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Decisione

80.2023.70

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale nel Canton Uri, né infrastrutture né personale, ricavi provenienti da società figlia con sede in Ticino

10 ottobre 2023Italiano27 min

partecipare ad altre società. Può concedere finanziamenti alle partecipate, esercitare

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.70

80.2023.71

Lugano

10 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 aprile 2023 contro la decisione del 14 marzo 2023 in materia di assoggettamento

alle imposte cantonali 2021.

Fatti

Fatti

A. La __________ è una

società cui scopo è la partecipazione a società finanziarie, industriali,

commerciali ed immobiliari in Svizzera ed all’estero. La società può

acquistare, gestire e vendere azioni o quote di società in accomandita e

partecipare ad altre società. Può concedere finanziamenti alle partecipate, esercitare

il controllo ed il coordinamento delle attività svolte dalle consociate e

qualsiasi altra attività connessa con lo scopo sociale (www.zefix.ch,

sito consultato il 26.9.2023).

La società, iscritta a

Registro di commercio il 29.7.2010, ha avuto la propria sede, sino al 23.4.2018,

a __________ in __________. Da questa data in poi, la sede è stata trasferita

nel Canton Uri: dapprima in __________ ed in seguito, ossia dal 2.12.2019, in __________,

sempre ad __________. Presidente del Cda, sino al 19.4.2022 (ed in seguito Vice

Presidente), era __________, domiciliato a __________, a cui è subentrato, in

veste di presidente, __________, cittadino italiano domiciliato a __________.

All’interno del Cda, nel 2021, sedevano anche __________, cittadino italiano,

residente a __________, __________, residente a __________, __________ __________,

cittadino italiano residente a __________ (__________).

.

B. Con decisione

pregiudiziale di assoggettamento del 7.12.2022, l’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’assoggettamento illimitato

alle imposte della RI 1 a decorrere dal periodo fiscale 2021. In particolare

l’autorità fiscale indicava che, in ambito intercantonale e sulla base della

giurisprudenza in materia di doppia imposizione del Tribunale federale, il

domicilio fiscale di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che

viene designato quale sede negli statuti. Tuttavia, nel caso in cui al luogo di

ubicazione della sede non vi sia né direzione né amministrazione, di modo che

la sede assume unicamente un’importanza formale, diventa determinante il luogo

dell’amministrazione effettiva. Secondo l’autorità fiscale ticinese, nel caso

della __________, appariva evidente che la sede statutaria della società in __________

fosse puramente formale. Secondo il fisco ticinese “l’amministrazione e

direzione effettiva possono essere esercitate solo dal signor __________,

vicepresidente con firma individuale, oppure dagli altri membri con firma

collettiva, ugualmente domiciliati in Ticino”. Nessun organo societario era

pertanto domiciliato nel Canton Uri.

C. Con reclamo 5.1.2023,

la __________, rappresentata dalla __________, insorgeva contro la decisione

pregiudiziale di assoggettamento. L’insorgente spiegava di aver spostato la sua

sede nel __________ “(…) non solo per motivi fiscali”, in quanto “le

persone ad essa legate avevano anche la loro residenza principale nel Canton

Uri o erano soggette a imposta senza limitazioni nel Canton Uri, prima di

trasferirsi nel Canton Ticino”. L’amministrazione effettiva si sarebbe

svolta interamente ad __________ e le persone legate alla società avrebbero

ancora avuto interazioni con il Canton Uri, avrebbero lavorato, almeno in

misura parziale, e avrebbero detenuto delle proprietà. La reclamante argomentava

inoltre, che, trattandosi di una holding sarebbe stata libera di determinare la

propria sede.

D.

a.

Con

scritto del 1.2.2023, l’UTPG si rivolgeva alla __________ chiedendo la

trasmissione della seguente documentazione, entro il 16.2.2023:

·

Copia conto annuale 2021 e 2022

(quest’ultimo anche in bozza);

·

Dettaglio conto “affitti”,

allegando la copia del contratto di locazione e dettaglio spese accessorie anno

2021 e 2022;

·

Dettaglio conto “spese

amministrative” o denominazione simile, allegando la copia delle fatture, anno

2021 e 2022;

·

Copia mandato sottoscritto con la __________,

allegando tutte le fatture ricevute da quest’ultima anno 2021 e 2022;

·

Copia certificato di salario anno

2021 e 2022 del signor __________;

·

Dettaglio dei compensi o

emolumenti pagati al signor __________ e ad altre persone, allegando i

giustificativi, anno 2021 e 2022;

·

Copia estratti conto bancari o

postali dal 01.01 al 31.12.2021 e dal 01.01. al 31.12.2022;

·

Qualsiasi altra documentazione a

comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.

La reclamante veniva

inoltre avvertita del fatto che, nel caso di mancato invio di tutta la

documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato respinto.

b.

Con scritto del 16/17.2.2023,

la contribuente, sempre per il tramite della rappresentante, trasmetteva i

bilanci societari per il 2020 ed il 2021. Per quanto concerneva il 2022

indicava che la contabilità era ancora in fase di allestimento. Allegava inoltre

il certificato di salario di __________ nonché tutta la documentazione fiscale

privata di quest’ultimo, dal 2018 e sino al suo rientro in Ticino. Inoltrava parimenti

il contratto di locazione sottoscritto e gli estratti conto degli affitti e dei

salari per il 2021.

Si aggiungeva inoltre: “Vorrei

inoltre precisare che la contabilità non comprende le spese, le altre

prestazioni monetarie (salari), i costi amministrativi, ecc.. Lo stipendio del

signor __________ è stato approvato. Inoltre, sono stati contabilizzati solo i

costi di contabilità e di revisione contabile. Inoltre noto che il signor __________

e la signora __________ risiedevano o risiedono tuttora nel __________ di __________

e si sono trasferiti in __________ nel 2021! (…)”

c.

Con e-mail del 20.2.2023,

l’UTPG comunicava alla rappresentante della reclamante che la documentazione

ricevuta era incompleta. Oltre a richiedere gli atti mancanti, il fisco

rilevava che, dopo aver preso visione del conto annuale, nonostante la società

venisse indicata come “holding” la stessa risultava eseguire delle

prestazioni. Motivo per il quale chiedeva la trasmissione del conto “Dienstleistungsertrag”

allegando copia delle fatture per gli anni 2021 e 2022. Veniva concesso un

ultimo termine fino al 10.3.2023.

d.

Con e-mail di risposta del

10.3.2023, la reclamante prendeva posizione in relazione a quanto richiesto da

parte dell’UTPG, affermando che “Spesen sind keine vorhanden, da es sich um

eine Holding handelt und auch mit der kant. Steuerverwaltung Uri so besprochen

wurde”, ossia che non vi erano spese/costi siccome la società era una

holding. La questione era stata peraltro discussa con il fisco urano.

E. Con decisione del 14.3.2023,

l’UTPG respingeva il gravame dell’insorgente. In particolare, secondo

l’autorità fiscale ticinese, dalla compulsazione degli atti, appariva in

maniera chiara che l’amministrazione effettiva della __________ fosse in

Ticino. __________, unico membro del Cda domiciliato in Svizzera e con diritto

di firma individuale, risiedeva a __________. La sede di __________ sarebbe

stata fittizia: in particolare, la contribuente aveva eletto la propria sede

statutaria presso la __________. All’indirizzo precedente, ossia quello in __________

era stato sottoscritto un contratto di sublocazione, dal 1.2.2018. L’affitto

pattuito era di fr. 1'800.- annui. Dal 29.11.2019 la sede era stata trasferita

in __________, senza che fosse stato sottoscritto un nuovo contratto di

subaffitto. Secondo l’autorità fiscale ticinese, l’affitto concordato di fr.

150.- mensile “(…) appare decisamente fuori mercato per un contratto di

natura commerciale”, mentre “appare congruo per una domiciliazione”.

Il fisco ticinese sottolineava a tale riguardo che la “sede della società

segue perfettamente a livello temporale quella della fiduciaria”. Motivo

per il quale secondo l’UTPG nel Canton Uri non vi sarebbe stata alcuna

infrastruttura strettamente connessa con l’attività statutaria della società,

ma vi si sarebbero trovati solo gli uffici della Fiduciaria __________. La

corrispondenza indirizzata alla reclamante sarebbe stata ritirata dalla

Fiduciaria. Alla sede formale non sarebbe stato pertanto presente alcun

personale.

L’amministrazione

effettiva sarebbe stata per contro svolta da __________, il quale risultava

essere l’unico dipendente della società, oltre ad essere presidente della

società __________ con sede a __________. Quest’ultima società avrebbe versato

alla contribuente delle “Provision of services” sul conto bancario

presso la sede di __________ a __________. La __________ non avrebbe annoverato

inoltre alcun cliente nel Canton Uri, unico cliente essendo la __________ con

sede a __________, la quale era “detenuta al 100% dalla reclamante”.

L’UTPG rilevava infine che

la residenza secondaria di __________ non aveva alcuna influenza sulla

determinazione del luogo dell’amministrazione effettiva.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentata dalla __________,

contesta la decisione dopo reclamo.

Secondo l’insorgente,

l’attività imprenditoriale sarebbe limitata a “poche ore all’anno”. La

maggior parte dell’attività amministrativa sarebbe svolta ad __________,

comprese le riunioni con il servizio contabile (attività svolta dalla __________)

e le assemblee generali. Secondo la ricorrente “grazie alla tecnologia

internet, le attività relative alla negoziazione di titoli possono venire

svolte dai membri del consiglio di amministrazione da qualsiasi parte del

mondo!”.

Aggiunge inoltre che presidente

del Consiglio di amministrazione non sarebbe __________, bensì __________,

residente in __________.

La contribuente contesta

che la sede della società sia fittizia e sostiene che __________ avesse il

proprio domicilio nel Canton __________, ad __________, e fosse illimitatamente

imponibile nel Canton Uri.

Per quanto concerne la

questione del canone di locazione, ritenuto troppo esiguo da parte dell’autorità

fiscale, la ricorrente definisce tale affermazione non “comprensibile”,

ritenuto come l’autorità fiscale non abbia effettuato alcuna visita in loco né abbia

raccolto ulteriori informazioni. Le attività commerciali sarebbero limitate a

poche ore all’anno, ciò che “(…) è stat[o] tenut[o] in considerazione anche

alla fissazione del canone di locazione. Il contratto di locazione non è stato

rinnovato in quanto i contratti di locazione hanno validità anche se conclusi

in forma orale (…)”. I pagamenti del canone di locazione sarebbero

continuati in maniera regolare.

La ricorrente riconosce di

non avere ulteriori collaboratori e che la corrispondenza viene ritirata dalla

società fiduciaria. L’intera amministrazione verrebbe svolta ad __________,

motivo per il quale la fiduciaria deve poter “(…) accedere tempestivamente a

tutti i documenti giustificativi. Si tratta nel presente caso di un servizio

nella normale sfera d’attività di una società fiduciaria”.

La ricorrente aggiunge poi

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per valutare dove una

società ha la sua effettiva sede legale, non sarebbe determinante dove si

trovano “(…) l’indirizzo dei conti bancari o delle banche stesse”.

Siccome l’attività

societaria sarebbe limitata a poche ore all’anno, la __________ non avrebbe

altri oneri o spese. Il reddito principale consisterebbe in proventi da

dividendi e da partecipazioni. L’insorgente deterrebbe, oltre alla

partecipazione nella __________, ulteriori partecipazioni a __________ e in __________

che “(…) parimenti distribuiscono dividendi”.

G. Con osservazioni

26/27.4.2023, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Secondo il

fisco ticinese, l’amministrazione effettiva della società sarebbe svolta in

Ticino da __________ domiciliato a __________, il quale risulta peraltro essere

unico dipendente ed azionista della società.

L’autorità fiscale

ribadisce che la sede legale ad Uri appare fittizia. In particolare, la sede ad

Uri corrisponderebbe all’indirizzo della sede della Fiduciaria. Presso

quest’ultima risulterebbero peraltro domiciliate ben 8 società, “(…) alcune

con l’indicazione c/o, altre, come la ricorrente, senza”. Secondo l’UTPG,

in assenza della menzione c/o, in base all’art. 117 cpv. 4 ORC sarebbe

necessaria la presentazione del contratto di locazione, cosa che, per quanto

attiene all’indirizzo di __________ ad __________ non si sarebbe verificata. Secondo

l’UTPG sarebbe inoltre inusuale, in ambito commerciale, non sottoscrivere un

nuovo contratto nel caso di cambiamento di sede. Il canone di locazione sarebbe

peraltro troppo esiguo per un contratto di natura commerciale. L’importo

versato farebbe pensare piuttosto ad una domiciliazione.

Il canone di locazione

risulterebbe invero essere integrato nelle diverse prestazioni fiduciarie

fornite dalla __________ poiché nella fattura del 4 febbraio 2022 l’oggetto è “Akonto

Buchhaltung 2021 (davon Miete 2021 CHF 1'800)”. Risulterebbe quindi

evidente come non si tratti di un vero canone di locazione. La ricorrente non avrebbe

inoltre prodotto, come richiesto, il mandato fiduciario sottoscritto con la

fiduciaria. Presso la sede formale non sarebbe pertanto presente alcuna “wesentliche

Büroinfrastruktur”. __________, essendo unico dipendente ed unico azionista

della società, sarebbe la persona incaricata di prendere le decisioni

strategiche della ricorrente. Nessun compenso risulterebbe essere stato versato

al padre, __________, che risiede in Italia e che non risulta aver mai svolto

un’attività specifica per la società. Stesso discorso, per tutte le altre

persone iscritte a RC: __________, __________, __________ e __________. __________

sarebbe l’unico a percepire uno stipendio dalla ricorrente e sarebbe la persona

che, grazie al diritto di firma individuale, possiede la facoltà di concludere

contratti in nome della società. A lui competerebbe pertanto la direzione

corrente.

Inoltre, nella dichiarazione

d’imposta di __________ __________ per il 2021, quale luogo di lavoro sarebbe

stato indicato __________. Secondo l’autorità fiscale, non si comprenderebbe il

motivo di aver indicato anche __________, se l’amministrazione fiscale

effettiva fosse ad __________.

Inoltre, nel Modulo 4 allegato

alla dichiarazione d’imposta di __________ per il 2021, non sarebbe indicato

alcun costo per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Da ciò si dedurrebbe

che quest’ultimo lavorasse a __________ e non ad __________. L’unico cliente

della __________ sarebbe la società figlia __________, via __________ a __________

(medesimo indirizzo della ricorrente prima di trasferirsi). __________ risulterebbe

essere, presso la __________, presidente con firma collettiva a due.

L’UTPG rileva inoltre che,

sebbene la società insista nell’indicare che le attività commerciali sono

limitate a poche ore all’anno, tuttavia lo stipendio percepito da __________,

pari a fr. 199'047.- lordi risulterebbe oltremodo eccessivo.

Altri elementi, atti a

fondare l’esistenza di una sede fittizia nel Canton Uri, sarebbero il ritiro

della corrispondenza da parte della fiduciaria __________ ed il conto bancario

presso la Banca __________ di __________.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente, costituita

nel luglio 2010, ha avuto la propria sede, sino al 23.4.2018 a __________ 7. Da

tale data in poi la sede è stata trasferita nel Canton Uri: dapprima in __________

ad __________ ed in seguito, ossia dal 2.12.2019 in __________, sempre ad __________.

In virtù della decisione

contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento

illimitato, a far tempo dal periodo fiscale 2021, in considerazione del fatto

che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base

all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone

giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai presupposti

per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche,

l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS

642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario

intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio

fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si

trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a

registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per

il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono

esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si

concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come

domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia

giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede

non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È

determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le

sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der

tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei

den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La

sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è

dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in

ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito

bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e

per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche

Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente

formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno

studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta

ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure

quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i

quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni

commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita

ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2;

sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5,

consid. 2a e 3; Jung,

op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello

scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi

ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito

si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management),

nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa

(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,

ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di

competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16

maggio 2013, consid. 2.2; De

le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 752; Jung,

op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del

Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;

n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata

(sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale

eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica

in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente è una società,

di tipo holding, cui scopo è la partecipazione a società finanziarie,

industriali, commerciali ed immobiliari in Svizzera ed all’estero. La società

può acquistare, gestire e vendere azioni o quote di società in accomandita e

partecipare ad altre società.

2.2

Per determinare dove sia

assoggettata nei rapporti intercantonali una società holding, la giurisprudenza

del Tribunale federale riconosce la sede sociale stabilita dagli statuti solo

se gli atti necessari per raggiungere lo scopo sociale sono svolti in tale

luogo. Il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde al luogo in cui i

titoli sono conservati, i ricavi sono incassati, vengono decisi acquisto e

vendita di titoli, vengono esercitati i diritti degli azionisti, gli

amministratori agiscono, si opera il controllo delle società figlie, si

applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, si tiene la

contabilità, si tengono le sedute del consiglio di amministrazione (cfr. De le Court, op. cit., p. 414 s.; Oberson, Précis de droit fiscal international,

4a ediz., Berna 2014, p. 62 s.). La direzione di una società holding

non comporta pertanto un’attività particolarmente estesa ed è meno appariscente

di quella di un’impresa che esercita attività immediatamente produttiva (Heilinger/Maute, op. cit., p. 754).

Proprio perché l’attività

di una società holding non richiede particolari infrastrutture e personale, per

stabilire dove sia assoggettata alle imposte è determinante il luogo in cui

vengono adottate le decisioni in merito alla gestione delle partecipazioni,

cioè quello in cui operano le persone che decidono (Jaussi/Duss, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di],

Kommentar zum VStG, 2a ediz., Basilea 2012, n. 33j ad art. 9 LIP, p.

459; Oesterhelt/Schreiber, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 29 ad art. 20 LAID, p. 514).

2.3

Dalla verifica del

Registro di commercio, emerge che, per il 2021, organi societari della

ricorrente erano __________ e __________, entrambi residenti a __________ ed

aventi diritto di firma collettiva a due, __________, residente a __________ (__________)

con diritto di firma collettiva a due, nonché __________, residente da maggio

2021.

a __________ (sino a tale data ad __________), abilitato a rappresentare

la contribuente con diritto di firma individuale, nonché unico dipendente ed

azionista. Per contro, alcun organo societario era domiciliato, nel 2021, nel

Canton __________.

2.4

Dall’analisi del bilancio,

ed in particolare degli attivi, si può notare che la contribuente possedeva, al

31.12.2021

un deposito titoli presso __________ (__________) pari a fr.

1'889'289.-. __________ aveva pure dei depositi titoli presso la banca __________

(fr. 650'826.06) e presso la banca __________ (fr. 610'273.70). Gli estratti

conto bancari di quest’ultimi istituti di credito (presso i quali la società

deteneva nel 2021 anche della liquidità) non sono stati presentati. Ora, la Banca

__________ non ha sedi, succursali o agenzie nel Canton __________ (https://www.corner.ch/it/sede-succursali-agenzie/,

sito visualizzato il 28.9.2023).

Per quanto riguarda invece

__________, la contribuente ha presentato l’estratto dei conti bancari dal

quale si rilevano le varie operazioni di compravendita dei titoli, avvenute

tramite la Banca __________ di __________.

Sempre dal bilancio

societario si evince che la __________ deteneva integralmente le quote

societarie della __________ (Svizzera) e della __________ (__________) nonché,

in misura del 20%, della __________).

2.5

2.5.1

Dalla disamina del conto

economico 2021 si evince che la società ha avuto ricavi pari a fr. 135'506.40

da “servizi”, nonché fr. 1'777'500.- da dividendi.

2.5.2

Per quanto concerne le

entrate relative ai “servizi” dall’“Erweiterter Kontoauszug” a pagina 20

si può notare che le prestazioni sono state tutte erogate a favore della

società controllata __________, con sede a __________. Dalle singole fatture

inviate alla __________ si sa unicamente che le prestazioni sono state

conteggiate in virtù di un rapporto contrattuale non meglio specificato (p. es

Invoice Nr. 01/2022) “Provision of services as per contract dated 17.12.2018

for the period (…)”. Il compenso doveva essere versato, entro 15 giorni, su

un conto presso __________ __________ (cfr. anche estratto conto __________

agli atti n. __________).

2.5.3

Per quanto attiene invece

all’importante ricavo di fr. 1'777'500.- lo stesso proviene, nella misura di

1'500'000.-, dalla __________ (__________) e, nella misura di fr. 277'500.-,

dalla __________ (__________).

2.6

2.6.1

Per

ciò che riguarda i costi, l’unico salario versato, pari a fr. 199'047.-, è

quello corrisposto a __________: nel 2021, oltre ad essere l’unico dipendente

ed unico azionista dell’insorgente, egli era altresì Presidente del Cda con

diritto di firma collettivo. Gli altri membri del Cda avevano diritto di firma

a due.

__________, nel 2021, era

peraltro domiciliato con la famiglia a __________. A tal proposito, nelle

proprie osservazioni l’UTPG ha fatto notare che __________, nella propria dichiarazione

d’imposta 2021, ha indicato quale luogo di lavoro __________. L’autorità

fiscale ha sottolineato inoltre che __________ è altresì presidente con diritto

di firma collettiva a due della __________ e, sino al 31.12.2017, era

dipendente di questa società.

2.6.2

Nelle uscite, si

annoverano poi i contributi sociali legati al costo del personale, l’importo di

fr. 1'800.- a titolo di “Miete”, nonché di fr. 14'337.20 a titolo di

costi amministrativi. In tale importo sono compresi fr. 768.60 a titolo di “Büromaterial,

Telefon, Telefax, Porti, Internet” nonché fr. 11'506.40 a titolo di “Buchführungs-

und Beratungsaufwand”. In merito a tale spesa, l’UTPG ha chiesto alla

ricorrente di voler presentare le fatture emesse dalla __________ per gli anni

2020.

e 2021. Dalla disamina, ad esempio, della fattura datata 16.1.2021, si può

notare che viene richiesto un acconto di fr. 2'000.- per la tenuta della

contabilità con la dicitura “Akonto Buchhaltung 2020 (davon Miete 2020 CHF

1'800.00)”.

2.6.3

Per quanto concerne il

costo di locazione, la __________ ha sottoscritto un contratto di sublocazione

con la __________ (sua attuale rappresentante fiscale) per un locale ad uso “Büro”,

ubicato in __________, a far tempo dal 1.2.2018. Il canone di locazione era di

fr. 140.- a cui si aggiungeva l’importo di fr. 10.- a titolo di costi

accessori.

La sede formale della

società è peraltro trasferita, sempre a __________, in __________ dal 2.12.2019,

appena qualche manciata di giorni a seguito del trasferimento, avvenuto il

29.11.2019, della sede della __________ AG al medesimo indirizzo. Di fatto, la

ricorrente, nel Canton __________ è sempre stata domiciliata al medesimo

indirizzo della sua rappresentante fiscale (www.zefix.ch, sito

consultato il 29.9.2023).

Nelle proprie

osservazioni, in merito all’indirizzo della rappresentante fiscale e della

ricorrente, l’UTPG ha indicato come risultino domiciliate presso la fiduciaria “(…)

ben 8 società (…)”.

L’autorità fiscale ha rilevato

inoltre che la posta indirizzata alla società veniva ritirata dalla __________

(cfr. allegato I alle osservazioni UTPG del 26/27.4.2023).

3.

3.1.

Ora, come visto, in

presenza di società “holding”, proprio perché le stesse non richiedono

particolari infrastrutture e personale, determinante è il luogo in cui luogo in

cui vengono adottate le decisioni in merito alla gestione delle partecipazioni,

cioè quello in cui operano le persone che decidono.

3.2

Dalla disamina degli atti,

questa Camera non può che condividere la conclusione dell’Ufficio di tassazione

delle persone giuridiche.

Nel 2021, unico azionista,

dipendente della contribuente, nonché presidente con diritto di firma

individuale era __________, il quale, come visto, era domiciliato con la

famiglia a __________ (dal registro di commercio risulta che sino al 7.5.2021

risiedeva ad __________). Nel Cda, nel 2021, siedevano anche __________, __________

domiciliato allora a __________ (__________), nonché __________, __________ residente

a __________, e __________, residente a __________. Le persone deputate alle

scelte strategiche della società risiedevano, nel 2021, nel Canton Ticino ed

avevano interessi professionali e lavorativi in questo Cantone: __________ e __________

sono attivi anche in seno alla __________, società con sede in via __________ e

detenuta integralmente dalla qui contribuente. Proprio dalla __________ la

contribuente ha percepito, nel 2021, un dividendo di fr. 1'500'000.-, oltre a compensi

per consulenze. Prestazioni, quest’ultime che non possono che essere state

svolte dall’unico dipendente della società, __________.

Gli attivi della società

sono di fatto collocati nel Canton Ticino, in particolare presso Istituti di

credito del Canton Ticino.

3.3

Nessun organo societario o

dipendente risiedeva, nel 2021, nel Canton Uri e nessun attivo risulta

collocato in tale Cantone.

Nel 2021, l’unico legame

della società con il Canton __________ era - di fatto – la domiciliazione (con

servizi annessi, quali tenuta della contabilità e ritiro della corrispondenza)

presso la __________. Tutte le decisioni strategiche venivano, per i motivi

sopra evocati, adottate nel Canton Ticino. La fiduciaria non ha alcun potere

decisionale in seno alla contribuente, mentre lo stesso è esercitato da __________

e dagli altri membri del Cda, che come visto operano in Ticino.

Come giustamente rilevato

dall’UTPG, il recapito ad __________, presso la fiduciaria, dev’essere

considerato un mero recapito bucalettere. Ciò appare peraltro evidente,

considerando sia l’esiguo canone di locazione corrisposto sia il fatto che la

sede legale viene trasferita a dipendenza del cambio di sede della fiduciaria.

È dunque nel Canton Ticino

che, nel 2021, veniva esercitata l’amministrazione effettiva della __________.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 5’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. C Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: