Lexipedia

Decisione

80.2023.58

Cumulo dei redditi dei coniugi: separazione, mantenimento di moglie e figli mediante carta di credito messa a disposizione dal marito, tassazione separata

16 aprile 2024Italiano33 min

tutti all’epoca conviventi nell’abitazione coniugale di __________ in __________.

Source ti.ch

__________

Incarti n.

80.2023.58

80.2023.59

Lugano

16 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Stefano

Stillitano

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2023 contro le decisioni del 22 febbraio 2023 in materia di IC e

IFD 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e __________si

sono sposati in data 8 dicembre 1993 a __________ (__________) e sono genitori

di quattro figli, nati rispettivamente negli anni 1994, 1996, 2005 e 2008,

tutti all’epoca conviventi nell’abitazione coniugale di __________ in __________.

Nel corso del 2016 è stato

dato avvio alla procedura di protezione dell’unione coniugale (incarto

SO.2016.5843), nell’ambito della quale, in data 3 luglio 2018, il Pretore ha omologato

l’intesa raggiunta tra i coniugi quanto alle conseguenze accessorie della sospensione

dell’unione coniugale, e li autorizzava a continuare a vivere separati.

Nello specifico, e con

riferimento agli elementi qui di interesse, si è stabilito quanto segue:

2. L’abitazione

coniugale di Via __________ rimane assegnata in uso alla moglie con mobili e

suppellettili ritenuto che

[…]

·

La moglie si impegna ad utilizzare

la casa con la stessa diligenza dell’usufruttuario, assumendosi le spese

ordinarie correnti, ritenuto che le spese straordinarie dell’immobile saranno a

carico del marito, previo accordo tra i coniugi.

[…]

5. A titolo

di contributo di mantenimento per figli il padre versa

·

CHF 3'700.- per __________;

·

CHF 3'100.- per __________;

·

gli AF sono in aggiunta;

·

gli alimenti sono dovuti

mensilmente e anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far

tempo dal mese di luglio 2018 (compreso).

[…]

7. A titolo

di contributo di mantenimento per la moglie il marito le versa

·

CHF 23'200.- mensili;

·

Gli alimenti sono dovuti

mensilmente e anticipatamente entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far

tempo dal mese di luglio 2018 (compreso);

8. Il

marito rimane autorizzato a compensare sugli alimenti per la moglie, pagandoli

direttamente, gli oneri per la casa coniugale di __________ (interessi passivi

e ammortamento) per CHF 6'400.00 presentandone a richiesta i relativi

giustificativi.

[…]

12. A saldo

di ogni pretesa per il mantenimento della famiglia fino al mese di giugno 2018

(compreso) il marito versa sul CP della moglie un conguaglio di CHF 40'000.-

entro il 16 luglio 2018 oltre ad assumere il pagamento della carta di credito

VISA Master della moglie per giugno 2018 (ca. CHF 2'000.-).

A fini

fiscali le parti si danno atto che, dalla separazione di fatto (marzo 2015), il

marito ha sempre pagato le seguenti spese per moglie e figli minorenni:

·

CHF 4'000.- mensili, consegnati in

contanti alla moglie;

·

Le spese delle carte di credito

utilizzate dalla moglie;

·

Le spese dell’abitazione coniugale

(oneri ipotecari, assicurazioni, spese accessorie);

·

Le spese dell’auto in uso alla

moglie;

·

I costi scolastici dei figli;

·

I premi di cassa malati di tutta

la famiglia.

Il

marito trasmetterà alla moglie i dati fiscali da lui dichiarati riguardanti il

mantenimento.

In data 30 marzo 2023 il

matrimonio è stato poi definitivamente sciolto per divorzio (DM.2018.44).

B.

Periodo fiscale 2017

a.

Nella dichiarazione

d’imposta 2017, indicava di aver percepito alimenti dal marito nella misura di

fr. 36'000.-. Dichiarava inoltre una sostanza di fr. 162'586.-. In uno scritto del

28 febbraio 2019, allegato alla dichiarazione, la RA 1, rappresentante della

contribuente, rilevava che nel 2017 il sostentamento di quest’ultima e dei due

figli all’epoca minorenni era garantito dal marito, che aveva messo a

disposizione della moglie per il pagamento delle spese “una carta di credito

poi addebitata sui conti bancari” a lui riconducibili, non disponendo la

contribuente di un conto a lei intestato. Tale sostentamento alimentare era

stato quantificato dalla ricorrente, appunto, in fr. 36'000.-.

Sulla prima pagina della

dichiarazione d’imposta, nella casella relativa allo stato civile, la

contribuente indicava di essere “separata di fatto”.

b.

Con decisione del 4 marzo

2020, l’RS 1 (di seguito UT) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2017, nella

quale commisurava il reddito imponibile in fr. 340'400.- per l’IC e in fr.

351'700.- per l’IFD.

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile, l’autorità fiscale aveva considerato contributi

alimentari percepiti per sé e per i figli minorenni per complessivi fr.

360'000.-, oltre al valore locativo dell’abitazione primaria in uso alla

contribuente che veniva stabilito in fr. 31'560.-.

c.

Avverso la

decisione di tassazione 2017, la contribuente, tramite il proprio

rappresentante, presentava reclamo in data 27/30 marzo 2020, argomentando che “solo

il 3 luglio 2018 l’on. Pretore [ha emesso] una sentenza transattiva

nell’ambito di un’azione di protezione dell’unione coniugale”. Circa i

rapporti sussistenti tra i coniugi nel 2017, affermava quanto segue:

La contribuente disponeva di una carta di credito,

onde corrispondere le spese correnti, alimenti, vestiti ecc. a debito dei conti

bancari del marito. Rendita quantificata in fr. 36'000.00 annui del tutto

coerente, tenuto conto delle circostanze. La dichiarazione presentata è

corretta ed esprime la realtà.

C. Periodo fiscale

2018

a.

Nella dichiarazione

d’imposta 2018, la contribuente, che ribadiva il proprio stato civile di “separata

di fatto”, indicava di aver conseguito redditi complessivi per fr. 126'000.-.

b.

Con decisione del 18 marzo

2020, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2018, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 163'600.- per l’IC e in fr.

176'200.-.per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 785'000.-.

L’autorità fiscale aveva

considerato contributi alimentari percepiti per sé e per i figli minorenni per

complessivi fr. 168’000.-, oltre al valore locativo dell’abitazione primaria

pari sempre a fr. 31'560.-.

c.

In data 27/30 marzo 2020 la

contribuente interponeva reclamo anche contro la decisione di tassazione 2018, lamentando

di avere ricevuto dal marito, per il periodo d’imposta considerato, fr.

100'800.- di alimenti, e non già quanto stabilito dal Pretore nella decisione

del 3 luglio 2018, considerata la trattenuta mensile di fr. 6'400.- compensati dal

marito per il pagamento degli oneri gravanti sull’abitazione primaria, in quel

periodo abitata dalla moglie e dai figli. La reclamante al riguardo si è così

espressa:

[Il

reclamo] verte particolarmente contro gli elementi di reddito, a titolo di

alimenti ricevuti per sé e per i figli minorenni, il cui calcolo disgiunge da

quanto presentato in sede di dichiarazione. Per sé la moglie ha ricevuto fr.

100'800.00 tenuto conto che il marito non ha versato in toto quanto definito

dall’on. Pretore sulla sentenza transattiva. Gli trattiene mensilmente fr.

6'400.00 per il carico degli interessi ipotecari e di altri costi

sull’abitazione primaria, il cui usufrutto può venir tenuto in considerazione,

ma con gli elementi corretti. Va inoltre considerato che a cessazione della

propria attività indipendente, il magazzino di tessuto “indiani” invenduti e

senza valore commerciale, (attività invero mai decollata) andrebbe dedotto dai

redditi come da dichiarazione fiscale, ritenuto un elemento concreto.

D. a.

In data 31 gennaio 2022, il

marito ha prodotto, su richiesta dell’RS 1, una tabella indicante le spese

sostenute per il sostentamento della moglie e dei figli nel corso del 2018, che

riportava un totale complessivo di spesa di fr. 175’939.-, a cui dovevano

aggiungersi tutti gli oneri di mantenimento stabiliti con la decisione del 3

luglio 2018.

Con scritto del 9 febbraio

2022, l’UT sottoponeva tale tabella alla contribuente, che veniva quindi

invitata a prendere posizione e veniva altresì informata che la decisione di

tassazione relativa al periodo fiscale 2018, considerati gli elementi a

disposizione, “[sarebbe stata] rivista a [suo] sfavore (cd.

reformatio in peius)” relativamente agli alimenti ricevuti per sé e per i

figli minorenni che, di conseguenza, sarebbero aumentati a fr. 357'400.-.

b.

La RA 1, in data 18 marzo

2022, in nome e per conto della contribuente, preso atto della documentazione

trasmessa dall’UT, ha rilevato anzitutto che sarebbe solo con la “sentenza

transattiva” del 3 luglio 2018 che i coniugi potevano essere considerati separati

di fatto, in quanto solo da tale data sarebbero stati quantificati i contributi

per la moglie e per i figli. Quanto, invece, alla situazione precedente a tale

decisione, la reclamante si è così espressa:

La

contribuente non disponeva di niente, nessun conto corrente, nessuna

disponibilità liquida, nessuna legittimità a firmare bonifici. Vorremmo

osservare “solo delle lacrime per piangere”.

Il marito le avrebbe concesso

“la disponibilità di una carta di credito per risolvere il tema degli

acquisti alimentari e le spese indotte al sostentamento, anche dei figli

maggiorenni che nel 2017 avevano 21 e 23 anni”.

Quanto, più nello

specifico, alla lista indicante le spese sostenute nel 2018 dal marito, la

contribuente ha rilevato che vi sarebbero elementi “fuorvianti” e “volutamente

distrattivi”, riferendosi all’importo di fr. 30'000.- in contanti per le “spese

moglie”, che la contribuente non avrebbe percepito, nonché ai fr. 25'374.-

per l’acquisto dell’auto targata TI __________, che sarebbe stata intestata al

figlio __________, maggiorenne e all’epoca studente fuori sede, ed ai fr.

61'058.- per le “spese varie __________”, che a mente della reclamante nulla

avrebbero avuto a che fare con il sostentamento familiare.

Per la reclamante,

pertanto, i calcoli effettuati dall’autorità fiscale non sarebbero stati

corretti, oltre al fatto che sarebbe possibile procedere ad una tassazione separata

solo a far tempo dal 2018 e per effetto della decisione del 3 luglio 2018, non

prima.

c.

In data 28 ottobre 2022, l’UT

ha inviato alla RA 1 uno scritto nel quale ha sottolineato che la separazione

di fatto, diversamente da quanto indicato dalla contribuente, sarebbe iniziata

a “marzo 2015”, quando veniva anche eletto un domicilio separato tra i

coniugi e la moglie avrebbe iniziato a beneficiare di “svariati contributi

da parte del marito”, e meglio di quanto elencato al punto 12 della

decisione del 3 luglio 2018, che riportava proprio le spese elargite dal marito

“dalla separazione di fatto (marzo 2015)”.

Per l’UT, di conseguenza,

la decisione di tassazione 2018 avrebbe dovuto essere rivista a sfavore della

reclamante. Nello specifico, per l’ufficio fiscale gli alimenti per il coniuge

versati nel 2018 ammontano a complessivi fr. 230'616.-, mentre quelli a favore

dei figli a complessivi fr. 59'976.-. Va sul punto segnalato un errore di

calcolo quanto alla determinazione del totale degli alimenti ricevuti dalla

ricorrente, che per l’UT è composto da:

-

Fr. 139'200 quali alimenti

stabiliti dalla convenzione

-

Fr. 24'000 quale alimento cash

-

Fr. 4'337 per costi veicolo

-

Fr. 56'670 costi VISA

-

Fr. 8'820 cassa malati

-

Fr. 19'149 Costi gestione casa

La somma delle voci sopra

riportate ammonta difatti a fr. 252'176.- (e non già fr. 230'616.-), importo

che rappresenterebbe l’ammontare degli alimenti ricevuti dalla contribuente per

sé e che è stato preso a base del calcolo per la determinazione del reddito

imponibile complessivo per l’IC/IFD.

Quanto, invece, alla

decisione di tassazione 2017, l’UT ha anticipato alla ricorrente che il

contributo alimentare alla moglie sarebbe stato rettificato in fr. 170'548.-,

mentre quello per i figli in fr. 19'082.-. Ai fini del calcolo, l’ufficio

fiscale ha considerato le voci di spesa elencate al punto 12 della citata

decisione del 2018, quantificate poi per ciascun periodo fiscale sulla base

delle tabelle prodotte dal marito.

d.

La RA 1, con scritto del

30 dicembre 2022, ha nuovamente contestato che, prima della citata decisione

del 3 luglio 2018, vi fosse tra i coniugi una “separazione di fatto ai sensi

del periodo fiscale”. La data di “marzo 2015” riportata nella

decisione del luglio 2018, difatti, per la contribuente rappresenterebbe unicamente

il momento a partire dal quale “i coniugi hanno eletto un loro domicilio

separato”, senza che si sia anche voluto datare l’inizio di una separazione

di fatto ai fini fiscali. Anzi, a mente della reclamante, il fatto che a far

tempo dal marzo 2015 il marito si sia occupato del mantenimento della famiglia

e che la moglie abbia avuto a disposizione una carta di credito, “senza

limitazione assoluta di spesa, avvalora la tesi che una separazione delle

partite fiscali possa essere considerata esclusivamente dalla data in cui le

parti hanno elaborato l’accordo di separazione, ossia da luglio 2018”.

Prima di questa data

la moglie non avrebbe mai avuto una indipendenza

economica, essendo ogni spesa posta a carico completo del marito e senza che

fosse stabilito nulla in merito ai diritti di visita dei minori, cosa che

sarebbe anche stata indice di una “certa continuità familiare”.

La RA 1 ha così espresso

le proprie conclusioni:

A nostro avviso mancano quindi

i presupposti necessari per una separazione delle partite fiscali per l’anno

2017 e mancano le condizioni per definire rendita alimentare i contributi

dell’ex marito fino al 30.6.2018.

Fiscalmente

la separazione di fatto si identifica solo dal 1° luglio 2018.

A

sostegno di quanto indicato, in data 3 febbraio 2023 è stato prodotto un

estratto del conto attivo presso PostFinance SA intestato a RI 1, aperto

soltanto in data 2 luglio 2018, ovvero in concomitanza con l’omologazione

dell’accordo tra le parti. Fino a questo momento la contribuente non avrebbe

disposto di alcun conto bancario o postale.

E. a.

In data 22 febbraio

2023 l’UT ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione su reclamo

IC/IFD 2017, confermando la separazione delle partite fiscali e considerando un

reddito imponibile di fr. 170'000.- per l’IC e di fr. 181'300.- per l’IFD. La

decisione, che indicava anche i dati alla base dei calcoli effettuati, peraltro

non contestati dalla contribuente, era così motivata:

Pur riconoscendo la situazione formalmente

problematica, considerato che sia la dichiarazione d’imposta presentata in data

28 febbraio 2019, che la relativa lettera accompagnatoria come il contenuto del

reclamo indichino la contribuente come ‘separata’ e viene riconosciuto un

contributo alimentare, per il principio della buona fede, l’Autorità fiscale

non può far altro che confermare la separazione delle partite fiscali

considerare i contribuenti soggetti fiscali indipendenti, di conseguenza tutti

i contributi e i costi assunti dal signor __________ sono da considerare

alimenti imponibili nella partita fiscale della signora __________. La

decisione di tassazione è quindi rettificata come già comunicato nella

richiesta del 28 ottobre 2022.

b.

In pari data, 22 febbraio

2023, l’UT ha notificato anche la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD

2018, nella quale ha considerato, per l’IC, un reddito di fr. 286'200.- ed una

sostanza di fr. 785'000.-, mentre per l’IFD ha considerato un reddito di fr.

298'800.-. Anche tale decisione riporta, come per la tassazione 2017, i dati

presi a base del calcolo che non sono stati contestati dalla contribuente, e motiva

poi, come sopra riportato, la decisione di tassare separatamente i due soggetti

fiscali.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1,

impugna le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018. In primo luogo contesta nuovamente la

separazione delle partite fiscale dei coniugi per il periodo fiscale 2017 sul

presupposto che non vi sarebbe mai stata una indipendenza economica della

ricorrente, elemento a suo dire “determinante” per la risoluzione del

caso di specie, senza contare che, come ampiamente indicato in precedenza,

tutte le spese di moglie e figli sarebbero state sostenute interamente dal

marito, come “succede in una normale famiglia”.

La ricorrente contesta poi

il calcolo del reddito imponibile per il 2018, considerato che il marito, in

tale periodo, avrebbe garantito anche il sostentamento dei due figli

maggiorenni (classe 1994 e 1996), i cui esborsi non potrebbero essere computati

quali alimenti, così come non dovrebbero formare oggetto di imposizione o deduzione

eventuali “liberalità o regalie”, né, infine, la messa a disposizione

dell’abitazione coniugale dovrebbe essere computata a carico della

contribuente. Mancherebbero quindi, a suo avviso, “le condizioni per

definire rendita alimentare i contributi dell’ex marito fino al 30.6.2018”.

G. Nelle proprie

osservazioni del 27 marzo 2023, l’UT ha chiesto la conferma delle decisioni di

tassazione, ritenuto che era stata la medesima contribuente nella dichiarazione

d’imposta 2017 ad indicare di essere “separata di fatto”, quantificando

inoltre il contributo alimentare percepito in fr. 36'000.-. Solamente in data

30 dicembre 2022 la ricorrente avrebbe iniziato a contestare la tassazione

separata.

L’autorità fiscale, pur

riconoscendo una “indipendenza finanziaria limitata” della ricorrente,

ha rilevato che disponeva per le proprie spese di una carta VISA ed aveva

ricevuto in contanti fr. 48'000.-. Per l’UT non si potrebbe condividere “la

tesi della non separazione in quanto contrario al principio della buona fede”,

considerato che già al momento dell’allestimento della dichiarazione fiscale

2017, avvenuta il 28 febbraio 2019, la contribuente era in possesso “del

verbale di udienza allestito oltre 6 mesi prima, il quale esplicita l’avvenuta

separazione di fatto”.

H. Con replica spontanea

del 14 aprile 2023, la ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, è

stata emanata in data 30 marzo 2023 la sentenza di divorzio tra gli ex coniugi,

acclusa allo scritto, che ha regolato la questione relativa all’abitazione

coniugale come segue:

2. Abitazione

coniugale

La

moglie lascia definitivamente ed inderogabilmente l’abitazione coniugale a fine

agosto 2026 e si impegna come fino ad oggi a tenere con cura la casa e il

relativo mobilio e arredamento fino alla sua partenza. La moglie continuerà a

farsi carico delle spese di manutenzione ordinarie della casa. Il marito

continuerà a farsi carico degli interessi ipotecari, dell’ammortamento e di

eventuali spese di manutenzione straordinarie che dovranno essere concordate

tra le parti.

3. Regime

dei beni

Il

regime dei beni viene sciolto e liquidato nel seguente modo:

[…]

L’abitazione

di __________, rimane di proprietà del marito con assunzione da parte dello stesso

del debito ipotecario;

[…]”

Il marito, inoltre, come

peraltro già previsto nella convenzione del 3 luglio 2018 al punto 8, è stato “autorizzato

a compensare sugli alimenti per la moglie, pagandoli direttamente, gli oneri

per la casa coniugale di Lugano (interessi passivi e ammortamento) per CHF

6'400.00” (sentenza di divorzio, punto 6, p. 4).

L’importo di fr.

6'400.- mensili, pertanto, a mente della contribuente non dovrebbe essere computato

nella determinazione del reddito imponibile, considerato anche che la casa coniugale

è di proprietà dell’ex marito, il cui debito ipotecario è stato ammortizzato

utilizzando i fr. 6'400.- mensili posti a compensazione. Ragion per cui dal

reddito della contribuente andrebbe escluso, qualora computato, l’importo di

fr. 76'800.- sia per l’esercizio 2017 che per il 2018.

Diritto

1. La ricorrente si

aggrava contro la separazione delle partite fiscali per il 2017, ritenuto che,

quantomeno fino all’accordo del 3 luglio 2018, il marito si sarebbe occupato

interamente del sostentamento sia dell’ex coniuge che dei figli. Vi sarebbe

stata, pertanto, una completa dipendenza economica della contribuente nei

confronti dell’ex marito, tanto che, fino al luglio 2018, la ricorrente non

avrebbe disposto di un conto bancario o postale e neppure sarebbe stato

regolamentato alcun versamento di contributi alimentari.

Con riferimento al periodo

fiscale 2018, invece, l’insorgente contesta la determinazione del reddito

imponibile effettuata dall’UT, che avrebbe tenuto conto anche di importi, quali

spese il mantenimento dei figli maggiorenni e regalie, che non costituiscono

una rendita alimentare, così come nemmeno la messa a disposizione

dell’abitazione coniugale dovrebbe essere computata a suo carico.

Considerandi

2.

2.1.

La prima questione

litigiosa consiste dunque nella tassazione separata dei coniugi nei periodi

fiscali in discussione.

2.2

Gli articoli 9 cpv. 1 LIFD

e 8 cpv. 1 LT stabiliscono il reddito e la sostanza di coniugi non separati

legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Da questo

requisito deriva a contrario che quando il matrimonio sussiste

legalmente, ma i coniugi vivono separati legalmente o di fatto, essi non devono

più essere tassati congiuntamente ma separatamente (cfr. Messaggio del 25

maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1

ss, p. 100).

Secondo la giurisprudenza

e la dottrina, affinché si verifichi una separazione di fatto, non deve più

esistere un nucleo familiare comune e le risorse finanziarie non devono più

essere gestite congiuntamente. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione

ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone quindi che i coniugi abbiano

rinunciato alla convivenza. Di conseguenza, finché ciascun coniuge ha il

proprio domicilio pur mantenendo la comunione matrimoniale, non esiste una vita

separata. Affinché siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione separata,

i coniugi devono avere l’intenzione di porre fine alla comunione matrimoniale,

ossia devono rinunciare a vivere in un’unica economia domestica, in particolare

per uno dei motivi previsti dagli articoli 137, 175 e 176 CC, e devono vivere

separati in modo durevole. La tassazione separata implica anche che i mezzi di

sussistenza dei coniugi non siano messi in comune, in particolare per quanto

riguarda l'appartamento e le spese domestiche; in altre parole, un coniuge è

sostenuto dall'altro solo sotto forma di sussidi di importo specifico (sentenza

2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.2 e giurisprudenza

citata).

2.3

Bene ha fatto l’autorità

fiscale ad operare la separazione delle partite fiscali, considerato che,

anzitutto, il marito ha lasciato il domicilio coniugale nel corso del 2016.

D’altronde, è stata la medesima contribuente ad indicare nella dichiarazione

d’imposta 2017 di essere “separata di fatto”, quantificando anche

l’ammontare degli alimenti ricevuti proprio sul presupposto dell’intervenuta

separazione, e senza contare poi che tra i due ex coniugi era pendente, almeno

dal 2016, una procedura di divorzio, peraltro litigiosa. Nello stesso accordo

transattivo, omologato dal giudice il 3 luglio 2018, le parti hanno precisato

che la separazione di fatto era intervenuta nel “marzo 2015” (punto 12).

Non vi possono pertanto essere

dubbi sul fatto che nel 2017 e nel 2018 i coniugi fossero già separati e

quindi, conformemente agli articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT, l’UT ha

correttamente proceduto con una tassazione separata.

3.

3.1.

Si tratta quindi ora di

verificare se la ricorrente abbia effettivamente beneficiato di contributi

alimentari.

3.2

Le prestazioni in

adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio

esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23

lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione

della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento

all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.

Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di

una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione di come tali

prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex

partner che ora sono tassati separatamente. La LIFD, come pure la LT, applicano

il principio della corrispondenza, secondo il quale le prestazioni sono

deducibili presso chi le fornisce e, specularmente, imponibili per chi le

riceve. In questo modo, si realizza al meglio il principio dell’imposizione

secondo la capacità contributiva (Locher,

Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23

LIFD, p. 728 s.).

3.3

Giusta gli articoli 23

lett. f LIFD e 22 lett. f LT sono imponibili gli alimenti

percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,

nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale.

I contributi di

mantenimento, che servono alla copertura dei bisogni vitali correnti e non

devono creare un incremento patrimoniale presso colui che li riceve, possono

avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili,

pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi

alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione legale

o di fatto sono imponibili come reddito (Locher,

op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD, p. 731).

3.4

Nel caso di una

separazione di fatto o di un’autorizzazione giudiziaria alla vita separata

nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, l’obbligazione

alle prestazioni di mantenimento si fonda sugli articoli 163 ss. e 176 Codice

Civile (Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a

ediz., Basilea 2022, n. 24 ad art. 23 LIFD, p. 564 s.).

I

contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione

giudiziaria o in una convenzione (v. Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 563 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 60 ad art. 23 LIFD,

p. 486). Tuttavia, possono essere imposti ex art. 23 lett. f LIFD

anche quando sono versati senza una decisione giudiziaria o un accordo (Hunziker/Mayer-Knobel, loc. cit.).

3.5

Non necessariamente i

contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro

dirette e ricorrenti. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per

esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri

ipotecari o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie

prestazioni in natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti

vive gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex partner (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,

p. 994; Circ. AFC no. 30, 14.1.2., p. 31).

In una sentenza del 29

febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha avuto modo di

decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati,

con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione

coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei

coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l'imminente separazione

delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il

semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in

comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non

basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince

invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i

coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo

separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo stipendio

(consid. 3.3). I prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi

esclusivamente con lo stipendio del marito, costituivano contributi di

mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto

fissare l’ammontare definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati

per alcuni mesi non era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in

mancanza di versamenti per un importo determinato (consid. 4).

3.6

Nel caso in esame, dal

tenore dell’accordo tra le parti omologato dal giudice con la decisione del 3

luglio 2018, si evince che i coniugi avevano già in precedenza regolamentato

anche la questione relativa ai contributi alimentari a favore della moglie e

dei figli a partire dal momento della separazione di fatto. Come già ricordato,

infatti, al punto 12 della transazione si legge quanto segue:

A fini fiscali le parti si

danno atto che, dalla separazione di fatto (marzo 2015), il marito ha sempre

pagato le seguenti spese per moglie e figli minorenni:

·

CHF 4'000.- mensili, consegnati in

contanti alla moglie;

·

le spese delle carte di credito

utilizzate dalla moglie;

·

le spese dell’abitazione coniugale

(oneri ipotecari, assicurazioni, spese accessorie);

·

le spese dell’auto in uso alla

moglie;

·

i costi scolastici dei figli;

·

i premi di cassa malati di tutta

la famiglia.

La stessa ricorrente ha

ammesso che, anche prima di detto accordo, il suo mantenimento, così come

quello dei figli minorenni, è sempre stato garantito dal marito. Come visto, la

contribuente ha potuto usufruire di una carta di credito per le proprie spese, senza

peraltro che fossero stabiliti particolari limiti di spesa, ed ha potuto

disporre di una cospicua somma di denaro contante a lei attribuita mensilmente.

Di fatto, pertanto, e diversamente da quanto preteso dalla ricorrente, un

accordo tra i due ex coniugi v’era già, indipendentemente dalla sua forma, ed

in virtù dello stesso ella poteva beneficiare delle prestazioni per il suo

mantenimento e per quello dei figli, attingendo liberamente al conto bancario

del marito per mezzo della carta di credito VISA a sua disposizione; usufruiva

altresì dell’abitazione coniugale, senza contare tutti i versamenti indiretti,

quali il pagamento dei premi della cassa malati e delle spese per la formazione

dei figli.

Ma è la stessa decisione

del 3 luglio 2018 ad indicare, “a fini fiscali”, quali spese sono state

sostenute dal marito a far tempo da “marzo 2015” a beneficio della

moglie (punto 12), che altro non possono essere considerate se non quali contributi

di mantenimento.

Considerata quindi la

situazione del caso concreto, si deve ritenere che tutte le prestazioni di cui

ha beneficiato la contribuente nel corso dei periodi fiscali 2017 e 2018 (fino

alla decisione del 3 luglio 2018) corrispondano a contributi di mantenimento e,

in quanto reddito, debbano essere imposte.

4.

4.1.

Assodato che correttamente

le partite fiscali sono state separate già dal periodo fiscale 2017 e che quanto

ricevuto dalla ricorrente nei periodi fiscali 2017 e 2018 è un contributo di

mantenimento, si rivela ora necessario verificare se la commisurazione degli

elementi aggiunti dall’Ufficio alle tassazioni della ricorrente sia corretta.

4.2

Secondo il principio di

corrispondenza, il contribuente che versa degli alimenti al coniuge divorziato,

separato legalmente o di fatto può dedurli dal proprio reddito lordo (art. 33

cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT), mentre presso

l’ex coniuge che li riceve sono imponibili quali reddito sulla base dell’art.

23.

lett. f LIFD (Locher,

op. cit., n. 49 ad art. 23 LIFD, p. 729).

Secondo tale principio,

inoltre, la prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella

ammessa in deduzione al debitore della prestazione (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731 s.).

4.3

Va ricordato che

l’insorgente nella dichiarazione d’imposta 2017 aveva dichiarato un contributo

di mantenimento di fr. 36'000.-, mentre per il 2018 aveva invece indicato alimenti

per sé e per i figli minorenni di complessivi fr. 156'000.-. Il marito, per

contro, ha fatto valere in deduzione a titolo di contributi di mantenimento nella

propria dichiarazione del 2017 l’importo di fr. 221'554.-, importo aumentato

dall’autorità fiscale a fr. 360'000.- nella decisione di tassazione del 4 marzo

2020.

che è stata accettata dal contribuente e passata in giudicato. Il medesimo

importo (complessivi fr. 360'000.-) è stato quindi considerato come reddito

imponibile della ricorrente, nella decisione di tassazione dello stesso 4 marzo

2020.

poi oggetto di reclamo.

L’autorità di tassazione,

nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni alimentari è quindi

partita dai dati risultanti dalla dichiarazione d’imposta del marito. Una volta

ricevuto il reclamo, con scritto del 28 ottobre 2022, ha poi sottoposto alla

contribuente le singole voci di spesa indicate dal marito, di cui la ricorrente

si è limitata a contestare singole poste, quali le spese per l’acquisto

dell’auto intestata al figlio maggiorenne o quelle sostenute in __________ (scritto

del 18 marzo 2022), che nemmeno sono state computate dall’autorità fiscale ai

fini della determinazione del reddito imponibile, come ben risulta dalla email

del 28 ottobre 2022, trattandosi di spese non previste nella convenzione del

luglio 2018 al più volte citato punto 12.

Difatti, nella

determinazione del reddito imponibile l’UT ha considerato le voci di spesa

sostenute dal marito a favore di moglie e figli minorenni elencate proprio al

punto 12 della decisione del luglio 2018, che già di primo acchito si rivelano

essere di molto superiori ai fr. 36'000.- dichiarati dalla ricorrente. Ogni

singola voce di spesa è poi stata quantificata tenendo conto dell’elenco delle

elargizioni prodotte dal coniuge, che come visto non sono state contestate,

nemmeno nel successivo scritto del 30 dicembre 2022, nel quale l’insorgente si

è limitata a considerazioni assai generiche ed ha chiesto unicamente

l’esclusione dal calcolo del reddito delle spese sostenute per i figli

maggiorenni e di eventuali “regalie” non meglio precisate. Pur essendo

stata più volte confrontata con i calcoli effettuati dall’autorità fiscale, la

ricorrente non ha mai fatto puntuali contestazioni e non ha fornito alcuna

documentazione a sostegno delle proprie considerazione. Di guisa che l’operato

dell’autorità fiscale non si presta a critiche.

5.

5.1.

Per quel che concerne

l’abitazione coniugale, va anzitutto rilevato che, effettivamente, la sentenza

di divorzio del 30 marzo 2023 prevede che rimanga di proprietà del marito.

Tuttavia, a far tempo dalla separazione (“marzo 2015”) e sino all’agosto

2026.

(punto 2 della citata decisione) la casa è abitata dalla ricorrente, alla

quale spettava anche, sulla base dell’accordo del 3 luglio 2018, il pagamento

delle “spese ordinarie correnti” (punto 2, decisione cit.). Nella

decisione dell’UT, come visto, ai fini della determinazione del reddito

imponibile è stato considerato anche il valore locativo dell’immobile,

quantificato in fr. 31'560.-.

5.2

La giurisprudenza ha avuto

modo di stabilire a più riprese che il valore locativo costituisce reddito

imponibile per il coniuge cui il giudice ha attribuito il godimento

dell’immobile (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 20 cpv. 1 lett. b

LT).

Questa Camera ha poi

precisato che se un coniuge si obbliga a contribuire al mantenimento

dell’altro, lasciandogli tra l’altro abitare la propria casa gratuitamente, si

ha una prestazione imponibile di alimenti in natura anziché in denaro (cfr.

art. 22 lett. f LT e art. 23 lett. f LIFD), con la conseguenza

che il beneficiario dovrà dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale

prestazione alimentare ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà

dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (v. p.

es. sentenza CDT 80.99.00179 dell’8 ottobre 1999 in: RDAT I-2000 n. 3t;

inoltre, Locher, Kommentar zum

DGB, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 54 ad art.

23.

LIFD, p. 731; Zwahlen/Lissi in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 21e ad art. 21 LIFD, p. 549; Komor, Die Gewinnungskosten beim Einkommen aus unbeweglichem

Privatvermögen, Inauguraldissertation, Berna 2020, n. 166, p. 87 s.; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 93 ad art. 21 LIFD, p. 523).

Bene quindi ha fatto l’autorità

fiscale a computare, nel reddito imponibile della contribuente, anche il valore

locativo dell’abitazione primaria.

5.3

Per stabilire le

conseguenze fiscali derivanti dall’uso dell’immobile da parte del coniuge che

non ne è proprietario, si procede in due successivi passaggi:

·

dapprima si considera la situazione determinata dalla proprietà

dell’immobile e dalla posizione di debitore degli alimenti: il valore locativo,

le deduzioni delle spese di manutenzione e la deduzione degli interessi passivi

vengono attribuiti a chi è proprietario e debitore;

·

successivamente, si considerano le prestazioni di mantenimento:

il valore locativo del coniuge che non utilizza l’immobile rappresenta un

contributo alimentare, che può dedurre, mentre è imponibile quale reddito

dell’altro coniuge. Se quest’ultimo si assume il pagamento di interessi

ipotecari o di spese immobiliari, ciò rappresenta un ulteriore contributo di mantenimento,

che deve sottostare allo stesso trattamento; se invece è il coniuge che

utilizza l’immobile ad assumersi questi costi, che competerebbero al

proprietario, ciò riduce il valore dei contributi di mantenimento sui quali

deve pagare le imposte (Bähler,

Familienunterhalt und Steuern, in: Jungo/Fountoulakis [a cura di],

Familienvermögensrecht: berufliche

Vorsorge – Güterrecht – Unterhalt ‑ 8. Symposium zum Familienrecht 2015 Universität Freiburg, Zurigo 2016,

p. 137; v. per esempio Kanton

Solothurn, Solothurner Steuerbuch, Abzug von Unterhaltsbeiträgen, § 41 Nr. 5, 2.4.1, p. 5; Kanton Schwyz,

Steuerverwaltung, Merkblatt Besteuerung von getrennt lebenden und geschiedenen

Ehegatten mit Liegenschaften, 2.2, p. 3).

Nella

sentenza n. 80.2021.41/42 del 13 aprile 2022 (in RtiD II-2022 n. 6t), la Camera

di diritto tributario ha deciso che, se il marito, con la convenzione di

divorzio, concede alla ex moglie e ai figli l’uso della casa che gli appartiene

per sei anni, egli deve dichiarare il corrispondente valore locativo, ma può

poi dedurre dal reddito imponibile lo stesso importo a titolo di alimenti in

natura. Lo stesso avrà poi diritto, in qualità di proprietario, alla deduzione

delle spese di manutenzione dell’immobile come pure degli interessi ipotecari. Nella

misura in cui ha diritto alla deduzione delle spese di manutenzione e degli

interessi, non può dedurre nuovamente le spese condominiali e gli interessi

ipotecari quali alimenti, per il solo fatto che se ne è assunto il pagamento

con la convenzione.

5.4

Ora, con la più volte

evocata convenzione sulle conseguenze accessorie della sospensione della vita

coniugale del 3 luglio 2018, i coniugi hanno convenuto che, a partire dal mese

di luglio del 2018, il marito versasse alla moglie un contributo di mantenimento

di fr. 23'200.-. Tuttavia, “il marito rimane autorizzato a compensare […]

pagandoli direttamente, gli oneri per la casa coniugale (interessi passivi e

ammortamento) per CHF 6'400.-”. Accordo di compensazione che poi è stato

ripreso anche nella decisione di divorzio del 30 marzo 2023 (punti 2 e 6).

Prima dell’accordo del

2018, “le spese dell’abitazione coniugale (oneri ipotecari, assicurazioni,

spese accessorie)” sono state sostenute del marito, come indicato nella

medesima decisione di omologazione al punto 12.

5.5

Il

marito della ricorrente è stato ed è tuttora proprietario dell’immobile abitato

dalla moglie e dai figli dopo la separazione. Egli è pertanto soggetto

all’imposta sul valore locativo dell’abitazione e, in qualità di proprietario,

ha il diritto di dedurre dal proprio reddito imponibile le spese di

manutenzione e gli interessi ipotecari. Di riflesso, la ricorrente deve essere

imposta sul valore locativo, quale contributo alimentare in natura. Se si fosse

assunta il pagamento degli interessi passivi, potrebbe dedurli dall’ammontare

corrispondente al valore locativo, trattandosi di un costo che competerebbe al

marito, proprietario dell’immobile.

Con la convenzione del 3

luglio 2018, da un lato, il marito della ricorrente si è assunto il pagamento

diretto degli interessi ipotecari alla banca creditrice; dall’altro, le parti

hanno convenuto che gli interessi in questione e persino i versamenti finalizzati

all’ammortamento del debito siano compensati con il contributo di mantenimento

versato dal marito alla moglie, nella misura di fr. 6'400.- al mese.

Per il fatto che l’UT ha

considerato reddito dell’insorgente l’ammontare lordo del contributo alimentare

stabilito dalla convenzione (fr. 23'200.- al mese), ne consegue che l’importo

di fr. 6'400.- al mese, che il marito non ha versato, avendolo compensato con

gli interessi ipotecari e l’ammortamento del debito, deve essere stralciato dal

reddito imponibile. L’ammortamento del debito non può in nessun caso essere

considerato contributo di mantenimento. Quanto agli interessi ipotecari, se la

moglie li paga attingendo agli alimenti versatile dal marito, l’imposizione

degli alimenti e la deduzione degli interessi ipotecari si compenserebbero. La

soluzione più semplice consiste dunque nel ridurre gli alimenti degli ultimi

sei mesi del 2018 da fr. 23'200.– a fr. 16'800.-, escludendo cioè l’importo di

fr. 6'400.–.

Dall’ammontare del reddito

imponibile complessivo va dunque dedotto, per il solo periodo d’imposta 2018,

l’importo di fr. 38'400.-, corrispondente alle spese per interessi passivi e

ammortamenti compensati dal marito con gli oneri di mantenimento nel periodo

luglio 2018 – dicembre 2018. Di conseguenza, gli alimenti ricevuti per sé, il

cui ammontare corretto è di fr. 252'176.-, vanno ridotti a fr. 213'776.-.

La decisione di tassazione

relativa al periodo d’imposta 2017, trova invece piena conferma.

6.

Il ricorso è dunque parzialmente

accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

contribuente, in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto concerne il periodo fiscale 2017 il ricorso è respinto.

1.2. Per

quanto concerne il periodo fiscale 2018 il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 2023 è riformata nel senso

che l’ammontare degli alimenti ricevuti dalla ricorrente per sé è ridotto a fr.

213'776.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di nove decimi (fr. 1'350.-).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: