su richiesta dell’RS 1, una tabella indicante le spese
sostenute per il sostentamento della moglie e dei figli nel corso del 2018, che
riportava un totale complessivo di spesa di fr. 175’939.-, a cui dovevano
aggiungersi tutti gli oneri di mantenimento stabiliti con la decisione del 3
luglio 2018.
Con scritto del 9 febbraio
2022, l’UT sottoponeva tale tabella alla contribuente, che veniva quindi
invitata a prendere posizione e veniva altresì informata che la decisione di
tassazione relativa al periodo fiscale 2018, considerati gli elementi a
disposizione, “[sarebbe stata] rivista a [suo] sfavore (cd.
reformatio in peius)” relativamente agli alimenti ricevuti per sé e per i
figli minorenni che, di conseguenza, sarebbero aumentati a fr. 357'400.-.
b.
La RA 1, in data 18 marzo
2022, in nome e per conto della contribuente, preso atto della documentazione
trasmessa dall’UT, ha rilevato anzitutto che sarebbe solo con la “sentenza
transattiva” del 3 luglio 2018 che i coniugi potevano essere considerati separati
di fatto, in quanto solo da tale data sarebbero stati quantificati i contributi
per la moglie e per i figli. Quanto, invece, alla situazione precedente a tale
decisione, la reclamante si è così espressa:
La
contribuente non disponeva di niente, nessun conto corrente, nessuna
disponibilità liquida, nessuna legittimità a firmare bonifici. Vorremmo
osservare “solo delle lacrime per piangere”.
Il marito le avrebbe concesso
“la disponibilità di una carta di credito per risolvere il tema degli
acquisti alimentari e le spese indotte al sostentamento, anche dei figli
maggiorenni che nel 2017 avevano 21 e 23 anni”.
Quanto, più nello
specifico, alla lista indicante le spese sostenute nel 2018 dal marito, la
contribuente ha rilevato che vi sarebbero elementi “fuorvianti” e “volutamente
distrattivi”, riferendosi all’importo di fr. 30'000.- in contanti per le “spese
moglie”, che la contribuente non avrebbe percepito, nonché ai fr. 25'374.-
per l’acquisto dell’auto targata TI __________, che sarebbe stata intestata al
figlio __________, maggiorenne e all’epoca studente fuori sede, ed ai fr.
61'058.- per le “spese varie __________”, che a mente della reclamante nulla
avrebbero avuto a che fare con il sostentamento familiare.
Per la reclamante,
pertanto, i calcoli effettuati dall’autorità fiscale non sarebbero stati
corretti, oltre al fatto che sarebbe possibile procedere ad una tassazione separata
solo a far tempo dal 2018 e per effetto della decisione del 3 luglio 2018, non
prima.
c.
In data 28 ottobre 2022, l’UT
ha inviato alla RA 1 uno scritto nel quale ha sottolineato che la separazione
di fatto, diversamente da quanto indicato dalla contribuente, sarebbe iniziata
a “marzo 2015”, quando veniva anche eletto un domicilio separato tra i
coniugi e la moglie avrebbe iniziato a beneficiare di “svariati contributi
da parte del marito”, e meglio di quanto elencato al punto 12 della
decisione del 3 luglio 2018, che riportava proprio le spese elargite dal marito
“dalla separazione di fatto (marzo 2015)”.
Per l’UT, di conseguenza,
la decisione di tassazione 2018 avrebbe dovuto essere rivista a sfavore della
reclamante. Nello specifico, per l’ufficio fiscale gli alimenti per il coniuge
versati nel 2018 ammontano a complessivi fr. 230'616.-, mentre quelli a favore
dei figli a complessivi fr. 59'976.-. Va sul punto segnalato un errore di
calcolo quanto alla determinazione del totale degli alimenti ricevuti dalla
ricorrente, che per l’UT è composto da:
-
Fr. 139'200 quali alimenti
stabiliti dalla convenzione
-
Fr. 24'000 quale alimento cash
-
Fr. 4'337 per costi veicolo
-
Fr. 56'670 costi VISA
-
Fr. 8'820 cassa malati
-
Fr. 19'149 Costi gestione casa
La somma delle voci sopra
riportate ammonta difatti a fr. 252'176.- (e non già fr. 230'616.-), importo
che rappresenterebbe l’ammontare degli alimenti ricevuti dalla contribuente per
sé e che è stato preso a base del calcolo per la determinazione del reddito
imponibile complessivo per l’IC/IFD.
Quanto, invece, alla
decisione di tassazione 2017, l’UT ha anticipato alla ricorrente che il
contributo alimentare alla moglie sarebbe stato rettificato in fr. 170'548.-,
mentre quello per i figli in fr. 19'082.-. Ai fini del calcolo, l’ufficio
fiscale ha considerato le voci di spesa elencate al punto 12 della citata
decisione del 2018, quantificate poi per ciascun periodo fiscale sulla base
delle tabelle prodotte dal marito.
d.
La RA 1, con scritto del
30 dicembre 2022, ha nuovamente contestato che, prima della citata decisione
del 3 luglio 2018, vi fosse tra i coniugi una “separazione di fatto ai sensi
del periodo fiscale”. La data di “marzo 2015” riportata nella
decisione del luglio 2018, difatti, per la contribuente rappresenterebbe unicamente
il momento a partire dal quale “i coniugi hanno eletto un loro domicilio
separato”, senza che si sia anche voluto datare l’inizio di una separazione
di fatto ai fini fiscali. Anzi, a mente della reclamante, il fatto che a far
tempo dal marzo 2015 il marito si sia occupato del mantenimento della famiglia
e che la moglie abbia avuto a disposizione una carta di credito, “senza
limitazione assoluta di spesa, avvalora la tesi che una separazione delle
partite fiscali possa essere considerata esclusivamente dalla data in cui le
parti hanno elaborato l’accordo di separazione, ossia da luglio 2018”.
Prima di questa data
la moglie non avrebbe mai avuto una indipendenza
economica, essendo ogni spesa posta a carico completo del marito e senza che
fosse stabilito nulla in merito ai diritti di visita dei minori, cosa che
sarebbe anche stata indice di una “certa continuità familiare”.
La RA 1 ha così espresso
le proprie conclusioni:
A nostro avviso mancano quindi
i presupposti necessari per una separazione delle partite fiscali per l’anno
2017 e mancano le condizioni per definire rendita alimentare i contributi
dell’ex marito fino al 30.6.2018.
Fiscalmente
la separazione di fatto si identifica solo dal 1° luglio 2018.
A
sostegno di quanto indicato, in data 3 febbraio 2023 è stato prodotto un
estratto del conto attivo presso PostFinance SA intestato a RI 1, aperto
soltanto in data 2 luglio 2018, ovvero in concomitanza con l’omologazione
dell’accordo tra le parti. Fino a questo momento la contribuente non avrebbe
disposto di alcun conto bancario o postale.
E. a.
In data 22 febbraio
2023 l’UT ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione su reclamo
IC/IFD 2017, confermando la separazione delle partite fiscali e considerando un
reddito imponibile di fr. 170'000.- per l’IC e di fr. 181'300.- per l’IFD. La
decisione, che indicava anche i dati alla base dei calcoli effettuati, peraltro
non contestati dalla contribuente, era così motivata:
Pur riconoscendo la situazione formalmente
problematica, considerato che sia la dichiarazione d’imposta presentata in data
28 febbraio 2019, che la relativa lettera accompagnatoria come il contenuto del
reclamo indichino la contribuente come ‘separata’ e viene riconosciuto un
contributo alimentare, per il principio della buona fede, l’Autorità fiscale
non può far altro che confermare la separazione delle partite fiscali
considerare i contribuenti soggetti fiscali indipendenti, di conseguenza tutti
i contributi e i costi assunti dal signor __________ sono da considerare
alimenti imponibili nella partita fiscale della signora __________. La
decisione di tassazione è quindi rettificata come già comunicato nella
richiesta del 28 ottobre 2022.
b.
In pari data, 22 febbraio
2023, l’UT ha notificato anche la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD
2018, nella quale ha considerato, per l’IC, un reddito di fr. 286'200.- ed una
sostanza di fr. 785'000.-, mentre per l’IFD ha considerato un reddito di fr.
298'800.-. Anche tale decisione riporta, come per la tassazione 2017, i dati
presi a base del calcolo che non sono stati contestati dalla contribuente, e motiva
poi, come sopra riportato, la decisione di tassare separatamente i due soggetti
fiscali.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1,
impugna le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018. In primo luogo contesta nuovamente la
separazione delle partite fiscale dei coniugi per il periodo fiscale 2017 sul
presupposto che non vi sarebbe mai stata una indipendenza economica della
ricorrente, elemento a suo dire “determinante” per la risoluzione del
caso di specie, senza contare che, come ampiamente indicato in precedenza,
tutte le spese di moglie e figli sarebbero state sostenute interamente dal
marito, come “succede in una normale famiglia”.
La ricorrente contesta poi
il calcolo del reddito imponibile per il 2018, considerato che il marito, in
tale periodo, avrebbe garantito anche il sostentamento dei due figli
maggiorenni (classe 1994 e 1996), i cui esborsi non potrebbero essere computati
quali alimenti, così come non dovrebbero formare oggetto di imposizione o deduzione
eventuali “liberalità o regalie”, né, infine, la messa a disposizione
dell’abitazione coniugale dovrebbe essere computata a carico della
contribuente. Mancherebbero quindi, a suo avviso, “le condizioni per
definire rendita alimentare i contributi dell’ex marito fino al 30.6.2018”.
G. Nelle proprie
osservazioni del 27 marzo 2023, l’UT ha chiesto la conferma delle decisioni di
tassazione, ritenuto che era stata la medesima contribuente nella dichiarazione
d’imposta 2017 ad indicare di essere “separata di fatto”, quantificando
inoltre il contributo alimentare percepito in fr. 36'000.-. Solamente in data
30 dicembre 2022 la ricorrente avrebbe iniziato a contestare la tassazione
separata.
L’autorità fiscale, pur
riconoscendo una “indipendenza finanziaria limitata” della ricorrente,
ha rilevato che disponeva per le proprie spese di una carta VISA ed aveva
ricevuto in contanti fr. 48'000.-. Per l’UT non si potrebbe condividere “la
tesi della non separazione in quanto contrario al principio della buona fede”,
considerato che già al momento dell’allestimento della dichiarazione fiscale
2017, avvenuta il 28 febbraio 2019, la contribuente era in possesso “del
verbale di udienza allestito oltre 6 mesi prima, il quale esplicita l’avvenuta
separazione di fatto”.
H. Con replica spontanea
del 14 aprile 2023, la ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, è
stata emanata in data 30 marzo 2023 la sentenza di divorzio tra gli ex coniugi,
acclusa allo scritto, che ha regolato la questione relativa all’abitazione
coniugale come segue:
2. Abitazione
coniugale
La
moglie lascia definitivamente ed inderogabilmente l’abitazione coniugale a fine
agosto 2026 e si impegna come fino ad oggi a tenere con cura la casa e il
relativo mobilio e arredamento fino alla sua partenza. La moglie continuerà a
farsi carico delle spese di manutenzione ordinarie della casa. Il marito
continuerà a farsi carico degli interessi ipotecari, dell’ammortamento e di
eventuali spese di manutenzione straordinarie che dovranno essere concordate
tra le parti.
3. Regime
dei beni
Il
regime dei beni viene sciolto e liquidato nel seguente modo:
[…]
L’abitazione
di __________, rimane di proprietà del marito con assunzione da parte dello stesso
del debito ipotecario;
[…]”
Il marito, inoltre, come
peraltro già previsto nella convenzione del 3 luglio 2018 al punto 8, è stato “autorizzato
a compensare sugli alimenti per la moglie, pagandoli direttamente, gli oneri
per la casa coniugale di Lugano (interessi passivi e ammortamento) per CHF
6'400.00” (sentenza di divorzio, punto 6, p. 4).
L’importo di fr.
6'400.- mensili, pertanto, a mente della contribuente non dovrebbe essere computato
nella determinazione del reddito imponibile, considerato anche che la casa coniugale
è di proprietà dell’ex marito, il cui debito ipotecario è stato ammortizzato
utilizzando i fr. 6'400.- mensili posti a compensazione. Ragion per cui dal
reddito della contribuente andrebbe escluso, qualora computato, l’importo di
fr. 76'800.- sia per l’esercizio 2017 che per il 2018.
Diritto
1. La ricorrente si
aggrava contro la separazione delle partite fiscali per il 2017, ritenuto che,
quantomeno fino all’accordo del 3 luglio 2018, il marito si sarebbe occupato
interamente del sostentamento sia dell’ex coniuge che dei figli. Vi sarebbe
stata, pertanto, una completa dipendenza economica della contribuente nei
confronti dell’ex marito, tanto che, fino al luglio 2018, la ricorrente non
avrebbe disposto di un conto bancario o postale e neppure sarebbe stato
regolamentato alcun versamento di contributi alimentari.
Con riferimento al periodo
fiscale 2018, invece, l’insorgente contesta la determinazione del reddito
imponibile effettuata dall’UT, che avrebbe tenuto conto anche di importi, quali
spese il mantenimento dei figli maggiorenni e regalie, che non costituiscono
una rendita alimentare, così come nemmeno la messa a disposizione
dell’abitazione coniugale dovrebbe essere computata a suo carico.
Considerandi
2.
2.1.
La prima questione
litigiosa consiste dunque nella tassazione separata dei coniugi nei periodi
fiscali in discussione.
2.2
Gli articoli 9 cpv. 1 LIFD
e 8 cpv. 1 LT stabiliscono il reddito e la sostanza di coniugi non separati
legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Da questo
requisito deriva a contrario che quando il matrimonio sussiste
legalmente, ma i coniugi vivono separati legalmente o di fatto, essi non devono
più essere tassati congiuntamente ma separatamente (cfr. Messaggio del 25
maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1
ss, p. 100).
Secondo la giurisprudenza
e la dottrina, affinché si verifichi una separazione di fatto, non deve più
esistere un nucleo familiare comune e le risorse finanziarie non devono più
essere gestite congiuntamente. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone quindi che i coniugi abbiano
rinunciato alla convivenza. Di conseguenza, finché ciascun coniuge ha il
proprio domicilio pur mantenendo la comunione matrimoniale, non esiste una vita
separata. Affinché siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione separata,
i coniugi devono avere l’intenzione di porre fine alla comunione matrimoniale,
ossia devono rinunciare a vivere in un’unica economia domestica, in particolare
per uno dei motivi previsti dagli articoli 137, 175 e 176 CC, e devono vivere
separati in modo durevole. La tassazione separata implica anche che i mezzi di
sussistenza dei coniugi non siano messi in comune, in particolare per quanto
riguarda l'appartamento e le spese domestiche; in altre parole, un coniuge è
sostenuto dall'altro solo sotto forma di sussidi di importo specifico (sentenza
2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2 e giurisprudenza
citata).
2.3
Bene ha fatto l’autorità
fiscale ad operare la separazione delle partite fiscali, considerato che,
anzitutto, il marito ha lasciato il domicilio coniugale nel corso del 2016.
D’altronde, è stata la medesima contribuente ad indicare nella dichiarazione
d’imposta 2017 di essere “separata di fatto”, quantificando anche
l’ammontare degli alimenti ricevuti proprio sul presupposto dell’intervenuta
separazione, e senza contare poi che tra i due ex coniugi era pendente, almeno
dal 2016, una procedura di divorzio, peraltro litigiosa. Nello stesso accordo
transattivo, omologato dal giudice il 3 luglio 2018, le parti hanno precisato
che la separazione di fatto era intervenuta nel “marzo 2015” (punto 12).
Non vi possono pertanto essere
dubbi sul fatto che nel 2017 e nel 2018 i coniugi fossero già separati e
quindi, conformemente agli articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT, l’UT ha
correttamente proceduto con una tassazione separata.
3.
3.1.
Si tratta quindi ora di
verificare se la ricorrente abbia effettivamente beneficiato di contributi
alimentari.
3.2
Le prestazioni in
adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio
esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23
lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione
della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento
all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.
Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di
una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione di come tali
prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex
partner che ora sono tassati separatamente. La LIFD, come pure la LT, applicano
il principio della corrispondenza, secondo il quale le prestazioni sono
deducibili presso chi le fornisce e, specularmente, imponibili per chi le
riceve. In questo modo, si realizza al meglio il principio dell’imposizione
secondo la capacità contributiva (Locher,
Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23
LIFD, p. 728 s.).
3.3
Giusta gli articoli 23
lett. f LIFD e 22 lett. f LT sono imponibili gli alimenti
percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,
nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale.
I contributi di
mantenimento, che servono alla copertura dei bisogni vitali correnti e non
devono creare un incremento patrimoniale presso colui che li riceve, possono
avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili,
pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi
alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione legale
o di fatto sono imponibili come reddito (Locher,
op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD, p. 731).
3.4
Nel caso di una
separazione di fatto o di un’autorizzazione giudiziaria alla vita separata
nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, l’obbligazione
alle prestazioni di mantenimento si fonda sugli articoli 163 ss. e 176 Codice
Civile (Hunziker/Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a
ediz., Basilea 2022, n. 24 ad art. 23 LIFD, p. 564 s.).
I
contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione
giudiziaria o in una convenzione (v. Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 563 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 60 ad art. 23 LIFD,
p. 486). Tuttavia, possono essere imposti ex art. 23 lett. f LIFD
anche quando sono versati senza una decisione giudiziaria o un accordo (Hunziker/Mayer-Knobel, loc. cit.).
3.5
Non necessariamente i
contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro
dirette e ricorrenti. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per
esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri
ipotecari o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie
prestazioni in natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti
vive gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex partner (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,
p. 994; Circ. AFC no. 30, 14.1.2., p. 31).
In una sentenza del 29
febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha avuto modo di
decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati,
con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione
coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei
coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l'imminente separazione
delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il
semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in
comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non
basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince
invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i
coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo
separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo stipendio
(consid. 3.3). I prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi
esclusivamente con lo stipendio del marito, costituivano contributi di
mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto
fissare l’ammontare definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati
per alcuni mesi non era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in
mancanza di versamenti per un importo determinato (consid. 4).
3.6
Nel caso in esame, dal
tenore dell’accordo tra le parti omologato dal giudice con la decisione del 3
luglio 2018, si evince che i coniugi avevano già in precedenza regolamentato
anche la questione relativa ai contributi alimentari a favore della moglie e
dei figli a partire dal momento della separazione di fatto. Come già ricordato,
infatti, al punto 12 della transazione si legge quanto segue:
A fini fiscali le parti si
danno atto che, dalla separazione di fatto (marzo 2015), il marito ha sempre
pagato le seguenti spese per moglie e figli minorenni:
·
CHF 4'000.- mensili, consegnati in
contanti alla moglie;
·
le spese delle carte di credito
utilizzate dalla moglie;
·
le spese dell’abitazione coniugale
(oneri ipotecari, assicurazioni, spese accessorie);
·
le spese dell’auto in uso alla
moglie;
·
i costi scolastici dei figli;
·
i premi di cassa malati di tutta
la famiglia.
La stessa ricorrente ha
ammesso che, anche prima di detto accordo, il suo mantenimento, così come
quello dei figli minorenni, è sempre stato garantito dal marito. Come visto, la
contribuente ha potuto usufruire di una carta di credito per le proprie spese, senza
peraltro che fossero stabiliti particolari limiti di spesa, ed ha potuto
disporre di una cospicua somma di denaro contante a lei attribuita mensilmente.
Di fatto, pertanto, e diversamente da quanto preteso dalla ricorrente, un
accordo tra i due ex coniugi v’era già, indipendentemente dalla sua forma, ed
in virtù dello stesso ella poteva beneficiare delle prestazioni per il suo
mantenimento e per quello dei figli, attingendo liberamente al conto bancario
del marito per mezzo della carta di credito VISA a sua disposizione; usufruiva
altresì dell’abitazione coniugale, senza contare tutti i versamenti indiretti,
quali il pagamento dei premi della cassa malati e delle spese per la formazione
dei figli.
Ma è la stessa decisione
del 3 luglio 2018 ad indicare, “a fini fiscali”, quali spese sono state
sostenute dal marito a far tempo da “marzo 2015” a beneficio della
moglie (punto 12), che altro non possono essere considerate se non quali contributi
di mantenimento.
Considerata quindi la
situazione del caso concreto, si deve ritenere che tutte le prestazioni di cui
ha beneficiato la contribuente nel corso dei periodi fiscali 2017 e 2018 (fino
alla decisione del 3 luglio 2018) corrispondano a contributi di mantenimento e,
in quanto reddito, debbano essere imposte.
4.
4.1.
Assodato che correttamente
le partite fiscali sono state separate già dal periodo fiscale 2017 e che quanto
ricevuto dalla ricorrente nei periodi fiscali 2017 e 2018 è un contributo di
mantenimento, si rivela ora necessario verificare se la commisurazione degli
elementi aggiunti dall’Ufficio alle tassazioni della ricorrente sia corretta.
4.2
Secondo il principio di
corrispondenza, il contribuente che versa degli alimenti al coniuge divorziato,
separato legalmente o di fatto può dedurli dal proprio reddito lordo (art. 33
cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT), mentre presso
l’ex coniuge che li riceve sono imponibili quali reddito sulla base dell’art.
23.
lett. f LIFD (Locher,
op. cit., n. 49 ad art. 23 LIFD, p. 729).
Secondo tale principio,
inoltre, la prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella
ammessa in deduzione al debitore della prestazione (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731 s.).
4.3
Va ricordato che
l’insorgente nella dichiarazione d’imposta 2017 aveva dichiarato un contributo
di mantenimento di fr. 36'000.-, mentre per il 2018 aveva invece indicato alimenti
per sé e per i figli minorenni di complessivi fr. 156'000.-. Il marito, per
contro, ha fatto valere in deduzione a titolo di contributi di mantenimento nella
propria dichiarazione del 2017 l’importo di fr. 221'554.-, importo aumentato
dall’autorità fiscale a fr. 360'000.- nella decisione di tassazione del 4 marzo
2020.
che è stata accettata dal contribuente e passata in giudicato. Il medesimo
importo (complessivi fr. 360'000.-) è stato quindi considerato come reddito
imponibile della ricorrente, nella decisione di tassazione dello stesso 4 marzo
2020.
poi oggetto di reclamo.
L’autorità di tassazione,
nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni alimentari è quindi
partita dai dati risultanti dalla dichiarazione d’imposta del marito. Una volta
ricevuto il reclamo, con scritto del 28 ottobre 2022, ha poi sottoposto alla
contribuente le singole voci di spesa indicate dal marito, di cui la ricorrente
si è limitata a contestare singole poste, quali le spese per l’acquisto
dell’auto intestata al figlio maggiorenne o quelle sostenute in __________ (scritto
del 18 marzo 2022), che nemmeno sono state computate dall’autorità fiscale ai
fini della determinazione del reddito imponibile, come ben risulta dalla email
del 28 ottobre 2022, trattandosi di spese non previste nella convenzione del
luglio 2018 al più volte citato punto 12.
Difatti, nella
determinazione del reddito imponibile l’UT ha considerato le voci di spesa
sostenute dal marito a favore di moglie e figli minorenni elencate proprio al
punto 12 della decisione del luglio 2018, che già di primo acchito si rivelano
essere di molto superiori ai fr. 36'000.- dichiarati dalla ricorrente. Ogni
singola voce di spesa è poi stata quantificata tenendo conto dell’elenco delle
elargizioni prodotte dal coniuge, che come visto non sono state contestate,
nemmeno nel successivo scritto del 30 dicembre 2022, nel quale l’insorgente si
è limitata a considerazioni assai generiche ed ha chiesto unicamente
l’esclusione dal calcolo del reddito delle spese sostenute per i figli
maggiorenni e di eventuali “regalie” non meglio precisate. Pur essendo
stata più volte confrontata con i calcoli effettuati dall’autorità fiscale, la
ricorrente non ha mai fatto puntuali contestazioni e non ha fornito alcuna
documentazione a sostegno delle proprie considerazione. Di guisa che l’operato
dell’autorità fiscale non si presta a critiche.
5.
5.1.
Per quel che concerne
l’abitazione coniugale, va anzitutto rilevato che, effettivamente, la sentenza
di divorzio del 30 marzo 2023 prevede che rimanga di proprietà del marito.
Tuttavia, a far tempo dalla separazione (“marzo 2015”) e sino all’agosto
2026.
(punto 2 della citata decisione) la casa è abitata dalla ricorrente, alla
quale spettava anche, sulla base dell’accordo del 3 luglio 2018, il pagamento
delle “spese ordinarie correnti” (punto 2, decisione cit.). Nella
decisione dell’UT, come visto, ai fini della determinazione del reddito
imponibile è stato considerato anche il valore locativo dell’immobile,
quantificato in fr. 31'560.-.
5.2
La giurisprudenza ha avuto
modo di stabilire a più riprese che il valore locativo costituisce reddito
imponibile per il coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento
dell’immobile (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 20 cpv. 1 lett. b
LT).
Questa Camera ha poi
precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento
dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si
ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr.
art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza
che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale
prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà
dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (v. p.
es. sentenza CDT 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999 in: RDAT I-2000 n. 3t;
inoltre, Locher, Kommentar zum
DGB, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 54 ad art.
23.
LIFD, p. 731; Zwahlen/Lissi in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 21e ad art. 21 LIFD, p. 549; Komor, Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem
Privatvermögen, Inauguraldissertation, Berna 2020, n. 166, p. 87 s.; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 93 ad art. 21 LIFD, p. 523).
Bene quindi ha fatto l’autorità
fiscale a computare, nel reddito imponibile della contribuente, anche il valore
locativo dell’abitazione primaria.
5.3
Per stabilire le
conseguenze fiscali derivanti dall’uso dell’immobile da parte del coniuge che
non ne è proprietario, si procede in due successivi passaggi:
·
dapprima si considera la situazione determinata dalla proprietà
dell’immobile e dalla posizione di debitore degli alimenti: il valore locativo,
le deduzioni delle spese di manutenzione e la deduzione degli interessi passivi
vengono attribuiti a chi è proprietario e debitore;
·
successivamente, si considerano le prestazioni di mantenimento:
il valore locativo del coniuge che non utilizza l’immobile rappresenta un
contributo alimentare, che può dedurre, mentre è imponibile quale reddito
dell’altro coniuge. Se quest’ultimo si assume il pagamento di interessi
ipotecari o di spese immobiliari, ciò rappresenta un ulteriore contributo di mantenimento,
che deve sottostare allo stesso trattamento; se invece è il coniuge che
utilizza l’immobile ad assumersi questi costi, che competerebbero al
proprietario, ciò riduce il valore dei contributi di mantenimento sui quali
deve pagare le imposte (Bähler,
Familienunterhalt und Steuern, in: Jungo/Fountoulakis [a cura di],
Familienvermögensrecht: berufliche
Vorsorge – Güterrecht – Unterhalt ‑ 8. Symposium zum Familienrecht 2015 Universität Freiburg, Zurigo 2016,
p. 137; v. per esempio Kanton
Solothurn, Solothurner Steuerbuch, Abzug von Unterhaltsbeiträgen, § 41 Nr. 5, 2.4.1, p. 5; Kanton Schwyz,
Steuerverwaltung, Merkblatt Besteuerung von getrennt lebenden und geschiedenen
Ehegatten mit Liegenschaften, 2.2, p. 3).
Nella
sentenza n. 80.2021.41/42 del 13 aprile 2022 (in RtiD II-2022 n. 6t), la Camera
di diritto tributario ha deciso che, se il marito, con la convenzione di
divorzio, concede alla ex moglie e ai figli l’uso della casa che gli appartiene
per sei anni, egli deve dichiarare il corrispondente valore locativo, ma può
poi dedurre dal reddito imponibile lo stesso importo a titolo di alimenti in
natura. Lo stesso avrà poi diritto, in qualità di proprietario, alla deduzione
delle spese di manutenzione dell’immobile come pure degli interessi ipotecari. Nella
misura in cui ha diritto alla deduzione delle spese di manutenzione e degli
interessi, non può dedurre nuovamente le spese condominiali e gli interessi
ipotecari quali alimenti, per il solo fatto che se ne è assunto il pagamento
con la convenzione.
5.4
Ora, con la più volte
evocata convenzione sulle conseguenze accessorie della sospensione della vita
coniugale del 3 luglio 2018, i coniugi hanno convenuto che, a partire dal mese
di luglio del 2018, il marito versasse alla moglie un contributo di mantenimento
di fr. 23'200.-. Tuttavia, “il marito rimane autorizzato a compensare […]
pagandoli direttamente, gli oneri per la casa coniugale (interessi passivi e
ammortamento) per CHF 6'400.-”. Accordo di compensazione che poi è stato
ripreso anche nella decisione di divorzio del 30 marzo 2023 (punti 2 e 6).
Prima dell’accordo del
2018, “le spese dell’abitazione coniugale (oneri ipotecari, assicurazioni,
spese accessorie)” sono state sostenute del marito, come indicato nella
medesima decisione di omologazione al punto 12.
5.5
Il
marito della ricorrente è stato ed è tuttora proprietario dell’immobile abitato
dalla moglie e dai figli dopo la separazione. Egli è pertanto soggetto
all’imposta sul valore locativo dell’abitazione e, in qualità di proprietario,
ha il diritto di dedurre dal proprio reddito imponibile le spese di
manutenzione e gli interessi ipotecari. Di riflesso, la ricorrente deve essere
imposta sul valore locativo, quale contributo alimentare in natura. Se si fosse
assunta il pagamento degli interessi passivi, potrebbe dedurli dall’ammontare
corrispondente al valore locativo, trattandosi di un costo che competerebbe al
marito, proprietario dell’immobile.
Con la convenzione del 3
luglio 2018, da un lato, il marito della ricorrente si è assunto il pagamento
diretto degli interessi ipotecari alla banca creditrice; dall’altro, le parti
hanno convenuto che gli interessi in questione e persino i versamenti finalizzati
all’ammortamento del debito siano compensati con il contributo di mantenimento
versato dal marito alla moglie, nella misura di fr. 6'400.- al mese.
Per il fatto che l’UT ha
considerato reddito dell’insorgente l’ammontare lordo del contributo alimentare
stabilito dalla convenzione (fr. 23'200.- al mese), ne consegue che l’importo
di fr. 6'400.- al mese, che il marito non ha versato, avendolo compensato con
gli interessi ipotecari e l’ammortamento del debito, deve essere stralciato dal
reddito imponibile. L’ammortamento del debito non può in nessun caso essere
considerato contributo di mantenimento. Quanto agli interessi ipotecari, se la
moglie li paga attingendo agli alimenti versatile dal marito, l’imposizione
degli alimenti e la deduzione degli interessi ipotecari si compenserebbero. La
soluzione più semplice consiste dunque nel ridurre gli alimenti degli ultimi
sei mesi del 2018 da fr. 23'200.– a fr. 16'800.-, escludendo cioè l’importo di
fr. 6'400.–.
Dall’ammontare del reddito
imponibile complessivo va dunque dedotto, per il solo periodo d’imposta 2018,
l’importo di fr. 38'400.-, corrispondente alle spese per interessi passivi e
ammortamenti compensati dal marito con gli oneri di mantenimento nel periodo
luglio 2018 – dicembre 2018. Di conseguenza, gli alimenti ricevuti per sé, il
cui ammontare corretto è di fr. 252'176.-, vanno ridotti a fr. 213'776.-.
La decisione di tassazione
relativa al periodo d’imposta 2017, trova invece piena conferma.
6.
Il ricorso è dunque parzialmente
accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente, in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto concerne il periodo fiscale 2017 il ricorso è respinto.
1.2. Per
quanto concerne il periodo fiscale 2018 il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 2023 è riformata nel senso
che l’ammontare degli alimenti ricevuti dalla ricorrente per sé è ridotto a fr.
213'776.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di nove decimi (fr. 1'350.-).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: