80.2023.75
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente residente in altro cantone, acquisto di un immobile in Ticino per successione
14 agosto 2023Italiano14 min
100.– e la seconda di fr. 200.–, per violazione degli obblighi di procedura, e gli
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.75
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 aprile 2023 contro la decisione del 24 marzo 2023 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è domiciliato a __________.,
ma è assoggettato alle imposte nel Canton Ticino quale membro di una comunione
ereditaria che è proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nonostante un richiamo il
contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali
2020 e 2021.
In data 14 febbraio 2023 l’RS
1 (di seguito: UT) gli ha pertanto notificato due diffide ad adempiere gli
obblighi di procedura, rispettivamente per la dichiarazione 2020 e 2021;
inoltre gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri
doveri, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali.
Con due decisioni del 14
marzo 2023, gli sono state quindi inflitte altrettante multe, la prima di fr.
100.– e la seconda di fr. 200.–, per violazione degli obblighi di procedura, e gli
sono stati attribuiti ulteriori 20 giorni per adempiere ai sui doveri, scaduti
i quali si sarebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 17
febbraio 2023, redatto in lingua tedesca, il contribuente ha contestato le
diffide. Egli rimproverava all’UT di non aver compreso le due sue precedenti
lettere, nelle quali contestava di aver acquistato immobili in Ticino né nel
2020 né nel 2012 [recte 2021]. Lo scritto si concludeva con
l’affermazione che allegava la dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali
2020 e 2021, senza garantirne la completezza.
C. Con decisione del 24
marzo 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo contro la diffida
relativa alla dichiarazione 2021. L’UT ha sottolineato che “RI 1 risulta
erede di __________, come anche confermato da suo scritto del 15 gennaio 2021
(allegato)” e dunque, risultando comproprietario del fondo __________ RFD __________,
“fino allo scioglimento della comunione ereditaria o della comproprietà la
presentazione della dichiarazione d’imposta è dovuta”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione del 24
marzo 2023 dell’UT e chiede l’annullamento delle multe del 14 marzo 2023 oltre
ad un indennizzo di fr. 500.-. In primo luogo, lamenta la mancanza
dell’allegato alla decisione del 24 marzo 2023, che secondo l’autorità fiscale
consisterebbe in un suo scritto del 15 gennaio 2023. Contesta poi le multe del
14 marzo, argomentando di aver inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2020 e 2021
il 17 febbraio 2023. A questo riguardo, riconosce che le dichiarazioni “non
contengono cifre”, pur essendo firmate, ma giustifica tale circostanza con il
fatto che non disporrebbe “di alcuna valutazione per quanto mi risulti
comproprietario del fondo __________ __________” e di non disporre di
alcuna notificazione in quanto erede di __________.
E. Con osservazioni del
24 aprile 2023, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,
sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone
Ticino in qualità di comproprietario di sostanza immobiliare nel Comune di
Lugano, ereditata dalla de cuius __________, e sia pertanto tenuto a
presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino. Nega di aver ricevuto
le dichiarazioni d’imposta, sostenendo che il 17 febbraio 2023 il ricorrente
avrebbe inviato solo una lettera in tedesco, e precisa che i reclami contro le
multe sono pendenti e “oggetto di approfondimento”.
F. Con lettera del 29
aprile 2023, l’insorgente contesta le osservazioni dell’UT dichiarando che, a
comprova del fatto da lui asserito (l’invio in data 17 febbraio 2023 della
dichiarazione d’imposta), l’UT attesta di aver ricevuto una lettera in tedesco
la medesima data. A suo avviso, “è impossibile che le due dichiarazioni
d’imposta se ne siano scappate per conto loro dalla voluminosa busta A4” contenente
la sopracitata lettera in tedesco. Lamenta inoltre che l’UT non abbia risposto
alla sua successiva lettera del 14 aprile 2023, in cui richiedeva
nell’eventualità di una mancata ricezione della dichiarazione d’imposta che gli
fossero nuovamente inviati i formulari necessari. Alla luce del fatto che in
seguito l’UT gli ha notificato le decisioni di tassazione, conclude che dovesse
essere in possesso delle sue dichiarazioni. L’insorgente conclude richiedendo
che il suo ricorso sia accolto e che gli venga fornito un indennizzo di fr.
700.-.
Diritto
1. 1.1.
Si rileva dapprima che,
nella misura in cui contesta le multe del 14 marzo 2023 e la diffida relativa
alla dichiarazione d’imposta 2020, il ricorso è irricevibile.
1.2.
Per quanto concerne le
decisioni con cui gli è stata inflitta la multa, l’art. 266 cpv. 4 LT
stabilisce che alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili le norme di procedura di tassazione e di ricorso (per il diritto
federale, art. 182 cpv. 3 LIFD).
Ne consegue che contro la
decisione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1
LIFD) e che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art.
140 cpv. 1 prima frase LIFD).
Le decisioni, con cui il
ricorrente è stato sanzionato per violazione degli obblighi procedurali, gli
sono state notificate il 14 marzo 2023. Come risulta dalle osservazioni del 24
aprile 2023, i reclami sono pendenti davanti all’UT. Al momento della presentazione
del ricorso, non erano dunque ancora state adottate delle decisioni su reclamo,
suscettibili di ricorso.
1.3.
Quanto alla diffida per il
periodo fiscale 2020, secondo gli articoli 198 cpv. 4 e 5 LT e 124 LIFD, per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la
diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera
di diritto tributario entro 30 giorni.
Con il suo reclamo del 17
febbraio 2023, il ricorrente aveva impugnato le diffide sia per il 2020 sia per
il 2021. Con la decisione impugnata, l’UT si è tuttavia pronunciato sul reclamo
limitatamente alla diffida relativa alla dichiarazione d’imposta 2021. Si deve
pertanto ritenere che il reclamo contro la diffida relativa al periodo fiscale
2020 sia tuttora pendente.
1.4.
Ne consegue che,
fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito
al reclamo contro le multe e contro la diffida relativa alla dichiarazione
d’imposta 2020, il contribuente non potrà interporre ricorso alla Camera di
diritto tributario contro queste decisioni.
Nella misura in cui il
ricorso concerne queste decisioni, lo stesso è dunque irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo
fiscale 2021.
A questo proposito, i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il
formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e
198.
cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli artt. 124 cpv.
3.
LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
2.2
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130.
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
2.3
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
3.
Nel caso in
disamina, al ricorrente è stata notificata una diffida per non aver consegnato
entro il termine impartitogli, e nonostante il richiamo, la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2021.
Il ricorrente contesta la
sanzione sostanzialmente per le seguenti ragioni. In primo luogo, ritiene di
non essere tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino in
quanto non avrebbe concluso nessun negozio giuridico, fiscalmente imponibile al
di fuori del suo Cantone di residenza, in particolare acquistando immobili, nei
periodi fiscali 2020 e 2021. Sostiene di non disporre nemmeno di alcuna
constatazione che certifichi la sua qualità di comproprietario del fondo __________
RFD __________ o di erede di __________. Infine, rimprovera all’UT di aver menzionato
nella decisione impugnata un documento da lui prodotto, che nonostante le
indicazioni non è tuttavia stato allegato alla decisione.
4.
4.1.
È innegabile dapprima che
il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton
Ticino.
4.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi redigano e revisionino il registro dei contribuenti secondo le
modalità definite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione definiscono, con il contribuente, le condizioni
fattuali e giuridiche per una imposizione completa ed esatta.
In maniera analoga, la
legge federale prevede che le autorità di tassazione compilino un registro dei
probabili contribuenti e lo aggiornino costantemente (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le
autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità
incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro
registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono
avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali
o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
4.3
Nel registro dei
contribuenti devono dunque comparire tutti i potenziali contribuenti, ai quali
l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono
obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, 4a ediz., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p.
2100).
Secondo la giurisprudenza,
il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo
per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia
iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento
(cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.
5).
4.4
L’assoggettamento nel
Cantone Ticino sorge dal momento in cui esiste una appartenenza personale (art.
2.
LT) o economica al territorio (art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone
fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale
nel Cantone. Nella seconda ipotesi, le persone fisiche senza domicilio o dimora
fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
economica, fra l’altro, se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di
essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi
economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
4.5
Per il periodo fiscale
2021, pur essendo assoggettato per appartenenza personale a __________,
l’insorgente è stato considerato dall’autorità di tassazione come assoggettato
limitatamente nel Cantone Ticino per appartenenza economica. Infatti, è membro
di una comunione ereditaria che è proprietaria di un immobile, precisamente del
mapp. n. __________ RFD di __________.
5.
5.1.
Il ricorrente e
l’autorità di tassazione non concordano in merito al fatto che la dichiarazione
d’imposta 2021 sia stata presentata. Il ricorrente sostiene di averla allegata
alla lettera, inviata all’Ufficio di tassazione il 17 febbraio 2023, per
contestare la diffida stessa. Il fisco nega che alla lettera in questione fosse
allegata la dichiarazione.
Ai fini della verifica
della legittimità della diffida, la questione non necessita di essere
approfondita. In ogni caso, prima che gli fosse notificata la diffida in
questione, lo stesso contribuente riconosce di non aver inoltrato la
dichiarazione.
D’altra parte,
l’insorgente sapeva di essere tenuto a collaborare con l’autorità fiscale
ticinese. Dopo che lo stesso Ufficio di tassazione aveva annullato una
precedente diffida (decisione del 30 novembre 2022), in seguito ad un suo
reclamo, con cui contestava di aver ricevuto i moduli per la dichiarazione,
questi ultimi gli erano stati poi nuovamente inviati. Agli atti è reperibile
una sua lettera del 27 dicembre 2022, in cui afferma “la vostra
documentazione mi è pervenuta”, salvo poi ribadire di non avere acquistato
immobili in Ticino né nel 2020 né nel 2021. Ancora il 16 gennaio 2023 il
contribuente confermava di aver ricevuto il richiamo del 16 gennaio 2023 e
chiedeva “delucidazioni”.
In conclusione, se anche
la dichiarazione fosse stata effettivamente allegata alla lettera del 17 febbraio
2023, sarebbe stata comunque inviata dopo la scadenza del termine di 20 giorni,
attribuito al ricorrente con il richiamo del 16 gennaio 2023.
5.2
Per quanto concerne la
pretesa del ricorrente di non disporre di alcuna documentazione che comprovi la
sua qualità di erede di __________, la stessa è del tutto pretestuosa.
In primo luogo, il nome e
l’identità del proprietario di un fondo, risultanti dal libro mastro, sono
informazioni accessibili a chiunque, “anche senza far valere un interesse”
(art. 970 cpv. 2 cifra 2 CC). Si tratta pertanto di fatti notori (sentenza del
TF 5A_891/2021 del 28 gennaio 2022 consid. 2.3.3 e giurisprudenza citata).
In secondo luogo, in data
15.
gennaio 2021 l’insorgente ha inoltrato all’Ufficio circondariale di tassazione
di Lugano una lettera, nella quale ha dichiarato di essere erede della defunta __________,
“come da certificato ereditario allegato”. Annesso alla lettera vi è appunto il
certificato ereditario, rilasciato in data 7 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto
di __________, su istanza dello stesso RI 1. Quest’ultimo risulta erede della
madre, __________, deceduta in data 17 giugno 2020, insieme ai fratelli __________
e __________.
In queste circostanze, non
si comprende come il ricorrente possa affermare di non disporre “di alcuna
notificazione di aver ereditato da __________”.
5.3
La decisione impugnata non
è poi certo annullabile solo perché non le è stata allegata copia della
suddetta lettera, inviata dal ricorrente all’Ufficio di tassazione il 15
gennaio 2021.
È vero che nella decisione
si legge che “RI 1 risulta erede di __________, come anche confermato da suo
scritto del 15 gennaio 2021 (allegato)”. Tuttavia, il fatto che l’Ufficio
abbia omesso di allegare la lettera alla decisione non comporta alcun
pregiudizio per il ricorrente, trattandosi di un atto che proveniva da lui
stesso.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne le multe del 14 marzo 2023, la diffida relativa alla
dichiarazione d’imposta 2020 e la diffida in materia di IFD relativa alla
dichiarazione d’imposta 2021, ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne la diffida in materia di IC relativa alla dichiarazione
d’imposta 2021, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: