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Decisione

80.2023.63

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, figlio maggiorenne, attività lucrative temporanee, domanda di rendita di invalidità pendente

14 agosto 2023Italiano18 min

concessione della deduzione per persone bisognose a carico, inerente la figlia __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.63

80.2023.64

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entramb RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° aprile 2023 contro la decisione del 1° marzo 2023 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

(____________________) ed __________) presentavano il 3.10.2020 la

dichiarazione fiscale IC/IFD 2019, indicando un reddito imponibile complessivo

di fr. 86'457.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 357'782.-.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2019 del 12.10.2022 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di

seguito UT) accertava, per l’IC un reddito imponibile di fr. 103'900.- (fr.

89'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza di fr. 328'000.-

(fr. 375'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 100'600.- (in fr. 86'500.- il reddito

determinante per l’aliquota).

C. Con reclamo

24/26.10.2022 i coniugi __________, patrocinati dallo Studio contabile e

fiduciario __________ contestavano la decisione di tassazione 2019. Oggetto di

censura erano sia il valore locativo dell’abitazione secondaria sia la mancata

concessione della deduzione per persone bisognose a carico, inerente la figlia __________

(__________). Quest’ultima, per l’anno 2019, aveva dichiarato un reddito di fr.

2'900.- ed una sostanza netta di fr. 2'000.-. Secondo i reclamanti, essi avevano

pertanto dovuto provvedere al suo sostentamento. Chiedevano di poter

beneficiare della deduzione massima consentita dalla legge, pari a fr. 11'100.-

per l’IC e fr. 6'500.- per l’IFD. Specificavano inoltre quanto segue: “(…) i

valori di reddito e di sostanza della figlia __________ permettono di ritenere

che non sia necessario comprovare tramite giustificativi quanto viene speso dai

genitori per le spese minime di sostentamento della figlia”.

D. Con decisione del 1°

marzo 2023 l’UT accoglieva parzialmente il gravame dei ricorrenti,

limitatamente al valore locativo dell’abitazione secondaria, determinato in fr.

2'400.-. Il reddito imponibile veniva pertanto stabilito, per l’IC in fr.

103'800.- (in fr. 86'400.- il reddito determinante per l’aliquota). La

sostanza, ai soli fini IC, veniva stabilita in fr. 328'000.- (in fr. 375'000.-

l’ammontare determinante per l’aliquota). Il reddito, per l’IFD veniva

accertato in fr. 100'400.- (in fr. 83'000.- l’importo determinante per

l’aliquota).

La deduzione per persona

bisognosa a carico veniva respinta con la seguente motivazione:

“Secondo gli art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1

lett. b LIFD, è deducibile quale persona bisognosa a carico ogni persona

residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede. Visto

quanto esposto, la figlia __________ viene ritenuta capace di esercitare

un’attività lucrativa (…)”.

E. Con ricorso

1/3.4.2023 i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________, insorgono

contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2019 postulando la

deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al sostentamento della

figlia __________.

Secondo i ricorrenti,

diversamente dalla tesi del fisco, __________, che vive nella stessa economia

domestica dei genitori, non sarebbe “totalmente capace di esercitare

un’attività lucrativa”, motivo per il quale i genitori provvedono al suo

sostentamento. Nel 2019 __________ avrebbe avuto un reddito di fr. 7'820.-

(corrispondente ad un importo mensile di fr. 650.-) e non sarebbe così stata in

grado di provvedere al proprio sostentamento. Ciò non dipenderebbe da una

mancanza di volontà nel ricercare un’attività lavorativa ma “(…) solo e

unicamente a causa della sua disabilità che ha quale conseguenza, ancora

attualmente, una capacità lavorativa solo parziale. L’incapacità di __________

all’esercizio di un’attività lucrativa è comprovata dalla domanda di

prestazioni dell’assicurazione invalidità che è stata inoltrata il 4.7.2022”.

Dal formulario presentato emerge che il danno alla salute (una patologia

psichiatrica) esisterebbe sin dall’infanzia. Per tale ragione sarebbe stata

presentata una richiesta per una rendita d’invalidità completa. Secono gli

insorgenti “fintanto che questa domanda non sarà stata evasa per i motivi

sopra indicati, __________ __________ dovrà essere sostenuta dai propri

genitori (…)”.

F. Con scritto

11/12.4.2023 l’autorità fiscale indica che, le informazioni relative alla

richiesta di rendita AI della figlia __________ sono state rese note unicamente

in sede ricorsuale.

G. Con scritto del

4.5.2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta al patrocinatore dei

contribuenti, chiedendo di voler trasmettere – entro il 22.5.2023 – la

decisione relativa alla richiesta di AI presentata da __________,

rispettivamente di voler informare in merito allo stato della pratica AI.

Con risposta del

13.5.2023, l’avv. __________, in nome e per conto dei coniugi __________, ha indicato

che, al momento, la decisione di AI non era ancora stata pronunciata, ma che “in

questa fase, il competente Ufficio AI, in base alle informazioni fornite al

sottoscritto dai ricorrenti, sta valutando un’eventuale misura di reinserimento

socioprofessionale”.

Diritto

1. Oggetto del ricorso

è l’ammissione della deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al

sostentamento da parte dei ricorrenti, nel 2019 della figlia __________ (__________),

la quale soffrirebbe, sin dall’infanzia, di un “disturbo da deficit di

attenzione e iperattività (ADHD)”. Nel 2019 __________ ha lavorato (part

time) alle dipendenze della __________, percependo un reddito netto di fr.

7'663.55 nonché presso la __________, a __________ per un compenso netto, tra

il 1.1.2019 ed il 31.3.2019 di fr. 156.-.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.--

a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2019), dal reddito

netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il

contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.-

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni

sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale

(art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

Analogamente, per

l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi (per il periodo

fiscale 2019) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre

che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è

ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione

giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la

situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento

(art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.2

Secondo la lettera sia

della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt

erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui

costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia

riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale,

rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche in

mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è

ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi

(LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la

persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a

seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in

generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

2.3

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della

deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;

inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.

11t).

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa

Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e

fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre

1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito

imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve

essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.- di reddito

netto o a fr. 50'000.- di sostanza netta.

Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.- di reddito netto e a fr. 46'000.-

di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.- di reddito netto e a fr. 92'000.- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Blöchliger, Das Verhältnis vom

Kinderabzug zum Unterstützungsabzug, Teil 2, in RF 64/2009 p. 255).

2.4

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i

contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace

al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.

35.

cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su

un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche

in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Ai fini della

concessione della deduzione, è inoltre irrilevante che il contribuente e la

persona assistita siano imparentati tra loro. Pure irrilevante il fatto che le

prestazioni siano fornite in base ad un obbligo di legge. La deduzione per

persona bisognosa a carico può essere richiesta per bambini, e parenti, nonché

per figli adottivi, amici ed ex impiegati. La deduzione per persona bisognosa a

carico deve essere concessa a tutti i contribuenti che sostengono una persona

che soddisfa i requisiti posti dalla legge (Baumgartner/Eichenberger,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea

2022, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 859 s.).

La deduzione può essere

richiesta per ogni persona bisognosa a carico.

Nel caso in cui, in un

anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione

sociale decade.

La

deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa

oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al

proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente

dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad

esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a

persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non

conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o

nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di

sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona

bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento

di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere

gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento

compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei

contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non

costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv. 1 lit.

b LIFD.

L'esigenza

di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri

oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto

il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così

come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione

per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale

o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC

n. 30, n. 11).

2.5

Per quanto concerne

l’onere della prova, spetta al contribuente dimostrare che la persona bisognosa

a carico non è in grado di lavorare o ha una capacità di guadagno limitata e

che ha bisogno di sostegno. Di norma, sono necessarie prove documentali. Il

contribuente deve ottenere le prove relative alla persona sostenuta. Non è

possibile delegare questo compito all'autorità di tassazione. L'autorità di

tassazione si limiterà a verificare le prove presentate (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n.

31a ad art. 35 LIFD, p. 860).

3.

3.1.

Occorre anzitutto

verificare se __________, che vive nella medesima economia domestica dei

genitori, adempiva, nel periodo fiscale 2019, il requisito della totale o

parziale incapacità di esercitare un’attività lucrativa.

3.2

Come visto, la figlia dei

contribuenti, nel 2019 è stata impiegata a tempo parziale quale addetta alle

pulizie presso la__________, azienda attiva nel mondo dei servizi come anche

presso la __________.

Con il reclamo del 24

ottobre 2022 i contribuenti hanno chiesto - per la prima volta - la deduzione

in discussione (infatti nella dichiarazione d’imposta non era stata fatta

valere). La richiesta di deduzione per persona bisognosa a carico è stata

motivata unicamente con il fatto che quest’ultima aveva avuto un reddito netto

pari a fr. 2'600.- e una sostanza di fr. 2'000.-.

3.3

Solo in sede ricorsuale,

gli insorgenti, patrocinati dall’avv. __________, hanno indicato che __________

nel 2019 non era stata in grado di esercitare un’attività lucrativa in maniera

superiore a quella prestata, a causa della sua disabilità, che avrebbe

comportato una capacità lavorativa parziale. L’incapacità lavorativa sarebbe

provata da una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità, inoltrata

il 4.7.2022, nella quale il danno alla salute, che non permetterebbe l’esercizio

di un’attività professionale è così descritto: “(…) Diagnosi ADHD e/o qualcosa

di simile (borderline) dall’infanzia”. La diagnosi in questione è

confermata da una relazione della dr.ssa __________, Psicologa Psicodiagnosta,

del 5.3.2022.

A seguito dello scritto

inviato al patrocinatore dei contribuenti, in relazione allo stato della

pratica AI, l’avv. __________, il 13.5.2023, ha indicato che non era stata

ancora pronunciata una decisione dell’AI, ma che l’Ufficio AI stava valutando “(…)

un’eventuale misura di reinserimento socioprofessionale”.

3.4

I

ricorrenti non spiegano per quali ragioni la richiesta AI è stata inoltrata

unicamente nel 2022. Nella lettera allegata al ricorso, __________ descrive la

sua situazione di salute e le implicazioni lavorative. In particolare sostiene

quanto segue:

“Per tenermi occupata i miei genitori mi hanno mandata

in __________ per imparare il tedesco e nella speranza che questa esperienza mi

aiutasse a maturare e “crescere”. (…). Con l’aiuto di una amica loro, ho potuto

iniziare, dopo la scuola in Germania, uno stage di 3 mesi in cucina

all’Ospedale “. Speravo di poter fare là poi un apprendistato, ma purtroppo non

potevo rimanere. (…). Sono riuscita a trovare dopo un apprendistato come cuoco

in un ristorante italiano a __________ ed ero piena di speranza. (…). Quando lo

chef mi ha urlato che avrebbe preferito lavorare da solo piuttosto che con me,

ho lasciato anche quell’apprendistato. Tornata a casa a __________, i miei

genitori hanno cercato di tenermi occupata con un corso di lingua alla __________

e un corso di matematica. Tramite una collega ho poi trovato un piccolo lavoro

part – time alla __________, e questo lavoro svolgo ancora oggi. Un livello di

occupazione di circa il 17% purtroppo non mi permette di mantenermi senza il

supporto dei miei genitori. Solo quando sono stata mentalmente devastata,

sofferente di depressione, ero disposta a vedere uno psicologo di mia

iniziativa (…), in seguito su consiglio dei miei genitori, di iniziare fare il

test dell’ADHD che risultava positivo”.

3.5

Dagli atti a disposizione

non risulta pertanto che, nel periodo fiscale 2019, la figlia degli insorgenti avesse

una conclamata incapacità lavorativa. La relazione della psicologa e la

richiesta di prestaziono dell’AI risalgono al 2022 e la diagnosi si riferisce “allo

stato attuale” ossia al momento del test. Non è pertanto comprovata

un’effettiva incapacità lavorativa.

Nel 2019, la contribuente

ha lavorato per due datori di lavoro. I ricorrenti non spiegano né documentamo

per quale motivo ella, nel 2019, non ha trovato un’occupazione ad un grado

superiore, rispettivamente presso un altro datore di lavoro, né se si sia

attivata ad una ricerca di impiego. Inoltre, non è dato sapere per quali

ragioni la figlia dei contribuenti, non abbia proceduto, già nel 2019, ad inoltrare

una richiesta di AI, tanto più che sostengono che soffrirebbe di un “disturbo

da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)” sin dall’infanzia. Fatto sta

che, per il periodo fiscale 2019, i ricorrenti non hanno trasmesso alcuna

documentazione medica inerente lo stato di salute della figlia __________,

venendo meno in tal modo all’onere della prova a loro carico (sentenza della

Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Basilea Città del 17

settembre 2009, in BStPra 1/2012, p. 38).

Ora, la persona che

rinuncia, liberamente e senza un motivo imperativo, all’ottenimento di un

reddito sufficiente non è in una situazione di bisogno (Jaques, in: Noël /Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 38 ad art. 35 LIFD). Per contro,

l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto

(Richner/Frei/Kaufamm/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 72 ad art. 35).

3.6

I ricorrenti non hanno

pertanto apportato la prova della totale o perlomeno parziale incapacità di

esercitare un’attività lucrativa della figlia nel periodo fiscale litigioso.

4.

4.1.

A ciò si aggiunge anche

che la ricorrente vive nella stessa economia domestica dei genitori.

4.2

Un ulteriore requisito per

la deduzione è che il mantenimento avvenga a titolo gratuito (sentenza del

Tribunale federale 2C_216/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.4 e giurisprudenza

citata). Non rappresentano degli aiuti (in mancanza di gratuità) le prestazioni

di mantenimento (vitto ed alloggio) accordati ad una persona che vive con il

contribuente e fornisce una controprestazione, ad esempio aiutando nelle

faccende domestiche (Jaques, op.

cit., n. 43 ad art. 35 LIFD).

4.3

Ora, se è vero che nel

gravame non si specifica se la figlia __________ aiuti concretamente nelle

usuali faccende domestiche i genitori, ciò tuttavia appare più che verosimile,

visto che nel 2019 (a 25 anni) aveva un lavoro part time quale addetta

alle pulizie, mentre entrambi i genitori lavoravano a tempo pieno.

Anche per questa ragione,

la decisione impugnata appare legittima.

5.

5.1.

Indipendentemente dai

motivi fin qui considerati, la deduzione non potrebbe comunque essere accolta

anche per il semplice fatto che i ricorrenti non hanno comprovato l’ampiezza

del loro sostentamento. Già solo per tale ragione, la deduzione per persona

bisognosa a carico non può essere riconosciuta.

5.2

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1

in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto

concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure

documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016;

BStPra 1/2012, pag. 37).

Per quanto attiene ai

requisiti della prova dei versamenti corrisposti nell’ambito della deduzione

per persona bisognosa a carico, gli stessi devono essere rigorosamente

applicati (BStPra 1/2012, p. 38). Come visto la prova incombe al contribuente

anche per quanto attiene all’ampiezza dei versamenti corrisposti (Locher, Kommentar DBG, 2a

ed., n. 52 ad art. 35 LIFD).

5.3

Nel reclamo del 26 ottobre

2022.

i ricorrenti avevano definita non necessaria la prova tramite giustificativi

di quanto speso per il sostentamento della figlia. Ciò non è tuttavia

compatibile con la legge e la giurisprudenza in materia.

6.

Il ricorso è

respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico dei

contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: