80.2023.67
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, periodicità, deduzione spese sostenute in 18 mesi, annullamento della decisione
10 novembre 2023Italiano17 min
fiscale 2021, lavoravano entrambi nella Svizzera interna, il marito a __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.67
80.2023.68
Lugano
10 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 aprile 2023 contro la decisione del 15 marzo 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. __________,
coniugati, sono domiciliati nel Comune di __________. Nel corso del periodo
fiscale 2021, lavoravano entrambi nella Svizzera interna, il marito a __________,
per __________, la moglie a __________ per la “__________. Sono proprietari di
due immobili: uno in Ticino a __________, l’altro nel Canton Berna a __________.
Nell dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021, i contribuenti chiedevano in deduzione fr. 15'321.- a titolo di “spese
di gestione e manutenzione immobili”.
B. Con decisione del
25.1.2023, l’Ufficio di tassazione di __________ (in seguito UT) notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 103'100.- per l’IC ed in fr. 110'900.- per l’IFD e il reddito
determinante per l’aliquota, ai fini del calcolo dell’IC, in fr. 107'300.-. La
sostanza imponibile ammontava a fr. 150'000.- e quella determinante per l’aliquota
a fr. 214'000.-.
Rispetto
ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva riconosciuto, a titolo di “spese
di gestione e manutenzione immobili”, unicamente l’importo di fr. 3'113.- con
la seguente motivazione: “Deduzione ammessa
nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più
di 10 anni”.
C. Con reclamo
8/14.2.2023 i coniugi __________ insorgevano contro la decisione di tassazione
IC/IFD 2021, lamentando il mancato riconoscimento di tutte le spese di
manutenzione richieste in deduzione. Presentavano, a sostegno della loro tesi,
il “conteggio delle spese condominiali” al “__________”, di fr. 6'768.29
per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020 e di fr. 8'553.10 per il periodo
dal 01.07.2020 al 31.12.2021. A tali importi si aggiungevano quanto da loro
versato al fondo di rinnovamento per il 2020-2021 (pari a fr. 1’884.80), nonché
un’ulteriore spesa sostenuta per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021 pari a fr.
3'252.80.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 15.3.2023, l’UT riconosceva la deduzione per “spese
di gestione e di manutenzione immobiliare” pari a fr. 7'553.- ed aggiungeva ai
redditi l’importo di fr. 2'180.- a titolo di “affitti incassati”.
Il reddito
imponibile veniva pertanto accertato, per l’IC in fr. 100'800.- (in fr.
105'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 108'700.-.
A motivazione della decisione s’indicava quanto segue:
Per un’abitazione in uso proprio al contribuente
ossia in caso d’imposizione del mero valore locativo, possono essere dedotte le
spese di manutenzione (ad eccezione di quelle correnti e annue del giardino,
siccome di gestione), l’imposta immobiliare comunale e i premi delle
assicurazioni degli stabili (non quelli concernenti l’economia domestica, l’RC
privata e il mobilio). È pure deducibile la quota annua versata al fondo di
rinnovamento di un condominio. Le spese di gestione non sono invece deducibili.
Fra le altre, sono spese non deducibili le spese per l’acqua potabile; di tasse
di canalizzazione, depurazione, spazzatura e fognatura; per la manutenzione, la
pulizia e il riordino annui correnti del giardino (come le spese di taglio,
irrigazione e concimazione del prato, di potatura di siepi e arbusti, di
pulizia delle aiuole, per i trattamenti fitosanitari, ecc.); di elettricità e
illuminazione; per la produzione dell’acqua calda sanitaria; per il
riscaldamento; di revisione, pulizia, i prodotti chimici, per la pulizia dei
filtri e dell’acqua, per il controllo pH e per la vuotatura e riempimento
(preparazione all’inverno e messa in funzione all’inizio della bella stagione)
della piscina; di spazzacamino; di disinfezione e disinfestazione; di servizio
portineria e custodia; di sgombero neve.
Secondo
la nuova prassi adottata dalla Divisione delle contribuzioni, le spese di
amministrazione di un condominio sono invece da dedurre limitatamente alla
porzione di ½. Infatti l’amministrazione di un condominio, oltre a gestire
correntemente il condominio per conto dei proprietari (spese di gestione non
deducibili), deve anche garantirne e coordinarne la manutenzione (i cui costi
sono deducibili) e a procedere alla riscossione del versamento annuo del fondo
di rinnovamento (costo deducibile). Per tale ragione, almeno parzialmente le
spese di amministrazione di un condominio possono direttamente essere collegate
alla sua manutenzione. Per quanto attiene alle spese degli abbonamenti di
controllo, servizio e manutenzione di impianti (bruciatore, ascensore ecc.) si
deve rilevare che tali abbonamenti includano anche prestazioni di manutenzione
vera e propria degli impianti. Da qui la decisione di ammettere le spese degli
abbonamenti nella misura schematica di ½ anche nel caso si tratti
dell’abitazione (primaria o secondaria) in uso al contribuente, per la quale è
da imporre il valore locativo. Dalla lettura del conteggio spese condominiali
1.7.2020 – 31.12.2021, risultano ricavi da affitti per 35'823.21 franchi. La
quota di 2'179.90 franchi di contribuenti costituisce un reddito imponibile da
locazione a terzi giusta gli articoli 20 LT e 21 LIFD. Le spese effettive di
manutenzione, di premi delle assicurazioni stabili e di versamento annuo al
fondo di rinnovamento dell’appartamento dei contribuenti e di 1/15
dell’appartamento 21 sono le seguenti (dopo esclusione delle spese di gestione
non deducibili):
-
Manutenzione generale, 1'507.65
franchi;
-
Assicurazioni, 539.70;
-
Amministrazione (1/2), 368.35
franchi;
-
Spese diverse, 543.75;
-
Abbonamenti (1/2), 844.40 franchi;
-
Versamento annuo fondo di
rinnovamento, 1’884.80 franchi;
-
Imposta immobiliare, comunale,
168.- franchi;
per un totale di 5'856.65 franchi.
A
questo importo sono da aggiungere per la quota di 1/15 le spese di gestione
dell’appartamento 21, che assommano a poco meno di 400.- franchi. La deduzione
delle spese effettive è pertanto ammessa per fr. 6'256.65”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ impugnano la
decisione su reclamo IC/IFD 2021. Lamentano il fatto che, se da una parte l’UT
ha ricalcolato le spese di manutenzione, tuttavia ha aggiunto nei redditi
l’affitto del custode per fr. 2'180.- (peraltro calcolato su un lasso temporale
di 18 mesi). Chiedono pertanto che le spese di manutenzione vengano nuovamente
passate in rassegna da un “funzionario esperto”. Si domandano inoltre
per quali ragioni non sono state riconosciute le deduzioni per i pasti serali
relativi al soggiorno a __________.
F. Con osservazioni 19/21.4.2023,
l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata. L’UT ricorda preliminarmente
che la chiusura dei costi condominiali effettuata nel 2021 comprende il periodo
dal 1.7.2020 al 31.12.2021. A riduzione delle spese condominiali per il 2021
sono stati “(…) conteggiati a favore dei contribuenti ricavi da affitti
(appartamento portinaio) per il medesimo periodo per 68/1000 di 35'853.21,
ossia per 2'179.90 franchi. Per ragioni di praticabilità si è optato per
ammettere in deduzione nelle tassazioni 2021 le spese condominiali secondo la
chiusura dei conti effettuata per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021”. L’UT
specifica che le spese generali condominiali 2021 da dedurre per il periodo
1.7.2020 – 31.12.2021, senza la riduzione dei ricavi da affitti, sono quelle
listate nel “conteggio spese condominiali”, ossia: manutenzione
generale, 1'507.65 franchi; assicurazioni, fr. 539.70; amministrazione (1/2),
368.35 franchi, spese diverse (fr. 543.75), abbonamenti (1/2), 844.40 franchi”.
L’autorità fiscale spiega che i ricavi da affitti erano stati posti in
deduzione dalle spese condominiali complessive a carico dei contribuenti. Le
base di calcolo per determinare le spese di manutenzione era il conteggio spese
condominiali dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Anche l’imposizione della quota dei
ricavi dall’affitto, nonché la deduzione del versamento annuo al fondo di
rinnovamento sono state eseguite per lo stesso periodo.
Diritto
1. I contribuenti
lamentano un errato accertamento delle spese di manutenzione da parte dell’UT e
contestano il mancato riconoscimento – a titolo di spese professionali – della
deduzione per pasto fuori casa serale.
I. Spese di manutenzione
2. 2.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non
disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione (la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la
volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1°
gennaio 2010, come risulta dalla Circolare n. 7/2023 del mese di aprile 2023).
2.2.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986
in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983
in re A.D.R.).
2.3.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per
l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione
complessiva ammonta:
·
al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo)
se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
·
al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo)
se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT;
RL 640.110]; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
del 24 agosto 1992).
3. 3.1.
Nel caso della proprietà
per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell’immobile sono sopportati da
persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile che sono
riservate all’uso esclusivo di singoli condomini oppure di parti comuni.
Le spese per riparazioni
e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano direttamente sul
singolo comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che
invece riguardano parti ed impianti comuni (per esempio il rinnovo della
facciata o del tetto, i lavori all’impianto di riscaldamento ecc.) sono di
solito finanziate mediante versamenti annuali al cosiddetto fondo di rinnovazione
(art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC).
I versamenti al fondo di
rinnovamento rientrano, di regola, nel novero dei costi di manutenzione
deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché siano
irrevocabilmente sottratti ai condomini e possano essere impiegati solo per
futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/ Steinmann, op. cit., n. 6 ad
art. 32 LIFD, p. 121; CDT n. 80.97.86 dell’8 ottobre 1997 consid. 5.6.2.;
inoltre Circolare n. 7/2010 cit., cifra 2.1).
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, è la stessa ordinanza del 24 agosto 1992 dell’AFC
sui costi di immobili (RS 642.116.2) ad affermare che sono deducibili quali
spese di manutenzione i versamenti al fondo di riparazione
o di rinnovazione di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi
sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione
degli impianti in comune (art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2).
3.2.
3.2.1.
I ricorrenti, proprietari,
per metà ciascuno, della PPP __________, contestano il calcolo delle spese di
manutenzione riconosciute in deduzione da parte dell’UT. Sostengono poi che,
nei redditi relativi al 2021, la loro quota parte dell’affitto percepito
dall’appartamento in uso al custode comprenda 18 mensilità. L’UT, nelle proprie
osservazioni indica che, se è vero che il reddito in questione è stato
stabilito su 18 mesi, anche le spese richieste in deduzione dai contribuenti
ricoprono lo stesso arco temporale.
Si tratta pertanto –
preliminarmente – di verificare se sia o meno stato violato il principio della
periodicità.
3.2.2.
Secondo il principio della
periodicità dell’imposta sul reddito, l’imposta dovuta per un dato periodo
fiscale si calcola sulla base del reddito realizzato e delle relative spese di
quel periodo. Tale principio implica che venga attribuito un reddito al periodo
fiscale durante il corso del quale è stato realizzato. L’attribuzione di un
reddito ad un periodo fiscale si effettua secondo il principio della
realizzazione (sentenza TF 2C_784/2017 dell’8.3.2017 consid. 7.4.). Per periodo
fiscale viene inteso l’anno civile (art. 40 cpv. 1 LIFD; art. 50 cpv. 2 LT).
Nell’ambito della sostanza
immobiliare, i costi legati alla realizzazione del reddito da locazione o del
valore locativo devono essere considerati come deduzioni organiche (sentenza TF
2C_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD).
3.3.
Ora, tornando al caso che
qui ci occupa, il valore locativo dell’immobile sito nel Comune di __________ è
stato stabilito per il periodo fiscale 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021). Tuttavia
alcune delle spese richieste in deduzione – ed in parte anche accettate dall’UT
– si riferiscono ad un lasso di tempo più lungo: in effetti il conteggio delle
spese condominiali (“Kostenabrechnung”) è stato stabilito su 18 mesi,
dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Anche la pigione corrisposta dal custode (a tutti i
proprietari della PPP) è stata calcolata su 18 mesi, come peraltro rilevato degli
stessi contribuenti.
Ne consegue che il calcolo
del reddito imponibile non è conforme al principio di periodicità: l’ammontare
generale delle deduzioni riconosciute non si riferisce allo stesso lasso di
tempo per il quale è stato determinato il reddito imponibile (il valore
locativo) generato dall’immobile. Ne risulta un ammontare della deduzione più
importante rispetto a quella calcolata su un arco temporale di 12 mesi.
La decisione impugnata
deve conseguentemente essere annullata e le spese di manutenzione devono essere
ricalcolate, in maniera tale da essere correlate al valore locativo per il
2021. La stessa conclusione si impone anche per la determinazione della quota
parte della pigione del custode per il 2021.
Considerandi
II. Spese professionali
4.
4.1.
I contribuenti lamentano
inoltre il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe concesso loro – durante il
soggiorno settimanale a __________ – le deduzioni per il pasto fuori casa (inteso
quello serale).
4.2
Secondo gli articoli 25 cpv.
1.
LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come
pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle
di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato
il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
4.3
Le
stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2021 è del 2 dicembre 2020),
segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5,
6.
e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 del
decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al
conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E
contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le
spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità
diretta con il conseguimento del relativo reddito.
4.4
4.4.1
Per quanto concerne le
spese supplementari per doppia economia domestica, l’art. 4 cpv. 1 del Decreto specifica
che sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle
causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole
distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte
dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio.
4.4.2
L’art. 4 cpv. 2 del
Decreto stabilisce che la deduzione è stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa: 15 franchi il giorno o 3’200 franchi l’anno se i pasti a
mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni
pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o
6’400 franchi l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
L’art. 4 cpv. 3 del
Decreto indica che se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un
monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il
pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha
alcuna spesa supplementare.
4.5
4.5.1
Dalla disamina della
dichiarazione fiscale presentata dai contribuenti, ed in particolare dal Modulo
4.
(Spese professionali del contribuente) emerge quanto segue.
Il marito ha fatto valere
(ed ottenuto in deduzione da parte dell’UT) spese professionali per complessivi
fr. 13'450.-. Vi rientrano anzitutto costi di trasporto per fr. 7'750.- (fr.
3'550.- da __________ e fr. 4'200.- da __________). Ha inoltre richiesto fr.
3'200.- a titolo di “spese supplementari per doppia economia domestica”,
nonché fr. 2'500.- quale forfait per “altre spese professionali”.
La moglie (impiegata a
tempo parziale) ha fatto valere (ed ottenuto in deduzione da parte dell’UT) c
spese professionali per complessivi fr. 10'338.-. I costi di trasporto ammontano
a fr. 6'238.- (fr. 3'550.- da __________ nonché fr. 2'688.- da __________). La
contribuente ha poi richiesto in deduzione fr. 1'600.- a titolo di “spese
supplementari per doppia economia domestica” nonché fr. 2'500.- quale
forfait per “altre spese professionali”.
4.5.2
Ora, dalla documentazione
agli atti risulta che i contribuenti sono proprietari di un __________ (Modulo
7). Lo stesso non risulta essere privo di cucina e non si comprende perché i contribuenti
dovrebbero sostenere spese supplementari per i pasti serali. Si ricorda inoltre
che la moglie lavora a tempo parziale. Sicché non vi è spazio per ottenere un’ulteriore
deduzione per il pasto serale.
5.
In conclusione, la
decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 15.3.2023 è annullata e gli atti sono
ritornati all’UT affinché determini, con l’ausilio dei contribuenti,
l’ammontare delle spese di manutenzione dell’immobile. Per il resto il ricorso
è respinto.
Le spese sono poste a
carico dei contribuenti in proporzione della loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne le spese di manutenzione dell’immobile di __________ e
il reddito dell’appartamento del custode, la decisione su reclamo del 15.3.2023
è annullata e gli atti sono ritornati all’UT per nuova decisione.
1.2. Per il
resto il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di ½ (fr. 400.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: