80.2023.8
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, riduzione per sottoutilizzazione, solo IFD, presupposti, contribuente divorziato rimasto solo in villa con piscina
20 febbraio 2023Italiano15 min
e __________ (1996) sono entrambi domiciliati presso la madre in __________ a __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.8
80.2023.9
Lugano
20 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 gennaio 2023 contro la decisione del 21 dicembre 2022 in materia di IC
e IFD 2020
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, separato di fatto
dal 28 agosto 2018 (doc. G) e padre di due figli maggiorenni, nel periodo
fiscale litigioso era impiegato presso la __________. Ha percepito un salario
netto di fr. 338'848.‑.
I figli __________ (1999)
e __________ (1996) sono entrambi domiciliati presso la madre in __________ a __________
a far tempo rispettivamente dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2020 (v.
Movpop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 14.02.2023).
Il ricorrente è
proprietario di una casa unifamiliare a __________, costruita tra il 1994 e il
1995, con piscina e un ampio giardino (v. SIFTI, mapp. __________ RFD __________;
ultima consultazione: 06.02.2023; licenza edilizia rilasciata il 18.04.1994, doc.
D e concessione dell’abitabilità il 18.10.1995, doc. E).
b.
Il 27 giugno 2022, il
contribuente inoltrava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2020. Nel
Modulo 7 riportava il valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a
fr. 574'482.‑, e dichiarava un valore locativo per l’abitazione
primaria di fr. 7'179.‑. Faceva valere spese di gestione,
amministrazione e manutenzione effettive in ragione di fr. 10'776.‑
(di cui fr. 1'271.‑ chiaramente riconducibili alla piscina e
fr. 2'133.‑ al giardino).
Il contribuente informava
l’autorità di tassazione che
considerato la separazione effettiva dal 1° settembre
2018 ed inoltre come anche i due figli abbiano oramai lasciato definitivamente
l’abitazione di __________ ritengo che il valore locativo indicato in
precedenza non sia più adeguato per rapporto all’utilizzazione effettiva
dell’abitazione principale di __________, motivo per cui viene esposto un
valore ridotto ad un quarto proporzionale all’utilizzo effettivo del
sottoscritto contribuente
(v.
Modulo Note 2020, Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione; v. anche doc.
B).
B. Il 7 settembre 2022,
l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava al contribuente la decisione di tassazione
IC/IFD 2020.
Rispetto a quanto
dichiarato per la casa di __________, sia per l’IC sia per l’IFD, l’autorità di
tassazione aumentava il valore locativo dell’abitazione primaria da fr. 7'179.‑
a fr. 28'716.‑ e concedeva integralmente le spese di manutenzione
immobili richieste.
L’Ufficio di
tassazione adduceva a motivo che il “valore locativo della propria
abitazione o dei propri locali [era stato] rettificato, tenuto conto del
valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale il reddito imponibile ammontava a fr. 218'900.‑
(parimenti determinanti per l’aliquota) e la sostanza imponibile era stata
accertata in fr. 631'000.‑ (anche per l’aliquota). Il dovuto
d’imposta cantonale complessivo ammontava a fr. 25'318.20 (coefficiente:
97%).
Per l’imposta federale
diretta, invece, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 240'900.‑
(determinante anche per l’aliquota) e il debito d’imposta era di fr. 18'960.50.
C. Contro questa
decisione, RI 1 presentava reclamo il 27 settembre 2022. Ribadiva che il valore
locativo dell’abitazione di __________ avrebbe dovuto essere ridotto a
fr. 7'179.‑, “corrispondente ad un quarto di quanto ritenuto
negli anni in cui la casa era abitata da quattro persone”, poiché oramai vi
viveva da solo. A suo dire, “a partire dall’anno fiscale 2020 [si
configurava] un sottoutilizzo effettivo e durevole degli spazi interni ed
esterni così come pure delle infrastrutture della mia proprietà per ragioni da
me non influenzabili”.
D. Con decisione datata
21 dicembre 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la
decisione di prima istanza. A motivo adduceva che
La riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione
(limitatamente all’imposta federale diretta) è ammessa unicamente se il
contribuente usa effettivamente ancora solo una parte dell’immobile di sua proprietà.
Questa riduzione presuppone che i singoli locali siano permanente[mente] inutilizzati.
Un’utilizzazione meno intensa non dà diritto alla riduzione del valore
locativo. La riduzione per sottoutilizzazione non è inoltre consentita:
-
se determinati locali sono
utilizzati soltanto occasionalmente (camera di lavoro, camera degli ospiti, locale
hobby);
-
se le camere dei figli che hanno
lasciato la casa restano a disposizione per ospiti in visita o vacanza;
-
se, per ragioni di tenore di vita,
il contribuente ha da sempre avuto a disposizione un numero di locali superiore
ai suoi bisogni effettivi.
Nel caso in esame la scrivente
autorità ritiene che l’immobile, ancor quanto sicuramente più commisurato ad
uso familiare che singolo, sia però anche commisurato e coerente con il tenore
di vita del contribuente.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, oltre a voler essere sentito, chiede
in via principale che il valore locativo della propria abitazione sia
rettificato in fr. 7'179.‑.
In via subordinata,
invece, postula l’annullamento della decisione impugnata e la quantificazione
da parte dell’autorità di tassazione della “riduzione del valore locativo in
applicazione del principio dell’utilizzazione effettiva”.
Nel suo ricorso, il
ricorrente ribadisce che la casa di __________ era stata concepita per una
famiglia, ma che ormai vi abita da solo, ciò che configura “un consolidato
sottoutilizzo effettivo e durevole”.
Inoltre, il ricorrente si
aggrava contro la conclusione dell’RS 1 secondo la quale “l’immobile, ancor
quanto sicuramente più commisurato ad uso familiare che singolo, sia però anche
commisurato e coerente con il tenore di vita del contribuente”,
perché ‑ da un lato ‑ non “supportata da
alcun elemento concreto ma appare creata ad arte per giustificare il
respingimento del reclamo. Quali siano il tenore di vita e gli altri elementi
in possesso dell’Autorità fiscale per sostenere la propria tesi non è dato a
sapere, il tutto sembra basarsi su semplici congetture infondate e gratuite”.
D’altro canto, il
ricorrente afferma che la decisione dell’autorità di tassazione “appare
contradditoria”, perché “commisura[..]” l’uso dell’immobile “a
due situazioni esattamente opposte come l’utilizzo familiare e quello di una
persona sola”.
Infine, sostiene che
l’art. 21 cpv. 2 LIFD “non prevede limitazioni alla sua applicabilità in
rapporto al tenore di vita (ipotetico o reale che sia) del contribuente. E
nemmeno la giurisprudenza considera questo aspetto”.
F. L’RS 1 non ha
presentato osservazioni al ricorso.
G. Il 19 gennaio 2023,
per lettera raccomandata, RI 1 era stato invitato a comparire in udienza davanti
alla Camera di diritto tributario. L’udienza era stata fissata per il 7
febbraio 2023 a Mendrisio. Il ricorrente non si è presentato.
Diritto
1. Nel suo ricorso,
esibito l’11 gennaio 2023, RI 1 chiedeva di essere sentito. La Camera di
diritto tributario lo ha citato a comparire martedì 7 febbraio 2023. La
citazione è stata inviata mediante lettera raccomandata del 19 gennaio 2023 e
il giorno successivo il destinatario è stato avvisato per il ritiro.
Dal tracciamento
dell’invio postale si evince che la raccomandata è stata ritirata solo l’8
febbraio 2023, in quanto il destinatario aveva attivato il 21 gennaio 2023 un
ordine di proroga della scadenza. Il ricorrente non si è presentato all’udienza.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, gli invii raccomandati si presumono notificati al
destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può
essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso
l’ufficio postale (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_284/2014 del 2 dicembre 2014,
in RF 70/2015 p. 256 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
La citazione si presume
notificata il 27 gennaio 2023.
Di conseguenza, come
anticipatogli nella lettera summenzionata, il ricorso viene evaso senza
ulteriori citazioni.
2. Il gravame verte sulla
commisurazione del valore locativo in funzione dell’utilizzazione effettiva
dell’abitazione primaria.
Per il ricorrente, il
valore locativo esposto nei periodi fiscali precedenti non è più adeguato
all’effettivo uso dell’abitazione che ne fa ora, poiché è rimasto a vivere da
solo in una casa unifamiliare concepita per una famiglia numerosa.
Per l’autorità di
tassazione, invece, limitatamente all’imposta federale diretta, non si
configura una sotto-utilizzazione dell’abitazione anche perché l’uso che ne fa
il contribuente è commisurato e coerente con il suo tenore di vita.
3. 3.1.
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD prevede che è imponibile quale
reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di
essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo
diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Il capoverso
2 stabilisce che il valore locativo è determinato tenendo conto delle
condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al
domicilio del contribuente.
Tale disposizione prevede
un abbattimento del valore locativo di mercato quando, a causa della
diminuzione dei bisogni abitativi (uscita definitiva dei figli dalla casa di
famiglia, separazione, divorzio o morte di un coniuge, ecc.) solo una parte
della abitazione primaria viene ancora effettivamente utilizzata dai
proprietari (Locher, Kommentar zum
DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 72 ad art.
21 LIFD, p. 681; Merlino in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534 s.).
3.2.
Con la sentenza di
principio del 7 luglio 2009 (sentenza TF n. 2C_87/2009), pubblicata in DTF 135
Considerandi
II 416, il Tribunale federale ha interpretato l’art. 21 cpv. 2 LIFD stabilendo
che
·
l’abbattimento del valore locativo vale unicamente per
l’abitazione primaria, non per le abitazioni secondarie o di vacanza;
·
la deduzione per sotto-utilizzo prevista dall’art. 21 cpv. 2 LIFD
si riferisce primariamente al caso tipico dei proprietari anziani che, dopo la
partenza dei figli, restano soli ad abitare la casa di famiglia. La
problematica legata al sovradimensionamento dell’abitazione in tarda età si
pone in particolare per le case totalmente autofinanziate, quando il valore
locativo determinato dal mercato aumenta, mentre i mezzi finanziari disponibili
restano gli stessi o addirittura diminuiscono (rendita immutata o passaggio da
salario a rendita). Se gli anziani proprietari dell’abitazione dovessero pagare
l'imposta sul valore locativo per intero, potrebbero trovarsi in difficoltà
finanziarie a causa dell'eccessivo onere finanziario derivante dalla proprietà
ormai sovradimensionata. Ciò che muterebbe la fattispecie da caso tipico a caso
di rigore (v. anche sentenza TF n. 2C_1039/2015 e 2C_1040/2015 del 28 aprile
2016.
consid. 4.3; Locher, loc.
cit., n. 72 in fine ad art. 21 LIFD, p. 681);
·
la disposizione legislativa è applicabile anche in caso di
separazione o di morte di uno dei coniugi (Merlino,
loc. cit., n. 131, p. 535);
·
la riserva di spazio (Raumreserve) deve essere motivata da
circostanze che il contribuente non può direttamente influenzare (v. anche Locher, loc. cit., n. 73 ad art. 21
LIFD, p. 681 s.);
·
il sotto-utilizzo si riferisce allo spazio (Merlino, loc. cit., n. 131 ad art. 21,
p. 534), non è temporale. La deduzione per sotto-occupazione prevede che alcuni
locali non siano più effettivamente e durevolmente utilizzati. Una sotto-utilizzazione
temporanea o un’utilizzazione meno intensa dei locali, p. es. quando i figli
soggiornano temporaneamente all’estero, non può essere fatta valere. Non può
essere rivendicata la sotto-occupazione neanche quando i locali sono utilizzati
solo occasionalmente (stanza degli ospiti, locale hobby, locale di lavoro). I
locali non devono però necessariamente essere vuoti;
·
di regola, i contribuenti benestanti – ad esempio per
motivi di status o di rappresentanza – hanno aspettative più elevate
in materia di comfort abitativo e perciò necessitano di più locali rispetto
alle persone che vivono in ristrettezze finanziarie. Da notare anche che,
nonostante la riduzione delle dimensioni del nucleo familiare, i bisogni
abitativi spesso rimangono invariati: l’esperienza dimostra che si usa tanto
spazio quanto se ne ha a disposizione;
·
l’abbattimento del valore locativo non è concesso se fin
dall’inizio è stata acquistata un’abitazione troppo grande. In particolare, un
contribuente benestante che ha da poco acquistato la propria abitazione con
riserva di spazio, ben difficilmente riuscirà in futuro a dimostrare che questi
locali non saranno utilizzati effettivamente e durevolmente come camera degli
ospiti, ripostiglio, ecc.
3.3
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che l’art. 21 cpv. 2 LIFD deve essere
applicato in modo restrittivo (Locher,
loc. cit., n. 72 ss ad art. 21 LIFD, p. 681 s.; DTF 135 II 416 consid. 2, p.
417.
ss; sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre 2015 consid.
2.5; n. 2C_1039/2015 e 2C_1040/2015 del 28 aprile 2016 consid. 4.1).
La sotto-utilizzazione (o sotto-occupazione)
è un fattore di riduzione del valore locativo fiscale che si fonda su una base
legale espressa. Non si tratta dunque di un apprezzamento del valore locativo
fiscale da parte dell’autorità, in funzione del grado di occupazione
dell’immobile. Dapprima è dunque necessario determinare il valore locativo, cui
eventualmente in un secondo tempo applicare l’abbattimento, se il contribuente è
riuscito nella dimostrazione della sotto-occupazione della sua abitazione (v. Merlino, loc. cit., n. 131 ad art. 21
LIFD, p. 534).
L’abbattimento del valore
locativo per sotto-utilizzo deve essere richiesto, dimostrato e comprovato dal
contribuente (v. p. es. sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre
2015.
consid. 2.6.1). In particolare, egli deve dimostrare in che modo una parte
dei locali a sua disposizione non è più del tutto utilizzata (Zwahlen/Lissi in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 28 ad art. 21 LIFD, p. 552). Se il contribuente non riesce a documentare
la sotto-utilizzazione della propria abitazione, allora il valore locativo non
viene ridotto (Merlino, loc. cit.,
n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534 e giurisprudenza citata).
3.4
La legislazione ticinese
non conosce una norma simile all’art. 21 cpv. 2 LIFD. L’art. 20 cpv. 2 LT prevede
unicamente che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso
alla proprietà e della previdenza personale, venga stabilito al 60 – 70 per
cento del valore di mercato delle pigioni; per il suo calcolo è possibile
considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. Una riduzione del
valore locativo per sotto-utilizzazione della propria abitazione non è dunque
prevista per il calcolo dell’imposta cantonale.
Ne consegue che, per
l’imposta cantonale, il ricorso è respinto senza considerare le condizioni
previste dalla legge federale.
4.
Dalla partenza del
secondo figlio, a metà del periodo fiscale in discussione, il ricorrente vive
da solo in una casa unifamiliare con piscina ed ampio giardino. La casa è stata
costruita tra il 1994 e il 1995. L’insorgente si è sposato nel 1995 (v. doc. F)
e dall’unione sono nati due figli (__________, 1996 e __________, 1999).
Nel periodo fiscale sub
judice, il ricorrente viveva separato dalla moglie e i figli, maggiorenni, erano
domiciliati presso la mamma.
Come visto, spettava
all’insorgente dimostrare la rivendicata sotto-occupazione dell’abitazione di __________.
Tuttavia, agli atti non è versata della documentazione idonea a comprovarne il
sotto-utilizzo: non è stata fornita alcuna planimetria della casa, quindi non è
dato sapere quanti locali abbia, né della documentazione fotografica relativa
ai locali effettivamente e durevolmente non utilizzati. Neppure è stato
dimostrato che le camere precedentemente occupate dai figli non siano più
utilizzate quali camere per gli ospiti o in caso di visita dei figli stessi. Già
solo per questo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Si aggiunga anche che, nel
periodo fiscale litigioso il ricorrente aveva 60 anni, era ancora attivo professionalmente
e disponeva di importanti risorse finanziarie. L’insorgente non ha dimostrato
di correre il rischio di dover vendere la propria abitazione o di trovarsi
comunque in difficoltà finanziarie se non gli fosse stato concesso
l’abbattimento del valore locativo per sotto-utilizzo.
Non si possono sicuramente
ipotizzare né il caso tipico (il ricorrente non è un anziano proprietario) né
il caso di rigore (l’intero valore locativo corrispondeva all’8.47% del suo
salario per il 2020; v. sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre
2015.
consid. 2.6.2.), per cui è stata voluta la disposizione legislativa in
parola.
Poiché RI 1 non è riuscito
a comprovare quanto da lui rivendicato, il valore locativo dell’abitazione di __________,
non contestato, deve essere imposto per intero. Pertanto, la decisione
impugnata non può che essere confermata e il ricorso deve essere respinto.
5.
A titolo abbondanziale,
soffermandosi sulle spese di manutenzione effettivamente richieste ed ammesse
in deduzione dall’RS 1, si deve constatare che fr. 1'271.‑ sono
chiaramente riconducibili a costi sopportati per la piscina e fr. 2'133.‑
per il giardino. Nel valore locativo accertato pari a fr. 28'716.‑ e
non contestato dal ricorrente, non sono contemplati né il valore della piscina
né quello del giardino. In tali circostanze, la Camera di diritto tributario
dovrebbe procedere ad una reformatio in peius della decisione impugnata.
Tuttavia, considerata l’esigua differenza tra gli importi in discussione e per
economia di giudizio, vi rinuncia, confermando quanto concesso in deduzione
dall’RS 1 RS 1, ovvero fr. 10'776.‑.
6.
Di
conseguenza, per motivi diversi, il ricorso è respinto sia per l’imposta
cantonale sia per l’imposta federale diretta.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: