80.2023.73
Procedura: revisione, imposta sulla sostanza, errore nella compilazione dell’elenco titoli, capitale indicato due volte
27 novembre 2023Italiano9 min
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.73
80.2023.74
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 aprile 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione
IC e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 1,
nella dichiarazione d’imposta 2021, indicavano nel modulo 2 (elenco dei titoli
e altri collocamenti di capitali) di essere titolari di un importo di fr.
49'033.– di cui al conto __________ presso __________ e di un ulteriore importo
di fr. 49'033.– di cui al conto IBAN __________ presso Banca __________.
B. Con decisione del 26
ottobre 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito
imponibile complessivo di fr. 180'700.– per l’IC e di fr. 178'500.– per l’IFD.
La sostanza imponibile complessiva veniva accertata in fr. 2'325’000.–, di cui
fr. 1'919'218.– di titoli e capitali. In particolare, l’importo di fr. 49'033.–
di cui sopra era stato conteggiato due volte.
Non impugnata, la
decisione di tassazione passava in giudicato.
C. Con scritto del 30
marzo 2023, RI 1 chiedeva all’UT di correggere la decisione di tassazione 2021
essendosi accorta, in occasione della compilazione della nuova tassazione, di
aver per errore indicato due volte il medesimo importo di fr. 49'033.–.
Con decisione del 6 aprile
2023, l’UT respingeva l’istanza di revisione, argomentando che la revisione di
una tassazione non può essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la
diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in
grado di far valere già nella procedura ordinaria, ritenuto che l’istituto
della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare
già nella procedura di reclamo o di ricorso.
D. Con reclamo del 12
aprile 2023, RI 1 si aggravava contro la decisione dell’UT con la quale era
stata respinta la loro istanza di revisione della tassazione 2021. Postulava
nuovamente la correzione dell’importo di fr. 49'033.– erroneamente riportato
due volte in sede di dichiarazione, osservando che l’errore non sarebbe stato
commesso solo da lei, ma anche dall’UT, che non lo avrebbe notato e corretto.
Con decisione del 14
aprile 2023, il fisco respingeva il gravame, sostenendo che la decisione
contestata si era basata proprio sulle dichiarazioni allestite dal
contribuente, il quale avrebbe dovuto interporre reclamo contro la decisione di
tassazione.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo con la quale è stata negata la della decisione di tassazione IC/IFD
2021, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di revisione e nel
successivo reclamo.
Con scritto del 21 aprile
2023, l’autorità fiscale richiede la conferma delle motivazioni e delle
conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo impugnate, rinunciando a
presentare ulteriori osservazioni e limitandosi a richiamare le motivazioni già
fornite alla contribuente nelle decisioni.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta
di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa
se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame la
ricorrente non misconosce di aver commesso un errore di dichiarazione, tuttavia
adduce quale motivo di revisione che
l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o
doveva conoscere.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di
indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o
mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza
del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta
sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al
momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi
giuridici ordinari.
2.3
Con una recente sentenza
(2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il
ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali,
avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per
l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche
in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una
negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha
rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione
avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della
decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un
reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o
mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano
essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la
distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario
della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la
Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver
omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò
che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state
concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione
ordinari (consid. 2.3.2).
2.4
Ritornando al caso che qui
ci occupa, i contribuenti stessi hanno indicato nel modulo 2 della
dichiarazione d’imposta di detenere titoli e capitali per complessivi fr.
1'919'218.–, riportando due volte l’importo di fr. 49'033.– di cui al conto __________
detenuto presso __________. Tuttavia, firmando la dichiarazione, che
commisurava in fr. 1'919’218.– la sostanza mobiliare in titoli e capitali, i
contribuenti hanno confermato che la stessa era stata compilata “in modo
completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in
tal modo assunti la responsabilità di eventuali errori, a loro sfavore o a loro
favore.
A ciò nulla cambia la
mancanza attribuita dalla ricorrente all’autorità fiscale. Infatti, i
contribuenti avrebbero potuto accorgersi dell’errore di dichiarazione, se non
al momento della dichiarazione stessa, perlomeno al momento della notifica della
decisione di tassazione. Pertanto,
non si può ritenere che gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro
poteva essere ragionevolmente pretesa. Ritenuto che ove i contribuenti
avessero usato la diligenza richiesta avrebbero potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo addotto in questa sede, non può essere
posto rimedio all’errore commesso nella dichiarazione mediante una revisione
della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza del TF
2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).
3.
Alla luce di quanto esposto,
si deve quindi concludere che, non avendo i contribuenti ottemperato al proprio
obbligo di diligenza – ritenuto che in caso contrario avrebbero potuto far
valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione – la
revisione è da escludere.
Di conseguenza, il ricorso
dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il present
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: