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Decisione

80.2023.76

Procedura: revisione, commerciante professionale di immobili che ha dimenticato di chiedere la deduzione dei contributi AVS nel calcolo dell’imposta cantonale

2 aprile 2024Italiano18 min

2018, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 521’600.– per l’IC e in

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.76

80.2023.77

Lugano

2 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 aprile 2023 contro la decisione del 23 marzo 2023 in materia di rettifica

e revisione IC e IFD 2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 4

novembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD

2018, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 521’600.– per l’IC e in

fr. 975’600.– per l’IFD. In particolare, per l’IFD, veniva accertato l’importo

di fr. 454’474.– quale reddito da attività indipendente accessoria.

Con decisione del 21

luglio 2021, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella

quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 210’400.– per l’IC e in fr.

392’400.– per l’IFD. In particolare, per l’IFD, veniva accertato l’importo di

fr. 177’460.– quale reddito da attività indipendente accessoria.

Non impugnate entro i

termini di legge, le decisioni di tassazione passavano in giudicato.

B. Con istanza dell’8

marzo 2023, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedeva la

rettificazione e in subordine la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD

2018 e 2019. In particolare, invocava un errore di calcolo, in quanto dal

reddito da attività indipendente – relativo al commercio professionale di

immobili degli anni 2018 e 2019 – non sarebbero stati dedotti i contributi AVS

pagati dal contribuente. In via subordinata, il ricorrente chiedeva la

revisione delle decisioni di tassazione, sostenendo che l’UT – non considerando

i contributi AVS pagati dal contribuente, che a suo dire erano noti

all’autorità fiscale – non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi

di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere.

Con decisione del 9 marzo

2023, l’UT respingeva l’istanza di rettifica e di revisione. In merito alla

rettificazione, l’autorità fiscale riteneva non ne fossero dati i presupposti,

nella misura in cui essa presupporrebbe errori di calcolo e di scrittura, e

meglio i cosiddetti “errori di cancelleria”, ma sarebbe invece esclusa

per correzioni che – come nella fattispecie – interessano il merito della

decisione. Per quanto attiene alla revisione, la stessa era esclusa per motivi

che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva ragionevolmente

pretendere, sarebbe stato in grado di far valere già nella procedura ordinaria,

ritenuto che l’istituto della revisione, in quanto mezzo giuridico eccezionale,

non permette all’interessato di rimediare a inadempienza, dimenticanze o errori

di compilazione della dichiarazione d’imposta. Nello specifico, sarebbe

spettato al contribuente far valere la deduzione dei contributi sociali nei

periodi fiscali in cui il loro pagamento era stato effettuato, con la

conseguenza che si sarebbe trattato di una dimenticanza alla quale non era

possibile rimediare attraverso una revisione o rettifica delle tassazioni

cresciute in giudicato.

C. Con reclamo del 21

marzo 2023, RI 1 si aggravava contro la decisione dell’UT con la quale era

stata respinta l’istanza di rettifica e revisione della tassazione 2018 e 2019.

Postulava nuovamente la deduzione dei contributi AVS versati dal reddito da

attività indipendente, e, contestando l’interpretazione dell’autorità fiscale

in materia di errori di calcolo rispettivamente dei motivi di revisione,

riproponeva sostanzialmente gli argomenti sollevati con l’istanza.

Con decisione del 23 marzo

2023, il fisco respingeva il gravame, sostenendo che la rettifica era esclusa,

nella misura in cui la mancata richiesta di deduzione di oneri sociali e la

loro mancata deduzione da parte dell’UT non rientrano nel novero degli errori

di calcolo e di scrittura che possono ammettere una rettifica di tassazioni

cresciute in giudicato. Relativamente alla revisione, l’autorità fiscale

rilevava di aver imposto i redditi dell’attività indipendente del contribuente

ottenuti dal commercio quasi professionale d’immobili, al netto di un

accantonamento per i contributi sociali che sarebbero stati dovuti al riguardo.

Inoltre, avrebbe fornito a __________, fratello del contribuente con il quale

svolgeva l’attività di commerciante quasi professionale d’immobili, le tabelle

di calcolo con cui erano stati stabiliti i redditi e nelle quali figuravano gli

accantonamenti per contributi sociali ammessi in deduzione per l’IFD. L’UT

osservava poi che non rientrerebbe fra i compiti dell’autorità fiscale la

verifica dei contributi sociali versati dal contribuente e che la

responsabilità per la loro mancata deduzione sarebbe stata del contribuente

stesso, che non le aveva fatte valere.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su

reclamo con la quale sono state negate la rettifica e la revisione della

decisione di tassazione IC/IFD 2021, riproponendo gli argomenti già esposti

nell’istanza di rettifica e revisione e nel successivo reclamo.

Con scritto del 2 maggio

2023, l’autorità fiscale, riconfermando sostanzialmente la posizione sostenuta

nelle decisioni, richiede che il ricorso sia respinto e la decisione su reclamo

confermata.

Diritto

1. 1.1.

Preliminarmente, il

ricorrente contesta la legittimità della decisione su reclamo impugnata, poiché

resa dal medesimo funzionario che si è occupato della decisione su istanza di

rettifica e reclamo, e ne chiede l’annullamento.

1.2.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’autorità di tassazione

nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo

(art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

1.3.

Sistematicamente, sia la

LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte

integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122

ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132

LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista

funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che

serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al

completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La

procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione

della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 1 ad art. 132 LIFD,

p. 1456) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la medesima

che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Né la LIFD né la LT

prevedono che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima

composizione personale stabilita per la procedura di tassazione, tuttavia non è

neppure prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che

si è occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v.

p. es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 8 ad art. 132

LIFD, p. 1458; Locher, Kommentar

zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134

LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone che

il funzionario che si è occupato della tassazione vi sia perlomeno coinvolto.

Pertanto, una domanda di ricusazione di un tassatore nella procedura di

reclamo, fondata solo sul fatto che ha già partecipato alla tassazione, deve in

ogni caso essere respinta (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

1.4.

Come visto, la legge non

esige che il tassatore che si è occupato della prima decisione sia escluso

dalla procedura di reclamo. D’altra parte, lo stesso ricorrente non solleva dei

rimproveri precisi nei confronti del funzionario in questione, ma si limita a

mettere in dubbio che una persona che ha adottato una decisione possa metterla

poi in discussione.

La censura sollevata dal

ricorrente deve pertanto essere respinta.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito, il ricorrente

chiede una rettificazione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2018 e 2019 e,

in via subordinata, una revisione delle stesse. Egli svolge infatti un’attività

lucrativa indipendente accessoria di commerciante di immobili a titolo

professionale. Mentre l’autorità di tassazione ha dedotto dal relativo reddito,

ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, i contributi AVS dovuti in

relazione all’attività in questione, gli stessi non sono per contro stati

chiesti in deduzione nel calcolo dell’imposta cantonale. Di conseguenza, nelle

tassazioni dell’imposta cantonale dei periodi fiscali 2018 e 2019, passate in

giudicato, non sono stati presi in considerazione i contributi pagati in quegli

anni.

2.2

Nell’ambito privato, un

costo è deducibile al momento della sua scadenza, che coincide al più presto

con quello della fatturazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, § 50, n.

90, p. 878; Bugnon, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017,

n. 3 ad art. 41 LIFD, p. 919). Criteri diversi vigono nell’ambito della

sostanza commerciale, dove il principio di imparità esige che i costi e le

perdite siano presi in considerazione già nel momento in cui vengono provocati

e riconosciuti. Per quanto concerne le spese, non si deve pertanto attendere il

momento in cui i creditori faranno valere le loro pretese, ma si deve tener

conto delle uscite patrimoniali, già nel momento in cui si concretizzano,

mediante ammortamenti e accantonamenti per ridurre gli utili (Reich/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 16b ad art. 25

LIFD, p. 612).

Anche nel caso di un

contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente, il momento in cui

un costo è deducibile dipende tuttavia dal fatto che si applichi il principio

“di competenza” (Soll-Methode) o “di cassa” (Ist-Methode). I

contribuenti che sono obbligati a tenere – o tengono volontariamente – una

contabilità commerciale, sottostanno al principio di competenza. Un costo è

dunque deducibile nel momento in cui sorge l’obbligo. Per i restanti

contribuenti, si applica il principio di cassa ed è dunque determinante il

momento del pagamento da parte del debitore (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., § 50, n. 83, p. 877).

2.3

Nel caso in esame, il

ricorrente non tiene una contabilità commerciale. D’altra parte, per l’imposta

cantonale, gli utili provenienti dalla vendita degli immobili sono stati

assoggettati ad un’imposta separata rispetto all’imposta sul reddito. Ne

consegue che i contributi AVS calcolati sugli utili in questione sono deducibili

dal reddito imponibile del periodo fiscale in cui vengono pagati.

È vero che in tal modo il

trattamento fiscale diverge a seconda che si tratti dell’imposta cantonale o

dell’imposta federale diretta. È tuttavia comprensibile che per il calcolo di

quest’ultima, anche se il contribuente non tiene una contabilità commerciale,

si tenga conto del fatto che gli utili immobiliari che si riferiscono a beni

commerciali sono qualificati reddito dell’attività lucrativa indipendente e

sono assoggettati all’imposta sul reddito. In queste circostanze, si giustifica

anche il riconoscimento di un accantonamento per il pagamento dei contributi

AVS nello stesso periodo fiscale in cui il reddito viene assoggettato all’imposta

federale diretta. D’altronde, il legislatore ticinese non ha adottato una

disposizione simile al § 221 cpv. 2 della Legge tributaria del Canton Zurigo,

che consente alle persone fisiche e giuridiche che commerciano in immobili di

far valere, nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, ulteriori spese

in relazione all'immobile, a condizione che abbiano espressamente rinunciato

alla loro deduzione nel calcolo dell'imposta sul reddito o sugli utili. In tal

caso, il venditore potrebbe far valere la deduzione dei contributi AVS dovuti

per la vendita dell’immobile dallo stesso utile soggetto all’imposta sugli

utili immobiliari (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., § 221, n. 142, p. 2225).

2.4

L’insorgente ha omesso di

chiedere in deduzione i contributi AVS pagati nei periodi fiscali litigiosi, ai

fini del calcolo dell’imposta cantonale. Le relative decisioni di tassazione

sono in tal modo passate in giudicato, senza considerare le spese in questione.

Si tratta di verificare se siano adempiuti i presupposti per una rettifica o

per una revisione delle decisioni stesse.

3.

3.1.

Secondo

l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Per errore va intesa

unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si

riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella

fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale

contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

op. cit., n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1600 s.). Sono in particolare escluse dal

campo di applicazione degli art. 235

cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono

cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame

(decisione TF n. 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12,

p. 488).

3.2

Nelle decisioni, di cui il

ricorrente invoca la rettifica, non è stato commesso alcun errore di calcolo o

di scrittura da parte dell’autorità di tassazione. In particolare, quest’ultima

non è incorsa in una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.

Al contrario, il contribuente ha dimenticato di far valere il pagamento dei

contributi AVS nelle dichiarazioni d’imposta. Ne consegue che la domanda del

ricorrente di procedere ad una rettificazione delle decisioni non può essere

accolta.

4.

4.1.

In via subordinata, il

ricorrente reclama inoltre una revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD

2018.

e 2019 sulla base della scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova

decisivi, come pure del fatto che l’autorità giudicante non avrebbe tenuto

conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva

conoscere.

4.2

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

4.3

La revisione è tuttavia esclusa

se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

4.4

Secondo

l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta

giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere

a), b) e c) del capoverso 1 dell’art. 232 e entro trenta giorni per il caso

della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla

notifica della decisione o della sentenza. L’art. 148 LIFD prevede che la

domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del

motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della

decisione o della sentenza.

4.5

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza

del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta

sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al

momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi

giuridici ordinari.

4.6

Nella sentenza 2C_960/2021

del 10 dicembre 2021, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due

contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali, avevano omesso di

chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per l’assicurazione

contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche in caso di errore

nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del

suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo stesso vale quando il

vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere

constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di

tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al

fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che

hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere

denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la

distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario

della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la

Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver

omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò

che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state

concesse e di contestare le tassazioni con i

mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).

4.7

Per quanto attiene alla

fattispecie, il contribuente stesso ha omesso di indicare nelle proprie

dichiarazioni i contributi sociali da lui versati relativamente alle

compravendite. Tuttavia, firmando le dichiarazioni, ha confermato che le stesse

erano state compilate “in modo completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2

LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si è in tal modo assunto la responsabilità di

eventuali errori, a suo sfavore o a suo favore.

In queste circostanze, la

mancata deduzione dei contributi AVS non può essere imputata ad una negligenza dell’autorità

fiscale. In ogni caso, posto che – a differenza da quanto preteso dal

ricorrente – non spetta all’autorità fiscale verificare presso la Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG gli oneri sociali versati da un contribuente nel corso

di un periodo fiscale, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto accorgersi della

propria omissione, se non al momento della dichiarazione stessa, perlomeno al

momento della notifica della decisione di tassazione. Pertanto, non si può

ritenere che l’insorgente abbia usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa. Ritenuto che, ove il contribuente avesse usato la

diligenza richiesta avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura

ordinaria il motivo addotto in questa sede, non può essere posto rimedio

all’omissione commessa nelle dichiarazioni mediante una revisione della

decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza del TF 2C_47/2016 e

2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).

4.8

Alla luce di quanto

esposto, si deve quindi concludere che, non avendo il contribuente ottemperato

al proprio obbligo di diligenza – ritenuto che in caso contrario avrebbe

potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria la mancata deduzione

degli oneri sociali – la revisione è da escludere.

5.

Di conseguenza, il

ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: