80.2023.60
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, coniugato con figlio, convenzione di separazione e trasferimento nel Canton Nidvaldo, onere della prova, centro degli interessi rimasto nel Canton Ticino
22 novembre 2023Italiano51 min
l’Ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ aveva informato l’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.60
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 marzo 2023 contro la decisione del 23 febbraio 2023 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale.
Fatti
Fatti
A.
a.
Con scritto dell’11.8.2021
la Divisione delle contribuzioni si rivolgeva a __________, segnalando che
l’Ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ aveva informato l’Ufficio
di tassazione di __________ della sua partenza il 4.9.2020 per il Canton __________.
Ritenuto che la moglie ed il figlio minorenne erano rimasti domiciliati nel
Canton Ticino, la Divisione delle contribuzioni, dopo aver ricordato l’obbligo
di collaborazione del contribuente in relazione alla determinazione dei
presupposti per l’assoggettamento fiscale, chiedeva di voler presentare i seguenti
informazioni e documenti:
-
Fatture a comprova del consumo di
acqua e di elettricità dell’appartamento a __________ per l’anno 2020;
-
Fatture a comprova del pagamento
dell’affitto per l’appartamento a __________;
-
Fatture a comprova dei premi della
CM e delle spese mediche per l’anno 2020;
-
Estratti delle carte di credito
personali e/o professionali a disposizione per l’anno 2020;
-
Copia del libretto di servizio
dell’auto targata __________ (…);
-
Ev. altra documentazione a
comprova dell’effettivo spostamento del suo centro degli interessi vitali
(fatture spese garage/ immatricolazioni veicoli/ iscrizioni ad attività sociali
/ culturali e/o sportive) nel Canton __________;
-
Copia della sentenza di
separazione vidimata dalla Pretura di __________.
b.
Con risposta 5.9.2021, __________,
prendeva posizione: per quanto concerneva il consumo di acqua e di elettricità
dell’appartamento ad __________, rilevava di aver preso in affitto un
appartamento in condivisione con __________ dalla __________. Tutti i costi di
gestione erano inclusi in una somma forfettaria. Venivano poi allegati i
bonifici dei pagamenti del canone di locazione e la polizza assicurativa della
cassa malati (senza l’allegato delle spese mediche).
In merito alla
presentazione degli estratti della carta di credito, __________ indicava di non
disporre di una carta di credito aziendale e di non voler dare i dati della
carta di credito privata, per motivi attinenti alla protezione dei dati.
Asseriva tuttavia di essere disposto a fornire una visione degli estratti da
settembre a dicembre 2020 in una conversazione personale. In relazione al
libretto di servizio dell’autovettura __________, __________, indicava di non “(…)
essere a conoscenza o in possesso di un veicolo con la targa citata”.
In relazione alla richiesta
di voler presentare altra documentazione a comprova dello spostamento del
centro degli interessi vitali nel Canton __________, precisava “(…) viaggio
molto per lavoro, dall’altro, chiedo all’ufficio delle imposte di accettare la
mia privacy. Penso che i fatti siano chiari e non richiedono ulteriori prove,
ma sarei felice di spiegare la mia situazione in dettaglio”.
Veniva trasmessa la copia
della sentenza pretorile di separazione.
B. L’Ufficio di
tassazione di __________ (di seguito UT), con lettera raccomandata del
26.7.2022, comunicava a __________, residente ad __________ nel Canton __________,
di averlo formalmente iscritto nel “registro fiscale ticinese come
contribuente illimitatamente imponibile, sia per l’imposta comunale, cantonale
che federale, con effetto a partire dal 01.01.2020 con domicilio del Comune di __________”.
L’iscrizione nel registro
dipendeva dai seguenti fatti:
a) il contribuente
risultava essere dipendente, unico azionista ed amministratore della __________,
società iscritta a registro di commercio nel Canton __________ l’8.5.2017. Con
decisione del 4.11.2019, cresciuta in giudicato, l’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG) aveva rivendicato l’imposizione illimitata in Ticino
della società dal 2017, in virtù della sua amministrazione effettiva;
b) il contribuente era
inoltre unico azionista ed amministratore della società __________, iscritta a
registro di commercio nel Canton __________ l’8.6.2020. La società aveva
acquistato un appartamento di 3.5 locali ad __________, dove __________ viveva
durante la settimana. Secondo il contratto di affitto (punto 7) l’appartamento era
altresì adibito ad uso di “Business Center”: allo stesso indirizzo si
trovavano le sedi formali delle società di sua proprietà, __________, __________,
__________ e __________;
c) a nome della
società __________, era immatricolata un’Audi A4, colore nero, targata NW __________
Dalle verifiche effettuate dalla Polizia comunale di __________ nel periodo tra
fine novembre 2021 a fine gennaio 2022, la vettura era stata vista regolarmente
nel fine settimana e nei giorni festivi parcheggiata presso il domicilio della
moglie __________, in via __________ a __________;
d) il contribuente aveva
comunicato al controllo abitanti di __________ la sua partenza per il Canton __________
il 4.9.2020, ma la moglie __________ e il figlio __________, ancora minorenne, erano
rimasti domiciliati in __________ a __________. Dalla moglie diceva di essere
separato di fatto (cfr. sentenza di separazione omologata dalla Pretura di __________
il 6.8.2020).
Secondo l’UT, nel caso dei
coniugi, sussiste un unico domicilio fiscale comune, poiché in generale, moglie
e marito hanno un luogo di residenza unico, dove abitano insieme. Questo
principio vale anche nel caso in cui il coniuge lavora in un altro Cantone e
rientra il fine settimana dalla famiglia. Questi contribuenti sono imponibili
pertanto al luogo di residenza della famiglia.
Sebbene __________ asserisse
di essere separato di fatto, secondo l’autorità fiscale ciò non sarebbe stato
vero.
La coppia si sarebbe presentata
verso il pubblico ancora come coniugata (cfr. sito internet della __________,
nonché siti online che riprendevano la notizia di stampa che __________ era
stata nominata quale Vicedirettrice dell’Ufficio federale delle strade [USTRA]).
Inoltre, all’audizione concernente l’assoggettamento della società __________,
svoltasi il 28.8.2020 presso l’UTPG, i coniugi si erano presentati insieme. Ciò
appariva insolito, ritenuto come la separazione di fatto era stata omologata
poche settimane prima e che la moglie non ricopriva alcuna funzione in seno
alla citata società.
Inoltre, nella sentenza
Pretorile, era stato stabilito, per il figlio __________ un contributo
alimentare di fr. 1'625.- oltre agli assegni famigliari: tuttavia, nella
dichiarazione fiscale 2020 di __________ __________, non venivano dichiarati i
redditi in questione, che avrebbero dovuto essere corrisposti da settembre a
dicembre.
D’altronde, secondo la
stessa sentenza pretorile, per quanto concerneva i diritti di visita, gli
stessi sarebbero stati “(…) ampi da stabilire secondo l’accordo dei coniugi
e compatibilmente con i loro impegni professionali”. Tuttavia era stato
tralasciato il luogo in cui il padre poteva esercitare il suo diritto di
visita. L’UT indicava, a tal proposito: “(…) considerata la presenza del
signor __________ presso il domicilio della moglie come sopra rilevato, la sua
presenza non può essere giustificata dall’esercizio del diritto di visita al
figlio, bensì da una vera e propria convivenza sotto lo stesso tetto con la
moglie __________ e il figlio __________”. Inoltre, gli estratti della
Cassa malati – per quanto concerneva la polizza LCA – erano stati presentati
ancora a nome di __________, via __________, come capo famiglia. Da ultimo si
rilevava che: “(…) la tempistica del suo preteso cambiamento di domicilio
dopo l’assoggettamento fiscale della sua società (__________) in Canton Ticino
è quantomeno anomala”.
C. Con reclamo del 26/28.8.2022
__________, patrocinato dall’avv. __________, si aggravava contro la decisione
di assoggettamento. Dopo aver ricordato i principi legali e giurisprudenziali
per determinare il domicilio fiscale, si ribadiva che il contribuente sarebbe
stato separato dalla moglie dal mese di agosto 2020. Egli si sarebbe
trasferito, ad inizio settembre 2020, nel Canton __________, dove aveva preso
in locazione un appartamento (si allegavano le fotografie degli spazi interni),
nel quale sarebbe svolta anche la sua attività lavorativa. L’insorgente era di madre
lingua tedesca e si sarebbe espresso con grandi difficoltà in italiano.
Il fatto che __________ si
presentasse come “sposata” sarebbe stato corretto, nella misura in cui, con la
convenzione pretorile era stata regolamentata la “separazione” dei coniugi.
Inoltre, il fatto che sul sito della __________ vi fosse una fotografia con un
ritratto di famiglia avrebbe avuto poca rilevanza: il profilo era stato creato
prima del 2020 ed era rimasto tale anche dopo la separazione. Il reclamante sosteneva
a tale riguardo di avere “altre cose da fare che preoccuparsi del suo
profilo” e aggiungeva che “rientra poi nella completa sfera privata di
una persona il far sapere a terzi che egli è separato dalla moglie. Un po’ di
delicatezza, soprattutto quando si hanno dei figli non guasterebbe”.
Diversamente da altre situazioni, vi sarebbero casi in cui i matrimoni
finiscono, ma la famiglia rimane, ancorché i coniugi sono separati.
A tal proposito, il
reclamante rilevava che il fatto che i coniugi avessero deciso di occuparsi
paritariamente del mantenimento comune e la madre non avesse preteso dal padre
alimenti, non poteva essere messo in discussione dall’autorità fiscale, né poteva
essere ritenuto un serio indizio di vita comune.
Il contribuente non
escludeva di essersi recato in Ticino per l’esercizio del diritto di visita durante
le vacanze scolastiche del figlio, compatibilmente con i suoi impegni
lavorativi, e di aver lasciato il veicolo al domicilio della moglie.
La presenza di __________
alle audizioni dinanzi alle autorità sarebbe stata spiegabile con il semplice
fatto che __________ non parlava italiano.
Nel gravame si concludeva
indicando che __________ era giunto in Ticino da __________ a seguito
dell’impiego della moglie presso __________. Dopo la separazione dalla moglie era
ritornato in Svizzera interna ad __________. Con il Ticino e __________, oltre
al figlio, il reclamante non aveva alcun legame.
D. Con decisione del
23.2.2023 l’UT respingeva il reclamo. In particolare, secondo l’autorità
fiscale, le argomentazioni contenute nel reclamo sarebbero state “prive di
sostanza” e non avrebbero permesso di confutare il domicilio fiscale nel Canton
Ticino nel 2020.
Secondo l’UT, il
contribuente parlava e scriveva in italiano: durante l’audizione svoltasi il
28.08.2020, presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per la
tassazione di __________, __________ si sarebbe pacificamente espresso in
lingua italiana. A proposito l’autorità fiscale rilevava che “(…) pur
essendo stato accompagnato dalla moglie __________ di lingua madre italiana,
quest’ultima non ha dovuto proferire alcuna parola a supporto del marito”.
Dopo aver citato i criteri
determinanti, previsti dalla Circolare n. 30 del 21.12.2010 dell’AFC per
procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati, il
fisco concludeva ritenendo che, in casu, la separazione non fosse data.
L’autorità giungeva a tale
conclusione indicando come, nella sentenza di separazione della Pretura di __________
non veniva disciplinato il luogo dove il padre, domiciliato nel Comune di __________,
avrebbe esercitato il diritto di visita in favore del figlio __________, quando
si trovava in Ticino.
Inoltre, dai controlli
della Polizia comunale di __________, effettuati da inizio novembre 2021 a fine
gennaio 2022 sarebbe stata rilevata la presenza regolare dell’autovettura della
società __________ __________ targata NW __________ nel fine settimana e
durante i giorni festivi – anche in orari notturni – parcheggiata presso il
domicilio di moglie e figlio a __________. Secondo l’UT, la presenza di __________
in via __________ a __________ non avrebbe potuto essere giustificata
dall’esercizio del diritto di visita al figlio, soprattutto a distanza di più
di un anno dall’asserita separazione. Confermava piuttosto la convivenza sotto
lo stesso tetto del nucleo famigliare. La pronuncia del Pretore e l’allegata
convenzione tra i coniugi non avrebbe avuto pertanto alcun valore probatorio,
in quanto il giudice non aveva in alcun modo verificato la situazione abitativa
e professionale del ricorrente nell’altro Cantone.
La convenzione di
separazione era del resto stata sottoscritta tra i coniugi ed omologata dal
pretore il 6.8.2020, quando __________ __________, non aveva ancora stipulato
un contratto di locazione. I costi di locazione erano infatti stati “stimati”.
Per quanto concerneva
l’appartamento di 3.5 locali ad __________, l’autorità fiscale aveva richiesto
i consumi di acqua, elettricità e la comprova dei pagamenti dell’affitto per
l’anno 2020. __________ non avrebbe fornito quanto richiesto ma avrebbe presentato
il contratto di locazione del 3.7.2020 con la __________, società costituita
l’8.6.2020, proprietaria dell’appartamento ad __________ e detenuta
dall’insorgente. Il canone di locazione di fr. 750.- al mese tutto compreso sarebbe
stato pagato alla società con due versamenti, rispettivamente, di fr. 6'000.-
il 13.7.2020 e di fr. 3'000.- il 7.9.2020. La causale del bonifico non sarebbe
stata tuttavia precisata. Nel contratto di locazione si specificava che
l’appartamento veniva usato come “business center”. Presso lo stesso
indirizzo avevano eletto il proprio domicilio altre società amministrate da __________:
__________ __________, __________ e la __________. Le fotografie con
planimetria dell’appartamento, non sarebbero state, secondo l’autorità fiscale,
sufficienti per poter riconoscere __________ come residenza primaria del
contribuente. L’autorità fiscale era pertanto dell’avviso che il contribuente
non disponesse di un appartamento ad __________.
Per sua parte __________ non
avrebbe neppure fornito l’estratto 2020 delle carte di credito personali e/o
professionali né le fatture a comprova delle spese mediche sostenute per l’anno
2020 né indicazioni in merito a iscrizioni a società di svago, sportive, ecc.
nel Canton __________.
__________ risultava
essere l’unico azionista e amministratore della società __________, con sede
nel Canton __________, società per la quale l’UTPG aveva rivendicato
l’assoggettamento illimitato anche dal 1.1.2020.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, patrocinato dall’avv. __________,
contesta la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton
Ticino dal 1.1.2020.
In via preliminare l’insorgente
lamenta che l’autorità fiscale non gli avrebbe permesso di accedere agli atti
dell’incarto. L’UT, decidendo direttamente nel merito, senza permettergli l’accesso
agli atti, e di riflesso non garantendo il suo diritto di presentare delle
prove, avrebbe violato l’art. 187 LT e sarebbe incorso in una denegata
giustizia. Secondo il contribuente, già solo per tale ragione il gravame
dovrebbe essere accolto.
Nel merito, il ricorrente
sostiene che il domicilio di un lavoratore dipendente si trova, in linea di
principio, al luogo di abitazione che gli serve da base per l’esercizio di tale
attività, mentre il luogo di dimora durante la settimana prevale quale luogo
del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale
in seno a una ditta.
Ora, tutte le società di
cui l’insorgente è azionista ed amministratore unico avrebbero la propria sede
ad __________; una di queste società sarebbe altresì proprietaria di un
appartamento ad __________ di 3.5 locali dove il ricorrente vivrebbe e lavorerebbe.
La sua presenza in Ticino sarebbe del resto sporadica, come confermato dal
fatto che la Polizia in 11 occasioni (su almeno 75 giorni di controllo) a
cavallo tra novembre 2021 e gennaio 2022, ha rimarcato la presenza del suo veicolo.
La sua attività, di tipo dirigenziale e da cui conseguirebbe lauti redditi, non
si svolgerebbe in Ticino. Inoltre, egli non parlerebbe italiano, lingua che
conosce ad un livello di base.
L’autorità fiscale avrebbe
ritenuto non provata la separazione dei coniugi, adducendo la presenza, presso
il domicilio della moglie, dell’autovettura in uso al marito. Ora, i dati
esposti (che il ricorrente indica di non essergli stati sottoposti) si riferirebbero
al 2021, mentre il periodo al quale occorrerebbe riferirsi è il 2020.
In merito al mancato
versamento degli alimenti, nella convenzione sarebbe indicato espressamente che
entrambi i coniugi hanno una situazione di vita agiata e che il marito gode di
un ampio diritto di visita nei confronti del figlio __________. La separazione sarebbe
avvenuta in maniera del tutto pacifica. In merito alla presenza del veicolo
presso l’abitazione della moglie, il ricorrente rileva che quest’ultima,
impiegata presso __________ a __________, non avrebbe avuto un veicolo, ma
sarebbe andata a lavorare in bicicletta. Motivo per il quale, di tanto in tanto,
il marito glielo avrebbe prestato anche nel 2021.
Fatta tale premessa, nel
gravame il ricorrente passa in rassegna gli 11 controlli che avevano
individuato il proprio veicolo a __________. In alcuni casi, il veicolo sarebbe
stato presso l’abitazione della moglie, ma lui non sarebbe stato presente,
perché si trovava, per esempio, a __________, a __________, __________. A tale
riguardo, il ricorrente sostiene quanto segue: “I controlli sono stati fatti
sull’arco di più di 90 giorni rilevando la presenza del veicolo in 11
occasioni. Di quelle 11, si è documentalmente escluso la presenza del
ricorrente in 6 occasioni. Per le restanti 5 volte la presenza del veicolo è
comunque compatibile con l’esercizio del diritto di visita. (…)”. Inoltre,
la documentazione fotografica dell’appartamento di __________ dimostrerebbe che
“due camere permettono di esercitare il diritto di visita del padre con __________”,
in quanto “__________ dista da __________ poco più di 1 ora di auto”.
In sede ricorsuale sono
stati prodotti gli estratti della carta di credito a partire dal trasferimento
di domicilio, dai quali risulterebbe che l’unico acquisto in Ticino sarebbe avvenuto
il 7.11.2020, quando l’insorgente esercitava il diritto di visita ed aveva
acquistato per il figlio __________ un gioco della __________. Per quanto
concerne la cassa malati, sostiene di non aver avuto spese mediche nel 2020.
Per quanto attiene invece alle società di svago, sportive, ecc, sarebbe
unicamente membro della __________ con sede a __________.
Motivo per il quale, il
ricorrente, spesso assente all’estero per lavoro, ribadisce che il centro dei
suoi interessi è nel Canton __________ ad __________, luogo nel quale vive e
lavora.
F. Con osservazioni del 22/24.5.2023,
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il
ricorso presentato da __________.
Per quanto concerne la
pretesa violazione del diritto di essere sentito del contribuente, ed in
particolare il diniego di accesso agli atti richiesto in sede di reclamo,
l’autorità fiscale rileva che il diritto di consultare gli atti è
intrinsecamente legato al diritto di replica. Il ricorrente, secondo il fisco, avrebbe
potuto esprimersi sulla sua situazione personale anche in occasione
dell’audizione svoltasi il 28.8.2020 presso l’UTPG. Inoltre, dal tenore del
ricorso inoltrato si evincerebbe che quest’ultimo “(…) ha compreso e ben
contestato gli elementi che concorrono a stabilire il suo assoggettamento
fiscale nel Canton Ticino”. Secondo l’Ufficio giuridico della Divisione
delle contribuzioni, le “(…) violazioni del diritto di essere sentito
possono essere sanate nella procedura di reclamo o di ricorso, quando il potere
cognitivo dell’autorità superiore è uguale a quello dell’autorità inferiore,
come nel presente caso”. Alle osservazioni è stata allegata una copia
dell’incarto fiscale relativo alla procedura di assoggettamento da sottoporre,
per visione, a __________.
Per quanto concerne il
merito, l’autorità fiscale ribadisce che la presenza del veicolo in uso al
marito presso l’abitazione della moglie confermerebbe “(…) la convivenza di __________
sotto lo stesso tetto con moglie e figlio, ancora nel 2021 e nel 2022 (…)”. Anche
la tesi del prestito dell’autovettura del marito, esposta in sede ricorsuale, apparirebbe
poco verosimile. D’altronde, nella convenzione di separazione non sarebbe stato
fatto alcun cenno al preteso prestito del veicolo dal marito alla moglie. Secondo
l’Ufficio giuridico, “anche se ciò fosse il caso, risulterebbe così un
ulteriore elemento a comprova della separazione fittizia dei coniugi, poiché il
prestito del veicolo – oltretutto di proprietà della società del contribuente –
attesterebbe invero l’impiego comune di risorse economiche per il mantenimento
dei coniugi”. L’autorità fiscale sottolinea che “l’impiego di risorse
comuni sarebbe già suffragato dall’assenza di pagamenti di contributi
alimentari da parte del padre a favore del figlio minorenne”.
Non sarebbe un frutto del
caso che la vettura del marito sia stata rilevata in più occasioni nel fine
settimana, durante i giorni festivi e spesso in orari notturni e che “(…)
laddove non vi sia uno scontrino che possa attestare la presenza del
contribuente altrove, allora la giustificazione sia il prestito del veicolo
alla moglie (…) o che il figlio ancora in età scolastica, sia riportato a casa
alla madre alle ore 21:00 della domenica sera”.
La Polizia comunale di __________
avrebbe rilevato la presenza del contribuente in via __________, anche domenica
12.12.2021 alle ore 9:05, mercoledì 24.12.2021 (mercoledì) ore 6:20 e domenica
9.01.2022 ore 21:15. La sua presenza presso il domicilio della ex moglie non sarebbe
giustificata dall’esercizio del diritto di visita al figlio, ma dalla sua
convivenza con moglie e figlio.
In relazione alla
questione del pagamento degli alimenti, il fatto che la separazione tra i
coniugi sia avvenuta in un clima pacifico non dovrebbe avere un influsso sul
debito mantenimento che il padre separato deve assicurare al figlio.
G.
a.
Il
24.5.2023 questa Camera ha trasmesso copia delle osservazioni dell’Ufficio
giuridico ed il relativo incarto al patrocinatore del ricorrente.
b.
Con scritto 2.6.2023,
l’avv. __________, dopo aver preso visione dell’incarto, rileva che i controlli
di Polizia sono avvenuti quotidianamente dalla settimana del 15.10.2021. Secondo
il ricorrente i dati compulsati non farebbero altro che confermare la sua
assenza dal domicilio coniugale, nella misura in cui in novembre risultano
molti controlli negativi. Per il resto si riconferma in quanto indicato in sede
ricorsuale. L’insorgente ravvisa invero un accanimento della Divisione delle
contribuzioni nei suoi confronti, per esempio per il fatto di aver ritenuto
poco verosimile il fatto che la moglie non avesse a disposizione un veicolo
proprio. __________ non avrebbe una propria autovettura e questo sarebbe un
fatto incontrovertibile. Ribadisce poi che “le persone separate possono
mantenere buonissimi rapporti, come è il caso”. Del resto sarebbe provato
che il marito abbia prestato alla moglie in svariate occasione il veicolo;
avrebbe infatti dimostrato, con prove documentali, che era assente da __________.
I coniugi __________,
seppur separati, si occuperebbero del mantenimento del figlio in modo
paritario.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente ravvisa, nel
proprio gravame, una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto di
non aver potuto accedere alla documentazione sulla quale l’autorità resistente
ha basato le proprie decisioni.
La Divisione delle
contribuzioni, insieme alle proprie osservazioni al ricorso, ha prodotto una
copia supplementare del proprio incarto da trasmettere al patrocinatore di __________,
il quale, dopo averlo visionato, ha presentato la propria presa di posizione.
1.2.
Il diritto di essere
sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, comprende il diritto
dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli
elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua
situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga
dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare
all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni
sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da
emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF
2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).
1.3.
Gli art. 114 LIFD e l’art.
187 LT disciplinano l’esame degli atti nella procedura di tassazione.
Secondo gli articoli 114
cpv. 1 LIFD e 187 cpv. 1 LT, i contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti
da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto
reciproco di esaminare gli atti. Il capoverso 2 prevede che egli può esaminare
gli atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o
privato non vi si opponga. L’atto il cui esame è stato negato al contribuente
può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli
abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il
capoverso 4 precisa che a domanda del contribuente, l’autorità che nega il
diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con
ricorso.
1.4.
Ora, se la violazione dei
diritti delle parti è particolarmente grave, la facoltà di sanare la violazione
procedurale dovrebbe rimanere un’eccezione (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
Di conseguenza, la facoltà
di sanare una violazione del diritto di essere sentito è ammissibile nella
procedura di reclamo, che ha la funzione di un riesame, ma anche nella
procedura di ricorso cantonale. La facoltà di sanare tale vizio procedurale
vale anche per quanto attiene alla procedura ricorsuale, poiché le autorità di
ricorso hanno le medesime attribuzioni dell’autorità fiscale nella procedura di
tassazione. Ad esempio, la mancata consultazione dell’incarto può essere concessa
nel contesto della procedura dinanzi al Tribunale di appello, così come può
essere recuperata l’omessa assunzione di prove o l’omessa audizione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 114
LIFD, p.2011).
1.5.
Ora, è evidente che è
preferibile ed auspicabile che sia l’autorità di tassazione a determinarsi – prima
di adottare la decisione di merito – in relazione alla richiesta del
contribuente di accedere agli atti dell’incarto fiscale. Tuttavia avendo l’autorità
fiscale, nel caso di specie, prodotto con le osservazioni al ricorso una copia
dell’incarto da trasmettere al contribuente, si può ritenere che la violazione
del diritto di essere sentito di __________ sia stata sanata. Egli ha infatti
potuto ampiamente prendere posizione in merito agli atti compulsati ed in
particolar modo ai controlli di polizia relativi alla presenza del veicolo presso
l’abitazione della famiglia a __________. Così stando le cose, non si ravvisa
una violazione del diritto di essere sentito del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito, il ricorrente
contesta il proprio assoggettamento all’imposta cantonale in Ticino nel 2020.
Sostiene di essersi separato dalla moglie, __________, producendo a comprova la
copia della Convenzione di separazione omologata dalla Pretura, e di essersi
trasferito ad __________ nel Canton __________, dal mese di settembre del 2020,
luogo in cui anche lavorerebbe.
Per sua parte, l’autorità
fiscale ritiene che i coniugi non si siano separati – contrariamente alle
risultanze della convenzione di separazione – e che il domicilio di __________
sia sempre rimasto in Ticino, luogo nel quale erano domiciliati, nel 2020, la
moglie __________ ed il figlio minorenne __________.
2.2
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale
ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato
all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,
secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha
domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
2.3
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività
lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere
ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre
superare il periodo stesso di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 27).
2.4
Se i
presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti
contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione
intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono
stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il
centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di
carattere sia ideale che materiale (Locher,
op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile.
Se una
persona soggiorna alternativamente a due indirizzi, ciò che è il caso quando il
luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo
domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette.
Per il contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio
fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire
dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga
durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni. Per il
contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono
ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali
persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia.
Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa
dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che
per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “Wochenaufenthalter”)
(sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.).
Nel caso dei
cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994
A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).
Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione
dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più
accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio
della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto
intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali,
economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette
un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua
famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di
un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una
pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132
I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali
equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale
federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un
cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).
3.
3.1.
La
procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1
LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le
indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che
favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è
pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare
dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del
contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad
una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale
del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire
informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per
stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora
presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare
compiutamente i suoi fattori imponibili (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021
consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
3.2
È consentito e spesso
necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione
delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti
(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di
accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno
o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il
contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli
indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della
presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la
base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se
il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento
può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente
rilevante (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e
dottrina citate).
3.3
Solo se un fatto rilevante
non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da
parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell’onere oggettivo della
prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l’onere della prova di
un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per
analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la
giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità
fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere
provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il
contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o
comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere
dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a
scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (sentenza
2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
4.
4.1.
Come
visto, nel caso dei contribuenti coniugati, i legami creati dai
rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo
di lavoro: ciò vale anche nel caso in cui il contribuente dovesse far rientro
al luogo di famiglia unicamente per il fine settimana ed il suo tempo libero
(sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.). __________ sostiene di
essere separato e che il luogo in cui risiede e lavora, ossia __________,
corrisponderebbe al suo domicilio fiscale. Si tratta pertanto di determinare la
situazione famigliare e lavorativa del contribuente.
4.2
4.2.1
__________ ha affermato di
essersi trasferito nel Canton __________, ad __________, il 4.9.2020. Ha
prodotto l’attestato di domicilio (“Wohnsitzbestätigung”) rilasciato
dall’Ufficio della giustizia e della migrazione del Canton __________, dal
quale risulta che quest’ultimo fosse residente ad ____________________, dal
5.9.2020
La moglie __________ ed il
figlio __________ sono invece rimasti domiciliati a __________, in via __________
40, nell’appartamento di proprietà della coniuge.
4.2.2
__________ ha sottoscritto
un contratto di locazione con __________ (società a lui appartenente e avente
sede legale anch’essa ad __________), per un appartamento di 3.5 locali, dotato
di di cucina, bagno, lavanderia, cantina e posteggio, al costo di fr. 750.-
mensili. Il costo è comprensivo anche di tutte le spese accessorie.
In merito al pagamento del
canone di locazione, lo stesso avrebbe dovuto essere pagato annualmente in
anticipo, tramite fattura ed essere corrisposto entro 30 giorni.
Al punto 7 dell’accordo “Besondere
Vereinbarungen” si legge: “Dem Mieter ist bewusst, dass die Wohnung auch
als Business Center genutzt wird. Der Mieter wird dies aktiv unterstüzen und fördern”.
Al contribuente è stata
richiesta la presentazione delle spese di consumo di acqua ed elettricità, che
tuttavia non sono state prodotte, indicando che i costi di gestione erano
inclusi in una somma forfettaria. Il contratto di locazione, sottoscritto il
3/6.7.2020, avrebbe preso avvio il 1.9.2020. Il pagamento del canone di
locazione è avvenuto in due tranches: la prima il 13.7.2020 (fr. 6'000.-
nonostante una fattura per fr. 9'000.-) e la seconda il 7.9.2020 (fr. 3'000.-).
4.2.3
Allo
stesso indirizzo del ricorrente risultano avere la propria sede legale anche la
__________ (dal 7.9.2020, e della quale __________ è membro del Cda), la __________
(trasferita l’11.9.2020 dal Canton Vallese al Canton __________ e della quale
il contribuente è membro del Cda [presidente è invece __________ residente a __________,
__________]), la __________ e la __________.
Proprio in relazione alla __________
per i periodi fiscali dal 2017 al 2019 è stata accertata l’amministrazione
effettiva della stessa nel Canton Ticino, con decisione dell’UTPG, passata in
giudicato (cfr. sentenza CDT n. 80.2022.104 del 23.6.2022, consid. 3.4). A
motivo dell’assoggettamento nel Canton Ticino l’UTPG aveva rilevato che il “day-to-day
management” era assicurato da __________, dipendente della stessa, che sino
al 4.9.2020 era domiciliato in Ticino. È attualmente pendente reclamo contro una
decisione di assoggettamento della società per il periodo 2020 (cfr. decisione
su reclamo, p. 5). L’autorità fiscale ha rilevato che della corrispondenza tra
la società __________ e l’UTPG – relativa alla questione dell’assoggettamento
fiscale – era stata inviata da __________ (cfr. lettera raccomandata del
2.5.2022, lunedì, trasmessa da __________).
4.2.4
In
merito alla situazione lavorativa di __________ (il quale era giunto in Ticino
il 1.3.2013) si sa che egli era impiegato presso __________ (società con sede
principale a Zurigo e succursale anche in Ticino), sino al 30.4.2017, prima che
egli costituisse la __________ (della quale la __________ era unica cliente, cfr.
sentenza CDT n. 80.2021.57-58, che viene qui integralmente richiamata). Dal
profilo linkedin, si rileva come egli sia attivo da anni all’interno del
gruppo __________ in particolare, mentre dal sito internet della società (__________,
sito visualizzato il 27.10.2023) risulta che __________ nel 2019 (marzo/aprile)
ha assunto le funzioni di “__________”. Nel sito dell’impresa si legge:
“__________
rimane all'interno di __________, ma si trasferisce a __________, dove assume
la funzione di Amministratore di __________. In precedenza ricopriva la
medesima funzione per la __________. "In questo periodo ha contribuito in
modo determinante a far crescere la __________ e a rafforzarne la posizione sul
mercato", dichiara il rappresentante della proprietà __________. “Il
cambio permette a __________ di riprendere un ruolo più operativo nella
gestione dei progetti.” In questo settore __________ ha maturato grande esperienza
lavorando fra l'altro come direttore generale di progetto per i grandi progetti
della Tratta di accesso Nord al __________ e come responsabile della logistica
nel progetto della galleria del__________”.
Dalla compulsazione della dichiarazione
d’imposta 2019 (presentata congiuntamente alla moglie) – agli atti – emerge
invero che __________ ha svolto in parte la propria attività lavorativa in __________,
a __________. Nelle comunicazioni all’attenzione dell’autorità fiscale, per
quanto concerne il Modulo 1, cifra 1, reddito da attività dipendente, si legge:
“Posizione 1.1.: da 1.1. a 31.8 100% __________, da
1.9
a 31.12 60-75% __________, 40-35% __________ (vedasi certificato di salario
separato con imposte alla fonte in __________”.
4.3
4.3.1
In merito alla propria
situazione famigliare, il ricorrente afferma di essere separato dalla coniuge
dal mese di agosto 2020.
I coniugi avevano
sottoscritto una convenzione “a protezione dell’unione coniugale”, che è stata
omologata dal Pretore del Distretto di __________ il 6.8.2020 e con la quale i
coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Per quanto qui di interesse,
in merito al mantenimento del figlio minorenne, nella convenzione si legge che
entrambi i coniugi maturavano un’eccedenza ed erano in grado di occuparsi del
figlio comune. Il fabbisogno del figlio veniva quantificato in fr. 1'625.-
oltre agli assegni famigliari sino al compimento dei 12 anni di età. Le parti
convenivano che entrambi i genitori si sarebbero fatti carico delle spese di
mantenimento del figlio, nella misura di ½ ciascuno. Inoltre veniva precisato
che “i coniugi concorderanno direttamente le modalità di pagamento, se
costituendo un conto unico su cui effettuare ognuno un versamento mensile del
medesimo importo e dal quale far partire i pagamenti o altra modalità che
riterranno più consona”. In merito ai diritti di visita, __________ veniva
affidato alla madre per la cura e l’educazione e sarebbe rimasto domiciliato
presso la casa già coniugale. L’autorità parentale era condivisa. I diritti di
visita erano ampi e stabiliti secondo l’accordo dei coniugi e compatibilmente
con i loro impegni professionali.
Dal momento della
sottoscrizione della convenzione i coniugi venivano autorizzati a vivere
separatamente. La casa coniugale, di proprietà della moglie, avrebbe continuato
ad essere abitata dalla stessa con il figlio: “(…) tutte le suppellettili e
il mobilio sono dati in uso alla moglie, ritenuto che il marito potrà prelevare
i suoi effetti personali non appena avrà trovato una congrua sistemazione”.
4.3.2
L’autorità
fiscale ha richiesto la collaborazione del Comune di __________ per verificare
la presenza di __________ presso l’abitazione coniugale. Il controllo, operato
dalla Polizia comunale in orario sia diurno che notturno – delle cui risultanze
il contribuente ha preso visione – è stato effettuato tra metà ottobre 2021 ed
inizio gennaio 2022.
L’autovettura in uso al
contribuente sarebbe stata vista nei seguenti giorni:
·
1.11.2021
(lunedì – vacanza
scolastica dei defunti) ore 14:05;
·
3.11.2021
(mercoledì – vacanza
scolastica dei defunti) ore 12:00;
·
23.11.2021
(martedì);
·
24.11.2021
(mercoledì);
·
12.12.2021
(domenica) ore 9:05 e
21:15;
·
19.12.2021
(domenica) ore 21:15;
·
24.12.2021
(mercoledì) ore 6:20;
·
28.12.2021
(martedì – vacanza
scolastica natalizia) ore 5:15;
·
29.12.2021
(mercoledì – vacanza
scolastica natalizia) ore 21:15;
·
9.01.2022
(domenica) ore 21:15;
·
15.01.2022
(sabato) ore 21:30;
·
16.01.2022
(domenica) ore 2:00;
·
17.01.2022
(lunedì) ore 00:00.
Le domeniche 30.1.2022 e
5.2.2022, l’autovettura è stata vista parcheggiata sotto casa da due funzionari
del fisco.
4.3.3
L’autorità fiscale aveva
inoltre rilevato che, da due articoli apparsi in internet, __________ e la
moglie sembravano non essersi separati: in una notizia d, sito visualizzato il 30.10.2023), si legge che da agosto 2022 __________
avrebbe preso __________ In merito a __________ __________ si poteva leggere:
La nuova __________ ha __________, è sposata e ha un figlio.
Dopo gli studi di ingegneria civile al Politecnico federale di Zurigo ha
operato come responsabile di progetto in diverse aziende del settore privato. Lavora
all’__________ da marzo 2013, dove attualmente
ricopre la carica di direttrice generale di progetto per la realizzazione della
seconda cann
, siti visualizzati il 30.10.2023).
Il fisco rileva inoltre
che anche sul sito della __________ il contribuente ha pubblicato una sua
fotografia che lo ritrae con moglie e figlio.
5.
5.1.
Spetta alle autorità
fiscali provare l’esistenza di un domicilio fiscale, e quindi istruire
d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi di un tale domicilio (art. 123
LIFD; art. 46 cpv. 1 LAID; sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016, consid. 6.3).
Il contribuente deve, dal
canto suo, dimostrare i fatti che, rispetto ai periodi precedenti, portano a
una diversa valutazione del domicilio fiscale (sentenza TF 2C_473/2018 del
10.3.2019
consid. 4.3). Ha l'onere di dimostrare l'assoggettamento soggettivo
che rivendica in un nuovo luogo se il precedente assoggettamento soggettivo
ipotizzato dall'autorità fiscale è considerato altamente probabile (sentenze TF
2C_1036/2017 del 10.3.2019 consid. 2.3; 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
5.2
5.2.1
Sulla
base di controlli di Polizia, l’autovettura in uso al contribuente è stata
avvistata, nel periodo tra novembre 2021 ed inizio febbraio 2022, a più riprese
presso il domicilio della coniuge a __________. In particolare è stata
avvistata per due volte durante la “settimana dei morti” (il 1.11 è un
giorno festivo in Ticino) nonché durante la settimana tra il 21 ed il 28.11.2021.
Nel mese di dicembre l’autovettura è stata vista durante due fine settimana,
sempre la domenica, nonché la vigilia di Natale, alle 6:20 del mattino, come
pure a fine dicembre: il 28.12 alle 5:15 del mattino mentre il 29.12. alle
21:15. Durante il mese di gennaio 2022, l’automobile è stata avvistata
pressoché tutti i fine settimana.
D’altra
parte, il contribuente non ha corrisposto alcun alimento per il figlio né ha
chiarito in quale luogo ha esercitato il diritto di visita sul figlio
minorenne.
5.2.2
In merito alla presenza
dell’autovettura, nel gravame è stato indicato che è possibile che il padre,
durante le vacanze scolastiche del figlio e compatibilmente con i suoi impegni
di lavoro, “(…) venga in Ticino per l’esercizio del diritto di visita e
lasci il veicolo al domicilio della moglie” (reclamo, p. 4). In sede
ricorsuale, __________ __________ ha passato nuovamente in rassegna le date in
cui la sua automobile è stata avvistata presso il domicilio della moglie: il 23
ed il 24.11.2021 sostiene di essere stato in __________, a __________. Produce
una fattura dell’albergo __________ all’attenzione della __________ che attesta
il suo pernottamento tra il 22.11 ed il 24.11.
In relazione alle
domeniche 12.12. e 19.12, il ricorrente ammette che il veicolo si potesse trovare
parcheggiato a __________, ritenuto come egli avesse riportato a casa il figlio
dopo il fine settimana.
In merito agli
avvistamenti del 28 e 29.12.2021, __________ sostiene che il 27.12.2021 era ad ____________________,
in __________, a 742 km da __________, dove avrebbe cenato. Il giorno seguente,
passando per la __________, sarebbe transitato da __________ alle ore 17:11
(dove ha fatto un rifornimento di benzina).
Il 15.1.2022 il ricorrente
sarebbe stato a sciare da solo al __________, vicino a casa sua, mentre tra il
17.1.2022
ed il 18.1.2022 (la notte del lunedì [invero l’avvistamento si
riferisce alla notte tra la domenica ed il lunedì]), avrebbe soggiornato una
notte presso l’Hotel __________ a __________ in __________ (la fattura era
stata trasmessa alla __________).
5.2.3
Ora, in relazione alle
spiegazioni fornite dal contribuente, si rileva quanto segue.
Se è vero che egli ha dato,
per alcune date degli avvistamenti dell’autovettura, delle prove circostanziate
del fatto che egli si trovasse altrove (v. p. es. il 23 ed il 24.11, un martedì
ed un mercoledì ed il 28.12, un mercoledì), tuttavia non vi sono spiegazioni
convincenti in merito al fatto che l’automobile si trovasse parcheggiata, a più
riprese presso il domicilio di __________ il fine settimana e durante dei
giorni festivi e ciò ad oltre un anno di distanza dalla presunta separazione
dalla coniuge. Anche in merito ad esempio all’avvistamento di lunedì 17.1.2022
alle ore 0:00, si rileva che __________ ha comprovato unicamente che si trovava
in __________ la sera del 17.1.2022, circostanza in sé compatibile con una
partenza da __________ nella giornata di lunedì.
D’altra parte, non si può
neppure escludere che, quando la vettura è stata avvistata a __________ e il
ricorrente era all’estero, insieme a lui ci fosse la moglie ed eventualmente
anche il figlio. Per esempio la fattura del ristorante a __________, dove ha
cenato la sera del 24.11.2021, concerne le consumazioni di due o tre persone.
La documentazione prodotta
in merito ai viaggi all’estero, in coincidenza con le date degli avvistamenti
della vettura, non permette pertanto di trarre conclusioni certe.
5.3
5.3.1
I controlli di Polizia
hanno fatto seguito ad una prima richiesta di collaborazione presentata da
parte del fisco. In particolare, a __________ era stato richiesto di voler
produrre gli estratti delle carte di credito personali e/o professionali a
disposizione per l’anno 2020. Tale richiesta è stata rifiutata per motivi di “privacy”.
Ora, il contribuente è
obbligato a collaborare anche se è in gioco la sovranità fiscale del cantone e
l’autorità fiscale emana una decisione pregiudiziale di assoggettamento
(sentenza TF 2C_211/2021 dell’8.6.2021 consid. 5.1.1.). Il contribuente è
tenuto a fornire informazioni in merito ai fatti e agli indizi che sono
determinanti per stabilire l’assoggettamento (sentenza 2C_398/2021 del
23.12.2021
consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
5.3.2
La situazione lavorativa
del contribuente, già prima della pretesa separazione dalla moglie, era
caratterizzata da un lavoro che lo portava a spostarsi oltre __________ e
all’estero durante la settimana e a rientrare al domicilio della famiglia il
fine settimana: è lo stesso __________ ad aver indicato, nella dichiarazione
d’imposta 2019, di aver lavorato a __________ al 100%, sino al 31.8.2019, e in
seguito tra __________ e l’__________ (ha prodotto il certificato di salario
della __________, __________ nonché il “Lohnkonto” della __________).
Nei conti della società __________ (relativi al 2018), l’autorità fiscale aveva
rilevato il pagamento del canone di locazione per un appartamento a __________
(in merito alla questione si veda anche la sentenza CDT n. 80.2021.57-58 del
22.11.2021). In un reclamo presentato il 15.12.2020 da __________ in nome e per
conto della __________, per il periodo fiscale 2018, egli indicava a proposito:
“(…). Si presume che l’azionista e membro del consiglio di amministrazione
di __________ sia a __________ durante la settimana e che torni a casa dalla
sua famiglia a __________ nei fine settimana, se gli affari lo permettono.
Durante la settimana è a __________, dove prende in affitto anche un
appartamento. (…)”.
5.4
5.4.1
Come
visto dal mese di agosto 2020 __________ indica di essere separato dalla moglie
e precisa di aver preso un appartamento nel Canton __________ a partire da
settembre 2020.
5.4.2
Secondo l’art. 9 cpv. 1
LIFD, il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,
qualunque sia il regime dei beni. Stessa regola vale anche per quanto concerne
la sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID). La tassazione di coppia di coniugi come unità
non influisce unicamente sulla base imponibile, ma anche sull'onere fiscale.
Quest’addizione dei redditi e dei patrimoni dei coniugi si basa sul principio
dell'imposizione secondo la capacità contributiva (complessiva) (art. 127 cpv.
2.
Cost). Di conseguenza, i coniugi formano una certa unità di diritto civile ed
economico, per cui la capacità di un partner è determinata anche dal reddito e
dal patrimonio dell'altro. Pertanto, la situazione economica di un coniuge
privo di reddito non è paragonabile a quella di un single privo di reddito (DTF
141.
II 318 consid. 2.2.1).
Per considerare, ai fini
fiscali che i coniugi siano separati legalmente o di fatto, devono essere
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: entrambi i coniugi devono
avere un proprio domicilio o una residenza separata ai sensi dell'art. 23 del
Codice civile.
I coniugi devono quindi
aver sciolto la comunione coniugale; se questa continua ad esistere – anche se
solo con una sporadica vita in comune – i coniugi non vengono considerati
separati ai fini fiscali. Una tassazione separata dei coniugi richiede quindi
una separazione permanente e quindi l'abolizione della comunione domestica o
una vita separata ai sensi degli articoli 175 e 176 del CC o dell'articolo 275 del
CPC.
Finché i coniugi (come nel
caso di un "matrimonio del fine settimana") hanno solo
residenze o luoghi di residenza separati, ma mantengono la comunità coniugale,
non c'è una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD. Infine, è necessario
che non esista una comunione dei mezzi per le spese di alloggio e di vita o che
il sostegno di un coniuge all'altro coniuge sia limitato a contributi determinati
(sentenze TF 2C_502/2015 del 29.2.2016 consid. 3.1; 2C_980/2013 del 21.7.2014
consid. 8.1, 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2, 2C_523/2007 del 5.2. 2008
consid. 2.3.).
La tassazione separata
deve essere presa in considerazione se i mezzi finanziari disponibili non sono
più in comune, cioè se "non c'è più comunanza di mezzi per l'alloggio e
il mantenimento". Se, invece, entrambi i coniugi utilizzano fondi - al
di là dei soliti regali occasionali - per le spese di vita comuni (non si tiene
conto dei pagamenti degli alimenti concordati dai tribunali o volontariamente),
i coniugi devono essere tassati insieme nonostante abbiano una casa propria e,
se del caso, anche una propria residenza di diritto civile (sentenza TF
2A.458/2006 del 18.12.2006 consid. 3.1; sentenza TF 2A.432/2004 del 16.12.2004
consid. 3.2.). Se i coniugi dispongono congiuntamente dei loro fondi, non
vivono separatamente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD - anche se hanno ciascuno
il proprio domicilio - e di conseguenza devono essere tassati congiuntamente
(sentenze 2C_837/2015 del 23.8.2016 consid. 4.5; 2A.433/2000 del 12.7.2001
consid. 2 b/cc.)
Le stesse nozioni sono
anche esplicitate alla Circolare n. 30 concernente l’imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
del 21.12.2010 (pagine 5 e 6).
5.5
5.5.1
Ora, alla luce della
giurisprudenza sopra citata, la pretesa separazione dei coniugi – ai fini
fiscali – appare critica da parecchi punti di vista.
Come visto i coniugi si sarebbero
separati nel mese di agosto 2020. Tuttavia, sino almeno a settembre 2020, __________
non aveva preso – personalmente – in locazione alcun appartamento. È lecito
pertanto ritenere che, nonostante la convenzione di separazione e in assenza di
prove contrarie, egli abbia convissuto con moglie e figlio per tutto il mese di
agosto 2020.
Anche ad un’audizione con
l’autorità fiscale svoltasi a fine agosto 2020 egli si è presentato unitamente
a __________.
Appare inoltre insolito
che il contribuente, che già ad inizio luglio 2020 aveva firmato un contratto
di locazione con la __________ per un appartamento sito a __________, abbia
deciso di trasferirvisi unicamente ad inizio settembre del 2020. Oltre a ciò
appare strano che nella convenzione di separazione, firmata da __________ a
fine luglio 2020, non risultino i costi effettivi di locazione, che sono stati solo
stimati.
A seguito dei controlli di
Polizia è stato comprovato il fatto che, a più riprese, l’autovettura in uso al
contribuente è stata avvistata presso il domicilio di __________, in giorni
festivi e nel fine settimana. Il contribuente sostiene di essersi recato in
Ticino per esercitare i diritti di visita lasciando il veicolo presso la
moglie. Ora, non essendo noto dove siano stati esercitati (in Ticino o altrove)
i diritti di visita sul figlio minorenne (il contribuente non ha fornito né
indicazioni né prove in merito e neppure ha quantificato i chilometri percorsi
per esercitare tale diritto) appare più che plausibile che il ricorrente abbia
trascorso il fine settimana e le festività (vedi la vigilia di Natale) in
famiglia. Del resto, come ben rilevato da parte dell’autorità fiscale i coniugi
si sono presentati assieme ancora nel contesto di un’audizione inerente la __________
(avvenuta nel 2020) nonché dando l’impressione di essere una coppia anche vis-à-vis
del pubblico a distanza di tempo dalla presunta separazione (v. sito internet
ed articoli di stampa).
Dalla lettura della
Convenzione di separazione, emerge invero una quantificazione del fabbisogno
mensile del figlio minorenne __________ (pari a fr. 1'625.- sino al compimento
dei 25 anni di età). Siccome i coniugi si sono impegnati paritariamente al
mantenimento del figlio, tuttavia il contribuente non ha prodotto alcuna prova
di versamenti o pagamenti a favore del figlio. Ciò che appare quantomeno
singolare in un’ottica di separazione genitoriale.
Sempre nella Convenzione,
al punto 4, si legge espressamente quanto segue: “Viene stabilita la
separazione dei beni a far tempo dalla firma della presente”. L’efficacia
della pattuizione in questione è perlomeno dubbia, visto che non è stata stata
adottata nella forma dell’atto pubblico (art. 184 CC). In ogni caso, dalla
disamina della dichiarazione d’imposta di __________ per il 2020 risulta ancora
l’esistenza di un conto cointestato con il marito presso __________ (__________
– “Hochzeit”; definito nell’elenco titoli come “conto per spese”
50%).
Anche per quanto concerne
l’estratto della cassa malati per il 2020, come rilevato dall’autorità fiscale,
la __________ ha trasmesso i giustificativi per __________ e __________ a “__________”.
5.5.2
Circa il valore della
convenzione e della pronuncia del pretore, va ricordato che i coniugi possono
decidere di comune accordo di sospendere la comunione domestica e di condurre
economie domestiche separate, senza che sia necessaria un’autorizzazione del
giudice. L’art. 175 CC descrive in termini generali i motivi che consentono ad
ogni coniuge di vivere separato, senza il consenso dell’altro o anche contro la
sua volontà e cioè se la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità,
la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed.,
Basilea 2018, n. 1 ad art. 175 CC, p. 1141).
In ogni caso, il coniuge
autorizzato a sospendere la comunione domestica non ha bisogno di ottenere
l’autorizzazione del giu-dice: la sentenza ha un effetto puramente
dichiarativo. L’intervento del giudice è necessario solo se il coniuge che
chiede la sospensione della comunione domestica sollecita altre misure
(attribuzione della custodia dei figli, attribuzione del domicilio coniugale,
fissazione di un contributo di mantenimento ecc.) oppure se mira ad ottenere
una tassazione fiscale separata o altri vantaggi nell’ambito delle
assicurazioni sociali (Rieben/Chaix, Commentaire romand, CC I, 2a
ed., Basilea 2023, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1375).
Come già affermato dalla
Camera di diritto tributario (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.117/118 del 5.4.2022,
consid. 4.5, in RtiD II-2022 n. 1t), in una situazione come quella in esame la
pronuncia del pretore e l’allegata convenzione fra i coniugi non hanno alcun
valore probatorio. Il giudice non ha infatti in alcun modo verificato la
situazione personale e familiare del ricorrente né la separazione dalla moglie
dipendeva da una sua decisione.
6.
6.1.
La determinazione del
domicilio fiscale principale non si fonda di regola su prove certe, ma è il
risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione svolta
dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_92/2012 del
17.8.2012
consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6.12.2010 consid. 2.4.2 e 2C_646/2007
del 7.5.2008 consid. 4.3.3).
6.2
6.2.1
Ora, passata in rassegna
la situazione famigliare e lavorativa del contribuente, la conclusione a cui
giunge il fisco ticinese, circa il domicilio fiscale di __________ appare
condivisibile.
In effetti, nella concreta
fattispecie la situazione dei coniugi non appare mutata a seguito della convenzione
omologata dal Pretore. Già prima della sua sottoscrizione (periodo fiscale
2019) __________ era anche occupato professionalmente tra la Svizzera interna e
l’estero (in particolare __________ e __________), tornando al domicilio dalla
famiglia il fine settimana, come peraltro esplicitato nero su bianco
all’autorità fiscale (UTPG) con lettera di metà dicembre 2020 relativa alla
tassazione 2018 della __________.
L’assetto famigliare,
sulla base delle prove e degli indizi, raccolti, da una parte, dall’autorità
fiscale e, dall’altra, dallo stesso contribuente, sembra essere rimasto
invariato.
6.2.2
Del
resto, il marito, a cui incombeva l’onere della prova di essersi costituito,
dal 2020, un nuovo domicilio, non ha presentato alcuna prova convincente circa
lo spostamento del suo centro degli interessi nel Canton __________. Per quanto
concerne l’appartamento preso in locazione da una sua società ad __________,
come visto lo stesso fungerebbe anche da “business center” per le altre
società. Non è stata presentata alcuna fattura relativa al consumo di acqua ed
elettricità, con la spiegazione che i costi sarebbero (atipicamente) compresi
nel contratto di locazione. Neppure è stato comprovato un trasloco o perlomeno
spese per l’arredamento dell’appartamento in questione. Ad ogni modo lo stesso
ricorrente ha riconosciuto nello scritto del 5.9.2021 di viaggiare molto per
lavoro. Sicché è perlomeno dubbia la sua presenza continuativa ad __________.
Invero non ha attestato in altro modo la sua presenza nel Canton __________: ha
unicamente comprovato di aver preso parte quale mentore nel contesto di eventi
organizzati dalla “Swiss Engineering”, la rete svizzera degli ingegneri e
architetti (con sede nel Canton Zurigo), che tuttavia non sembrerebbero essersi
svolti nel Canton __________.
6.3
__________ ha presentato
unicamente in sede ricorsuale alcuni estratti della carta Swiss Miles &
More Classic: in un primo momento, come ricordato, egli non aveva ritenuto
opportuno collaborare con l’autorità fiscale.
Al doc. 12 (estratto dal
25.8.2020
al 24.9.2020, fattura di fr. 313.40), si evidenziano perlopiù spese
effettuate in __________ (__________/ __________/ __________): l’unico
pagamento nel Canton __________ risulta di fr. 51.- all’Ufficio di giustizia il
4.9.2020
(data di arrivo dal Ticino). Per quanto concerne l’estratto conto dal
25.9.2020
al 24.10.2020 (fattura di fr. 677.35) risultano pressoché unicamente
transazioni in Euro (acquisti effettuati in __________ e in __________): nessun
pagamento è stato effettuato nel Canton __________. Per quanto attiene al
periodo 25.10.2020 – 24.11.2020 (fattura di fr. 3'611.30) si rilevano spese in
Svizzera interna (__________) e all’estero (__________). Per quanto concerne il
Canton __________, vi è un’unica spesa di fr. 216.70 presso il negozio __________
il 14.11.2020 (un sabato), mentre in Ticino due spese, il 7.11.2020 (un sabato
nella “settimana dei morti”), una di fr. 338.65 presso la __________ di __________
e una di fr. 89.95 presso __________ sempre a ____________________. Per quanto
attiene al periodo 25.11.2020 – 24.12.2020 (fattura per un importo pari a fr.
1'325.85), le spese sono state perlopiù effettuate all’estero (__________) ed
alcune in Svizzera interna. Per quanto concerne il Canton __________, si sa che
il 12.12 vi è stato un acquisto di fr. 237.65 presso la __________. Non è stato
per contro presentato alcun ulteriore estratto di carte di credito,
rispettivamente di carte bancarie per il periodo successivo.
6.4
Il contribuente, a cui
incombeva l’onere della prova di essersi costituito un nuovo domicilio fiscale
nel 2020 nel Canton __________, non ha presentato prove solide circa la sua
presenza in tale Cantone. Dalla disamina dei vari scontrini sembrerebbe invero
che il contribuente abbia a disposizione almeno un’altra carta di credito oltre
a quella della __________ (v. pagamento con carta di credito presso __________
il 17.1.2022, carta di credito nr. __________). A fronte degli avvistamenti
dell’autovettura a lui in uso presso il domicilio della moglie, __________
avrebbe dovuto – quantomeno – produrre l’estratto completo dei suoi
acquisti/transazioni (almeno sino a metà anno del 2021).
Il trasferimento di
domicilio nel Canton __________ sembra a questa Camera, sulla base degli atti a
disposizione, più che altro dettato da motivi legati alla vertenza che vede
contrapposta la società __________ al Canton Ticino ed al suo assoggettamento. Lo
stesso è stato infatti determinato anche in ragione del domicilio del contribuente,
che sino al momento della sua partenza per il Canton __________ (ad inizio
settembre 2020) era sempre stato in Ticino.
In conclusione si rileva
che, nel 2020, rispetto al 2019, per i motivi già esposti, la situazione
famigliare e lavorativa di __________ non sembra essere mutata. Il contribuente
non ha dimostrato di essersi costituito un nuovo domicilio fiscale nel Canton __________.
Sicché il domicilio fiscale del contribuente dev’essere accertato in Ticino, a __________,
anche nel 2020.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: