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Decisione

80.2023.73

Procedura: revisione, imposta sulla sostanza, errore nella compilazione dell’elenco titoli, capitale indicato due volte

27 novembre 2023Italiano9 min

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.73

80.2023.74

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 aprile 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione

IC e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 1,

nella dichiarazione d’imposta 2021, indicavano nel modulo 2 (elenco dei titoli

e altri collocamenti di capitali) di essere titolari di un importo di fr.

49'033.– di cui al conto __________ presso __________ e di un ulteriore importo

di fr. 49'033.– di cui al conto IBAN __________ presso Banca __________.

B. Con decisione del 26

ottobre 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito

imponibile complessivo di fr. 180'700.– per l’IC e di fr. 178'500.– per l’IFD.

La sostanza imponibile complessiva veniva accertata in fr. 2'325’000.–, di cui

fr. 1'919'218.– di titoli e capitali. In particolare, l’importo di fr. 49'033.–

di cui sopra era stato conteggiato due volte.

Non impugnata, la

decisione di tassazione passava in giudicato.

C. Con scritto del 30

marzo 2023, RI 1 chiedeva all’UT di correggere la decisione di tassazione 2021

essendosi accorta, in occasione della compilazione della nuova tassazione, di

aver per errore indicato due volte il medesimo importo di fr. 49'033.–.

Con decisione del 6 aprile

2023, l’UT respingeva l’istanza di revisione, argomentando che la revisione di

una tassazione non può essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la

diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in

grado di far valere già nella procedura ordinaria, ritenuto che l’istituto

della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare

già nella procedura di reclamo o di ricorso.

D. Con reclamo del 12

aprile 2023, RI 1 si aggravava contro la decisione dell’UT con la quale era

stata respinta la loro istanza di revisione della tassazione 2021. Postulava

nuovamente la correzione dell’importo di fr. 49'033.– erroneamente riportato

due volte in sede di dichiarazione, osservando che l’errore non sarebbe stato

commesso solo da lei, ma anche dall’UT, che non lo avrebbe notato e corretto.

Con decisione del 14

aprile 2023, il fisco respingeva il gravame, sostenendo che la decisione

contestata si era basata proprio sulle dichiarazioni allestite dal

contribuente, il quale avrebbe dovuto interporre reclamo contro la decisione di

tassazione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su

reclamo con la quale è stata negata la della decisione di tassazione IC/IFD

2021, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di revisione e nel

successivo reclamo.

Con scritto del 21 aprile

2023, l’autorità fiscale richiede la conferma delle motivazioni e delle

conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo impugnate, rinunciando a

presentare ulteriori osservazioni e limitandosi a richiamare le motivazioni già

fornite alla contribuente nelle decisioni.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta

di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa

se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame la

ricorrente non misconosce di aver commesso un errore di dichiarazione, tuttavia

adduce quale motivo di revisione che

l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o

doveva conoscere.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza

del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta

sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al

momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi

giuridici ordinari.

2.3

Con una recente sentenza

(2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il

ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali,

avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per

l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche

in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una

negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha

rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione

avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della

decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un

reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o

mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano

essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la

distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario

della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la

Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver

omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò

che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state

concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione

ordinari (consid. 2.3.2).

2.4

Ritornando al caso che qui

ci occupa, i contribuenti stessi hanno indicato nel modulo 2 della

dichiarazione d’imposta di detenere titoli e capitali per complessivi fr.

1'919'218.–, riportando due volte l’importo di fr. 49'033.– di cui al conto __________

detenuto presso __________. Tuttavia, firmando la dichiarazione, che

commisurava in fr. 1'919’218.– la sostanza mobiliare in titoli e capitali, i

contribuenti hanno confermato che la stessa era stata compilata “in modo

completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in

tal modo assunti la responsabilità di eventuali errori, a loro sfavore o a loro

favore.

A ciò nulla cambia la

mancanza attribuita dalla ricorrente all’autorità fiscale. Infatti, i

contribuenti avrebbero potuto accorgersi dell’errore di dichiarazione, se non

al momento della dichiarazione stessa, perlomeno al momento della notifica della

decisione di tassazione. Pertanto,

non si può ritenere che gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro

poteva essere ragionevolmente pretesa. Ritenuto che ove i contribuenti

avessero usato la diligenza richiesta avrebbero potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo addotto in questa sede, non può essere

posto rimedio all’errore commesso nella dichiarazione mediante una revisione

della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza del TF

2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).

3.

Alla luce di quanto esposto,

si deve quindi concludere che, non avendo i contribuenti ottemperato al proprio

obbligo di diligenza – ritenuto che in caso contrario avrebbero potuto far

valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione – la

revisione è da escludere.

Di conseguenza, il ricorso

dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il present

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: