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Decisione

80.2023.75

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente residente in altro cantone, acquisto di un immobile in Ticino per successione

14 agosto 2023Italiano14 min

100.– e la seconda di fr. 200.–, per violazione degli obblighi di procedura, e gli

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.75

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 aprile 2023 contro la decisione del 24 marzo 2023 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è domiciliato a __________.,

ma è assoggettato alle imposte nel Canton Ticino quale membro di una comunione

ereditaria che è proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________.

Nonostante un richiamo il

contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali

2020 e 2021.

In data 14 febbraio 2023 l’RS

1 (di seguito: UT) gli ha pertanto notificato due diffide ad adempiere gli

obblighi di procedura, rispettivamente per la dichiarazione 2020 e 2021;

inoltre gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri

doveri, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

Con due decisioni del 14

marzo 2023, gli sono state quindi inflitte altrettante multe, la prima di fr.

100.– e la seconda di fr. 200.–, per violazione degli obblighi di procedura, e gli

sono stati attribuiti ulteriori 20 giorni per adempiere ai sui doveri, scaduti

i quali si sarebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 17

febbraio 2023, redatto in lingua tedesca, il contribuente ha contestato le

diffide. Egli rimproverava all’UT di non aver compreso le due sue precedenti

lettere, nelle quali contestava di aver acquistato immobili in Ticino né nel

2020 né nel 2012 [recte 2021]. Lo scritto si concludeva con

l’affermazione che allegava la dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali

2020 e 2021, senza garantirne la completezza.

C. Con decisione del 24

marzo 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo contro la diffida

relativa alla dichiarazione 2021. L’UT ha sottolineato che “RI 1 risulta

erede di __________, come anche confermato da suo scritto del 15 gennaio 2021

(allegato)” e dunque, risultando comproprietario del fondo __________ RFD __________,

“fino allo scioglimento della comunione ereditaria o della comproprietà la

presentazione della dichiarazione d’imposta è dovuta”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione del 24

marzo 2023 dell’UT e chiede l’annullamento delle multe del 14 marzo 2023 oltre

ad un indennizzo di fr. 500.-. In primo luogo, lamenta la mancanza

dell’allegato alla decisione del 24 marzo 2023, che secondo l’autorità fiscale

consisterebbe in un suo scritto del 15 gennaio 2023. Contesta poi le multe del

14 marzo, argomentando di aver inoltrato le dichiarazioni d’imposta 2020 e 2021

il 17 febbraio 2023. A questo riguardo, riconosce che le dichiarazioni “non

contengono cifre”, pur essendo firmate, ma giustifica tale circostanza con il

fatto che non disporrebbe “di alcuna valutazione per quanto mi risulti

comproprietario del fondo __________ __________” e di non disporre di

alcuna notificazione in quanto erede di __________.

E. Con osservazioni del

24 aprile 2023, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,

sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone

Ticino in qualità di comproprietario di sostanza immobiliare nel Comune di

Lugano, ereditata dalla de cuius __________, e sia pertanto tenuto a

presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino. Nega di aver ricevuto

le dichiarazioni d’imposta, sostenendo che il 17 febbraio 2023 il ricorrente

avrebbe inviato solo una lettera in tedesco, e precisa che i reclami contro le

multe sono pendenti e “oggetto di approfondimento”.

F. Con lettera del 29

aprile 2023, l’insorgente contesta le osservazioni dell’UT dichiarando che, a

comprova del fatto da lui asserito (l’invio in data 17 febbraio 2023 della

dichiarazione d’imposta), l’UT attesta di aver ricevuto una lettera in tedesco

la medesima data. A suo avviso, “è impossibile che le due dichiarazioni

d’imposta se ne siano scappate per conto loro dalla voluminosa busta A4” contenente

la sopracitata lettera in tedesco. Lamenta inoltre che l’UT non abbia risposto

alla sua successiva lettera del 14 aprile 2023, in cui richiedeva

nell’eventualità di una mancata ricezione della dichiarazione d’imposta che gli

fossero nuovamente inviati i formulari necessari. Alla luce del fatto che in

seguito l’UT gli ha notificato le decisioni di tassazione, conclude che dovesse

essere in possesso delle sue dichiarazioni. L’insorgente conclude richiedendo

che il suo ricorso sia accolto e che gli venga fornito un indennizzo di fr.

700.-.

Diritto

1. 1.1.

Si rileva dapprima che,

nella misura in cui contesta le multe del 14 marzo 2023 e la diffida relativa

alla dichiarazione d’imposta 2020, il ricorso è irricevibile.

1.2.

Per quanto concerne le

decisioni con cui gli è stata inflitta la multa, l’art. 266 cpv. 4 LT

stabilisce che alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili le norme di procedura di tassazione e di ricorso (per il diritto

federale, art. 182 cpv. 3 LIFD).

Ne consegue che contro la

decisione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1

LIFD) e che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art.

140 cpv. 1 prima frase LIFD).

Le decisioni, con cui il

ricorrente è stato sanzionato per violazione degli obblighi procedurali, gli

sono state notificate il 14 marzo 2023. Come risulta dalle osservazioni del 24

aprile 2023, i reclami sono pendenti davanti all’UT. Al momento della presentazione

del ricorso, non erano dunque ancora state adottate delle decisioni su reclamo,

suscettibili di ricorso.

1.3.

Quanto alla diffida per il

periodo fiscale 2020, secondo gli articoli 198 cpv. 4 e 5 LT e 124 LIFD, per

ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la

diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera

di diritto tributario entro 30 giorni.

Con il suo reclamo del 17

febbraio 2023, il ricorrente aveva impugnato le diffide sia per il 2020 sia per

il 2021. Con la decisione impugnata, l’UT si è tuttavia pronunciato sul reclamo

limitatamente alla diffida relativa alla dichiarazione d’imposta 2021. Si deve

pertanto ritenere che il reclamo contro la diffida relativa al periodo fiscale

2020 sia tuttora pendente.

1.4.

Ne consegue che,

fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito

al reclamo contro le multe e contro la diffida relativa alla dichiarazione

d’imposta 2020, il contribuente non potrà interporre ricorso alla Camera di

diritto tributario contro queste decisioni.

Nella misura in cui il

ricorso concerne queste decisioni, lo stesso è dunque irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo

fiscale 2021.

A questo proposito, i

contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,

a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il

formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e

198.

cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli artt. 124 cpv.

3.

LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130.

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2201).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

2.3

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

3.

Nel caso in

disamina, al ricorrente è stata notificata una diffida per non aver consegnato

entro il termine impartitogli, e nonostante il richiamo, la dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2021.

Il ricorrente contesta la

sanzione sostanzialmente per le seguenti ragioni. In primo luogo, ritiene di

non essere tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino in

quanto non avrebbe concluso nessun negozio giuridico, fiscalmente imponibile al

di fuori del suo Cantone di residenza, in particolare acquistando immobili, nei

periodi fiscali 2020 e 2021. Sostiene di non disporre nemmeno di alcuna

constatazione che certifichi la sua qualità di comproprietario del fondo __________

RFD __________ o di erede di __________. Infine, rimprovera all’UT di aver menzionato

nella decisione impugnata un documento da lui prodotto, che nonostante le

indicazioni non è tuttavia stato allegato alla decisione.

4.

4.1.

È innegabile dapprima che

il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton

Ticino.

4.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi redigano e revisionino il registro dei contribuenti secondo le

modalità definite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196

LT, le autorità di tassazione definiscono, con il contribuente, le condizioni

fattuali e giuridiche per una imposizione completa ed esatta.

In maniera analoga, la

legge federale prevede che le autorità di tassazione compilino un registro dei

probabili contribuenti e lo aggiornino costantemente (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le

autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità

incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro

registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono

avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali

o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

4.3

Nel registro dei

contribuenti devono dunque comparire tutti i potenziali contribuenti, ai quali

l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono

obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. ZWEIFEL/HUNZIKER, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 4a ediz., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p.

2100).

Secondo la giurisprudenza,

il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo

per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia

iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento

(cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.

5).

4.4

L’assoggettamento nel

Cantone Ticino sorge dal momento in cui esiste una appartenenza personale (art.

2.

LT) o economica al territorio (art. 3 LT).

Nel primo caso, le persone

fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale

nel Cantone. Nella seconda ipotesi, le persone fisiche senza domicilio o dimora

fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica, fra l’altro, se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di

essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi

economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

4.5

Per il periodo fiscale

2021, pur essendo assoggettato per appartenenza personale a __________,

l’insorgente è stato considerato dall’autorità di tassazione come assoggettato

limitatamente nel Cantone Ticino per appartenenza economica. Infatti, è membro

di una comunione ereditaria che è proprietaria di un immobile, precisamente del

mapp. n. __________ RFD di __________.

5.

5.1.

Il ricorrente e

l’autorità di tassazione non concordano in merito al fatto che la dichiarazione

d’imposta 2021 sia stata presentata. Il ricorrente sostiene di averla allegata

alla lettera, inviata all’Ufficio di tassazione il 17 febbraio 2023, per

contestare la diffida stessa. Il fisco nega che alla lettera in questione fosse

allegata la dichiarazione.

Ai fini della verifica

della legittimità della diffida, la questione non necessita di essere

approfondita. In ogni caso, prima che gli fosse notificata la diffida in

questione, lo stesso contribuente riconosce di non aver inoltrato la

dichiarazione.

D’altra parte,

l’insorgente sapeva di essere tenuto a collaborare con l’autorità fiscale

ticinese. Dopo che lo stesso Ufficio di tassazione aveva annullato una

precedente diffida (decisione del 30 novembre 2022), in seguito ad un suo

reclamo, con cui contestava di aver ricevuto i moduli per la dichiarazione,

questi ultimi gli erano stati poi nuovamente inviati. Agli atti è reperibile

una sua lettera del 27 dicembre 2022, in cui afferma “la vostra

documentazione mi è pervenuta”, salvo poi ribadire di non avere acquistato

immobili in Ticino né nel 2020 né nel 2021. Ancora il 16 gennaio 2023 il

contribuente confermava di aver ricevuto il richiamo del 16 gennaio 2023 e

chiedeva “delucidazioni”.

In conclusione, se anche

la dichiarazione fosse stata effettivamente allegata alla lettera del 17 febbraio

2023, sarebbe stata comunque inviata dopo la scadenza del termine di 20 giorni,

attribuito al ricorrente con il richiamo del 16 gennaio 2023.

5.2

Per quanto concerne la

pretesa del ricorrente di non disporre di alcuna documentazione che comprovi la

sua qualità di erede di __________, la stessa è del tutto pretestuosa.

In primo luogo, il nome e

l’identità del proprietario di un fondo, risultanti dal libro mastro, sono

informazioni accessibili a chiunque, “anche senza far valere un interesse”

(art. 970 cpv. 2 cifra 2 CC). Si tratta pertanto di fatti notori (sentenza del

TF 5A_891/2021 del 28 gennaio 2022 consid. 2.3.3 e giurisprudenza citata).

In secondo luogo, in data

15.

gennaio 2021 l’insorgente ha inoltrato all’Ufficio circondariale di tassazione

di Lugano una lettera, nella quale ha dichiarato di essere erede della defunta __________,

“come da certificato ereditario allegato”. Annesso alla lettera vi è appunto il

certificato ereditario, rilasciato in data 7 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto

di __________, su istanza dello stesso RI 1. Quest’ultimo risulta erede della

madre, __________, deceduta in data 17 giugno 2020, insieme ai fratelli __________

e __________.

In queste circostanze, non

si comprende come il ricorrente possa affermare di non disporre “di alcuna

notificazione di aver ereditato da __________”.

5.3

La decisione impugnata non

è poi certo annullabile solo perché non le è stata allegata copia della

suddetta lettera, inviata dal ricorrente all’Ufficio di tassazione il 15

gennaio 2021.

È vero che nella decisione

si legge che “RI 1 risulta erede di __________, come anche confermato da suo

scritto del 15 gennaio 2021 (allegato)”. Tuttavia, il fatto che l’Ufficio

abbia omesso di allegare la lettera alla decisione non comporta alcun

pregiudizio per il ricorrente, trattandosi di un atto che proveniva da lui

stesso.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne le multe del 14 marzo 2023, la diffida relativa alla

dichiarazione d’imposta 2020 e la diffida in materia di IFD relativa alla

dichiarazione d’imposta 2021, ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne la diffida in materia di IC relativa alla dichiarazione

d’imposta 2021, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: